Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.128

 

FS/sc

Lugano

24 gennaio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 aprile 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1971, all’epoca attivo quale pulitore di bracciali per orologi presso la __________ di __________ (doc. AI 12/1-8), nel mese di maggio 2008 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti domandando di essere posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione professionale (doc. AI 8/1-10).

 

                                         Con decisione 3 febbraio 2009 (doc. AI 41/1-2), preavvisata con progetto 17 dicembre 2008 (doc. AI 36/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che “(…) la modifica della postazione lavorativa adattata su misura permette all’assicurato di tornare abile al lavoro in misura completa nell’abituale attività quale gioielliere-orafo. L’assicu-rato risulta quindi convenientemente reintegrato senza un danno economico dovuto ad una diagnosi invalidante. Non vige quindi né un diritto ad una rendita AI né a provvedimenti professionali. (…)” (doc. AI 41/1).

 

                                         In esito al ricorso inoltrato contro la decisione del 3 febbraio 2009, con STCA del 7 luglio 2009 (doc. AI 64/1-16), questo Tribunale ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché esperiti i necessari accertamenti circa l’effettiva reintegrazione nella sua attività abituale e di natura medica atti a stabilire la capacità lavorativa nel tempo tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                               1.2.   Con decisione 12 agosto 2010 (doc. AI 102/1-3), preavvisata con progetto 3 febbraio 2010 (doc. AI 82/1-6), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 nonché alle rispettive rendite completive per i figli. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.3.   Con decisione 6 gennaio 2012 (doc. AI 142/1-4), annullando la decisione del 12 agosto 2010, l’Ufficio AI ha modificato la scala rendite applicabile al calcolo delle prestazioni (dalla 26 alla 32) fissando la rendita semplice dell’assicurato in CHF 683.00 (contro i precedenti CHF 555.00) e quelle completive per i figli in CHF 274.00 (contro i precedenti CHF 222.00) (vedi i doc. AI 102/1-3 e 142/1-4).

 

                                         Il ricorso dell’8 febbraio 2012 (doc. AI 155/3-8) interposto contro la decisione del 6 gennaio 2012 ritenuto che “(…) Dal profilo sostanziale risulta pertanto che il rapporto giuridico regolato concerne esclusivamente l’ammontare della rendita avuto riguardo alle nuove evenienze (considerazione dei periodi di versamento dei contributi in __________) e non il diritto alla rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 in quanto tale. Detto diritto, lo si ribadisce, era già stato stabilito con la decisione del 12 agosto 2010 cresciuta incontestata in giudicato. Non è pertanto possibile concludere differentemente avuto riguardo al fatto che nella decisione del 6 gennaio 2012 è evidenziato pure a caratteri stampatello che “(…) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DECISIONE DEL 12.08.2010. (…)” (doc. A). Infatti, ribadito che si è trattato sostanzialmente di modificare solo gli importi delle rendite avuto riguardo alla nuova scala applicabile, vi è da concludere che la decisione del 12 agosto 2010 è stata annullata limitatamente a questo aspetto e non certo anche in merito al diritto alla rendita in quanto tale. (…)” (STCA del’11 settembre 2012 incarto 32.2012.46, consid. 2.2) e considerato che “(…) l'insorgente non ha contestato, come tale, il solo ed unico oggetto della decisione 6 gennaio 2012, ossia il nuovo importo delle rendite riconosciute dal 1. aprile al 31 agosto 2009 (…)” (STCA del’11 settembre 2012 incarto 32.2012.46, consid. 2.3) è stato respinto da questo Tribunale con STCA dell’11 settembre 2012 (incarto 32.2012.46).

 

                               1.4.   Il 12 gennaio 2011, tramite il dr. __________, l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 103/1, 106/1, 108/1 e 109/1-6).

 

                               1.5.   Con decisione 18 aprile 2012, oggetto della presente vertenza, preavvisata il 15 dicembre 2011 (doc. AI 140/1-3) sulla base della perizia 25 novembre 2011 del dr. __________ (doc. AI 136/1-9) e del rapporto finale 6 dicembre 2011 e dell’annotazione 16 febbraio 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 137/1-3 e 156/1) , l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 161/1-3).

 

                               1.6.   Con il ricorso qui in oggetto l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica e quella economica chiedendo di essere posto al beneficio del diritto ad almeno una mezza rendita e/o a provvedimenti integrativi d’ordine professionale. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.7.   Con lettera 22 maggio 2012 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (IV e IV/bis).

 

                               1.8.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI precisato che “(…) in merito alle attività compatibili con il danno alla salute si rammenta che già in occasione del rapporto finale del Servizio integrazione professionale (di seguito SIP) del 27 gennaio 2010 la consulente incaricata aveva fornito indicazioni circa le attività esigibili, da ritenere tuttora valide in considerazione delle limitazioni attuali che si sovrappongono a quelle già indicate dal dr. med. __________ (cfr. in merito quanto indicato dal dr. med. Scacchi a pag. 8 della perizia neurologica del 25 novembre 2011: oltre alle limitazioni indicate dal dr. med. __________ viene indicato che “(…) Vi si aggiunge inoltre una limitazione legata alla verosimile miopatia, che causa una scemata capacità di sviluppare forza intensa ed isometrica, unitamente ad una diminuzione della capacità a sostenere ritmi di lavoro serrati ed ad un affaticamento precoce”, ciò che ha giustificato una riduzione della capacità lavorativa del 20%). (…)” (V) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.9.   Con lettera 22 giugno 2012 l’avv. RA 1 ha notificato i mezzi di prova e richiamato i precedenti incarti (VII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula il diritto ad almeno una mezza rendita e/o a provvedimenti integrativi d’ordine professionale.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 9C_516/2012 del 3 gennaio 2013 consid. 5.3 con riferimenti).

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1 e 1.2), dopo la STCA di rinvio del 7 luglio 2009 (doc. AI 64/1-15), con decisione 12 agosto 2010, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 nonché alle rispettive rendite completive per i figli (doc. AI 102/1-3).

 

                                         La decisione del 12 agosto 2010 (doc. AI 102/1-3) fondata sulle annotazioni 24 novembre 2009, 25 gennaio, 11 marzo e 20 aprile 2010, nelle quali il medico SMR dr. __________ riprendeva la documentazione medica agli atti e in particolare le limitazioni funzionali poste dal dr. __________ nel rapporto 30 settembre 2009 (doc. AI 74/1-2, 79/1, 88/1 e 92/1) e sulla valutazione 27 gennaio 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 80/1-7) , per quanto attiene al diritto alla rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009, è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.2 e 1.3).

 

                               2.6.   Come rilevato sopra (cfr. consid. 1.4), nel mese di gennaio 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 103/1, 106/1, 108/1 e 109/1-6).

 

                                         L’amministrazione vista la valutazione 2 agosto 2011 nella quale il dr. __________, medico SMR, ha proposto l’esecuzione di una perizia neurologica (doc. AI 133/1-2) ha ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 134/1-2).

 

                                         Nella perizia 25 novembre 2011 (doc. AI 136/1-9) il dr. __________, FMH in neurologia dopo aver riassunto la documentazione medica, esposto dettagliatamente l’anamnesi e formulata una valutazione obiettiva , ha concluso:

 

"  (…)

Il paziente presenta una sintomatologia algica a livello cervicale, del cinto scapolare e degli arti superiori, bilateralmente, prossimale, che si manifesta in occasione dello sviluppo di una forza isometrica con gli arti superiori, movimenti ripetitivi, mantenimento prolungato della stessa posizione oppure con gli arti sopra la testa, che ha reso sostanzialmente non possibile il mantenimento della sua ultima occupazione. La problematica è da inquadrare in un contesto di alterazioni degenerative della colonna cervicale, relativamente focali con un disturbo tra C6-C7 e C7-C8, in stato dopo protesi del disco C5-C6 per discopatia ed ernia del disco con radicolopatia e in precedenza nel 2003 discectomia C6-C7 per discopatia ed ernia del disco. Soprattutto il II° intervento ha permesso una riduzione praticamente completa della sintomatologia algica cervicale, ma non ha permesso un recupero funzionale completo.

A questa situazione si aggiunge una diffusa ipotrofia della muscolatura del cinto scapolare che è stata investigata in dettaglio presso il Neurocentro __________, per la quale un processo di tipo miopatico è fortemente sospettato, anche se l'analisi della biopsia muscolare non ha permesso di porre una diagnosi più precisa. Una origine radicolopatica in relazione con la problematica della colonna cervicale sembra essere esclusa.

 

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

1.  alterazioni degenerative della colonna cervicale, con discopatia C6-C7 e C7-C8, in stato dopo protesi del disco C5-C6 per discopatia ed ernia del disco con radicolopatia (2008) e discectomia C6-C7 per discopatia ed ernia del disco (2003).

2. Verosimile miopatia del cingolo scapolare, esame elettromiografico evocativo, biopsia muscolare negativa.

 

Per quanto riguarda le limitazioni funzionali in relazione con la problematica degenerativa osteoarticolare della colonna cervicale sono da tenere conto delle limitazioni che rispecchiano quelle elencate dal paziente, vale a dire un'impossibilità a mantenere la stessa posizione in modo prolungato, l'esecuzione di movimenti ripetitivi con gli arti superiori, mantenimento della posizioni con gli arti sopra la testa, così come sono già stati elencati in dettaglio e valutati dal Dr. __________ nella sua valutazione. Vi si aggiunge inoltre una limitazione legata alla verosimile miopatia, che causa una scemata capacità di sviluppare forza intensa ed isometrica, unitamente ad una diminuzione della capacità a sostenere ritmi di lavoro serrati e ad un affaticamento precoce. Questa situazione comporta un calo lineare in tutte le performance lavorative valutabile intorno al 20%, in aggiunta alle limitazioni scaturite dalla problematica degenerativa cervicale, da intendersi come diminuzione del rendimento nell'arco di un'intera giornata lavorativa.

Concretamente non è possibile ipotizzare un rientro nella sua precedente postazione di lavoro con ritmi superiori al 50%, intesi come rendimento della capacità lavorativa su un periodo completo di lavoro, dettati soprattutto dal mantenimento obbligatorio della stessa posizione di lavoro durante quasi tutto l'arco della giornata. In un'attività adeguata, in cui l'assicurato possa modificare a suo piacimento le posizioni di lavoro e variarle senza limitazioni, è ipotizzabile una capacità di lavoro fino al 80%. Solo in situazioni in cui le attitudini fisiche vengano completamente annullate, si potrebbe ipotizzare una ripresa al 100% delle capacità lavorative (come ad esempio in un contesto di formazione prettamente teorica). Attualmente lavora come dipendente presso la Sagl creata ad hoc con la moglie, in qualità di orafo, svolgendo tutte le attività, a rotazione, potendo modificare la sua posizione di lavoro secondo i sintomi percepiti. In questa situazione sente di riuscire progressivamente a migliorare e sue capacità lavorative, oltre il 50%. Non ritengo tuttavia ipotizzabile una capacità lavorativa completa, in questo tipo di lavoro, a causa della fortemente verosimile problematica muscolare miopatica.

 

Dal punto di vista del morale non ho riscontrato particolari alterazioni o disturbiche possono influire in modo significativo sulle capacità di lavoro, l'assicurato sta d'altronde già mettendo in atto parte delle raccomandazioni, lavorando attualmente secondo i suoi ritmi si rende conto che riesce a lavorare anche leggermente più del 50%, percentuale che pensa di poter aumentare ulteriormente nel corso delle prossime settimane.

 

Si potrebbero tenere in considerazione misure di riqualifica professionale, verso posti di lavoro che tengano in considerazioni le limitazioni già espresse, eventualmente nel ramo della vendita o della consulenza professionale come orafo. Non appaiono evidenti limitazioni della capacità di apprendimento, se dispensato in lingua italiana. Concretamente l'ottenimento del certificato di capacità nel suo ramo lavorativo dovrebbe essere fortemente auspicato, con in seguito possibilità di impiego quale formatore.

 

Dal punto di vista terapeutico è importante mantenere un controllo riguardo all'esecuzione degli esercizi di rinforzo della muscolatura cervicale che esegue a casa, per la problematica miopatica non vi sono invece particolari altre misure da intraprendere.

(…)" (doc. AI 136/8-9)

 

                                         L’Ufficio AI – visto anche il rapporto finale 6 dicembre 2011 e le annotazioni 6 febbraio 2012 del dr. __________ (doc. AI 137/1-3 e 156/1) – con decisione 18 aprile 2012 ha negato all’assicu-rato il diritto a prestazioni (doc. AI 161/1-3).

 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente  esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti il perito dr. __________ e il dr. __________, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore e, sulla base della documentazione medica agli atti, hanno concluso per un’incapacità lavorativa nell’attività abituale del 50% dall’ottobre 2008 e in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dello 0% dal maggio 2009 e del 20% dal settembre 2011.

 

                                         Infatti il dr. __________, nella perizia 25 novembre 2011 che si basa sulla visita del 2 settembre 2011 (doc. AI 136/1-9) dopo aver confermato il rapporto 30 settembre 2009 (doc. AI 155/43-51) nel quale il dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ritenute le limitazioni funzionali poste, aveva concluso che “(…) il lavoro svolto di lucidatore di oggetti preziosi richiede regolarmente mansioni solo parzialmente compatibili con le presenti limitazioni che appaiono per intanto quelle definitive, giustificando quindi un’ulteriore e permanente incapacità lavorativa nella misura del 50% (inteso come misto tra resa ridotta e presenza ridotta). Per un’attività lucrativa consone alle sue presenti risorse il signor RI 1 risulta dal profilo medico-teorico invece abile in forma normale (…)” (doc. AI 155/49) rilevando che “(…) vi si aggiunge inoltre una limitazione legata alla verosimile miopatia, che causa una scemata capacità di sviluppare forza intensa ed isometrica, unitamente ad una diminuzione della capacità a sostenere ritmi di lavoro serrati e ad un affaticamento precoce. Questa situazione comporta un calo lineare in tutte le performance lavorative valutabile intorno al 20%, in aggiunta alle limitazioni scaturite dalla problematica degenerativa cervicale, da intendersi come diminuzione del rendimento nell’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 136/8-9) ha concluso che “(…) concretamente non è possibile ipotizzare un rientro nella sua precedente postazione di lavoro con ritmi superiori al 50%, intesi come rendimento della capacità lavorativa su un periodo completo di lavoro, dettati soprattutto dal mantenimento obbligatorio della stessa posizione di lavoro durante quasi tutto l’arco della giornata. In un’atti-vità adeguata, in cui l’assicurato possa modificare a suo piacimento le posizioni di lavoro e variarle senza limitazioni, è ipotizzabile una capacità di lavoro fino all’80% (…)” (doc. AI 136/9).

                                         Inoltre, nelle motivazioni della decisione 12 agosto 2010 (doc. AI 93/1-3) decisione, questa, cresciuta incontestata in giudicato per quanto attiene al riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 (cfr. consid. 1.2 e 1.3) , l’Ufficio AI aveva già ritenuto che “(…) dalla documentazione medica acquisita all’incarto, con particolare riferimento alla valutazione 25.01.2010 del Servizio medico regionale dell’AI, risulta che l’assicurato, nonostante il danno alla salute presentato, a decorrere dal maggio 2009, dispone ancora di una capacità lavorativa del 100% per un’attività rispettosa dei limiti funzionali posti (…)” (doc. AI 93/3) e che “(…) a seguito delle osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione 3 febbraio 2010, per quanto attiene alla parte medica, il dossier è stato sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR). Quest’ultimo in una nota del 20 aprile 2010 ha in sostanza potuto indicare che i nuovi referti medici raccolti non evidenziano una differenza sostanziale atta a poter modificare le conclusioni alle quali l’amministrazione era giunta (…)” (doc. AI 93/4).

 

                                         Queste risultanze mediche non sono state validamente contestate dall’insorgente che senza produrre nuova documentazione medica e richiamandosi ad atti medici già considerati sia dal dr. __________ che dai medici SMR si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) la valutazione del dr. med. __________ non permette di chiarire quegli aspetti che una perizia medica dovrebbe chiarire, risultando così lacunosa (…)” (I, punto 2).

 

                                         In particolare il TCA rileva che a differenza di quanto sostenuto con il ricorso: “(…) i medici curanti del signor RI 1, che seguono il loro paziente ormai da alcuni anni, hanno sempre mantenuto le loro diagnosi accertando una incapacità lavorativa dell’assicurato, in qualsiasi attività, di almeno il 50% (…)” (I, pag. 5) il dr. __________, FMH in neurologia, già nel rapporto 30 aprile 2009 indirizzato alla curante dr.ssa __________ (doc. AI 59/5-7) aveva precisato che “(…) dall’approfondimento anamnestico e dalla valutazione oggettiva, debbo ritenere che nonostante un’evoluzione molto favorevole per il quadro clinico preesistente, il paziente risulta oggi ancora incapace al lavoro in una forma del 50% nella sua attività di lucidatore (…)” (doc. AI 59/7) e nella lettera 11 gennaio 2011 (doc. AI 103/1) scritto, questo, con il quale il dr. __________, vista la consultazione neuro-muscolare 13 dicembre 2010 del dr. __________, capo clinica del Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, con il Prof. __________ (doc. AI 110/1), aveva chiesto all’Ufficio AI una rivalutazione del caso non si era espresso sulla capacità lavorativa.

                                         Del resto, il dr. __________, nel menzionato rapporto 13 dicembre 2010 indirizzato al dr. __________, non si era neppure lui pronunciato sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata precisando che “(…) con il Prof. __________ concordiamo che gli esiti di due radicolopatie cervicali all’arto superiore destro, con residuo deficit motorio (scapola alata) possono sicuramente diminuire il rendimento nel lavoro del paziente, visto che esso richiede mantenimento prolungato di posizioni fisse del cingolo scapolare, senza contare che una associata patologia miopatica non é stata ancora formalmente esclusa (…)” (doc. AI 110/1).

 

                                         Riguardo alla diversa valutazione della capacità lavorativa in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti nel rapporto 30 settembre 2009 il dr. __________ aveva concluso che “(…) per un’attività lucrativa consona alle sue presenti risorse il signor RI 1 risulta dal profilo medico-teorico invece abile in forma normale (…)” (doc. AI 155/49) , il dr. __________, nella perizia 25 novembre 2011, ha evidenziato che “(…) per quanto riguarda le limitazioni funzionali in relazione con la problematica degenerativa osteoarticolare della colonna cervicale sono da tener conto delle limitazioni che rispecchiano quelle elencate dal paziente, vale a dire un’impossibilità a mantenere la stessa posizione in modo prolungato, l’esecu-zione di movimenti ripetitivi con gli arti superiori, mantenimento della posizione con gli arti sopra la testa, così come sono già stati elencati in dettaglio e valutati dal Dr. __________ nella sua valutazione. Vi si aggiunge inoltre una limitazione legata alla verosimile miopatia, che causa una scemata capacità di sviluppare forza intensa ed isometrica, unitamente ad una diminuzione della capacità a sostenere ritmi di lavoro serrati e ad un affaticamento precoce. Questa situazione comporta un calo lineare in tutte le performance lavorative valutabile intorno al 20%, in aggiunta alle limitazioni scaturite dalla problematica degenerativa cervicale, da intendersi come diminuzione del rendimento nell’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 136/8-9).

                                         Quanto infine alla censura secondo la quale il dr. __________ “(…) omette di specificare quali attività lavorative il signor RI 1 potrebbe ancora esercitare all’80% (…)” (I, pag. 5) a prescindere dal fatto che spetta al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. consid. 2.7) , visto che il dr. __________ ha confermato le limitazioni funzionali poste dal dr. __________ aggiungendo un calo del rendimento del 20% in qualsiasi attività a causa della verosimile miopatia, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione 27 gennaio 2010 (doc. AI 80/1-7) nella quale il consulente in integrazione, circa le attività esigibili, ha rilevato:

 

"  (…)

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.

 

La valutazione medica (e pratica) del caso porta a ritenere l'attività di lucidatore di orologi svolta fino ad ora esigibile nella misura del 50% (½ giornata).

 

In alternativa, nel caso concreto, in assenza di una formazione professionale specifica, risultano proponibili unicamente attività di tipo non qualificato.

 

Esempi di attività lavorative compatibili con il danno alla salute dell'A. sono:

 

     ·     Nel ramo professionale abituale egli potrebbe svolgere le mansioni di controllo della qualità;

     ·     L'A. potrebbe anche essere ingaggiato nel ramo della vendita/consulenza in gioielleria o in punti vendita che trattino questo tipo di articoli; in queste mansioni l'A. potrebbe sfruttare le competenze professionali acquisite;

     ·     In alternativa, sempre nel settore della vendita, l'A. potrebbe essere impiegato in quelle nicchie di mercato che consentono di praticare l'ergonomia imposta dai limiti invalidanti. Penso a quelle ditte/negozi che a causa delle dimensioni e del tipo di merce e del flusso della clientela, permettono di alternare la posizione come per es. quelle di elettrodomestici, di pasticcerie, di profumerie/prodotti per la cura del corpo, d'abbigliamento, di souvenir, eccetera;

     ·     Per ciò che concerne la possibilità di svolgere un'attività leggera e prevalentemente sedentaria: le aziende che trasformano le materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici, plastica, elettricità) sono organizzate in modo di produrre in postazioni dove la postura è prevalentemente seduta. In queste aziende i compiti sono di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento,...) di confezione, d'imballaggio, d'assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione. Possibilità di alternare la postura: i medesimi DL, organizzano il ciclo produttivo in modo tale d'acconsentire ai loro dipendenti d'alzarsi per brevi periodi ad es. per consegnare i prodotti finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni. Rammento che in queste attività, dopo circa un'ora e mezza di lavoro, sono previste pause contrattuali di 10-15 minuti;

     ·     Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).

(…)" (doc. doc. AI 80/4-5)

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia 25 novembre 2011 del dr. __________ (doc. AI 136/1-9) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento dopo il mese di settembre 2011 e prima del 18 aprile 2012, a ragione l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa nell’attività abituale del 50% dall’ottobre 2008 e in un’altra attività adeguata dell’80% dal settembre 2009.

 

                                         In questo senso, la domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria “(…) nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale non concordasse con i medici curanti del ricorrente, si chiede che venga esperita una nuova perizia pluridisciplinare, comprensiva di una perizia neurologica da affidare, come suggerito dal dr. med. __________, ad uno specialista in malattie neuromuscolari (…)” (I, pag. 7) va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Il ricorrente non ha del resto nemmeno prodotto il preannunciato ulteriore certificato medico del dr. __________ circa l’attuale stato di salute e relativo alle considerazioni del dr. __________ (in sede di osservazioni 31 gennaio 2012 (doc. AI 153/1-5), confermate nel ricorso a pagina 5, si era infatti riservato “(…) la possibilità di produrre un nuovo certificato medico del dr. med. __________ circa l’attuale stato di salute dell’assicurato e circa le considerazioni del dr. med. __________ (…)” (doc. AI 153/3)). Alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, si deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

 

                               2.9.   Per quel che concerne la valutazione economica va osservato quanto segue.

 

                            2.9.1.   Per quanto riguarda il raffronto dei redditi ricordato che secondo la giurisprudenza per il raffronto fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 visto che dopo la decisione 12 agosto 2010 (con la quale gli è stato riconosciuto il diritto alla mezza rendita limitatamente al periodo dal 1. aprile al 31 agosto 2009) l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda nel gennaio 2011 (cfr. consid. 1.4 e 2.4; art. 29 cpv. 1 e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) va rilevato quanto segue.

 

                            2.9.2.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

 

                                         In concreto, nel 2011 partendo da un reddito annuo per il 2010 di fr. 54'802.65 indicati dall’ultimo datore di lavoro (doc. AI 138/1) e aggiornati al 2011 (aumentati del 1% per il 2011; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali settore secondario in La Vie économique 12-2012 pag. 91) si ottiene un reddito da valido di fr. 55'350.67 (54'802.65 aumentati dell’1% = 55'350.67).

 

                            2.9.3.   Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

 

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Nel 2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'924.62 (fr. 4'901.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

 

                                         Presso il suo ultimo datore di lavoro, nel 2011, l’insorgente avrebbe percepito un salario di fr. 55'350.67 (cfr. consid. 2.9.2).

                                         Questo salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore industria manifatturiera (Tabella TA1 2010 attività manifatturiere, p.to 10-33, livello di qualifica 4: fr. 5’192.-- aggiornati al 2011 riportati su 41.2 ore [cfr. tabella B 10.2 e 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, settore C industria manifatturiera pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 64'814.85).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 61'924.62) va dunque ridotto del 9.61% (percentuale corrispondente al gap salariale applicabile [fr. 55'350.67 contro fr. 64'814.85 danno un gap del 14.61% che va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 55'973.66 (fr. 61'924.62 ridotti del 9.61% = fr. 55'973.66).

 

                                         Ritenuta una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata la riduzione del 10% nella nota 13 dicembre 2011 sub doc. AI 139/3-4 che concerne le riduzioni al reddito ipotetico da invalido si conclude che “(…) visto quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 10% per attività leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 139/4); va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 40'301.03 (fr. 55'973.66 x 80% ridotti del 10% = fr. 50'376.29).

 

                            2.9.4.   Ritenuti quindi un reddito da valido di fr 55'350.67 (cfr. consid. 2.9.2) e da invalido di fr. 40'301.03 (cfr. consid. 2.9.3), si ottiene un grado d’invalidità del 27% ([55'350.67 - 40'301.03] x 100 : 55'350.67 = 27.18% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

 

                             2.10.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).

                                         Inoltre con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

 

"  (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

 

                                         Ne consegue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali visto che anche nella presente fattispecie come indicato dalla consulente nel rapporto finale del 27 gennaio 2010 (doc. AI 80/1-7), in particolare al punto concernente le attività esigibili (doc. AI 80/4-5) riprodotto in esteso al consid. 2.8 l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.

                                         Del resto la stessa consulente quanto alle proposte formative ha concluso che “(…) in considerazione degli aspetti sopra esposti e in assenza di una formazione di base, non è possibile entrare nel merito di provvedimenti professionali volti a mantenere o migliorare la capacità di guadagno. Su richiesta scritta dell’A. si potrà valutare l’attivazione del nostro servizio di aiuto al collocamento (…)” (doc. AI 80/7).

 

                             2.11.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                             2.13.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni del perito dr. __________ e dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava di una perizia neurologica che confermava una precedente valutazione del dr. __________ sulla base della quale, con decisione 12 agosto 2010 cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 18 aprile 2012.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente..

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti