Raccomandata |
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Incarto n. 32.2012.32
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Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sui ricorsi dell'11 e 31 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 1. e 13 dicembre 2011 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1958, nel mese di gennaio 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) depressione cronica (…)” (doc. AI 1/1-7 degli incarti 32.2012.11 e 32.2012.32).
1.2. Con decisione 13 marzo 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2005 (doc. AI 31/1-2 degli incarti 32.2012.11 e 32.2012.32).
1.3. L’Ufficio AI – venuto a conoscenza che l’assicurato era in detenzione e appurato che la stessa è durata dal 5 novembre 2010 al 4 marzo 2011 (doc. AI 34/1 e 35/1 incarto 32.2012.11) – con decisione 1. dicembre 2011, preavvisata il 12 settembre 2011 (doc. AI 36/1-2 incarto 32.2012.11), ha sospeso il versamento della rendita a decorrere dal 1. dicembre 2010 al 28 febbraio 2011 (doc. A/1 incarto 32.2012.11).
1.4. Fondandosi sulla decisione 1. dicembre 2011 di sospensione del versamento della rendita, l’Ufficio AI il 13 dicembre 2011 ha emesso un ordine di restituzione per fr. 5'592.--, corrispondenti a prestazioni percepite indebitamente dal 1. dicembre 2010 al 28 febbraio 2011 (doc. A incarto 32.2012.31).
1.5. Contro le decisioni del 1. e del 13 dicembre 2011 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato due distinti ricorsi l’11 (inc. 32.2012.11) e il 31 gennaio 2012 (inc. 32.2012.32), postulandone l’annullamento e, in particolare per quanto riguarda la restituzione, la sospensione della procedura sino ad evasione del ricorso interposto contro la decisione di sospensione della rendità di invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.
1.6. Con le risposte di causa (V incarto 32.2012.11 e IV incarto 32.2012.32) e con le osservazioni 2 marzo 2012 (IX incarto 32.2012.11) – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione dei ricorsi, confermando le decisioni impugnate.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. I ricorsi di cui agli incarti 32.2012.11 e 32.2012.32 sono decisi con unica decisione ai sensi dei combinati artt. 31 Lptca e 51 LPamm.
Nel merito
2.3. L’art. 21 LPGA regola la riduzione e il rifiuto di prestazioni. Secondo il cpv. 5 se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i coniugi ai sensi del capoverso 3.
2.4. Chiamato a pronunciarsi nel caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale – visto un assicurato già al beneficio del diritto ad una rendita intera che aveva comunicato nel marzo 2005 di essere in detenzione preventiva dal 4 dicembre 2004 – aveva annullato la decisione su opposizione che sospendeva il diritto alla rendita dal 1. gennaio 2005 e riconosciuto all’assicura-to il diritto alla rendita anche durante il carcere preventivo, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che l’art. 21 cpv. 5 LPGA non ha portato nessun cambiamento alla precedente giurisprudenza (DTF 116 V 323) per la quale una detenzione preventiva di una certa durata origina una sospensione della rendita al pari di ogni altra forma di privazione della libertà ordinata da un’autorità penale.
Procedendo ad un interpretazione dell’art. 21 cpv. 5 LPGA l’Alta Corte ha concluso che da un punto di vista teleologico (senso e scopo) – collegato all’esigenza di un uguale trattamento giuridico – si giustifica un giudizio contrario al tenore letterale della norma. Quale ratio legis dell’art. 21 cpv. 5 LPGA va ritenuta la parità di trattamento dell’invalido con la persona valida arrestata che a causa della pena privativa della libertà perde il salario. Decisivo è che la persona giudicata scontando la pena è impedita nell’esercizio di un’attività lavorativa. Solo nel caso in cui il regime al quale la persona privata della libertà è soggetta le permette di svolgere un’attività lavorativa e quindi di rispondere alle sue esigenze vitali, non è possibile procedere ad una sospensione del diritto alla rendita. Determinante al fine della sospensione della rendita di un invalido è quindi se anche una persona sana nella medesima situazione a causa della privazione della libertà subirebbe una perdita di guadagno (“(…) Unter einem teleologischen Blickwinkel (Sinn und Zweck) - verbunden mit der Forderung nach rechtsgleicher Behandlung (Art. 8 Abs. 1 BV; zur Bedeutung der Rechtsgleichheit im Rahmen der Auslegung vgl. BGE 126 V 97 Erw. 4b mit Hinweisen; SVR 2006 IV Nr. 47 S. 172 Erw. 3.1 und 3.2 [Urteil J. vom 18. August 2005, I 68/02]) - rechtfertigt sich indessen, mit dem BSV, eine vom Wortlaut der Norm abweichende Betrachtungsweise. Als Ratio legis von Art. 21 Abs. 5 ATSG ist die Gleichbehandlung der invaliden mit der validen inhaftierten Person, welche durch einen Freiheitsentzug ihr Einkommen verliert, anzusehen. Entscheidend ist, dass eine verurteilte Person wegen der Verbüssung einer Strafe an einer Erwerbstätigkeit verhindert ist. Nur wenn die Vollzugsart der verurteilten versicherten Person die Möglichkeit bietet, eine Erwerbstätigkeit auszuüben und somit selber für die Lebensbedürfnisse aufzukommen, verbietet es sich, den Rentenanspruch zu sistieren. Massgebend für eine Sistierung der Rentenleistungen eines Invaliden ist somit, ob eine nicht invalide Person in der gleichen Situation durch den Freiheitsentzug einen Erwerbsausfall erleiden würde. (…)” (DTF 133 V 1, consid. 4.2.4.1 pagg. 6-7)).
La nostra Massima Istanza ha ribadito che il diritto alla rendita di una persona che si trova in carcere preventivo va sospeso in quanto anche una persona sana durante quel periodo deve, di regola, subire una perdita di guadagno. Conformemente alla giurisprudenza (DTF 116 V 326 con riferimenti) e per motivi di praticabilità questo vale solo se il carcere preventivo è di una certa durata. Questa “certa durata” della detenzione preventiva durante la quale una rendita potrebbe ancora essere versata – in analogia alla durata necessaria per procedere ad una modificazione del diritto in via di revisione ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 prima frase OAI – ammonta a tre mesi. Diversamente da una persona attiva che viene arrestata, nel caso di un invalido in detenzione preventiva la questione circa la colpa in merito alla continuazione del versamento della rendita non gioca alcun ruolo. Se più tardi dovesse risultare che è stato incarcerato a torto, la perdita della rendita farà parte del danno di cui chiederà il risarcimento all’autorità che lo ha ingiustamente imprigionato (“(…) Nach dem Gesagten ist der Rentenanspruch einer Person, die sich in Untersuchungshaft befindet, grundsätzlich zu sistieren, da auch eine gesundheitlich unbeeinträchtigte Person während dieser Zeit in der Regel einen Erwerbsausfall zu gewärtigen hat. Dies kann jedoch, wie das Eidgenössische Versicherungsgericht bereits in seiner bisherigen Rechtsprechung erkannt hat (vgl. u.a. BGE 116 V 326 mit Hinweis), aus Praktikabilitätsgründen lediglich für Untersuchungshaft gelten, welche eine gewisse Zeit angedauert hat ("d'une certaine durée"). Diese "gewisse Dauer" der Untersuchungshaft, während der die Rente noch auszurichten ist, dürfte - in Anlehnung an die gemäss Art. 88a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 IVV rentenrevisionsrechtlich massgebliche Zeitspanne der anspruchsbeeinflussenden Änderung der Verhältnisse - bis zu drei Monate betragen. Anders als im Falle eines erwerbstätigen Inhaftierten spielt sodann bei einem invaliden Untersuchungshäftling die Verschuldensfrage im Hinblick auf die Weiterausrichtung der Rente keine Rolle. Erweist sich die Inhaftierung im Nachhinein als zu Unrecht angeordnet, so bildet der Rentenverlust nach wie vor Teil des Schadens, den er bei der Behörde geltend machen kann, die ihn ungerechtfertigt inhaftiert hat (BGE 116 V 323; vgl. in diesem Sinne auch zu Art. 324a OR: Streiff/von Kaenel, a.a.O., N 19 zu Art. 324a/b OR). (…)” (DTF 133 V 1, consid. 4.2.4.2 pag. 8)).
Il TFA – ritenuto che il carcere preventivo iniziato il 4 dicembre 2004 durava da quasi cinque mesi – ha quindi annullato il giudizio dell’autorità giudiziaria cantonale e confermato la sospensione del diritto alla rendita dal 1. gennaio 2005 come stabilito dall’amministrazione.
Questa giurisprudenza è stata confermata nella DTF 138 V 140 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi sul momento a partire dal quale le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni andavano sospese – ha concluso che la giurisprudenza secondo la DTF 133 V 1 consid. 4.2.4.2, per la quale le rendite in caso di detenzione preventiva possono essere sospese soltanto dopo una certa durata (fino a tre mesi) della stessa, non si applica alle indennità giornaliere dell’assicura-zione infortuni.
Con la DTF 137 V 154 l’Alta Corte ha inoltre precisato la propria giurisprudenza e stabilito che per la sospensione del versamento della rendita sulla base dell’art. 21 cpv. 5 LPGA è determinante unicamente stabilire se l’esecuzione delle misure stazionarie di cui all’art. 59 CP consenta o meno l’esercizio di un’attività lucrativa. Non occorre chiedersi se la necessità di cure – che impedisce una simile sospensione – sia in primo piano rispetto alla pericolosità sociale.
2.5. Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; vedi inoltre STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; vedi anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.6. Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che RI 1 – al beneficio del diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2005 (cfr. consid. 1.2) – è stato arrestato il 5 novembre 2010 e scarcerato il 4 marzo 2011 (doc. AI 35/1, 43/1). Anche l’avv. __________ (suo patrocinatore nell’ambito della vertenza penale; cfr. doc. AI 41/1 e 47/1) nella lettera 10 dicembre 2012 indirizzata all’Ufficio AI ha confermato la durata della detenzione puntualizzando che “(…) il periodo di sua custodia cautelare c/o la casa circondariale di __________ __________, nel procedimento in oggetto è intercorso dal 5 novembre 2010 al 4 marzo 2011. (…)” (doc. AI 51/1).
In simili circostanze – ritenuta la durata della detenzione superiore ai tre mesi e considerato che l’insorgente fa solo valere che si trattava di una detenzione di “(…) natura cautelare/preventiva ed in forma sostitutiva degli arresti domiciliari. Si tratta pertanto di una forma attenuata di privazione della libertà. (…)” (VII), senza tuttavia addurre e tantomeno comprovare che durante la medesima egli avrebbe potuto esercitare un’attività lavorativa limitandosi a sostenere che il provvedimento sarebbe sproporzionato e che tale applicazione analogica dell’art. 88a cpv. 1 OAI sarebbe errata. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Del resto, vi è da ritenere che l’insorgente non poteva verosimilmente svolgere un’attività lavorativa durante la detenzione visto anche che, nelle osservazioni 7 ottobre 2011 al progetto di decisione, egli ha evidenziato come “(…) Dai carceri __________ non è inoltre possibile effettuare telefonate, se non a familiari diretti (dopo accertamento da parte delle Autorità e prova dell’esistenza di un rispettivo allacciamento telefonico a nome del familiare diretto) o al proprio avvocato. (…)” (doc. AI 37/1-2). Se già valgono delle restrizioni per quanto riguarda la possibilità di effettuare delle chiamate telefoniche dal carcere, a maggiore ragione vi è da supporre che l’insorgente non poteva uscire dal carcere per esercitare un’attività lavorativa. Eventualità questa che, lo si ribadisce, il ricorrente nemmeno adduce e tantomeno prova. Giova qui ricordare che nelle DTF 133 V 1 e 137 V 154 l’Alta Corte ha stabilito che ai fini della sospensione del diritto alla rendita ai sensi dell’art. 21 cpv. 5 LPGA, nel caso di una persona invalida privata della liberta e/o sottoposta a misure stazionarie di cui all’art. 59 CP, determinate è se detto regime consenta o meno l’esercizio di un’attività lavorativa –, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), è a giusto titolo che l’amministrazione ha sospeso il diritto alla rendita intera dal 1. dicembre 2010 al 28 febbraio 2011.
2.7. Quanto alla decisione di restituzione del 13 dicembre 2011 (doc. AI 48/1-2 dell’incarto 32.2012.32) va rilevato quanto segue.
Visto che il diritto alla rendita andava sospeso dal 1. dicembre 2010 al 28 febbraio 2011, le decisioni materiali con cui la rendita è stata versata all’assicurato durante detto periodo sono manifestamente errate e la loro correzione ha un’im-portanza rilevante. Sono dunque date le premesse per una riconsiderazione delle stesse (cfr. consid. 2.5).
Quanto all’ammontare dell’ordine di restituzione di complessivi fr. 5'592.--, a prescindere dal fatto che l’importo non è stato contestato, lo stesso è stato correttamente calcolato considerando esclusivamente le rendite di diritto dell’insorgente per i mesi di dicembre 2010 e gennaio e febbraio 2011.
In merito al termine ex art. 53 cpv. 2 LPGA – trattasi di un termine di perenzione secondo la giurisprudenza e contrariamente al tenore letterale della norma (DTF 124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3) e, come tale, di un termine che non può né essere sospeso né interrotto e che deve essere applicato d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; vedi inoltre Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, n. 12, pag. 280) – va osservato ancora quanto segue.
Sulla base della lettera dell’Ufficio AI del 20 luglio 2011 indirizzata alla Casa __________ __________ e alla rispettiva risposta del 6 agosto 2011 (doc. AI 34/1 e 35/1) non è possibile stabilire quando il termine di perenzione relativo di un anno ha iniziato a decorrere.
In ogni caso – anche volendo riconoscere come sostenuto dall’assicurato che “(…) non ho omesso di informare tempestivamente le autorità svizzere, avendo immediatamente preso contatto con il Consolato Svizzero di __________, segnalando anche che sono ai benefici di una rendita d’invalidità AI, PC e CP. (…)” (doc. AI 37/1) – visto che si tratta della restituzione delle rendite versate per il periodo da dicembre 2010 a febbraio 2011 e ritenuto anche che le rendite in caso di detenzione preventiva possono essere sospese soltanto dopo una certa durata (fino a tre mesi) della stessa (in concreto, visto l’arresto del 5 novembre 2010, solo dopo il 5 febbraio 2011 l’amministrazione poteva e/o doveva concludere per la sospensione del diritto alla rendita), la decisione di restituzione del 13 dicembre 2011 è rispettosa del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA.
In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 5'592.-- per prestazioni ricevute indebitamente nei mesi di dicembre 2010 e gennaio e febbraio 2011.
2.8. Visto tutto quanto precede i ricorsi vanno respinti e le decisioni impugnate confermate.
L’Ufficio AI è comunque invitato a considerare la domanda di pagamento rateale dell’importo chiesto in restituzione. Con lettera 22 gennaio 2012 l’insorgente aveva infatti chiesto che “(…) se dopo una vostra riconsiderazione, almeno parziale, dovesse rimanere un ammontare da restituire, vi chiedo di voler accettare una rateazione di ca. CHF 100/150 mensili di restituzione su un periodo di 4/5 anni. (…)” (doc: AI 54/1 incarto 32.2012.32).
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti