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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 marzo 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 2006, è affetto da autismo infantile. Mediante comunicazione 10 febbraio 2010 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenita n. 405 dell’allegato OIC (turbe dello spettro autistico) (doc. AI 10). A suo favore l’amministra-zione ha in seguito rilasciato la garanzia di assunzione dei costi per una psicoterapia (cfr. comunicazione 10 febbraio 2010; doc. AI 11) ed una ergoterapia ambulatoriali (cfr. comunicazione 14 gennaio 2011; doc. AI 26), nonché per le spese di viaggio per recarsi presso il centro di ergoterapia (cfr. comunicazione 9 febbraio 2011; doc. AI 29).
1.2. Nel mese di dicembre 2010 il padre dell’assicurato ha inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi per minorenni, indicando la necessità di aiuto di terzi per lo svolgimento di 5 atti ordinari, nonché di sorveglianza personale sia di giorno che di notte (doc. AI 19).
L’amministrazione ha quindi disposto la consueta inchiesta domiciliare. Nel rapporto 22 luglio 2011 l’assistente sociale incaricata, dopo aver proceduto ad un incontro a domicilio con i genitori di RI 1, presente anche il bambino, aiutati da un’interprete, ha accertato la necessità di maggior aiuto da parte di terzi per l’espletamento di tre atti ordinari (vestirsi/svestirsi, lavarsi e spostarsi/mantenere i contatti), con effetto da febbraio 2009, senza necessità di sorveglianza personale. Essa ha definito in 17 minuti il supplemento per cure intensive, inferiore al minimo delle 4 ore richieste per avere diritto al citato supplemento (doc. AI 30).
Di conseguenza, con preavviso 19 agosto 2011 l’Ufficio AI ha riconosciuto al piccolo RI 1 il diritto all’assegno per grandi invalidi di grado esiguo, scaduto il termine di attesa dal 1° febbraio 2010 (doc. AI 31).
Con osservazioni 14 settembre 2011 i genitori dell’assicurato, per il tramite di __________, fondandosi sul rapporto dello stesso giorno redatto dall’ergoterapista (signora __________ del Centro per l’infanzia __________), hanno sostenuto la necessità da parte del loro figlio di un maggiore aiuto anche per l’atto del mangiare e fare i propri bisogni (doc. AI 32).
Sottoposte le osservazioni al vaglio dell’assistente sociale, con annotazioni 1° marzo 2012 quest’ultima ha riconosciuto, dall’agosto 2011, la necessità di maggior aiuto anche per l’espletamento degli atti ordinari “mangiare” e “andare al gabinetto”. L’assistente sociale, fondandosi sull’allegato III della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIG) – che indica come per l’atto del “mangiare” un bambino di 5 anni e mezzo sa sminuzzare da solo i cibi e che l’uso delle posate non pone più problemi – ha osservato che al momento dell’inchiesta a domicilio (giugno 2011) non c’erano i presupposti per riconoscere il maggior aiuto per tale atto, ma unicamente dall’agosto 2011 allorquando il bambino ha compiuto i 5 anni e mezzo. Per quel che concerne l’atto di “andare al gabinetto”, essa ha rilevato che secondo le citate direttive un bambino necessita di essere accompagnato alla toilette fino a 6 anni in quanto non ancora in grado di pulirsi da solo, escludendo quindi nel caso concreto la necessità di maggior aiuto per l’espletamento dell’atto ordinario in parola (doc. 34).
Di conseguenza, con decisione 12 marzo 2012 l’amministrazione, confermando l’assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal febbraio 2010 e riconoscendo che l’assicurato necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita dall’agosto 2011, l’assegno è stato aumentato a grado medio dal 1° novembre 2011 (tre mesi dopo il peggioramento indicato da agosto 2011).
1.3. Contro la summenzionata decisione, il padre dell’assicurato, rappresentato da RA 2, ha interposto ricorso al TCA instando anche per il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Il patrocinatore sostiene che la necessità di aiuto maggiore per l’atto “mangiare” era data prima dei 5 anni e mezzo, più precisamente da 2 anni e mezzo, considerato inoltre come il bambino sia stato imboccato fin oltre ai 4 anni. Inoltre, ritiene che anche per quel che concerne l’andare al gabinetto l’assicurato ha bisogno di maggiore aiuto rispetto ad un suo coetaneo normodotato. Per questi motivi, egli conclude che dai 2 anni e mezzo il bambino necessita di maggior aiuto regolare per lo svolgimento di due atti (andare alla toilette e mangiare) e che dai 3 anni egli abbisogna di aiuto regolare e notevole per cinque atti (vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare al gabinetto, curare i rapporti sociali), motivo per cui postula il riconoscimento del diritto un assegno per grandi invalidi di grado esiguo già da agosto 2009 ed un assegno di grado medio da novembre 2009 (tre mesi dopo il peggioramento).
Il patrocinatore postula inoltre il rinvio degli atti all’amministrazione affinché venga determinato il diritto ad un supplemento per cure intensive.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la retrocessione degli atti, con conseguente annullamento della decisione impugnata, per procedere a dei complementi istruttori per determinare il momento della nascita del diritto all’assegno per grandi invalidi. In particolare, ritiene necessario approfondire il maggior aiuto relativo all’atto del “mangiare” e di chiarire alcuni aspetti su “andare al gabinetto”, con valutazione del supplemento per cure intensive. In merito alla richiesta di riconoscimento di una sorveglianza supplementare personale, l’amministrazione ha sostenuto che tale questione verrà rivalutata a seguito del compimento dei 6 anni del bambino (febbraio 2012).
1.5. Interpellato dal TCA, con scritto 14 giugno 2012 il rappresentante dell’assicurato ha dato la propria adesione in merito all’annunciata verifica della necessità di aiuto per gli atti “mangiare” e “andare al gabinetto” e della valutazione del diritto ad un supplemento per cure intensive. Egli ha inoltre sostenuto come l’amministrazione debba nuovamente valutare anche l’aspetto relativo alla maggior sorveglianza personale che l’assicurato necessitava già prima dei 6 anni (XI).
1.6. Con scritto 2 luglio 2012 l’Ufficio AI, esaminato il rapporto dell’ergoterapista allegato alle succitate osservazioni 14 giugno 2012, ha ribadito che l’aspetto della sorveglianza personale permanente verrà valutato dal compimento dei 6 anni del bambino (XIV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la decorrenza del diritto all’assegno per grandi invalidi sia di quello di grado esiguo che di grado medio.
2.3. Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4. L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato
se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una sorveglianza personale permanente,
c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,
d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:
" Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."
Per i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI], nel tenore valido dal 1° gennaio 2011, applicabile nel caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).
L'art. 39 OAI ("supplemento cure intensive") recita:
" 1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.
2 Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.
3 Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza (sottolineatuara del redattore).”
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..
2.5. Nel caso in esame, questo TCA è dell’avviso, come riconosciuto da entrambe le parti, che il maggior e regolare aiuto di terzi per l’espletamento degli atti ordinari “mangiare” e “andare al gabinetto” necessiti di approfondimenti.
2.5.1. Per quel che concerne l’atto del mangiare, l’allegato III CIGI indica quanto segue:
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Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di attesa
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Osservazioni
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3. Mangiare.
A 20 mesi il bambino usa con sicurezza il cucchiaio e la tazza che solleva e posa dopo aver bevuto. A 2 anni e 1/2 ha bisogno solo raramente di aiuto per mangiare cibi sminuzzati.
A 5 anni e 1/2 sa sminuzzare da solo i cibi (salvo cibi più duri come la carne ecc.). L’uso delle posate non pone più problemi.
A 8 anni sa mangiare da solo e anche tagliare i cibi più duri.
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Occorre considerare come l’impegno supplementare anche: – i passati e le pappe se non tipici dell’età del bambino – alimentazione speciale – la sorveglianza per il rischio di soffocamento nel mangiare (p.es. in caso di epilessia, RCC 1986 p. 510; N.8026 – pasti ripetuti (p.es. in caso di malattie del metabolismo o gastriti) |
Al riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente rilevato:
" (…)
In merito all'atto del "mangiare" al momento dell'inchiesta è stato indicato che "RI 1 mangia da solo usando il cucchiaio e la forchetta; come tutti i bimbi della sua età, necessita l'aiuto di terzi per il taglio degli alimenti". Dalle informazioni raccolte a domicilio non risulta data la necessità di aiuto supplementare per tale atto rispetto ad un coetaneo della stessa età. Tuttavia, nel formulario di domanda dell'assegno grandi invalidi di dicembre 2010 è indicato, per l'atto del "mangiare" che "RI 1 dev'essere sempre aiutato a portare il cibo alla bocca; da qualche mese ha iniziato a utilizzare il cucchiaio e la forchetta ma senza nessuna sicurezza". Tale indicazione non è stata approfondita. Risulta, quindi, opportuno vagliare tale segnalazione ritenuto che, sulla base dell'annesso III allegato alla CIGI, a 2 anni e mezzo è indicato che un bambino ha bisogno solo raramente di aiuto per mangiare cibi sminuzzati. (…)" (Doc. VIII, pag. 3)
2.5.2. Riguardo all’atto “andare al gabinetto, l’allegato III CIGI indica:
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Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di attesa
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Osservazioni
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5. Andare al gabinetto.
A 2 anni e 1/2 il bambino non ha, in prevalenza, più bisogno di pannolini di giorno. A 4 anni non sono più necessari i pannolini di notte.
A 6 anni il bambino sa pulirsi da solo (età per andare all’asilo).
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Sono da considerare come impegno supplementare: – liberazione manuale dell’inte-stino – uso regolare del catetere, massaggio quotidiano della parete addominale, clisteri (dispendio di tempo), cambio molto frequente dei pannolini per ragioni sanitarie, difficoltà a cambiare i pannolini a causa di una forte spasticità a partire dal momento in cui questa raggiunge un livello straordinario. |
In merito, l’amministrazione ha pertinentemente evidenziato:
" (…)
Per l'atto "andare al gabinetto" l'inchiesta ha definito che "RI 1 è totalmente libero dai pannolini e come tutti i bimbi della sua età, deve essere aiutato nell'igiene intima". Nel formulario di richiesta della prestazione di dicembre 2010 è stato, tuttavia, segnalato al punto 5.1.5 che "Solo da ca. 4 mesi RI 1 è senza pannolini. Chiede di essere portato alla toilette solo per urinare: deve in ogni caso essere aiutato per verificare la pulizia e riordinare i vestiti. Deve essere cambiato 1/3 volte al giorno in quanto non chiede di defecare alla toilette". Dalle segnalazioni fornite risulterebbe, quindi, che RI 1 ha portato i pannolini sino all'età di 4 anni e mezzo (fino all'agosto 2010). Va chiarito se si tratta pannolini portati durante il giorno o la notte. Si rammenta che nell'allegato III alla CIGI si considera che a 2 anni e mezzo il bambino non ha più necessità di pannolini durante la giornata, mente a 4 anni non sono più necessari i pannolini di notte e a 6 anni il bambino sa pulirsi da solo. Risulterebbe, quindi, dato un maggiore aiuto rispetto a bambini della stesa età a partire dai 2 anni e mezzo. Per tale atto risulta necessario chiarire gli aspetti dubbi con complemento istruttorio. Da notale che nel rapporto 14 settembre 2011 dell'ergoterapista (momento in cui RI 1 ha 5 anni e 7 mesi), per tale atto l'accento è posto sul "rimettersi i vestiti", mentre il "pulirsi" le parti intime "non è possibile oggi per RI 1 per i motivi tonici e motori sopraelencati". Nel rapporto successivo datato 24 aprile 2012 (annesso al ricorso), quindi a 6 anni e 2 mesi, è indicato un miglioramento del controllo sfinterico da parte di RI 1 con indicazione che l'assicurato "non è ancora autonomo nel recarsi al bagno", con necessità di stimoli verbali, e fatica a pulirsi in maniera autonoma, in quanto "non riesce ancora a strappare la carta e la qualità della pulizia è molto scarsa". Come indicato dall'ergoterapista "pur avendo acquisito alcuni gesti motori, la supervisione e la stimolazione verbale per svolgere tutti gli atti necessari rimangono indispensabili", rilevando, inoltre, che RI 1 continua a defecare nelle mutande "in un angolo della casa". Risulta, quindi, una situazione nella quale l'aiuto supplementare per l'atto "andare al gabinetto" risulta verosimile, tuttavia è opportuno completare l'istruttoria approfondendo gli aspetti indicati. (…)" (Doc. VIII, pag. 3-4)
A seguito di questi complementi istruttori, l’assistente sociale dovrà nuovamente esaminare il supplemento per cure intensive ex art. 39 OAI.
2.6. Per quel che concerne la sorveglianza personale permanente, l’allegato III CIGI dispone:
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Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di attesa
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Osservazioni
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Sorveglianza personale.
Di regola prima dei 6 anni la sorveglianza personale non va presa in considerazione. Per i bambini eretistici, autistici o colpiti da frequenti attacchi di epilessia o di assenze occorre valutare secondo la gravità del disturbo.
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Se vi è rischio di soffocamento per frequente vomito, la sorveglianza va considerata dall’inizio; RCC 1989 p.189.
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Nel rapporto 24 aprile 2012 (allorquando l’assicurato, nato nel febbraio 2006, aveva già compiuto 6 anni), allegato al ricorso, l’ergoterapista ha rilevato:
" (…)
Consapevolezza dei rischi: RI 1 non è consapevole dei rischi e pericoli che lo circondano. È in grado di aprile le finestre e le porte se non sono chiuse a chiave e di sporgersi dalla finestra con il rischio di defenestramento o di uscire in strada dove non tiene assolutamente conto del traffico. RI 1 all'esterno della casa si comporta come se non esistono nè macchine né rischi particolari, e di conseguenza va sempre accompagnato e tenuto stretto per mano. In casa è necessaria la presenza fisica costante di una persona adulta poiché RI 1 è imprevedibile nelle sue azioni e intenzioni. Se dovesse trovarsi in una situazione dove ha bisogno di un aiuto, RI 1 non è oggi in grado di ricercare l'adulto, attirare la sua attenzione e spiegargli dove ha bisogno di un aiuto. (…)" (Doc. AI 41/27-28)
Nella risposta di causa l’Ufficio AI ritiene invece che l’aspetto della sorveglianza personale vada esaminato dopo il compimento del 6 anno di età, osservando:
" (…)
In merito, va riferito che tale aspetto dovrà essere rivalutata con nuova inchiesta, considerando che nel frattempo RI 1 è entrato nel sesto anno di età. Tuttavia, va rilevato che dagli atti dell'incarto risulta che a 3 anni e 11 mesi RI 1 era considerato "bambino ipotonico molto tranquillo, che poteva essere lasciato per ore davanti alla televisione da solo" (cfr. rapporto dell'11 gennaio 2010 firmato dal coordinatore CPE-OSC dr. med. __________ e dalla dr.ssa __________); a 4 anni e 10 mesi era descritto quale "bambino tranquillo (…)" senza indicazioni particolari in merito alla sorveglianza personale (cfr. rapporto ergoterapista sig.ra __________ del 17 dicembre 2010); nelle osservazioni al progetto di decisione datate 14 settembre 2011 e nel rapporto dell'ergoterapista datato 14 settembre 2011 (all'età di 5 anni e 7 mesi di RI 1) non viene indicato nulla in merito alla sorveglianza personale. In considerazione di quanto sopra, non risulta verosimile una necessità di sorveglianza personale maggiore per RI 1 rispetto ad un coetaneo della sua età prima dei 6 anni. Tale condizione verrà, come preannunciato, rivalutata a seguito del compimento dei 6 anni (evento assolto a febbraio 2012). (…)" (Doc. VIII, pag. 4)
In data 14 giugno 2012 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il rapporto 14 giugno 2012 dell’ergoterapista del seguente tenore:
" In seguito alla sua richiesta, ci permettiamo di inoltrarle questo rapporto intermedio specifico per il bambino RI 1 sugli aspetti riguardanti alla sorveglianza personale.
Questo rapporto si appoggia sulla nostra conoscenza di RI 1 sviluppata tramite le terapie rivolte al __________ così come tramite le osservazioni e le terapie rivolte in casa propria assieme ad entrambi i genitori. Questo intervento a casa si è interrotto da circa un mese poiché quest'aspetto è stato ripreso in modo settimanale da parte della struttura __________ (__________) che potrà completare le informazioni da noi emesse.
RI 1 è un bambino autistico che rientra nel quadro clinico di tipo "apatico". In effetti, nei rapporti d'inizio trattamento (rapporto del __________ del gennaio 2010 così come rapporto nostro del dicembre 2010), RI 1 viene definito come un bambino tranquillo. Nel primo rapporto, la tranquillità è associata al carattere apatico del bambino, mentre nel nostro rapporto, la terminologia "tranquillo" viene associata al fatto che al momento della prima valutazione, RI 1 non ha dimostrato problemi comportamentali in particolar modo al momento del distacco della madre. Questi segnali permettono di classificare l'autismo di RI 1 nel quadro "apatico" e non del quadro "iperattivo".
Questa classificazione non permette, però, ci definire a priori il grado di necessità di "sorveglianza particolare" poiché entrambi portano a difficoltà diverse. Nel caso iperattivo, le difficoltà legate alla sorveglianza sono magari più facilmente percettibili dal fatto che il bambino è molto irrequieto. Nel caso del bambino a profilo maggiormente apatico, la sorveglianza è indispensabile siccome sono bambini che possono mettersi in pericolo senza "rumore". Un esempio che può illustrare quest'aspetto e che è pertinente al caso di RI 1 è il seguente: mentre il bambino sta per esempio guardando la televisione, in modo completamente passivo e senza mostrare nessun segno di noia o disagio, RI 1 può all'improvviso decidere di fare qualcos'altro, alzasi e aprire porte o finestre provando a
uscire da esse.
Pur ritenendo giusto, che un giovane bambino, non debba rimanere solo senza la presenza di un adulto, all'età di 6 anni il bambino è tuttavia in grado di stare in una stanza separata a svolgere attività senza che la supervisione da parte dell'adulto sia estrema e costante (per esempio, è possibile per l'adulto di uscire a prendere il bucato in cantina, o ritirare la posta senza dover portarsi con sé il bambino). Questo grado di libertà non è permesso con RI 1
Le difficoltà nascono prevalentemente da due aspetti molto forti nel bambino autistico: le sue difficoltà comunicative (avvisare, chiedere, condividere in modo spontaneo e pertinente) e le sue difficoltà nella percezione dei pericoli (acqua calda, altezze delle finestre, seguire lo straniero, consapevolezza dei pericoli stradali …).
Pur lavorando su questi aspetti con tutta la rete e assieme alla famiglia, oggi come oggi, RI 1 non è ancora in grado di stare da solo in una stanza (tranne se tutte le serrature verso l'esterno sono condannate) e necessita di un'importante sorveglianza continua per evitare che si metta in pericolo, non per una questione di agitazione motoria, ma per gli altri aspetti, comunicativi e di consapevolezza, sopra-elencati.
In merito al fatto che nel rapporto intermedio del 14 settembre 2011 non vi fosse nessuna notifica inerente all'aspetto della sorveglianza personale, mi permetto di porre l'accento che il rapporto riguardava gli aspetti "delle autonomie negli ambiti dell'alimentazione e del controllo sfinterico", come richiesto ai tempi. La richiesta specifica non mansionava gli altri aspetti. Per questo motivo ci siamo concentrati soltanto su di essi, e ci scusiamo nel caso la richiesta era implicita e non l'abbia capita." (Doc. H)
Ora, nel citato rapporto 11 gennaio 2010 il __________ (__________ aveva descritto RI 1 come un “bambino ipotonico molto tranquillo che poteva essere lasciato per ore davanti alla televisione“ (doc. AI 6/5), ma questo si riferiva all’epoca in cui il bambino aveva 3 anni e 11 mesi, visto che, come risulta dal succitato rapporto 14 giugno 2012, tale situazione è radicalmente cambiata (“ … mentre il bambino sta per esempio guardando la televisione, in modo completamente passivo e senza mostrare nessun segno di noia e disagio, RI 1 può all’improvviso decidere di fare qualcos’altro, alzarsi e aprire porte o finestre provando ad uscire da esse”). Nel rapporto 17 dicembre 2010 la stessa ergoterapista aveva rilevato che RI 1 (a quell’epoca 4 anni e 10 mesi di età) era “un bambino tranquillo” che era tuttavia da mettere in relazione all’assenza di difficoltà dimostrata dallo stesso “nel distacco dai genitori e che accetta di svolgere tutte le attività che gli vengono proposte ...” (doc. AI 21/1). Infine, quanto al fatto che nel rapporto intermedio del 14 settembre 2011 l’ergoterapista non avesse indicato nulla in merito alla sorveglianza personale, essa ha spiegato che tale rapporto “… riguardava gli aspetti delle “autonomie negli ambiti dell’alimentazione e del controllo sfinterico come richiesto ai tempi” (cfr. succitato rapporto 14 giugno 2012).
Secondo questa Corte, le modalità descritte nel rapporto 14 giugno 2012 su come il bambino si pone durante la visione della televisione indicano la probabile necessità di un’accresciuta sorveglianza rispetto ad un suo coetaneo normodotato. Certo che nel giugno 2012 RI 1 aveva 6 anni e 4 mesi, ma è molto verosimile che tale situazione di accresciuta vigilanza era già presente prima dei 6 anni, almeno dopo 3 anni e 11 mesi. La verifica della necessità di sorveglianza permanente da parte dell’Uf- ficio AI non dev’essere pertanto rivalutata unicamente solo dopo il compimento del 6 anno di età dell’as- sicurato, ma anche prima.
Ne consegue che, richiamato anche il precedente considerando, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori accertamenti conformemente a quanto evidenziato sopra.
Al termine dell’istruttoria, l’amministrazione emanerà una nuova decisione in merito alla decorrenza dell’assegno per grandi invalidi, debitamente preavvisata.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2). La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/ 2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 12 marzo 2012 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti come dai consid. 2.5. e 2.6. e renda successivamente una nuova decisione in merito alla decorrenza dell’assegno per grandi invalidi.
2. Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende la domanda di assistenza giudiziaria priva di oggetto.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti