Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.5

 

BS/sc

Lugano

3 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 novembre 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe nel 1969 e di professione piastrellista, a seguito dei problemi alla schiena nel giugno 2000 ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti professionali (doc. AI 6-1).

 

                                         Egli ha beneficiato di una riformazione professionale, svolta dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2006 quale impiegato di commercio (cfr. decisione del 25 agosto 2003, doc. AI 70-1), conseguendo il relativo attestato federale di capacità (cfr. doc. AI 92-7).

 

 

                                         Con decisione 18 dicembre 2006 (preavvisata il 24 settembre 2006) l’Ufficio AI, accertato come l’assicurato abbia portato a termine con successo la riformazione professionale, ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità come segue:

 

"  (…)

Per quanto attiene al calcolo della capacità di guadagno, è stato perfezionato il raffronto dei redditi sulla base annuale 2006, ciò che ha consentito di determinare il reddito annuo da piastrellista in fr. 66'749.--, rispettivamente il reddito medio conseguibile al termine della riformazione in fr. 56'679.-- e di stimare in tal modo un grado di pregiudizio economico o d'invalidità del 15%. (…)" (Doc. AI 104-1)

 

                                         Non raggiungendo il grado d’incapacità al guadagno di almeno il 40%, all’assicurato non è stata assegnata alcuna rendita. La decisione amministrativa è cresciuta in giudicato.

 

                               1.2.   Facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute, nel febbraio 2008 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 107-1).

 

                                         Annullata la decisione di non entrata in materia del 24 settembre 2008 (doc. AI 114), avendo in seguito l’assicurato reso verosimile una modifica della situazione valetudinaria, l’Ufficio AI ha proceduto agli accertamenti medici ed economici del caso. In particolare, l’assicurato è stato visitato dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), il quale con rapporto 16 settembre 2010 ha confermato una totale incapacità lavorativa nella precedente attività di piastrellista ed un’incapacità al lavoro del 15% in attività rispettose dei limiti funzionali ed ergonomicamente adatta, tra cui quella d’impiegato di commercio (doc. AI 130 – 6).

 

                                         Con decisione 22 novembre 2010, che ha annullato e sostituto la precedente decisione 9 novembre 2010 preavvisata il 1° ottobre 2010, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato, sulla base del raffronto dei redditi, un grado d’invalidità non pensionabile del 16%.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso, sostenendo in via principale che la stessa debba essere dichiarata “irricevibile” in quanto resa in assenza di una completa istruttoria e non sufficientemente motivata. In via subordinata egli ha postulato il riconoscimento del diritto ad una rendita.

 

                                         L’insorgente contesta inoltre la residua capacità lavorativa quale impiegato di commercio, come pure la determinazione del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo. Infine, il ricorrente ha chiesto l’esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese di giustizia.

 

                               1.4.   Il 23 gennaio 2011 il medico curante del ricorrente, su incarico dello stesso, ha stilato un rapporto, allegando della documentazione medica (IV).

 

                               1.5.   Con risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione impugnata (VIII).

 

                               1.6.   In data 2 febbraio 2011 l’amministrazione ha trasmesso la valutazione 1° febbraio 2011 del SMR sulla nuova documentazione medica di cui al consid. 1.4 (IX).

 

                                         Con ordinanza 4 febbraio 2011 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni riguardo alla valutazione del SMR (X). L’insorgente è rimasto silente.

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.2.   Nel caso in esame, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente (cfr. ricorso p. 2), con la decisione contestata (cfr. p. 3) l’Ufficio AI ha preso posizione sulle osservazioni 8 novembre 2010 al progetto di decisione 1° ottobre 2010 (doc. AI 139), ritenendole tuttavia non rilevanti. Va poi evidenziato che tali osservazioni si sono sovrapposte alla (prima) decisione inviata il 9 novembre 2010, motivo per cui quest’ultima è stata annullata e sostituita con quella ora oggetto della presente impugnativa.

                                         L’insorgente, invocando una violazione del diritto di essere sentito e un diniego di giustizia, sostiene che la decisione 22 novembre 2011 non è sufficientemente motivata.

 

                                         Va ricordato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16; 124 V 180 consid. 1a pag. 181, 372 consid. 3b pag. 375 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

 

                                         Ritornando al caso di specie, se, come evidenziato dall’insorgente, da un lato l’Ufficio AI ha motivato con una decina di righe perché non ha considerato rilevanti le osservazioni 8 novembre 2010, dall’altro nelle restanti due pagine della decisione impugnata sono contenute le spiegazioni dei motivi posti alla base della reiezione della domanda di prestazioni pecuniarie. Anche volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, un’insufficiente motivazione dell’impugnata decisione, va fatto presente come l’assicurato ha potuto comprendere la portata della stessa, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’interessato ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni (STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti) dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è l’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato. 

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).         

 

                               2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                               2.6.   Nel caso in esame, a seguito della seconda domanda di prestazioni, l'Ufficio AI ha ordinato una valutazione del SMR, il quale ha convocato l’assicurato.

                                         Dal referto, datato 16 settembre 2009 (doc. AI 131), risulta che i medici del SMR dr. __________ (specialista in medicina interna) e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), raccolta ed esaminata la documentazione agli atti, tenuto conto delle risultanze della visita medica, hanno posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: sindrome lombospondilogena cronica con discopatia L2-L3 e L3-L4, alterazioni statico-degenerative multi segmentali, esiti di morbo Scheuermann e probabile lesione della cuffia rotatori spalla sinistra. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa sono stati rilevati uno stato dopo episodio depressivo (accaduto nel 1998) e problemi legati al lavoro ed alla disoccupazione (ICD 10: Z56).

                                         Esposti i risultati della capacità funzionale residua, il SMR ha concluso per una totale incapacità lavorativa nell’attività precedentemente svolta da piastrellista. In attività rispettose dei limiti funzionali ed ergonomicamente adatte, tra cui quella d’impiegato di commercio, l’incapacità lavorava è stata quantificata al 15% (a motivo delle pause maggiori dovute dalla sintomatologia dolorosa) dal giugno 2006.

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contestata la succitata valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).

 

                               2.8.   Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente valutazione del SMR. In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è portatore, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa l’incapacità lavorativa del 15% in attività adeguate, compresa quella di impiegato di commercio. Né del resto l’insorgente ha prodotto in sede di ricorso documentazione medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni del SMR.

 

                                         Vero che con scritto 23 gennaio 2011 il medico curante, dr. __________, riprendendo i tratti di anamnesi già noti all’am- ministrazione, ha contestato la valutazione del SMR circa l’incapacità lavorativa del 15%. Egli sostiene, facendo riferimento alle lettere 3 settembre 2008 (doc. AI 113) e 9 ottobre 2008 (doc. AI 116) inviate all’Ufficio AI, un peggioramento dello stato di salute del suo paziente, valutando, con riferimento al suo precedente rapporto 11 dicembre 2008 (doc. AI 123-1), almeno un’incapacità lavorativa del 50% per qualsiasi lavoro, anche per quelli leggeri, ipotizzando altresì una reale incapacità lavorativa del 60-70%.

                                        

                                         Va qui ricordato che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         In questo contesto, come già accennato, i medici del SMR hanno vagliato accuratamente lo stato di salute dell’assicurato. Dal punto di vista somatico essi hanno proceduto ad una valutazione della capacità funzionale residua dal quale emerge l’esigibilità in attività leggere, compresa quella relativa alla professione d’impiegato di commercio appresa grazie all’intervento di riformazione professionale dell’AI, ridotta all’85% per via dalle necessarie pause dovute in particolare alla sintomatologia alla spalla sinistra. Certo che il medico curante, come da lui evidenziato nel citato scritto 23 gennaio 2011, conosce l’assicurato da oltre 10 anni e lo vede in media circa 7-10 volte all’anno. Ciò non toglie che il rapporto del SMR è da considerare dettagliato, completo e privo di contraddizioni. Non va poi dimenticato il limitato valore probatorio delle certificazione del medico curante.

                                         Inoltre, con annotazione 1° febbraio 2011 il dr. __________ del SMR ha concluso che “l’attuale rapporto del dr. __________ non contiene nuovi elementi medico-clinici, in particolare non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SMR del 16.9.2010” (IXbis).

                                         Infine, i medici del SMR hanno anche vagliato la componente psichica dell’assicurato, escludendo la presenza di una patologia invalidante extra-somatica.

 

                                         In conclusione, sulla base della valutazione SMR, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa dell‘85% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali descritti.

                                     

                                         Pertanto, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti da lui richiesti  in sede di ricorso.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.9.   Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà, l’Ufficio AI ha rettamente raffrontato il reddito da piastrellista (reddito da valido) con il reddito da impiegato di commercio (reddito da invalido), professione appresa a seguito della riformazione professionale conclusa nel 2006.

 

                                         Quale reddito da valido l’amministrazione ha aggiornato al 2009 (fr. 70'669.--) il salario da piastrellista preso in considerazione nella decisione 4 dicembre 2006  (fr. 66'749.--), cresciuta in giudicato.

 

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                                         Nella fattispecie concreta, correttamente l’amministrazione ha preso, quale reddito da invalido, il salario da impiegato di commercio. Al riguardo nel ricorso, l’assicurato ha sostenuto che “tale riqualifica (svoltasi presso una struttura protetta) si è purtroppo rilevato un mezzo inadeguato che, pur avendomi fatto conseguire un ulteriore diploma (AFC), non ha garantito l’integrazione sperata. L’attiva ricerca di un posto di lavoro (comprovata dalla corresponsione delle indennità di disoccupazione) non ha dato alcun esito positivo, siccome non è realisticamente possibile trovare un datore di lavoro disposto ad assumere un collaboratore con così tante limitazioni”.

                                         Ora, a prescindere dal fatto che con decisione 18 dicembre 2006, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI aveva ritenuto come terminata la riformazione professionale senza diritto alla rendita (cfr. consid.), va rilevato che ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Quindi il fatto che l’assicurato, non trovando un posto di lavoro nel settore professionale per cui è stato riformato, abbia percepito delle indennità di disoccupazione non è rilevante ai fini del presente giudizio.  

 

                                         Non può, come proposto dall’assicurato, essere preso quale reddito da invalido quello risultante dalla tassazione fiscale poiché l’interessato attualmente esercita, a tempo parziale, l’attività di piastrellista, non confacente alle sue condizioni di salute. Nella decisione contestata l’Ufficio AI ha infatti fatto presente quanto segue:

 

"  (…)

Nel suo caso specifico, occorre ricordare come lei abbia usufruito delle prestazioni AI svolgendo e terminando con successo in data 31.08.2006 una riformazione professionale quale impiegato di commercio. Questo percorso professionale si era reso necessario, in quanto lei, nella sua precedente attività consueta di piastrellista, risultava inabile al lavoro in modo duraturo. Si trattava e si tratta a maggior ragione ancora attualmente, di un'attività non più confacente al suo danno alla salute, nell'esercizio della quale non le è più possibile sfruttare adeguatamente la sua capacità di guadagno e che di conseguenza, in quanto inadeguata, contribuisce pure a compromettere ulteriormente il suo stato di salute.

Per questo motivo, la invitiamo e la consigliamo di voler cambiare genere di professione, eventualmente intraprendendo quello per cui è stato riformato, rivolgendosi semmai al nostro Ufficio – Servizio di integrazione professionale – allo scopo di usufruire di un nostro aiuto al collocamento.

 

Nell'ipotesi in cui in futuro, per cause connesse ad un peggioramento dello stato invalidante, dovesse ripresentare una nuova ed ulteriore richiesta di prestazioni, l'amministrazione dovrà valutare se l'eventuale peggioramento sarà stato provocato dalla continuazione di una professione non più confacente come quella di piastrellista e, in tale situazione, dovrà adottare le opportune sanzioni amministrative che andranno a ripercuotersi sulle prestazioni di diritto. (…)"

(Doc. AI 140/2-3)

 

                                         Per questi motivi, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha giustamente preso i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi alla media dei salari nel settore economico (nr. 50, 51 e 52) livello di qualifica no. 3 (conoscenze professionali e specializzate) giungendo ad una salario, aggiornato al 2009, di fr. 69'582.--, dal quale è stato dedotto il 15% per riduzione della capacità lavorativa medicalmente accertata, ottenendo così un salario da invalido di fr. 59'145.--. Confrontando questo dato con il reddito da valido di fr. 70'669.--, emerge un tasso d’invalidità del 16% (70'669 - 59'145 x 100 : 70'669). Allo stesso risultato si giunge anche volendo prendere il salario da invalido rettificato in sede di risposta pari a fr. 61'892.--, poiché in entrambi i casi l’insorgente presente un discapito economico inferiore al grado minimo del 40%.

 

                                         Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                             2.11.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente non ha apportato alcun elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica (cfr. consid. 2.8).

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti