Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.114

 

LG/sc

Lugano

11 ottobre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 28 marzo 2012 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1950, da ultimo attivo in qualità di operaio, in data 8 aprile 1992 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dell’infortunio del 2 aprile 1990 (doc. AI 2-1/5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso l’Ufficio AI, con la decisione del 10 marzo 1994, ha attribuito all’assicurato una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° aprile 1991 al 30 aprile 1991 e dal 1° febbraio 1992 al 31 ottobre 1992 e una mezza rendita dal 1° novembre 1992 al 31 gennaio 1993, negando in seguito il diritto a prestazioni (doc. AI 17-1).

 

                               1.3.   Una seconda domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. AI 22-1) è stata respinta dall’Ufficio AI con la decisione del 19 aprile 1995 non essendo stato reso verosimile un cambiamento sostanziale della situazione (doc. AI 26-1).

 

                               1.4.   L’amministrazione, con la decisione su opposizione del 10 settembre 2004 (doc. AI 60-1), ha respinto anche la richiesta di prestazioni dell’assicurato del 6 novembre 2001, dopo aver esperito una perizia reumatologica ad opera del Dr. __________ (doc. AI 50-1).

 

                               1.5.   L’Ufficio AI ha quindi respinto, con le decisioni del 15 ottobre 2004 (doc. AI 61-1), del 24 giugno 2005 (doc. AI 69-1) e del 20 maggio 2008 (doc. AI 82-1), le successive richieste di prestazioni di RI 1 senza entrare nel merito delle richieste, in quanto l’assicurato non aveva dimostrato che le circostanze oggettive si erano modificate in modo rilevante.

 

                               1.6.   Il 17 novembre 2008 l’assicurato ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. AI 84-1; 88-1).

 

                               1.7.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 16 giugno 2010 (doc. AI 110-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non avendo il suo stato di salute subìto variazioni rispetto alla precedente valutazione.

 

                               1.8.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato a quel momento dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 40% a decorrere dal 22 ottobre 2007 (doc. AI 112-3).

 

                               1.9.   Questa Corte con decisione del 24 novembre 2010 (inc. 32.2010.176) ha respinto il ricorso sulla base della valutazione medica del Servizio medico regionale (SMR) dell’AI e della perizia del Dr. __________ ritenendo che la documentazione medica agli atti non avesse oggettivato un globale peggioramento del quadro valetudinaro rispetto a quanto era stato valutato dall’amministrazione con la decisione su opposizione del 10 settembre 2004.

 

                             1.10.   Per il tramite del medico curante Dr. __________ l’insorgente, in data 26 ottobre 2011, ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI (doc. AI 120-1).

 

                             1.11.   L’Ufficio AI, con decisione del 28 marzo 2012 (doc. AI 127-1), preavvisata con progetto del 6 febbraio 2012 (doc. AI 125-1), non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni non avendo l’assicurato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive hanno subìto una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

 

                             1.12.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando, in via principale, l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’Ufficio AI con l’obbligo di esperire un’approfondita valutazione medica indipendente, e in via subordinata il riconoscimento di un’invalidità del 100% a far tempo dal 16 giugno 2010, mentre in via ancora più subordinata l’espletamento di una perizia medica (doc. I).

 

                                         Il ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione - a suo dire - priva di una motivazione di carattere medico e senza entrare nel merito delle richieste di RI 1 (doc. I, pag. 2/3).

                                         Sulla base delle certificazioni del Dr. __________ l’insorgente ha quindi concluso che la copiosa documentazione medica agli atti, rispettivamente quella prodotta, attestano un danno alla salute tale da consentire il riconoscimento di un’incapacità al guadagno (doc. I, pag. 3/4).

 

                             1.13.   In risposta l’UAI sulla base della valutazione del SMR si è riconfermato nel proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. V+bis).

 

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                        

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

 

                               2.4.   Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

 

                                         Alla luce della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.

 

                                         Va qui rammentato che nella decisione del 24 novembre 2010 (inc. 32.2010.176) questa Corte aveva respinto il ricorso dell’assicurato contro la decisione dell’amministrazione del 16 giugno 2010, la quale si fondava sulla valutazione medica (reumatologica e psichiatrica) del SMR.

 

                                         Nel rapporto medico del 24 marzo 2010 i medici del SMR, Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, avevano posto la diagnosi di “Sindrome lombovertebrale cronica su ernia discale L4‑L5 recessale a sinistra. Modiche alterazioni statiche in esiti di distrofia di crescita di Scheuermann. Periartropatia scapoloomerale tendinotica bilaterale con rottura transmurale totale del sovraspinato e tendine del sottoscapolare spalla destra. Esiti di ricostruzione della cuffia dei rotatori senza chiari segni di rottura a sinistra (02.1992). Gonalgia bilaterale recidivante su alterazioni degenerative artrosiche. Assente psicopatologia maggiore” (doc. AI 103-1).

 

                                         Secondo i medici del SMR le alterazioni degenerative multisegmentali rilevate giustificavano un’incapacità lavorativa totale in attività pesanti, mentre in attività adeguate la capacità lucrativa era del 100% come da indicazione anche del Dr. __________ nel 2003 (cfr. perizia del 5 aprile 2003, doc. AI 50-1).

 

                                         Nella nuova richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurato, tramite il medico curante Dr. __________, sono stati allegati due referti radiologici del 30 giugno 2011 della Dr.ssa __________, vice primario di radiologia dell’Ospedale __________, i quali presentano delle alterazioni che – secondo i medici del SMR – sono già note e prese in considerazione nelle precedenti valutazioni (doc. AI 122-1).

 

                                         In sede ricorsuale l’assicurato ha quindi prodotto dei referti radiologici della Clinica __________ risalenti al 1999, al 2004 e al 2009 (doc. D, D8), dei certificati medici del Dr. __________ e del Dr. __________ del 2007, del 2008 e 2009 (doc. D1, D2, D7, D11), dei referti del Pronto Soccorso di __________ e della Clinica __________ del 2008 (doc. D3, D4, D5, D6) e del Dr. __________ del 2009 (doc. D9), nonché del Servizio di radiologia dell’Ospedale __________ del 2009 (doc. D10) tutti attestanti un quadro clinico che ha fatto oggetto delle precedenti decisioni.

 

                                         Anche i referti del Dr. __________ del 26 aprile 2010 (doc. D12) e del 6 agosto 2010 (doc. D13) sono stati valutati dall’Ufficio AI e da questa Corte nell’ambito della decisione del 24 novembre 2010 (doc. AI 112-31,117-3).

 

                                         Il Servizio medico regionale (SMR) dell’AI nelle annotazioni del 7 maggio 2012 ha quindi concluso che l’attuale documentazione medica mostra alterazioni degenerative “delle quali si è debitamente tenuto conto in occasione delle valutazione del SMR del 2010. La documentazione medica prodotta non evidenzia una sostanziale modifica del quadro clinico già presente nel 2010.

 

                                         Il TCA concorda con questa conclusione dell’amministrazione.

 

                                         Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

 

                               2.5.   L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una “perizia medica esterna” (doc. I).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti