Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.55

 

TB

Lugano

10 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 6 gennaio 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Il 4 giugno 2009 (doc. 1 AI) RI 1, nata nel 1959, ha formulato una richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità.

 

                                  B.   Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, il 3 agosto 2010 (doc. 19 AI) l'Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione d'assegnazione di rendita d'invalidità, con cui ha accordato all'assicurata il diritto ad una mezza rendita d'invalidità con grado del 50%. L'assicurata non ha formulato osservazioni al progetto.

 

                                  C.   Con decisione del 6 gennaio 2011 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità ha quindi fissato in Fr. 893.- l'importo della rendita ordinaria semplice di invalidità a cui l'assicurata ha diritto con effetto dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2008, in Fr. 921.- dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 ed in Fr. 938.- dal 1° gennaio 2011, dato un grado di invalidità del 50%.

L'importo totale di Fr. 28'355.-, corrispondente alla somma delle rendite AI retroattive esclusa la rendita per il mese di gennaio 2011, non è stato versato all'assicurata, ma è stato compensato, nel senso che Fr. 1'246.- sono stati versati all'Ufficio incassi per i contributi AVS arretrati, mentre i restanti Fr. 27'109.- sono stati versati all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

 

                                  D.   Il 17 febbraio 2011 (doc. II) l'Ufficio AI ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni lo scritto del 27 dicembre 2010 (doc. I) dell'assicurata, con invito a considerarlo come un ricorso contro la decisione del 6 gennaio 2011 di fissazione della rendita. Con il citato scritto RI 1 ha affermato che "Ritengo iniqua questa decisione di compensazione in quanto non tiene conto della mia delicata situazione finanziaria nei termini concreti della vicenda." (…) "L'importo relativo alla retroattività della rendita AI spettante sarebbe un concreto sostegno finalizzato ad agevolare il mio reinserimento sociale e sperare così in una migliore condizione di vita.". L'assicurata ha in particolare invocato l'applicazione dell'art. 43 Las, secondo cui l'autorità può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso se le circostanze lo giustificano, ciò che si realizzerebbe proprio nel suo caso. Pertanto, a suo dire, vi sarebbero dei motivi giustificativi per abrogare l'obbligo di restituzione ed evitare così di aggravare le sue condizioni economiche, visto che una tale decisione minerebbe la sua dignità venendo meno il diritto ad un'esistenza dignitosa garantita dalla Costituzione federale (artt. 7 e 12).

Di conseguenza, l'interessata ha chiesto che l'importo di Fr. 27'109.- le sia interamente condonato e riversato o, almeno, che le sia riconosciuta una parte così da potere risanare la sua situazione economica.

 

                                  E.   Con risposta del 7 marzo 2011 (doc. V) l'Ufficio AI ha evidenziato che il 22 dicembre 2010 (doc. V/1) l'USSI ha esplicitamente formulato la pretesa di compensazione dei pagamenti retroattivi nei confronti dell'AVS e dell'AI pari a Fr. 27'109.- versati dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2010. Pertanto, sulla scorta delle norme applicabili in materia, la compensazione effettuata dall'UAI a favore dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è corretta e va confermata, con conseguente reiezione del ricorso.

 

                                  F.   Il 17 marzo 2011 (doc. VII) la ricorrente si è lamentata che l'USSI l'ha privata anche degli importi retroattivi delle PC a cui ha diritto.

Questa decisione sarebbe iniqua ed antisociale, oltre ad essere incostituzionale. Il grave stato di bisogno economico in cui sopravvive avrebbe dovuto far sì che l'USSI applicasse l'art. 43 Las e quindi rinunciasse a chiedere la compensazione degli anticipi.

 

Con scritto del 21 marzo 2011 (doc. IX) il figlio della ricorrente si è rivolto al vicepresidente del TCA esponendo le difficoltà finanziarie in cui versa la sua famiglia ed i relativi disagi a cui deve fare fronte. Ha quindi chiesto che l'importo compensato dall'Ufficio AI sia invece riversato a sua madre per il proprio sostentamento.

 

Il 4 aprile 2011 (doc. XI) la ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia di tre decisioni datate 2 marzo 2011 (doc. XI/1-3) con cui la Cassa cantonale di compensazione, Servizio delle prestazioni complementari, ha versato all'USSI, e non a lei, sempre a titolo di compensazione, delle PC ammontanti a Fr. 28'816.-.

 

Il 27 aprile 2011 (doc. XIII) è giunta al TCA una dichiarazione del 21 aprile 2011 con cui una persona ha affermato di avere aiutato il figlio dell'assicurata viste le difficoltà economiche della madre.

 

L'amministrazione non ha formulato osservazioni (doc. VIII-XIV).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

                                   2.   Il TCA osserva innanzitutto l'anomalia temporale alla base della presente vertenza. Infatti, il progetto di decisione di attribuzione di una rendita AI, datato 3 agosto 2010, non è stato oggetto di osservazioni da parte dell'assicurata; così, l'amministrazione ha potuto emanare subito la decisione di fissazione dell'importo della rendita AI di diritto. Tuttavia, a causa di determinata documentazione difficile da reperire da parte dell'assicurata, detta decisione di compensazione è giunta solo il 6 gennaio 2011 (doc. A).

Ciò nonostante, il 27 dicembre 2010 (doc. I) l'assicurata ha scritto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Ufficio delle prestazioni IAS, opponendosi alla decisione di compensazione con le prestazioni AI per l'importo totale di Fr. 27'109.-.

L'Ufficio AI ha trattenuto questo scritto ed il 6 gennaio 2011 ha emanato la decisione di fissazione del diritto alla rendita d'invalidità, con cui, inoltre, compensava l'ammontare della rendita AI di sua spettanza (Fr. 28'355.-) con gli anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (Fr. 27'109.-) e versava la differenza all'Ufficio incassi per pagare i contributi AVS arretrati.

In seguito, è solo il 17 febbraio 2011 (doc. II) che l'amministrazione ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni la contestazione dell'assicurata del 27 dicembre 2010, con l'invito a volerla considerare come un ricorso.

 

Ora, è evidente da quanto precede che qualcosa, dal profilo procedurale, non ha funzionato correttamente.

In effetti, lo scritto del 27 dicembre 2010 che l'Ufficio AI ha ritenuto quale ricorso e che ha trasmesso al TCA per la diretta evasione, è antecedente l'emanazione della decisione stessa di compensazione della rendita d'invalidità.

Oltre a domandarsi come ciò sia possibile, ci si può chiedere come faceva l'assicurata a sapere che l'importo della compensazione era di Fr. 27'109.-, visto che la decisione è giunta più tardi.

 

È evidente che, in queste circostanze, l'atto con cui l'assicurata contesta una decisione che non esiste ancora non potrebbe essere esaminato dal Tribunale nell'ambito di un ricorso, essendo un rimedio giuridico proponibile soltanto contro le decisioni degli Uffici AI ex art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA.

 

Orbene, senza che si debbano indagare con certezza i motivi per cui l'assicurata era anzitempo informata della decisione di compensazione che l'UAI avrebbe emanato più tardi e, soprattutto, come mai conosceva l'importo della rendita d'invalidità che non le sarebbe spettato ma che sarebbe stato compensato con gli anticipi versatile dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento - è verosimile che ne sia venuta a conoscenza direttamente dall'USSI, che l'avrebbe avvisata che ha chiesto in compensazione all'Ufficio AI Fr. 27'109.- il 22 dicembre 2010 (doc. V/1) -, questo Tribunale conclude che, onde evitare un formalismo eccessivo, lo scritto del 27 dicembre 2010 sia considerato come ricorso contro la decisione del 6 gennaio 2011, avendo essa contestato fermamente la compensazione e, soprattutto, lo stesso importo che, effettivamente, è stato poi compensato.

nel merito

 

                                   3.   Oggetto del contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a favore dell'USSI per Fr. 27'109.- con decisione del 6 gennaio 2011.

 

                                   4.   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a.   al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b.    a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

 

L'art. 85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:

 

"  1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

 

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

 

a.                                                                            liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

 

b.                                                                            versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

 

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.".

 

La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

 

Va qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

La cifra marginale 10063 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale, edite dall'UFAS, stato 01.01.2010, prevede quanto segue:

 

"  (…)

Les avances consenties par un employeur, une institution de prévoyance de l'employeur, par un organisme d'assistance publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement pour la même période d'octroi des avances, et jusqu'à concurrence des montants correspondants.".

 

Per il N. 10063.1 DR,

 

"  «Par même période», il faut comprendre l'intégralité de la période comme un tout homogène, sans possibilité de fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.

Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17).".

 

Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 DR enunciano poi che:

                                        

"  (…)

Sont considérées comme prestations susceptibles d'être restituées directement au tiers ayant fait des avances:

 

         celles librement consenties dans l'attente de versement d'une rente, que l'assuré a obtenues sous réserve de remboursement, et moyennant l'accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs peuvent s'effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;

 

         celles intervenues contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule découlant d'un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas).

 

Font partie des prestations contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions générales d'une assurance collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le cadre de l'assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base des statuts d'une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en vertu d'une obligation légale notamment celles de l'aide sociale publique.".

 

Secondo le cifre marginali 10069 e 10070 DR,

 

"  L'accord écrit de l'assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d'obtenir le remboursement des avances directement de l'AVS ou de l'AI.

 

Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances. Il est préférable qu'il procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183 (VSI 1993, p. 89).".

                                   5.   Nella presente evenienza l'USSI, per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2010, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI”, compilato il 22 dicembre 2010 (doc. V/1), ha rivendicato la somma di Fr. 27'109.- per anticipi versati all'assicurata.

 

Dagli atti di causa, e meglio dalla decisione impugnata, emerge, come visto, che l'assicurata ha diritto ad una rendita ordinaria semplice di invalidità di Fr. 893.- al mese per 7 mesi del 2008 (dal 1° giugno al 31 dicembre 2008), di Fr. 921.- al mese per gli anni 2009 e 2010 e di Fr. 938.- mensili per l'anno 2011, stante un grado di invalidità del 50%. In totale, quindi, l'insorgente ha diritto ad una rendita di Fr. 28'355.- retroattivamente dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2010.

 

L'UAI, con la decisione del 6 gennaio 2011 con la quale ha attribuito all'assicurata la rendita di invalidità retroattiva da giugno 2008 a dicembre 2010, ha quindi compensato le prestazioni assistenziali percepite dall'interessata nel medesimo lasso di tempo ammontanti a Fr. 27'109.-, indicando che all'Ufficio incassi sarebbe stata pagata la somma di Fr. 1'246.- per il pagamento dei contributi AVS arretrati, per un totale di Fr. 28'355.-.

 

                                   6.   Le prestazioni fornite dall'USSI, avendo la ricorrente beneficiato della pubblica assistenza almeno nel periodo in esame ed avendo diritto ad una rendita mensile dell'assicurazione invalidità dal 1° giugno 2008 in poi, assumono il connotato di “anticipi” ai sensi dell'art. 85bis OAI (cfr. al riguardo, STFA I 369/03 del 22 settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002 IV Nr. 37 pagg. 118 consid. 5c).

 

In proposito è utile ribadire che nei casi di applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. consid. 4), non è necessario il consenso dell'assicurato al rimborso, essendo sostituito dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il diritto al rimborso diretto deve essere dedotto espressamente da una norma legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza).

 

Il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'USSI ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett. a Las e dall'art. 32 Laps, al quale la Las rinvia, come peraltro indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (doc. V; per un diverso caso, cfr. DTF 135 V 2).

In effetti, l'art. 33 lett. a Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).

 

L'art. 32 cpv. 1 Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

 

L'art. 10c Reg.Laps enuncia, poi, che:

 

"  1 L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

2 L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo che ne ha beneficiato:

a) l'importo dell'anticipo effettuato;

b) il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.

3 Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".

 

Le rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 4) sono nella fattispecie adempiute, avendo l'USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 il 22 dicembre 2010 (doc. V/1), ossia prima dell'emanazione del provvedimento del 6 gennaio 2011, con cui l'Ufficio AI ha assegnato alla ricorrente la mezza rendita d'invalidità per il periodo giugno 2008-dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011 in poi.

 

I versamenti effettuati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta (parzialmente) con la decisione contestata.

 

                                   7.   L'insorgente non ha sollevato obiezioni in merito all'importo posto in compensazione, bensì unicamente in relazione al principio della compensazione.

A quest'ultimo riguardo l'assicurata sostiene da una parte che tale procedere non tiene conto della sua delicata situazione finanziaria, poiché privarla dell'importo della rendita le renderebbe difficile raggiungere una futura indipendenza economica che dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari del sostegno sociale. Essa invoca al riguardo l'art. 43 Las, secondo cui l'USSI può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.

D'altra parte, la ricorrente ha fatto valere la circostanza che tale misura è iniqua, antisociale ed anticostituzionale, siccome viola gli artt. 7 e 12 della Costituzione federale, che contemplano il rispetto e la protezione della dignità della persona rispettivamente l'aiuto alle persone che sono nel bisogno elargendo i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

 

In primo luogo, il TCA evidenzia che per procedere alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi, non è necessario che l'autorità che ha proceduto ad erogare gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve, per contro, annunciare alla Cassa di compensazione AVS/AI competente (nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 4).

 

Per quanto attiene alle obiezioni formulate dalla ricorrente, questa Corte rileva che è vero che la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71; cfr. anche N. 10919 Direttive sulle rendite).

 

Nella fattispecie, tuttavia, le censure sollevate dalla ricorrente non meritano accoglimento, in quanto nel periodo cui si riferisce il versamento delle rendite arretrate (dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2010) l'assicurata aveva comunque beneficiato di prestazioni assistenziali, che già coprivano il suo minimo vitale.

Pertanto, tramite le stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo esistenziale e la sua dignità non è stata calpestata, dato che le prestazioni assistenziali servono proprio per garantire un'esistenza dignitosa a chi, senza altri mezzi a disposizione, non può altrimenti far fronte ai propri bisogni minimi.

Nella recente sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l'Alta Corte ha chiaramente indicato che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140; STCA del 23 febbraio 2011, 32.2010.188).

 

Da quanto precede discende che nessuna disposizione costituzionale, né tanto meno quelle invocate dall'assicurata, sono state quindi violate, perciò il ricorso va respinto su questo punto.

 

Infine, quanto al riferimento della ricorrente all'art. 43 Las, secondo cui l'autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano, questo Tribunale rileva come si tratti di una facoltà, conferita all'USSI, di rinunciare a chiedere il rimborso e non di un obbligo di procedere in tal senso.

 

Nell'evenienza concreta, l'autorità competente, procedendo con la compilazione dell'apposito formulario 318.183 per la compensazione, ha dunque legittimamente ritenuto di non fare capo a questa possibilità, ma di procedere regolarmente con la richiesta di rimborso delle prestazioni assistenziali anticipate così come previsto dall'art. 33 Las, avendo ora la ricorrente diritto alla rendita d'invalidità e quindi non violando in alcun modo, come evidenziato, la sua dignità.

Pertanto, anche questa censura deve essere respinta.

 

                                   8.   Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l'Ufficio AI ha proceduto alla compensazione della rendita d'invalidità ammontante a Fr. 27'109.- spettante all'assicurata a favore (invece) dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

 

La decisione del 6 gennaio 2011 emessa dall'Ufficio assicurazione invalidità deve, conseguentemente, essere confermata ed il ricorso va così integralmente respinto. Essa non viola palesemente la Costituzione Federale, in particolare gli art. 7 e 12.

 

                                   9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza le spese, ritenute al minimo di legge alla luce della particolare natura del caso, e cifrate in Fr. 200.-, vanno caricate alla ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti