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Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2011 di
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RI 1RI 1
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contro |
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la decisione del 7 ottobre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1954, con decisione 13 marzo 2003 è stato posto dall’Ufficio AI al beneficio di una rendita intera d’invalidità (grado dell’80%) a contare dal 1. luglio 2003 (doc. AI 52/1-2).
1.2. Con decisione 7 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 182'488.00 per prestazioni percepite indebitamente dal 1. ottobre 2004 al 31 agosto 2011.
L’amministrazione ha evidenziato che contrariamente a quanto stabilito nel progetto del 14 novembre 2001 (doc. AI 48/1-2 dal quale risulta il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001) il versamento delle prestazioni ha continuato ad essere effettuato anche dopo il 30 aprile 2001 fino al 31 agosto 2011 (doc. A/2).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale, oltre al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio – contestati, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito: la violazione del diritto di essere sentito; l’esistenza dei motivi per una riconsiderazione; la perenzione del diritto di restituzione e la correttezza dell’importo chiesto in restituzione –, ha postulato, in via principale l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda con l’emissione di una nuova decisione impugnabile con un’opposizione.
1.4. Con la risposta di causa (VI) – premesso che circa il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001 l’assicurato sarebbe stato informato in due tempi e meglio: con il progetto del 14 novembre e il successivo colloquio telefonico del 19 novembre 2002 nonché con la motivazione della decisione 13 marzo 2003. Dopo aver osservato inoltre che la procedura di preavviso non concerne le questioni che rientrano nell’ambito di competenza delle casse di compensazione, che la perenzione del diritto alla restituzione non sarebbe ancora intervenuta mentre l’importo da restituire andrebbe ridotto a fr. 126'322.00 pari alle prestazioni ricevute nel periodo da ottobre 2006 a agosto 2011 e che le premesse per il condono non sarebbero manifestamente già date – l’Ufficio AI ha chiesto di accogliere parzialmente il ricorso confermando la decisione impugnata limitatamente all’importo di fr. 126'322.--.
1.5. Con scritto 16 gennaio 2012 (VIII), oltre a confermarsi nelle proprie allegazioni, quale ulteriore mezzo di prova l’assicurato ha chiesto una presa di posizione da parte dell’UFAS nonché l’assunzione dell’intera documentazione di questo ufficio concernente la segnalazione della sua persona all’Ufficio AI. Inoltre, nella misura in cui non gli fosse nemmeno concesso il condono, egli ha chiesto l’allestimento di una perizia medica volta a stabilire il buon fondato delle prestazioni percepite.
Invitato a formulare osservazioni scritte al riguardo, l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di non aver osservazioni da formulare (X).
1.6. Con lettera 17 febbraio 2012 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI, che gliela ha trasmessa il 27 febbraio 2012, l’intera documentazione dell’UFAS concernente l’assicurato (XI, XII e XIII con allegati XIII/1 e XIII/2).
in diritto
2.1. Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Secondo costante giurisprudenza, l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 136 V 295 consid. 5.9 pag. 309-310 e la giurisprudenza e dottrina ivi citati). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 136 V 295 consid. 5.9 pag. 309-310 con riferimenti).
La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
Sempre nella DTF 136 V 295 al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (DTF 124 V 47; 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3).
In concreto l’Ufficio AI sostiene che circa la limitazione temporale del diritto alla rendita intera (dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001) l’insorgente sarebbe stato informato sia con il progetto del 14 novembre 2002 e il successivo colloquio telefonico del 19 novembre 2002 che con la motivazione allegata alla decisione del 13 marzo 2003.
Ora – a prescindere dal fatto che il preavviso non costituisce una decisione formale e l’amministrazione non è obbligata a pronunciarsi conformemente allo stesso; le obiezioni sollevate al preavviso non assurgono infatti a rimedio di diritto che può essere ritirato con la conseguenza che il progetto cresce in giudicato, le stesse configurando osservazioni nell’ambito del diritto di essere sentito; rilevato inoltre che l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale (nella STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010 l’Alta Corte si è infatti così espressa: “(…) Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)“ (STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1)) –, circa il progetto del 14 novembre 2002 e la comunicazione del 19 novembre 2002, nel ricorso l’insorgente ha evidenziato che “(…) in data 14 novembre 2002 è stato emanato un progetto d’assegnazione di rendita (cfr. doc. 12: progetto di decisione 14.11.2002). All’assicurato quest’ultimo documento non è mai stato recapitato. Con l’assicurato, infatti, l’Ufficio AI ha semplicemente preso contatto telefonico per ottenere conferma in merito alla procedura di compensazione con __________ assicurazioni (cfr. doc. 13: Comunicazione 19.11.2002). (…)” (I pag. 3, la sottolineatura è del redattore).
Quanto alla motivazione che l’amministrazione asserisce essere stata allegata alla decisione del 13 marzo 2003 – ricordato che la limitazione temporale del diritto alla rendita, configurandone un elemento costitutivo (“verfügungsbedürftigen Elemente”), ai fini della notifica deve figurare nella decisione e non basta che il periodo limitato in cui è stata riconosciuta la prestazioni figuri solo nella motivazione (su questo aspetto vedi in esteso la STFA I 353/01 del 25 febbraio 2003 al consid. 4.1.1 confermata ancora nelle STF 8C_699/2010 dell’8 febbraio 2011 consid. 5.1 e 9C_223/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.1) – il ricorrente rileva che “(…) del proprio diritto alla rendita d’invalidità l’assicurato è stato informato dalla Cassa mediante la decisione del 13 marzo 2003 (cfr. doc. 15: decisione 13.03.2003). In quest’ultima non risulta indicata alcuna scadenza del diritto alla rendita. In quest’ultima nemmeno risulta un’indicazione dalla quale poter ragionevolmente dedurre che il diritto alla rendita è limitato nel tempo. Al contrario, tutte le informazioni contenute nella decisione di rendita lasciano oggettivamente credere che il diritto alla rendita è riconosciuto a tempo indeterminato e meglio sino ad una comunicazione contraria. A conferma di quanto precede, nella decisione di rendita è infatti dato modo di leggere che le prestazioni sono dovute “Con effetto dal 01.07.2000 …”, e meglio senza alcuna ulteriore data di scadenza (al contrario cfr. doc. 25). Segnatamente, nella decisione è anche dato modo di leggere che “Le prestazioni mensili seguenti sono pagate per … 2001/02 … DAL 2003 …”, e meglio anche dopo il 30 aprile 2001. Quanto appena rilevato risulta poi ulteriormente confermato a “Pagina 2 della decisione dell’Ufficio AI”. È utile a questo proposito rilevare ancora come nella decisione di rendita non si fa alcun riferimento ad ulteriori motivazioni. Rispettivamente ad un progetto di decisione o ad una delibera dell’Ufficio AI alla Cassa. (…)” (I, pag. 3-4).
Stante quanto precede, conformemente alla giurisprudenza federale, questo Tribunale deve dunque concludere che con la decisione del 13 marzo 2003 all’assicurato è stato notificato il diritto, illimitato nel tempo, ad una rendita intera dal 1. luglio 2000.
2.2. L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Ai sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.
2.3. Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (STF 9 C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1 e DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190 e rinvii). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190 con rinvii). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88 e rinvii). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).
2.4. Nella fattispecie, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.1), con la decisione dell’Ufficio AI del 13 marzo 2003 (doc. AI 52/1-2) l’assicurato é stato posto al beneficio del diritto ad una rendita intera a tempo indeterminato con effetto dal 1° luglio 2000.
La restituzione delle prestazioni presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto ed in particolare nel caso in cui sia stato formalmente deciso il diritto ad una rendita limitata nel tempo ma, contrariamente a tale decisione, la rendita ha continuato ad essere versata anche dopo la scadenza (così in STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2 nella quale l’Alta Corte ha, infatti evidenziato che “(…) Gilt die Befristung als formell rechtskräftig verfügt und steht damit das Schicksal verfügungswidriger Rentenzahlungen zur Beurteilung an, so liegt der Rückforderung nicht die Wiedererwägung einer formell rechtskräftigen Rentenzusprache (wegen zweifelloser Unrichtigkeit und erheblicher Bedeutung der Berichtigung: Art. 53 Abs. 2 ATSG; vgl. Urteile I 353/01 vom 25. Februar 2003, E. 4.1.3 und 4.2, sowie I 222/02 vom 19. Dezember 2002, E. 6) zugrunde; anders verhielt es sich im Fall I 308/03 (Urteil vom 22. September 2003) insofern, als dort eine befristet zu verfügende Rente versehentlich effektiv unbefristet verfügt wurde und eine Rückforderung daher nur unter dem Titel der Wiedererwägung erfolgen konnte. (…)”; cfr. anche STF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2; la sottolineatura è del redattore).
In concreto, con la decisione 7 ottobre 2011 all’insorgente è stata chiesta la restituzione dell’importo di fr. 182'488.-- per prestazioni percepite indebitamente dal 1. ottobre 2004 al 31 agosto 2011 (doc. A/2). Quale motivo di restituzione l’amministrazione ha addotto sostanzialmente che “(…) contrariamente a quanto stabilito nel progetto, il versamento delle prestazioni ha continuato ad essere effettuato anche dopo il 30 aprile 2001 fino ad agosto 2011. (…)” (doc. A/2). L’Ufficio AI ha quindi implicitamente, ma a torto, fatto proprio l’assunto secondo il quale da un profilo oggettivo non vi era alcun diritto alle prestazioni versate dopo il 30 aprile 2001 fino al 31 agosto 2011 (al riguardo significativa è la lettera del 14 ottobre 2011 nella quale, rispondendo allo scritto dell’11 ottobre 2011 dell’avv. __________, l’avv. __________ e __________, entrambi dello IAS, hanno, in particolare, evidenziato che “(…) si tratta di prestazioni erroneamente versate a una persona che mai si è vista riconoscere un tale diritto. La restituzione, a mente della Cassa, deve così avvenire senza che particolari condizioni – come ad esempio quelle della revisione o della riconsiderazione – siano valutate. (…)” (doc. A/31)).
L’amministrazione si è del resto accorta del proprio errore (ovvero l’aver fondato la restituzione sull’assunto secondo il quale da un profilo oggettivo non vi era alcun diritto alle prestazioni) e in sede di risposta ha analizzato i presupposti per una riconsiderazione adducendo che “(…) l’indebito è stato causato da un errore della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG. Dalla delibera UAI datata 25 novembre 2002 e trasmessa alla Cassa si evince senza ombra di dubbio che l’assicurato avesse diritto ad una rendita intera AI limitatamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 30 aprile 2001. Con decisione del 13 marzo 2003 la Cassa ha invece deciso la rendita intera senza limitarla nel tempo. Ne deriva quindi che il riesame della decisione, ampiamente cresciuta in giudicato, rivesta un’importanza rilevante, considerato che nel periodo intercorrente dalla data dell’emanazione della decisione a quella della decisione di restituzione non è intervenuta nessuna modifica di rilievo, in particolare che l’assicurato non è ridivenuto invalido. (…)” (VI, punto 2, pag. 3).
Essendo a quell’epoca già entrata in vigore la modifica della LAI del 16 dicembre 2005 (cfr. consid. 2.2), la procedura applicabile in concreto era quella di cui all’art. 57a LAI e, quindi, della comunicazione all’assicurato, per mezzo di un preavviso, della decisione prevista in merito alla soppressione del diritto alla rendita intera, ritenuto come l’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. La procedura del preavviso va infatti osservata anche nei casi in cui l’amministrazione in via di riconsiderazione sopprime e/o riduce una rendita finora erogata (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota marginale 2097, pag. 413).
Richiamato il principio valido in materia di assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser, “ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V 194 consid. 2), dal procedere adottato dall’Ufficio AI al ricorrente è derivato un pregiudizio nel senso che egli è stato privato della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione formale sulla soppressione del diritto alla rendita intera.
Va qui inoltre rilevato che il diritto di essere sentito va garantito anche quando non è necessario il preavviso e in ogni caso quando si tratta di ridurre una rendita (Müller, op. cit., § 29, nota marginale 2076 con riferimento alla DTF 134 V 97, consid. 2.8.3 e 2.9.1 pag. 107-108).
Dagli atti risulta che il diritto di essere sentito è stato leso anche perché prima di emettere la decisione del 7 ottobre 2011, nonostante sia stata espressamente richiesta (doc. AI 74/75), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (che aveva oltretutto già proceduto a sospendere il versamento della prestazione con effetto dal mese di settembre 2011; cfr. doc. 010 dell’incarto della Cassa), non ha trasmesso all’assicurato il proprio incarto e nemmeno ha dato seguito, senza in alcun modo motivare, alla domanda di colloquio personale con l’avv. __________ __________ dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). La lettera del 14 ottobre 2011 (doc. AI 74/78), con la quale l’avv. __________ __________ e __________ hanno, tra l’altro, trasmesso copia dell’incarto completo, è infatti posteriore all’emanazione della decisione impugnata.
In simili circostanze, ritenuto che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile – “(…) Die Nichtdurchführung des Vorbescheidsverfahren stellt eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, welche einer Heilung grundsätzlich nicht zugänglich ist (Urteil I 584/01 vom 24.7.2002 Erw. 2). (…)” (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477) –, la stessa non può qui essere sanata.
La decisione contestata va dunque annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI che, nel rispetto del diritto di essere sentito ed in ossequio alla procedura del preavviso ex art. 57a LAI, dovrà pronunciarsi circa i presupposti necessari per procedere ad una riconsiderazione (illustrativa, per un caso in cui la nostra Massima Istanza ha annullato la decisione di restituzione impugnata in quanto carente la motivazione circa l’esistenza dei presupposti necessari per una riconsiderazione, é la STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012. Va qui inoltre evidenziato che per procedere alla riconsiderazione della decisione del 13 marzo 2003 la stessa deve essere materialmente errata non bastando riferirsi al fatto che nella medesima non é stato ripreso il limite temporale indicato tanto nel progetto del 14 che nella delibera del 25 novembre 2002 (STFA I 353/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.1.3)) e quindi emettere o meno una nuova decisione di restituzione.
2.5. A titolo abbondanziale questo Tribunale rileva ancora quanto segue.
Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Il termine relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3a) e comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.1 e 3.2; DTF 133 V 579 consid. 4, 124 V 380, 119 V 433, 112 V 180 con riferimento al termine giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS al quale corrisponde in sostanza l’art. 25 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, all’art. 25 n. 38). Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; C 11/00 del 10 ottobre 2001). Qualora l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione. Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285ss. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e). Il termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, se e non appena dagli atti emerge già il carattere illecito della corresponsione della prestazione (STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; cfr. anche STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010).
Esaminando gli atti all’inserto ci si potrebbe chiedere se, ai sensi della giurisprudenza suenunciata, almeno dal 13 settembre 2007 – data della decisione con cui l’Ufficio AI ha dato seguito alla domanda del 3 settembre 2007 volta ad ottenere una rendita per il figlio (doc. A/24, ciò che presupone il diritto alla rendita d’invalidità del genitore ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI) e ha riconosciuto a __________ una rendita semplice per figli (di un beneficiario di rendita) per il periodo dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006 (doc. A/25); nella già citata STF I 308/03 del 22 settembre 2003 l’Alta Corte non ha escluso la possibilità di fare iniziare il termine di perenzione di un anno dal momento in cui l’assicurato aveva chiesto una rendita per il figlio: (“ (…) Es kann offen bleiben, ob die Ausgleichskasse, wie das BSV in seiner Vernehmlassung annimmt, bei der Überprüfung der Kinderrente hätte feststellen müssen, dass die Rente des Beschwerdeführers zu Unrecht ausbezahlt wurde (…)” (STF I 308/03 del 22 settembre 2003, consid. 3.2.2, la sottolineatura è del redattore)) – l’Ufficio AI non sia incorso in un secondo errore che usando la dovuta diligenza avrebbe potuto e dovuto evitare.
In questa evenienza, andrà in ogni caso considerata la giurisprudenza secondo la quale “(…) a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione. La nostra Massima Istanza, nella STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011, ha inoltre respinto il ricorso contro una decisione di restituzione e confermato la decisione con la quale – considerato che l’Ufficio AI interessato al più tardi il 18 maggio 2004 doveva aver avuto conoscenza del divorzio della ricorrente – l’autorità giudiziaria aveva riconosciuto la restituzione limitatamente all’importo versato indebitamente nei dodici mesi precedenti la decisione di restituzione impugnata ritenendola conforme al diritto federale (“(…) Le jugement entrepris, en considérant que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant les derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est ainsi conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance en restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797 fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours est mal fondé. (…)” (STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2)).
2.5. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata e il ricorso accolto ai sensi dei considerandi.
Al ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti