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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 17 novembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 ottobre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1954, da ultimo attivo presso __________ quale consulente assicurativo in ambito previdenziale, con decisione del 21 agosto 2008 (doc. AI 35-1) è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2006 al 30 aprile 2007 e di una mezza rendita dal 1° maggio 2007 (doc. AI-24). L’UAI ha così motivato la sua decisione:
" Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica esperita il 17.10.2007 dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 50% in ogni attività dal mese di gennaio del 2007 ad ora. In precedenza le è riconosciuta una totale inabilità lucrativa in ogni attività dal mese di dicembre del 2005. Questi periodi di incapacità lavorativa le aprono il diritto a prestazioni da parte dell’AI.” (doc. AI 29-2)
1.2. Il 26 luglio 2008 RI 1 ha inoltrato il formulario per la revisione della rendita, evidenziando, con l’ausilio del medico curante, uno stato di salute sostanzialmente invariato (doc. AI 33-1). Con comunicazione del 10 febbraio 2009 l’UAI ha confermato il diritto a mezza rendita dell’AI (doc. AI 39-1).
1.3. L’11 giugno 2010 RI 1 ha chiesto all’amministrazione di riesaminare il grado d’invalidità in seguito ad un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 41-1). Dopo aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 54-1), con decisione del 18 ottobre 2011 (doc. AI 60-1), preavvisata dal progetto del 6 settembre 2011 (doc. AI 58-1), l’UAI ha confermato il diritto ad una mezza rendita AI sulla base di un grado d’invalidità del 58%
1.4. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). L’insorgente contesta il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’amministrazione, e, con riferimento ai redditi utilizzati da __________ nell’ambito del calcolo della rendita del secondo pilastro, evidenzia che il reddito conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute è nettamente superiore rispetto a quello preso in considerazione dall’UAI.
1.5. Con risposta del 9 dicembre 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.6. Il 20 marzo 2012 il TCA ha interpellato __________ (doc. VI), che ha risposto l’11 aprile 2012 (doc. VII). Chiamato ad esprimersi in merito (doc. VIII), l’insorgente è rimasto silente (doc. VIII), mentre l’UAI ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XII). Il ricorrente, invitato a prendere posizione, non ha reagito (doc. XIII).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 18 ottobre 2011, data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. In concreto, oggetto del contendere è unicamente il calcolo del grado d’invalidità del ricorrente. Pacifica ed incontestata è la circostanza che, come emerge del resto dalla perizia SAM del 24 agosto 2011 (doc. AI 54-1), vi è stato un peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato sia per quanto concerne la patologia pneumologica sia per quanto concerne la patologia psichiatrica (cfr. doc. AI 56-3, nota del medico SMR, dr. med. __________). Ciò ha come conseguenza che l’insorgente è completamento inabile al lavoro nella sua precedente attività di consulente assicurativo dal mese di agosto 2009, mentre in attività adeguate e confacenti al suo stato di salute è totalmente incapace al lavoro da agosto a dicembre 2009, capace nella misura del 20% dal mese di gennaio 2010 e del 50% dal mese di aprile 2010 (doc. AI 54-17/18).
Circa il calcolo del grado d’invalidità, il ricorrente sostiene che il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI (fr. 54'649) non corrisponde a quello effettivamente conseguito prima del danno alla salute e, con l’ausilio dei certificati di salario degli anni dal 2003 al 2006 e di alcuni scritti del suo ex-datore di lavoro, ritiene più corretto prendere in considerazione un salario annuo di oltre fr. 70'000 (cfr. doc. I ed A2).
Da parte sua l’amministrazione evidenzia che l’ammontare del reddito da valido è corretto e che il calcolo del grado d’invalidità si basa su dati contenuti nella precedente decisione del 21 agosto 2008, cresciuta incontestata in giudicato (doc. III).
A proposito di quest’ultima circostanza va tuttavia rilevato che l’amministrazione nella precedente decisione formale (doc. AI 29-1) non ha esposto alcun calcolo, ma ha affermato che “dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica esperita il 17.10.2007 dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 50% in ogni attività dal mese di gennaio del 2007 ad ora. In precedenza le è riconosciuta una totale inabilità lucrativa in ogni attività dal mese di dicembre del 2005. Questo periodi di incapacità lavorativa le aprono il diritto a prestazioni da parte dell’AI” (doc. AI 29-2).
In concreto, alla luce del peggioramento del suo stato di salute e del fatto che nella precedente decisione formale non figura alcun calcolo perché l’amministrazione aveva in sostanza ritenuto che l’incapacità al lavoro del 50% corrispondeva all’incapacità di guadagno, nell’ambito della presente procedura l’assicurato può contestare gli elementi di calcolo del grado d’invalidità contenuti nella decisione impugnata.
2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519 consid. 3c).
2.6. Va ancora evidenziato che con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha rammentato che in una pronunzia pubblicata in DTF 135 V 58 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
A questo proposito, con sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 il Tribunale federale, in un caso in cui occorreva accertare se un assicurato si era accontentato di un salario inferiore alla media, ha rammentato che se per motivi non imputabili all'invalidità (quali scarsa formazione scolastica, formazione professionale carente, conoscenze linguistiche lacunose, limitate possibilità di assunzione a causa dello statuto di residenza rispettivamente problematiche legate al mercato del lavoro: DTF 110 V 273 consid. 4c pag. 277; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 32/04 del 6 agosto 2004 consid. 3; sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.1.1 concernente il Cantone Ticino), il reddito percepito dalla persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute era considerevolmente inferiore alla media dei salari erogati per un'attività simile nel settore interessato (cioè divergeva di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297 consid. 6.1.2 pag. 302 seg.) e altresì non vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di un reddito modesto, i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido devono essere considerati anche per fissare il reddito da invalido (cosiddetto principio del "parallelismo" dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326; 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5a e b; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; sentenze 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 6.1 e U 493/05 dell'11 gennaio 2007 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03 del 20 luglio 2004 consid. 3.1.2, I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Alla base della citata giurisprudenza vi è la riflessione secondo cui un invalido non potrà realisticamente percepire il salario medio previsto dalle tabelle se già nell'attività svolta senza il danno alla salute conseguiva un reddito nettamente inferiore alla media per determinati motivi estranei all'invalidità (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 428/04 del 7 giugno 2006 consid. 7.2.2 e I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2).
Come rammenta il TF nella sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 la giurisprudenza sul parallelismo dei redditi è stata ulteriormente precisata nella pronunzia pubblicata in DTF 135 V 58. In tale occasione il Tribunale federale ha evidenziato che, laddove un reddito da invalido appartenente alla fascia media appare realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non va adeguato al valore medio di tale reddito, in quanto il potenziale economico non sfruttato non è assicurato (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1 - 3.4.3 pag. 60 segg.). Tale procedere non discrimina inoltre le persone a basso reddito, poiché per la determinazione del grado di invalidità è rilevante unicamente la perdita di guadagno causata da un danno alla salute (sentenza citata consid. 3.4.1-3.4.6 pag. 60 segg.).
Il parallelismo dei redditi può realizzarsi in particolare a livello del reddito da valido, tramite adeguato aumento oppure facendo capo ai valori statistici, o ancora a livello del reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59; 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326).
In una seconda fase, occorre poi esaminare la questione di un'eventuale deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. I fattori estranei all'invalidità di cui si è già tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi non possono essere presi in considerazione nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328 e 329 seg.).
Nella sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 il TF ha inoltre evidenziato che accertare quale parte del reddito dipende dalle condizioni del mercato del lavoro e quale dall'impegno dell'assicurato, rispettivamente dall'uso che egli fa del proprio potenziale economico o da altri fattori (cfr. la pronunzia del Tribunale federale delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b), risulta impresa alquanto ardua (malgrado ne sia stata negata l'applicazione diretta, potrebbe essere eventualmente d'aiuto, a titolo di indizio, la tabella TA13 relativa alle grandi regioni: si veda in proposito sentenza 9C_310/ 2009 consid. 4.1.1, in cui si fa espresso riferimento, alla luce della citata tabella, alla diversa realtà del mercato del lavoro nel Cantone Ticino).
Nella citata sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002 al consid. 3b)aa) e seguenti il TF ha dovuto giudicare il caso di un garagista indipendente che contestava l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dal Tribunale cantonale e dall’amministrazione. Sulla base del reddito registrato nel conto individuale, entrambe le autorità avevano ritenuto che l’interessato avrebbe potuto conseguire un reddito massimo di fr. 20'000 (”Verwaltung und Vorinstanz gehen gestützt auf die Einträge im IK des Beschwerdeführers davon aus, dass dieser im Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen in der Höhe von Fr. 20'000.- erzielen würde. In der Tat ist den betreffenden Einträgen zu entnehmen, dass der damals selbstständigerwerbende Garagist Einkünfte von jährlich höchstens Fr. 16'300.- (1986/87) und Fr. 16'500.- (1994/95) sowie Fr. 15'300.- (1996/97) erzielt habe. So besehen ist es nicht zu beanstanden, wenn Verwaltung und Vorinstanz das Valideneinkommen auf Fr. 20'000.- festgelegt haben, wobei die Gründe, warum der Beschwerdeführer nicht ein höheres Einkommen verabgabt hat, keiner näheren Erörterung bedürfen“).
Per l’Alta Corte tuttavia la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha esercitato un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che neppure permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la fissazione del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen nun aber den folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der Vergangenheit einen Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während Jahren mit unüblich tiefen, kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte, ist für die Festlegung des Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).
Ciò, perché il reddito da valido è un reddito ipotetico e un reddito da valido di soli fr. 20'000 poteva essere imputato all’allora ricorrente solo se sulla base di elementi concreti si poteva concludere che quale persona sana e completamente abile al lavoro si sarebbe accontentata di un guadagno marginale (“Denn das Valideneinkommen ist nicht eine vergangene, sondern eine hypothetische Grösse. Ein Valideneinkommen von bloss Fr. 20'000.- kann dem Beschwerdeführer daher nur dann angerechnet werden, wenn auf Grund der konkreten Verhältnisse seines Einzelfalles anzunehmen ist, dass er sich auch als gesunder, voll leistungsfähiger Berufsmann mit einer solchen Randexistenz begnügen würde.“). Nel caso che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti non era tuttavia possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach Lage der Akten im Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha preso in considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico qualificato figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che l’interessato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua attività indipendente.
Il TF ha infatti evidenziato:
" In den verschiedenen persönlichen Anamnesen der bei den Akten liegenden ärztlichen Berichte ist sehr eindrücklich beschrieben, dass das vom Beschwerdeführer betriebene Geschäft nie so richtig gedieh und schliesslich aus Gründen, die invaliditätsfremd sind, scheiterte. Der Beschwerdeführer vermochte sich mit seinem Geschäft nicht durchzusetzen.
Es häufte sich ein Schuldenberg an, welcher zur Rückzahlung ansteht. Verschärfend tritt der Umstand hinzu, dass die Schwester des Beschwerdeführers sich für ihn verbürgt hatte, was diesen zusätzlich unter Druck setzt, die Verbindlichkeiten zu begleichen. Wäre der Beschwerdeführer voll leistungsfähig, ist nicht anzunehmen, dass er ein gescheitertes Geschäft mit einem aufgelaufenen Schuldenberg weiterhin betreiben würde, weil er dadurch seinen Verpflichtungen, namentlich gegenüber der Schwester, nicht nachkommen könnte. Es ist daher anzunehmen, dass der Beschwerdeführer - nachdem sein Geschäft gescheitert ist - einer normalen Arbeitnehmertätigkeit als gelernter Automechaniker nachgehen würde, wie er dies übrigens auch in der Vergangenheit schon tat.
5.- Ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Gesundheitsfall seine misslungene selbstständige Erwerbstätigkeit aufgegeben hätte, ist ihm als Valideneinkommen der durchschnittliche Lohn eines qualifizierten Berufsmannes der Automechanikerbranche anzurechnen. In Anbetracht des auf Fr. 10'000.- festgesetzten Invalideneinkommens ergibt sich dadurch ohne weiteres der Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, weil der Beschwerdeführer bei dieser Betrachtungsweise offensichtlich eine Erwerbseinbusse von zwei Dritteln oder mehr erleidet (vgl. BGE 104 V 136 Erw. 2b, Prozentvergleich). Damit braucht zum Einwand in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht Stellung genommen zu werden, wonach die Invalidität nach dem ausserordentlichen Verfahren hätte bemessen werden müssen.“
In una sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen“), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello effettivamente conseguito.
L’Alta Corte ha evidenziato:
" 5.1 Der Beschwerdeführer erachtet die im Individuellen Konto enthaltenen (möglicherweise nicht korrekt abgerechneten) Beiträge als wenig aussagekräftig für den tatsächlich erwirtschafteten Lohn. Es sei vielmehr auf die aus dieser Zeit stammenden Lohnabrechnungen abzustellen, worin der effektive Spesenanteil des Bruttolohns ausgewiesen sei. Dieser liege erheblich tiefer als damals von der Ausgleichskasse bei der Beitragsbemessung zu Grunde gelegt worden sei.
5.1.1 Bei der Ermittlung der Grundlagen für die Invaliditätsbemessung steht die möglichst genaue Abbildung eines hypothetischen Sachverhaltes im Vordergrund. Die Gründe, weshalb die verabgabten und damit registrierten Einkünfte allenfalls erheblich vom effektiv erzielten Verdienst abweichen, sind daher in diesem Zusammenhang in aller Regel nicht von Bedeutung (vgl. Urteil I 696/01 vom 4. April 2002, veröffentlicht in: AJP 2002 S. 1487 und Plädoyer 2002 Nr. 3 S. 73 E. 4b/aa). Die im Individuellen Konto ausgewiesenen Einkünfte dürfen im Regelfall als Grundlage für die Bemessung des Valideneinkommens herangezogen werden. Hingegen können sie nicht als unabänderbare Grössen verstanden werden, die - im Sinne einer abschliessenden Beweiswürdigungsregel - eine keinem Gegenbeweis zugängliche Tatsachenvermutung schüfen (Urteil I 305/02 vom 29. Januar 2003, E. 2.2.1).
5.1.2 Soweit daher Vorinstanz und Verwaltung davon ausgegangen sein sollten, dass ein Abweichen von den im Individuellen Konto ausgewiesenen Beiträgen grundsätzlich nicht zulässig sei, greift dies zu kurz. Mit den lückenlos im Recht liegenden Lohnausweisen der Jahre 1999 bis 2003 vermag der Beschwerdeführer aber die angeblich von den Einträgen im Individuellen Konto erheblich abweichenden effektiven Einkommensverhältnisse ebenso wenig zu beweisen. Denn darauf sind zwar vom Bruttolohn umfasste "Fixe Spesen" und vom Verkaufserlös prozentual abhängige "Variable Spesen" ausgewiesen. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um Pauschalabzüge, die nicht auf effektiv ausgewiesenen Auslagen beruhen. Nach dem gleichen Prinzip wurden die im Individuellen Konto eingetragenen Einkommen bestimmt, indessen in Berücksichtigung einer höheren Spesenpauschale von 25 % vom Bruttolohn.
5.1.3 Nicht unberücksichtigt bleiben darf indessen die Situation, in welcher sich der Versicherte beim Ausfüllen der die gleiche Periode betreffenden Steuererklärungen befand.
Anders als bei der Frage nach dem Valideneinkommen war er daran interessiert, möglichst hohe Berufskosten geltend zu machen. Bei einem Aussendienstmitarbeiter einer Versicherung sind diese u.a. stark vom Einsatzgebiet und von der von der Arbeitgeberin zur Verfügung gestellten Infrastruktur abhängig. Umgekehrt akzeptiert die Steuerbehörde solche nur bei entsprechendem Nachweis. Die von der Steuerbehörde in der nämlichen Zeitperiode rechtskräftig zum Abzug vom Nettoeinkommen zugelassenen Berufskosten stellen daher eine zuverlässige Grösse für die tatsächliche Höhe der Gewinnungskosten des Versicherten dar.
Es hätte demnach in Nachachtung von Art. 61 lit. c ATSG an der Vorinstanz gelegen, dem Beschwerdeführer entweder die Möglichkeiten zum erweiterten Gegenbeweis zu offerieren oder selbst die entsprechenden Abklärungen bei der Steuerbehörde zu tätigen, ehe sie ein Abweichen von den Einträgen im Individuellen Konto hätte ausschliessen dürfen. Die Vorinstanz wird die erforderliche Abklärung nunmehr nachholen (Art. 105 und Art. 107 Abs. 2 BGG).
5.2 Der Versicherte bemängelt weiter, dass zur Festlegung des hypothetischen Verdienstes als Gesunder lediglich die Lohnsummen der letzten drei Jahre vor Eintritt des Gesundheitsschadens (2001 bis 2003) berücksichtigt worden seien und nicht die Einkünfte der letzten fünf Jahre.
5.3 Die Vorgehensweise der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden, wie ein Blick auf den hierfür ohne weiteres verwertbaren Auszug aus dem Individuellen Konto aufzeigt. Danach verdiente der Beschwerdeführer in den Jahren 1999 und 2001 im Vergleich zu den davor und danach liegenden Jahren erheblich mehr. Das von der Vorinstanz verwendete Zeitfenster erscheint dergestalt gegenteils gar aussagekräftiger als das vom Versicherten geforderte.
(…)
Zusammengefasst wird das kantonale Gericht zunächst Abklärungen zu den steuerlich anerkannten Berufskosten in den Jahren 2001 bis 2003 vornehmen, um alsdann das Valideneinkommen zu bestimmen, dieses dem Invalidenverdienst von Fr. 64'985.35 gegenüber stellen und je nach Ergebnis den Rentenanspruch bejahen oder verneinen.“
Con sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente nel corso degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto della sopra citata sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002, ha affermato che nel preciso caso di specie, alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi 12:
" (…)
4.6 Da die entsprechenden Voraussetzungen hier nicht erfüllt sind, ist beim Einkommensvergleich auf Seiten des Valideneinkommens nicht ein statistischer Durchschnittslohn anstelle des im IK-Auszug ausgewiesenen Einkommens heranzuziehen.
5.
Entgegen der von der IV-Stelle beschwerdeweise vertretenen Auffassung ist indessen nicht auf den Durchschnitt der gemäss IK-Auszug in den letzten drei Jahren vor dem Unfall erzielten Einkommen abzustellen, sondern es ist mit Blick auf die beträchtli-chen Schwankungen (zwischen Fr. 49'900.- und Fr. 23'300.-) seit Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit im Jahr 1992 das Durchschnittseinkommen der vergangenen zwölf Jahre (bis 2003) zu berücksichtigen, welches sich auf Fr. 34'016.- beläuft. Nach Anpassung an die Nominallohnentwicklung (Schweizerischer Lohnindex: Index und Veränderung auf der Basis 1993 = 100, 1993-2001, Frauen: T1.2.93_V, persönliche Dienstleistungen [Abschnitt M, N O], 2004: 1,4%; 2005: 0,9%; 2006: 1,4%; 2007: 1,4%; abrufbar unter www.bfs.admin.ch) ist in den jeweiligen vorinstanzlichen Einkommensvergleich (oben E. 2.1 in fine) ein Valideneinkommen von Fr. 34'492.- (2004), Fr. 35'289.- (2006) beziehungsweise Fr. 35'783.- (2007) einzusetzen.”
Con sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997 al 1999), affermando al consid. 4.1 quanto segue:
" Avant d'examiner l'unique grief du recourant, qui s'en prend à l'abattement opéré par les premiers juges sur le revenu avec invalidité résultant des statistiques ESS, il convient de se pencher sur l'argumentation de l'intimée relative au revenu sans invalidité. L'assurée reproche à la juridiction cantonale de ne pas s'être référée au salaire obtenu pendant la seule année 1999, mais sur la moyenne des salaires réalisés entre 1997 et 1999 dans son ancienne activité d'employée de bureau. Son grief, qui relève d'une critique des règles sur la manière de déterminer le revenu sans invalidité et donc d'une question de droit (cf. art. 106 al. 1 LTF), est mal fondé.
Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus élevé que ceux réalisés les années précédentes, alors qu'elle a travaillé auprès du même employeur jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire avait évolué de la manière suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996), 57'486 fr. (1997), 56'110 fr. (1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas, lorsque le dernier salaire obtenu par l'assuré avant la survenance de l'invalidité est nettement plus élevé que les revenus obtenus jusqu'alors, il ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s'il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181). L'intimée ne fait valoir aucun argument qui permettrait de considérer qu'elle aurait continué à gagner un salaire ayant subi une augmentation majeure par rapport à celles accordées les années précédentes et d'établir que cette majoration n'était pas due, comme on peut le penser, à la fin des rapports de travail. La juridiction cantonale était donc en droit de ne pas se référer uniquement au dernier salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le revenu sans invalidité à l'aide d'une moyenne des salaires obtenus dans les trois années précédentes.”
Va infine rammentato che nella già citata DTF 135 V 58 – chiamata a pronunciarsi in merito al reddito da valido nel caso di un’assicurata indipendente – l’Alta Corte (riferendosi in particolare a quanto esposto nella DTF 134 V 322 consid. 6.2 pag. 329 in merito al diritto alla parità di trattamento) ha precisato la propria giurisprudenza applicabile in presenza di un reddito da valido inferiore alla media osservando che “(…) laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile risp. ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non deve essere adattato al livello medio di tale reddito. In ciò non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento delle persone a basso reddito. (…)” (regesto della DTF 135 V 58). In particolare, il TF ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.4.6 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung schliesst nicht aus, dass auch bei Erwerbstätigen unter Umständen nicht auf das zuletzt erzielte Einkommen abgestellt wird. Das trifft bei selbstständig Erwerbenden dann zu, wenn aufgrund der Umstände mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass der Versicherte im Gesundheitsfall seine nicht einträgliche selbstständige Tätigkeit aufgegeben und eine besser entlöhnte andere Tätigkeit angenommen hätte (vgl. etwa Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 696/01 vom 4. April 2002 E. 4b/bb, in: Plädoyer 2002 3 S. 73 und AJP 2002 S. 1487; I 608/02 vom 23. April 2003 E. 3.2), oder dann, wenn die vor der Gesundheitsbeeinträchtigung ausgeübte selbstständige Tätigkeit wegen ihrer kurzen Dauer keine genügende Grundlage für die Bestimmung des Valideneinkommens darstellt, zumal in den ersten Jahren nach Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit üblicherweise aus verschiedenen Gründen (hohe Abschreibungsquote auf Neuinvestitionen etc.) die Betriebsgewinne gering sind (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 761/02 vom 5. März 2003 E. 3.2; so auch in dem von der Vorinstanz zitierten Urteil I 42/01 vom 16. Mai 2001). Wenn sich hingegen der Versicherte, auch als seine Arbeitsfähigkeit noch nicht beeinträchtigt war, über mehrere Jahre hinweg mit einem bescheidenen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit begnügt hat, ist dieses für die Festlegung des Valideneinkommens massgebend, selbst wenn besser entlöhnte Erwerbsmöglichkeiten bestanden hätten (BGE 125 V 146 E. 5c/bb S. 157; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 428/04 vom 7. Juni 2006 E. 6.2; I 1/01 vom 31. Juli 2001 E. 4; I 335/04 vom 23. Dezember 2004 E. 3; I 232/02 vom 17. Dezember 2002 E. 2.3; I 696/01 vom 4. April 2002 E. 4a; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 1997, S. 208). Das gilt auch dann, wenn beim Invalideneinkommen dem Versicherten aufgrund der Schadenminderungspflicht zugemutet wird, in eine einträglichere unselbstständige Tätigkeit zu wechseln (vgl. etwa Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 38/06 vom 7. Juni 2006 und I 116/03 vom 10. November 2003).
(…)" (DTF 135 V 58, consid. 3.4.6 pag. 64-65)
2.7. In concreto quale reddito da valido l’amministrazione ha preso in considerazione il salario di fr. 50'184 conseguito dal ricorrente nel 2004 secondo quanto dichiarato dal datore di lavoro l’8 marzo 2007 (doc. AI 9-4 e doc. XII/2), aggiornato nel 2006 a fr. 51'192 e nel 2010 a fr. 54'649.
L’insorgente contesta questo importo, sostenendo che il salario rilevante preso in considerazione da __________ per il calcolo della rendita del secondo pilastro è molto più elevato (fr. 74'250 [90% di fr. 82’500]), ed è stato calcolato sulla base della media degli anni dal 2003 al 2005. A comprova di quanto affermato, produce i certificati di salario per il periodo dal 2003 al 2005, da cui emergono redditi lordi per fr. 98'067, 61'220 e 58'880 e i salari mensili del 2006 (doc. da A3 ad A5).
Pendente causa il TCA ha innanzitutto interpellato l’ex-datore di lavoro del ricorrente, chiedendo:
" 1. A quanto ammontava il reddito annuo di __________ prima del danno alla salute intervenuto nel corso del mese di dicembre 2005 (quanto ha guadagnato nel 2002, 2003, 2004 e 2005)?
2. Per quale motivo nel certificato di salario del 2004 figura un reddito lordo di fr. 61'220, mentre nel questionario dell’8 marzo 2007 figura un importo di fr. 50'184 (doc. AI 9-4)? A cosa è dovuta questa differenza (le chiediamo di indicare il calcolo preciso)?
3. Come era composto (salario fisso, provvigioni, altri elementi variabili del salario) il reddito annuo di __________?
4. Quanto avrebbe guadagnato __________ nel 2010, nella sua attività abituale, senza il danno alla salute?” (doc. VI)
__________, dopo aver elencato i redditi annui soggetti ad AVS conseguiti dal ricorrente (fr. 65'370 nel 2002, fr. 82'054 nel 2003, fr. 50'184 nel 2004, fr. 49'694 nel 2005, fr. 40'980 nel 2006), ha affermato che nel 2003 il reddito soggetto ad AVS era più elevato perché erano state erogate indennità giornaliere per perdita di guadagno dell’assicurazione malattie di fr. 13'410 soggette a contribuzione AVS e che l’incapacità lavorativa che ha portato all’assegnazione della rendita AI ha avuto inizio il 12.12.2005 e pertanto il 2005, per quanto concerne il reddito, era ancora un anno “normale”. Le indennità giornaliere sono infatti state iscritte nel gennaio 2006. L’assicuratore rileva inoltre di avere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con un periodo di carenza di 90 giorni, ciò significa che le prime 90 indennità sono soggette a contribuzione AVS, in seguito invece sulle indennità giornaliere i contributi non vanno più pagati. __________ ha affermato inoltre che fino alla fine del 2009 il reddito annuo soggetto a contribuzione per le persone con salario a provvigione era determinato come segue:
reddito lordo incluse le spese per 75%, su questo 75% venivano prelevati i contributi AVS.
L’assicuratore ha rilevato che il reddito AVS è determinante per le assicurazioni statali come AVS, LAINF, ecc. Per contro il regolamento dell’assicurazione del secondo pilastro può prevedere che vengano assicurati ulteriori elementi del salario. Questo era il caso nell’assicurazione del secondo pilastro di __________ fino alla fine del 2003. Il reddito rilevante in ambito di secondo pilastro è ed era sempre una media degli ultimi tre anni. Per il calcolo del sovraindennizzo nella dichiarazione all’AI per l’1.1.2007 è stato dichiarato il reddito annuo rilevante per il secondo pilastro all’1.1.2006, che derivava dai redditi annui 2003, 2004 e 2005. L’assicuratore evidenzia che per il ricorrente ha preso in considerazione il reddito più vantaggioso derivante dalla media dei tre anni. __________ ha affermato che avrebbe anche potuto prendere in considerazione il reddito del secondo pilastro valido per l’1.1.2005, ma sarebbe stato inferiore. Inoltre l’assicuratore ha rilevato che l’anno 2003 si determinava ancora secondo le regole valide fino al 31.12.2003, come da regolamento allegato. Il conteggio non si fondava sul reddito soggetto ad AVS ed era pertanto più vantaggioso per gli assicurati.
Preso atto delle risposte di __________ e del fatto che l’amministrazione non ha applicato, nel calcolo del grado d’invalidità, la riduzione del gap salariale secondo quanto previsto dalla DTF 135 V 58, il TCA ha chiesto all’UAI una spiegazione.
Il 9 maggio 2012 l’UAI, unitamente alle osservazioni, ha prodotto una presa di posizione dei capiservizio prestazioni e integrazione professionale che hanno affermato:
" (…)
Intanto, occorre precisare che tale normativa va adottata allorché un assicurato, per motivi estranei all’invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentato.
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%.
Nel caso specifico, è bene ricordare come l’assicurato, formatosi professionalmente quale impiegato di commercio al dettaglio, abbia svolto dal 1991 al dicembre 2005, epoca dell’insorgenza del danno rivelatosi poi invalidante, un’attività lucrativa in ambito assicurativo e quale consulente previdenziale presso l’assicuratore __________.
A questo riguardo, disponiamo dell’estratto conto riassuntivo degli introiti conseguiti e sottostanti alla riscossione dei contributi AVS/AI/IPG/AD (art. 25 OAI), del questionario per il datore di lavoro compilato l’8 marzo 2007 e poi della documentazione messaci a disposizione da parte del TCA (lettera del 20.03.2012, risposta __________ dell’11.04.2012 ed ultima lettera TCA all’assicurato datata 13.04.2012).
Sulla scorta degli atti dell’incarto, in primo luogo è opportuno sottolineare come il rapporto di lavoro con la __________ (presso l’Agente generale __________, presso l’allora __________, presso l’Agente generale __________ sia stato indubbiamente di rilevante durata, secondariamente è importante segnalare come non emergano assolutamente elementi oggettivi, ma neppure indizi alcuni, suscettibili di far presupporre che l’assicurato stesso non si sia “accontentato spontaneamente” di mantenere questo duraturo e soddisfacente rapporto di lavoro.
A titolo abbondanziale, non va dimenticato tuttavia come il settore assicurativo risponda a delle retribuzioni che soggiacciono a delle condizioni salariali molto spesso fluttuanti, in quanto dipendenti soprattutto dal mercato, dalla congiuntura e dalla capacità soggettiva di imporsi e di stipulare polizze e contratti assicurativi.
Concludendo, a fronte di quanto argomentato, non si ritengono assolte le premesse fondamentali atte ad imporre un calcolo del GAP.” (doc. XII/4)
Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente è rimasto silente (doc. XIII).
2.8. Va ancora evidenziato che dall’estratto del conto individuale del ricorrente si evince che dopo aver lavorato per diversi anni (dal 1980 al 1991) presso la società “__________”, dove ha svolto l’attività di gerente, l’assicurato ha iniziato la carriera presso l’allora __________, dove a partire dal 1996 e fino al 1999 ha conseguito redditi soggetti a contribuzione superiori ai fr. 80'000 (doc. XII/1: fr. 88'330 nel 1996, fr. 89'360 nel 1997, fr. 83'923 nel 1998, fr. 89'521 nel 1999), per poi percepire fr. 79'576 nel 2000, fr. 86'840 nel 2001, fr. 65'370 nel 2002 e fr. 82'054 nel 2003. Solo nel 2004, con fr. 50'184 e nel 2005, con fr. 49'693, (da rilevare che nel corso del mese di dicembre è insorto il danno alla salute che ha portato il riconoscimento del diritto alla rendita AI), l’interessato ha conseguito redditi nettamente inferiori.
A proposito della carriera lavorativa, dalla perizia del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia del 23 ottobre 2007, a pag. 3 emerge:
" (…)
Dal 1976 al 1980 lavora a __________ per una ditta di import-export (__________”), con la mansione di gerente e responsabile. Più tardi la __________ chiude e viene assorbita dalla “__________” a __________, per la quale il peritando lavora per 11 anni come gerente.
Nel 1991 l’azienda chiude il negozio di __________ con l’intenzione di aprirne uno a __________. Il peritando però (“non ce la facevo più, da tempo capivo che stavano per chiudere”). Malgrado lo scetticismo che nutriva nei confronti degli assicuratori, visti come “fanfaroni”, viene assunto presso la __________, dove lavora per 15 anni, alla sede di __________, lavorando con un capo che era per lui come un padre e con una “filosofia di lavoro corretta”, fino al 2000. Il suo responsabile e capo diretto diventa dal 1996 al 2000 responsabile generale, la persona che lo sostituisce viene descritta dal peritando come “scorbutico, ma una brava persona”. Nel 2003, in un clima di tensione che distingueva la Società, per le difficoltà finanziarie, vengono licenziati diciassette consulenti di __________, il suo capo, e sette consulenti di __________. Restano tre consulenti, tra i quali il peritando, che trasferitosi a __________, inizia a soffrire il nuovo operato che gli viene imposto. Si sente costantemente criticato, quando nella realtà aveva sempre ritenuto di lavorare con competenza e dedizione. Subisce diverse pressioni, ricevendo dai superiori costanti messaggi di richiesta “di produzione”, via SMS. La Società riprende ad ingrandirsi e il peritando si trova a doversi fare istruire da giovani assunti, che lo criticano anche davanti ai suoi vecchi clienti. Il malessere sfocia in una crisi depressiva nel 2005 (…)” (doc. AI 17-3)
Il perito, a pag. 4, ha inoltre evidenziato che:
" (…)
Di fronte ad una prospettiva di perdita del suo ruolo di gerente di negozio, potendo svolgere quello di collaboratore e di impiegato, alle dipendenze di un altro gerente, della stessa catena (__________ __________), il peritando ha preferito e potuto cogliere una opportunità di lavoro, nel contesto di un ramo assicurativo previdenziale (__________). In questo senso ha dato prova di capacità di motivazione e riscatto, di adattamento a nuove mansioni professionali, con capacità di acquisire nuove competenze, attraverso corsi formativi interni all’azienda, e soprattutto ha sviluppato, dal 1991 fino al 2005, buone capacità, sia d’investimento professionale, nel nuovo ambito lavorativo, che buoni riconoscimenti e capacità collaborative con i colleghi ed i superiori.
A partire dal 2003, nel contesto di ristrutturazioni interne, con svariati licenziamenti e chiusure di agenzie assicurative (__________), e di crescenti cambiamenti e pressioni lavorative, con obiettivi economici da raggiungere, in altri settori assicurativi, al di fuori di quello previdenziale, rispetto al quale si era specializzato il peritando, quest’ultimo ha dovuto confrontarsi con graduali difficoltà di adattamento, di prestazioni e competenze nuove, vivendo, a suo dire, difficoltà crescenti con un nuovo “chef”, a partire dal 2004. In particolare, si è sviluppato gradualmente, un latente conflitto, caratterizzato da ricorrenti critiche professionali e svalutazioni professionali, subite dal peritando, da parte del proprio superiore, culminate anche con l’affiancamento di un giovane assicuratore “appena assunto”, decisione dirigenziale questa, mal tollerata dal peritando e vissuta con una certa ferita d’orgoglio, di devalorizzazione significativa. In questo contesto di crescente conflitto sul lavoro, il peritando ha sviluppato una perdita di investimento emotivo e di interesse e piacere, rispetto al proprio ambito professionale, non condividendo scelte del proprio datore di lavoro, con i propri clienti, vivendo con sé stesso un conflitto, per certi versi, etico, rispetto alla sua identità e ruolo professionale, con nuovi obiettivi, presentando un crescente stato d’ansia ricorrente ed agitazione, con umore deflesso e fragile emotività, insonnia intermedia con risveglio mattutino precoce, scarsa tolleranza alle relazioni interpersonali professionali, alle critiche ed allo stress lavorativo, per cui, dal dicembre 2005 è entrato in malattia. (…)” (doc. AI 17-4)
2.9. Alla luce degli accertamenti effettuati da questo Tribunale e della giurisprudenza federale, questo TCA rileva che la decisione dell’UAI di prendere in considerazione un reddito da valido iniziale di fr. 50'184, figurante nel questionario per il datore di lavoro dell’8 marzo 2007 (doc. AI 9), non può essere tutelata.
Innanzitutto, accertata un’importante fluttuazione dei redditi nel corso degli anni, vista la specificità dell’attività svolta dal ricorrente, il cui salario viene influenzato anche dalle provvigioni che riesce a conseguire annualmente, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione una media dell’importo percepito negli ultimi anni precedenti l’insorgere del danno alla salute (cfr. in particolare la sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008; cfr. anche, nell’ambito di un’attività indipendente, la sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012) e non limitarsi ad utilizzare l’ultimo salario percepito. Va a questo proposito evidenziato che dal 1986 al 2004 solo nel 1992, con fr. 49'891, l’interessato aveva conseguito un salario inferiore a quello di fr. 50'184 erogato nel 2004 (cfr. doc. XII/1).
In secondo luogo, alla luce della divergenza tra il salario figurante nell’estratto conto dell’insorgente (nel 2003 fr. 82'054 e nel 2004 fr. 50'184, doc. XII/1) e quello riportato sui certificati di salario (nel 2003 fr. 98'607 e nel 2004 fr. 61'120), analogamente a quanto stabilito nella sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008 occorrerebbe effettuare ulteriori accertamenti atti a stabilire l’esatto ammontare del salario conseguito in quegli anni (ed eventualmente negli anni precedenti). Infatti, se da un parte, di principio, i salari registrati nel conto individuale fungono da base per stabilire l’ammontare del reddito da valido precedentemente percepito (cfr. consid. 5.1.1 delle citata sentenza: „(…) Die im Individuellen Konto ausgewiesenen Einkünfte dürfen im Regelfall als Grundlage für die Bemessung des Valideneinkommens herangezogen werden“), d’altra parte, tuttavia, all’assicurato non può essere impedito di comprovare che il reddito percepito era superiore (cfr. consid. 5.1.1 delle citata sentenza: „Hingegen können sie nicht als unabänderbare Grössen verstanden werden, die - im Sinne einer abschliessenden Beweiswürdigungsregel - eine keinem Gegenbeweis zugängliche Tatsachenvermutung schüfen (Urteil I 305/02 vom 29. Januar 2003, E. 2.2.1)“).
Nella fattispecie tuttavia un ulteriore accertamento presso le autorità fiscali per stabilire l’esatto ammontare delle spese riconosciute in quegli anni o un rinvio all’amministrazione per effettuare questo accertamento, come stabilito dal TF nella più volte citata sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, si rivela superfluo.
Innanzitutto un accertamento presso le autorità fiscali per stabilire il salario conseguito nel 2001 e nel 2002 non avrebbe verosimilmente alcun effetto, poiché il TCA, nell’ambito dei contributi AVS (cfr., fra le tante, la sentenza 30.2007.30 del 10 ottobre 2007, consid. 8), ha già avuto modo di stabilire che, essendo in quegli anni il Canton Ticino passato dalla tassazione prenumerando alla tassazione postnumerando, i redditi conseguiti in quel biennio erano tassati, e dunque esaminati in maniera approfondita dalle autorità fiscali, unicamente in casi particolari.
Infatti, a meno di aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati soltanto una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie.
Inoltre, già solo prendendo in considerazione i redditi registrati nel conto individuale del ricorrente nei 4 anni antecedenti l’insorgere del danno alla salute (2001-2004, ritenuto che l’incapacità lavorativa dovuta alla depressione ha avuto inizio nel dicembre 2005), che sono inferiori rispetto a quelli figuranti nel certificato di salario, e che fanno riferimento a due anni (2002 e 2004) con redditi più bassi rispetto a quelli conseguiti dal 1996 (fr. 65'370 e fr. 50'184, doc. XII/1) e due anni (2001 e 2003) con redditi analoghi quelli percepiti dal 1996 (fr. 86'840 e fr. 82'054; doc. XII/1), l’assicurato avrebbe diritto alla rendita intera. Del resto, non può essere escluso che, vista la situazione venutasi a creare dal 2004 con i suoi nuovi colleghi, l’interessato, se non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe cambiato datore di lavoro per continuare a guadagnare il salario medio versato nell’ambito delle attività assicurative (cfr. sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002).
Dall’estratto conto individuale risulta che l’insorgente nel 2001 ha conseguito fr. 86'840, nel 2002 fr. 65'370, nel 2003 fr. 82'054 e nel 2004 fr. 50'184, per una media di fr. 71'112.
Partendo da un salario, nel 2004, di fr. 71'112 ed aggiornandolo al 2010 (anno, come si vedrà in seguito, dell’eventuale diritto all’aumento della rendita), si raggiunge un importo di fr. 77'523 (+ 1,0% nel 2005; + 1,2% nel 2006; + 1,6% nel 2007; + 2,0% nel 2008; + 2,1% nel 2009; + 0,8% nel 2010, cfr. la vie économique 4-2012, pag. 95, tabella B 10.2).
Del resto questo reddito, come si vedrà meglio in seguito, non diverge molto da quello evinto dalla tabella TA1, punto 65, relativo ai salari mediani erogati in Svizzera nell’ambito assicurativo.
2.10. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 4-2012, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Va qui evidenziato che, mentre nel calcolo complessivo finale, come si vedrà in seguito, l’UAI ha tenuto conto di un importo simile (cfr. anche doc. AI 57-1), nella decisione impugnata figura, erroneamente, un salario iniziale da invalido di fr. 52'888.
L’assicurato quale consulente assicurativo, avrebbe guadagnato, nel 2010, fr. 77'523. Tale reddito si situa leggermente sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 65 “Assicurazioni”, livello di qualifica 4, fr. 6’130 : 40 X 41.7 X 12 mesi = 76’686 nel 2010).
Non sono perciò realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, si veda anche sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, consid. 4.2).
Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione dell’8% per attività leggera e del 17% per altri fattori sociali, ossia complessivamente del 25%. Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza per casi analoghi.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 77’523 con quello da invalido di fr. 61'164, ridotto del 50% (capacità lavorativa) a fr. 30’582 e del 25% (deduzione sociale) a fr. 22’937 si ottiene un grado d’invalidità del 70,4%, arrotondato al 70% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, che dà diritto ad una rendita intera (art. 28 cpv. 2 LAI).
Per l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI se l’assicurato ha chiesto la revisione, l’aumento della rendita avviene al più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata. In concreto la richiesta è stata notificata l’11 giugno 2010 (doc. 41-1). Ne segue che il diritto alla rendita intera è dato dal mese di giugno 2010 (cfr. anche decisione impugnata doc. AI 61-7:”(…) Nel caso in oggetto l’eventuale aumento del grado avverrebbe dal giugno 2010”).
Ne segue che il ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che il ricorrente ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2010.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 700.--sono poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1 è assegnata una rendita d’invalidità intera (grado d’invalidità del 70%) con effetto dal 1° giugno 2010.
2. Le spese per complessivi fr. 700.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti