Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 settembre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1956, piastrellista indipendente, in data 18 agosto 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa della “rottura dei legamenti crociati e laterali a due riprese, operato due volte, ricostruzione legamenti durante la seconda operazione” (doc. 2/1-9).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 16) e un rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 30), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 16 dicembre 2009 (doc. 31/1-2), poi confermato con decisione del 15 marzo 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità dell’8% (doc. A).
Con sentenza 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010, il TCA - dopo avere rilevato che l’assicurato, dal profilo medico, rimasto incontestato, è da considerare abile al lavoro al 50% nella sua attività in proprio con riferimento alla mansione pesante di posatore di pavimenti, ma abile al lavoro al 100% nella parte di attività più leggera di esecuzione preventivi, sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, come valutato dal dr. __________ nel referto peritale del 3 dicembre 2008 – ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti all’amministrazione per determinare con precisione il reddito da invalido dell’assicurato, “posto che dagli atti si nota che l’assicurato, attivo da anni quale indipendente, dopo il danno alla salute, ha dovuto fare ricorso all’aiuto di alcuni operai - elemento questo che gioca un ruolo fondamentale nei risultati di esercizio ma, in sostanza, indipendentemente dallo stato di salute”. Il TCA ha aggiunto che, qualora ciò non fosse possibile, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (doc. 47/1-22).
Dopo avere effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti economici del caso, con progetto di decisione del 31 marzo 2011 (doc. 59/1-3), poi confermato con decisione del 24 maggio 2011 (doc. 62/1-3), l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, non presentando l’interessato un grado di invalidità pensionabile.
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. Con scritto del 20 giugno 2011, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto all’amministrazione di procedere ad una “revisione della decisione emessa il 24 maggio 2011”, alla luce del fatto che “la __________ ha preso la decisione di non più assumere personale dopo il licenziamento dell’ultimo operaio a fine settembre 2010, visto che il signor RI 1 non riesce ad assicurare un lavoro continuativo a causa delle sue condizioni di salute” e ritenuto che “la società ha proposto all’assicurato una collaborazione compatibile con le sue condizioni di salute, con uno stipendio di fr. 2'000.- mensili per 13 mensilità a partire da gennaio 2011” (doc. 63-1).
Con progetto di decisione del 24 giugno 2011 (doc. 65), poi confermato con decisione del 12 settembre 2011, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla richiesta di revisione, ritenendo che l’interessato “con la nuova richiesta non ha dimostrato, sotto il profilo medico, che le circostanze oggettive, rispetto alla decisione emessa, hanno subito una modifica rilevante. La situazione è rimasta immutata sebbene valutata in modo diverso”, aggiungendo che “la riduzione del reddito che è stata imposta al signor RI 1 dalla società __________ non è in relazione ad un peggioramento dello stato di salute, bensì a fattori estranei” (doc. A).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni AI (doc. I).
Il legale ha sostanzialmente contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che, nel caso di specie, la richiesta di revisione non era giustificata da un cambiamento dello stato di salute dell’interessato, bensì da una modifica degli aspetti economici e, in particolare, della capacità lucrativa dell’assicurato.
Il patrocinatore ha infatti rilevato che “la società ha dovuto abbandonare l’idea di effettuare lavori di una certa importanza e durata, visto che la prestazione lavorativa di RI 1 non garantiva una certa resa. Perciò la __________ ha dovuto ripiegare su piccoli lavori di corta durata, che non permettono di coprire, oltre alle spese generali dell’attività, anche quelle di due salari”. Per tali ragioni, la società, dopo avere licenziato l’altro operaio a fine settembre 2010, ha limitato la sua attività “al lavoro che poteva ancora svolgere l’assicurato, la cui potenzialità non supera appunto i fr. 2'000.- mensili per 13 mensilità”.
A mente del patrocinatore, “questa modifica della struttura e delle dinamiche lavorative all’interno della __________ non può essere liquidata con la semplice allegazione che l’assicurato non ha dimostrato, sotto il profilo medico, che le circostanze oggettive rispetto alla decisione emessa hanno subito una modifica rilevante” (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta - dopo avere rilevato che l’assicurato non ha dimostrato un cambiamento delle sue condizioni di salute, giustificanti una modifica della precedente valutazione medica riguardo ad una sua capacità lavorativa del 50% nella professione di piastrellista, ma del 100% in attività adeguate - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. V).
1.5. Con scritto del 27 gennaio 2012, il patrocinatore ha rilevato che, in sede di risposta di causa, l’amministrazione non è entrata nel merito delle motivazioni poste a fondamento del ricorso dell’interessato, con riferimento in particolar modo “alla lettera del 6 dicembre 2010, con la quale la ditta __________ ha comunicato al signor RI 1 la decisione di non più assumere personale dopo il licenziamento dell’ultimo dipendente a fine settembre 2010, poiché le condizioni di salute dell’assicurato non consentono una resa duratura tale da rendere redditizia sul mercato del lavoro l’attività della società” (doc. IX).
1.6. Con osservazioni del 10 febbraio 2012, l’amministrazione ha rilevato che “si evince che, come ben evidenziato nelle annotazioni del 12 settembre 2011 riferite alle osservazioni al progetto di decisione del 24 giugno 2011, in nessuna maniera viene dimostrato il peggioramento dello stato di salute di RI 1 e che la diminuzione di reddito sia in concreta relazione con il vantato peggioramento dello stato di salute, bensì legato a fattori estranei come anche ben definito dall’ispettore dell’AI __________ con annotazioni del 9 febbraio 2012” (doc. XI + 1-4).
1.7. Con scritto del 23 febbraio 2012, il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito che la ditta __________ si è vista costretta a licenziare l’ultimo dipendente a fine settembre 2010 “poiché le condizioni di salute dell’assicurato non consentono una resa duratura tale da rendere redditizia sul mercato del lavoro l’attività della società”, concludendo che “contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio AI, uno stato di salute stazionario non impedisce l’inoltro di una procedura di revisione” (doc. XIII).
Questo scritto del ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XIV), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione oppure no l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni del 21 giugno 2011, con la quale l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
In tale contesto va rilevato che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007, consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).
La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid. 2.2).
Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).
2.4. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nella decisione del 24 maggio 2011 - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato fondandosi, dal profilo medico, sulla perizia reumatologica eseguita dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna-reumatologo, il quale, nel referto del 3 dicembre 2008, ha posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “gonartrosi post-traumatica al ginocchio sinistro; iniziale gonartrosi al ginocchio destro”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “ernia iatale; lupus eritematoso cutaneo; stato dopo dilatazione ureterale; ipertrofia prostatica benigna; stato dopo ricostruzione legamenti crociati ginocchio sinistro (1982); lesione legamenti crociati sinistra durante attività sportiva (1986); stato dopo artroscopia per resezione menischi e ricostruzione legamenti ginocchio sinistro (luglio 1997)” (doc. 16-1).
Il dr. __________ ha quindi considerato l’assicurato abile al lavoro al 50% nella sua attività in proprio con riferimento alla mansione pesante di posatore di pavimenti, ma abile al lavoro al 100% nella parte di attività più leggera di esecuzione preventivi, sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 16-4).
Quanto all’aspetto economico, nella decisione del 24 maggio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita, in mancanza di un grado di invalidità pensionabile.
L’Ufficio AI ha, infatti, considerato che il grado di invalidità dell’interessato - tenendo conto, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010, anche della perdita economica subita dall’interessato per retribuire un operaio in misura corrispondente alla percentuale dei suoi impedimenti lavorativi - ammonta al 31%, percentuale insufficiente per avere diritto ad una rendita.
2.5. In sede di nuova domanda, con scritto del 20 giugno 2011, il patrocinatore dell’assicurato ha addotto un peggioramento delle condizioni economiche dell’interessato, rilevando che “la __________ ha preso la decisione di non più assumere personale dopo il licenziamento dell’ultimo operaio a fine settembre 2010, visto che il signor RI 1 non riesce ad assicurare un lavoro continuativo a causa delle sue condizioni di salute” (doc. 63-3).
A comprova di quanto asserito, il legale ha prodotto copia di una lettera, datata 6 dicembre 2010, inviata all’assicurato dalla __________, del seguente tenore:
" La __________ ha preso la decisione di non assumere più personale, dopo il licenziamento dell’ultimo operaio a fine settembre 2010, visto che lei non riesce ad assicurare un lavoro continuo e permanente a causa delle sue condizioni fisiche da lungo tempo a noi note (causa principale: ginocchio).
Le proponiamo, per non chiudere la ditta __________, una collaborazione secondo le sue condizioni di salute, ad uno stipendio di fr. 2'000.- mensili (13 mensilità), da gennaio 2011 per un anno.
Questa situazione sarà rivalutata entro fine 2011.” (Doc. 63-2)
Alla luce di tale scritto, il patrocinatore ha ritenuto che l’amministrazione, malgrado uno stato di salute invariato dell’assicurato, avrebbe comunque dovuto entrare nel merito della nuova domanda, vista la modifica delle condizioni economiche dell’interessato.
Nonostante quanto addotto dal patrocinatore, l’UAI ha rifiutato di entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni, facendo presente che “non è stato dimostrato un peggioramento dello stato di salute. In effetti, la riduzione del reddito che è stata imposta all’assicurato dalla società __________ non è in relazione ad un peggioramento dello stato di salute, bensì a fattori estranei” (doc. A).
Il TCA approva l’operato dell’amministrazione.
Questa Corte ritiene infatti, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore, che l’assicurato non abbia apportato degli elementi oggettivi in grado di rendere verosimile una modifica della sua situazione economica, che avrebbero dovuto essere indagati dall’amministrazione entrando nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
L’assicurato, difatti, si è limitato a produrre lo scritto del 6 dicembre 2010, con il quale la sua stessa società gli ha comunicato di avere deciso di non assumere più personale dopo il licenziamento dell’ultimo dipendente, “visto che lei non riesce ad assicurare un lavoro continuo e permanente a causa delle sue condizioni fisiche da lungo tempo a noi note”, proponendo “una collaborazione secondo le sue condizioni di salute” per uno stipendio di fr. 2'000.- mensili per 13 mensilità a partire da gennaio 2011 (doc. 63-2).
Ora, come già stabilito nella decisione del 24 maggio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato - nonostante il danno alla salute accertato dal dr. __________, comportante un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività pesante di piastrellista, ma una piena capacità lavorativa nella parte di attività più leggera di esecuzione preventivi, sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - è riuscito, conformemente all’obbligo di diminuire il danno e grazie anche all’assunzione di un operaio, a convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta, subendo una perdita economica del 31%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. 62-1 e consid. 2.4.).
Visto che le condizioni di salute dell’interessato non hanno nel frattempo subito delle modifiche - come del resto confermato dall’assicurato stesso sia in sede ricorsuale, sia nei successivi atti di causa (cfr. doc. I, doc. IX e doc. XIII) - il TCA, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato – secondo il quale la società avrebbe proposto all’interessato una riduzione dello stipendio a fr. 2'000.- mensili in quanto tale ammontare corrisponderebbe ad “una collaborazione compatibile con le sue condizioni di salute” (doc. 63-1) – concorda con la valutazione dell’Ufficio AI di considerare che “la riduzione del reddito che è stata imposta al Signor RI 1 dalla società __________ non è in relazione ad un peggioramento dello stato di salute, bensì a fattori estranei” (doc. A).
Pertanto, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti