Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.34

 

cr/sc

Lugano

20 luglio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 dicembre 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1951, in precedenza attivo in qualità di cameriere capo-servizio, in data 16 ottobre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito di “problemi cardiopatici, psichiatrici” (doc. 1/1-9).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 23), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 9 novembre 2010 (doc. 30/1-3), poi confermato con decisione del 13 dicembre 2010, ha negato il diritto alla rendita, non presentando l’interessato un grado di invalidità pensionabile (doc. A).

                               1.2.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità (doc. I).

                                         L’avv. RA 1 ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                         Sostanzialmente la patrocinatrice ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando in particolare la valutazione peritale psichiatrica del dr. __________, in contrasto con quanto attestato sia dalla dr.ssa __________, sia dalla dr.ssa __________ __________, le quali hanno entrambe ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro.

                                         La patrocinatrice ha rilevato che il referto peritale psichiatrico del dr. __________, il quale ha avuto modo di vedere l’interessato una sola volta, non adempie i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché al suo apprezzamento venga riconosciuta forza probatoria piena, visto che “benché abbia posto delle diagnosi nell’ambito di una classificazione riconosciuta, non si è pronunciato sul grado di gravità delle affezioni psichiche, non ha inoltre esaminato l’ambito psico-sociale e valutato se e quali attività avrebbero ancora potuto essere imposte all’assicurato”.

                                         La legale dell’assicurato ha poi criticato anche la valutazione economica operata dall’amministrazione, sottolineando come al salario da invalido avrebbe dovuto essere applicata la riduzione percentuale massima del 25%, ciò che avrebbe già di per sé dato luogo ad un grado di invalidità del 42% e quindi ad un quarto di rendita di invalidità (doc. I).

                                     

                               1.3.   L’UAI, in risposta - dopo avere rilevato la correttezza sia della valutazione medica dei medici del SAM, sia di quella economica - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                                     

                               1.4.   In data 7 marzo 2011 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VII).

                                     

                               1.5.   In data 16 marzo 2011 la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso un nuovo certificato medico della psichiatra curante dell’interessato; ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia pluridisciplinare, comprensiva di una perizia psichiatrica approfondita e l’audizione, in qualità di testi, della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ (doc. X + C).

                               1.6.   Con osservazioni del 31 marzo 2011, l’Ufficio AI, sulla base di quanto indicato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 25 marzo 2011, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XII + bis).

 

                                         Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. XIII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                     

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                     

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.4.   Nel caso di specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

 

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 26 febbraio 2010, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. periartropatia omeroscapolare tendinotica a sinistra da 12/2009 con estese calcificazioni del sopraspinato (radiografia del 15.01.2010) e con mobilità normale; 2. gonalgie croniche a sinistra con clinicamente sindrome femoropatellare in primo piano, sospetta rottura anamnestica del menisco mediale (attualmente assenza di sicuri segni meniscali), incipiente gonartrosi mediale anamnestica (referto rx del 23.2.2009) e modico deficit di estensione; 3. modica sindrome lombovertebrale cronica (dolori all’avviamento) con esame clinico sostanzialmente normale” (doc. 23-35).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto che  “dal punto di vista reumatologico teorico, tenendo conto della necessità di movimenti ripetitivi con gli arti superiori, di una velocità di esecuzione nonché della necessità di stare in piedi e di spostarsi regolarmente durante tutta la giornata lavorativa, l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 50% (inteso primariamente come metà tempo con rendimento pieno per le caratteristiche del lavoro” (doc. 23-36).

In altre attività adatte alle sue condizioni di salute, lo specialista ha considerato l’assicurato abile al lavoro a tempo pieno, con una riduzione del rendimento tra il 10% e il 20%, precisando che dovrebbe trattarsi di un “lavoro leggero, eventualmente sedentario, che eviti movimenti ripetitivi con gli arti superiori soprattutto con la spalla sinistra (particolarmente attorno o sopra l’orizzontale), che eviti lunghi spostamenti a piedi o spostamenti ripetitivi oltre 4 ore al giorno al massimo in totale così come movimenti ripetitivi di flessione/estensione delle ginocchia in carico o alla posizione inginocchiata prolungata” (doc. 23-37).

Quanto all’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato, il dr. __________ ha indicato che “si può considerare un’incapacità lavorativa come cameriere dell’ordine del 30% nel corso degli ultimi mesi, almeno a partire dal 23.02.2009 e del 50% a partire dal 27.12.2010 a causa dell’insorgenza dei problemi alla spalla sinistra” (doc. 23-36).

 

L’aspetto cardiologico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in cardiologia e Capo-servizio del Servizio di cardiologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale, nel suo referto del 29 marzo 2010, ha posto le diagnosi di “malattia coronarica bivasale con PTCA stent RIVA medio e primo ramo diagonale il 16.03.2009; FRCV: abuso nicotinico, adipositas, ipertensione arteriosa, famigliarità; ipertensione trattata; sindrome depressiva” (doc. 23-30).

Il dr. __________ ha ritenuto che, dal profilo strettamente cardiologico, l’assicurato deve essere considerato pienamente abile al lavoro in tutte le attività precedentemente svolte, aggiungendo che un’unica riserva va posta “per tutte le attività che implicano degli sforzi fisici pesanti mentre sono esigibili quelle che implicano degli sforzi fisici lievi a moderati” (doc. 23-31).

Il dr. __________ ha rilevato che, “dal punto di vista prognostico, essendo la malattia aterosclerotica a carattere evolutivo, sarà importante minimizzare tutti i fattori di rischio cardiovascolare compresi i fattori psico-sociali che notoriamente hanno un impatto prognostico negativo e che al momento attuale sembrerebbero influire in maniera negativa nella ripresa del lavoro” (doc. 23-32).

 

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 23 febbraio 2010, ha posto le diagnosi di “sindrome da dipendenza d’alcool, attualmente in totale astinenza (ICD10-F10.3); sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado lieve medio (ICD10-F33.0)” (doc. 23-27).

Il dr. __________ ha indicato che “non concordo con il punto di vista della collega dr.ssa __________ che ha considerato l’assicurato totalmente incapace a livello lavorativo”, dato che “il quadro clinico che egli presenta non è grave. L’apparato psichico mantiene intatte le funzioni cognitive e parzialmente quelle volitive e biologiche. La compromissione dell’umore è lieve. Inoltre è evidente una tendenza ad assumere un ruolo passivo che non è giustificabile dal decorso e dalle caratteristiche del quadro clinico” (doc. 23-27).

Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista ha ritenuto che “da un punto di vista teorico il quadro clinico non ha un influsso importante sulla sua capacità lavorativa”, quantificando il grado di inabilità lavorativa dell’interessato nella misura del 30% in qualsiasi attività (doc. 23/28-29).

A proposito dell’evoluzione dello stato di salute, il dr. __________ ha rilevato che “in termini teorici egli presenta una incapacità lavorativa nella misura del 50% dal mese di febbraio del 2009 fino al mese di agosto del 2009. Dal mese di settembre 2009 presenta una incapacità lavorativa del 30% come tuttora” (doc. 23-28).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 27 maggio 2010, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. periartropatia omeroscapolare tendinotica a sinistra da dicembre 2009 con estese calcificazioni del sopraspinato (radiografia del 15.01.2010) e con mobilità normale; 2. gonalgie croniche a sinistra con clinicamente sindrome femoropatellare in primo piano, sospetta rottura anamnestica del menisco mediale (attualmente assenza di sicuri segni meniscali), incipiente gonartrosi mediale anamnestica (referto rx del 23.2.2009) e modico deficit di estensione; 3. modica sindrome lombovertebrale cronica (dolori all’avviamento) con esame clinico sostanzialmente normale; 4. sindrome da dipendenza d’alcool, attualmente in totale astinenza (ICD10-F10.3); sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado lieve medio (ICD10-F33.0)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “malattia coronarica bivasale con PTCA stent RIVA medio e primo ramo diagonale il 16.3.2009; FRCV: abuso nicotinico, adipositas, ipertensione arteriosa, famigliarità; ipertensione trattata” (doc. 23-15).

 

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di cameriere (doc. 23-21), mentre nello svolgimento di attività adatte al suo stato di salute, rispettose dei suoi limiti funzionali “l’assicurato raggiunge una capacità lavorativa residua del 50% dal mese di febbraio 2009 (da quando è in regolare trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico di sostegno da parte della psichiatra curante) fino al 31 agosto 2009. A partire dall’1 settembre 2009 l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 70% come tuttora (miglioramento della patologia psichiatrica)” (doc. 23-22).

Infine, i medici del SAM hanno specificato che “l’incapacità lavorativa del 30% integra, a partire dal settembre 2009, le incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici” (doc. 23-22).

 

Nel rapporto medico del 3 agosto 2010, il dr. __________a del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), dopo avere indicato le patologie che affliggono l’assicurato e i suoi limiti funzionali, ha indicato che lo stesso è inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di cameriere, ma abile al lavoro al 70% in attività adatte, a partire dal 1° settembre 2009 (doc. 24-3).

 

In sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 9 novembre 2010 dell’UAI di rifiuto delle prestazioni, l’assicurato ha prodotto i seguenti referti medici:

 

-          certificato del 19 novembre 2010 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:

 

"  Certifico che il paziente a margine mi libera dal mantenimento del segreto professionale.

 

Il paziente è in cura da me dal 13 agosto 2007.

 

La sua problematica psichiatrica è la seguente:

ha manifestato una ambientale, associata a probabile sindrome depressiva schizoaffettiva. Il paziente per detta problematica in aggravamento esponenziale è in cura specialistica dal dr. med. __________ – FMH in psichiatria e psicoterapia a __________. Non entro in merito a detta problematica in quanto esula dalle mie competenze. Ma posso confermare che il paziente segue attentamente le prescrizioni sia presentandosi con regolarità alle sedute, sia assumendo le terapie prescritte (compliance farmacologica ottimale).

 

Le sue problematiche internistiche sono le seguenti:

 

-    cardiopatia ischemica con esiti rivascolarizzazione coronarica a mezzo PTCA

-    FRCV: dislipidemia; epatopatia steatosica; famigliarità; tabagismo

-    ipertensione arteriosa

-    emicranie invalidanti, resistenti a farmacoterapia a componente mista:

            - da emicrania tensiva puntate ipertensive

            - da sindrome cervico-brachiale

- sindrome cervico-dorso-lombare ad eziologia mista:

            - da insufficienza muscolare obesità permagna

            - da eziologia osteodegenerativa

   - tendinopatia calcifica del sovra spinato alle spalle bilateralmente: maggiore a sinistra che a destra con importante limitazione funzionale

 

 

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa da quando:

 

1. patologia peptica 1° tratto gastrointestinale (esiti di eradicazione Pylorii) con disturbi addominali (gastrici ed intestinali ad eziologia mista non chiara)

 

2. epatopatia steatosica DD: secondaria a farmacoterapia?

 

 

Capacità lavorativa:

il paziente presenta a mio avviso una incapacità lavorativa del 100% a somma di tutte le problematiche cliniche e psichiche elencate. Da un punto di vista della sola problematica fisica posso valutare l’incapacità lavorativa con una percentuale del 50%, mentre ritengo che l’incapacità lavorativa determinata dalla patologia psichiatrica sia pari ad una percentuale del 100%. Validità in dipendenza del decorso.” (Doc. 31/2-3)

 

-          certificato del 18 novembre 2010 della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

 

"  Si certifica che il signor RI 1, 1951, è da considerarsi inabile al lavoro al 100% dal 1.12.2010 al 31.12.2010 compresi. In seguito da valutare.” (Doc. 31-4)

 

Nelle annotazioni del 13 dicembre 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Assicurato nato nel 1951.

Perizia SAM 3.2010.

Progetto di decisione: rifiuto in presenza grado AI 20% (abile al 70% in attività adatta).

 

Osservazioni:

 

rapporto medico dr.ssa __________ del 19.11.2010:

o        l’assicurato viene ritenuto inabile al 100% in considerazione della polipatologia

 

breve certificato della dr.ssa __________ attestante una IL 100% dal 1.12.2010 al 31.12.2010

 

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato.” (Doc. 33-1)

 

                               2.5.   In corso di causa l’assicurato ha nuovamente criticato la decisione di rifiuto delle prestazioni dell’UAI, trasmettendo il seguente referto medico della sua psichiatra curante, dr.ssa __________, indirizzato alla sua patrocinatrice:

 

"  Scusandomi per il ritardo con cui rispondo, le scrivo in merito allo stato psichico della persona in epigrafe.

In particolare preciso quanto segue in relazione alle osservazioni contenute nella perizia del dr. __________ effettuata in ambito AI.

A livello diagnostico ribadisco che siamo confrontati con uno stato depressivo di media gravità e non lieve come scritto dal medico summenzionato, in quanto l’umore del paziente è deflesso in modo importante; la tristezza che lo caratterizza è spesso al limite del pianto, il paziente non prova più piacere nelle cose in genere e anche la reattività verso le situazioni positive è scarsa, cosa peggiorata soprattutto negli ultimi mesi; ha perso ogni interesse, si sente per la maggior parte del giorno stanco e debole con difficoltà ad attivarsi (riesce sì ad affrontare per esempio la cura della propria casa, ma non in modo continuato, bensì “a tappe”, a dipendenza del suo stato).

La progettualità è praticamente assente, i pensieri sono principalmente ancorati al passato (non ho l’impressione, come il perito, che il paziente sia passivo; credo piuttosto sia bloccato dalla grande sofferenza che lo caratterizza) e vi è sempre un’enorme difficoltà di adattamento in relazione al cambiamento dello stile di vita. Si sente umiliato per la perdita del proprio ruolo, perdendo il lavoro ha perso tutto e si è ritrovato in un contesto di solitudine che mal sopporta.

A tratti irritabile, vive anche momenti di collera a causa dell’impotenza di fronte alla propria situazione.

Non sono mai emerse idee suicidali ma il paziente riporta talvolta che la morte potrebbe rappresentare un sollievo alla sua sofferenza dal momento che fatica ad immaginarsi delle soluzioni per la sua situazione.

Spesso agitato durante il giorno, ma anche nell’ambito dei risvegli notturni, si sente a volte indeciso anche nelle piccole cose quotidiane.

Vi è inoltre un forte senso di fallimento con bassa autostima ed idee di colpa che lo tormentano.

Ribadisco anche che l’ansia del paziente è piuttosto severa, basta poco per spaventarlo, capita per esempio spesso durante i colloqui che egli sussulti a causa del telefono o del campanello che suonano. Anche piccoli problemi o imprevisti lo possono angosciare fino a renderlo agitato e confuso.

A livello cognitivo le funzioni quali attenzione e concentrazione sono mantenute a fatica e a momenti diminuite presumibilmente in relazione al livello di ansia.

Gravi sono i problemi del sonno, sia per le difficoltà di addormentamento che per i risvegli notturni, per questo motivo soprattutto, ma anche per gli aspetti depressivi ed ansiosi, il paziente è attualmente stato ospedalizzato presso la Clinica __________ a __________.

Per quanto scritto sopra, ribadisco che, a mio avviso, il paziente è da ritenersi inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività, d’altronde è lo stesso perito a definirlo impreciso, inaffidabile, con una maggiore esauribilità, una minore precisione e una minore tenuta e caricabilità lavorativa.” (Doc. C)                          

 

Nelle annotazioni mediche del 25 marzo 2011, il dr. __________ del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:

 

"  27.05.2010 perizia pluridisciplinare SAM

o        consulto psichiatrico dr.ssa __________

 

15.03.2011 rapporto medico dr.ssa __________i__________

 

la dr.ssa __________ pone la diagnosi di un episodio depressivo lieve-medio, nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente (ICD10-F33.0) e nel suo rapporto si discosta dalla quantificazione della CL dell’assicurato posta dalla psichiatra curante, riportando i limiti connessi alla patologia psichica in atto. Da segnalare inoltre che in perizia viene riportato che il dosaggio ematico dell’antidepressivo (paroxetina) e dell’ansiolitico (clorazepato) sono al di sotto dei limiti di quantificazione.

La nuova certificazione della dr.ssa __________ del 15.03.2011 riconferma la diagnosi già precedentemente posta e conosciuta al momento della valutazione SAM e ribadisce una IL totale senza spiegare in quale modo il disturbo psichico influenza il funzionamento lavorativo, dato invece spiegato nel corso della perizia SAM.

La nuova documentazione non modifica le conclusioni precedenti basate su valutazione pluridisciplinare SAM.” (Doc. XII/bis)                    

 

                               2.6.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti medici psichiatrici prima di poter prendere una decisione con sufficiente cognizione di causa.

                                        

                                         Nonostante l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione pluridisciplinare, comprendente anche un consulto psichiatrico, questo Tribunale ritiene di non potersi fondare sul referto peritale del 23 febbraio 2010 del dr. __________ e, di conseguenza, sulla valutazione pluridisciplinare del SAM del 27 maggio 2010, per stabilire quali siano i disturbi di natura psichiatrica dell’interessato e l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

 

 

                                         Se, da una parte, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione pluridisciplinare del SAM del 27 maggio 2010 per quanto concerne le patologie di origine cardiologica e reumatologica, la cui correttezza è stata poi confermata anche dal SMR – e che, del resto, non è stata sconfessata, in sede ricorsuale, tramite dei referti medico-specialistici attestanti l’esistenza di ulteriori patologie in tale ambito, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato – d’altra parte lo stesso discorso non può invece valere con riferimento ai disturbi di origine psichiatrica dell’interessato, oggetto di una diversa valutazione, quanto alle diagnosi e alla capacità lavorativa residua, da parte del perito psichiatra e della psichiatra curante.

 

                            2.7.1.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                            2.7.2.   Nel caso di specie, secondo il consulente psichiatra del SAM, dr. __________, l’assicurato, affetto da “sindrome da dipendenza d’alcool, attualmente in totale astinenza (ICD10-F10.3); sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado lieve medio (ICD10-F33.0)”, presenta un’inabilità lavorativa del 50% dal mese di febbraio 2009 fino al mese di agosto 2009 e un’inabilità lavorativa del 30% a partire dal mese di settembre 2009 (doc. 23-28).

 

Di parere divergente la psichiatra curante, dr.ssa __________ __________, a mente della quale l’assicurato presenta un quadro depressivo di media gravità, che lo rende totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (doc. C).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.7.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della divergenza di valutazione sia a proposito della gravità delle diagnosi che affliggono l’assicurato, sia quanto alle conseguenze di queste ultime sulla sua capacità lavorativa residua - non sia possibile, in mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quali siano le patologie che affliggono l’interessato e la sua esigibilità lavorativa.

 

 

                                         Il TCA evidenzia in particolare che, a fronte delle critiche espresse dalla psichiatra curante in merito al referto peritale psichiatrico del dr. __________ (doc. C), l’amministrazione si è limitata ad osservare, sulla base di quanto indicato dai medici del SMR nelle annotazioni del 25 marzo 2011, che “la nuova documentazione non modifica le conclusioni precedenti basate su valutazione pluridisciplinare SAM” (doc. XII/bis), senza tuttavia interpellare direttamente il dr. __________ per una sua puntuale presa di posizione.

                                         Questo Tribunale non può concordare con il modo di agire dell’UAI.

                                     

                                         Ora, è vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Pertanto, in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

 

Va tuttavia sottolineato che la dr.ssa __________, medico curante dal mese di febbraio 2009, ha espresso una serie di critiche riguardo alla valutazione peritale del dr. __________, il quale ha visto l’assicurato una sola volta (doc. C).

                                        

                                         In tale contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

 

                                         Nel referto peritale del 23 febbraio 2010, il dr. __________ si è limitato ad indicare di non concordare con il giudizio della psichiatra curante a proposito di una totale incapacità lavorativa dell’interessato, poiché il quadro depressivo che egli presenta “non è grave”, “mantiene intatte le funzioni cognitive e parzialmente quelle volitive e biologiche”, ha una “compromissione dell’umore lieve” ed “è evidente una tendenza ad assumere un ruolo passivo che non è giustificabile dal decorso e dalle caratteristiche del quadro clinico” (doc. 23-27).

                                         Contrariamente a quanto indicato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ nelle annotazioni del 25 marzo 2011 – nelle quali hanno rilevato, dopo avere erroneamente indicato che il consulto peritale è stato effettuato dalla dr.ssa __________, anziché dal dr. __________ (cfr. doc. XII/bis), che “la nuova certificazione della dr.ssa __________ del 15.03.2011 riconferma la diagnosi già precedentemente posta e conosciuta al momento della valutazione SAM e ribadisce una IL totale senza spiegare in quale modo il disturbo psichico influenza il funzionamento lavorativo, dato invece spiegato in corso di perizia SAM” (doc. XII/bis) – il TCA sottolinea che la dr.ssa __________ ha preso posizione riguardo alle valutazioni del dr. __________, fornendo una serie di indicazioni concernenti l’umore, la reattività, la progettualità, l’irritabilità, l’ansia e il livello cognitivo dell’interessato, tutti elementi che, a suo modo di vedere, giustificano una maggiore gravità del quadro depressivo e quindi una totale incapacità lavorativa dell’assicurato (doc. C).

                                         A fronte di queste indicazioni della psichiatra curante, il SMR avrebbe dovuto richiedere una presa di posizione al dr. __________ prima di concludere circa l’ininfluenza delle considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ sulla valutazione peritale dei medici del SAM.

                                         Il TCA evidenzia, inoltre, che il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato, a partire dal mese di settembre 2009, presenta un miglioramento della sua capacità lavorativa, senza tuttavia motivare le ragioni di questa sua valutazione. Anche questo aspetto meritava quindi di essere approfondito.

 

                                         In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte dalla dr.ssa __________, il TCA non può, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quali siano le patologie dell’interessato e l’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.

 

 

                                         Tutti questi aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite l’esecuzione di una nuova accurata ed esaustiva perizia psichiatrica da parte del Centro peritale per le assicurazioni sociali.

 

In tale contesto, va rilevato che, in una precedente causa decisa da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2007.323 del 4 febbraio 2009) concernente un altro assicurato, lo specialista in psichiatria incaricato dall’amministrazione di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%.

In corso di causa, quell’assicurato ha, per contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2), patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale incapacità lavorativa.

In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e grave.

Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, moderato oppure grave.

I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:

 

-     depressione del tono dell’umore;

-     riduzione dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;

-     diminuita attività;

-     ridotta capacità di provare piacere e interesse;

-     l’umore varia poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.

 

Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il perito è giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma non in misura completa.”

 

 

Il TCA ha quindi concluso che, fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in sede di revisione.

 

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

 

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica da parte del Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione, tenuto conto anche degli aspetti cardiologico e reumatologico, se del caso debitamente aggiornati, si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

                                     

 

                               2.9.   L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

 

                             2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è  accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 13 dicembre 2010 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 31 gennaio 2011.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti