Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.62

 

BS

Lugano

21 marzo 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 gennaio 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto ed in diritto

 

che                              -   con decisione 19 gennaio 2011 l’Ufficio AI ha aumentato, in via di revisione e con effetto dal 1° febbraio 2011, a rendita intera la prestazione finora spettante a RI 1, facendo presente che le rendite arretrate saranno oggetto di un’altra decisione. Dalle allegate motivazioni si evince infatti che a decorrere dal 1° luglio 2009 l’amministrazione ha riconosciuto (in via di revisione) all’assicurato il diritto ad una rendita intera, ad una mezza rendita dal 1° luglio 2009 ed infine nuovamente, a seguito di peggioramento della capacità di guadagno, ad una rendita intera dal 1° ottobre 2010. (doc. B1);

                                     -   con il presente ricorso l’assicurato ha chiesto che la procedura sia riconosciuta anche in ambito dell’assicurazione militare, esponendo diverse considerazioni;

 

                                     -   con lettera 28 febbraio 2011 il TCA ha scritto all’assicurato che:

 

"  (…) Dalla lettura del suo ricorso pare capire che lei chieda, sulla base della decisione dell’AI, una prestazione anche da parte dell’assicurazione militare. Del resto, lei ha inviato al TCA per conoscenza un suo sollecito, datato 18 febbraio 2011, all’AMF (__________) di __________ in merito alla “richiesta di adeguamento del mio grado inabilità lavorativa…” (doc. B2).

 

Siccome la decisione contestata riguarda unicamente l’AI e non risulta che lei abbia delle contestazioni da sollevare al riguardo, il ricorso verrebbe dichiarato irricevibile con a suo carico tasse e spese di giustizia. A meno che lei dichiari di ritirarlo e in quel caso il ricorso verrà stralciato dai ruoli senza tasse e spese di giustizia.

 

Evidentemente la procedura nei confronti dell’assicurazione militare proseguirà il suo iter ed in futuro lei avrà la possibilità di impugnare al TCA qualsiasi decisione emessa dall’AMF.

 

Premesso quanto sopra, le chiediamo di comunicare al Tribunale, entro 10 giorni dalla ricezione di questo scritto, se lei ritira il ricorso. Se non è il caso, voglia spiegare gli (eventuali) motivi di contestazione della decisione 19 gennaio 2011 dell’Ufficio AI.”

 

                                     -   in risposta, in data 8 marzo 2011 l’insorgente, facendo presente di poter anche ritirare il ricorso, ha chiesto al TCA di fornire alcune indicazioni (V);

 

                                     -   in data 10 marzo 2011 il TCA ha scritto al ricorrente:

 

"  con riferimento alla sua lettera 8 marzo 2011, le consigliamo di rivolgersi direttamente alla __________ di __________.

 

Come indicato nel nostro scritto 28 febbraio 2011, lei potrà ricorrere a questo Tribunale contro una (futura) decisione (più precisamente: decisione su opposizione) emessa nei suoi confronti dall’assicurazione militare. Solo in quell’occasione il TCA potrà esaminare le sue censure.

 

Con la presente le fissiamo nuovamente un termine di 10 giorni per comunicare se lei ritira incondizionatamente il ricorso oppure di indicare gli (eventuali) motivi di contestazione della decisione 19 gennaio 2011 dell’Ufficio AI.”

 

                                     -   con scritto 13 marzo 2011 l’insorgente ha comunicato che “non ritiro il ricorso in quanto attendo che sia esaminato ancora con il dr. __________” (medico cantonale, n.d.r.);

                                     -   secondo l’art. 3 Lptca l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere: a) una copia della decisione impugnata; b) una concisa esposizione dei fatti; c) una breve motivazione; d) le conclusioni del ricorrente;

 

                                     -   secondo la giurisprudenza, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (STF U 543/06 del 17 aprile 2007 con riferimento a DTF 123 V 335);

 

                                     -   per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente per evaderlo se è tardivo o irricevibile;

 

                                     -   nel caso in esame, con il presente ricorso l’assicurato ha contestato la decisione 19 gennaio 2011 dell’Ufficio AI senza tuttavia aver apposto alcuna motivazione nè tantomeno formulato una proposta di giudizio in merito al tema in oggetto. Infatti, le considerazioni esposte nel gravame, per quanto dato di capire, si riferiscono ad una parallela procedura in ambito di assicurazione militare che lo concerne;

 

                                     -   nonostante i termini assegnati dal TCA con gli scritti 28 febbraio e 10 marzo 2011, il ricorrente non ha indicato i motivi di contestazione della querelata decisione;

 

                                     -   in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato non ricevibile;

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

                                     -   visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso non è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti