Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
BS/sc |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2011 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 14 novembre 2011 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, da ultimo attiva quale ristoratrice, nel marzo 2007 ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute: “sclerosi multipla, parestesie, stanchezza totale, difficoltà visiva, difficoltà a parlare, blocco degli arti” (doc. AI 1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui due perizie multidisciplinari a cura del SAM, con decisione 14 novembre 2011 (preavvisata il 19 settembre 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
Dagli accertamenti svolti è infatti emerso che nel periodo maggio 2006 - marzo 2010 l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa del 25% sia nella sua abituale professione che in attività adeguate per un grado d’invalidità (dal maggio 2007, trascorso l’anno di attesa, sino a marzo 2010) del 4%. A seguito del peggioramento dello stato valetudinario (45% d’incapacità lavorativa in qualsiasi attività), decorrente dal 1° aprile 2010, il grado d’invalidità è stato fissato al 30% (doc. AI 121).
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 ha inoltrato il presente ricorso, postulando, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera e, subordinatamente, la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari. Sostenendo un rilevante peggioramento, causante un’inabilità lavorativa del 75% successivamente all’ulti- ma perizia del SAM, essa contesta anche la determinazione del reddito ipotetico da invalida. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione impugnata.
1.5. Il 3 febbraio 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (VI), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione dell’Ufficio AI (VIII).
1.6. In data 2 aprile 2012 questo Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI alcune delucidazioni di natura medica (X), ricevute il 5 aprile 2012 (XI).
Invitato dal TCA ad inoltrare delle osservazioni in merito al succitato accertamento, con scritto 14 maggio 2012 il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica, preannunciando di trasmettere appena possibile un rapporto del dr. __________ (XV).
Con scritto 1° giugno 2012 il TCA ha sollecitato la trasmissione del referto del dr. __________ (XVI), senza tuttavia ricevere riscontro alcuno da parte della ricorrente.
Infine, il 18 luglio 2012 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai nuovi atti medici prodotti dall’insorgente (XVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel caso in esame, dopo aver fatto eseguire una perizia multidisciplinare datata 16 maggio 2008 (doc. AI 26), con lo scopo di un aggiornamento della situazione medica dell’assicurata, l'Ufficio AI ha ordinato una seconda perizia SAM. Dal referto, 14 febbraio 2011 (doc. AI 87), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. Mariotti), neurologica (dr. __________) ed oftalmologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
Depressione di media gravità ICD-10 F 32.1 scaturita da prolungamento di sindrome da disadattamento con disturbi emozionali.
Tratti lavoro-dipendenti di personalità.
Cheratocono all'occhio ds. e incipiente a sin., con/su:
- miopia e astigmatismo miopico bilaterale;
- sospetta nevrite retrobulbare all'occhio ds.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Incipiente compressione cronica del nervo mediano sin. nel canale carpale.
Disturbi soggettivi sensitivi con disestesia all'emicorpo sin. di natura verosimilmente piuttosto funzionale.
Lesioni multiple di leucopatia nella sostanza bianca dei due emisferi cerebrali d'origine non determinata, con/su:
- diabete mellito;
- ipertensione arteriosa;
- emicrania;
- tabagismo cronico.
Pregresso trauma craniocerebrale anamnestico (1968).
Sindrome cervicovertebrale con/su:
- alterazioni degenerative da C3 a C7 (in particolare C3-C6);
- spondilartrosi e protrusioni discali ai sopraccitati livelli.
Sindrome lombovertebrale con/su:
- iniziali alterazioni degenerative dei segmenti lombari.
Diabete mellito tipo 2.
Ipertensione arteriosa in trattamento.
Obesità (BMI ca. 40 kg/m2).
Ernia iatale.
Pregressa tiroidite di Hashimoto (settembre 2004), con/su:
- sostituzione ormonale.
Pregressa meniscectomia e asportazione di cisti di Baker al ginocchio sin. il 29.10.2007. (…)" (doc. AI 87/14-15)
Alla luce dei consulti specialistici, accertato un peggioramento dal punto di vista psichiatrico rispetto alla perizia del 16 maggio 2008, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile nella sua attività di esercente al 55% ed in altre attività adeguate.
In merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato:
" (…)
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa del 55% in qualsiasi tipo di attività e del 100% come casalinga.
Dal punto di vista reumatologico l'A. è totalmente abile al lavoro.
Dal punto di vista neurologico - come discusso in precedenza - l'A. presenta una capacità lavorativa completa.
Dal punto di vista oftalmologico l'A. presenta una capacità lavorativa del 75% anche in altre attività (si consigliano attività dove non sia necessaria una visione binoculare e un'acuità visiva ottimale) e abile al 100% come casalinga.
Globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del 55% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in qualsiasi attività rispettosa dei limiti oftalmologici e del 100% come casalinga da inizio aprile 2010 e continua. In futuro lo stato valetudinario e la capacità lavorativa dell'A. potrebbero migliorare grazie a cure psichiatriche e oftalmologiche. (…)" (doc. AI 87/22)
Rispetto alla prima perizia SAM vi è stato un peggioramento dello stato di salute, in particolare della componente psichica e oftalmologica.
Successivamente alla perizia, l’assicurata ha inoltrato diversa documentazione medica, tra cui il rapporto 20 settembre 2011 del neurologo dr. __________ (doc. AI 118/49) ed il rapporto 15 luglio 2011 del dr. __________, oftalmologo presso l’Ospedale cantonale di __________ (doc. AI 118/39), sostenendo un rilevante peggioramento delle condizioni di salute.
Con annotazioni 31 ottobre 2011 il dr. __________ del SMR, esaminata la succitata documentazione, ha sostenuto che “non sono stati presentati nuovi elementi per una diversa valutazione” (doc. AI 120).
Con il presente ricorso, allegati altri referti medici (cfr. consid. 1.5), l’assicurata ribadisce un ulteriore peggioramento del suo stato di salute successivo alla seconda perizia SAM tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
Va qui inoltre evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia multidisciplinare del febbraio 2011. Del resto, al riguardo la ricorrente nulla ha eccepito, sostenendo tuttavia un rilevante peggioramento dello stato di salute subentrato successivamente.
Va qui ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nel caso in esame il 14 novembre 2011. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).
2.6.1 Per quel che concerne la documentazione medica inoltrata dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione, posteriore alla perizia SAM del febbraio 2011, questo TCA può aderire a quanto sostenuto dal SMR nelle citate annotazioni 31 ottobre 2011 e 5 aprile 2012 del SMR, vale a dire che dalla stessa non risultano evidenziate delle modifiche dal punto di vista medico rispetto alla perizia multidisciplinare.
Dal punto di vista neurologico, con rapporto 29 settembre 2011 il dr. __________, che ha nuovamente visto l’assicurata il 12 e 19 luglio, ha concluso:
" (…)
Lo stato neurologico è risultato nuovamente perfettamente normale a parte un'irritazione del nervo mediano nel canale carpale a sinistra; quadro sovrapponibile all'esame
precedente del 2.112010.
L'Ultrasonografia Doppler non ha mostrato segni di stenosi a livello dei grossi vasi a destinazione cerebrale, soprattutto a livello transorbitale.
La MRI cerebrale, con sequenze mirate sui nervi ottici e sul circolo di Willisio è rimasta invariata rispetto agli esami precedenti, con lesioni di tipo leucoaraiosi nella sostanza bianca, aspecifici, nè gli esiti di una contusione frontale a destra, nessuna lesione demielinizzante soprattutto a livello dei nervi ottici. Anche i potenziali evocati visivi del 18.7.2011 sono risultati nel limiti della norma in considerazione anche del problemi visivi della Paziente.
Si può dunque confermare l'assenza di segni sospetti per una malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale, sia dal punto dì vista clinico, evolutivo, delle immagini MRI e dei potenziali evocati visivi. (…)" (Sottolineature del redattore; doc. AI 118/57)
Dopo un episodio di malessere occorso a metà ottobre 2011, l’assicurata è stata rivisitata dal dr. __________, il quale con rapporto 28 novembre 2011 ha diagnosticato malesseri di origine funzionale in paziente con tendenza all’iper-ventilazione, diabete insolinodipendente, incipiente compressione cronica del nervo mediano destro nel canale carpale. Risultando il tracciato EEG completamente normale, ha ritenuto possibile l’origine psicogena di tale malessere (doc. D).
Nelle annotazioni 31 ottobre 2011 e quelle più motivate del 4 aprile 2012 richieste del TCA (cfr. consid.1.6), i medici del SMR hanno rettamente evidenziato come dai succitati rapporti non risulti un peggioramento dello stato di salute neurologico. In particolare essi rilevano che il dr. __________ ha escluso una patologia demielinizzante e che “tutti gli esami sono risultati nella norma a parte l’irritazione del nervo mediano nel canale carpale, problematica già riscontrata in occasione della perizia SAM e ritenuta priva d’influsso sulla capacità lavorativa” (XI).
Vero che nel rapporto 18 aprile 2012 il Servizio di radiologia della Clinica __________ ha attestato “la presenza di una lesione periventricolare a sinistra in corrispondenza della corona radiata, ipertensa nelle sequenze FLAIR; compatibile con lesione demielinizzante “(sottolineatura del redattore; doc. F2). A prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto il preannunciato ulteriore rapporto del dr. __________ (cfr. consid. 1.6), la succitata lesione, rispettivamente le eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa non possono essere prese in considerazione poiché successive all’emanazione della decisione impugnata. Semmai, come verrà detto nel prosieguo, le stesse potranno fare oggetto di una nuova domanda di prestazioni.
2.6.2. Anche l’aspetto oftalmologico è rimasto invariato. Come riscontrato nel referto 8 novembre 2010 dalla dr.ssa __________, valutazione eseguita in corso di perizia SAM, così anche nel rapporto 15 luglio 2011 il dr. __________, oftalmologo presso l’Ospedale cantonale di __________ (doc. AI 118), ha diagnosticato un cheratocono a destra, incipiente cheratocono a sinistra, miopia e astigmatismo miopico bilaterale, sospetta nevrite retrobullare su MS OD.
Inoltre, nelle citate annotazioni 4 aprile 2012 i medici del SMR hanno pertinentemente rilevato che:
" Lo status oculare descritto nell'attuale rapporto del dr. __________ non si differenzia dallo stato oculare documentato dalla dr.ssa __________ in occasione della perizia SAM, anzi l'acuità visiva riportata dal dr. __________ risulta nettamente migliore (+0,2).
Dal punto di vista oftalmologico l'A. è stata valutata dalla Dr.ssa med. __________. Con correzione l'A. raggiunge un visus di 0,2 parziale a ds. e 0,7 a sin.; con correzione da vicino 0,3 parziale a ds, e 0,8 a sin. La pressione endoculare è 19 mmHg bilateralmente. A ds. vi è la presenza di opacità stromale anteriore paracentrale inferiore, compatibile con assottigliamento irregolare corneale del cheratocono.
Bilateralmente vi é la presenza di discretissima opacità sottocapsulare anteriore. Fundus in oftalmoscopia indiretta: la papilla è lievemente pallida e a bordi netti a ds., a sin. nella norma. La perimetria a ds. mostra un campo visivo con scotomi paracentrali inferiori che possono essere compatibili con il referto papillare, ma pure con il referto corneale. La perimetria a sin. è nella norma. La perimetria eseguita nel febbraio 2008 mostrava campi visivi nei limiti della norma. La topografia corneale, rispetto al 2008, mostra un peggioramento all'occhio ds. dovuto a un aumento del cheratocono, mentre a sin. la topografia corneale è normale. La nostra consulente non descrive lesioni diabetiche. (…)" (doc. XI/bis)
2.6.3. Per quel che concerne la componente extrasomatica, valutata in ambito SAM e causante un’incapacità lavorativa del 40-50%, la ricorrente ha prodotto due rapporti del dr. __________, attuale psichiatra curante. Nel primo, datato 22 dicembre 2011, il citato specialista ha diagnosticato una diagnosi di sindrome mista ansio-depressiva, attuale episodi di entità medio - grave (ICD 10 F 31.2). Al riguardo, rettamente il SMR ritiene che il quadro clinico riportato dal dr. __________ è sovrapponibile al consulto del dr. __________ eseguito per conto del SAM. Oltre a porre la medesima diagnosi, lo psichiatra curante non ha indicato le limitazioni d’origine extra somatiche e nemmeno una valutazione della residua capacità lavorativa.
Nel successivo rapporto 11 maggio 2012 il dr. __________ ha specificato che rispetto alla perizia del dr. __________ (16 febbraio 2011) vi è stato un aumento della psicopatologia biologica, con soggettivo peggioramento dei sintomi neurologici, neurovegetativi e psichiatrici. Egli ha concluso:
" (…)
Dunque nella valutazione del danno psichico è estremamente importante considerare le menomazioni presenti a livello dell'intelligenza, del pensiero, della percezione, del giudizio critico, dell'affettività, del comportamento, delle abilità nell'attività del vivere quotidiano e delle potenzialità nella possibilità di riabilitazione. Da quando esposto l'intelligenza presenta un deficit lieve; il pensiero presenta un deficit da moderatamente severo a grave; la percezione presenta un deficit da lieve a moderatamente severo; il giudizio critico presenta un deficit moderatamente severo; l'affettività presenta problemi da moderatamente severi a gravi; il comportamento presenta problemi lievi; nelle attività del vivere quotidiano necessità di aiuti da minimi a medi e le potenzialità per la possibilità di una riabilitazione presentano una condizione statica.
La psicopatologia della Signora RI 1 appartiene dunque alla classe IV del danno psichico.
Da ciò si deduce che, dal lato psichiatrico, ella è inabile al lavoro nella misura del 70%." (Doc. F1)
Orbene, i medici del SMR hanno effettivamente ammesso un eventuale peggioramento, ma in ogni modo successivo alla decisione qui contestata. Al riguardo, i medici del citato servizio hanno spiegato:
" (…)
Nel rapporto del 22.12.2011 invece il Dr. __________ riportava una diagnosi di S mista ansioso depressiva, attuale episodio di entità medio grave (F 41.2).
Il rapporto medico del Dr. __________ del 2012 segnala invece un peggioramento del quadro psicopatologico con una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, non presente nel dicembre 2011.
Tale peggioramento del quadro clinico, possibile visto la diagnosi di una depressione ricorrente tuttavia è possibile considerarlo a partire dal febbraio 2012, data di inizio della presa a carico psichiatrica." (Sottolineatura del redattore; doc. XVIII/bis)
Ciò non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, la ricorrente ha la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto come non vi sia stato un peggioramento sino, almeno, alla resa della decisione contestata, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dall’aprile 2010 essa è abile al 55%, da intendersi quale riduzione del 45% di rendimento in attività rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia SAM, svolta al 100%.
2.7. Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 15 settembre 2011, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere una riqualifica professionale, aprendo comunque un mandato di aiuto al collocamento (doc. AI 103).
Per quel che concerne il raffronto dei redditi va fatto riferimento al dettagliato calcolo esposto nelle motivazioni alla decisione contestata, ma con le seguenti precisazioni.
2.7.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Nel caso in esame, prima del danno alla salute l’assicurata svolgeva l’attività di ristoratrice presso la trattoria gestita dal marito, percependo nel 2006 un salario di fr. 37’200.-- (cfr. doc. AI 36/9). Tale dato, rimasto incontestato, è stato aggiornato dal consulente IP al 2008 in fr. 37799.-- ed al 2010 in fr. 39'712.--.
2.7.2. Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha correttamente utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (2008 e 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), stabilendo un salario annuo lordo di fr. 51'086,85 (2008) e fr. 52'887,95.-- (2010).
Da tale reddito, come si evince nei fogli di calcolo datati 14 settembre 2011, il consulente ha dedotto un 5% per svantaggi salariale derivanti da contingenze particolari. L’assicurata contestata tale deduzione, invocando una deduzione massima del 25%. Al riguardo occorre rilevare come la succitata riduzione è frutto di una dettagliata ed accurata valutazione del consulente (cfr. doc. AI 107/1-2) e che il giudice non può senza validi motivi sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc), motivi che in caso concreto non susstono.
Tenuto conto di una capacità lavorativa rispettivamente del 75% (periodo maggio 2007 – marzo 2010) e del 55% (da aprile 2010) in attività adeguate ed applicata la suddetta riduzione del 5% per motivi personali, il reddito da invalida è stato fissato in fr. 36'399,40 (2008) e 27'633,95.
Confrontando questi dati con il surriferito reddito da valida emerge un tasso d’invalidità del 4% (maggio 2007 – marzo 2010) e del 30% (aprile 2010), inferiore al minimo pensionabile.
In via abbondanziale va fatto presente che, anche volendo considerare per ipotesi di lavoro una riduzione di reddito per il cosiddetto “gap salariale”, l’assicurata non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità del 40% e questo secondo il seguente calcolo.
Il reddito da valida di fr. 37'200.-- del 2006 è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti (Tabella TA1 2006, p.to 55, livello di qualifica 4: fr. 3667.-- riportati su 42,1 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristoranti pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 46'314.--).
Il reddito statistico (fr. 52'887,95) – stato 2010 – andrebbe ridotto del 15%, percentuale corrispondente al gap salariale applicabile (fr. 37'200.-- contro fr. 46'314.85 danno una differenza del 20% che va ridotto dei primi 5 punti attestandosi a 15%) e corrisponde pertanto a fr. 44'954,75. Considerata un’attività al 100% con riduzione del rendimento del 45% (fr. 24'724,70) ed un’ulteriore riduzione del 5% per svantaggi salariali il reddito da invalida ammonterebbe a fr. 23'488,45 (24'724,70 – 5%). Il grado d’invalidità, dall’aprile 2010, sarebbe del 36,85% (37'200 – 23'488,45 x 100 – 37'200) 95% di 46'314 ridotti del 2.1% = fr. 37'051,20).
In queste circostanze, l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti