Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 febbraio 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1. al 31 luglio 2002, di mezza rendita dal 1. agosto al 31 dicembre 2002 e nuovamente di un quarto di rendita dal 1. gennaio 2003 (cfr. le decisioni 13 aprile 2005 sub doc. AI 50/1-2, 51/1-2, 52/1-2, 53/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 48/1-3).
Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.
1.2. Nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di dicembre 2007, con comunicazione 2 febbraio 2009 (doc. AI 65/1-2) l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad un quarto di rendita.
1.3. In esito alla revisione avviata nell’aprile 2010 (doc. AI 67/1-2) l’amministrazione – visti i dati 12 maggio 2010 del datore di lavoro (doc. AI 70/1-3), le risultanze del rapporto 27 maggio 2010 sulla revisione delle prestazioni del dr. __________ (doc. AI 71/1-6), le tabelle 8 luglio e 27 dicembre 2010 concernenti l’aggiornamento dei salari da valido e invalido (doc. AI 76/1 e 78/2) e la nota interna del 27 dicembre 2010 (doc. AI 78/1) –, con decisione 14 febbraio 2011 (doc. AI 84/1-4), preavvisata il 28 dicembre 2010 (doc. AI 80/1-3), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale, oltre al ripristino dell’effetto sospensivo – contestata la possibilità di procedere ad una revisione in quanto l’Ufficio AI non avrebbe emesso una decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita, sostenuto che il reddito percepito configurerebbe un salario sociale che non può pertanto venire considerato e che la soppressione della rendita sarebbe comunque effettiva dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione –, ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, la conferma del diritto ad una rendita, e, subordinatamente, la riforma della decisione impugnata ai sensi dei considerandi.
1.5. Con osservazioni e risposta di causa 1. aprile 2011 l’Ufficio AI si è opposto al ripristino dell’effetto sospensivo e – con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese nei con-siderandi successivi – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con osservazioni 11 aprile 2011 – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’assicurato ha confermato quanto postulato con il ricorso.
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 14 febbraio 2011 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 14 febbraio 2011 – con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto dal 1. aprile 2011 – è conforme o meno alla legislazione federale.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversiche-rung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita (o dell’assegno per grandi invalidi) è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.6. Nel caso concreto, dopo la richiesta di prestazioni AI del luglio 2003 (doc. AI 34/1-7), sfociata, viste le risultanze mediche ed economiche, nelle decisioni 13 aprile 2005 con le quali è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita nel mese di luglio 2002, a una mezza rendita dal 1. agosto al 31 dicembre 2002 e a un quarto di rendita dal 1. gennaio 2003 (doc. AI 50/1-2, 51/1-2, 52/1-2, 53/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 48/1-3), l’Ufficio AI, nell’ambito dell’ultima revisione intrapresa nel mese di aprile 2010, vista la stabilità dello stato di salute del ricorrente e l’aumento del guadagno conseguito, dopo un raffronto dei redditi, ha soppresso il diritto alla rendita.
Questo Tribunale rileva innanzitutto che con le decisioni 13 aprile 2005, emesse nell’ambito della richiesta di prestazioni del luglio 2003 e cresciute incontestate in giudicato, l’Ufficio AI – viste le risultanze dei richiamati: questionario per il datore di lavoro (doc. AI 39/1-3), rapporto medico e allegati del dr. __________ (doc. AI 40/1-5) e incarto concernenete l’assicurato dell’assicurazione militare (doc. AI 37/1 e 42/1) – ha riconosciuto il diritto ad una rendita che dal gennaio 2003 si è fissata ad un quarto. In questo senso – a differenza di quanto sostenuto a pagina 7 del ricorso: “(…) non essendo possibile all’Ufficio AI procedere con una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (mancandogli una propria decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita), l’intera procedura di revisione non merita di essere confermata (…)” – le decisioni 13 aprile 2005 (che si fondano su un esame materiale degli atti) sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. consid. 1.1) e le stesse, come del resto già aveva fatto nel dicembre 2007 (cfr. consid. 1.2), potevano essere riviste se date le premesse per una revisione (cfr. consid. 2.5).
2.7. Per quanto riguarda la situazione medica questo Tribunale rileva che la stessa è rimasta stazionaria.
Il dr. __________, FMH in medicina generale, da ultimo nel rapporto sulla revisione delle prestazioni 27 maggio 2010, ha attestato uno stato clinico e di salute stazionari (doc. AI 71/1-6 in particolare i punti 5.4 e 6.1) e l’assicurato non ha contestato questa valutazione.
Visto quanto sopra questo Tribunale deve pertanto concludere che – dopo la decisione su opposizione 30 ottobre 2003 dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare, confermata da questo Tribunale con sentenza cresciuta in giudicato del 2 settembre 2004 (doc. 3/48-56 e 3/2-16 dell’incarto AMF) – lo stato di salute dell’assicurato, nel corso del tempo, non è sostanzialmente variato.
In questo senso non è dunque nemmeno dato un cambiamento della situazione medica intercorso dopo le decisioni 13 aprile 2005 dell’Ufficio AI e la comunicazione 2 febbraio 2009 (doc. AI 50/1-2, 51/1-2, 52/1-2, 53/1-2 e 65/1-2).
2.8. Resta da esaminare se la capacità di guadagno dell’interes-sato è migliorata.
Infatti, come rammenta Urs Müller (in: Die materiellen Voraussetzungen der Renterevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, pag. 134) “grundsätzlich gibt somit jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen, Anlass zu Rentenrevision.”.
Circa la modifica del reddito da invalido, Müller afferma che “mit anderen Worten genügt für die Rentenrevision, dass seitens des Invalideneinkommens eine Änderung eintritt, die nunmehr den für den Umfang des Rentenanspruchs nach art. 28 Abs. 1 IVG massgeblichen Invaliditätsgrad verändert.” (op. cit., pag. 146-147)
In questo ambito va evidenziato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2).
L’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone poi il principio secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.
Per un caso in cui questo Tribunale già si è pronunciato in merito all’art. 31 LAI interpellando anche l’UFAS al riguardo, confronta la STCA del 17 settembre 2009 nella causa R., 32.2008.180.
2.9. Nella STCA del 2 settembre 2004 (doc. 3/2-16 dell’incarto AMF) questo Tribunale – chiamato a stabilire se quale guadagno assicurato poteva essere ritenuto quello da disegnatore del genio civile come preteso e, se del caso, quale reddito indicato dalle ditte interpellate andava applicato – aveva sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.6. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’aumento dell’incapacità lavorativa al 50% accertato dai dr. __________ e __________ (doc. AMF 612), la Sezione 7 AM ha proceduto alla revisione della rendita. Con lo scopo di determinare il reddito ipotetico senza invalidità, nel maggio 2003 l’amministrazione ha chiesto a cinque ditte ticinesi di indicare i salari versati a lattonieri edili d’età compresa tra i 30 e 40 anni (doc. AMF 664), i cui risultati sono stati riportati nella decisione contestata:
"• la ditta __________ SA di __________ ha annunciato tre salari distinti, il primo di fr. 58'500 equivalente allo stipendio di un suo impiegato di 30 anni, il secondo di fr. 66'300 equivalente allo stipendio di un suo impiegato di 40 anni. Il terzo, di fr. 62'400, è un salario fittizio ottenuto dalla media dei due salari precedenti, allo scopo di valutare l'ipotetico salario di un lattoniere di 35 anni impiegato dalla stessa ditta.
• La ditta __________ SA di __________, non ha alle sue dipendenze lattonieri dell'età dell'assicurato, ma se ciò fosse il caso il salario sarebbe di fr. 63'093.
• La ditta __________ di __________ ha alle sue dipendenze un lattoniere di 40 anni il cui salario è di fr. 68'900.
• La ditta __________ SA, pure di __________ impiega un lattoniere di 36 anni, come l'assicurato, cui viene attualmente corrisposto uno stipendio di fr. 65'000.
• Anche la ditta __________ SA di __________ ha alle dipendenze un lattoniere dell'età di RI 1 il cui stipendio è di fr. 62'400."
(Doc. A)
Se da una parte nel preavviso 20 giugno 2003 la Sezione 7 AM ha fatto riferimento alla media dei succitati importi (fr. 63'838,60), dall’altra, con la decisione contestata l’UFAM, a motivo delle buone qualità professionali dimostrate dall’insorgente nell’attuale attività di disegnatore del genio civile, ha invece optato per il salario più elevato fra quelli indicati, nell’ambito della succitata inchiesta economica, per un lattoniere della stessa età dell’assicurato, vale a dire fr. 65'000 (ditta __________).
Con il ricorso RI 1 sostiene invece che occorre partire da un ipotetico reddito di un lattoniere con provata esperienza ed in possesso della maestria federale.
A comprova di quanto sostenuto egli ha prodotto la dichiarazione 7 gennaio 2004 della ditta __________ di __________, precedente datore di lavoro, del seguente tenore:
" con la presente dichiariamo che il Signor RI 1 (1967) era intenzionato a continuare la professione di lattoniere e a ottenere la maestria federale in accordo con la nostra ditta." (doc. C)
L’assicurato ha altresì allegato al ricorso la dichiarazione scritta 22 gennaio 2004 resa dalla __________ in merito all’ammissione all’esame professionale superiore (maestria federale) quale lattoniere:
" … le confermiamo che, ora come nel recente passato, uno dei requisiti indispensabili per essere ammessi all’esame indicato a margine è quello che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni calcolata al momento dell’esame stesso." (doc. D)
Orbene, è vero che, come attestato dalla stessa __________, uno dei requisiti indispensabili per l’ammissione agli esami di maestria consiste nella comprovata esperienza professionale di 5 anni e che l’assicurato, ultimato l’apprendistato nel 1985, avrebbe potuto essere ammesso ai succitati esami nel 1990 e che l’infortunio occorsogli nel 1987 ha reso impossibile questa eventualità.
È altrettanto vero però che l’amministrazione ha riconosciuto al ricorrente delle buone qualità professionali nella sua attuale attività di disegnatore edile e che per questo motivo nella decisione contestata è stato fatto riferimento, quale reddito senza invalidità, al salario massimo di un lattoniere risultante dall’indagine economica.
Ciononostante, a mente di questo Tribunale, tali indizi non sono sufficienti per ritenere, con il grado dell’alta probabilità richiesto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), che il ricorrente avrebbe affrontato gli esami professionali quale lattoniere per poi ottenere la maestria federale. La semplice intenzione di RI 1, attestata dall’ex datore di lavoro, di voler conseguire la maestria non soddisfa infatti il citato criterio dell’alta probabilità. Del resto egli non ha neppure allegato di aver intrapreso dei concreti passi in vista di un ipotetico avanzamento professionale.
Inoltre, la circostanza che l’assicurato sia responsabile degli apprendisti (cfr. la dichiarazione 26 novembre 2003 dello studio d’ingegneria __________, doc. B) non costituisce di per sé la garanzia per il superamento degli esami di maestria, visto che generalmente i dipendenti formati hanno il compito d’istruire gli apprendisti.
Va poi rilevato che mai in precedenza il ricorrente, al beneficio di una rendita d’invalidità dal 1992 sistematicamente adeguata all’evoluzione di prezzi ex art. 43 LAM, ha fatto valere d’intraprendere una simile carriera professionale.
L’amministrazione ha quindi rettamente concluso per l’assenza, secondo il requisito giurisprudenziale dell’alta probabilità, di elementi che permettono di ritenere che l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe avviato una carriera professionale di lattoniere.
2.7. In via subordinata, RI 1 sostiene che il reddito determinato dall’amministrazione non può essere accettato in quanto si riferisce ad un dato salariale medio, invece il reddito da invalido (disegnatore edile) considerato è un salario massimo.
Anche ammettendo per ipotesi che quale disegnatore del genio civile il ricorrente percepisce una retribuzione al di sopra della media, a seguito dell’esperienza e delle capacità professionali acquisite, secondo questa Corte, non vi è motivo per aderire alla richiesta ricorsuale.
Da un lato, non è assodato che anche quale lattoniere l’assicurato, nonostante le buone qualifiche professionali, avrebbe percepito un salario al di sopra della media.
Dall’altro, il dato salariale di fr. 65'000 contenuto nella decisione impugnata non corrisponde ad un valore mediano, ma è il salario più elevato fra quelli segnalati dalla ditta __________ (fr. 63'093) e dalla ditta __________ (fr. 65'000) per un lattoniere avente la medesima età del ricorrente.
L’importo proposto dall’insorgente (fr. 68'900, a cui vanno aggiunti fr. 4'392 di assegni per figli) corrisponde invece al salario di un lattoniere di 40 anni impiegato presso la ditta __________ e quindi non è rappresentativo, essendo l’insorgente nato nel 1967.
Non va poi dimenticato che l’UFAM ha costantemente adeguato il reddito da lattoniere, determinato al momento dell’inizio del diritto alla rendita (1992) sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato stesso (doc. AMF 305 e 306), all’evoluzione dei prezzi, senza aver mai ricevuto obiezione alcuna, almeno sino al 30 giugno 2003.
Il guadagno assicurato fissato dall’amministrazione è dunque corretto.
2.8. Anche il grado d’invalidità ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAM in relazione all’art. 8 LPGA (cfr. consid. 2.3) dev’essere confermato dal TCA.
Dal raffronto tra il reddito senza invalidità quale lattoniere (fr. 69'392) ed il reddito da invalido quale disegnatore edile al 50% (fr. 39'591) risulta un discapito economico di fr. 29'801, ciò che corrisponde ad un grado d’incapacità al guadagno del 43%.
(…)" (doc. 3/11-14 incarto AMF)
Nella fattispecie concreta – ritenute le conclusioni a cui è pervenuto questo Tribunale nelle considerazioni della suesposta sentenza dove, lo si ribadisce, si trattava di stabilire innanzitutto se a ragione l’assicurazione militare aveva ritenuto quale guadagno assicurato quello da lattoniere con provata esperienza indicato dalle ditte interpellate e se, considerato il reddito conseguito nell’attività in cui era stato riformato di disegnatore del genio civile, andava o meno confermata la rendita d’invalidità mensile di fr. 2'362.20 (cfr. la decisione su opposizione del 30 ottobre 2003 sub doc. 3/48-56 incarto AMF) – è dunque a ragione che per il calcolo del reddito da valido, da considerare nell’ambito della revisione intrapresa nell’aprile 2010, l’Ufficio AI ha aggiornato il reddito di fr. 65'000.-- (valido nel 2003) al 2009 (ultimi dati allora disponibili) ottenendo così l’importo di fr. 70'954.-- (doc. AI 76/1).
In particolare, a ragione non sono stati considerati gli assegni per i figli (questi assegni non possono infatti essere inglobati nel salario lordo del ricorrente non essendo strettamente legati all'attività che egli svolge, ma unicamente al suo statuto familiare; cfr. in questo senso anche la STCA del 5 giugno 2009 nella causa T., 32.2008.176).
Ritenuto inoltre che la STCA del 2 settembre 2004 è cresciuta incontestata in giudicato, infondata e al limite della temerarietà è la censura secondo cui quale reddito da valido andrebbe considerato quello ipotetico di un disegnatore edile (cfr. le osservazioni 11 aprile 2011 sub doc. VI punto 3).
Quale reddito da invalido per il 2009 l’amministrazione ha considerato quello indicato dal datore di lavoro di fr. 46'150.--annui (doc. AI 70/1-6 punto 2.12).
In corretta applicazione dell’art. 31 LAI, a lui più favorevole (per un caso analogo cfr. la STCA del 17 settembre 2009 nella causa R., 32.2008.180; vedi inoltre il regesto della DTF 136 V 216 = SVR 2011 IV Nr. 1, pag. 1, secondo il quale “(…) le franchigie sul reddito previsto all’art. 31 LAI (“riduzione o soppressione della rendita”) in relazione alla revisione di una rendita si applicano solamente se la beneficiaria o il beneficiario della rendita percepisce nel frattempo un reddito effettivo da invalido o un reddito maggiore, ma non nel caso in cui è preso in considerazione uno stipendio a carattere puramente ipotetico (consid. 5) (…)”), il reddito da invalido ammonta poi a fr. 44'172.33 (43'217 + 955.33 = 44'172.33).
L’Ufficio AI, infatti, partendo da un salario da invalido di fr. 39'951.-- (valido nel 2003) lo ha aggiornato al 2009 ottenendo l’importo di fr. 43'217.-- (doc. AI 78/2). Alla parte del miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro di fr. 2'933.--(46'150 – 43'217 = 2'933; l’Ufficio AI ha considerato invece un importo di fr. 3'023.-- perché erroneamente ha sottratto fr. 43'127.--, vedi doc. AI 79/1) vanno tolti fr. 1'500.-- (art. 31 cpv. 1 LAI) e i 2/3 del restante (art. 31 cpv. 2 LAI), fr. 955.33 (2/3 di 2'933 – 1'500 = 955.33), vanno aggiunti ai fr. 43'217.--per un reddito da invalido determinante di fr. 44'172.33.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 70'954.-- con quello da invalido di fr. 44'172.33 il grado d’invalidità è del 38% ([70'954.00 – e 44'173.33] x 100 : 70'954.00 = 37.74% arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). E’ dunque a ragione che essendo il grado d’invalidità non pensionabile (cfr. consdi. 2.4) l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla prestazione visto l’aumento della capacità di guadagno.
Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi da valido e da invalido al 2010. Entrambi i redditi considerati per il 2009 andrebbero infatti aumentati dello 0.8% (ultimo dato a disposizione valido per il quarto trimestre del 2010; cfr. la tabella relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica).
Riguardo alla censura secondo la quale il reddito da invalido conseguito presso lo Studio Ingegneria __________ SA configurerebbe un salario sociale il TCA rileva quanto segue.
Per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l’assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento (DTF 104 V 90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25 cpv. 1 lett. b OAI secondo cui sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro).
In concreto, nel formulario 12 maggio 2010 (doc. AI 70/1-6), il datore di lavoro ha indicato che lo stipendio valido dal 1. gennaio 2010 di fr. 3'570.-- al mese corrisponde all’effettivo rendimento dell’assicurato precisando pure che senza il danno alla salute egli potrebbe guadagnare fr. 92'820.-- (doc. AI 70/2, punti 2.10 e 2.11; anche nel precedente formulario del 4 febbraio 2008 sub doc. AI 58/1-6 lo stesso datore di lavoro aveva indicato che il salario di fr. 43'550.-- valido per il 2007 corrispondeva all’effettivo rendimento e che senza il danno alla salute egli avrebbe potuto guadagnare fr. 87'100.--).
Nemmeno è possibile concludere per un salario sociale per il solo fatto che altri dipendenti dello studio d’ingegneria percepirebbero un salario proporzionalmente inferiore rispetto a quello dall’assicurato (cfr. il doc. A4). Infatti il salario che un datore di lavoro è disposto a versare, oltre a considerare gli anni d’esperienza, si fonda pure sulle qualità particolari del dipendente, dei compiti e delle mansioni attribuitegli. Va qui ricordato che sempre nella STCA del 2 settembre 2004 (doc. 3/2-16 dell’incarto AMF) questo Tribunale aveva già evidenziato le buone qualifiche professionali dell’assicurato e, ammettendo che quale disegnatore egli percepiva un salario al di sopra della media, aveva confermato l’operato dell’ammini-strazione che aveva ritenuto il salario più elevato, indicato dalle ditte consultate, quale lattoniere.
In simili circostanze – ricordato che la prova dell’esistenza di un salario sociale è sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio 1996) – questo Tribunale deve concludere che a ragione l’amministrazione non ha ritenuto il reddito da invalido conseguito presso lo Studio Ingegneria __________ SA quale salario sociale.
Quanto al momento in cui ha effetto la soppressione della rendita, l’amministrazione lo ha a ragione fissato al 1. aprile 2011 (cfr. la risposta di causa). Infatti, essendo la decisione impugnata del 14 febbraio 2011, il primo giorno del mese che segue la notifica della decisione ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI è appunto il 1. aprile 2011.
2.10. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
Con la resa della presente sentenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo diviene priva di oggetto (STF 8C_311/2010 dell’11 agosto 2010, consid. 6 con riferimenti)
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti