Raccomandata |
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Incarto n.
LG/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 febbraio 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1sso, nata nel 1962, avvocato e notaio indipendente, in data 2 marzo 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “Cheratocono bilaterale (degenerazione progressiva della cornea ad ambedue gli occhi)” (doc. AI 2-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione bidisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 69-1) e un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 88-1), l’UAI con decisione del 4 febbraio 2011 (doc. AI 95-1), preavvisata con progetto del 19 novembre 2010 (doc. AI 91-1), ha respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti di carattere economico (doc. I).
Il patrocinatore di RI 1 ha contestato la valutazione economica svolta dall’amministrazione con particolare riferimento al reddito da valido (doc. I).
1.4. In risposta l’UAI, fondandosi sulle valutazioni della consulente in integrazione professionale, si è riconfermato nel proprio provvedimento con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. L’8 aprile 2011 il legale di RI 1 ha confermato che la presenza in ufficio dell’assicurata era discontinua e non superiore al 50%. Quali mezzi di prova il rappresentante ha citato se stesso, oltre ai colleghi avvocati __________ (doc. VI).
Il doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
1.6. Il 14 novembre 2011 si è tenuto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (doc. IX).
1.7. Con le osservazioni del 23 novembre 2011 l’UAI ha trasmesso la documentazione dell’ufficio tassazione di __________ concernente l’assicurata, nonché le annotazioni della Consulente in integrazione professionale (doc. X+bis;1-86).
1.8. I doc. X+bis; 1-86 sono stati trasmessi all’assicurata per osservazioni (doc. XI).
1.9. L’avv. RA 1 ha preso posizione in data 5 dicembre 2011 (doc. XII).
Il doc. XII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. L'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In particolare, al fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Occorre ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. L’Alta Corte ammette di principio, la possibilità di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).
Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia bidisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia oftalmologica (Dr. __________) e quella psichiatrica (Dr. __________).
Il Dr. __________, spec. FMH in malattie degli occhi, nel referto del 28 maggio 2010 ha posto la diagnosi di “Cheratocono bilaterale con: - stato dopo trattamento con tecnica mista di cheratotomia radiale e Cross Linking il 30.09.2008; - astigmatismo irregolare con visus corretto OD 0,4, OS 0,1” con capacità lavorativa massima del 50% nell’attività di avvocato e notaio (doc. AI 69-29).
Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 10 giugno 2010 ha posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento (ICD10 F43.21) reazione depressiva prolungata in via di remissione” con incapacità lavorativa del 10% (doc. AI 69-24).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 4 agosto 2010 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno ripreso le diagnosi del Dr. __________ e del Dr. __________ e ritenuto l’assicurata completamente inabile al lavoro dall’8 settembre 2008, mentre dal 9 novembre 2008 è da considerare abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività di avvocato-notaio indipendente, mentre in tutte le attività che non richiedono una potenzialità visiva per vicino e per lontano minima, il grado di capacità lavorativa è del 90% dal mese di maggio 2009 (doc. AI 69-18/20).
Nel rapporto medico del 9 agosto 2010 il Servizio medico regionale (SMR) ha ripreso la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa del SAM e raccomandato una valutazione economica per indipendenti (doc. AI 70-1).
L’Ufficio AI, in sede di udienza del 14 novembre 2011, ha confermato le conclusioni del SAM e del SMR (doc. IX, pag. 3).
La valutazione medica non viene contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I, VI), per cui il TCA ritiene superfluo dilungarsi ulteriormente su questo punto.
2.8. Occorre quindi esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.
L’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 29 settembre 2010.
Nel relativo rapporto del 9 novembre 2010 l’incaricata, riguardo all’attività svolta dall’assicurata prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:
" (…)
Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure sono imputabili al danno alla salute?
(cambiamenti logistici, sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.
· Prima si occupava anche delle pratiche notarili, oltre che di quelle di avvocatura, nonostante da sempre abbia trovato più interessanti queste ultime. Occuparsi di casi di avvocatura, spiega l'assicurata, le risulta ora più gravoso poiché richiedono una maggiore "ricerca", mentre le pratiche notarili possono essere gestite attraverso i "taglia e incolla" di una struttura preesistente.
· Aver optato per le pratiche notarili a scapito di quelle di avvocatura è stata dunque una scelta obbligata, dopo la malattia, ma che le ha oltremodo consentito di mantenere stabili gli incassi. Le pratiche notarili presuppongono infatti relazioni dirette, telefoniche e scrittura al PC, ma non la "ricerca" come invece avviene per altre tipologie di pratiche.
· Accenna inoltre a come, avendo aperto lo studio dieci anni orsono, il guadagno avrebbe potuto essere più elevato di quanto non lo sia stato effettivamente negli ultimi anni, un trend che le sue difficoltà visive hanno di fatto ostacolato. Riferisce altresì di aver dovuto rinunciare alle richieste di taluni clienti.
· Dall'insorgenza del danno inoltre ha ridotto il tempo di presenza in ufficio nella misura del 50%; questo non ha comunque pregiudicato la relazione con gli assistiti, "poiché vi è sempre qualcuno (il collega appunto) che risponde alle telefonate". Quando è a casa, inoltre, devia il telefono dell'ufficio sul cellulare privato: in questo modo "i clienti non si accorgono che lei non c'è", precisa l'assicurata.
· Altro elemento emerso nel corso dell'inchiesta è il fatto che il collega con cui la signora RI 1 condivide lo studio non sia notaio ma solo avvocato; questo consente all'assicurata, come ammette lei stessa, di poter disporre della collaborazione del collega nel caso in cui una pratica sia troppo impegnativa, ma abbia a sua volta la possibilità di ricevere incarichi per pratiche notarili.
SITUAZIONE DEL PERSONALE
Manodopera con/senza remunerazione
(situazione attuale)
Nessun dipendente.
Nel corso dell'inchiesta l'assicurata ammette di non potersi permettere una segretaria, per questo si risolve a fare tutto da sola.
Cambiamenti imputabili al danno alla salute
(concernenti il personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)
Nessuno.
CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITA’ - vedi allegato 1
A sostegno di quanto dichiarato circa i cambiamenti successivi il danno alla salute, l'assicurata ha precisato, in sede di inchiesta, come la ripartizione della casistica di cui si occupa attualmente sia per l'80% pratiche notarili, per il 20% pratiche di avvocatura; tale ripartizione la reputo una base reale su cui valutare i limiti funzionali dell'assicurata rispetto al lavoro che svolge abitualmente.
Va da sé comunque che, non avendo una segretaria, l'assicurata sia nella condizione di occuparsi di tutto il procedere della pratica, dall'incontro con l'assistito alla gestione delle telefonate, alla fatturazione degli onorari.
Trattandosi comunque di mansioni il cui "peso" è difficile da quantificare, ritengo che il confronto possa essere fatto procedendo nel modo proposto dall'allegato 1.
EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA – vedi allegato 2
Reddito dell'assicurata:
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2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
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Reddito tassato |
51'500 |
69'000 |
53'500 |
59'500 |
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Guadagno dichiarato |
50'705 |
68'578 |
52'357 |
58'730 |
65'129 |
62'976 |
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C.I. |
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56'000 |
62'000 |
- |
- |
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IPG |
24'090 |
5'726 |
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Si osservano le annotazioni del tassatore sul conto economico 2008 presentato dall'assicurata (vedi documentazione fiscale allegata al dossier), dove si indica che:
· "Fr. 5'726.30 ricevuti dalla __________ non sono da conteggiare nella contabilità".
· "Fr. 1'126.80, pagati da __________, non sono da dedurre dalle spese dello studio".
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
In misura abbondanziale, può essere richiesta la valutazione del consulente, valutazione, che tuttavia, date le competenze professionali dell'assicurata, ritengo superflua.
Ritiene necessaria una perizia?
No.
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Nell'applicazione del metodo ordinario, possibile poiché si dispone del reddito dichiarato dall'assicurata sia prima che dopo il danno alla salute, si evince la seguente perdita di guadagno:
Reddito da valida:
Quale reddito senza danno alla salute si è inteso prendere a riferimento la media degli ultimi quattro anni che hanno preceduto l'insorgenza del danno, ovvero dal 2004 al 2007, media che risulta essere di fr. 59'798.- netti, fr. 65'478.- lordi. Considerando altresì il caro vita, si ha un reddito da valida di fr. 68'225.- lordi.
La scelta della media è spiegata sia dall'andamento dell'attività, che può subire variazioni da un anno all'altro (anche se, come evidenziano i conti economici, non si tratta di variazioni sensibili), sia soprattutto per quanto ha dichiarato dall'assicurata, ovvero che il rendimento dello studio avrebbe potuto aumentare con il trascorrere degli anni; in quest'ottica si è ritenuto indicato applicare anche il caro vita.
Reddito da invalida:
Quale reddito successivo il danno alla salute si è preso a riferimento il reddito dichiarato nel 2009, perché il 2008 è caratterizzato da una fase acuta di malattia (corrispondente altresì con la data di insorgenza del danno) e solo alla fine dell'anno, nel mese di novembre, l'assicurata ha potuto riprendere l'attività.
Il guadagno (dichiarato) per questo anno è di fr. 50'704.- netti, fr. 55'088.- lordi.
Il confronto riportato dalla tabella sottostante è stato fatto, per correttezza, sui redditi dichiarati prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute. I dati parrebbero attendibili, visto che, nel corso degli anni, l'ufficio contribuzioni ha apportato variazioni minime sulle cifre dichiarate.
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Reddito ipotetico senza danno |
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secondo l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei CI – media anni 2004/2005/2006/2007 |
SFr. 68'225 |
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./. 2. 5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs…….) |
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Totale intermedio |
SFr. 68'225 |
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+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG |
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Totale intermedio |
SFr. 68'225 |
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./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (… |
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Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata |
SFr. 68'225 |
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Reddito da invalido |
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conformemente ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le rendite) |
SFr. 50'704 |
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./. 2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa, di (Frs. ….) |
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Totale intermedio |
SFr. 50'704 |
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+ contribuzioni personale AVS/AI/IPG |
SFr. 4'384 |
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Totale intermedio |
SFr. 55'088 |
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./o quota di lavoro non remunerata del congiunto (…. %) |
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Reddito d'invalido della persona assicurata |
SFr. 55'088 |
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Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al danno alla salute |
SFr. 13'137 |
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Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale |
19% |
VALUTAZIONE:
Per la valutazione della perdita di guadagno causata dal danno alla salute si è applicato il metodo ordinario del confronto del redditi, che ha evidenziato un grado del 19%, insufficiente pertanto al riconoscimento delle prestazioni.
Considerato che le indicazioni mediche non trovano riscontro diretto nel dato economico, possiamo evidentemente concludere come l'assicurata sia riuscita a trovare modalità adeguate ed efficaci per gestire la professione al punto da non causare una perdita economica importante; un esempio di quanto detto testé è la possibilità di optare per pratiche, come quelle notarili, che impongono un minor sforzo visivo." (doc. AI 88/3-6).
2.9. Alla luce della documentazione agli atti e di quanto emerso durante l'udienza del 14 novembre 2011 questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 29 settembre 2010 (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006), per le ragioni che seguono.
2.9.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido considerando la media degli ultimi quattro anni (dal 2004 al 2007) che hanno preceduto l'insorgenza del danno alla salute, per un importo di fr. 59'798.- netti, fr. 65'478.- lordi, che aggiornati al 2009 sono pari a fr. 68'225.- lordi (calcolo confermato in sede di udienza del 14 novembre 2011, cfr. doc. IX, pag. 1/2). L’amministrazione ha scelto di applicare la media dei redditi dal 2004 al 2007, con l’aggiunta del rincaro, dopo aver considerato l’andamento dell’attività e dei redditi (stabili) in quegli anni, nonché le dichiarazioni dell’assicurata. Procedere con la media dei guadagni percepiti – secondo la consulente – “ci ha consentito di fornire un quadro realistico e aderente della redditività nella professione svolta dall’Avv. RI 1” (doc. AI 88-5; 94-1).
La ricorrente, da parte sua, ha censurato questo calcolo del reddito da valido, in quanto – a suo dire – fino alla metà del 2006 ha lavorato al 50% per dedicarsi alla famiglia e solo dal mese di giugno 2006 ha esteso l’attività al 100%, quando però la patologia oftalmologica (il cheratocono) ha fatto la sua comparsa limitando la capacità lavorativa (doc. I).
Secondo il rappresentante dell’assicurata l’Ufficio AI avrebbe dovuto paragonare il dato relativo alle entrate del 2009 (reddito da invalido non contestato), con un dato ipotetico (reddito da valido) che tenga conto delle possibilità di crescita dello studio legale concretamente prospettabile.
Viene quindi postulato l’espletamento di una perizia volta a determinare il reddito conseguito da uno studio sito a __________ con la medesima struttura e caratteristiche di quello dell’assicurata (doc. I).
In primis va messo in evidenza che dal profilo medico la patologia oftalmologica (cheratocono bilaterale) è nota dal 1994 ed inizialmente è stata trattata con lenti a contatto del tipo semi-rigido fino al 2006-2007, periodo in cui l’assicurata ha subìto un peggioramento dell’acuità visiva. Dal punto di vista temporale è tuttavia a partire dal mese di settembre 2008 che i medici del SAM hanno considerato che la patologia in questione ha un’influsso sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI 69-19).
Questo Tribunale rileva che l’affermazione della ricorrente di aver lavorato a tempo parziale (50%) per dedicarsi alla famiglia e solo dal mese di giugno 2006 di aver esteso l’attività al 100%, non trova riscontro nella documentazione agli atti.
Infatti l’insorgente nel formulario di richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità del 2 marzo 2009 ha indicato che negli ultimi tre anni prima dell’inoltro della domanda svolgeva l’attività di avvocato e notaio a tempo pieno (100%), con un reddito medio di fr. 60'000.-- addirittura inferiore a quanto calcolato in sede di istruttoria dall’amministrazione (doc. AI 2-5).
Interpellata, a tal proposito, in sede di udienza, l’assicurata ha asserito “di non avere prestato sufficiente attenzione a questo aspetto e sottolinea che in quel periodo si trovava nelle massime difficoltà per i suoi problemi alla vista” (doc. IX, pag. 2).
In data 4 marzo 2009 l’UAI ha poi invitato l’assicurata a comunicare all’amministrazione i dati relativi all’attività indipendente “PRIMA” (evidenziato in grassetto) del danno alla salute. In particolare:
“(…)
1. Tipo dell’azienda (ramo d’attività) nonché ubicazione e superfici a disposizione;
2. Data d’inizio, genere dell’attività svolta (lavoro direttivo, altre attività – indicare in che percentuale sono svolte le singole mansioni sull’arco della giornata e della settimana – DARE INDICAZIONI PRECISE);
3. Numero dipendenti stipendiati;
4. Persone che aiutano senza ricevere salario in contanti (p.es. moglie o figli);
5. Redditi conseguiti negli ultimi 4 anni (allegare documentazione contabile [conti economici e bilanci] nonché copia della dichiarazione fiscale);
6. Fino a quando l’attività è stata svolta nella misura sopraccitata;
7. Dopo il danno alla salute, in che percentuale è ancora svolta l’attività e in quali mansioni” (doc. AI 6-1).
Nella risposta del 17 marzo 2009 l’assicurata ha comunicato all’Ufficio AI quanto segue:
“(…)
1. studio legale e notarile, ubicato a __________, attività di avvocato e notaio, superficie a disposizione circa mq 100 (condivisi con un collega).
2. In qualità di indipendente non sono affiliata a nessuna cassa pensioni;
3. inizio attività agosto 1998, avvocato e notaio;
4. nessun dipendente;
5. nessun aiuto non stipendiato;
6. redditi 2005-2008, dichiarazioni fiscali anni 2007 e 2008;
7. l’attività è stata svolta al 100% fino al 8 settembre 2008;
8. l’inabilità lavorativa al 100% fino al 9 novembre 2008 e in seguito al 50% svolgendo tutte le mansioni riguardanti la mia professione”
L’insorgente ha, in particolare, asserito di aver svolto l’attività legale/notarile al 100% fino all’8 settembre 2008 (doc. AI 11-1).
In sede di udienza del 14 novembre 2011 il Presidente del TCA ha chiesto all’assicurata per quale motivo è stato indicato che l’attività è stata svolta al 100% fino all’8 settembre 2008 senza evidenziare la modifica del grado di attività lavorativa a partire dal luglio 2006 e malgrado la domanda 2 fosse estremamente chiara: “(…) DARE INDICAZIONI PRECISE (…)”.
L’assicurata ha risposto: “pensavo che si riferisse a quel periodo, cioè negli anni in corso” (doc. IX, pag. 3).
Il presidente del TCA ha quindi sottolineato che la risposta, incompleta, andava approfondita dall’amministrazione chiedendo un complemento d’informazioni (cfr. doc. IX, pag. 3).
Di particolare rilevanza è inoltre la circostanza che nella perizia SAM del 4 agosto 2010, per quanto riguarda l’anamnesi professionale (pto. C3), i medici hanno riferito che “…nel corso del 1998 lavora dapprima per un breve periodo presso lo studio dell’Avv. __________, in seguito, dal 1999 l’A. inizia un’attività indipendente con l’apertura di uno studio legale e notarile a __________, condividendo gli spazi aziendali con l’Avv. RA 1. Riferisce di aver potuto lavorare al 100% fino a settembre 2008 quando, sottoposta ad un intervento chirurgico ad entrambi gli occhi, è stata dichiarata totalmente inabile al lavoro dall’8.9 al 9.11.2008 e in seguito, dal 10.11.2008, nella misura del 50% (ca. quattro ore al giorno)”. (doc. AI 69-7).
La consulente in integrazione professionale, nel complemento del 19 gennaio 2011, ha evidenziato che l’assicurata prima del danno alla salute ha svolto l’attività legale e notarile per una decina di anni “senza modificare la propria ragione sociale e senza procedere con cambiamenti strutturali tali da incidere sulla redditività dello studio” (doc. AI 94-1).
In sede di udienza del 14 novembre 2011 la consulente in integrazione professionale, __________ ha poi confermato che durante il colloquio con l’assicurata non è mai emerso che lavorasse a tempo parziale:
“(…)
Ora, nel caso concreto, sia nel colloquio in studio sia nei successivi colloqui telefonici non era mai emersa nessuna indicazione che lasciasse presupporre che l’attività prima dell’insorgenza del danno alla salute non fosse a tempo pieno.” (doc. IX, pag. 2).
Dalla documentazione agli atti emerge anche che RI 1 si è sposata con __________ nel mese di dicembre del 1985. Dall’unione sono nati due figli: __________ del 1986 e __________ del 1989 (doc. AI 2-2).
Nel 2000 la relazione coniugale è entrata in crisi e nel 2003 è sopraggiunta la separazione e il divorzio consensuale nel dicembre 2006 (cfr. sentenza del 14 dicembre 2006).
I due figli sono stati affidati alla madre (doc. AI 3-7; 69-6).
Nel periodo di tempo che ci occupa, ovvero gli anni precedenti all’insorgenza del danno alla salute (dal 2003 al 2007), l’assicurata risultava separata e i figli erano già in età adolescenziale.
In sede di osservazioni al progetto di decisione del 19 novembre 2010 l’insorgente ha esposto il reddito professionale ai fini dell’AVS dal 1998 (inizio dell’attività professionale) fino al 2009. Dallo stesso emerge un aumento importante del reddito professionale dal 2002 al 2003 (il reddito passa da fr. 16'271.-- a fr. 50'240.--). È quindi verosimile che vi sia stata un'estensione dell’attività lavorativa al 100% già in quegli anni, allorché è intervenuta la separazione dal marito.
Come evidenziato dall’amministrazione l’andamento dei redditi, a partire invece dal 2003, è piuttosto stabile e permette di giungere ad un risultato complessivamente realistico su quello che era il reddito dell’assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute.
Per quanto riguarda infine la documentazione dell’Ufficio di tassazione di __________ prodotta dall’UAI in data 23 novembre 2011, la stessa è da ritenere invece del tutto ininfluente ai fini della causa.
Secondo l’UAI il chilometraggio delle trasferte lavorative dichiarato dall’assicurata negli anni dal 2003 al 2008 non rispecchia l’aumento dell’onere lavorativo, a partire dal mese di giugno 2006, invocato da RI 1. Vi sarebbe stato infatti un aumento del chilometraggio dal 2003 al 2004 e dal 2004 al 2005, ma non successivamente (doc. X).
La responsabile dell’Ufficio tassazione di __________, interpellata dalla Consulente in integrazione, ha indicato che la quota parte delle spese per auto deducibili fiscalmente è del 70% per le persone indipendenti. Tale percentuale – secondo quanto ripreso dalla Consulente – “non ha nulla a che vedere con un eventuale impegno lavorativo in questa o altra misura. Lo si fa in tutti i casi e sempre, continua la tassatrice, quando si tratta di persone che svolgono un’attività indipendente”. Ha confermato quindi come la ripresa fiscale del 70% delle spese per l’automobile non abbia nulla a che vedere con la percentuale lavorativa, ma sia da riferire unicamente all’attività svolta dalla contribuente stessa, ovvero quella di indipendente” (doc. Xbis).
In secondo luogo, come evidenziato dalla ricorrente, l’aumento del chilometraggio negli anni indicati non permette comunque ancora di dedurre un cambiamento dell’onere lavorativo essendovi numerosi fattori che influenzano il chilometraggio annuo, per esempio trasferte più lunghe o sopralluoghi a dipendenza del tipo di cliente.
In conclusione, l’importo calcolato dall’amministrazione quale reddito da valido di fr. 68'225.-- può essere confermato da questa Corte.
2.9.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, non contestato dalla ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Nella fattispecie l’Ufficio AI ha fatto riferimento a quanto l’assicurata ha dichiarato nel 2009, pari a fr. 55'088.-- lordi.
Questo importo può essere fatto proprio dal TCA.
2.9.3. Va peraltro rilevato che dal profilo medico è stato accertato che l’assicurata in tutte le attività che non richiedono una potenzialità visiva per vicino e per lontano minima, può lavorare al 90% dal mese di maggio 2009 (doc. AI 69-18/20). Pertanto richiamata la giurisprudenza relativa all’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze dell "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (cfr. consid. 2.5.), questo Tribunale ritiene opportuno effettuare anche un raffronto dei redditi in attività adeguate.
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche superiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 6'456.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 6'714.24 mensili oppure a fr. 80'570.88 per l'intero anno (fr. 6'714.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 6'856.45 oppure di fr. 82'277.42 per l'intero anno (fr. 6'856.45 x 12).
2.9.4. Procedendo quindi al raffronto dei redditi nell’attività di avvocato/notaio, partendo da un salario da invalido di fr. 55'088.-e confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 68'225.-- (consid. 2.10.1) emerge un tasso d’invalidità del 19,2% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Procedendo invece al raffronto dei redditi in attività adeguate, partendo da un salario da invalido di fr. 82'277.42, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 90%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 74'049.68 e confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 68'225.-- (consid. 2.10.1) non emerge alcuna incapacità di guadagno.
Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato all'assicurata il riconoscimento di una rendita d’invalidità la sua decisione formale del 4 febbraio 2011 merita quindi conferma.
2.10. L’insorgente, in via ricorsuale, ha postulato l’esecuzione di ulteriori accertamenti, in particolare l’espletamento di una perizia volta a determinare il reddito conseguito da uno studio legale a __________ con la medesima struttura e peculiarità del proprio, nonché l’audizione testimoniale dei colleghi di lavoro (doc. I, VI).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti.
In particolare, una testimonianza dei colleghi di lavoro riferita ai tempi di presenza dell’assicurata nello studio legale non assumerebbe una rilevanza decisiva.
La professione di avvocato non impone infatti una presenza costante presso l’Ufficio, ma può essere svolta a domicilio o all’esterno dello studio legale. Una presenza discontinua in ufficio non dimostra così ancora lo svolgimento di un’attività soltanto a tempo parziale.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti