Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.63

 

LG/DC/sc

Lugano

26 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 gennaio 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1lli, nata nel 1955, da ultimo attiva quale impiegata di commercio, in data 28 ottobre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “sindrome ansioso depressiva reattiva a licenziamento” (doc. AI 10-1/7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 46-1), l’UAI con decisione del 27 gennaio 2011 (doc. AI 57-1), preavvisata con progetto dell’8 novembre 2010 (doc. AI 55-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2010 e una mezza rendita dal 1° gennaio 2011.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dal consulente __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI per maggiori approfondimenti (doc. I).

 

                                         L’insorgente ha contestato la valutazione del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), sulla base del referto del medico curante Dr. __________ (doc. I).

 

                               1.4.   In risposta l’UAI, sulla base della perizia psichiatrica del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), ha confermato il proprio provvedimento evidenziando come l’assicurata e il suo patrocinatore non si siano mai interessati ad un’integrazione professionale (doc. VI+bis).

 

                               1.5.   Il 15 maggio 2011 il rappresentante di RI 1 ha prodotto un nuovo referto del Dr. __________ e sottolineato come la mancata iscrizione dell’assicurata all’Ufficio cantonale del lavoro sia da ascrivere alla patologia psichiatrica di cui è affetta (doc. VIII+E).

 

                                         Il doc. VIII e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. IX).

 

                               1.6.   Nelle osservazioni del 14 giugno 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al vaglio del SMR e del CPAS, si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. XII+1-3).

 

                                         I doc. XII+1-3 sono stati inviati all’assicurata per osservazioni (doc. XIII).

 

                               1.7.   Il 21 luglio 2011 RA 1 ha prodotto un nuovo referto del Dr. __________ e postulato l’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. XVI).

 

                                         Il doc. XVI e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVII).

 

                               1.8.   L’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ all’esame del SMR, si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. XVIII+bis).

 

                                         I doc. XVII, XVIII+bis sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (doc. XIX).

 

                               1.9.   Il TCA, in data 26 agosto 2011, ha interpellato il Centro Peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) per alcune precisazioni relative alla perizia del 16 settembre 2010 e al complemento del 9 giugno 2001 (doc. XX).

 

                             1.10.   Il Dr. __________ e il Dr. __________ del CPAS hanno risposto il 5 settembre 2011 (doc. XXI).

 

                                         I doc. XX e XXI sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XXII).

 

                             1.11.   Il rappresentante dell’assicurata e l’UAI hanno preso posizione il 16 settembre 2011 (doc. XXIII; XXIV+1).

 

                                         I doc. XXIV e l’allegato sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (doc. XXV).

                                         Il doc. XXIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XXVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

 

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.5.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

 

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

 

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

 

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

 

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

 

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

 

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

 

                                         Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

 

                               2.7.   Nella decisione del 27 gennaio 2011 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2010 fondandosi sulla documentazione medica agli atti (certificati medici Dr. __________, cfr. doc. AI 1-1; 41-1).

 

                                         Si tratta ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno ridotto le prestazioni all’assicurata, a far tempo dal 1° gennaio 2011.

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e capo-clinica, nella perizia del 16 settembre 2010, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurata, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia psichiatrica attuale, hanno posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

5.1    Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

 

         Episodio depressivo di media gravità (ICD10; F32.1)

 

6.      DISCUSSIONE

 

Siamo confrontati con una donna di 55 anni che, dopo il licenziamento dal posto di lavoro di impiegata presso l'assicurazione __________ dal mese di giugno 2009 non è più stata in grado di riprendere un'attività lavorativa a causa del crollo depressivo che si è manifestato.

L'assicurata, circa 10 anni fa, si era ritrovata in una situazione analoga ed era stata iscritta per due anni alla disoccupazione dovendo in seguito essere sostenuta per alcuni mesi dall'assistenza. Il licenziamento avvenuto l'anno scorso ha riattivato i vissuti di allora favorendo la comparsa di una importante sintomatologia depressiva. La medesima ha reso necessaria una presa in carico specialistica presso lo psichiatra Dr. __________ a partire dal mese di luglio 2009.

L'assicurata è già stata sottoposta a perizia psichiatrica da parte della Dr.ssa __________ per la __________ assicurazioni il mese di settembre 2009 e il mese di marzo 2010. La perita ha diagnosticato una sindrome da disadattamento con prevalenti problemi emotivi nell'ambito di un disturbo di personalità paranoideo e giustificato un'inabilità lavorativa completa a causa del fatto che l'assicurata si è caparbiamente legata, in maniera masochistico-paranoidea, all'evento traumatico rappresentato dal licenziamento non riuscendo ad elaborarlo.

 

Mediante la nostra perizia psichiatrica siamo tenuti a valutare l'evoluzione delle condizioni psichiche dell'assicurata ed il suo atteggiamento oppositivo.

Quanto da noi oggettivato durante l'incontro con l'assicurata e riconducibile attualmente ad un episodio depressivo di media gravità quale evoluzione della sindrome da disadattamento.

L'esame psichico ha evidenziato una donna sufficientemente curata nell'igiene e nell'abbigliamento, orientata nel tempo e nello spazio, collaborante ed accessibile al colloquio.

Non abbiamo da parte nostra riscontrato un atteggiamento oppositivo se non una facciata di apparente solidità dietro la quale tuttavia ci cela una fragilità e un'importante sofferenza psichica. Più volte infatti, durante il colloquio l'assicurata, a seconda degli argomenti trattati, non è riuscita a trattenersi dal piangere e si è permessa per così dire di "togliersi la maschera".

Maschera che, come detto, si manifesta attraverso un'espressione dura del volto ed un'aggressività che, durante il colloquio, è riuscita comunque a gestire in maniera adeguata.

Non abbiamo oggettivato grossolani deficit della sfera cognitiva nè disturbi della forma o del contenuto del pensiero pur in presenza di sentimenti di impotenza ed autosvalutazione oltre all'incapacità di proiettarsi positivamente nel futuro.

Pure presente una deflessione timica associata ad un'ideazione suicidale passiva al momento senza progettualità.

L'assicurata ha lamentato tristezza, ansia, rabbia, insicurezza, sentimenti di impotenza, disturbi del sonno, mancanza di energia da investire in una relazione sentimentale ed assenza della libido. Ha inoltre lamentato un calo della memoria e della concentrazione oltre all'incapacità di immaginare un miglioramento dell'attuale situazione in presenza di idee di morte senza progettualità grazie all'importante investimento affettivo nei confronti dell'anziana madre malata.

La descrizione della giornata evidenzia la presenza di risorse residue che l'assicurata è in grado di mobilizzare riuscendo a organizzare la giornata in modo costruttivo e recandosi quasi giornalmente a __________ dall'anziana madre con la quale trascorre molto tempo aiutandola in casa, leggendole i giornali, preparandole da mangiare e portandola a passeggio.

L'assicurata è pure in grado di coltivare e mantenere i contatti sociali anche se, a questo proposito, ha riferito che spesso di tratta di contatti di facciata.

Lo stato depressivo di media gravità tuttora presente limita il funzionamento globale e lavorativo dell'assicurata soprattutto per quanto attiene le risorse energetiche diminuite e velocemente esauribili, la difficoltà a mantenere attenzione e concentrazione oltre alle difficoltà relazionali. L'assicurata, nonostante si forzi di mantenere, e in parte ci riesca, i contatti sociali (anche se spesso di facciata) non riesce a farlo spontaneamente e questo rappresenta un importante dispendio energetico oltre che una fonte di ansia. L'atteggiamento in parte rassegnato di cui è vittima la porta in generale a disinvestire dalla realtà esterna alla quale tende piuttosto a ricondursi per spiegare, in maniera proiettiva, il proprio disagio psichico.

Per quanto concerne la CL dell'assicurata, per quanto finora descritto e discusso, riteniamo che essa debba essere considerata abile al lavoro nella misura del 50% a partire dal momento della nostra perizia. Per quanto concerne i periodi di inabilità precedenti, in particolare a partire al mese di giugno 2009, come certificato dallo psichiatra curante Dr. __________, l'assicurata è da  considerare inabile al lavoro in misura completa.

Vista la persistenza di uno stato depressivo, pur di media gravità, riteniamo sia indicato un aiuto al collocamento finalizzato ad un rapido reinserimento dell'assicurata nel modo del lavoro. Questo passo rappresenta, a nostro avviso, parte indispensabile del iter terapeutico da seguire.

Abbiamo informato telefonicamente lo psichiatra curante dr. __________ delle nostre conclusioni peritali." (Doc. AI 46/5-6)

 

                               2.8.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

                                         Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione :

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

 

"  2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

 

(…)

 

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         Il Dr. __________o, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e capo-clinica, nella perizia del 16 settembre 2010 hanno posto la diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità (ICD10; F32.1)”.

 

                                         Secondo i periti l’assicurata è da considerare abile al lavoro nella misura del 50% a partire dal settembre 2010 (data della perizia).

                                         In considerazione dello stato depressivo, pur di media gravità, il Dr. __________ e il D. __________ ritengono indicato un aiuto al collocamento finalizzato ad un rapido reinserimento dell'assicurata nel modo del lavoro (doc. AI 46-6).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

                                        

                                         Tali non possono essere i referti del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia prodotti i sede ricorsuale.

 

                                         Nel referto del 13 maggio 2011 (in quello del 24 febbraio 2011 il medico si è in sostanza limitato ad opporsi alla decisione impugnata riservandosi di approfondire successivamente la propria valutazione, cfr. doc. C) il Dr. __________ ha contestato la valutazione del CPAS che – a suo dire – non avrebbe rilevato il disturbo di personalità di cui è affetta RI 1 e che anche la Dr.ssa __________ nella perizia svolta per conto dell’__________ assicurazioni aveva rilevato (doc. E).

                                         In particolare, il medico curante ha ritenuto che i periti del CPAS riconoscendo il carattere persistente e non risolto della malattia depressiva, le difficoltà relazionali e di adattamento, legate al profilo di personalità disturbato ma considerando indicate delle misure di collocamento, sarebbero caduti in contraddizione (doc. E).

 

                                         Secondo il Dr. __________ la paziente “non è collocabile in nessun modo, sia per la patologia depressiva, sia per il concomitante disturbo di personalità” (doc. E).

 

                                         La Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 21 settembre 2009, svolta per conto dell’__________ Assicurazioni, aveva posto una diagnosi di “Sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (F 43.22 dell’ICD 10)” indicando di non prevedere una ripresa del lavoro per la fine del 2009, ma “con cure adeguate ed aiutata ad elaborare l’evento traumatico, che è rappresentato dal licenziamento, entro quattro/cinque mesi dovrebbe potere entrare in disoccupazione oppure trovarsi un nuovo posto di lavoro” (doc. AI 6-4).

 

                                         Nella perizia del 23 marzo 2010 la specialista aveva quindi posto la diagnosi di “Disturbo di adattamento con prevalenti problemi emotivi (F43.23 dell’ICD 10). Disturbo di personalità querulo maniaco, paranoide (F60.0 dell’ICD 10)” con prognosi risevata e completa inabilità lavorativa (doc. AI 10-3/4).

 

                                         Le critiche sollevate dal medico curante e i referti della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ sono stati sottoposti dall'amministrazione ai periti del CPAS, i quali hanno fornito la seguente presa di posizione:

 

"  (…)

La Dr.ssa __________, nella sua valutazione peritale del mese di settembre 2009 per la __________ assicurazioni, aveva diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva e ritenuto la prognosi riservata. Non prevedeva inoltre la ripresa di un’attività lavorativa prima della fine dell’anno.

D’altra parte riteneva che, con cure adeguate ed aiutata ad elaborare l’evento traumatico (rappresentato dal licenziamento), entro 4-5 mesi l’assicurata avrebbe potuto entrare in disoccupazione oppure trovarsi un nuovo posto di lavoro.

Nella seconda valutazione peritale, del mese di marzo 2010, veniva anche diagnosticato un disturbo paranoideo della personalità.

Lo psichiatra curante Dr. __________, nel suo rapporto all’UAI del mese di gennaio 2010, diagnostica un probabile disturbo istrionico della personalità.

 

Da parte nostra, un’attenta ricostruzione anamnestica e l’esame psichico non hanno consentito di evidenziare alcun disturbo della personalità.

A questo proposito ci permettiamo di sottolineare come, anche qualora un disturbo delle personalità fosse stato presente, il medesimo non abbia impedito all’assicurata di esercitare fino al 2009.

Questo per sottolineare come i disturbi della personalità in generale non implicano una diminuzione della capacità lavorativa se non in fase di scompenso.

 

L’assicurata è stata da parte nostra considerata abile al lavoro nella misura del 50% a partire dal momento della nostra perizia mentre, in relazione ai precedenti periodi di inabilità, abbiamo considerato validi quelli certificati dallo psichiatra curante Dr. __________, che segue l’assicurata dal mese di giugno 2009, in assenza di elementi per contestarli.

 

A nostro avviso, sulla capacità lavorativa dell’assicurata, è determinante lo stato depressivo che, a partire dal momento della nostra valutazione peritale, risulta di media gravità e la riduce del 50%” (doc. XII2).

 

                                         Nelle annotazioni del 14 giugno 2011 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ del SMR, hanno confermato l’assenza di elementi medici che permettono di discostarsi dalla valutazione del CPAS (doc. XII).

 

                                         Nello scritto del 20 luglio 2011 il Dr. __________ si è riconfermato nelle proprie argomentazioni rilevando che a suo parere il disturbo di personalità di cui sarebbe affetta RI 1 ha portato ad un’incapacità lavorativa a seguito dello scompenso causato dal licenziamento presso l’__________ assicurazioni (doc. F).

 

                                         Nelle annotazioni del 28 luglio 2011 i medici del SMR hanno ribadito l’assenza di nuovi elementi clinici nello scritto del medico curante (doc. XVIIIbis).

 

                                         Questa Corte il 26 agosto 2011 ha interpellato i periti del CPAS per le seguenti delucidazioni:

 

"  (…)

Con riferimento al rapporto peritale del 16 settembre 2010 e al complemento del 9 giugno 2011, la invitiamo a fornirci le seguenti precisazioni:

 

1)      Nel rapporto peritale del 16 settembre 2010 viene posta la diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità (ICD 10; F32.1)” ed evidenziato, da un lato, la persistenza di questo stato depressivo che limita il funzionamento globale e lavorativo dell’assicurata per quanto riguarda le diminuite risorse energetiche e la difficoltà nelle relazioni sociali, dall’altra la presenza di risorse residue che le permettono di organizzare la giornata in modo costruttivo con l'anziana madre, ma di mantenere però contatti sociali solo “di facciata”.

 

a) Con la presente la invitiamo dunque a chiarirci quali sono gli elementi che permettono poi di concludere per un’abilità lavorativa al 50% ?

 

b) In che cosa consiste questa parziale capacità lavorativa dell’assicurata ?

 

c) Per quale motivo ritenete che le attivite svolte da RI 1 con l’anziana madre (aiuto in casa, lettura giornali, preparazione pasti, ecc…) giustifichino un’abilità lavorativa al 50% ?

 

2)      Nel complemento peritale del 9 giugno 2011 non è stato da voi evidenziato alcun disturbo della personalità, contrariamente a quanto sostenuto invece dal medico curante Dr. __________ (cfr. certificato del 13 maggio 2011).

 

a) Per quale motivo ritenete che nel caso di RI 1, il licenziamento traumatico dall’__________ assicurazioni non abbia scatenato un disturbo di personalità ?

 

b) Per quali ragioni è stata esclusa una fase di scompenso ?”(doc. XX).

 

                                         Il Dr. __________ e il Dr. __________, il 5 settembre 2011, hanno fornito le seguenti risposte:

 

"  (…)

in merito alla sua richiesta di precisazioni concernenti l'assicurata signora RI 1, riferiamo quanto segue.

 

In riferimento alla nostra perizia dell'08.09.2010 ed al complemento peritale del 09.06.2011 non possiamo che confermare la nostra diagnosi e la conseguente capacità lavorativa basandoci su quanto argomenteremo di seguito.

Nel corso della perizia menzionata l'assicurata medesima aveva riconosciuto di "disperarsi di meno" grazie all'inizio della terapia specialistica presso lo psichiatra Dr. __________ a partire dal mese di luglio 2009 (basata su colloqui settimanali ed una terapia psicofarmacologica a base di Fluoxetina e Benzodiazepine).

Avevamo inoltre fatto riferimento a risorse residue che ben emergevano dalla descrizione della giornata e quindi ad elementi concreti e, segnatamente., alla capacità di investimento sulla realtà esterna da parte dell'assicurata.

Soffermandosi sulla descrizione della giornata si evidenziava come l'assicurata fosse in grado di alzarsi al mattino alle 07.30, recarsi al ristorante e fare colazione, leggere i quotidiani e mantenersi informata, prendere il treno per __________ e recarsi dall'anziana madre accudendola e portandola a passeggio.

L'assicurata aveva inoltre riferito di utilizzare parte del tempo a sua disposizione leggendo, usando il computer e uscendo con gli amici (in questo caso quindi non si tratterebbe solamente di "contatti di facciata"). Essa aveva inoltre riferito di mantenersi in contatto con delle amiche e di collaborare con la sorella nel prendersi cura dell'anziana madre.

Una persona gravemente depressa e quindi inabile al lavoro in misura completa a causa, fra gli altri sintomi, dell'inibizione psicomotoria presente, della riduzione della motivazione, dello slancio vitale e della spinta volitiva non sarebbe in grado di attivarsi e di investire delle risorse come di fatto risultava essere in grado di fare l'assicurata.

La parziale capacità lavorativa della medesima consiste proprio nella possibilità di attingere alle risorse residue presenti, mobilizzarle ed investirle in attività diverse che permettono di organizzare, strutturare una giornata essendo attivi, costruttivi e concludenti.

 

Effettivamente, sia nella nostra perizia, sia nel complemento peritale, un'attenta ricostruzione anamnestica da parte nostra e l'esame psichico non avevano consentito di evidenziare alcun disturbo della personalità.

In merito a detta ipotetica diagnosi anche la psichiatra Dr.ssa __________ aveva dapprima diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (settembre 2009, rapporto per l'__________ Assicurazioni) e successivamente (rapporto del mese di marzo 2010) aveva diagnosticato un disturbo paranoideo della personalità.

Lo psichiatra curante Dr. __________, nel suo rapporto all'UAI del mese di gennaio 2010, diagnostica un probabile disturbo istrionico della personalità.

In conclusione, in merito alla diagnosi di disturbo della personalità, non sembra esserci una valutazione concordante da parte dei diversi psichiatri e quindi, detta diagnosi, non può essere considerata certa.

Ribadiamo inoltre che, qualora un disturbo della personalità fosse presente, il medesimo non ha impedito all'assicurata di esercitare fino al 2009.

 

Più che ad un evento traumatico, il licenziamento, l'assicurata è stata confrontata ad un evento stressante che l'ha portata a manifestare un disagio psichico con necessità di cure specialistiche. Di fatto un disturbo della personalità, qualora presente, inizia a manifestarsi almeno dall'adolescenza e può in seguito scompensarsi in relazione ad eventi stressanti.

Anche qualora un disturbo della personalità fosse stato presente, il medesimo, in relazione all'esame psichico e alla descrizione della giornata come descritti nella nostra perizia, non risultava in fase di scompenso. Al contrario, dalla valutazione emergeva un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di sufficienti funzionamento globale ed equilibrio psichico riferibili ai dati concreti, e non teorici, concernenti la descrizione della giornata.” (doc. XXI).

 

                                         Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio (consid. 2.8.) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal CPAS e che i referti del Dr. __________ non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica del perito dell’amministrazione. Le conclusioni del medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto riguarda la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del CPAS e vanno quindi intesi nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.

 

                                         Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal CPAS.

 

                                         Neppure le certificazioni successivamente trasmesse dall’insorgente consentono una diversa valutazione.

 

                                         Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         In conclusione, rispecchiando la valutazione del CPAS i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 50% dal mese di settembre 2010.

 

                                         La consulente in integrazione professionale nel rapporto del 25 ottobre 2010 ha indicato che l’attività abituale è ancora esigibile dall’assicurata. Sul mercato del lavoro vi sono inoltre attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute che permettono all’insorgente di essere direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali si collocamento (doc. AI 53-1).

 

                             2.10.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 (la rendita è stata ridotta a far tempo dal 1° gennaio 2011).

 

                                         L’amministrazione tuttavia ha applicato i dati del 2009, verosimilmente per mancanza di dati più aggiornati.

                                        

                          2.10.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

 

                                         Nel caso di specie, l’amministrazione ha applicato per il confronto dei redditi i dati statistici, in quanto ha ritenuto di non poter prendere in considerazione il reddito conseguito da RI 1 presso l’__________ Assicurazioni perché “licenziata per ristrutturazione aziendale” (doc. AI 50-1).                            

                                         L’UAI ha quindi determinato il reddito da valido sulla base dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2008, facendo la media del totale delle attività tra la qualifica 3 e 4, ossia fr. 5'095.-- e fr. 4'116.--, riportato su 41.6 ore e aggiornato al 2009, per un importo di fr. 58'693.--. (doc. AI 50-1).

 

                                         In considerazione della giurisprudenza suindicata, il TCA ritiene tuttavia più corretto fondarsi sull’ultimo reddito che RI 1 ha conseguito prima del danno alla salute (l’incapacità lavorativa è iniziata nel giugno 2009) presso l’__________ __________ Assicurazioni, pari a fr. 4'525.-- mensili, fr. 58'825.-- annui (cfr. questionario del datore di lavoro del 5 novembre 2009, doc. AI 18-3).

                                        

                                         Come vedremo (cfr. consid. 2.10.4) anche applicando il reddito da valido statistico utilizzato dall’UAI il risultato finale non cambia.

 

                          2.10.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).

                                         L’assicurata, quale impiegata di commercio, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 58'825.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 67'341.89, cfr. Tabella TA7 p.to 22 “Segretariato, cancelleria”, livello di qualifica 4, fr. 5'285.-- X 12 mesi = 63’420.-- riportato su 41.6 = fr. 65'956.8 e aggiornato al 2009).

 

                                         Se si riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 7,64% (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr. 48'448.06.

                                     

                          2.10.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                          2.10.4.   In concreto, nel rapporto del 25 ottobre 2010, la Consulente in integrazione professionale ha applicato una riduzione del 5% per altri fattori di riduzione (doc. AI 53-2).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 48'448.06, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'012.83 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 58'825.-- (consid. 2.10.1) emerge un tasso d’invalidità del 60,8% arrotondato al 61% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

 

                                         Procedendo invece al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 48'448.06, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'012.83 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 58'693.-- (consid. 2.10.1) emerge un tasso d’invalidità del 60,7% arrotondato al 61% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

 

                          2.10.5.   Appurato, per contro, che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del 50% nella propria attività di impiegata di commercio, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

 

                                         Alla luce del grado d’invalidità del 61% in attività adeguate, l’assicurata è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nella precedente attività lavorativa di impiegata di commercio dove il grado d’invalidità è del 50%.

 

                                         L’UAI ha pertanto giustamente ridotto le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).

 

                             2.11.   L’assicurata in via ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria (doc. XVI).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

 

                             2.12.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti