Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’8 febbraio 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 27 agosto 2007 (doc. AI 47/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 38/1-3) l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1963, al beneficio di una mezza rendita, grado d’invalidità 50%, dal 1. maggio 2006;
- in esito alla revisione avviata nel maggio 2009 (doc. AI 52/1-2), l’amministrazione – viste le risultanze della perizia 9 settembre 2009 a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 70/1-7) e del rapporto medico 14 settembre 2010 della dr.ssa __________ (doc. AI 73/1-3), medico SMR –, con decisione 8 febbraio 2011 (doc. AI 81/1-3), preavvisata l’8 novembre 2010 (doc. AI 76/1-3), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
- con il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, oltre al ripristino dell’effetto sospensivo, ha postulato l’annullamento della decisione ed il mantenimento del diritto alla mezza rendita;
- con la risposta di causa – viste le annotazioni 16 marzo 2011 nelle quali la dr.ssa __________, medico SMR, ha concluso che “(…) in considerazione dell’attuale certificazione si condivide indicazione a rivalutazione peritale in ambito SAM (psi, reuma e neuro) per definire evoluzione stato di salute rispetto alla precedente decisione del 2007 con definizione degli attuali limiti funzionali (…)” (IV/bis) – l’Ufficio AI ha proposto al Tribunale, in via principale “(…) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici del caso mediante l’allestimento di una (nuova) perizia presso il SAM di Bellinzona atta a definire quanto specificato dal SMR (…)” e, in via subordinata, “(…) di voler confermare la decisione dell’8 febbraio 2010 (ndr. recte: 8 febbraio 2011) e, conseguentemente, respingere il ricorso (…)” (IV);
- interpellato dal TCA, con lettera 29 settembre 2010, l’avv. RA 1 ha puntualizzato: “(…) 1) nella sua risposta del 31 marzo 2011 L’Ufficio AI ha ritenuto “corretto procedere ad ulteriori indagini di carattere medico”, aderendo dunque alle obiezioni formulate nel ricorso sulla necessità di effettuare nuovi e più esaurienti esami di carattere medico; 2) la risposta dell’ufficio AI manifesta pertanto il carattere di acquiescenza; nulla osta quindi all’annullamento della decisione impugnata. La ricorrente mantiene evidentemente al riguardo la sua richiesta di attribuzione di indennità ripetibili, protestando le spese; 3) va da sé che l’annullamento della decisione dovrà comportare l’immediato ripristino della rendita d’invalidità sin qui versata; 4) la ricorrente postula inoltre che le venga nuovamente data la possibilità di esprimersi sulle risultanze della perizia interdisciplinare prima dell’emanazione della nuova decisione (…)” (VI);
- con osservazioni 9 maggio 2011 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) l’assicurata avrà la possibilità esprimersi sulle risultanze della perizia pluridisciplinare prima dell’emanazione della decisione formale (segnatamente in sede di osservazioni al preavviso di decisione ex art. 57a LAI) (…)” (VIII) – si è opposto al ripristino dell’effetto sospensivo osservando, in particolare, che “(…) in conformità alla giurisprudenza dell’Alta Corte, l’assicurata non può quindi pretendere al mantenimento della (mezza) rendita unicamente per motivi formali basati sull’an-nullamento da parte del TCA della decisione di soppressione resa dall’Ufficio AI (…)” (VIII);
- con scritto 17 maggio 2011 l’avv. RA 1, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, ha concluso postulando: “(…) in via principale, l’accoglimento del ricorso con contestuale annullamento della decisione impugnata e ripristino della rendita AI sinora erogata alla ricorrente, e in subordine, l’immediata restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso (…)” (X);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);
- oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la mezza rendita é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurata postula il ripristino del diritto alla prestazione;
- secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella fattispecie, vista la documentazione medica prodotta con il ricorso (doc. B e E), questo TCA concorda con la necessità di procedere ad una nuova perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) a cura del SAM al fine di accertare se, rispetto alla situazione presente al momento della precedente decisione del 27 agosto 2007, sia intervenuto un miglioramento duraturo dello stato di salute, rispettivamente della capacità lavorativa dell’assicurata. In particolare, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, i periti dovranno valutare se nel caso di specie la valutazione necessita o meno di più osservazioni in un prolungato periodo di tempo (per un caso in cui questo Tribunale ha concluso in questo senso e ritenuto insufficiente un solo colloquio cfr. la STCA del 21 marzo 2011 incarto nr. 32.2010.137);
- la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro condivisa dall’assicurata, appare pertanto giustificata;
- quanto alla valutazione economica, peraltro prematura vista la necessità di ulteriori accertamenti medici, il TCA rileva che dal questionario per il datore di lavoro 3 agosto 2006 (doc. AI 11/1-3) risulta che nel 2004 il reddito annuo è stato di fr. 62'320.--, importo questo comprensivo dell’indennità mensile per vitto di fr. 210.-- (vedi il punto 4 del questionario dal quale risulta un salario mensile di fr. 4'600.-- e il punto 8 che riporta un reddito di fr. 4'810.-- da gennaio a dicembre);
- nella DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
" (…)
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.
(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;
- vista la suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare arbitrariamente l’inizio dell’effetto della revisione. L’amministrazione ha infatti ordinato una perizia a cura del CPAS e il dr. __________ FMH in medicina interna, che già si era espresso nel rapporto medico 5 maggio 2006 (doc. AI 5/1-2), nel rapporto medico di decorso 18 giugno 2009 (doc. AI 53/1-7), se da una parte ha indicato che “(…) è previsto prossimamente un consulto specialistico presso il Dr. med. __________, FMH in reumatologia (…)”(doc. AI 53/4 punto 5.6), dall’altra ha attestato uno stato di salute stazionario, non ha espresso alcuna valutazione medica in merito alle risorse evidenziando il persistere di uno stato depressivo (vedi i punti 5.3, 5.5, 6.1 e 7.1 sub doc. AI 53/3-6) – questo Tribunale deve innanzitutto concludere che l’effetto sospensivo tolto con la decisione impugnata andrebbe mantenuto durante la procedura di rinvio e che, pertanto, proprio per questa ragione, la domanda di ripristino dell’effet-to sospensivo deve essere decisa in quanto non divenuta priva di oggetto;
- nel caso concreto non sono dati materialmente i presupposti per ripristinare l’effetto sospensivo. Infatti, trattandosi di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 Nr. 31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152). Secondo la giurisprudenza federale l'interesse dell'assicurato prevale su quello generale solo quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269-270 consid. 3) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p. 81). Ora, osservato come da quanto sopra esposto è necessario un accertamento medico pluridisciplinare, alla luce degli atti all’inserto non è dato di stabilire in modo chiaro quale sarà l’esito finale della vertenza. Inoltre, considerato come la ricorrente abbia espressamente fatto presente a pagina 14 del ricorso di percepire un modesto reddito lavorativo di fr. 1'615.--al mese, l'interesse dell'amministrazione di evitare il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto;
- di conseguenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo va respinta mentre che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
- vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
2. La domanda di ripristino dell’effetto sospensivo è respinta.
3. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti