Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 novembre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1948, in precedenza attiva in qualità di custode a tempo parziale, in data 3 novembre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “frattura post-traumatica vertebrale L3 instabile; operazione, provvedimenti invasivi; 2.5.2009: decompressione del canale spinale lombare L3 con una stabilizzazione posteriore con viti L2-L4 e cifoplastica di L3.0-ARM” (doc. 1/1-9).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 48), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 6 luglio 2011 (cfr. doc. 49/1-3), poi confermato con decisione del 16 novembre 2011, ha stabilito che “dal 1° maggio 2010, ovvero dopo la carenza dell’anno d’attesa, l’assicurata ha diritto a tre quarti di rendita d’invalidità (grado AI del 64%) e dal 1° ottobre 2010 (art. 88a OAI, cpv. 1) ad un quarto di rendita di invalidità”, con un grado AI del 47% (doc. A).
1.2. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di procedere a nuovi accertamenti.
Sostanzialmente il patrocinatore ha contestato la conclusione alla quale è giunto il medico del SMR a proposito di un presunto miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, a partire dal 4 giugno 2010 - che la renderebbe inabile al 25% in attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali - in quanto tale conclusione non corrisponderebbe alla reale condizione di salute dell’interessata.
Il patrocinatore della ricorrente ha poi rilevato che risulta “alquanto strano, perlomeno contraddittorio, che un miglioramento della salute incida sulla capacità lavorativa in modo sostanziale in relazione all’attività di salariata (comunque come custode) e non incida invece minimamente sulle limitazioni legate all’attività di casalinga”.
Il legale ha pure contestato la percentuale di impedimenti del 27% stabilita nell’ambito dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica – a suo avviso “decisamente troppo bassa rispetto alle reali limitazioni funzionali che scaturiscono dai rapporti medici presenti agli atti” - chiedendo che venga fissata al 50%.
Il patrocinatore ha, infine, contestato il metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato dall’amministrazione, basato su una ripartizione quale salariata al 50% e casalinga al 50%, rilevando che, pur avendo l’assicurata sempre indicato di lavorare come custode al 100%, “in realtà il grado di impiego che aveva l’assicurata quale custode non può essere considerato né al 50%, né al 100%, ma in una percentuale compresa fra questi due dati”. A mente del legale, dunque, la quota parte relativa all’attività salariata dovrebbe ammontare per lo meno al 65%, mentre quella concernente l’attività domestica al 35% (doc. I).
1.3. L’UAI, in risposta - dopo avere confermato la correttezza sia del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, con una ripartizione delle quote parti del 50% salariata e 50% casalinga, sia della percentuale degli impedimenti calcolati per ciascuna quota parte (del 66.6% nella parte salariata e del 27% in ambito domestico) - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.4. In data 20 gennaio 2012, il patrocinatore ha trasmesso al TCA copia del contratto di lavoro dell’assicurata, rilevando che dall’esame dello stesso non risulta alcuna indicazione in merito al grado di occupazione dell’interessata, ma solo che la stessa “doveva essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7” (doc. VI + C1-2).
1.5. Con osservazioni del 25 gennaio 2012, l’amministrazione ha ribadito che la ricorrente deve essere considerata salariata nella misura del 50%, producendo, a comprova di questa tesi, la “notifica di infortunio LAINF” del 15 maggio 2009 e sottolineando come tale percentuale non sia stata contestata dall’interessata in occasione dell’inchiesta economica svolta presso il suo domicilio e sia stata espressamente confermata in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 6 luglio 2011 dall’allora rappresentante legale dell’assicurata (doc. VIII + bis).
Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. IX), per conoscenza.
1.6. In corso di causa, il TCA ha interpellato l’Ufficio AI, chiedendo alcune precisazioni a proposito delle modalità di calcolo del grado di invalidità per quanto concerne l’ambito salariato (doc. X).
L’amministrazione ha risposto con scritto del 19 aprile 2012 (doc. XI + 1-2).
Con scritto del 2 maggio 2012, il TCA ha nuovamente interpellato l’Ufficio AI, chiedendo di volere confermare, alla luce della sentenza federale I 151/06 del 29 giugno 2007, le percentuali di invalidità riferite alla quota parte salariata indicate nella decisione impugnata (doc. XII).
L’UAI, con scritto dell’11 maggio 2012, ha confermato il grado di invalidità per la parte salariata indicato nella decisione impugnata (doc. XIII).
1.7. Con scritto del 29 maggio 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha comunicato a questo Tribunale di non avere osservazioni da presentare in merito alle risposte fornite dall’Ufficio AI alle richieste di precisazioni da parte del TCA (doc. XV).
Questo scritto del patrocinatore dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XVI), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
In particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 7.3 Anlässlich ihrer Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:
7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen, grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind (beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher intellektuell).
Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein (beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner, behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber nach dem G
BGE 134 V 9 S. 13
esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden kann.
7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E. 7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht hinreichend gewürdigt worden ist.
7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.
7.3.4 Ein allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen werden.
7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.
7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer, auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.
7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst würde." (DTF 134 V 12-14)
Al riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. si é così espressa :
" 4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04 vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 % beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.7. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.8. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.9. Nella decisione del 16 novembre 2011, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita di invalidità (grado AI 64%) dal 1° maggio 2010 al 30 settembre 2010, riducendola poi ad un quarto di rendita di invalidità (grado AI 47%) dal 1° ottobre 2010, ritenuto il miglioramento dello stato di salute dell’interessata, la quale, a partire dal mese di giugno 2010, presenta una capacità lavorativa del 33.3%.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6., 2.7. e 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno ridotto ad un quarto la rendita di invalidità spettante a RI 1, a fare tempo dal 1° ottobre 2010.
2.10. Nel caso in esame, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di attribuire all’assicurata tre quarti di rendita di invalidità dal 1° maggio 2010 al 30 settembre 2010, riducendola poi ad un quarto di rendita di invalidità dal 1° ottobre 2010, sulla valutazione medica del dr. __________ del SMR.
Nel rapporto medico del 20 ottobre 2010, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto le diagnosi principali di “sindrome lombospondilogena cronica dopo vertebroplastica e spondilodesi L2/L4 dopo frattura post-traumatica vertebrale di L3 instabile del 1.5.2009; disturbi funzionali alla spalla sinistra con ipomobilità in stato dopo artroscopia spalla sinistra, acromioplastica anteriore, ricostruzione della cuffia sulla base di una lesione transmurale del sovraspinato sin. il 29.01.2010; stato dopo incidente stradale con frattura L3 instabile e lesione tendinea del sovraspinato sin. del 01.05.2009” e, quali ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “disturbi recidivanti del gusto e dell’olfatto, attualmente in regressione (valore di malattia); sindrome lombospondilogena cronica e disturbi funzionali alla spalla sinistra” (doc. 40-1).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ del SMR ha indicato che l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 66.7% (da intendersi come rendimento ridotto), dal 4 giugno 2010, nella sua attività di custode, ma è da considerare inabile al lavoro al 25% (rendimento ridotto) nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, sempre a decorrere dal 4 giugno 2010 (doc. 40-2).
Il dr. __________ ha aggiunto che, con riferimento al periodo precedente, l’interessata va ritenuta totalmente inabile al lavoro, in qualsiasi attività, dal 1° maggio 2009 al 3 giugno 2010 (doc. 40-2).
Il dr. __________ ha espresso il proprio apprezzamento sulla base della valutazione peritale eseguita in data 4 giugno 2010, in ambito infortunistico, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia.
Nel referto dell’8 luglio 2010, il dr. __________ ha posto la diagnosi principale di “sindrome lombospondilogena cronica dopo vertebroplastica e spondilodesi L2/L4 dopo frattura post-traumatica vertebrale di L3 instabile del 1.5.2009 (ICD10-S32.0); disturbi funzionali alla spalla sinistra con ipomobilità; stato dopo artroscopia spalla sinistra, acromioplastica anteriore, ricostruzione della cuffia sulla base di una lesione transmurale del sovraspinato sin. il 29.01.2010; stato dopo incidente stradale con frattura L3 instabile e lesione tendinea del sovraspinato sin. del 01.05.2009” e, quale diagnosi secondaria, quella di “disturbi recidivanti del gusto e dell’olfatto, attualmente in regressione (valore di malattia)” (doc. 9-5 inc. LAINF).
A proposito della capacità lavorativa dell’assicurata, il dr__________ ha espresso le seguenti considerazioni:
" L’incapacità lavorativa come custode-portinaia è ancora indicata.
Oggi la paziente, come portinaia-custode, non potrebbe lavorare oltre il 33.3%, causa disturbi alla colonna vertebrale e alla spalla sin.
Ha problemi quando deve pulire le scale o i corridoi, quando deve tagliare l’erba o pulire i vetri.
Non può più portare pesi oltre 2-3 kg.
Andare su e giù dalle scale è un problema per la paziente.
Anche lavorare con le braccia sopra l’orizzontale per pulire i vetri è molto difficoltoso.
Tutti i movimenti ripetitivi con il braccio sinistro e con la colonna vertebrale, come pure tutti i movimenti con il braccio alzato non sono più esigibili.
In un mercato generale equilibrato la paziente potrebbe però fare un lavoro più leggero, senza dover portare pesi (venditrice, aiuto in ufficio, telefonista), a queste condizioni potrebbe lavorare nell’arco di un’intera giornata, in misura del 75%.” (Doc. 9-7 inc. LAINF)
In sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 6 luglio 2011 dell’UAI, l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione uno scritto del 25 luglio 2011 del suo medico curante, dr. __________, spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:
" Dopo aver visionato l’incarto (progetto di assegnazione di rendita) della mia paziente, signora RI 1, nata 18.04.1948, con la paziente stessa ed il marito, vogliamo inoltrare osservazioni in merito. I signori RI 1 chiedono di riesaminare il dossier non ritenendosi soddisfatti della proposta inviata.
Purtroppo conosco come medico curante la signora RI 1 unicamente dal gennaio 2011, avendo rilevato lo studio del
precedente medico curante, dr. med. __________.
Nuovi elementi
In questi mesi la situazione dell’apparato locomotore è rimasta stabile. La paziente anamnesticamente non ha potuto incrementare per la persistenza dei dolori il grado di attività. Sono subentrati per contro ulteriori problematiche internistiche legate all’età: palpitazioni sintomatiche su salve di tachicardia atriale (Holter 26.07.2011), una sindrome metabolica iniziale (ipertensione, sovrappeso, dislipidemia) ed una steatosi epatica sintomatica (pesantezza epigastrica: US dicembre 2010).
Questa paziente più che 63enne presenta dunque la comparsa come menzionato di polipatologia internistica, sì poco invalidante per l’ambito lavorativo, ma sicuramente nell’insieme aggravante per la situazione ortopedica.
Per quanto riguarda invece la proposta inviata
Rimaniamo perplessi sulla riduzione del grado di invalidità introdotto a partire dal 04.06.2010 (riduzione dal 64% al 47% con conseguente importante riduzione della rendita, da ¾ a 1/4), senza rilevare nel suddetto periodo (non essendo il medico incaricato ho potuto unicamente riprendere l’anamnesi con la paziente e lo studio degli incarti in mio possesso, quelli della cartella clinica del mio predecessore) un miglioramento del quadro di salute.
Inoltre la signora lavorava come portinaia di una palazzina. È stato stabilito, presumiamo in base alla paga, un impiego del 50%, percentuale che a detta sia del marito che della moglie non figurava sul contratto. Infatti la signora doveva essere reperibile in maniera flessibile in modo da essere sempre disponibile in caso di bisogno. La percentuale attribuita potrebbe quindi essere ricalcolata.
Inoltre per il grado di invalidità da casalinga si è valutata la presenza del marito come mezzo ausiliario a favore della paziente. Pensiamo che quest’ultimo essendo una persona a sé stante non dovrebbe incidere sulla valutazione della capacità di lavoro della vostra assicurata non essendo una parte integrante del corpo della paziente (tipo ortesi) e non sempre disponibile al momento del bisogno.”
(Doc. 53-2)
Nelle annotazioni del 4 ottobre 2011, il dr. ____________________ del SMR ha osservato:
" Le considerazioni mediche espresse nel nostro rapporto finale del 29 ottobre 2010 sono basate sulla valutazione specialistica espressa dalla SMCA.
In attività come casalinga abbiamo fatto espletare l’inchiesta economica a domicilio con successiva comunicazione espressa dall’AS il 30 settembre u.s. ove si ribadiscono le conclusioni espresse l’8 giugno 2011.
In definitiva ribadiamo quanto espresso il 20 ottobre 2010, volendo ancora sottolineare, in risposta al MC dr. __________, che il grado di invalidità non corrisponde alla capacità lavorativa e che esso è influenzato da fattori economici che non sono di competenza medica.” (Doc. 60-1)
2.11. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 50% la parte dedicata all’attività salariata e al 50% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
La percentuale di attività lavorativa del 50% è stata dedotta dall’amministrazione dal “questionario per il datore di lavoro”, redatto il 26 novembre 2009 dalla ditta __________ SA, amministratrice del condominio __________, dal quale risulta che l’assicurata lavorava quale custode nella misura di 21 ore alla settimana, mentre l’orario settimanale normale di lavoro nell’azienda era di 42 ore (cfr. doc. 17-3).
Il rappresentante dell’assicurata ha contestato questa ripartizione, rilevando che l’interessata avrebbe dovuto essere considerata salariata almeno nella misura del 65%, dato che ella lavorava mediamente 5/6 ore al giorno e, oltretutto, doveva tenersi a disposizione 24 ore su 24 (doc. I).
L’UAI, dal canto suo, ha ribadito la correttezza della ripartizione considerata nella decisione impugnata (50% salariata e 50% casalinga), rilevando che la percentuale lavorativa del 50% risulta, oltre che dal “questionario per il datore di lavoro”, anche dal “certificato medico LAINF” (doc. IV).
In corso di causa, a comprova del presunto maggiore grado di occupazione dell’assicurata come salariata, il rappresentante dell’interessata ha trasmesso al TCA copia del “contratto di custodia”, datato 12 marzo 2008, stipulato da “per il condominio ____________________, l’amministrazione __________ SA” con “la custode: RI 1” e “il marito __________ per quanto di sua competenza” (doc. C1).
Da tale contratto, come sottolineato dal patrocinatore (cfr. doc. VI), non emerge alcuna indicazione a proposito della percentuale di impiego dell’assicurata, rispettivamente del marito della stessa.
Nelle osservazioni del 25 gennaio 2012, l’amministrazione ha ribadito che l’interessata va considerata salariata nella misura del 50%, facendo valere che in occasione “dell’inchiesta economica svolta presso il domicilio dell’assicurata il 17 maggio 2011 (rapporto del 17 giugno 2011) quest’ultima non abbia espresso diversa opinione in merito alla ripartizione del tempo lavorativo, ossia custode al 50%. In sede d’osservazione del 30 agosto 2011, il patrocinatore dell’assicurata __________ ribadisce che l’assicurata era stata assunta quale portinaia in misura del 50%” (doc. VIII).
Chiamato a pronunciarsi, dopo attenta analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che l’assicurata vada effettivamente considerata, prima del danno alla salute, salariata nella misura del 50% e casalinga nella misura del 50%, come deciso dall’UAI.
Dalla documentazione agli atti emerge, infatti, in maniera chiara e concorde, che l’interessata abbia esercitato, a partire dal 1° gennaio 2008, la propria attività di custode nella misura di 21 ore settimanali rispetto ad un orario normale di lavoro di 42 ore settimanali.
Come evidenziato a giusta ragione dall’UAI, l’indicazione di un tempo di lavoro del 50% dell’assicurata nella sua funzione di custode risulta sia dal “certificato medico LAINF” del 15 maggio 2009 (cfr. doc. 2-1 inc. LAINF) – nel quale è stato precisato che le ore di lavoro settimanali dell’interessata erano 21 rispetto ad un orario di lavoro aziendale di 42 ore settimanali, con un grado di occupazione del 50% - sia dal questionario per il datore di lavoro, compilato il 26 novembre 2009 (cfr. doc. 17-3) – nel quale l’amministrazione __________ SA ha indicato che l’orario di lavoro normale di lavoro nell’azienda fosse di 42 ore settimanali, mentre l’orario di lavoro dell’assicurata prima del danno alla salute prevedesse 21 ore settimanali, a partire dal 1° gennaio 2008.
La medesima percentuale del 50% figura pure nel rapporto del 17 giugno 2011 concernente l’“inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica”, nel quale l’assistente sociale incaricata, alla domanda “attività svolta e in che misura”, ha indicato “custode per l’amministrazione __________ al 50%” (doc. 48-2), senza che l’assicurata abbia mai contestato tale circostanza.
Del resto, come giustamente osservato dall’amministrazione, è solo in sede ricorsuale che l’attuale patrocinatore dell’assicurata ha contestato la percentuale lavorativa del 50% presa in considerazione dall’UAI: in precedenza, nelle osservazioni del 30 agosto 2011 contro il progetto di decisione del 6 luglio 2011, l’allora rappresentante legale, __________, aveva espressamente confermato la percentuale lavorativa del 50%, indicando che “l’assicurata non è più in grado di svolgere, anche dopo la data indicata, le mansioni per cui era stata assunta (portineria al 50%)” (doc. 53-1).
Alla luce di tutti questi elementi, il TCA concorda con la ripartizione operata dall’amministrazione del 50% per la parte dedicata all’attività salariata e del 50% per la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Le considerazioni di senso contrario espresse dal patrocinatore dell’assicurata, senza tuttavia essere suffragate da concreti elementi attestanti un maggiore impiego della ricorrente quale custode – ritenuto che il contratto di lavoro prodotto dal legale dell’assicurata nulla dice a tale proposito (cfr. doc. C1) - non sono sufficienti a mettere in dubbio le conclusioni dell’amministrazione.
Il TCA rileva, inoltre, che anche dal referto peritale dell’8 luglio 2010, redatto su incarico dell’assicuratore infortuni, non emerge una percentuale lavorativa dell’assicurata superiore al 50%. Al contrario, nel referto citato, al punto B4 “Professione”, il dr. __________ ha indicato, tra l’altro, che l’interessata “era obbligata a pulire 6 piani. Lavorava 10 ore la settimana (affermazione della figlia)” (doc. 9-3 inc. LAINF).
2.13. Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del dr. __________ del SMR, il quale, dopo avere elencato le patologie dell’assicurata e i suoi limiti funzionali, ha considerato che l’interessata è abile al lavoro al 33.3% nella sua attività di custode, ma abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Il TCA concorda con queste valutazioni del medico del SMR, che si fondano, del resto, su quanto apprezzato, nella visita medica peritale del 4 giugno 2010, dal dr. __________ per conto dell’assicuratore infortuni.
Nel referto dell’8 luglio 2010, il dr. __________, poste le diagnosi principali di “sindrome lombospondilogena cronica dopo vertebroplastica e spondilodesi L2/L4 dopo frattura post-traumatica vertebrale di L3 instabile del 1.5.2009 (ICD10-S32.0); disturbi funzionali alla spalla sinistra con ipomobilità; stato dopo artroscopia spalla sinistra, acromioplastica anteriore, ricostruzione della cuffia sulla base di una lesione transmurale del sovraspinato sin. il 29.01.2010; stato dopo incidente stradale con frattura L3 instabile e lesione tendinea del sovraspinato sin. del 01.05.2009”, ha considerato l’assicurata abile al lavoro al 33.3% come portinaia-custode, ma abile al lavoro al 75% in attività rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 9-5 inc. LAINF).
Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, dopo accurato esame dell’assicurata, poi fatte proprie, in mancanza di patologie di origine extra-infortunistica, dal medico del SMR, che, del resto, non sono state smentite in sede ricorsuale da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Il patrocinatore dell’assicurata si è, infatti, limitato a contestare le conclusioni del medico del SMR, asserendo che la valutazione peritale del dr. __________ “non si può dire concludente, né tanto meno compiutamente motivata”, dato che “non appare essere un atto formante l’incarto AI” (doc. I), senza tuttavia apportare documentazione medica atta a mettere in discussione quanto apprezzato dallo specialista in chirurgia.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a partire dal mese di giugno 2010, l’assicurata sia inabile al lavoro al 66.7% nella sua precedente attività di custode-portinaia, ma abile al lavoro al 75% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.14. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 17 giugno 2011, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 27% (cfr. doc. 48/1-6).
2.15. Come è già stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1. Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2. Spese e acquisti diversi 10
3. Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4. Pulizia dell'appartamento 10
5. Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6. Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7. Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8. Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 |
5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).
Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.16. Come detto, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel rapporto del 17 giugno 2011 (cfr. doc. 48-1 e segg.) dal seguente tenore:
" (...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
|
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo |
importanza assegnata |
5 % |
percentuale degli impedimenti |
0% |
percentuale di invalidità |
0 % |
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
|
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve |
importanza assegnata |
45% |
percentuale degli impedimenti |
20 % |
percentuale di invalidità |
9% |
La signora RI 1 si occupa tuttora della preparazione dei pasti “come sempre”. Per evitare di sollevare pentole troppo pesanti, le riempie poco alla volta e richiede la collaborazione del marito al momento di svuotarle.
L’assicurata pulisce il piano di lavoro, carica la lavastoviglie (abbassandosi sulle ginocchia) e si occupa del riassetto della cucina; il marito apparecchia-sparecchia e saltuariamente scarica la lavastoviglie.
Dall’infortunio non si è più occupata delle pulizie stagionali del locale cucina, preferisce pulire alla necessità, tralasciando i lavori più onerosi per l’Aiuto Domiciliare.
L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività quotidiane. Considerata l’esigibilità del marito, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo conto delle difficoltà nei lavori pesanti a carattere stagionale.
5.3 Pulizia dell'appartamento
|
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. |
importanza assegnata |
20% |
percentuale degli impedimenti |
60 % |
percentuale di invalidità |
12% |
Una volta alla settimana l’Aiuto Domiciliare pulisce l’appartamento in modo approfondito; nei rimanenti giorni se ne occupa l’assicurata (insieme al coniuge) superficialmente. La signora RI 1: spolvera, pulisce le vaschette, sistema il letto quotidianamente (per il cambio delle lenzuola è aiutata dal marito) e nella strettissima necessità passa l’aspirapolvere e lava i pavimenti (il movimento le causa dolori alla schiena).
L’assicurata pulisce i vetri unicamente a livello piano di lavoro; l’Aiuto Domiciliare termina il lavoro e si occupa anche delle pulizie stagionali dell’appartamento.
Considerando le difficoltà nei lavori pesanti, valuto nella misura del 60% la percentuale degli impedimenti.
5.4 Spesa e acquisti diversi
|
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali |
importanza assegnata |
10% |
percentuale degli impedimenti |
20 % |
percentuale di invalidità |
2% |
Nessun impedimento riguardo alla piccola spesa quotidiana; in occasione di quella settimanale, il trasporto degli acquisti è totalmente affidato al marito.
Nessun impedimento per quanto concerne la gestione burocratica familiare.
Considerata l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo conto delle limitazioni nel trasporto dei pesi.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
|
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. |
importanza assegnata |
20% |
percentuale degli impedimenti |
20 % |
percentuale di invalidità |
4% |
Il marito trasporta la cesta e l’assicurata esegue il bucato pratico in sé, senza problemi di rilievo; al termine, inserisce tutta la biancheria nell’asciugatrice.
L’assicurata si occupa dello stiro, alternando delle attività con delle pause (al sopraggiungere dei dolori alla schiena) e tralasciando la biancheria ingombrante (copri-piumino, tovaglie da tavolo, ecc.) per l’Aiuto Domiciliare (fatica a piegarle).
L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui trattate, considerando l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo conto del maggior impiego di tempo nello stiro.
5.7 Diversi
|
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato |
importanza assegnata |
0 % |
percentuale degli impedimenti |
0% |
percentuale di invalidità |
0 % |
Nulla da segnalare.
|
Valutazione dell'assistente sociale
|
totale delle attività |
100 % |
percentuale di invalidità |
27 % |
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.
- Il marito
- L’Aiuto Domiciliare
6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
|
attività |
ripartizione |
Impedimento |
GRADO D'INVALIDITÀ |
|
salariata |
80% |
|
|
|
casalinga |
20% |
20% |
4% |
|
TOTALE |
100% |
|
|
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL’ASSISTENTE SOCIALE
-.-.” (Doc. 48/4-6)
2.17. Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 27%.
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Nel suo ricorso, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato le risultanze dell’inchiesta economica evidenziando, in sostanza, che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli impedimenti nello svolgimento delle mansioni domestiche, ritenuto che ella “non possa sollevare pesi superiori a 2-3 kg, avverta dolori al braccio sinistro che non può essere alzato al di sopra della spalla e che non può effettuare movimenti ripetitivi. Anche a livello dorsale l’assicurata lamenta ancora forti dolori e da quanto risulta dagli atti medici non può salire e scendere le scale se non saltuariamente, né flettersi”. L’insorgente ha quindi fissato una differente percentuale di impedimento in ambito domestico (del 50%), senza però supportarla con concreti elementi oggettivi (cfr. doc. I).
Il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Nella fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il medico del SMR, facendo propria la valutazione peritale eseguita in ambito infortunistico, ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
In generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.
D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In effetti esse risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.
L’assistente sociale, nella sua valutazione, ha tenuto conto delle limitazioni indicate dal dr. __________ – il quale ha considerato che l’interessata presenta “problemi quando deve pulire le scale, corridoi, tagliare l’erba o pulire i vetri; andare su e giù per le scale ripetutamente non è esigibile; non può portare pesi oltre 2-3 kg col braccio sinistro; non esigibile lavorare con le braccia per lungo tempo sopra l’orizzontale” (cfr. doc. 40-3) - riconoscendo espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell’appartamento (cfr. doc. 48-4).
Per contro, va sottolineato che l’assistente sociale ha attribuito una minore percentuale di impedimenti nelle attività “alimentazione”, “spesa e acquisti diversi” e “bucato, confezione e riparazione di indumenti” – nonostante si tratti di attività comprendenti mansioni pesanti - tenendo conto del fatto che l’assicurata - nel pieno rispetto dell’obbligo di diminuire il danno –ha saputo modificare le proprie consuetudini per mantenere una certa autonomia, adottando determinati accorgimenti, come ad esempio “per evitare di sollevare pentole troppo pesanti, le riempie poco alla volta e richiede la collaborazione del marito al momento di svuotarle” (cfr. doc. 48-4), oppure, per quanto concerne il bucato, facendo trasportare la cesta al marito ed eseguendo poi lei stessa il bucato e, infine, occupandosi “dello stiro alternando le attività con delle pause (al sopraggiungere dei dolori alla schiena) e tralasciando la biancheria ingombrante” (doc. 48-5).
A tale proposito, il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_328/2009 dell’8 settembre 2009, il Tribunale federale ha ancora una volta ribadito che anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze, osservando:
" (…)
Sur le plan strictement fonctionnel, la recourante n'est limitée que dans le port de charges. Si la fatigue peut induire chez elle un certain ralentissement, celui-ci peut être compensé par une meilleure répartition des tâches au cours de la journée et de la semaine. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle façon de voir les choses est conforme en tous points à la jurisprudence. Au titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est tenue notamment d'adopter une méthode de travail appropriée, de répartir son travail en fonction de ses aptitudes et de ses disponibilités et de demander, dans la mesure du raisonnable, l'aide de ses proches (voir ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 et les références).
Alla luce di queste considerazioni, il TCA ritiene corretta la percentuale di impedimenti ritenuta dall’assistente sociale, la quale ha giustamente tenuto conto anche della collaborazione fornita dal marito (su questo aspetto, cfr., ad esempio, STF 9C_642/2010 del 26 aprile 2011, nella quale l’Alta Corte, confermando la sentenza 32.2009.219 dell’8 luglio 2010 di questo Tribunale, ha ribadito la correttezza della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale ha debitamente tenuto conto delle limitazioni dell’assicurato e dell’aiuto esigibile da parte della moglie nello svolgimento di talune mansioni domestiche).
Le allegazioni ricorsuali non consentono, dunque, a questa Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.
2.18. Essendo quindi esigibile che, a partire dal l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 33.3% nella sua precedente attività – dato che, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha espressamente indicato che “valutata la situazione socio-professionale, si ritiene che, in considerazione dell’avanzata età professionale della vostra assistita, la capacità di guadagno non sia incrementabile svolgendo altre professioni, pertanto l’incapacità lavorativa nella sua attività equivale al grado di invalidità come salariata” (cfr. doc. A) - ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha indicato che il grado di incapacità lucrativa dell’interessata, nella sua precedente professione di custode, ammonta al 66.6%, percentuale che, rapportata al grado di occupazione del 50%, porta ad un grado di invalidità, nella parte salariata, del 33.3%.
Al riguardo, in corso di causa (cfr. doc. XII), il TCA ha chiesto all’amministrazione di confermare, per quanto riguarda la percentuale di invalidità dell’interessata nella quota parte salariata (50%), le percentuali di “limitazione 66.6%” e “grado di invalidità parziale 33.3%” (situazione dal 04.06.2010), indicate nella decisione impugnata, alla luce della sentenza I 151/06 del 29 giugno 2007, nella quale l’Alta Corte ha osservato:
" (…) Il ressort du rapport d'expertise que l'intimée a présenté une capacité de travail de 50% pour un plein temps à partir du 15 mars 2004. Contrairement aux considérations du jugement entrepris, l'incapacité corrélative de travail (50%) ne saurait se confondre avec la perte de gain subie par l'intimée, dès lors que le taux d'activité professionnelle déterminant en l'espèce n'est pas de 100% mais de 72%. L'incapacité de travail ne saurait davantage être déterminée par pondération avec le taux d'activité professionnelle de l'assurée tel que préconisé par l'office recourant (72% x 50% = 36%). Il en résulterait une capacité résiduelle de travail de 36 % (72% - 36%). Or, compte tenu de l'obligation faite aux assurés de réduire le dommage, il leur incombe de mettre à profit toute la capacité de travail raisonnablement exigible de leur part (cf. ATF 123 V 230 consid. 3c et les références citées p. 233). En ce sens, la jurisprudence considère d'ailleurs que l'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151 [arrêt E. du 13 décembre 2005, I 156/04]; arrêt non publié B. du 19 mai 1993, I 417/92). L'incapacité de travail subie par l'intimée correspond ainsi à la différence entre le taux d'activité professionnelle (72%) et la capacité de travail médicalement attestée (50%). Elle s'élève à 22%, entraînant une perte de gain du même taux à partir du 15 mars 2004. Elle s'avère en revanche nulle à partir du 15 avril 2004, l'intimée ayant recouvré depuis lors une pleine capacité de travail.”
Con risposta dell’11 maggio 2012, l’Ufficio AI ha comunicato al TCA quanto segue:
" (...)
In sostanza, lei ci chiede di verificare la definizione del grado di invalidità del 47% da giugno 2010 in considerazione della inabilità lavorativa valutata medicalmente del 66.6% quale custode-portinaia, applicando la modalità di calcolo seguente:
Attività Quota parte Limitazione Grado AI parziale
- salariata 50% 66.6% 33.30%
- casalinga 50% 27% 13.50%
Tot. 47% (46.80%)
In applicazione della modalità indicata nella sentenza citata, risulterebbe, invece, il grado di invalidità seguente:
Attività Quota parte Limitazione Grado AI parziale
- salariata 50% (50% - 33.4%) = 16.60%
- casalinga 50% 27% 13.50%
Tot. 30.10%
Ne conseguirebbe un grado AI inferiore al tasso del 40% senza diritto per la signora RI 1 a prestazione alcuna.
Ora, lo scrivente Ufficio rileva che dal lato medico l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro quale custode-portinaia al 33.3% sulla base del rapporto di accertamento SMCA – LU dell’8 luglio 2010 svolto su incarico della __________. Il Servizio medico regionale (di seguito SMR) ha precisato che l’inabilità lavorativa definita medicalmente corrisponde ad un rendimento diminuito sull’arco dell’intera giornata (cfr. annotazione SMR del 20 ottobre 2010 con nota di “rendimento diminuito”). Non si tratta, nello specifico, di una riduzione della capacità lavorativa a livello di tempo, bensì di rendimento. Pertanto, l’amministrazione non ha ritenuto di definire la perdita lucrativa parziale per l’attività di salariata al 16.60% sottraendo alla quota-parte del 50% la capacità lavorativa residua ancora esigibile dal lato medico per l’attività abituale del 33.4% (ovvero 100% - 66.6% di inabilità lavorativa) come da calcolo summenzionato.
Ne consegue che lo scrivente Ufficio conferma il calcolo del grado di invalidità per la parte salariata proposto nella decisione impugnata convalidando il grado di invalidità finale del 47%.” (Doc. XIII)
Alla luce di questa risposta fornita dall’amministrazione - dalla quale emerge che la percentuale di incapacità lavorativa del 66.6% indicata dal SMR deve essere intesa quale riduzione del rendimento e non del tempo di lavoro, di modo che essa deve essere ritenuta valida non solo rispetto ad un tempo pieno di lavoro, ma anche rispetto al precedente grado di occupazione del 50% dell’assicurata – il TCA non può che confermare il calcolo del grado di invalidità eseguito dall’Ufficio AI.
Il grado di incapacità lavorativa dell’interessata in ambito lavorativo ammonta, quindi, a partire dal mese di giugno 2010, al 66.6%, percentuale che, rapportata alla quota parte del 50%, porta ad un grado di invalidità, nella parte salariata, del 33.3%.
2.19. Viste le quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 46.8% (50 X 66.6% + 50 X 27%) in applicazione del metodo misto, arrotondato al 47% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41: "Demnach ist in Zukunft bei einem Ergebnis bis x,49... % auf x % abzurunden und bei Werten ab x,50... % auf x+1 % aufzurunden, was den Invaliditätsgrad ergibt."), percentuale che dà diritto, a partire dal 1° ottobre 2010 (ossia, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI, tre mesi dopo il miglioramento della capacità di guadagno, a decorrere dal mese di giugno 2010, cfr. consid. 2.13.), ad un quarto di rendita di invalidità come stabilito dall’UAI nella decisione impugnata.
2.20. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti