Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2011 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 26 novembre e 2 dicembre 2010 emanate da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto ed in diritto
che - con decisione 26 novembre 2010, preavvisata l’8 settembre 2010, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (70% di grado d’invalidità) dal 1° settembre 2007. Siccome la domanda di prestazioni è stata presentata tardivamente (il 27 maggio 2009), il versamento della rendita è stato disposto con effetto retroattivo al 1° maggio 2008, ossia un anno prima della domanda stessa (doc. AI 30). Con successiva decisione 2 dicembre 2010 l’amministrazione le ha riconosciuto una rendita per figlio (doc. AI 26);
- contro le succitate decisioni l’assicurata ha presentato il presente ricorso (I). Dando seguito al decreto di completazione 21 febbraio 2011 (IV), con scritto 1° marzo 2011 essa ha postulato l’erogazione della rendita (sia quella principale che la rendita per figlio) da settembre 2006, facendo presente le sue gravi condizioni di salute. La ricorrente ha infine chiesto di essere esentata dal pagamento di tasse e spese di giustizia;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, confermando la decisione impugnata;
- con scritto 8 aprile 2011 l’insorgente ha rettificato la sua richiesta ricorsuale nel senso di chiedere la rendita nel 2007 dopo la scadenza dell’anno di attesa;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);
- il ricorso è da dichiarare ricevibile, non avendo l’Ufficio AI saputo dimostrare la data d’invio delle pronunzie contestate (cfr. doc. III) ed avendo comunque il medico curante dell’assicurata, con scritto il 12 dicembre 2010, fatto presente all’amministrazione le proprie perplessità sull’inizio dell’incapacità lavorativa (doc. AI 28-1);
- oggetto del ricorso è unicamente la contestazione circa la decorrenza del diritto alla rendita intera;
- nel caso in esame dagli atti medici ed economici è risultato che l’assicurata presenta un’invalidità del 70% quale casalinga dal mese di settembre 2006 (cfr. inchiesta economica 26 agosto 2010 -doc. AI 17- e rapporto 7 settembre 2010 del SMR [doc. AI 18]);
- di conseguenza il diritto alla rendita sorge al 1° settembre 2007, un anno dopo il termine di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI;
- tuttavia l’assicurata ha inoltrato la domanda di prestazioni il 27 maggio 2009;
- secondo l’art. 48 cpv. 2 prima frase LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 e applicabile al caso in esame, precisa tuttavia che “se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta”;
- per questi motivi, l’Ufficio AI ha rettamente assegnato all’assicurata la rendita intera unicamente con effetto retroattivo al 1° maggio 2008, ossia un anno prima della domanda di prestazioni del 27 maggio 2009;
- in queste circostanze la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- che l’istanza volta all’esonero delle tasse e spese di giustizia è da respingere in quanto il presente ricorso era di primo acchito privo di esito favorevole (cfr. art. 61 lett. f LPGA e sui requisiti, fra le tante, cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a). Infatti, con scritto 21 dicembre 2010 l’Ufficio AI – in risposta alla succitata lettera 14 dicembre 2010 del medico curante – aveva spiegato all’assicurata il motivo per cui il versamento della rendita poteva essere eseguito unicamente dal 1° maggio 2008 (doc. AI 29);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata..
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti