Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.80

 

FS/sc

Lugano

18 ottobre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 febbraio 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nel mese di ottobre 2003 RI 1, classe 1956, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare 6 settembre 2004 a cura del SAM (doc. AI 32/1-36) – l’Ufficio AI, con decisione 16 settembre 2004 (doc. AI 35/2-3), aveva negato il diritto a prestazioni non presentando l’assicurata incapacità lavorativa né nella precedente attività di ausiliaria di economia domestica né in altri tipi di attività lavorative.

                                         Con decisione su opposizione 30 maggio 2006 (doc. AI 51/1-5) l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione 4 ottobre 2004 (doc. AI 38/1) e confermato la decisione 16 settembre 2004.

 

                                         Questo Tribunale, con STCA del 10 maggio 2007 (doc. AI 68/1-19), ha confermato la decisione su opposizione 30 maggio 2006 e respinto il ricorso 14 giugno/10 luglio 2006 (doc. AI 56/3 e 56/2) inoltrato dall’assicurata tramite l’__________.

 

                                         In esito al ricorso 13 giugno 2007 (doc. AI 69/2-3), inoltrato contro la STCA del 10 maggio 2007, il Tribunale federale con STF 9C_371/2007 del 6 luglio 2007 ha stralciato la causa per ritiro del gravame (doc. AI 71/1-3).

 

                               1.2.   Nel mese di gennaio 2008 l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 74/1-8).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso sulla base della perizia pluridisciplinare 13 aprile 2010 a cura del SAM (doc. AI 100/1-60), delle valutazioni del consulente in integrazione professionale 24 giugno e 15 dicembre 2010 (doc. AI 106/1-2 e 112/1-2) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 6 ottobre 2010 (doc. AI 108/1-6) l’Ufficio AI, con decisione 8 febbraio 2011, preavvisata con progetto 17 dicembre 2010 (doc. AI 113/1-3), ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni non essendo il grado d’invalidità pensionabile.

 

                               1.3.   Contro la decisione 8 febbraio 2011, tramite il RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa confermata la valutazione medica e, quanto a quella economica, osservato che “(…) l’assicurata è stata reputata capace al lavoro all’80% dal lato medico-teorico nell’attività abituale ed in ogni altra attività. Pertanto, in considerazione dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurata doveva continuare a mettere a frutto la sua capacità residua nella sua precedente professione. Nello specifico, è indicato il raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a) con grado d’invalidità corrispondente al 20%, non tutelato dall’UAI (…)” (IV) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula il riconoscimento del diritto a una rendita intera.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

 

                               2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                               2.6.   Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che vista la domanda di prestazioni del gennaio 2008 (doc. AI 74/1-8 e consid. 1.2) e conformemente alle annotazioni 30 gennaio 2008 e 17 dicembre 2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 78/1 e 91/1) l’amministrazione è entrata nel merito della nuova domanda e ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 93/1-2).

 

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 13 aprile 2010 (doc. AI 100/1-60) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), pneumologia (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

 

Sindrome affettiva persistente (ICD-10 F 33.8).

 

Lieve periartropatia omero scapolare tendinotica alla spalla ds..

 

Lieve periartropatia all’anca sin..

 

Sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena cronica con/su:

 

     -  minime alterazioni degenerative a livello cervicale e lombare;

     -  minime alterazioni della statica a livello lombare.

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

 

Probabile asma bronchiale ad insorgenza tardiva senza componente allergica.

 

Sovrappeso con BMI 29 kg/m2.

 

Ipertensione arteriosa sotto trattamento.

 

Dislipidemia sotto trattamento.

 

Varicosi C3.

(…)" (doc. AI 100/13)

 

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente valutazione complessiva della capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) come ausiliaria di pulizie. (…)” (doc. AI 21/18), i periti hanno concluso:

 

"  (…)

8.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80% come ausiliaria di pulizia. È presente una sindrome affettiva persistente, la cui gravità non codifica un'incapacità lavorativa superiore al 20%.

 

Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una capacità lavorativa del 95%.

 

Dal punto di vista pneumologico l'A. presenta una capacità lavorativa del 100% in attività fisiche sedentarie leggere e leggere-medie senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.

 

Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile la lavoro.

 

Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) come ausiliaria di pulizie senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie dall'ottobre 2008 (redazione di vari rapporti medici all'attenzione dell'Ufficio AI da parte dei medici curanti) e continua.

 

Continuando il trattamento psichiatrico in corso è possibile che subentri un miglioramento valetudinario e di conseguenza miglioramento della capacità lavorativa dell'A., così da raggiungere una capacità lavorativa del 95% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) come ausiliaria di pulizie.

 

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Non si consiglia nessuna riqualifica professionale.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80%.

 

Dal punto di vista pneumologico l'A. presenta una capacità lavorativa del 100% in attività sedentarie leggere e leggere-medie senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.

 

Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile al lavoro.

 

Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una capacità lavorativa del 90% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in un'attività molto pesante.

In un'attività mediamente pesante o leggera, che possa richiedere anche una certa velocità d'esecuzione, possa permettere qualche cambiamento di posizione (indicativamente per qualche minuto ogni ora e la possibilità di brevi pause dello stesso ordine), che permetta generalmente il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, che eviti il movimento eccessivamente ripetitivi (tutto il giorno gli stessi movimenti) soprattutto per il tronco, l'A. è abile al lavoro a tempo pieno ma con una diminuzione del rendimento al massimo del 5%.

 

Riportiamo i limiti funzionali descritti dal reumatologo:

 

Risorse fisiche

 

                                                    0%       1-5%          6-33%           34-66%         67-100%

                                                    = 0 h    = fino a     = ½ fino a    = 3 fino a      = ca. 5½

                                                                 ca. 0,5 h   scarse 3 h   5¼ h             fino a 8 h

 

Sollevare e portare                mai      di rado      talvolta        sovente       molto

esigibile                                                                                                                sovente

 

leggero (fino a 9 kg)

all'altezza dei fianchi               ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

medio (10-25 kg)

all'altezza dei fianchi               ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

pesante (> 25 kg)

all'altezza dei fianchi               ¨            ¨            ¨                  ý                   ¨

sollevare sopra l'altezza

del petto                                     ¨            ¨            ¨                  ý                   ¨

 

Maneggio attrezzi

leggero/di precisione              ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

medio                                         ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

pesante/lavoro manuale        ¨            ¨            ¨                  ý                   ¨

rotazione manuale                  ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

 

Posizione corporea/mobilità

lavori sopra l'altezza del capo¨           ¨            ¨                  ý                   ¨

rotazione                                    ¨            ¨            ¨                  ý                   ¨

seduta chinata                         ¨            ¨            ¨                  ý                   ¨

eretta chinata                            ¨            ¨            ¨                  ý                   ¨

inginocchiata                            ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

flessione delle ginocchia       ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

 

Posizione di lunga durata

seduta                                        ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

eretta                                          ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

 

Spostamento

camminare (fino a 50 m)       ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

camminare (oltre 50 m)         ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

camminare (lunghi tragitti)    ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

camminare su terreni

dissestati                                  ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

salire le scale/scale a pioli    ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

 

Limitazioni

equilibrio/bilanciamento                        ¨ limitato                    ý non limitato

 

Come casalinga l'A. presenta una capacità lavorativa dl 95%.

 

 

In attività mediamente pesante o leggera, rispettosa dei limiti funzionali appena descritti e senza l'esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie, l'A. raggiunge una capacità lavorativa dell'80% (presenza durane tutto il giorno ma con rendimento ridotto) dall'ottobre 2008 e continua.

Se dovesse migliorare la patologia psichiatrica l'A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 95% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) nelle attività appena descritte.

Come casalinga l'A. presenta una capacità lavorativa del 100% dall'ottobre 2008 e continua.

 

 

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE  a DOMANDE PARTICOLARI

 

Si può constatare un leggero peggioramento a livello psichico che possiamo far risalire all'ottobre 2008.

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 100/17-20)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 17 aprile 2010 del dr. __________ (doc. AI 101/1-3), ritenute le valutazioni del consulente in integrazione professionale 24 giugno e 15 dicembre 2010 (doc. AI 106/1-2 e 112/1-2) e considerato l’esito dell’inchiesta domestica 6 ottobre 2010 (doc. AI 108/1-6) con decisione 8 febbraio 2011 ha negato il diritto a prestazione essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 119/1-3).

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

                                         In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

                                         L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

                                         D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

 

                                         a livello amministrativo

                                         -  assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         -  differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         -  miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         -  rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                            --   in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                            --   alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

 

                                         a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Giova qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa dell’80% tanto nella sua attività abituale di aiuto cucina e ausiliaria di pulizia, quanto in un’attività adeguata dall’ottobre 2008.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

 

                                         In particolare, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, nello stringato rapporto medico 8 marzo 2011, la dr.ssa __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, – a cui l’Ufficio AI aveva trasmesso la perizia pluridisciplinare 13 aprile 2010 del SAM (doc. AI 104/1) – non si è confrontata con le conclusioni dei periti SAM, non ha posto una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, non ha apportato nuovi elementi in grado di precisare in cosa sia consistito l’asserito peggioramento da due mesi e, senza nemmeno indicare i trattamenti intrapresi visto il decorso, si è limitata a certificare in modo del tutto generico che l’assicurata “(…) attualmente è inabile al 70% (…)” (doc. A4).

 

                                         Dal canto suo il dr. __________, FMH in fisiatria e riabilitazione reumatologica, nel certificato medico 21 febbraio 2011, circa la capacità lavorativa, ha concluso che “(…) dal punto di vista reumatologico ritengo che l’assicurata sia attualmente inabile al lavoro al 50% come ausiliaria di pulizie. La limitazione della capacità lavorativa è dovuta alla sintomatologia algica cronica con recrudescenza al carico della colonna vertebrale ma anche se la paziente deve camminare o stare in piedi per periodi prolungati e deve inchinarsi sul lavoro o fare movimenti ripetitivi con le braccia. Un peggioramento dello stato di salute di un certo rilievo è subentrato da circa un anno con la patologia al metatarso destro che si manifesta durante le attività esplicate in piedi. (…)” (doc. A2). Al riguardo va osservato che nel rapporto medico 10 ottobre 2008 (doc. AI 89/1-5), rapporto menzionato nell’elenco atti e quindi considerato dal SAM (doc. AI 100/3-4), il dr. __________ aveva già attestato un’incapacità lavorativa del 50% e questo nonostante all’epo-ca non avesse posto la diagnosi di “(…) metatarsalgia cronica destra: cisti ossee delle articolazioni MP: stato dopo resezione di una ciste interdigitale 2° raggio del piede destro in luglio 2010 (…)” che non sembrerebbe pertanto avere un influsso sulla capacità lavorativa (doc. A2).

 

                                         Quanto al certificato medico 17 febbraio 2011, il dr. __________, FMH in medicina generale, – che nel rapporto medico 7 ottobre 2008 (doc. AI 88/2-6) aveva attestato un’inabilità lavorativa nella sua attività abituale del 75% e a cui l’Ufficio AI aveva trasmesso la perizia pluridisciplinare 13 aprile 2010 del SAM (doc. AI 103/1) – egli non si è confrontato con le valutazioni dei periti SAM e, pur non essendo specialista in materia, ha concluso in modo del tutto generico che “(…) viste tutte le patologie di cui sopra, e in riferimento anche ai rapporti che gli specialisti, Dr. med. __________, Dr.ssa __________, faranno a loro volta, ritengo che l’abilità della paziente sia al massimo del 50%. (…)” (doc. A3).

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 13 aprile 2010 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di aprile 2010 e prima dell’8 febbraio 2011 (data della decisione impugnata), a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa dell’80% tanto nella sua abituale quanto in un’altra attività adeguata.

 

                               2.9.   Quanto alla valutazione economica il TCA rileva innanzitutto che, viso che dall’inchiesta domestica 6 ottobre 2010 risulta che l’assicurata va considerata salariata al 100% – “(…) la signora __________ afferma che, in assenza del danno alla salute, lavorerebbe al 100% (…)” (doc. AI 108/2) –, a ragione, per il calcolo del grado d’invalidità, l’amministrazione non ha applicato il metodo misto.

 

                                         Visto inoltre che l'assicurata presenta, dall’ottobre 2008, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità lavorativa dell’80% tanto nella sua attività abituale di aiuto cucina e ausiliaria di pulizia quanto in un’attività adeguata, per ridurre il danno ella doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione.

                                         In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

                                         Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque concludere che, nel caso concreto, la ricorrente presenta un grado d’invalidità del 20% che non dà diritto ad alcuna rendita (cfr. consid. 2.3).

 

                                         Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti