Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.50

 

BS

Lugano

12 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 11 gennaio 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1955, beneficia dal 1° aprile 1982 di una rendita intera AI assegnatale dalla Commissione AI del Cantone di __________, allora suo Cantone di domicilio (cfr. decisione 25 gennaio 1984; doc. AI 11) e confermata in sede di revisione nel 1987 (doc. AI 16-1). La Cassa competente per l’erogazione della prestazione pecuniaria è la __________

                                         A seguito del trasferimento di domicilio nel 1987 a __________, la Commissione AI del Cantone Ticino, in seguito divenuto Ufficio AI del Cantone Ticino, è diventata competente per la trattazione della pratica (doc. AI 19-1).

 

                                         La rendita intera è stata confermata in via di revisione nel 1983 (doc. AI 25), nel 1995 (doc. AI 29), nel 2002 (doc. AI 36) e nel 2007 (doc. AI 42).

 

                               1.2.   Venuta a conoscenza del divorzio dell’assicurata, avvenuto il 21 settembre 2000, la __________ ha ricalcolato la rendita tendendo conto alla ripartizione dei redditi coniugali (cosiddetto splitting), fissando, con decisione 5 agosto 2010 (emessa dall’Ufficio AI), la nuova rendita d’importo inferiore a quella precedentemente percepita (doc. AI 44).

 

                                         Di conseguenza, con decisione 16 agosto 2010 l’Ufficio AI, su indicazione della __________, ha chiesto all’assicurata la restituzione di fr. 16'984.--, pari alla differenza delle rendite percepite in eccesso nel periodo 1° maggio 2005 - 31 luglio 2010. La richiesta di restituzione con effetto retroattivo è stata motivata dal mancato obbligo da parte dell’assicurata d’informare dell’avvenuto divorzio (doc. AI 46). La decisione è cresciuta in giudicato.

 

                               1.3.   In data 7 settembre 2010 l’assicurata, per il tramite di Pro Infirmis, ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di condono dell’importo da restituire. Facendo presente di non spiegarsi il motivo della restituzione, in quanto nel 2000 aveva inviato copia della sentenza di divorzio alla Cassa di compensazione del Cantone di __________, essa rileva di aver percepito in buona fede la rendita in quanto non poteva sapere che, a seguito del divorzio, l’importo della prestazione d’invalidità cambiasse. Infine, evidenzia di trovarsi in precarie condizioni di salute ed economiche, avendo inoltrato una richiesta di prestazioni complementari (doc. AI 47).

 

                               1.4.   Con decisione 11 gennaio 2011 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono vendendo a mancare il (primo) requisito della buona fede in quanto “né lo scrivente ufficio, né la Cassa di compensazione __________ sono stati informati dell’av- venuto divorzio, rispettivamente non ha apportato nessun giustificativo che sarebbe servito da prova di un’informazione adeguata alle nostre istituzioni” (doc. AI 52).

 

                               1.5.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, chiedendo l’assegnazione, dopo visione di documentazione richiesta ma non ancora pervenuta, di un termine per verificare l’operato dell’amministrazione e, a dipendenza dell’esito della verifica, per completare il gravame o comunicare il ritiro dello stesso.

 

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo la mancata informazione da parte dell’as- sicurata del suo divorzio e sostenendo che non le poteva sfuggire, come a qualsiasi altra persona posta nella sua situazione, che la conoscenza della modifica del suo stato civile era fondamentale per l’amministrazione al fine di decidere in merito al suo diritto a prestazioni.

                                        

                               1.7.   Con osservazioni 14 aprile 2011 l’insorgente, confermando il ricorso, chiede l’annullamento della decisione contestata  e l’accoglimento della domanda di condono. In via subordinata postula il richiamo di documentazione dalla Cassa __________. In sintesi, l’insorgente ribadisce di aver inviato nel 2000 all’amministrazione copia della sentenza di divorzio e di aver percepito le rendite in buona fede. Rileva inoltre come l’Ufficio AI, nell’ambito delle revisioni del 2002 e del 2007, fosse a conoscenza dell’avvenuto divorzio e che ciononostante abbia continuato a versarle la rendita. Infine, invocando la perenzione ex art. 25 LPGA, la ricorrente chiede che le prestazioni assicurative oggetto del condono partano dal 16 agosto 2009 (VIII).

 

                               1.8.   Interpellato dal TCA, il 10 maggio 2011 l’Ufficio AI ha preso posizione sulle osservazioni di controparte (XI).

                                     

                               1.9.   Il 17 maggio 2011 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (XII); con scritto 24 maggio 2011 l’amministrazione ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo (XIV).

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 16'984.-- stabilito con decisione 16 agosto 2010, cresciuta in giudicato. Pertanto, la questione della (parziale) perenzione del credito di restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, sollevata dall’insorgente nelle osservazioni 14 aprile 2011 (cfr. consid. 1.7) non può essere trattata dal TCA ed è quindi irricevibile.

                                        

                               2.3.   Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (vedi anche art. 4 OPGA).

 

                            2.3.1.   Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., p.481-484). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

 

                            2.3.2.   Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 OPGA la grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

 

                               2.4.   Nel caso in esame l’assicurata sostiene di aver inviato nel 2000 alla Cassa di compensazione del __________ la sentenza di divorzio, facendo tuttavia presente di non poter produrre la relativa prova. Difatti, a seguito delle ricerche effettuate dall’assicurata, la stessa Cassa __________ ha affermato di non aver saputo del divorzio (cfr. doc. O).

                                         Le riserve espresse dall’assicurata riguardo all’operato dalla __________, ossia l’errata indicazione della provenienza della sentenza di divorzio (nello scritto 20 settembre 2010 all’Ufficio AI la suddetta cassa aveva sostenuto di averla ricevuta dalla Cassa __________ [doc. AI 49-1], mentre è stata la Cassa di compensazione __________ ad avere informato la __________ del divorzio inviando la pertinente documentazione [doc. Q]) o il ritardo nell’evadere le richiesta di informazione del 15 marzo 2011 (doc. L e P), non sono sufficienti, come sostenuto nelle osservazioni 17 maggio 2011, per dubitare che a suo tempo la stessa __________ non avesse effettivamente ricevuto copia della sentenza di divorzio.

 

                                         L’assicurata, con riferimento al principio dell’obbligo di notifica dei cambiamenti delle condizioni ex art. 31 LPGA (in ambito AI: cfr. art. 77 OAI che prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, fra cui il cambiamento delle condizioni personali), sostiene inoltre che tale obbligo sia perento in quanto non la obbligava di conservare per lungo tempo il documento comprovante l’invio della sentenza.

 

                                         Sta di fatto che, come giustamente evidenziato nel ricorso, nell’ambito della revisione del 2002 l’assicurata ha dichiarato all’Ufficio AI, per il tramite dell’Agenzia comunale AVS di __________, di essere divorziata (cfr. retro dello scritto 21 agosto 2002 doc. AI 32-1) e in quella del 2007 di percepire la rendita AI e alimenti dall’ex marito (cfr. retro dello scritto 23 gennaio 2007; doc. AI 38-1). Quindi almeno dal 2002 l’amministrazione sapeva o doveva sapere della modifica dello stato civile, ritenuto che non è prescritta una particolare forma di avviso da parte del beneficiario di prestazioni. L’Ufficio AI avrebbe dovuto quindi comunicare alla __________ questo cambiamento. Rifiutare ora il condono per quanto (negligentemente) versato in eccesso dal 2002 risulta incompatibile con la buona fede. Inoltre, all’assicurata non può essere imputata una malafede nell’incasso di tali rendite. Non si può infatti pretendere che una persona posta nella sua stessa situazione avrebbe dovuto rendersi conto che, a seguito di un divorzio, la prestazione pecuniaria sarebbe diminuita.

 

                                         Ritenuto che oggetto del condono sono le rendite versate in eccesso dal 1° maggio 2005 e che dall’agosto 2002 l’Ufficio AI aveva preso conoscenza del divorzio, la buona fede dell’assicurata è da estendere all’intero importo da restituire.

 

                                         Considerato che l’insorgente ha diritto ad una prestazione complementare, limitatamente al pagamento del premio LAMAL (doc. N), il (secondo) requisito della grave difficoltà è dato.

 

                                         Ne consegue che, annullata la decisione contestata, all’as- sicurata è condonato l’importo di fr. 16'984.-- oggetto dell’ordine di restituzione 16 agosto 2010.

 

                                         Il ricorso è pertanto accolto. L’assicurata, rappresentata da Consulenza giuridica andicap, ha diritto a ripetibili (DTF 135 V 475s. consid. 2.1; 125 V 11s. consid. 2; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

                                         § La decisione 11 gennaio 2011 è annullata.

                                         §§ La domanda di condono di RI 1 in relazione all’importo di fr. 16'984.-- è accolta.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti