Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.115

 

BS/sc

Lugano

26 ottobre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 marzo 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione 19 aprile 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata da RI 1, classe 1960 (doc. AI 103).

 

                                         Nell’aprile 2005 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni, sfociata con l’assegnazione di un quarto di rendita dal 1° marzo 2005 (media retrospettiva), aumentata a rendita intera limitatamente al periodo 1° giugno 2005 - 31 luglio 2007 (cfr. decisioni del 25 marzo 2005; doc. AI 141; per le motivazioni cfr. doc. AI 140).

 

                                         Contro le succitate decisioni l’assicurato ha interposto ricorso. Con decreto 26 giugno 2008 il Vicepresidente del TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione tra le parti, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti (inc. 32. 2008.74, doc. AI 158).

 

                                         Dopo aver proceduto ad una perizia multidisciplinare SAM e disposto degli accertamenti di natura economica, con progetto di decisione 27 novembre 2009 l’Ufficio AI ha ribadito il quarto di rendita dal 1° marzo 2005 e la rendita intera dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2007 (doc. AI 174). Confermando il progetto di decisione ed avendo già liquidato la prestazione per il periodo 1° marzo 2005 - 31 luglio 2006, con decisione 7 ottobre 2010 l’amministrazione ha limitato il versamento della rendita intera dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007 (doc. AI 178 e 180).

 

                                         L’assicurato, rappresentato dal __________, è nuovamen- te insorto al TCA contestando la decisione 7 ottobre 2010 e postulando l’erogazione di una rendita intera dal 1° giugno 2005.

 

                                         Fondandosi sulla risposta di causa, in cui l’Ufficio AI ha proposto il rinvio degli atti per completare l’istruttoria, con decreto 17 gennaio 2011 il Vicepresidente del TCA, raccolta anche l’adesione del ricorrente e omologato la transazione, ha stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti all’amministrazione   “essendo segnatamente data la necessità di procedere ad ulteriori indagini mediche al fine di compiutamente accertare la fattispecie, ritenuto che, conformemente a quanto sopra, le considerazioni espresse dal dr. __________ e la documentazione medica prodotta verrà esaminata dall’Ufficio AI nell’ambito del complemento istruttorio, senza escludere l’eventuale esecuzione di una nuova perizia” (inc. 32. 2011.306).

 

                               1.2.   Dopo aver fatto eseguire una perizia psichiatrica (datata 3 giugno 2011) a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) – concludente per un’abilità dell’80% intesa quale riduzione di rendimento in un’attività a tempo pieno dal momento della perizia, preceduta da una totale inabilità al lavoro dall’agosto 2010; doc. AI 200/20) – e proceduto ad ulteriori accertamenti economici, con decisione 16 marzo 2012 (preavvisata l’8 giugno 2011) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una (nuova) rendita intera dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011 (tre mesi dopo il miglioramento; doc. AI 213).

 

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurato, contestando la succitata decisione e sostenendo invece un peggioramento delle condizioni di salute dal punto di visto psichico, ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera dal 1° agosto 2010 senza interruzioni. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l'Ufficio AI, dopo aver sottoposto la documentazione medica allegata al ricorso al vaglio del proprio servizio medico (SMR), ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

 

                               1.5.   Il 7 giugno 2012 il ricorrente ha chiesto una proroga del temine per inoltrare le proprie osservazioni in merito alla risposta di causa, dovendo essere nuovamente ricoverato presso la Clinica __________ (VI), proroga di 20 giorni concessa dal TCA (VII). Con scritto 19 giugno 2012 il dr. __________ della menzionata clinica ha chiesto per conto dell’as- sicurato un’ulteriore proroga di 4 settimane (VIII). Tale proroga è stata accordata da questa Corte sino al 4 settembre 2012 (IX). L’insorgente è tuttavia rimasto silente.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto a ad una rendita intera senza interruzione dall’agosto 2010.  

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, va innanzitutto fatto presente che l’assicurato non contesta la prima rendita temporanea (1° marzo 2005 - 31 luglio 2007). Del resto, tale prestazione si fonda in ultima analisi sulla perizia 12 luglio 2009 del SAM (doc. AI 170), i cui periti avevano ritenuto l’assicurato inabile in qualsiasi attività dal gennaio 2005 e dal giugno 2007 totalmente inabile nella sua ultima attività di ferraiolo, ma pienamente abile in attività adeguate. La dettagliata ed esaustiva perizia (51 pagine) è stata confermata dal SMR con annotazioni 30 luglio 2009 (doc. AI 171).

                                         Dopo il secondo rinvio, l’Ufficio AI ho disposto una perizia psichiatrica. Con rapporto 3 giugno 2011 il CPAS, diagnosticata, con ripercussione sulla capacità lavorativa, una sindrome da disadattamento, reazione mista ansiosa depressiva, ha concluso:

 

"  (…)

I disturbi di cui l'assicurato soffre non sono tali da limitare in maniera permanente la sua capacità di lavoro. La modalità risarcitoria con la quale l'assicurato si relaziona alle assicurazioni sociali non è considerabile come una malattia in senso stretto.

Vi è una tendenza alla somatizzazione del disagio che però non incide sulle relazioni sociali, sugli investimenti esterni e sulle relazioni famigliari e che non ha nemmeno inciso sulla CL quando l'assicurato, motivato dall'inizio dell'attività indipendente, ha ripreso a lavorare, convinto di potere risollevare insieme al figlio le sorti economiche della sua famiglia.

Attualmente il soggetto non è eutimico come all'uscita da __________, ma presenta una reazione mista ansioso-depressiva, con preoccupazione per la propria condizione e per le sorti della sua famiglia. Si tratta però di un disagio conseguente ai guai economici nel quale il soggetto si trova ed all'assenza di un'occupazione, che lo espone per gran parte del tempo al contatto con la moglie malata ed alle incomprensioni che ha con lei. Si può quindi teoricamente affermare che la soluzione migliore per risolvere questo disagio sarebbe un'attività lavorativa, esercitata con profitto e soddisfazione, come l'assicurato ha cercato di fare quando ha aperto l'attività indipendente nel 2010.

Il fatto che il signor __________ possa incontrare delle difficoltà a reinserirsi legate all'età, alla sua provenienza etnica, al suo livello culturale, alle difficoltà linguistiche che presenta, non lo rende ancora un invalido.

Un rallentamento del rendimento, soprattutto nei primi mesi, a causa della sintomatologia ansioso depressiva, è invece giustificato e quantificabile nella misura del 20%. (…)" (sottolineature del redattore, doc. AI 200/19)

 

                                         Per il periodo precedente, i periti hanno accertato, sulla base della numerosa documentazione medica agli atti, un’incapa- cità lavorativa del 100% da agosto 2010 (ricovero presso la Clinica __________) sino alla valutazione peritale.

 

                                         Con il ricorso l’assicurato contesta il miglioramento accertato dal CPAS, sostenendo invece un peggioramento della componente psichica.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Va qui inoltre evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                               2.7.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione del CPAS da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

 

                                         A sostegno di un peggioramento della componente psichiatrica, l’insorgente fa riferimento ad un secondo ricovero (dal 2 agosto 2011 al 7 ottobre 2011) presso la Clinica __________ esibendo il rapporto di uscita 17 ottobre 2011 dei dr. __________ e __________ del citato nosocomio (doc. A1), concludente:

 

"  (…)

Clinicamente ci siamo confrontati con un paziente che ha presentato nel periodo iniziale della degenza, umore depresso con astenia, anedonia, disturbi del sonno e cefalea.

Considerata tale sintomatologia, abbiamo introdotto in terapia un antidepressivo, con l'intento di dare maggiore slancio e dissuadere il paziente dagli angosciosi pensieri ricorrenti. In un tempo relativamente breve, abbiamo assistito ad una graduale ripresa e il paziente ha iniziato a meglio interagire con il reparto e ad uscire maggiormente della propria stanza ed inoltre ha seguito sempre con attenzione i consigli medici e si è mostrato cordiale e disponibile anche con il personale infermieristico. Per quanto riguarda i disturbi del sonno, è stato potenziato il Seroquel a basso dosaggio, utile anche nel ridurre la tensione andopsichica. Per i dolori accusati agli arti, ha assunto farmaci antalgici ma con scarso beneficio, pertanto è stata introdotta la terapia con miorilassante che ha apportato un ottimo beneficio. Il paziente è apparso più sereno, tranquillo ed adeguato.

Durante la degenza, ha effettuato congedi vissuti inizialmente con preoccupazione. Con il migliorare del quadro clinico, ha affrontato anche più serenamente i congedi, che così sono trascorsi in modo relativamente soddisfacente. Inalterata rimane la difficile relazione coniugale, con risvolti sull'intero nucleo famigliare. Il paziente ha chiesto – a questo proposito – di poter avere alcuni colloqui con il dr. __________ anche dopo la dimissione.

Con il ristabilirsi del quadro clinico il paziente ha potuto essere dimesso in data 7.10.2011, in condizioni più stabili rispetto all'ingresso." (doc. A1)

 

                                         Il succitato rapporto è stato valutato dal SMR, il cui dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia, nelle annotazioni 14 maggio 2012, dopo aver ripreso la lettera d’uscita relativa al primo ricovero, ha valutato:

 

"  (…)

Si può dunque concludere che l'A.to anche all'uscita dal secondo ricovero è in condizioni adeguate, più sereno e tranquillo come in occasione delle dimissioni dal primo ricovero.

Unico elemento d'instabilità è riferito il difficile rapporto coniugale e familiare, noto e ben descritto e analizzato dal dr. __________ nella sua perizia come fattore sociale, non di competenza medico-psichiatrica.

 

È pertanto possibile confermare quanto nella perizia del Centro Peritale allestita dal dr. __________" (doc. IV/bis)

 

                                         Questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la succitata dettagliata presa di posizione del SMR. Va poi confermato che i fattori psicosociali o socioculturali, come quelli elencati nella perizia, non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA I 681/03 del 13 luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03del 23 aprile 2004 consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02,del 29 gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

                                         Inoltre, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).                   

 

                                         Da ultimo, non rilevante ai fini dell’esito, in quanto non apporta nuova elementi, è la semplice e scarna certificazione d’inabilità lavorativa dal 1.01.201 al 31.03.2012 e continua del dr. __________, psichiatra curante, senza indicazioni di diagnosi ed informazioni mediche (doc. A2).

 

                                         Il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Il ricorrente avrà quindi se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di invalidità.

 

                                         Pertanto, sulla base della perizie del CPAS, nonché della valutazione SMR, alle quali va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b), che l’insorgente (eccetto il periodo post infortunistico di cui sopra) presenta un’inabilità lavorativa dell’80% in attività adeguate dal giugno 2011.

 

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                        

                               2.8.   Per quel che concerne l’aspetto economico, non contestato dall’insorgente, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere una riqualifica professionale.

                                         In merito al raffronto dei redditi va fatto riferimento al dettagliato calcolo esposto nelle motivazioni alla decisione contestata, con le seguenti precisazioni.

 

                            2.8.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Nel caso in esame, come si evince nella decisione contestata, “il reddito da valido è stato correttamente contestato, in effetti come evidenziato sulla nostra decisione su opposizione del 16.04.2004, l'assicurato senza danno alla salute avrebbe percepito presso la ditta __________ nel 2002 un reddito annuo di Fr. 55'510.--, aggiornato al 2010 Fr. 61'954.-- (doc. AI 212/2-3).

 

                            2.8.2.   Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                             

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Nel caso di specie, l’amministrazione ha correttamente utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), stabilendo un salario annuo lordo di fr. 61'754.--.  

                                         L’amministrazione ha dapprima tenuto conto di una riduzione del 20% per inabilità lavorativa medico-teorica, riconoscendo inoltre una riduzione 8% per attività leggere. Il reddito da invalido è stato pertanto fissato in 45'451.--.

                                         Confrontando questo dato con il surriferito reddito da valido emerge un tasso d’invalidità del 27%, inferiore al minimo pensionabile.

                                        

                                         In queste circostanze, l’Ufficio AI ha giustamente limitato il diritto alla rendita al 31 luglio 2011 (tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria riscontrato in sede peritale, art. 88a cpv. 1 OAI).

                                         Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.                                        

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti