Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 novembre 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1967, ha inoltrato, il 13 febbraio 2008, una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 2-1).
B. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia medico-psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e della dott.ssa __________, Capoclinica dell’Ospedale __________, ed un accertamento presso la __________, con decisione del 5 novembre 2009 l’UAI ha assegnato ad RI 1 una rendita d’invalidità intera con effetto dal 1° maggio 2008 (alla scadenza dell’anno di attesa), rilevando, tra l’altro, che “l’attuale stato di salute permette infatti un inserimento lavorativo unicamente in ambito protetto” (doc. AI 73-1).
C. Il 5 luglio 2010 l’UAI ha dato avvio ad una procedura di revisione della rendita (doc. AI 79-1). Dopo aver raccolto ulteriore documentazione medica ed aver fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del dr. med. __________ FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del __________, accertato un miglioramento dello stato di salute, con decisione del 10 novembre 2011, preavvisata dal progetto del 10 agosto 2011, l’amministrazione ha soppresso la rendita essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 109).
D. RI 1, rappresentata dalla __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. I), chiedendo, con atto separato, di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. II).
La ricorrente domanda l’annullamento della decisione ed il ripristino del diritto alla rendita d’invalidità, eventualmente l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria.
Dopo aver riassunto la fattispecie, l’insorgente critica la perizia psichiatrica allestita dal dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________ nell’ambito della precedente procedura, sostenendo che le conclusioni dei periti in merito alla sua capacità lavorativa residua del 50% non sono corrette. Essa ritiene di poter contestare in questa sede il precedente referto peritale poiché al momento dell’emanazione della decisione del 5 novembre 2009, a lei totalmente favorevole, non aveva alcun motivo (e nessun interesse degno di protezione) per censurarlo. RI 1 sostiene che la nuova valutazione del dr. med. __________ (e del dr. med. __________), che ha concluso per una capacità lavorativa del 75% ed ha dovuto esprimersi sull’evoluzione del suo stato di salute, si fonda sulle precedenti conclusioni della dr.ssa med. __________, ciò che avrebbe influenzato in modo determinante la nuova perizia.
Secondo l’interessata le nuove valutazioni peritali si fondano su due premesse errate; la prima che al momento della perizia della dr.ssa med. __________ si era in presenza di una capacità lavorativa del 50% e la seconda che durante la terapia presso la dr.ssa med. __________ era totalmente abile al lavoro. Le conclusioni sarebbero inoltre in contrasto con quanto riscontrato dal datore di lavoro, il quale ha attestato che l’insorgente necessita ancora di un tempo più elevato per svolgere le consegne poiché la sua insicurezza e paura di sbagliare comportano un ritmo di lavoro molto lento. La sua produttività su una presenza del 92% è del 35% poiché l’attività lavorativa stanca molto. La ricorrente evidenzia che il “miglioramento subentrato ha permesso all’assicurata di svolgere degli inserimenti presso clienti esterni. Come emerge dai rapporti del datore di lavoro agli atti, questi inserimenti non funzionano però in modo ottimale, soprattutto nella fase iniziale. L’assicurata necessita infatti ancora di molte rassicurazioni da parte del cliente esterno e del supporto delle persone di riferimento all’interno della __________. Inoltre, pur trattandosi di inserimenti di breve durata, essa si assenta spesso (specialmente nel secondo giorno lavorativo) per attacchi di panico e ansia. Solo grazie al supporto continuo da parte della __________ e alla consapevolezza di poter tornare a breve termine in ambito protetto, l’assicurata riesce a gestire, seppure in modo non ottimale, lo stress derivante da questi lavori esterni”.
La ricorrente afferma inoltre che “le conclusioni del datore di lavoro, che segue l’assicurata ormai da 2 anni e mezzo, rispecchiano in modo esemplare le caratteristiche di personalità che presenta l’assicurata, ossia un’affettività immatura ed una capacità di adattamento ambientale assente in una personalità di tipo evitante. Queste caratteristiche implicano un grande sforzo per potersi adattare al tessuto sociale. Come già esposto, tale disturbo della personalità è caratterizzato da un sentimento di tensione e di apprensione, di insicurezza e di inferiorità; esiste un desiderio perenne di essere amato e accettato, una ipersensibilità alla critica e al rifiuto, una reticenza a stringere relazioni”.
L’insorgente sostiene che una possibile spiegazione del divario tra la valutazione medico-teorica e quella pratica potrebbe essere data dal fatto che le conclusioni del perito sono scaturite dall’osservazione durante un solo colloquio e dalle indicazioni fornite dall’assicurata stessa.
La ricorrente contesta poi le affermazioni contenute nel rapporto del 24 luglio 2010 della dr.ssa med. __________, presso la quale è stata in cura dall’8 aprile 2009 al 19 ottobre 2009, rilevandone alcune contraddizioni.
Infine l’insorgente critica le prese di posizione del medico SMR, dr. med. __________, non specialista in psichiatria, evidenziando nuovamente che i rapporti di lavoro agli atti indicano che non è ancora in grado di confrontarsi con le esigenze e le condizioni del reale mondo del lavoro.
E. Con risposta del 23 gennaio 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
F. Con osservazioni del 6 febbraio 2012 l’insorgente ha ribadito le sue censure, contestando le osservazioni del dr. med. __________ allegate alla risposta di causa ed ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VIII), sulla quale l’amministrazione ha preso posizione il 10 febbraio 2012 (doc. X).
G. Il 18 aprile 2012 il TCA ha chiesto all’UAI una presa di posizione da parte del dr. med. __________ sugli scritti del 18 luglio 2011 e del 12 settembre 2011 della __________ (doc. XII). La risposta e le osservazioni dell’UAI (doc. XIII + Bis), sono state trasmesse alla ricorrente che ha rilevato la necessità di una rivalutazione del caso per stabilire in modo preciso la capacità lavorativa residua dell’assicurata al momento dell’emanazione della decisione di soppressione della rendita ed ha preannunciato l’invio di ulteriori rapporti della __________ e del dr. med. __________ (doc. XV). All’UAI è stato assegnato un termine scadente il 24 maggio 2012 per presentare eventuali ulteriori osservazioni (doc. XVI).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 10 novembre 2011, data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.
3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
6. Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 5 novembre 2009 (doc. AI 76-1), tramite la quale l’UAI ha assegnato alla ricorrente una rendita intera con effetto dal 1° maggio 2008.
A questo proposito va evidenziato che nella perizia psichiatrica del 17 settembre 2008 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e la dott.ssa __________, Capoclinica presso l’Ospedale __________, hanno posto la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, attuale episodio di grado medio (F 33.1) in disturbo di personalità di tipo evitante (F 60.6) affermando che “nel momento attuale, considerato che le condizioni cliniche potrebbero migliorare qualora l’A seguisse le indicazioni terapeutiche, si valuta la IL pari al 50%, auspicando un reinserimento lavorativo protetto con percentuali in possibile incremento” (doc. AI 23-6). Nel complemento del 19 maggio 2009 i periti hanno evidenziato che “riassumendo possiamo confermare un’inabilità lavorativa del 100% dal 30.05.2007 al momento della nostra perizia. Dal momento della nostra perizia in avanti l’A. è da ritenersi inabile al 50% per la presenza di un disturbo depressivo di grado medio che si somma al disturbo di personalità evitante” (doc. AI 58-2). Il 15 giugno 2009 la consulente in integrazione ha affermato che “siamo di fronte ad un’assicurata che presenta problematiche psichiatriche da anni, che non lavora più dal 2001. L’accertamento ha portato alla conclusione che date le patologie dell’assicurata ella risulta attualmente non collocabile nel mondo del lavoro classico. Altrimenti l’assicurata potrebbe lavorare nella misura di un tempo pieno presso un laboratorio protetto. (…) Pertanto, confermata l’inabilità al 100% per qualsiasi attività lavorativa, e un probabile salario sociale per alcuni mesi, si decide di chiudere il mandato proponendo la rendita intera” (doc. AI 64-1).
Sulla base di quanto sopra, l’UAI ha assegnato alla ricorrente una rendita al 100%.
In sede di revisione della prestazione, avviata nel corso del mese di luglio 2010 e oggetto del contendere (doc. AI 79-1), l’UAI ha interpellato la dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha avuto in cura l’interessata dall’8 aprile 2009 al 19 ottobre 2009 (doc. AI 81-3). La specialista, il 24 luglio 2010, ha posto la diagnosi di episodio depressivo grave e sospetto disturbo della personalità ed ha indicato una totale capacità lavorativa dell’insorgente quale impiegata d’ufficio. La dr.ssa ha affermato che l’assicurata “dichiarava di stare “più o meno bene”. Tutte le mattine soffriva per 1-2 ore di una forte angoscia, di cui non conosceva il motivo, poi stava meglio”, “Stato psicopatologico nella norma. Ella sembrava un po’ insicura di sé e fragile, ma nel periodo in cui l’ho seguita non presentava una psicopatologia attiva con influenza sulla capacità lavorativa” (doc. AI 81-1 e seguenti).
Il 3 dicembre 2010 l’insorgente è stata visitata dal dr. med. __________, del __________, il quale il 16 dicembre 2010, dopo aver descritto l’anamnesi e lo sviluppo della malattia psichiatrica, i dati soggettivi ed oggettivi e la terapia attuale, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD10; F33.0).
Il perito ha affermato:
" Siamo confrontati con una donna di 43 anni che, a causa di un importante disagio psichico, beneficia di una rendita di invalidità (grado 100%) dal 1.5.2008.
L’assicurata è già stata sottoposta a perizia psichiatrica il mese di settembre 2008 da parte della psichiatra Dr.ssa __________ la quale aveva diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente, attuale episodio di grado medio nell’ambito di un disturbo di personalità evitante e giustificato un’IL del 50%.
L’assicurata era allora seguita dallo psichiatra Dr. __________ il quale, nel suo rapporto all’UAI del mese di aprile 2008, in base alla diagnosi di disturbo depressivo ricorrente di entità grave senza manifestazioni psicotiche, aveva certificato una IL del 100% dal 30.5.2007.
All’assicurata era quindi stata riconosciuta una IL del 100% dal mese di maggio 2007 ed una IL al 50% dal mese di settembre 2008.
Dopo un periodo di accertamento presso la __________, il consulente per l’integrazione professionale Signor __________, sulla base del mandato assegnatogli e dopo il periodo di accertamento presso la __________ aveva ritenuto l’assicurata non collocabile nel mondo del lavoro classico ma esclusivamente, a tempo pieno, presso un laboratorio protetto. Veniva quindi confermata l’inabilità del 100%, chiuso il mandato e riconosciuta una rendita intera.
Tuttavia, la nuova psichiatra curante dell’assicurata Dr.ssa __________, nel suo rapporto all’UAI del mese di luglio 2010, certificava una IL piena a partire dal mese di aprile 2010, riferiva di aver seguito l’assicurata dal mese di aprile al mese di ottobre 2009 e affermava che, da un punto di vista prettamente psichiatrico, non sussisteva più alcuna IL.
In quest’ambito, si pone l’indicazione per l’attuale perizia psichiatrica finalizzata a valutare l’evoluzione delle condizioni psichiche dell’assicurata dal 2009 ad oggi, evidenziare l’eventuale presenza di limiti funzionali e stabilire la capacità lavorativa residua.
Quanto da noi oggettivato durante l’incontro con l’assicurata è attualmente riconducibile ad un episodio depressivo di lieve entità nell’ambito della nota sindrome depressiva ricorrente.
L’esame psichico ci ha confrontati con una donna curata nell’aspetto, vigile, orientata e collaborante. L’espressione del volto, per lo più partecipe, alternava momenti d’ansia e tristezza in presenza tuttavia di un atteggiamento sostanzialmente positivo.
L’assicurata è stata in grado di esprimersi in maniera sufficientemente articolata e coerente e di mantenere il filo del discorso in presenza di nessi associativi saldi. La mimica e la gestica non hanno evidenziato particolarità.
Non abbiamo inoltre rilevato grossolani deficit della sfera cognitiva né la presenza di disturbi della forma o del contenuto del pensiero pur in presenza di sentimenti di autosvalutazione ed impotenza.
E’ stata evidenziata una lieve deflessione timica in assenza di franche ideazioni suicidali e in presenza di una lieve riduzione dello slancio vitale.
Da parte sua l’assicurata ha lamentato a volte la presenza di ansia (soprattutto quando è sola), tristezza oltre alla mancanza di un compagno accanto a lei.
Ritiene di trascorrere attualmente un periodo di serenità per quanto concerne il lavoro ma meno per quanto riguarda la vita privata non essendo finora riuscita a crearsi una famiglia.
Il sonno è ristoratore ma nonostante ciò l’assicurata riferisce di stancarsi facilmente. La memoria sarebbe diminuita e vi sarebbe la tendenza a distrarsi facilmente. L’alimentazione è adeguata; la capacità di proiettarsi nel futuro solo parziale.
La descrizione della giornata evidenzia come l’assicurata sia in grado di esercitare la sua attività di impiegata d’ufficio a tempo pieno dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.15 alle 17.30, pur in ambiente “protetto”. Essa infatti lavora presso la __________ e a questo proposito ha riferito di essere soddisfatta del proprio impiego e dell’ambiente di lavoro in generale. E’ in grado di occuparsi, senza aiuti, delle faccende domestiche e della spesa. Pur ammettendo di essere tendenzialmente una solitaria, riesce a coltivare una cerchia di amicizie.
Sulla base dell’IL del 50% scaturita dalla perizia psichiatrica eseguita dalla Dr.ssa __________ nel mese di settembre 2008 si era optato per un periodo di accertamento presso la __________.
Come detto in precedenza si era poi giunti alla conclusione che l’assicurata, date le patologie psichiatriche presenti, non avrebbe potuto essere collocata nel mondo del lavoro classico.
L’assicurata ha quindi iniziato uno stage presso la __________ ed è in seguito stata assunta a tutti gli effetti a partire dal mese di marzo 2010.
In base alla certificazione della psichiatra curante Dr.ssa __________ l’assicurata risulta abile al lavoro in misura completa a partire dal mese di aprile 2010 e, in riferimento a quanto da noi oggettivato durante l’incontro con la medesima, il quadro psicopatologico è notevolmente migliorato e questo permette di rivalutare la possibilità di un suo reinserimento nel mondo del lavoro a tutti gli effetti e quindi non più in un’attività “protetta”.
Il quadro clinico attuale è riconducibile ad uno stato depressivo di lieve entità che, come tale, influisce solo lievemente sul funzionamento globale e lavorativo dell’assicurata la quale del resto fino al 2001, e successivamente presso la ditta del padre, ha esercitato come impiegata di commercio in ambito non protetto (la testistica inoltre aveva evidenziato un QI nella media).
I limiti attualmente presenti sono riconducibili ad una lieve riduzione delle risorse energetiche, la presenza di lievi stati d’ansia, una lieve riduzione dello slancio vitale ed una capacità solo parziale di proiettarsi positivamente nel futuro.
Quanto finora descritto e discusso ci permette di concludere che l’assicurata risulta abile al lavoro nell’abituale attività di impiegata d’ufficio o in un’altra adeguata nella misura del 75% e questo a partire dal momento della nostra perizia psichiatrica.
A causa del pur lieve disagio psichico residuo riteniamo indicato un aiuto al collocamento.” (doc. AI 87-5/6)
Il 18 luglio 2011 la __________ ha affermato:
" (…)
Il suo programma di sviluppo prosegue intercalando momenti lavorativi al nostro interno con brevi momenti lavorativi presso enti ed aziende esterne. Il suo ritmo di lavoro, la sua produttività sono del 35%. La sua presenza è del 92% in quanto l’attività lavorativa la stanca molto.
Il suo impiego presso __________ le infonde tranquillità e sicurezza.
L’impiego in aziende esterne come prestito di personale per lavori di segretariato, non funziona in modo ottimale in quanto durante questi periodi, la signora RI 1 si assenta per alcuni giorni per malattia, non avendo ancora la sicurezza necessaria per un impiego esterno." (doc. AI 91-1)
Il 9 agosto 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" Sulla base della perizia psichiatrica del Dr. med. __________ si conferma che l’assicurata risulta abile al lavoro nell’abituale attività di impiegata d’ufficio o in un’altra adeguata nella misura del 75% dal 16.12.2010 (limiti funzionali).
Si ribadisce che l’A. era già considerata abile al 50% nel settembre 2008 (perizia della psichiatra Dr.ssa Med. __________ del 09.2008) e che la consulente per l’integrazione professionale Signora __________, sulla base del mandato assegnatogli e dopo il periodo di accertamento presso la __________, aveva ritenuto l’assicurata non collocabile nel mondo del lavoro classico, ma esclusivamente a tempo pieno presso un laboratorio protetto. Veniva quindi confermata l’inabilità del 100% chiuso il mandato e riconosciuta una rendita intera.
Inoltre i certificati della __________ del 18.07.2011, ed il rapporto __________ del 29.07.2011, non contengono alcun elemento medico-psichiatrico, che faccia presagire un diverso stato di salute psichico dell’A..
Medicalmente quindi dell’evoluzione delle IL dell’A., rispetto all’evento patologico depressivo, è stata:
- IL 100% dal 05.2007
- IL 50% dal 09.2008
- IL 25% dal 12.2010 e continua.” (doc. AI 94-1)
Il 12 settembre 2011 la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, ha affermato:
" (…)
In qualità di medico curante certifico che vedo regolarmente la paziente sopraccitata sia in studio che a domicilio per quanto concerne la sua sindrome ansioso depressiva di disadattamento.
Prescrivo regolarmente antidepressivi SSRI e la ritengo inadeguata a qualsiasi attività all’esterno di una situazione protetta.” (doc. AI 100-1)
L’8 settembre 2011 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato:
" (…)
Ho rivisto la paziente dopo ca. tre anni dalla nostra ultima consultazione. Posso constatare senz’altro un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente, grazie ad una serie di elementi bio-psicosociali. Da un lato, sicuramente il trattamento con gli SSRI, iniziato nel 2007, e dall’altro lato gli elementi stabilizzanti psicosociali, legati al suo lavoro a __________.
Da parte mia devo sottolineare il fatto che la paziente era rimasta senza attività lavorativa per ca. otto anni e due anni di riabilitazione al lavoro appaiano attualmente insufficienti. Voglio ricordare che i test psicodiagnostici oggettivi, quale la prova di Rorschach, hanno messo in evidenza un’affettività immatura ed una capacità di adattamento ambientale assente. Attualmente, la valutazione sulla capacità lavorativa della __________, di tipo produttiva, è del 35% con una presenza del 92%, il che si avvicina ad un’incapacità lavorativa del 50%. Inoltre, nella sua perizia, il Dr. __________ osserva una personalità di tipo evitante, confermando la mia diagnosi, ciò che comporta degli sforzi importanti per potersi adattare al tessuto sociale. Come già detto in precedenza, questo è evidenziato e oggettivato dal test di Rorschach, che parla di capacità di adattamento ambientale assente. I posti di lavoro compatibili con la personalità evitante non sono molti.
Per questi elementi ritengo che, se da un lato è migliorata la capacità lavorativa, dall’altro lato la paziente necessita delle misure di accompagnamento, affinché gli elementi di personalità evidenziati, non stridano contro il progetto di inserzione professionale.” (doc. AI 101-7)
Con scritto del 12 settembre 2011 la __________ ha affermato:
" Ci riferiamo al nostro rapporto del 4 giugno 2009, nel quale indicavamo riferendoci alla signora RI 1, che era presente una grande insicurezza e la necessità di un ambiente di lavoro protetto, nel quale la signora RI 1 poteva sentirsi inserita, accettata e capita. Essa aveva inoltre grandi difficoltà a gestire lo stress e le scadenze.
A distanza di due anni, possiamo attestare che vi è stato un lento miglioramento della situazione della signora RI 1, la quale oggi riesce maggiormente a confrontarsi con le richieste lavorative. Essa non appare più così fragile emotivamente come a suo tempo, soprattutto per quanto riguarda la sua attività all’interno della __________, dove si sente accettata e sostenuta.
Malgrado ciò, essa necessita ancora di un tempo più elevato per svolgere le consegne, poiché la sua insicurezza e la paura di sbagliare comportano un ritmo di lavoro molto lento e la richiesta di continue rassicurazioni da parte del suo coordinatore di riferimento e da parte del sottoscritto.
Nettamente più problematico resta l’inserimento presso clienti esterni. Se da un lato il miglioramento del suo stato di salute permette appunto di inserire la signora RI 1 presso clienti esterni, questi inserimenti sono contrassegnati da una fase iniziale molto problematica, durante la quale essa necessita di molte rassicurazioni sia da parte del cliente esterno, sia da parte nostra. Questi inserimenti possono essere solo di breve durata (1-3 giorni al massimo), perché solo avendo la sicurezza di poter poi rientrare regolarmente presso la nostra struttura e quindi in ambito protetto, la signora RI 1 riesce a sopportare lo stress di questi lavori esterni.
Anche così, comunque, l’inserimento esterno non funziona in modo ottimale, tant’è vero che la signora RI 1 si assenta spesso per attacchi di panico/ansia, che le impediscono di recarsi con continuità presso il cliente esterno, soprattutto nel secondo giorno lavorativo. Essendo i clienti a conoscenza dei problemi di salute della signora RI 1, essi riescono fortunatamente a gestire la situazione e ad infonderle quel minimo di sicurezza necessaria perché riesca comunque a sopportare in modo più o meno costante i periodi di lontananza dalla __________.
Senza la possibilità di rientrare in ambito protetto la signora RI 1 non sarebbe però assolutamente in grado di gestire i problemi di ansia e di panico, così come il cliente esterno, che senza il nostro supporto non sarebbe in grado di gestire l’importante problematica della signora RI 1 e quindi di offrirle un’attività adeguata ai suoi problemi di salute.
Il miglioramento riscontrato dal Dr__________ durante l’esame peritale è quindi sì intervenuto, ma solo grazie alla particolare struttura e sicurezza che la __________ è in grado di offrire alla signora RI 1.
Dalle nostre osservazioni così come dalle esperienze fatte presso i clienti esterni risulta chiaro che la signora RI 1 attualmente non è in grado di svolgere un’attività lavorativa nella misura del 75% sul normale mercato di lavoro.
Per questo motivo riteniamo importante che essa possa continuare a lavorare presso di noi, in modo da consolidare i progressi fatti negli ultimi anni con l’obiettivo di riuscire in futuro, speriamo non troppo lontano, a reinserirsi nel mondo di lavoro esterno.
Un’interruzione del progetto a questo momento rischia di compromettere gravemente il fragile equilibrio raggiunto dalla signora RI 1 e di annullare gli sforzi fatti finora.” (doc. AI 101-8/9)
Il 20 settembre 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
Le osservazioni psichiatriche pervenute agli atti, sia del dr.ssa med. __________, che del Dr. med. __________ non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato considerato e valutato.
In particolare si citano alcuni elementi dello psichiatra curante Dr. med. __________ nel suo rapporto del 08.09.2011, rispettivamente:
- Ho rivisto la paziente dopo ca. tre anni dalla nostra ultima consultazione. Posso constatare senz’altro un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente…
- Per questi elementi ritengo che, se da un lato è migliorata la capacità lavorativa, dall’altro lato la paziente necessita delle misure di accompagnamento….
Si confermano:
- sia il rapporto medico SMR del 20.12.2010, che l’annotazione del medico del 09.08.2011." (doc. AI 103-1)
Il 19 gennaio 2012 il dr. med. __________ ha rilevato:
" Per quanto concerne il certificato del medico curante Dr.ssa __________ non possiamo che prendere atto del fatto che la medesima prescrive regolarmente all’assicurata degli antidepressivi serotoninergici in assenza, apparentemente, di una presa in carico specialistica.
La Dr.ssa __________ menziona la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva di disadattamento e non risulta chiaro se faccia riferimento ad una sindrome mista ansioso-depressiva oppure ad una sindrome da disadattamento. Non vengono inoltre riportati né segni né sintomi. Non vi è alcuna motivazione rispetto alla quale l’assicurata debba essere considerata non adatta a qualsiasi attività che non sia in ambito protetto.
Per quanto riguarda il rapporto del Dr. __________ constatiamo che il medesimo ha rivisto l’assicurata dopo tre anni. Essa, al momento della nostra perizia psichiatrica, non risultava più in sua cura e non è chiaro se le cure specialistiche siano riprese in seguito.
Il Dr. __________ riconosce un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente e la mette in relazione al trattamento con serotoninergici e al lavoro presso la __________.
Il test di Rorschach menzionato serve a porre una diagnosi di tipo strutturale la quale non necessariamente trova una corrispondenza concreta nel funzionamento globale dell’individuo.
Ad esempio si potrebbe evidenziare una struttura psicotica senza che la persona in questione manifesti alcuno scompenso psicotico nel corso della sua esistenza e riesca invece a mantenere un buon funzionamento affettivo, sociale e lavorativo.
Il test di Rorschach del resto si basa su teorie psicologiche psicodinamiche che non trovano un preciso riscontro nella codificazione dei disturbi psichiatrici normalmente in uso (ICD10 e DSM).
Nel caso specifico è necessario ricordare come l’assicurata abbia esercitato in qualità d’impiegata d’ufficio fino al mese di aprile 2007 nonostante una personalità di tipo evitante.
Il Dr. __________ infine nel suo rapporto conferma una migliorata capacità lavorativa e ritiene necessarie delle misure di accompagnamento.
Al momento della nostra perizia psichiatrica (dicembre 2010) il quadro psicopatologico era notevolmente migliorato e questo permetteva di rivalutare la possibilità di un reinserimento dell’assicurata nel mondo del lavoro a tutti gli effetti. La nostra valutazione era confermata dalla certificazione della psichiatra curante Dr.ssa __________ che riteneva l’assicurata abile al lavoro in misura completa a partire dal mese di aprile 2010.
L’assicurata presentava uno stato depressivo di lieve entità con leggera ripercussione sul funzionamento globale ed in particolare lavorativo (non dimentichiamo che la testistica effettuata aveva evidenziato un Q.I. nella media).
A causa del disagio psichico residuo avevamo posto l’indicazione per un aiuto al collocamento.
In conclusione non possiamo che confermare quanto da noi espresso nella perizia del mese di dicembre 2010.
I certificati medici della Dr.ssa __________ e dello psichiatra Dr. __________, a nostro avviso, non portano nuovi elementi che possano deporre a favore di un peggioramento del quadro psicopatologico.
Al contrario, come detto, il Dr. __________ medesimo conferma un’evoluzione positiva delle condizioni psichiche dell’assicurata grazie al trattamento e anch’egli pone l’indicazione per delle misure di accompagnamento.” (doc. VI/2)
Il 6 febbraio 2012 il dr. med. __________ ha affermato:
" riferendomi alla sua lettera del 26.01.2012, concernente la paziente citata a margine, le comunico che, effettivamente, nel mio ultimo rapporto avevo segnalato un miglioramento per quanto concerneva la sintomatologia ansiosa, miglioramento legato alle condizioni descritte nello stesso rapporto. Tuttavia, segnalavo la persistenza degli elementi di personalità patologica inalterati.” (doc. H)
Il 18 aprile 2012 il TCA ha chiesto all’UAI di sottoporre gli scritti del 18 luglio 2011 e del 12 settembre 2011 della __________ (doc. AI 91-1 e doc. AI 101-8/9) al perito, dr. med. __________, per una presa di posizione dettagliata e puntuale in particolare per quanto concerne la questione della produttività certificata dalla __________ e dell’inserimento presso clienti esterni (doc. XII).
Con scritto del 25 aprile 2012 il dr. med. __________ e il dr. med. __________, hanno affermato:
" (…)
Nel rapporto del 18 luglio si riferisce che il ritmo di lavoro e la produttività dell’assicurata sono del 35% e la sua presenza è del 92%.
In aziende esterne essa non funziona in modo ottimale in quanto, durante questi periodi, si assenta per alcuni giorni di malattia.
Nel rapporto del 12 settembre si riconosce un lento miglioramento della situazione (riferendosi al precedente rapporto del 04.06.2009). L’assicurata non appare più così fragile emotivamente anche se necessita ancora di un tempo elevato per svolgere le consegne avendo un ritmo di lavoro molto lento. L’inserimento esterno non funziona in modo ottimale e, senza la possibilità di rientrare in ambito protetto, l’assicurata non sarebbe assolutamente in grado di gestire i problemi di ansia e di panico. Si conclude riferendo che l’assicurata non è attualmente in grado di svolgere un’attività lavorativa nella misura del 75% sul normale mercato del lavoro e si propone la continuazione dell’attività presso la __________.
Nella nostra perizia psichiatrica del mese di dicembre 2010 avevamo diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di lieve entità e ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 75%.
Nel nostro scritto del mese di gennaio 2012 avevamo confermato le nostre conclusioni peritali in assenza di nuovi elementi dal lato medico psichiatrico.
Siamo di fronte ad una discrepanza fra la capacità lavorativa medico teorica emersa dalle conclusioni peritali (dicembre 2010) e la valutazione “sul campo” dei rapporti della __________.
Le differenze di valutazione emerse possono essere in parte riconducibili al tempo trascorso (perizia del mese di dicembre 2010, rapporti __________ del mese di luglio e settembre 2011) ma anche al disturbo psichiatrico in questione (sindrome depressiva ricorrente) che, caratteristicamente, presenta delle oscillazioni di gravità (nell’ambito della citata diagnosi si possono avere episodi depressivi di lieve, media e grave entità che possono intercalarsi a periodi di remissione).
Entrambi gli elementi menzionati (tempo trascorso e diagnosi psichiatrica) contribuiscono a spiegare la discrepanza fra la valutazione medico teorica e quella pratica.
In riferimento a quanto scritto nel nostro rapporto del mese di gennaio 2012 si tratterebbe inoltre di verificare se l’assicurata abbia o meno ripreso le cure specialistiche psichiatriche e se assuma con regolarità l’eventuale terapia psicofarmacologica prescritta.
Non è questo un elemento trascurabile in quanto incontri regolari con lo psichiatra curante e l’assunzione di un’adeguata terapia psicofarmacologica potrebbero contribuire ad un’ulteriore evoluzione positiva del quadro clinico la quale in parte è già avvenuta come evidenziato nel rapporto della __________ del 12.09.2011 rispetto alla valutazione del mese di giugno 2009.
Visto il tempo trascorso, si potrebbe considerare una rivalutazione del caso. Nell’attesa, è sicuramente indicata la continuazione del progetto presso la __________.” (doc. XIII/Bis)
Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito la ricorrente il 15 maggio 2012 ha allegato un attestato del dr. med. __________, del 14 maggio 2012 (doc. L: dove vengono elencate le date in cui ha visitato la ricorrente, dove viene specificata la terapia medicamentosa attuale e dove figura che “in merito alla malattia del padre, ho constatato un peggioramento dello stato psicopatologico della paziente”) ed ha affermato che: “aderisco quindi alla proposta del __________ di rivalutare il caso, al fine di stabilire in modo preciso la reale capacità lavorativa residua dell’assicurata al momento dell’emanazione della decisione di soppressione di rendita” (doc. XV).
7. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
8. Nel caso di specie va innanzitutto evidenziato che coloro che si sono espressi in merito circa l’evoluzione dello stato di salute della ricorrente (i medici e i dipendenti della __________), hanno riscontrato un miglioramento del suo stato valetudinario (cfr. dr. med. __________, doc. AI 101-7: “Posso constatare senz’altro un’evoluzione positiva rispetto all’osservazione precedente, grazie ad una serie di elementi bio-psicosociali; __________, doc. AI 101-8/9: “A distanza di due anni, possiamo attestare che vi è stato un lento miglioramento della situazione della signora RI 1, la quale oggi riesce maggiormente a confrontarsi con le richieste lavorative. Essa non appare più così fragile emotivamente come a suo tempo, soprattutto per quanto riguarda la sua attività all’interno della __________, dove si sente accettata e sostenuta”; dr. med. __________, doc. VI/2: “Al momento della nostra perizia psichiatrica (dicembre 2010) il quadro psicopatologico era notevolmente migliorato e questo permetteva di rivalutare la possibilità di un reinserimento dell’assicurata nel mondo del lavoro a tutti gli effetti”; dr.ssa med __________, doc. AI 81/1: “Stato psicopatologico nella norma. Ella sembrava un po’ insicura di sé e fragile, ma nel periodo in cui l’ho seguita non presentava una psicopatologia attiva con influenza sulla capacità lavorativa”).
Ne segue che, indipendentemente da quanto accertato nella perizia del 17 settembre 2008 (doc. AI 23-1 e seguenti) e nel complemento del 19 maggio 2009 (doc. AI 58-2), l’interessata ha conosciuto un’evoluzione positiva del suo stato valetudinario che ha portato l’amministrazione ad entrare nel merito di una revisione della rendita assegnata precedentemente. La questione, sollevata dall’insorgente, circa la possibilità di censurare nel merito la perizia effettuata nel corso della precedente procedura non deve di conseguenza essere esaminata oltre.
Oggetto del contendere rimane infatti unicamente la questione di sapere in che misura il miglioramento dello stato di salute incide sulla capacità lavorativa dell’interessata.
Dalle tavole processuali si evince che il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, e il dr. med. __________, medico SMR, supportati dalle affermazioni della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha avuto in cura l’interessata dall’8 aprile 2009 al 19 ottobre 2009, ritengono l’insorgente completamente abile al lavoro, perlomeno dal mese di dicembre 2010, quando è stata effettuata la perizia amministrativa. Il dr. med. __________, ritiene invece che “la valutazione sulla capacità lavorativa della __________, di tipo produttiva, è del 35% con una presenza del 92%, il che si avvicina ad un’incapacità lavorativa del 50%” (doc. AI 101-7). A questo proposito la __________ afferma che “Il suo programma di sviluppo prosegue intercalando momenti lavorativi al nostro interno con brevi momenti lavorativi presso enti ed aziende esterne. Il suo ritmo di lavoro, la sua produttività sono del 35%. La sua presenza è del 92% in quanto l’attività lavorativa la stanca molto” (doc. AI 91-1).
Alla luce delle divergenze tra quanto accertato dai periti dr. med. __________ e dr. med. __________ nel corso del mese di dicembre 2010 e quanto ha potuto costatare, sul posto di lavoro, la __________, il TCA ha deciso di sottoporre le valutazioni del datore di lavoro del 18 luglio 2011 e del 12 settembre 2011 ai due specialisti i quali, pur confermando la loro valutazione espressa il 16 dicembre 2010, hanno cercato di individuare i motivi alla base della discrepanza fra la capacità lavorativa medico teorica emersa dalle conclusioni peritali e la valutazione “sul campo” della __________.
Essi hanno evidenziato che le differenze possono essere riconducibili al tempo trascorso (perizia del mese di dicembre 2010 e valutazioni della __________ dei mesi di luglio e settembre 2011), ma anche al disturbo psichiatrico di cui è affetta la ricorrente, ossia la sindrome depressiva ricorrente che, “caratteristicamente, presenta delle oscillazioni di gravità (nell’ambito della citata diagnosi si possono avere episodi di lieve, media e grave entità che possono intercalarsi a periodi di remissione)” (doc. XIII).
Le affermazioni dei periti trovano conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (da ultimo la pronunzia 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; cfr. anche la sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011) sulla base di quanto stabilito dal Tribunale amministrativo federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007), che, dopo aver rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente.
I giudici federali hanno esposto le seguenti motivazioni:
" (…)
Alla luce dei precedenti rapporti e vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su di
un lasso di tempo più lungo, segnato da colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere del Dott. T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. T. con quella della Dott.ssa C., ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati dall'assicurato ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la Clinica di riabilitazione di N..
(…)
Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e 0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano, oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14 agosto 2007, il Dott. X. riferisce un quadro nettamente patologico ed invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).
In conclusione quindi, questo tribunale non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott. T. nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più corrispondente alla realtà. (…).” (sottolineature del redattore)
Analogamente a quanto già stabilito dal TCA nelle due sentenze sopra citate, in presenza di una patologia quale quella di cui è afflitta la ricorrente (sindrome depressiva ricorrente [ICD10; F33], che ha portato al riconoscimento di una invalidità totale nell’ambito della precedente procedura e alla luce della chiara divergenza riscontrata oggettivamente sul posto di lavoro rispetto a quanto stabilito dai periti, l’UAI non poteva limitarsi a basare la propria valutazione al termine di una valutazione peritale basata su un solo colloquio o fondarsi sulle valutazioni del medico SMR dr. med. __________, non specialista in psichiatria e psicoterapia, ma avrebbe dovuto chiedere ai periti di effettuare un numero maggiore di osservazioni.
Con la presa di posizione del 25 aprile 2012, i medesimi periti propongono del resto di considerare una “rivalutazione del caso” ed affermano che “nell’attesa, è sicuramente indicata la continuazione del progetto presso la __________”, ammettendo implicitamente che un’attività non “protetta” potrebbe non essere possibile a differenza di quanto inizialmente ritenuto nella perizia del 16 dicembre 2010 (doc. AI 87-6: “(…) il quadro psicopatologico è notevolmente migliorato e questo permette di rivalutare la possibilità di un suo reinserimento nel mondo del lavoro a tutti gli effetti e quindi non più in un’attività “protetta”” ). Inoltre non può essere escluso che vi sia stata una fluttuazione negativa dello stato di salute della ricorrente tra il 16 dicembre 2010 e l’emanazione della decisione impugnata e che quando è stata visitata dai periti nel corso del mese di dicembre 2010, l’insorgente si trovasse in un periodo di relativa quiescenza della patologia.
Del resto alla ricorrente non può essere rimproverata una violazione dell’obbligo di ridurre il danno, giacché dal mese di agosto 2011 è nuovamente seguita in maniera regolare dal dr. med. __________, __________, che ha prescritto l’assunzione di Citalopram 20 mg e Lyrica 150 mg (doc. L).
Le valutazioni della dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che ha seguito l’interessata per pochi mesi (dall’8 aprile 2009 al 19 ottobre 2009), che, verosimilmente per questo motivo, non sono particolarmente approfondite e che sono poco precise (viene certificata una forte angoscia mattutina della durata di 1-2 ore, un episodio depressivo grave con sospetto disturbo della personalità, senza l’indicazione di un sistema diagnostico riconosciuto e senza riscontrare alcuna incapacità lavorativa), non sono invece di particolare aiuto e non possono essere prese in considerazione quale base per la soppressione della rendita (cfr. doc. AI 81-1/8).
Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale non può concludere con la necessaria tranquillità che la situazione valetudinaria della ricorrente, pur migliorata, possa portare alla soppressione completa della rendita d’invalidità, ma ritiene indispensabile un approfondimento della patologia dell’assicurata dal profilo psichiatrico.
Recentemente il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto in virtù delle carenze sopra evidenziate e della necessità di procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione affinché sottoponga nuovamente il caso ai periti, dr. med. __________ e dr. med __________, del __________, per accertare con precisione la capacità lavorativa dell’assicurata nella sua precedente attività ed in attività confacenti al suo stato di salute e per stabilire se ed in che misura la rendita AI va soppressa.
Il periodo di osservazione dovrà estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed essere accompagnato dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni della ricorrente (cfr. anche sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del Tribunale federale amministrativo).
In queste circostanze la domanda dell’assicurata tendente all’assunzione di ulteriori prove (in particolare l’allestimento di una perizia giudiziaria) si rivela superflua.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato della __________, ha diritto al versamento, da parte dell’Ufficio AI, di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, sentenza del 9 aprile 2003 U 164/02).
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 700.-- sono poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi accertamenti.
2. Le spese per fr. 700.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- (IVA inclusa) di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti