Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.65

 

cs

Lugano

22 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2011 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 gennaio 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata il __________, il 14 novembre 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per “depressione nervosa, fibromialgia, artrosi alle anche” (doc. AI 1-9).

 

                                  B.   Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari, tra cui una valutazione bidisciplinare reumatologica e psichiatrica ad opera del SMR (doc. AI 38-3), con decisione del 27 gennaio 2011 (doc. AI 66), preavvisata dal progetto del 29 ottobre 2010 (doc. AI 58), l’UAI ha assegnato all’interessata ¾ di rendita AI dal 1° maggio 2009 al 30 giugno 2009, affermando che “a decorrere dal 01.04.2009 (alla scadenza dell’anno d’attesa – art. 28 LAI) avrebbe avuto diritto a tre quarti di rendita con grado AI del 66% tuttavia la richiesta di prestazioni AI è stata depositata tardivamente e conformemente all’art. 29 LAI il versamento avviene al più presto dopo 6 mesi dalla presentazione della richiesta di prestazioni ovvero dal 01.05.2009. Il versamento della prestazione è limitato al 30.06.2009” (doc. AI 66-3).

 

                                  C.   Con ricorso del 25 febbraio 2011 (doc. I), RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione. L’insorgente, dopo aver riassunto la fattispecie, ha evidenziato di aver prodotto un certificato del 29 novembre 2010 del suo medico curante, dr. med__________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha attestato l’aggravarsi della situazione valetudinaria ed un’inabilità completa dal 1° gennaio 2009. La ricorrente contesta la valutazione che il medico SMR, dr. med. __________, ha fatto del citato certificato medico e produce un ulteriore referto del proprio curante. L’interessata sostiene che il dr. med. __________ ha liquidato l’attestato del 29 novembre 2010 limitandosi a confermare la propria posizione con la motivazione dell’assenza di qualsivoglia cambiamento rispetto agli accertamenti effettuati prima della proposta di decisione. Ciò comporta una carenza di motivazione della decisione impugnata che si rileva arbitraria ed è stata presa violando il diritto di essere sentita.

                                         In conclusione l’interessata chiede il rinvio dell’incarto all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

 

                                  D.   Con risposta dell’11 aprile 2011, dopo aver chiesto (doc. IV) ed ottenuto (doc. V) una proroga, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

 

                                  E.   Il 22 aprile 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni cui ha allegato un certificato del 21 aprile 2011 del dr. med. __________ (doc. VIII/C).

 

                                  F.   Il 9 maggio 2011 l’UAI ha preso posizione, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. X), mentre il 24 maggio 2011 l’interessata, dopo aver domandato (doc. XV) ed ottenuto (doc. XVI) una proroga, si è riconfermata nelle sue richieste (doc. XVII).

 

                                  G.   Pendente causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti sui quali le parti si sono espresse in merito (doc. XIX-XXVI).

                                  H.   Con scritto del 14 novembre 2011, conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 314, questo Tribunale ha informato l’insorgente dell’intenzione del TCA di accogliere il ricorso con rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti, ciò che potrebbe implicare, in linea teorica, la soppressione delle due mensilità (maggio e giugno 2009) già riconosciute e le ha assegnato un termine per eventualmente ritirare il ricorso (doc. XXIX). Il 18 novembre 2011 la ricorrente ha deciso di mantenere l’impugnativa (doc. XXX).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                                   2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                                   3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza dell’allora TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                   4.   In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dall’allora TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

 

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

 

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                                   5.   In concreto dagli atti emerge che il 19 febbraio 2009 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e reumatologia, medicina psicosomatica e psicosociale __________, il 19 febbraio 2009 ha diagnosticato la presenza di “una fibromialgia e una sindrome lombovertebrale in nota emisacralizzazione di L5 a destra con neoartros, moderata discopatia L2/3 e sovraccarico faccettario lombare basso nonché turbe statiche con iperlordosi lombare e lieve scoliosi sinistroconvessa a largo raggio. La documentata evidente coxartrosi mostra una minima progressione radiologica a destra (rispetto al 27.02.2008), l’esame clinico evidenzia pure, rispetto ai precedenti controlli, una lieve riduzione della mobilità delle anche bilateralmente con persistenza di intensi dolori in fase finale” (doc. AI 26-1).

 

                                         Il dr. med. __________, specialista FMH psichiatria-psicoterapia, nel corso del mese di dicembre 2008 ha diagnosticato un episodio depressivo severo senza sintomi psicotici (F 32.2) dal 2004, un disturbo dipendente della personalità (F 60.7) dall’adolescenza e una sindrome dolorosa somatoforme persistente (fibromialgia; F 45.4), dal 2006, per un’incapacità lavorativa del 50% dall’8 aprile 2008 (doc. AI 12-1), mentre l’11 maggio 2009 ha affermato:

                                        

"  (…)

La paziente che seguo dal 2005, inviata dal curante dr. __________, __________, è anche in cura per “fibromialgia” dal dr. __________.

Le diagnosi sono rimaste invariate mentre la patologia somatoforme (fibromialgia) è nettamente peggiorata dalla fine dell’anno scorso, costringendo l’ammalata a rinunciare completamente al lavoro a partire dal 01.01.2009.

Le ripercussioni sullo stato psichico sono rilevanti sotto forma di peggioramento del disturbo dell’umore: la paziente piange “tutto il giorno” e non osa uscire perché “se incontra qualcuno si mette a piangere”.

La tolleranza ai medicamenti è scarsa perciò mi limito a prescrivere un antidepressivo serale. La paziente trova giovamento nella psicoterapia (2 sedute mensili) che è diventata per lei nell’ultimo anno il riferimento più importante.

I dolori inerenti la fibromialgia costringono la paziente a letto anche per giorni interi e la lasciano stanchissima ed esausta. L’accudimento del giovane cane risulta perciò terapeutico obbligando la paziente ad uscire almeno due volte al giorno e a muoversi.

Non posso che confermare l’inabilità completa a partire dell’inizio dell’anno.” (doc. AI 29-1)

 

                                         Il 2 giugno 2009 l’insorgente è stata visitata dai medici SMR, dr. med. __________, FMH medicina interna, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________ FMH medicina interna, i quali hanno posto la diagnosi principale di sindrome lombovertebrale cronica su emisacralizzazione di L5 a destra e moderata discopatia L2-L3, turbe statiche del rachide con iperlordosi lombare e lieve scoliosi sinistro-convessa ad ampio raggio e coxalgia bilaterale su artrosi di grado moderato e le ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di sindrome fibromialgica, sinusite cronica e disturbo di personalità dipendente ed hanno posto i seguenti limiti funzionali: deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione della schiena, solleva da terra o da piano orizzontale abitualmente massimo 10 kg e saltuariamente massimo 15 kg, deve evitare la posizione statica degli arti superiori al di sopra del piano orizzontale, non limiti aggiuntivi dal lato psichico (doc. AI 38-1).

 

                                         I medici SMR hanno affermato che:

 

"  Alla valutazione clinica odierna, come già evidenziato dal Dr. __________ in data 18.02.2009, prevale ancora una spiccata sindrome fibromialgica che giustifica l’astenia intensa e la limitazione funzionale descritta dall’assicurata.

In riferimento alla lombalgia cronica già descritta e alla coxalgia, si ritiene esigibile una incapacità lavorativa su giornata intera con rendimento ridotto del 30% in attività lavorativa come aiuto cuoca e ausiliaria di pulizie. Incapacità lavorativa 5% come casalinga.

In tutte le attività lavorative rispettose dei limiti funzionali sopra indicati l’assicurata presenta una capacità lavorativa su intera giornata con rendimento normale.

La valutazione clinica odierna permette di identificare una stazionarietà della situazione clinica a partire dal febbraio 2009. Tale evidenza risulta dal confronto dell’obiettività clinica descritta dal Dr. __________ il 18.02.2009. Le esigibilità lavorative prendono quindi data dal febbraio 2009.

 

Dal lato psi, pur in assenza di aspetti psicopatologici maggiori, elementi tipici di un disturbo di personalità dipendente, apparente carenza di motivazione, con rischio conseguente di cristallizzazione, fanno ritenere che una reintegrazione andrà impostata in modo graduale con un programma di rassicurazione iniziale costante.

 

In assenza di elementi oggettivi contrari, si riconoscono le IL pregresse indicate sopra.” (doc. AI 38-2)

 

                                         Dal rapporto di esame clinico dei medici SMR emerge quanto segue:

 

"  (…)

L’A.a ha tempo problemi riferiti con i figli, uno cui era stato diagnosticato un idrocefalo, poi trattato con apparente successo, un altro, con riferiti problemi psichici e abuso, di cui l’A.a si sarebbe accorta “tardi”.

L’A.a afferma di essersi rivolta ad uno psichiatra per la prima volta circa cinque anni or sono, il Dr. __________ di __________. Lo specialista, nel suo rapporto del dicembre 2008, indica una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10: F45.3) dal 2006, un episodio depressivo severo senza sintomi psicotici (F 32.2) dal 2004, un disturbo di personalità dipendente (F60.7), verosimilmente dall’adolescenza. Riassumendo, l’A.a si sarebbe inizialmente rivolta allo psichiatra per un disturbo depressivo grave, successivamente sarebbe insorta una sindrome da dolori diffusi e persistenti (fibromialgia), su un substrato di personalità dipendente pre-esistente. Successivamente, il 11.05.2009, il curante scrive che la tolleranza ai medicamenti sarebbe scarsa, mentre l’A.a troverebbe giovamento nella psicoterapia (2 sedute mensili). Elemento quest’ultimo confermato dall’A.a durante il consulto SMR, così come l’intolleranza ai farmaci (“con gli ansiolitici somigliavo a un automa; preferisco piangere, sento che ci sono”), anche se non vengono descritti eventi collaterali o avversi di tipo somatico. Il Dr. __________ continua, affermando che la fibromialgia è nettamente peggiorata con ripercussione sull’umore, altrettanto peggiorato, così che l’A.a è stata costretta a rinunciare al lavoro del tutto dal gennaio 2009. Il medico conferma una inabilità al 100%, dunque peggiorata rispetto al 50% indicato in dicembre 2008.

Contattato al telefono, il Dr. __________ accenna a problemi sull’ultimo luogo di lavoro per cui una reintegrazione nello stesso posto non sarebbe possibile, mentre auspica una reintegrazione, o una riformazione, professionale al più presto.

Non sono documentati ricoveri in strutture psichiatriche stazionarie.

 

(…)

 

Status psichico:

A.a curata nella persona e nell’abbigliamento, apparentemente lucida e orientata nei quattro domini, apparentemente collaborante e accessibile al colloquio. Tende al pianto se il discorso si riferisce al figlio “fuori di testa”, altrimenti la mimica e la gesticolazione sono adeguati al tono e al contenuto del discorso. Appaiono elementi pervasivi di incapacità e incompetenza. Durante il colloquio non sono apparsi evidenti fenomeni dispercettivi, di derealizzazione o dissociativi. Il flusso del pensiero è apparso coerente, i nessi logici conservati. Il tono dell’umore è apparso lievemente rivolto al polo depressivo, in relazione a rimuginazioni del passato: non si è rilevata marcata perdita di interesse e di piacere per attività che sono normalmente piacevoli; non mancanza di reattività emozionale ad eventi e attività che normalmente evocano una risposta emozionale; Non risvegli mattutini due o tre ore prima dell’orario abituale; mancano evidenze oggettive di un peggioramento mattutino della depressione; non si è rilevata evidenza oggettiva di marcato rallentamento o agitazione psicomotoria; Non si ha evidenza di marcata perdita di appetito e/o perdita marcata di peso nell’ultimo mese. Non attesta marcata riduzione della libido. Sono assenti, all’osservazione odierni, i criteri per un disturbo depressivo maggiore di qualsiasi gravità. L’intelligenza appare nella norma, non si sono apparentemente evidenziati disturbi grossolani della memoria.”

 

(…)

 

Assicurata di 51 anni in buone condizioni generali. Lombalgia cronica su alterazioni degenerative multi segmentali e minime alterazioni della statica. Coesiste coxalgia bilaterale su osteoartrosi di grado moderato. Spiccata sindrome fibromialgica.

Al momento non segni o sintomi compatibili con reumoartropatia di tipo sistemico infiammatorio.

 

La valutazione clinica odierna permette di stabilire i seguenti limiti funzionali:

 

Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione della schiena

Solleva da terra o da piano orizzontale abitualmente al massimo 10 kg e saltuariamente massimo 15 kg

Deve evitare la posizione statica degli arti superiori al di sopra del piano orizzontale

 

Alla valutazione clinica odierna, come già evidenziato dal Dr. __________ in data 18.02.2009, prevale ancora una spiccata sindrome fibromialgica che giustifica l’astenia intensa e la limitazione funzionale descritta dall’assicurata.

In riferimento alla lombalgia cronica già descritta e alla coxalgia, si ritiene esigibile una incapacità lavorativa su giornata interna con rendimento ridotto del 30% in attività lavorativa come aiuto cuoco e ausiliaria di pulizie. Incapacità lavorativa 5% come casalinga.

In tutte le attività lavorative rispettose dei limiti funzionali sopra indicati l’assicurata presenta una capacità lavorativa su intera giornata con rendimento normale.

La valutazione clinica odierna permette di identificare una stazionarietà della situazione clinica a partire dal febbraio 2009. Tale evidenza risulta dal confronto dell’obiettività clinica descritta dal Dr. __________ il 18.02.2009. Le esigibilità lavorative prendono quindi data dal febbraio 2009.

 

All’A. sono stati somministrati test SF-36 e ODI con risultato a quest’ultimo di 52%.

 

Dal lato psichico, e alla luce dei test somministrati, la consultazione odierna ha permesso di confermare la prevalenza della sindrome fibromialgica nel determinare lo stato di salute dell’A.a. Sono probabilmente presenti, e lo sono stati in passato, elementi di tipo sociale e familiare (problemi sul lavoro, contrasti con il figlio, morte del compagno), che non rappresentano certo elementi favorevoli al benessere psicofisico di una persona.

L’assenza di una psicopatologia maggiore non soddisfa il primo dei criteri di Forster per l’apprezzamento dei disturbi somatoformi da dolore persistente, tra cui cade la sindrome fibromialgica. Anche gli altri criteri non appaiono soddisfatti: l’A.a non presenta grave, o totale, isolamento sociale; lo stato psicopatologico non è cristallizzato, ma molto plasmabile, da quanto osservato durante il colloquio odierno. Non vi è infine una comorbidità somatica grave e cronica.

Aspetti tipici di un disturbo di personalità dipendente, quali tendenza a consentire agli altri di prendere decisioni riguardo la propria vita, paura di essere abbandonata, limitata capacità di prendere le decisioni riguardo la propria vita, paura di essere abbandonata, limitata capacità di prendere le decisioni importanti della vita quotidiana in assenza di molti consigli e rassicurazioni degli altri, sentimenti di disagio quando si è lasciati soli, appaiono invece confermati. Questi aspetti sono tuttavia espressioni di un modo di porsi in relazione con sé e gli altri caratteristici di una persona e non hanno, per se, valenza psicopatologica, pur influenzandone lo stile di vita.

Pertanto, anche a causa di un deficit di motivazione con conseguente rischio di cristallizzazione, una reintegrazione potrà avvenire in modo graduale con un programma adeguato di riallenamento e rassicurazione.” (doc. AI 38-7)

 

                                         Sulla base della documentazione medica, l’UAI ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50% dall’8 aprile 2008 al 7 gennaio 2009, del 100% dall’8 gennaio 2009 al 1° giugno 2009 e dello 0% dal 2 giugno 2009 sia nell’attività adeguata che in attività leggere (cfr. anche doc. AI 63-1).

 

                                         Il 29 novembre 2010 il dr. med. __________, specialista FMH psichiatria-psicoterapia, ha preso posizione sulla valutazione dei medici SMR ed ha affermato:

 

"  Avendo seguito la paziente succitata fin dall’insorgere dei suoi disturbi psichici, sui quali si è sviluppata una sindrome somatoforme – chiamata “fibromialgia” dai reumatologhi –, sono, credo, l’unico in grado di descrivere l’aggravarsi delle due affezioni col passare del tempo; allo stesso tempo, sono anche, credo, l’unico in grado di rilevare gli sforzi compiuti dalla paziente per resistere, in quelle avverse condizioni di salute, con uno sforzo di volontà che la stessa derivava dalla competenza materna: si trattava infatti di conservare il più a lungo possibile il lavoro per aiutare, anche economicamente, il figlio maggiore.

 

Come accennato sopra, la sindrome somatoforme si è sviluppata, organizzata, attorno al disagio psichico ed è quindi posteriore a quest’ultimo. Dall’apparizione della sindrome somatoforme, le due patologie si sono rafforzate l’una l’altra fino a configurare lo stato attuale.

Si tratta perciò di un disturbo da dolore somatoforme, accompagnato da una comorbidità psichica, inizialmente a sé stante, in seguito accompagnando e rafforzando il disturbo somatoforme.

 

La sindrome psicopatologica è descritta come disturbo misto ansioso-depressivo, che rappresenta il quadro clinico iniziale.

Il disturbo psichico è responsabile del ritiro sociale della paziente, sempre maggiore col passare del tempo: i figli se ne sono andati, il compagno di vita è deceduto in seguito ad una malattia tumorale, i fratelli restano indifferenti, salvo qualche sporadico aiuto; inoltre, a causa del sopraggiunto disturbo somatoforme, la paziente ha dovuto rinunciare ai contatti derivanti dalla sua pregressa attività come aiuto-cuoca alla scuola dell’infanzia. La paziente ha cercato di incrementare le sue entrate lavorando come aiuto-cucina in un ristorante, durante il film-festival, lavoro che suscitò un peggioramento del disturbo somatoforme.

 

Non si può perciò pretendere che la paziente non abbia compiuto uno sforzo di volontà, spinta come era dalla necessità di aiutare il figlio più che sé stessa.

 

Per quanto concerne la relazione tra le due affezioni (disturbo somatoforme e disturbo psichico), va rilevato la frequenza del meccanismo (ipotetico ma verosimile) secondo il quale la somatizzazione rappresenti una difesa (inconscia) dell’affrontare e risolvere un conflitto psichico (interno); si tratta di quello che in gergo giuridico si designa come profitto primario.

 

Sulla base di queste considerazioni, scaturite dalla lunga e costante osservazione della paziente, vorrei suggerire ai colleghi di rivedere il caso della mia paziente e correggere le conclusioni della perizia AI; tenendo conto di una inabilità completa (100%) a partire dal 01.01.2009.” (doc. AI 62-3/4)

 

                                         Il 14 dicembre 2010 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, medico SMR, ha affermato che “la lettera del dr. __________ non porta nuovi elementi medici, che non fossero già stati considerati durante l’osservazione SMR del giugno 2009. Si tratta di un diverso apprezzamento del curante dello stato clinico noto. Si conferma pertanto quanto nel rapporto SMR del settembre 2009 (doc. AI 65-1).

 

                                         Il 25 febbraio 2011 il dr. med. __________, ha affermato:

 

"  Durante i mesi di novembre e dicembre 2010, le condizioni di salute della Signora RI 1 sono ulteriormente peggiorate, di modo che si rende necessario l’allestimento di un nuovo certificato, rispetto a quello redatto il 29 novembre 2010.

 

In particolare a destare preoccupazioni sono i reiterati progetti di suicidio, confidati dalla paziente nelle ultime sedute.

Non si tratta di fantasie verbalizzate nell’ambito di un atteggia-mento esibizionistico seduttivo, per richiamare l’attenzione, tanto più che la paziente ha evocato in dettaglio come intende procedere.

 

Il quadro terapeutico, che consiste in psicoterapia e farmacoterapia, non ha subito cambiamenti tali da proporlo come responsabile del peggioramento della stato psichico della paziente; sono piuttosto fattori esterni quali l’indifferenza dei famigliari da una parte, in modo particolare dei due figli che la paziente ha allevati da sola, ma anche dei fratelli e della madre della paziente, dall’altra la resistenza mostrata dalla Assicurazione Invalidità a riconoscere la paziente come sofferente e legittimamente invalida, resistenza incomprensibi-le per il sottoscritto.

 

Quale nuovo elemento clinico, il pericolo che rappresenta la minaccia suicidale rende necessario, a nostro avviso, il riesame del caso da parte dei colleghi dell’Assicurazione Invalidità.” (doc. B)

 

                                         Il 18 marzo 2011 il dr. med. __________ ha affermato:

 

"  (…)

La lettera del dr. __________ non indica un peggioramento dal lato medico-psichiatrico, di tipo endogeno.

 

Sono invece evidenziati aspetti sociali, familiari, finanziari, di tipo esogeno, con riferita minaccia suicidale per questi motivi.

 

Tuttavia, il quadro terapeutico non avrebbe subito cambiamenti.

 

Non si ha, dunque, un’evidenza oggettiva di un peggioramento per una malattia psichiatrica maggiore, endogena, quanto il riconoscimento da parte del curante di elementi sociali, non medici, già evidenziati durante la valutazione SMR del 2009, ad esempio,”la madre 92enne stressa”.

 

Pertanto, non riscontro elementi utili a modificare quanto affermato nella valutazione SMR sopra citata.” (doc. VI/2)

 

                                         Il 21 aprile 2011 il dr. med. __________ ha affermato:

 

"  Va ricordato che seguo la paziente dal 2005 in una presa a carico integrata, consistente in psicoterapia e farmacoterapia. Beneficio perciò di una prospettiva longitudinale che mi consente di conoscere la paziente nella sua evoluzione, oltre che attraverso il transfert, strumento indispensabile per apprezzare il mondo intrapsichico, interno, della paziente, sia dal profilo affettivo, sia dal profilo delle rappresentazioni, consce e inconsce.

 

Non ritengo accettabile quindi che, in conclusione di una perizia AI, fatta “frettolosamente” (rispetto al lungo trattamento) e allestita sulla base di questionari, senza un contatto, anche solo telefonico, con il curante, si possa leggere una frase sbrigativa del tipo: “…non riscontro elementi utili a modificare quanto affermato nella valutazione SMR sopra citata.”; mentre viene indicato nel mio certificato del 25.02.2011 come “le condizioni di salute siano ulteriormente peggiorate,… reiterati progetti di suicidio…”

In base all’elemento nuovo, rappresentato dalla suicidalità, il collega perito psichiatra dell’AI avrebbe dovuto prendere contatto con il curante, allo scopo di valutare insieme l’entità del sintomo.

Uno scambio di opinioni tra colleghi è sempre valido; è spiacevole che tale consuetudine si sia persa quasi completamente.

 

Detto questo, entro nel merito delle conclusioni del perito, basate su due considerazioni, discutibili, come cercherò di mostrare:

 

1.       L’opposizione tra depressione endogena e depressione esogena o reattiva: “…non indica un peggioramento di tipo endogeno… Non si ha dunque un’evidenza oggettiva di un peggioramento per una malattia maggiore, endogena…”

 

A)    I propositi suicidali non costituiscono un peggioramento della depressione? Il suicidio (tentativo, ideazione) è da tempo considerato un segno di gravità nel decorso di una depressione e la sua comparsa segna evidentemente un peggioramento dello stato psichico. In quanto tale non va mai banalizzato, come sembra invece fare il collega perito, ritenendolo trascurabile.

B)    La contrapposizione tra endogeno e reattivo non è più attuale; la complessità della genesi della malattia depressiva è tale che bisogna prendere in considerazione i fattori “endogeni”, meglio caratterizzati come genetici, fattori che assumono un ruolo di guida, di tendenza, sia fattori “ambientali”, di sviluppo, fin dalla nascita, delle interazioni tra il soggetto e il mondo esterno, segnatamente la figura materna. Questa posizione è d’altronde messa in evidenza nella nosografia del ICD -10, che non distingue tra endogeno e reattivo ma tra episodi depressivi leggeri, medi e gravi o severi.

 

2.      Il peso dei fattori esterni: “..quanto il riconoscimento da parte del curante di elementi sociali, non medici…”

E’ vero, il mio certificato non è chiaro abbastanza in merito. Uno scambio con il perito mi avrebbe consentito di chiarire che non è il peso dei fattori esterni, “sociali”, in sé, bensì la loro interpretazione, fatta dalla paziente, a renderli tali. A questo, avrei spiegato al collega, abbiamo una evoluzione delirante del disturbo dell’umore (ICD – 10 F35.1) che si avvicina questo ultimo alla melanconia (caratterizzata appunto da un delirio di colpevolezza) e rende la prognosi riservata.

 

Aggiungo qui un riassunto del caso clinico della paziente, che permetterà ai giudici di avere una visione più completa:

 

“                                    La paziente soffre da diversi anni di una sindrome depressiva, in relazione con carenze affettive precoci che non ha potuto “riparare” nel corso della sua vita; la relazione con la madre, in particolare, madre tuttora viva, è improntata a sentimenti di diffidenza e odio reciproci; la paziente non riesce a stabilire con la madre un rapporto maturo, adulto; si ritrova ogni volta nel ruolo della bambina delusa e arrabbiata. Ciò le ha reso difficile il compito materno nei confronti dei due figli maschi, i quali, in misura diversa, soffrono pure loro. Il maggiore è dipendente di sostanze stupefacenti ed è perennemente arrabbiato con il mondo interno, simboleggiato dalla madre; egli perseguita sua madre con richieste di denaro; la paziente, colpevolizzata per averlo fatto ricoverare coattivamente anni fa, non gli rifiuta nulla e la situazione non cambia. Inoltre, negli ultimi anni, la paziente soffre di “fibromialgia” (dr. __________, ____________________, reumatologo), chiaro segno di conversione oppure sviluppo psicosomatico (?). Dal 01.01.2009 la paziente è completamente inabile al lavoro.

Dal profilo diagnostico, si tratta di una personalità dipendente, infantile, poco incline al cambiamento; l’introspezione è difficile, la paziente si ferma su posizioni masochistiche e realizza concreta-mente la “punizione” attraverso la “fibromialgia”. L’organizzazione del materiale inconscio attorno al nucleo masochistico ha portato alla malattia depressiva che evolve verso la melanconia e le sue ossessioni deliranti.” (doc. C)

 

                                         Il 6 maggio 2011 il medico SMR, dr. med. __________ ha affermato:

 

"  Non entro nella materia di apprezzamenti non di natura medica espressi dal dr. __________ né sui commenti riguardo la nosografia ICD10, che non portano nuove informazioni sullo stato di salute dell’A.ta.

 

Nel rispondere alla lettera del dr. __________, mi sono infatti basato su quanto ho letto, ed è lo stesso dr. __________ ora ad affermare in aprile 2011 che il certificato del febbraio scorso non era chiaro.

 

Devo riportare l’attenzione alla frase conclusiva della lettera dello psichiatra del 25.02.2011: “la resistenza mostrata dall’Assicurazione Invalidità a riconoscere la paziente come sofferente e legittimamente invalida, resistenza incomprensibile per il sottoscritto”.

 

Se questo significa che il riconoscimento di prestazioni AI porterebbe a un miglioramento della malattia, si tratta di una conclusione priva di significato sul piano medico-psichiatrico.

 

Anche la riferita ideazione suicidale è iscritta nello stesso quadro di tipo sociale, non sono infatti descritti segni o sintomi di altro tipo indipendenti da: “indifferenza dei familiari; resistenza da parte dell’Assicurazione Invalidità”.

 

Non ho banalizzato il sintomo “suicidio”: non ho trovato nella lettera segni oggettivi di questo. Se il curante riscontra nella sua paziente un rischio grave di atti auto aggressivi, ha l’obbligo di provvedere di conseguenza, anche con un ricovero coatto se necessario. Non è riferita alcuna ospedalizzazione.

 

Anche l’evoluzione delirante del disturbo dell’umore, accompagnata da una classificazione che non trovo sulla versione inglese ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (…) (ICD10:F35.1), che il dr. __________ mi avrebbe riferito a voce se lo avessi chiamato, non era oggettivata nella lettera del 25 febbraio u.s. Essa viene enunciata ora senza ulteriori commenti e avrebbe richiesto ugualmente dei provvedimenti medici: ad esempio, modifica della medicazione, ospedalizzazione, che non trovo descritti.

 

Infine, la lettera di aprile si conclude con un riassunto focalizzato solo sugli aspetti fibromialgici, che erano stati ben documentati nel rapporto SMR del 2009.

 

In conclusione, non sono portati elementi aggiuntivi che giustifichino l’esecuzione di nuovi accertamenti medico-psichiatrici.” (doc. X/Bis)

 

                                   6.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione :

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

 

"  2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversi-cherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   7.   Questo Tribunale, accertato che l’incapacità lavorativa al 50% della ricorrente ha avuto inizio a decorrere dal mese di aprile 2008 (cfr. doc. XXII/3 e doc. XXVI), chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare la valutazione dell’UAI in quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

                                        

                                         Mentre per quanto concerne gli aspetti somatici, il TCA non ha motivo di distanziarsi dall’approfondita valutazione esperita dai medici SMR che, del resto, non è smentita da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, questo Tribunale non concorda invece con quanto stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata a proposito all’apprezzamento delle patologie psichiatriche e all’influsso che le stesse hanno sulla capacità lavorativa dell’assicurata, per i motivi qui sotto esposti.

 

                                         Il TCA rileva innanzitutto che in sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un attestato del dr. med. __________, il quale ha evidenziato un peggioramento dello stato di salute durante i mesi di novembre e dicembre 2010, con in particolare “i reiterati progetti di suicidio, confidati dalla paziente nelle ultime sedute”. Il curante ha evidenziato che “non si tratta di fantasie verbalizzate nell’ambito dell’atteggiamento esibizionistico seduttivo, per richiamare l’attenzione” e che “tali progetti vanno considerati perciò con la massima attenzione, tanto più che la paziente ha evocato in dettaglio come procedere” (doc. B).

                                        

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 27 gennaio 2011 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In concreto, il referto del dr. __________ è sì successivo alla decisione impugnata, tuttavia fa stato di un peggioramento iniziato precedentemente (durante i mesi di novembre e dicembre 2010) che deve di conseguenza essere preso in considerazione.

                                         Certo, nel precedente rapporto del 29 novembre 2010, malgrado l’interessata si rechi 2 volte al mese dal proprio medico per una psicoterapia, non era stato fatto accenno al citato peggioramento e d’altra parte una modifica va di massima presa in considerazione se perdura almeno tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88a cpv. 2  OAI) e questo lasso di tempo, al momento dell’emanazione della decisione, non sembra ancora essere trascorso.

                                         Tuttavia, non va dimenticato che lo stesso curante rileva come queste idee suicidali sono state confidate dalla paziente solo nelle ultime sedute. Da una parte ciò spiega perché questo aspetto non figurava nel precedente rapporto medico e dall’altra questa circostanza non esclude che l’asserito peggioramento sia avvenuto nei mesi precedenti.

                                         Questi aspetti devono pertanto essere oggetto di ulteriore approfondimento. Ciò indipendentemente dalla circostanza che il curante si riferisce a peggioramenti dovuti a fattori esterni rilevato come l’asserito peggioramento ed i suoi motivi saranno semmai proprio l’oggetto degli ulteriori accertamenti medici.

 

                                         Del resto la necessità di ulteriori indagini emerge anche dalla poco motivata valutazione psichiatrica nell’ambito dell’esame medico del 2 giugno 2009. I medici SMR hanno infatti escluso la presenza dei criteri di Forster tramite affermazioni apodittiche e poco circostanziate (doc. AI 38-7: “L’assenza di una psicopatologia maggiore non soddisfa il primo dei criteri di Forster per l’apprezzamento dei disturbi somatoformi da dolore persistente, tra cui cade la sindrome fibromialgica. Anche gli altri criteri non appaiono soddisfatti: l’A.a non presenta grave, o totale, isolamento sociale; lo stato psicopatologico non è cristallizzato, ma molto plasmabile, da quanto osservato durante il colloquio odierno. Non vi è infine una comorbidità somatica grave e cronica”) e la successiva presa di posizione del medico curante del 29 ottobre 2010 circa l’adempimento dei citati criteri (doc. AI 62-3) è stata liquidata dal dr. med. __________ in modo sbrigativo con l’affermazione che il dr. med. __________ “non porta nuovi elementi medici, che non fossero già stati considerati durante l’osservazione SMR del giugno 2009 e che “si tratta di un diverso apprezzamento del curante dello stato clinico noto” (doc. AI 65-1).

 

                                         Ora, alla luce degli elementi figuranti nei certificati medici del curante e dell’asserito peggioramento dello stato di salute della ricorrente, s’imponeva un’ulteriore indagine medica.

 

                                         Questo Tribunale rileva del resto che, a fronte delle patologie della ricorrente, una perizia medica bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica) sarebbe sicuramente stata da preferire alla sola valutazione dei medici SMR.

 

                                         In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale, perlomeno, psichiatrico, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata sia stato valutato correttamente nell’ambito dell’esame dei medici SMR che, oltretutto, risale al giugno 2009.

                                        

                                   8.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                         L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

                                        

"  (…)

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutach-tungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschie-dliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungs-gerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

                                     

                                         Recentemente il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

 

                                         In concreto in virtù delle carenze sopra evidenziate e della necessità di procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione.

 

                                         Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto delle carenze nel calcolo dell’invalidità, non sollevate dall’insorgente, ma rilevabili d’ufficio e riscontrate, come segue, dal TCA.

 

                                         Infatti, dalle tavole processuali emerge che l’insorgente è stata inizialmente considerata salariata al 75% e casalinga al 25% (doc. AI 45-1) ed è stata oggetto, il 14 settembre 2010, di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica dove è stata riscontrata una percentuale d’invalidità del 6% (doc. AI 47-5) e dalla quale è emerso che l’insorgente ha svolto l’attività di responsabile della mensa della scuola dell’infanzia per il Comune di __________ nella misura del 68% e di ausiliaria di pulizia presso la __________ di __________ nella misura del 7% (doc. AI 47-2). Dagli atti prodotti dall’amministrazione emerge inoltre che l’UAI, il 14 ottobre 2010,  aveva calcolato 3 gradi d’invalidità diversi sulla base di una quota parte del 75% di salariata e del 25% di casalinga e meglio:

                                         - 36% prendendo in considerazione un salario da valida di fr. 40'615 ed una riduzione del salario da invalida del 14% (doc. AI 50-1);

                                         - 37% prendendo in considerazione un salario da valida di fr. 42'281 e una riduzione del salario da invalida del 14% (doc. AI 51-1);

                                         - 33% prendendo in considerazione un salario da valida di fr. 42'281 ed una riduzione del salario da invalida del 9% (doc. AI 52-1).

 

                                         Nel progetto di decisione e nella successiva decisione l’amministrazione ha poi calcolato il grado d’invalidità (dello 0%) sulla base della sola attività lucrativa, che sarebbe stata svolta al 107%, giacché l’amministrazione ha affermato che “In assenza del danno alla salute lei avrebbe presumibilmente continuato a svolgere l’attività presso la Scuola dell’Infanzia di ____________________ (grado d’occupazione del 100%) e presso la __________ (ca. 7%) e avrebbe potuto realizzare un salario annuo di fr. 42.821.--“ (doc. AI 58-3).

                                         L’amministrazione, in sede di decisione, non ha spiegato per quale motivo, dopo aver esperito l’inchiesta economica per le persone che non svolgono attività lucrativa (ed avere pure, internamente, effettuato il calcolo secondo il metodo misto), ha poi optato per il calcolo del grado d’invalidità sulla base della sola attività salariata, indicando che l’interessata esercitava due attività svolte complessivamente al 107%.

 

                                         Alla luce di tutte queste incongruenze, il TCA non può, con tranquillità, tutelare l’agire dell’amministrazione senza che anche su questo punto siano effettuati ulteriori accertamenti o che perlomeno sia data una spiegazione esauriente circa l’iniziale decisione di far capo ad un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, poi abbandonata, e di ritenere l’interessata da ultimo attiva al 107% quale salariata.

                                         Ciò tuttavia può essere fatto solo una volta conclusi gli accertamenti medici.

 

                                         Alla luce del diritto delle parti di essere sentite, delle incongruenze dell’amministrazione nella gestione del presente incarto che non deve gravare sull’operato del Tribunale, questo TCA decide di annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto all’UAI affinché, dopo aver completato gli accertamenti medici necessari atti a stabilire l’effettiva entità del danno alla salute della ricorrente e della sua influenza sulla capacità lavorativa, stabilisca se al caso di specie va applicato il metodo ordinario o misto e motivi nel dettaglio la propria scelta ed il proprio calcolo.

 

                                   9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’UAI, che verserà le ripetibili alla ricorrente.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                     §  La decisione impugnata è annullata.

                                 §§   Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 7 e 8.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti