Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.3

 

FS

Lugano

28 marzo 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 novembre 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Dalla “storia per l’incarto AI” (doc. AI 46/1-3) risulta quanto segue:

 

                                         -     con decisione 25 novembre 1997 all’assicurata era stato riconosciuto un grado d’invalidità del 75%. Lo stesso grado d’invalidità è stato confermato nell’ambito delle revisioni intraprese negli anni 1980, 1984 e 1988;

 

                                         -     con decisione 20 luglio 1989, avendo l’assicurata iniziato un’attività lucrativa, la rendita intera è stata ridotta a metà stante un grado d’invalidità del 63%. Il diritto alla mezza rendita è stato confermato nelle revisioni degli anni 1990, 1993, 1997 e con comunicazione 9 gennaio 2001 (doc. AI 52/1-2);

 

                                         -     con decisione 14 giugno 2004 la rendita è stata aumentata a tre quarti (grado d’invalidità 61%) in virtù della quarta revisione della LAI entrata in vigore il 1. gennaio 2004 (doc. AI 62/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 60/1-3). Il diritto a tre quarti di rendita è stato poi confermato con comunicazioni 25 gennaio 2006 (doc. AI 65/1-2) e 16 novembre 2009 (doc. AI 72/1-2).

 

                               1.2.   Nel “Questionario: Revisione della rendita d’invalidità / Assegno per grandi invalidi” 20 settembre 2010 (doc. AI 73/1-3) l’assicurata ha indicato che lo stato di salute è peggiorato dal 24 ottobre 2010 e che da allora è totalmente inabile al lavoro.

 

                               1.3.   Con decisione 29 novembre 2010 (doc. AI 75/1-2), preavvisata con progetto 18 ottobre 2010 (doc. AI 74/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda di aumento della rendita non avendo l’insorgente credibilmente dimostrato, sotto il profilo medico, una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

 

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’entrata nel merito della domanda di revisione.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Uffico AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.6.   Con scritto 7 febbraio 2011 l’assicurata ha trasmesso al TCA della documentazione medica e ribadito la domanda di entrata nel merito della domanda di revisione.

 

                               1.7.   Con osservazioni 25 febbraio 2011 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che “(…) in considerazione dell’ulteriore documentazione fornita dall’assicurata, dalla quale risulta essere in inabilità lavorativa dall’agosto 2010, osservata l’annotazione resa dal Servizio medico regionale (SMR) allegata alla presente, lo scrivente Ufficio reputa dati i presupposti per entrare nel merito della richiesta di revisione (…)” (VII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere é la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione.

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande      identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

 

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

 

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

 

                               2.4.   Va qui ricordato che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

 

                                         Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

 

                               2.5.   Nel caso in esame con il questionario 20 settembre 2010 l’assicurata ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute e chiesto la revisione della rendita finora erogatale.

                                         Solo con la documentazione medica allegata allo scritto 7 febbraio 2011 essa ha soddisfatto il requisito di rendere verosimile una modifica delle proprie condizioni valetudinarie. In particolare è risultato che a causa del danno congenito agli avambracci, alle mani e al dolore e diminuzione della forza e della mobilità a destra l’insorgente è stata sottoposta a 5 sedute di ergoterapia, che la terapia è ancora in corso e che il dr. __________ ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dall’agosto 2010 (doc. B2 e B1).

 

                                         In queste circostanze, previo annullamento della decisione contestata, s’impone una retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché – come del resto dalla medesima amministrazione auspicato: “(…) lo scrivente Ufficio reputa dati i presupposti per entrare nel merito della richiesta revisione (…)” (VIII) – entri nel merito della domanda di revisione ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sul diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurata.

 

                               2.6.   Ne consegue che il ricorso va accolto e l’Ufficio AI risulta essere soccombente.

 

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Considerati i motivi alla base dell’accoglimento del gravame, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché entri nel merito della domanda di revisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti