Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 ottobre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961, in precedenza attiva in qualità di assistente di cura all’80%, in data 16 febbraio 2011 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “dolori lombari continui” (doc. 1/1-6).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 19 agosto 2011 (cfr. doc. 47/1-3), poi confermato con decisione del 3 ottobre 2011, ha rifiutato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40% e ritenuto che “prossimamente svolgerà un corso di “tutore/curatore”; ulteriori provvedimenti professionali non verranno attuati” (doc. A).
1.2. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione “affinché rivaluti il danno alla salute e l’invalidità di casalinga della signora RI 1 ed emetta una nuova decisione, rispettivamente assegni alla signora RI 1 opportune misure di reintegrazione professionale, almeno nella forma del sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro e dell’assegno di introduzione”; subordinatamente, che l’assicurata venga “posta al beneficio del sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro e dell’assegno introduttivo, rispettivamente di altre opportune misure di reintegrazione professionale da parte dell’Ufficio AI” (doc. I pag. 6).
Sostanzialmente il patrocinatore ha contestato la conclusione alla quale è giunto il medico del SMR a proposito di una capacità lavorativa dell’interessata del 50%, rilevando che tale valutazione non tiene conto del fatto che l’assicurata presenta anche un disturbo di natura depressivo, per il quale assume degli antidepressivi, aspetto quest’ultimo totalmente ignorato da parte dell’amministrazione.
Il patrocinatore della ricorrente ha poi rilevato che, dato che l’interessata lavorava nella misura dell’80%, il grado di invalidità relativo alla quota parte casalinga avrebbe dovuto essere stabilito tramite l’usuale inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e non, come invece ritenuto dall’Ufficio AI, rifacendosi solamente a quanto indicato in ambito medico.
Infine, il patrocinatore ha chiesto che all’assicurata, considerato il suo curriculum lavorativo, venga riconosciuto “un provvedimento immediato di sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato nel settore della vendita rispettivamente delle tutele/curatele” (doc. I).
1.3. L’UAI, in risposta - dopo avere confermato la correttezza sia della valutazione medica, che di quella economica - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.4. In data 27 gennaio 2012, il patrocinatore ha nuovamente contestato sia gli aspetti medici, che quelli economici, trasmettendo al TCA copia del rapporto del Servizio di riabilitazione di __________ (doc. VIII + E).
1.5. Con osservazioni del 7 febbraio 2012, l’amministrazione, tenuto conto delle considerazioni espresse dal SMR a proposito del referto prodotto dalla ricorrente, ha ribadito la correttezza della decisione impugnata (doc. X + 1-5).
1.6. Con scritto del 23 febbraio 2012, il patrocinatore ha comunicato al TCA che “l’AI ha dato seguito alla propria procedura per le misure di integrazione opportune”, aggiungendo che “considerato che le parti stanno valutando una adeguata misura di integrazione professionale, si chiede di sospendere la procedura di ricorso” (doc. XII + F-L).
In data 28 febbraio 2012, il TCA ha assegnato alle parti un termine di due mesi per comunicare l’esito delle verifiche relative alle misure di integrazione professionale in questione (doc. XIII).
1.7. Con scritto del 27 aprile 2012, il patrocinatore ha comunicato al TCA che da parte dell’Ufficio AI “sono state messe in atto e sono in corso le opportune (e postulate) misure di integrazione professionale, le quali ad oggi non hanno purtroppo avuto esito positivo” (doc. XIV + H1-3).
L’UAI, dal canto suo, con scritto del 10 maggio 2012, ha trasmesso al TCA “tutti i documenti attualmente disponibili (periodo marzo-maggio 2012) in merito al provvedimento in corso dell’aiuto al collocamento”, con termine previsto per metà ottobre 2012, aggiungendo che “lo scrivente Ufficio vi terrà informati sull’evoluzione del provvedimento” (doc. XV + 1-7).
Queste considerazioni delle parti sono state trasmesse alla rispettiva controparte (doc. XVIII, XIX), per una presa di posizione.
1.8. Con osservazioni del 24 maggio 2012, l’Ufficio AI ha indicato di non avere particolari osservazioni da presentare, se non indicare che “il mandato relativo all’aiuto al collocamento, giusta l’art. 18 LAI, è tuttora in corso” (doc. XX).
Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (doc. XXI), per conoscenza.
1.9. Il patrocinatore dell’assicurata, con scritto del 4 giugno 2012, ha rilevato che “la misura di aiuto al collocamento (art. 18 LAI) in corso merita senz’altro di essere riconosciuta anche oltre il limite teorico di sei mesi citato dall’AI, considerata l’importante attività di ricerca in corso e la buona collaborazione instaurata fra l’assicurata e la consulente in integrazione” (doc. XXII).
A seguito della richiesta del TCA di indicare “se e su quali punti intende mantenere in gravame” (doc. XXIII), con scritto del 18 giugno 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha comunicato che “il ricorso è ritirato relativamente al punto 3a della richiesta di ricorso e quindi mantenuto per le rimanenti richieste”, rilevando che “con le misure messe in atto dall’AI si è verificata l’adesione dell’amministrazione alla richiesta subordinata di ricorso (punto 4)” (doc. XXIV).
Il doc. XXII e il doc. XXIV sono stati trasmessi all’amministrazione (doc. XXV), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. L'art. 6 LPTCA prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).
L’amministrazione non può rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
Nel caso in esame l’UAI, nella risposta di causa del 23 dicembre 2011, ha confermato la correttezza della decisione impugnata (cfr. doc. IV).
In seguito, con scritto del 10 maggio 2012, l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA “tutti i documenti attualmente disponibili (periodo marzo 2012-maggio 2012) in merito al provvedimento in corso dell’aiuto al collocamento” (doc. XV; consid. 1.7.).
Con scritto del 18 giugno 2012, il patrocinatore dell’interessata, preso atto della decisione, di fatto, dell’amministrazione di porre l’assicurata al beneficio del sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro, ha comunicato di ritirare il ricorso relativamente agli aspetti reintegrativi, ma di mantenerlo con riferimento alle altre richieste (doc. XXIV).
Pertanto, alla luce della comunicazione del patrocinatore dell’assicurata, la questione relativa agli aspetti reintegrativi è divenuta priva d’oggetto.
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
Tra i provvedimenti d’integrazione professionale regolati dagli art. 15 e seg. LAI, l’art. 18 cpv. 1 LAI prevede che:
" Gli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.”
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 595-598.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Al riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. si é così espressa :
" 4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04 vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 % beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
2.8. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.9. Nel caso in esame, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di rifiuto delle prestazioni sulla valutazione medica della dr.ssa __________ del SMR.
Nel rapporto medico del 18 agosto 2011, la dr.ssa __________ del SMR, spec. in medicina del lavoro (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto le diagnosi principali di “sindrome lombare cronica con blocchi iperalgici lombari ricorrenti particolarmente negli ultimi due anni in obiettivata discopatia L4/L5 con protrusione mediana del disco senza conflitto radicolare; attualmente esame clinico funzionale compensato con limitazioni funzionali esigue in stato dopo due infiltrazioni peridurali con discutibile successo” (doc. 46-1).
Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ del SMR ha indicato che l’assicurata, dopo periodi di inabilità lavorativa al 100% alternati ad altri al 50%, è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 50% (da intendersi come rendimento ridotto), dal 4 settembre 2011, nella sua attività di assistente di cura, ma è da considerare totalmente abile al lavoro nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, a decorrere dal 4 agosto 2011 (doc. 46-2).
La dr.ssa __________ ha aggiunto che “l’assicurata sta portando a termine una formazione di curatrice / tutrice e questo sarebbe ottimo trattandosi di attività leggera ed adeguata. Si raccomanda al responsabile in integrazione di attivarsi al fine di pianificare nel miglior modo possibile l’ottenimento da parte dell’assicurata di tale formazione con conseguente possibilità di lavoro in tale ambito” (doc. 46-3).
La dr.ssa __________ ha espresso il proprio apprezzamento sulla base della valutazione peritale eseguita in data 2 agosto 2011 dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna, per conto dell’assicuratore malattia.
Nel referto del 4 agosto 2011, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome lombare cronica con blocchi iperalgici lombari ricorrenti particolarmente negli ultimi due anni in obiettivata discopatia L4/L5 con protrusione mediana del disco senza conflitto radicolare; attualmente esame clinico funzionale compensato con limitazioni funzionali esigue in stato dopo due infiltrazioni peridurali con discutibile successo” (doc. 15-3 inc. Cassa malati).
A proposito della capacità lavorativa dell’assicurata, il dr. __________ ha espresso le seguenti considerazioni:
" L’attuale esame clinico funzionale fiduciario, la valutazione degli atti e reperti radiologici portatimi dalla paziente, oltre alla discussione con il medico curante da me raggiunto telefonicamente, permettono di giustificare l’inabilità lavorativa dal 26.9.2010 ad oggi con attestazione di periodi tra il 100% e il 50% a dipendenza dei blocchi algici e della terapia infiltrativa effettuata.
L’attuale attività come assistente di cura in parte inergonomica è a mio giudizio parzialmente controindicata specialmente sul lungo termine e pertanto l’annuncio all’Assicurazione Invalidità già stato fatto è sicuramente opportuno per valutare atti di tipo reintegrativo.
L’attuale inabilità lavorativa del 50% intesa come ridotto rendimento lavorativo sull’attuale posto lavorativo non essendo in un episodio acuto è giustificata dal 18.07.2011 ad oggi come da documentazione.
Non escludo però che questa si possa incrementare sul lungo periodo a dipendenza anche della disponibilità della direzione dell’Istituto.
Secondo quanto comunicatomi durante la visita della paziente e confermato dal medico curante vi sarà a breve un ricovero riabilitativo stazionario al centro ospedaliero di __________ già in agosto 2011.
Consiglio pertanto qualora ancora necessaria una rivalutazione dell’abilità lavorativa a distanza di 8 settimane da questa degenza se non vi sarà un incremento entro tali termini.
Sin dalla data odierna a livello medico è comunque a mio giudizio da considerare pienamente esigibile in forma totale un’attività di tipo leggero, prevalentemente sedentaria, senza dover portare/spostare e sollevare pesi superiori ai 10 kg, non ante flettere/ruotare il rachide specialmente in posizione seduta regolarmente e non dover regolarmente effettuare spostamenti su terreni sconnessi o scale a pioli.
Secondo i dati fornitimi dalla paziente, ella sta già portando a termine una formazione di curatrice/tutrice e questo sarebbe ottimo trattandosi di attività leggera ed adeguata.”
(Doc. 15/1-4 inc. Cassa malati)
2.10. In corso di causa, l’assicurata ha contestato la decisione del 3 ottobre 2011 con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, trasmettendo al TCA il referto del 7 settembre 2011 del dr. __________, Capo-servizio del Servizio di riabilitazione di __________, del seguente tenore:
" Riabilitazione multidisciplinare del dolore cronico dal 7 agosto 2011 al 3 settembre 2011
Diagnosi principale
1. riabilitazione multidisciplinare del dolore cronico per lombalgia persistente con tendenza alla cronicizzazione
- disfunzione a passaggio dorso-lombare recidivante
- irradiazione gluteale/dolenzia miofasciale del piriforme sinistro
- lieve eterometria arti inferiori
- RMN del 09.12.10: L4/5 moderata protrusione mediana, senza conflitto radicolare
- Stato dopo 2 infiltrazioni diagnostiche dei rami mediali L4-L5 bilateralmente con risultati discordanti aprile 2011
2. tono deflesso dell’umore trattato
3. claustrofobia
4. pregressi episodi di Herpes Zoster cutaneo alla natica supero-interna sinistra
Situazione e valutazione
Si tratta di una paziente di 50 anni che soffre dal 2010 di una lombalgia cronica con un’incapacità lavorativa al 50% da febbraio 2011 come assistente di cura in una casa per anziani.
All’ingresso la paziente descrive un dolore lombare continuo, di tipo fastidio, con frequenti episodi iperalgici con irradiazione ai glutei. La sintomatologia peggiora nettamente alla manovra di Valsalva, ai colpi della strada in moto e carico-dipendenti (dopo ca. 2 ore di lavoro) e posizione-dipendente (tronco flesso in avanti).
La sintomatologia migliora con l’appoggio del tronco e dei movimenti di stiramento del tronco, alla presa di Dafalgan e Co-Dafalgan. Praticamente tutte le mattine la paziente ha un’importante dolore centrale con rigidità della colonna.
Prima dell’inizio della problematica la paziente faceva, ai tempi, del Tai-chi e un allenamento regolare in palestra.
Allo stato trovo una paziente con un corsetto muscolare del tronco debole. Il pattern del movimento lombo-pelvico è patologico con una netta paura del movimento. La mobilità lombare è ridotta di 2/3 in flessione laterale con dolori telefasici a ds con un blocco basso-lombare. Dolore alla rotazione in estensione, alla palpazione dei processi spinosi e della muscolatura paravertebrale al passaggio dorso-lombare, dolore di intensità molto minore alla palpazione del passaggio lombo-sacrale e nei glutei. Manovra di Lasègue negativa. Nessun deficit sensomotorio.
Radiologicamente troviamo alle radiografie un’iperlordosi lombare con sovraccarico del passaggio lombo-sacrale, segni per alterazioni degenerative negli ultimi segmenti lombari con netta discopatia L5-S1. Lo spazio intersomatico L1-L2 è anche nettamente ridotto.
Abbiamo impostato un programma interdisciplinare e multimodale con i seguenti obiettivi:
- migliorare la stabilità del tronco tramite il rinforzo della muscolatura
- istruzione posturale e dei movimenti lombo-pelvici
- riduzione del dolore continuo e dell’intensità dei blocchi iperalgici
- elaborazione di strategie per gestire lo stress ed elaborare un progetto professionale
Sotto una medicazione di Voltaren 100 mg e 2 Mydocalm/die ha vissuto una settimana praticamente asintomatica. Il giorno successivo alla sospensione della medicazione ha ripresentato un blocco iperalgico lombare. Clinicamente abbiamo trovato un blocco lombare con netta insufficienza lombare e una disfunzione segmentale al passaggio dorso-lombare. Durante l’esacerbazione la paziente descrive dei dolori tipo fitte di intensità 8/10 della scala VAS. In questa situazione abbiamo reintrodotto la presa di Voltaren e Mydocalm con beneficio.
Nell’ultima settimana di degenza la paziente ha presentato una bronco-faringite trattata sintomaticamente.
Durante la degenza la paziente è apparsa molto attiva con inizialmente anche difficoltà a rispettare i limiti del suo corpo.
Durante i colloqui con le nostre psicologhe è emersa una paziente con una buona strategia di coping e chiare prospettive per il futuro.
Quadro clinico alla dimissione
Soggettivamente: la paziente è contenta della degenza e parzialmente del risultato. Persiste purtroppo un dolore lombare al risveglio, la mattina, dopo un riposo che sparisce alla ripresa dei medicamenti e al movimento. Sotto medicazione non ha più presentato crisi iperalgiche. La paziente ha l’impressione di aver aumentato la sicurezza e la stabilità del tronco.
Oggettivamente: la mobilità della colonna lombare è molto più fluida e sicura. Attualmente riesce praticamente a flettere fino a 10 cm dal suolo con, alla fine del movimento, una sensazione di stiramento al passaggio dorso-lombare. Dolore alla rotazione in estensione piuttosto a livello basso-lombare. Dolori alla digito-pressione dei processi spinosi L1-L2.
(...)
Attualmente proponiamo di effettuare una pausa di fisioterapia, la paziente continuerà ad effettuare a casa gli esercizi di rinforzo del tronco e di auto mobilizzazione. Visto il buon risultato dell’allenamento in palestra la paziente riprenderà un allenamento regolare. Ho motivato la paziente ad accettare il dolore alla messa in moto e di ricercare ancora un miglior equilibrio tra carico e riposo.
Proponiamo di continuare con la medicazione sopracitata per 2 settimane per passare a una medicazione in riserva.
Per non sovraccaricare la paziente dall’inizio abbiamo certificato un’incapacità lavorativa al 50% fino al 25.09.11; siamo dell’avviso che, in seguito, con un decorso positivo, si potrebbe provare una ripresa lavorativa all’80%.
La paziente continuerà la sua formazione quale tutore/curatore e la ricerca di un nuovo lavoro.” (Doc. E)
Nelle annotazioni mediche del 2 febbraio 2012, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
" Assicurata salariata al 80% (assistente di cura), casalinga al 20%
IL in pratica dal 26.09.2010, 50% dal 3.2.2011
Stato dopo visita fiduciaria dr. __________ per conto della __________ il 2.8.2011: egli ritiene pienamente esigibile un’attività adatta in misura completa.
Decisione UAI del 3.10.2010: rifiuto di prestazioni in presenza CL piena in attività adatta
Ricorso:
rapporto degenza __________ dal 7.8.2011 al 3.9.2011:
lombalgia persistente con tendenza alla cronicizzazione
- disfunzione passaggio dorso-lombare recidivante
- irradiazione mio-fasciale del piriforme sinistro
- RM del 9.12.2010: L4/5 moderata protrusione senza conflitto radicolare
- alla dimissione ancora dolore lombare al risveglio che sparisce alla presa dei medicamenti e al movimento
- si ritiene che l’assicurata possa riprendere la sua attività all’80%
Valutazione:
l’attuale rapporto della clinica di __________ mostra una situazione con decorso almeno parzialmente favorevole con dolori che spariscono al movimento. I medici della clinica ritengono possibile una ripresa dell’abituale attività in misura dell’80%.
Non vi sono quindi elementi per ritenere non esigibilità piena in attività lavorativa adatta in assenza di una problematica lombare limitata senza componente neurologica.” (Doc. X/1)
L’assicurata ha poi trasmesso al TCA il seguente referto, datato 12 gennaio 2012, redatto dal dr. __________ e indirizzato al curante dell’interessata, dr. __________:
" Ho rivisto la tua paziente per un consulto reumatologico il 12.01.2012.
Anamnesticamente la paziente è soddisfatta dei risultati ottenuti durante la degenza a __________.
La sintomatologia dolorosa era sotto controllo quando la paziente lavorava al 50% (4 ore al giorno) fino a dicembre. Dal 2 gennaio la paziente ha ripreso a lavorare 8 ore al giorno; già dopo il secondo giorno ha avuto una netta esacerbazione della sintomatologia dolorosa lombare a fascia. La sintomatologia dolorosa peggiora quando la paziente deve sollevare i pazienti in posizione seduta o quando piega il tronco. Inoltre descrive una sensazione di bruciore possibilmente collegato ad un episodio di Herpes Zoster cutaneo. Fino ad oggi la paziente non ha più presentato blocchi lombari iperalgici, vi è stato un episodio di un dolore tipo fitta.
Allo stato clinico trovo una leggera zoppia a sinistra per dolori gluteali a sinistra, che peggiora dopo l’esame mirato della colonna con posizione piegata della schiena. La mobilità della colonna lombare è ridotta di 2/3 nella flessione laterale con forti dolori alla flessione laterale verso sinistra e all’estensione. Chiari segni di insufficienza del corsetto muscolare della colonna, in una paziente che per raddrizzare il tronco deve appoggiare le mani sulle cosce. All’esame manuale segmentario trovo una sofferenza al passaggio dorso-lombare e a livello L3-L4. Nessun deficit senso-motorio, riflessi simmetrici, manovra di Lasègue normale.
Secondo il mio parere la tua paziente soffre di due problematiche. Come prima problematica vi sono segni di insufficienza lombare su possibile microinstabilità degenerativa, come seconda vi sono segni della sindrome di Maigne.
Ho proposto alla paziente di valutare la mesoterapia al passaggio dorso-lombare associata ad un lavoro mirato di rinforzo, sia delle grandi catene muscolari che del sistema locale dei muscoli profondi del dorso (lavoro da eseguire in palestra).
Per il mantenimento della paziente nell’ambito professionale, nella casa per anziani, dove deve sollevare pesi e aiutare i degenti nei transfer, ritengo che al momento, per non sovraccaricare la schiena, 4 ore al giorno di lavoro siano adeguate.
Sostengo la tua paziente per la richiesta di una valutazione da parte dell’AI per una riqualifica professionale.” (Doc. G)
2.11. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività salariata e al 20% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
La percentuale di attività lavorativa dell’80% è stata dedotta dall’amministrazione dal “questionario per il datore di lavoro”, redatto il 25 febbraio 2011 dal Consorzio casa medicalizzata per anziani dei comuni di __________, dal quale risulta che l’assicurata lavorava quale assistente di cura nella misura di 32 ore alla settimana, mentre l’orario settimanale normale di lavoro nell’azienda era di 40 ore (cfr. doc. 7-4).
Il rappresentante dell’assicurata, solamente in corso di causa, ha contestato questa ripartizione, rilevando che l’interessata avrebbe dovuto essere considerata salariata nella misura del 90%, dato che la riduzione della percentuale lavorativa dal 90% all’80%, effettuata nel 2010, è stata dettata da problemi di salute (doc. VIII).
L’UAI, dal canto suo, nelle osservazioni del 7 febbraio 2012, ha ribadito la correttezza della ripartizione considerata nella decisione impugnata (80% salariata e 20% casalinga), rilevando che “la riduzione dell’attività dal 90% all’80% effettuata dall’assicurata e richiesta con scritto del 5 novembre 2009 non indica i motivi di tale riduzione e questo come confermato telefonicamente il 6 febbraio 2012 dal datore di lavoro. Inoltre non vi è agli atti un’indicazione medica di riduzione dell’attività lavorativa per motivi di salute” (doc. IV).
Il TCA condivide queste considerazioni dell’amministrazione.
Nell’annotazione per l’incarto del 6 febbraio 2012, il signor __________ dell’Ufficio AI ha infatti indicato di avere avuto un “colloquio con il signor __________ della Casa __________ Il signor __________ conferma che la signora RI 1 ha richiesto, in data 5 novembre 2009, la riduzione del tempo di lavoro dal 90% all’80% senza indicare i motivi di tale richiesta. Da parte del datore di lavoro la domanda è stata accolta e comunicato l’accettazione alla signora RI 1 con scritto del 16 novembre 2009” (doc. X/5).
Questo Tribunale sottolinea che, del resto, lo stesso patrocinatore dell’interessata, in sede ricorsuale, ha rilevato che “la signora RI 1 svolge un’attività lavorativa secondo contratto a tempo parziale (80%). Per il rimanente 20% la sua invalidità deve essere valutata nell’attività casalinga” (doc. I).
Alla luce di questi elementi, il TCA concorda con la ripartizione operata dall’amministrazione dell’80% per la parte dedicata all’attività salariata e del 20% per la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Le considerazioni di senso contrario espresse dal patrocinatore dell’assicurata, senza tuttavia essere suffragate da concreti elementi attestanti la necessità, per motivi medici, di passare da un grado lavorativo del 90% ad uno dell’80%, non sono sufficienti a mettere in dubbio le conclusioni dell’amministrazione.
Il TCA rileva, inoltre, che anche dal referto peritale del 4 agosto 2011, redatto su incarico dell’assicuratore malattia, emerge che l’assicurata ha lavorato quale assistente di cura per “tredici anni presso la Casa Anziani __________ con attività svolta nei primi anni al 100% e poi spontaneamente ridotto all’80% (8 ore al giorno per 4 giorni alla settimana” (doc. 15-1 inc. cassa malati).
2.13. Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione della dr.ssa __________ del SMR, la quale, dopo avere elencato le patologie dell’assicurata e i suoi limiti funzionali, ha considerato che l’interessata è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di assistente di cura, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Il TCA concorda con queste valutazioni del medico del SMR, che si fondano, del resto, su quanto apprezzato, nella visita medica peritale del 2 agosto 2010, dal dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia.
Nel referto del 4 agosto 2010, il dr. __________, poste le diagnosi di sindrome lombare cronica con blocchi iperalgici lombari ricorrenti particolarmente negli ultimi due anni in obiettivata discopatia L4/L5 con protrusione mediana del disco senza conflitto radicolare; attualmente esame clinico funzionale compensato con limitazioni funzionali esigue in stato dopo due infiltrazioni peridurali con discutibile successo” (doc. 15-3 inc. Cassa malati), ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% come assistente di cura, ma abile al lavoro al 100% in un’attività leggera, prevalentemente sedentaria, rispettosa delle sue limitazioni funzionali (doc. 15-4 inc. Cassa malati).
Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, dopo accurato esame dell’assicurata, che, del resto, non sono state smentite in sede ricorsuale da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Al contrario, il TCA sottolinea che le conclusioni del dr. __________ sono state confermate dai referti del dr. __________, datati rispettivamente 7 settembre 2011 (doc. E) e 12 gennaio 2012 (doc. G), prodotti dal patrocinatore dell’assicurata in corso di causa: in entrambi, infatti, lo specialista della Clinica di __________ ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività.
Nel referto del 7 settembre 2011, il dr. __________ ha indicato che “per non sovraccaricare la paziente dall’inizio abbiamo certificato un’incapacità lavorativa al 50% fino al 25.09.2011; siamo dell’avviso che, in seguito, con un decorso positivo, si potrebbe provare una ripresa lavorativa all’80%” (doc. E), mentre nel referto del 12 gennaio 2012, lo specialista ha rilevato che “per il mantenimento della paziente nell’ambito professionale, nella casa per anziani, dove deve sollevare pesi ed aiutare i degenti nei transfer, ritengo che al momento per non sovraccaricare la schiena, 4 ore al giorno di lavoro siano adeguate” (doc. G).
A proposito della critica ricorsuale circa la mancata presa in considerazione, da parte dell’amministrazione, dei problemi psichici dell’assicurata, questo Tribunale rileva che la ricorrente non ha prodotto alcun certificato medico-specialistico attestante la presenza di una patologia psichiatrica invalidante.
Al riguardo, non va dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza federale, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
Nel caso in esame, occorre rilevare che dalla documentazione agli atti non emerge che, finora, l’assicurata abbia necessitato di un trattamento specialistico, né del resto ella sostiene il contrario. A prescindere dal fatto che la depressione non è stata certificata da nessuno specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante.
Al contrario, il dr. __________, nel referto peritale del 4 agosto 2010, ha indicato che “a livello psichico, assenza di indizi per depressione o ansia maggiore in paziente ben collaborante, coerente nell’elaborazione del dolore e con mantenuta propositività” (doc. 15-3 inc. cassa malati).
Dal referto del dr. __________ del 7 settembre 2011, risulta solo che l’assicurata presenta “tono deflesso dell’umore trattato”, ma che “durante i colloqui con le nostre psicologhe è emersa una paziente con una buona strategia di coping e chiare prospettive per il futuro” (doc. E).
Infine, dal rapporto dell’ispettore sinistri del 31 maggio 2011 redatto per conto dell’assicuratore malattia, emerge che “ultimamente avverte anche uno stato di depressione (leggera); le darebbe un senso di tristezza occuparsi di persone bisognose nello stato di salute in cui essa stessa avrebbe bisogno di assistenza” (doc. 34-4).
Tale allegazione, vaga e non seguita da attestazioni mediche specialistiche, non può essere considerata la prova dell’insorgenza di una patologia psichiatrica invalidante, che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a partire dal mese di settembre 2011, l’assicurata sia inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di assistente di cura, ma abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.14. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha ritenuto che “dal lato medico non risultano impedimenti nello svolgimento delle mansioni consuete” (doc. B).
Il patrocinatore ha contestato la conclusione alla quale è giunta l’amministrazione, rilevando che la valutazione delle limitazioni dell’interessata in ambito domestico avrebbero dovuto essere valutate dall’UAI tramite un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. I).
L’Ufficio AI, dal canto suo, nella risposta di causa, ha ribadito che “per quanto riguarda l’incapacità nell’attività di casalinga, essendo la stessa stata ritenuta nulla dal profilo medico (rapporto SMR del 18.08.2011), non si ritiene necessaria un’inchiesta a domicilio” (doc. IV).
Il TCA ritiene che nel caso concreto, l'inchiesta a domicilio sia effettivamente superflua.
Infatti, innanzitutto, nel rapporto medico del 18 agosto 2011, la dr.ssa __________ ha indicato che l’interessata non presenta “nessun limite” nello svolgimento delle “mansioni consuete (casalinga)” (cfr. doc. 46-2).
Inoltre, dall’accurato esame dell’incarto emerge che, in occasione della valutazione ergonomica dell’8 aprile 2011 sul posto di lavoro, la signora __________, ergoterapista dipl. CRS, dopo avere evidenziato che l’attività dell’interessata è faticosa e implica forza, ergonomia e coordinamento generale del corpo, ha proposto all’assicurata “un supporto lombare (corsetto) semirigido da confezionare su misura da portare durante il lavoro e a casa” (doc. 22-1).
Nel rapporto del 5 maggio 2011, il consulente incaricato ha indicato quanto segue:
" IT casalingo
Nell’ambito dell’IT l’assicurata ha già incontrato l’ergoterapista sul posto di lavoro, la quale ha già fornito dei mezzi ausiliari utili (v. valutazione GED) che la stessa potrà mettere anche quando è in casa, impegnata nelle attività casalinghe.
Procedere
In concreto
Valutato il caso insieme al consulente TICOI e visto che l’ergoterapista è già intervenuta, fornendo dei mezzi ausiliari adeguati, che può utilizzare anche a casa, si decide di non intervenire con l’IT casalingo.
Ritengo quindi concluso il mandato e resto a disposizione per qualsiasi altra informazione.” (Doc. 25-1)
Infine va sottolineato che il risultato finale non cambierebbe anche volendo considerare, come ipotesi di lavoro, una limitazione parziale (del 50%, analogamente a quanto considerato con riferimento all’attività, pesante, dell’assicurata quale assistente di cura) o addirittura totale nello svolgimento delle mansioni domestiche (cfr. consid. 2.20).
2.15. In simili condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata a partire dal mese di settembre 2011 presenta una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011.
L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2010, motivo per il quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2011.
2.16. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2010 in fr. 51’905.10 (cfr. doc. B), conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro, Consorzio casa medicalizzata per anziani dei comuni di __________ (doc. 7-4).
Adeguando tale importo al 2011 (+1.3%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di fr. 52'579.90.
2.17. Per quanto riguarda il reddito da invalido, pure rimasto incontestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011, un reddito mensile di fr. 4'451.13 oppure di fr. 53'413.50 per l'intero anno (fr. 4'451.13 x 12).
2.18. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.19. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 9% così motivata: “4% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione” (doc. X/4).
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella presente fattispecie la percentuale del 9%, rimasta peraltro incontestata, può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2011, partendo da un salario da invalido di fr. 53'413.50, ammettendo la riduzione del 9%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 48'606.20 (fr. 53'413.50 - (fr. 53'413.50 x 9 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'579.90 (consid. 2.16.), emerge un tasso d’invalidità del 7,56% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Il TCA rileva che, nella decisione impugnata, l’UAI è giunto ad un grado di invalidità, per la quota parte di salariata, del 26% tenendo conto di un reddito da invalida di 38'502.00, calcolato partendo da un reddito statistico in applicazione della TA1 2010, in attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 4, di fr. 52'888 e “effettuando una riduzione complessiva del 4% per possibilità di svolgere ancora unicamente attività leggere, del 5% per altri fattori sociali e considerando una piena capacità lavorativa in attività adeguate” (doc. B).
A tale proposito, il TCA constata che partendo dal reddito da invalido di fr. 52'888.--, considerata un’esigibilità dal profilo medico del 100% e apportando una riduzione del 9%, si ottiene un importo di fr. 48'128.-- e non di fr. 38'502.--, come invece considerato dall’amministrazione, probabilmente ottenuto, erroneamente, adattando il salario da invalida alla percentuale di lavoro svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute (80%).
Il TCA non può concordare con il calcolo eseguito dall’amministrazione.
Va infatti evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.
L’Alta Corte nella decisione del 20 maggio 2008 9C_293/2007 pubblicata in RtiD I-2009, pag. 255 ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."
Anche nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.
Pertanto, il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo) che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata (in casu dell’80%).
2.20. Viste le quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 6.4% (80 X 8% + 20 X 0%) in applicazione del metodo misto, percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Come anticipato al consid. 2.14. il risultato finale non cambia anche volendo considerare una limitazione complessiva del 100% nelle mansioni di casalinga.
Viste le quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale sarebbe infatti solo del 26.4% (80 X 8% + 20 X 100%), percentuale che non dà diritto comunque ad una rendita d’invalidità.
2.21. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto non divenuto privo d'oggetto, è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti