Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 novembre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, classe 1967 è beneficiario di una mezza rendita AI. Nell’ottobre 2010 il suo rappresentate di allora ha indicato nel questionario 5 ottobre 2007 per la revisione della rendita la necessità di aiuto regolare di terzi per compiere alcuni atti ordinari della vita e di un accompagnamento della realtà quotidiana (doc. AI 105). Nonostante l’invito dell’Ufficio AI ad inoltrare debitamente compilato il relativo formulario per la richiesta di un assegno per grandi invalidi (cfr. scritto 27 ottobre 2010; doc. AI 105), l’assicurato è rimasto silente.
Solo con scritto 15 dicembre 2010, per il tramite della __________ (__________), l’assicurato ha chiesto l’attribuzione di un assegno per grandi invalidi (doc. AI 108). Portatore tra l’altro di grave ipoacusia di tipo misto bilateralmente, ambliopia e anisometropia all’occhio sinistro, miopia elevata e astigmatismo miopico bilaterale, egli ha chiesto l’applicazione del marginale no. 8056 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità), il quale stabilisce che i sordo-ciechi ed i sordi con una grave debolezza alla vista sono considerati quali grandi invalidi di grado elevato senza la necessità di svolgere altri accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità;
- sulla base del rapporto 25 maggio 2011 del SMR (doc. AI 115), l’Ufficio AI ha ritenuto il marginale no. 8056 non applicabile alla fattispecie concreta. Esso ha pertanto ordinato un’inchiesta domiciliare dalla quale è risultato che l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi per lo svolgimento di un solo atto ordinario (spostarsi e stabilire contatti), che non necessita di sorveglianza personale continua e tantomeno necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI 130). Di conseguenza, con decisione del 14 novembre 2011 (preavvisata il 21 settembre 2011) l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni in parola (doc. AI 136);
- con il presente ricorso, completato il 6 febbraio 2012, l’assicurato, per il tramite di __________dicap, ha postulato l’annullamento della succitata decisione. Sulla base documentazione medica prodotta, l’insorgente ritiene data la grande invalidità ed ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per i necessari accertamenti atti a stabilire l’inizio dell’erogazione del relativo assegno;
- mediante la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso;
- con osservazioni 2 marzo 2012 sulla nuova documentazione medica prodotta il 6 febbraio 2012 dall’assicurato, l’Ufficio AI ha riconosciuto l’esistenza delle condizioni per un assegno di grado lieve per il mantenimento dei contatti sociali. Sostenendo che l’anno di attesa decorre dal 18 ottobre 2011, l’amministrazione ha sottolineato come lo stesso non sia scaduto e che quindi non sono ancora realizzati i presupposti per riconoscere il chiesto assegno per grandi invalidi (VIII);
- fondandosi sull’ulteriore documentazione medica prodotta pendente causa, con scritto 17 aprile 2012 il ricorrente rivendica il riconoscimento della presenza di una grande invalidità di grado esiguo dal giugno 2006 e l’assegnazione del citato assegno con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2009 (XII);
- chiamato dal TCA a prendere posizione sui nuovi atti prodotti, con scritto del 10 maggio 2012 l’Ufficio AI ha convenuto che la problematica visiva era presente già da giugno 2006 e concluso per l’accoglimento del ricorso (XIV);
- il 5 giugno 2012 il rappresentante dell’assicurato ha fatto presente di non avere alcuna osservazione in merito al succitato scritto dell’amministrazione (XVI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;
- nella fattispecie, oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi;
- secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.
Secondo il marginale no. 8064 CIGI le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI sono adempiute:
– per ciechi e ipovedenti gravi (N. 8065);
– per bambini gravemente audiolesi che per stabilire il con-tatto con il mondo circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi (N. 8067);
– nel caso degli invalidi fisici che per la gravità dell’infer-mità corporale non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione, pur utilizzando la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.
A sua volta, il marginale no. 8065 CIGI stabilisce che
" Per ciechi e ipovedenti gravi (RCC 1982 p. 254): si può ammettere l’esistenza di una grave ipovisione se l’acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su ambo i lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal centro su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale;misurazione del campo visivo: Goldmann-Permiter mira III/4). Se sono contemporaneamente presenti una diminuzione dell’acuità visiva e una limitazione del campo visivo senza che vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l’esistenza di una grave ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione dell’acuità visiva o di una limitazione del campo visivo che raggiungono i valori citati (RCC 1982 p. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che colpiscono il campo visivo (p. es. deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma centrale”;
- nel caso in esame pacifico è che l’assicurato, seppur con grave debolezza della vista, non è sordo ma “unicamente” portatore di un’ipoacusia severa (cfr. annotazioni 27 febbraio 2012 del dr. __________; doc. VIII/bis), motivo per cui non può essere applicato il marginale no. 8056 CIGI dal seguente tenore:
" I sordo-ciechi e i sordi con una grave debolezza della vista (N. 8065) sono considerati grandi invalidi di grado elevato. Non sono quindi necessari accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità.”;
- altrettanto pacifico è che a causa delle limitazioni visive l’assicurato necessita di un aiuto di terzi per svolgere l’atto ordinario “spostarsi e stabilire contatti” e che non necessita di una sorveglianza personale continua e tantomeno necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (cfr. rapporto 20 settembre 2011 dell’inchiesta domiciliare; doc. AI 130);
- a seguito del rapporto 8 gennaio 2012 del dr. __________, specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia (doc. D) – in cui è stata certificata un’importante limitazione visiva bilaterale (< 10° verticale < 20° orizzontale) -, con annotazioni 27 febbraio 2012 il medico SMR ha ammesso una grave ipovisione ai sensi del succitato marginale no. 8065 CIGI;
- di conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve ex art. 37 cpv. 3 lett. d OAI;
- dallo scritto 26 marzo 2012 del dr. __________, anch’egli specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, prodotto dall’insorgente il 17 aprile 2012, l`Ufficio AI è venuto a conoscenza dell’esame oculistico effettuato l’8 giugno 2006 dal medesimo specialista, esame che aveva mostrato “importanti scotomi bilaterali comprendenti i 10° centrali “ (doc. I). Di conseguenza, l’amministrazione ha rettamente concluso che già nel 2006 l’assicurato, assolvendo i presupposti del marginale no. 8065 CIGI, presentava una grande invalidità di grado lieve;
- secondo costante giurisprudenza, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ritenuto che nel 2006 l’insorgente presentava una grande invalidità di grado lieve, tenuto conto della scadenza dell’anno di carenza, sono in concreto applicabili le norme dell’AI valide sino al 31 dicembre 2007;
- ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 vLAI l’assegno per grandi invalidi era versato, come attualmente, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l’assicurato compiva i 18 anni e sino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS oppure del mese in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto era retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’art. 29 cpv. 1 vLAI.
Secondo l’art. 29 cpv. 1 lett. b vLAI (corrispondente all’attuale art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) il diritto alla rendita AI nasceva la più presto nel momento in cui l’assicurato è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Quindi l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidità dopo che la grande invalidità ha perdurato per almeno un anno intero senza interruzione (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 2007, p. 42). Per quanto concerne il versamento retroattivo di prestazioni, l’art. 48 cpv. 2 vLAI (in vigore sino al 31 dicembre 2007, poi soppresso) disponeva che se l’assicurato si annunciava più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, in deroga all’art. 24 cv. 1 LPGA, le prestazioni erano assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta;
- tenuto conto che nella fattispecie la grande invalidità era presente almeno dal giugno 2006, scaduto il termine di attesa di un anno, il diritto sarebbe sorto nel mese di giugno 2007. Visto che l’assicurato ha inoltrato la domanda di prestazioni nell’ottobre 2010 (doc. AI 105), il diritto a tale assegno decorre retroattivamente dal 1° ottobre 2009 (cfr. art. 48 cpv. 2 vLAI). Riguardo a questo punto, va ricordato che nell’ottobre 2010 il suo rappresentate, utilizzando il formulario sbagliato, aveva in sostanza chiesto l’erogazione di una assegno per grande invalidi, motivo per cui la data della domanda di prestazioni non è il 15 dicembre 2010 (doc. AI 105), come si legge nella decisione contestata;
- visto quanto sopra, la decisione 14 novembre 2011 dev’essere annullata ed il ricorso va quindi accolto;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione 14 novembre 2011 è annullata.
§§RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal 1° ottobre 2009.
2.- Le spese di fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti