Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.133

 

cs

Lugano

12 novembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 marzo 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata nel 1971, da ultimo attiva quale barista, ha inoltrato, il 1° giugno 2011, una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

 

                                  B.   Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari ed in particolare richiamati gli atti dell’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia, con decisione del 27 marzo 2012 (doc. AI 53-1), preavvisata dal progetto del 18 gennaio 2012 (doc. AI 45-1), l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni non essendoci un grado d’invalidità pensionabile.

 

 

                                  C.   Contro la predetta decisione RI 1, rappresentata dalla RA 1, è insorta al TCA, chiedendo in via principale l’assegnazione di una rendita AI ed in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici di carattere specialistico (in particolare reumatologico, ortopedico e neurologico).

                                         La ricorrente evidenzia di essere affetta da artrite psoriasica (spondilartropatia sieronegativa), poliartrosi alle dita, cronici dolori dorsali, sia a livello cervicale sia a quello lombare, di origine multifattoriale (sindrome cervicovertebrale e lombospondilogena cronica bilaterale), disturbi statici del rachide, gonalgie croniche soprattutto al ginocchio sinistro in presenza di un’avanzata gonartrosi, nonché di essere incapace al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività dal 17 gennaio 2011, come attestato dal dr. med. __________, FMH in medicina interna e specialista in malattie reumatiche.

                                         L’insorgente sostiene che l’UAI, tramite l’SMR, non avrebbe adeguatamente considerato le sue limitazioni funzionali (restrizioni nell’uso di utensili di lavoro, nel mantenere la posizione eretta e seduta per un tempo prolungato, nello svolgimento di alcune semplici attività quali, ad esempio, l’apertura e la chiusura di barattoli o lo sbucciare le patate) e non avrebbe tenuto conto dell’impossibilità, per mancanza di forza nelle mani, di sollevare pesi di qualsivoglia tipo.

                                         Solo adattando e restringendo in modo incisivo e puntuale le sue mansioni lavorative l’interessata ha potuto conservare l’attuale posto di lavoro, seppure al 50%.

                                         La ricorrente evidenzia inoltre gli effetti secondari della terapia farmacologica cui è sottoposta, che il medico SMR non avrebbe preso in considerazione, ed il fatto che la decisione non sarebbe fondata su alcun accertamento medico. L’insorgente sostiene che l’UAI avrebbe dovuto allestire una perizia medica pluridisciplinare e che in ogni caso il grado d’invalidità non è stato calcolato correttamente poiché le limitazioni funzionali avrebbero dovuto indurre l’UAI a ridurre il salario da invalida almeno del 20% (doc. I).

 

                                  D.   Con risposta del 5 giugno 2012 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV). L’amministrazione evidenzia che l’SMR ha in sostanza confermato le risultanze della visita medico-fiduciaria effettuata dal dr. med. __________ il 30 dicembre 2011 per conto dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia, ossia un’inabilità lavorativa del 33% nella precedente attività e dello 0% in attività leggere. A questo proposito l’UAI rileva che il medico SMR è incorso in una svista laddove, nel suo rapporto del 13 gennaio 2012, aveva indicato un’incapacità lavorativa del 66% nell’attività precedentemente svolta e non del 33%. Alla risposta l’amministrazione ha di conseguenza allegato il referto del 13 gennaio 2012 con la correzione.

 

                                  E.   Il 28 giugno 2012 la ricorrente ha contestato il rapporto del SMR secondo cui l’incapacità lavorativa nella precedente attività sarebbe del 33% e non del 66% e sostiene che il referto del dr. med. __________, allestito dopo una visita durata meno di mezz’ora, non può essere preso in considerazione poiché redatto senza garanzia di contraddittorio, in violazione dell’art. 6 CEDU, e ne chiede lo stralcio dagli atti (doc. VIII).

                                     

                                  F.   Il 6 luglio 2012 l’UAI, rammentato che la ricorrente poteva prendere visione dell’incarto in qualsiasi momento e formulare le proprie osservazioni, ha rilevato che in merito al progetto di decisione reso dall’amministrazione si è espresso il dr. med. __________, che ha citato e contestato la perizia del dr. med. __________. Per cui l’interessata, ed il suo medico curante, hanno potuto esprimersi sul referto del medico fiduciario (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                                   2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

 

                                   3.   Nel caso di specie l’insorgente, attiva quale barista dal 1993 (doc. AI 1-6), è stata dichiarata incapace al lavoro al 50% dal 17 gennaio 2011 dal dr. med. __________, specialista FMH medicina interna/malattie reumatiche (cfr. doc. AI 3-2 e seguenti).

 

                                         Il 1° dicembre 2011 il dr. med. __________, poste le diagnosi di spondiloartropatia sieronegativa (artropatia psoriatica) sotto terapia con Methotrexate dall’agosto 2010, combinato con Salazopirina dal dicembre 2010, inizio di una terapia con Enbrel dal febbraio 2011 (Salazopirina nel frattempo interrotta), sindrome cervico-/e lombovertebrale cronica su discrete alterazioni degenerative a livello L4-L5 ed L5-S1 (referto MRI del 21.06.2011) con sospetto sovraccarico funzionale in presenza di difficoltà socio-famigliari, gonalgie croniche a sx più che a dx, stato dopo interventi artroscopici al ginocchio sx nel 1995 e 1996 (medicalizzazione della rotula con residua artrosi femoro-rotulea), psoriasi volgare su cuoio capelluto e ipertensione arteriosa trattata, ha affermato che:

 

"  Grazie alla terapia di base introdotta nell’ultimo anno è stato possibile osservare un netto miglioramento dell’artropatia infiammatoria. Negli esami di laboratorio non ho più riscontrato un aumento dei parametri infiammatori; nello stato clinico non è più possibile riscontrare delle chiare sinoviti o tenosinoviti. Al momento non ho modificato la terapia di base (Enbrel 50mg una volta a settimana per via sottocutanea e Methotrexate 10mg ogni due settimane per via sottocutanea).

La paziente però continua a lamentare dolori muscolo-scheletrici, di origine verosimilmente multifattoriale.

Da una parte si lamenta di dolori dorsali, sia  a livello cervicale che lombare, solo in parte spiegabili dalla presenza di alterazioni degenerative (nel giugno 2011 è stata eseguita una MRI della colonna lombare, che ha potuto unicamente evidenziare delle incipienti discopatie a livello L4-L5 ed L5-S1).

I dolori sono almeno in parte di origine miotensiva, in presenza di difficoltà socio-famigliari.

La paziente lamenta inoltre dolori alle ginocchia, soprattutto a sx, dove è ormai presente una gonartrosi in stato dopo due interventi eseguiti nel 1995 e nel 1996.

 

I problemi alla colonna vertebrale ed alle ginocchia influenzano almeno in parte la sua capacità lavorativa, soprattutto in considerazione dell’attività da lei svolta quale barista.

Infatti non è attualmente in grado di rimanere in piedi durante l’intero arco della giornata lavorativa. Per questo motivo la signora RI 1 da parte mia è stata attestata 50% inabile al lavoro ormai da gennaio 2011. Nel frattempo è stata già fatta richiesta per provvedimenti da parte dell’AI.

 

Mi è difficile valutare se vi siano reali possibilità per un miglioramento della sua capacità lavorativa, per lo meno per l’attività da lei attualmente svolta. Per un lavoro fisicamente medio-leggero, che le permette di cambiare frequentemente di posizione, preferibilmente da svolgersi sia in piedi che seduta, ritengo che l’assicurata sia al momento abile al lavoro nella misura di almeno l’80%.” (doc. cassa malati 29-1 e seguenti)

 

                                         Il 30 dicembre 2011, su richiesta dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia, l’insorgente è stata visitata dal dr. med. __________, medico perito certificato SIM, specialista FMH in reumatologia (doc. AI 31-1 e seguenti).

                                         Dopo aver posto la diagnosi di artrite psoriatica, sotto terapia di base con Enbrel 50 mg sottocute alla settimana e Metotressato 10 mg sottocute ogni 2 settimane, poliartrosi delle dita, nota gonartrosi anteriore a sinistra (MR ginocchio sinistro del 26.3.2010), esiti da interventi artroscopici al ginocchio sinistro nel 1995 / 1996, piedi cavi bilaterali, sindrome cervicovertebrale anamnestica in disturbi statici del rachide, sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in possibile instabilità segmentale, in alterazioni degenerative L4/L5 ed L5/S1 con osteocondrosi L4/L5, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, posizione obliqua del bacino a sinistra a – 1 cm), decondizionamento muscolare, riassunto gli atti, descritto l’anamnesi personale, soggettiva, sistematica e sociale, l’esame reumatologico (colonna vertebrale, articolazioni periferiche, esame neurologico cursorio) e radiologico, ha affermato che la ricorrente:

 

"  è sotto trattamento specialistico reumatologico regolare per un’artrite psoriatica, a beneficio di un trattamento di fondo con Metotressato parenterale dall’agosto 2010, inizialmente in combinazione con Salazopirina da dicembre 2010 e, in sostituzione di quest’ultima, di un inibitore del TNF alf (Enbrel) da febbraio 2011; il reumatologo curante, in uno scritto all’attenzione della __________ assicurazioni dell’1.12.2011, indicava che, alla terapia di base introdotta per l’artrite psoriatica, nel corso del 2011, era stato possibile osservare un netto miglioramento dell’attività articolare infiammatoria, contraddistinto dalla scomparsa di chiare sinoviti o tenosinoviti all’esame clinico e dalla normalizzazione dei parametri bioumorali infiammatori, a tal punto che lo specialista riduceva la frequenza dell’applicazione del Metotressato da settimanale a bisettimanale. L’assicurata, come già indicato dal reumatologo curante, continuava tuttavia a lamentare dolori poliarticolari coinvolgenti i gomiti, i polsi, le articolazioni delle dita in concreto l’articolazione interfalangea distale V a destra, le articolazioni del pollice e del mignolo a sinistra con rigidità articolare mattutina alle mani attorno ai 15-20 minuti, quindi evocante un’origine meccanica: agli arti inferiori avverte dolori circolari al ginocchio sinistro imponenti “come fitte”, soprattutto sotto carico ma anche stando seduta, al ginocchio destro dolori carico dipendenti anteriori; alle caviglie vi è una sensazione di gonfiore a sinistra senza chiari dolori, risente anche dolori saltuari alle dita dei piedi; all’esame clinico le alterazioni psoriatiche al cuoio capelluto sono scomparse; all’esame delle articolazioni periferiche appaiono polsi indolenziti, senza tumefazione sinovitica, le articolazioni delle dita risultano diffusamente indolenzite, sia alle articolazioni metacarpofalangee, sia alle interfalangee prossimali e distali, anche le articolazioni dei pollici sono dolenti, non riscontro tumefazioni sinoviti che associate, la funzionalità articolare alle mani è normale; l’assicurata m’ha portato radiografie delle mani bilaterali ap realizzate il 17.8.2010, alle quali risulta un quadro poliartrosico con assottigliamento delle rime articolari a livello delle articolazioni interfalangee prossimali e distali, al mignolo sinistro impone un’erosione sul versante radiale dell’articolazione, in diagnosi differenziale potrebbe trattarsi di un’alterazione inerente all’artrite psoriatica oppure imputabile ad un’artrosi erosiva; dagli atti sappiamo che l’assicurata nel 1995 e 1996 era stata sottoposta ad artroscopia al ginocchio sinistro con, ad un’ultima risonanza magnetica dello stesso del 26.3.2010, riscontro di un’artrosi femororotulea; il ginocchio sinistro appare non tumefatto, stabile, senza segni meniscali con mobilità passiva normale, con sfregamento femoropatellare con dolori a fine corsa all’iperflessione riferiti anteriori spiegabili con la gonartrosi anteriore; l’esame clinico del ginocchio destro risulta assolutamente normale, alla caviglia sinistra noto una tumefazione circolare senza indolenzimento, la mobilità passiva delle articolazioni tibioastragaliche e sottoastragaliche risulta libera ed indolore; i piedi, cavi, risultano indolenziti alle articolazioni metatarsofalangee II – IV dalle due parti senza connotazione sinovitica; le ultime radiografie dei piedi bilaterali del 17.6.2010 evidenziano strutture osteoarticolari esenti da alterazioni infiammatorie.

 

Dall’attuale anamnesi, dall’esame clinico, seppure i parametri bioumorali infiammatori vengano riferiti normali, non è esclusa un’attività poliarticolare infiammatoria residua, eventualità che potrebbe essere ulteriormente approfondita tramite scintigrafia ossea trifasica eventualmente tramite sonografia articolare con power-Doppler. Va notata l’assenza di una sindrome fibromialgica in grado di spiegare un indolenzimento poliarticolare. Dagli atti del reumatologo curante sappiamo di una sindrome cervicolombovertebrale cronica su discrete alterazioni degenerative a livello L4/L5 ed L5/S1 riscontrate ad una recente risonanza magnetica della colonna lombare il 21.6.2011, dalla quale, stando agli atti, non è risultata un’attività infiammatoria assiale; attualmente l’assicurata lamenta dolori cervicali indipendenti dalle posizioni corporee, in aumento girando la testa; la mobilità della colonna cervicale risulta libera ed indolore in ogni direzione; al rachide accusa dolori circolari a fascia larga lombari e alla regione sacrale gluteale bilaterale, talvolta più intensi a destra, talvolta a sinistra, con diramazioni algiche laterali nella coscia sinistra fino al ginocchio sinistro, presenti anche a destra a traiettoria laterale, i dolori lombosacrali sono manifesti anche di notte, alleviandosi al mattino con il movimento, con rigidità lombosacrale mattutina attorno ai 15-20 minuti, peggioranti sull’arco della giornata, stando seduta a lungo, camminando in discesa; in posizione eretta indica di stare meglio se riesce a trovare “una posizione adatta”; all’esame clinico noto una dismetria dell’arto inferiore sinistro di circa – 1 cm portante ad una posizione obliqua del bacino a sinistra, il corsetto muscolare addominale e lombare è decondizionato, la colonna lombare appare soltanto minimamente limitata alla lateroflessione passiva verso destra, vengono avvertiti dolori a fascia larga lombosacrali bilaterali alla flessione attiva, alle lateroflessioni passive a fine corsa dalle due parti, ma anche raddrizzandosi da ante flessione del tronco, quest’ultimi dolori evocanti un’instabilità segmentale; sono assenti deficit cervicolomboradicolari; la radiografia convenzionale della colonna lombare ap e laterale dell’1.6.2011 evidenzia un’osteocondrosi L4/L5 con spondilosi anteriore e posteriore, le articolazioni sacroiliache si delineano senza alterazioni infiammatorie; i dolori lamentati al rachide lombare anche se con caratteristiche infiammatorie, tenendo conto dei dati clinici-radiologici, sono probabilmente di origine meccanica.

 

Sulla base degli atti, dell’anamnesi richiesta e dell’esame clinico, giungiamo dunque alle diagnosi sopraindicate.

 

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l’assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurata può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione accovacciata.

L’assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

 

Va notato che qualora riaffiorassero oggettività comprovanti l’origine infiammatoria dei sintomi lamentati, le limitazioni sopraindicate andrebbero riviste.

 

L’attuale valutazione della capacità funzionale e di carico residua, porta a giudicare l’assicurata, da subito, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100% al più tardi dal giorno seguente la visita medico fiduciaria.

 

Nella sua ultima attività lavorativa principale come barista, lavoro abitualmente svolto in posizione eretta, con necessità di torsione e ante flessione del tronco con regolare utilizzo degli arti superiori, giudico l’assicurata, sempre a partire dal 31.12.2011, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3.” (doc. Cassa malati 31-6/7/8)

 

                                         Il 13 gennaio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato tutti gli atti medici prodotti ed aver ripreso la diagnosi posta dal dr. med. __________, ha attestato un’incapacità lavorativa del 66% nella precedente attività dal 31 dicembre 2011 e dello 0% in attività leggere e confacenti allo stato di salute della ricorrente a decorrere dalla medesima data (doc. AI 44-2). In sede di risposta di causa il medico SMR ha corretto l’indicazione relativa all’incapacità lavorativa in attività abituale, indicando un 33,3% (doc. IV/Bis).

 

                                         Con scritto datato 26 giugno 2011, ma la cui data è errata, poiché prende posizione sul progetto di decisione dell’UAI del 18 gennaio 2012, il dr. med. __________ ha affermato:

 

"  con questo mio breve scritto desidero prendere posizione sulla vostra decisione del 18.01.2012 di non voler accordare alcun diritto di prestazioni da parte dell’AI alla summenzionata assicurata.

 

Come a voi noto, la paziente si trova da me in cura a causa di una spondiloartropatia sieronegativa, per la quale viene attualmente trattata con Methotrexate ed Enbrel. Lamenta inoltre cronici dolori dorsali sia a livello cervicale e lombare, di origine multifattoriale, nonché delle gonalgie croniche soprattutto al ginocchio sx in presenza di un’avanzata gonartrosi in esito dopo interventi artroscopici eseguiti nel 1995 e nel 1996.

A causa delle patologie sopra descritte l’assicurata è stata da me attestata 50% inabile al lavoro ormai dal gennaio 2011.

Recentemente è stata pure valutata su richiesta dell’assicurazione __________ da parte del collega dr. __________ che l’ha considerata abile al lavoro nello svolgimento della sua professione di barista nella misura del 66%, mentre l’ha considerata abile in maniera completa per un’attività lavorativa adeguata.

 

La signora RI 1 non è però attualmente in grado di lavorare durante l’intero arco della giornata nel bar, non riuscendo a rimanere in piedi per 8-9 ore, né tanto meno eseguire determinate attività ripetitive con le mani. Ritengo che per questa professione l’assicurata debba essere considerata non oltre il 60% abile al lavoro. In linea medico-teorica potrebbe invece svolgere un lavoro adeguato, che le permetta di cambiare frequentemente di posizione almeno ogni 15 minuti e che non richieda lavori pesanti per la colonna vertebrale né tanto meno per le mani/braccia senza una particolare limitazione.

Non avendo una particolare formazione professionale, ritengo perciò che, se si vuole veramente aumentare il pensum lavorativo, bisognerà prevedere misure di riqualifica/reinserimento professionale. Consiglio perciò di metterla in contatto con un vostro orientatore per poter valutare ulteriori sbocchi professionali.” (doc. AI 47-1)

 

                                         Il 27 febbraio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che le osservazioni “pervenuteci il 30.01.2012 dal Dr. med. __________, non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato appurato e valutato” ed ha confermato il rapporto del 13 gennaio 2012 (doc. AI 49-1).

 

                                   4.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione :

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   5.   In concreto, alla luce degli atti medici prodotti, questo Tribunale non può che confermare la valutazione del dr. med. __________, dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

 

                                         Lo specialista, posta la diagnosi di artrite psoriatica, sotto terapia di base con Enbrel 50 mg sottocute alla settimana e Metotressato 10 mg sottocute ogni 2 settimane, poliartrosi delle dita, nota gonartrosi anteriore a sinistra (MR ginocchio sinistro del 26.3.2010), esiti da interventi artroscopici al ginocchio sinistro nel 1995 / 1996, piedi cavi bilaterali, sindrome cervicovertebrale anamnestica in disturbi statici del rachide, sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in possibile instabilità segmentale, in alterazioni degenerative L4/L5 ed L5/S1 con osteocondrosi L4/L5, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, posizione obliqua del bacino a sinistra a – 1 cm), decondizionamento muscolare, ha riassunto tutti gli atti a disposizione, ha descritto dettagliatamente l’anamnesi personale, soggettiva, sistematica e sociale, ha effettuato un esame reumatologico e radiologico, ha descritto i limiti funzionali della ricorrente ed ha accertato una capacità lavorativa del 66% nell’attività da ultimo svolta di barista e del 100% in attività leggere confacenti al suo stato di salute (doc. Cassa malati 31-1 e seguenti). Il medico ha pure tenuto conto, nella sua valutazione, dei medicamenti (in particolare Methotrexat ed Enbrel) assunti dalla ricorrente.

 

                                         Al referto va pertanto attribuita piena forza probante.

 

                                         La critica dell’insorgente circa la durata della visita (poco più di mezz’ora secondo lo scritto non datato trasmesso subito dopo aver ricevuto la decisione [doc. AI 54-1] o poco meno di mezz’ora, secondo le osservazioni del 28 giugno 2012 [doc. VIII]), non può esserle d’aiuto.

 

                                         Il TF ha infatti già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). Nel caso di specie, il referto del dr. med. __________ risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando precedente, per conferirgli piena forza probatoria.

                                         Del resto, di norma, anche una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se il medico dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).

Il referto del dr. med. __________ è il risultato di un esame clinico al termine del quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi lamentati dall’assicurata, e sulla base della documentazione medica prodotta, ha reso la sua attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti funzionali descritti dettagliatamente nel referto (cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).

 

                                         L’interessata contesta la valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia, ravvisando una violazione dell’art. 6 CEDU, nel senso che non sarebbe stato garantito alcun contraddittorio.

 

                                         La censura va disattesa.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         In concreto, nel corso del mese di gennaio 2012 il dr. med. __________, medico curante della ricorrente, ha preso posizione sul progetto di decisione dell’UAI (doc. AI 47-1), citando il referto del dr. med. __________ (il quale aveva espressamente chiesto all’assicuratore malattie di trasmetterne una copia al curante, cfr. doc. Cassa malati 31-9) e prendendo posizione in merito (cfr. anche la lettera, non datata, trasmessa all’UAI, tramite la quale l’insorgente stessa contesta il referto del dr. med. __________ [doc. AI 54-1]).

                                         Il dr. med. __________ ha unicamente messo in dubbio la capacità lavorativa dell’interessata nella precedente attività di barista  (60%, in luogo di 66%), mentre non ha contestato che l’insorgente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute è totalmente abile al lavoro. Il curante ha infatti affermato che per la professione di barista “l’assicurata debba essere considerata non oltre il 60% abile al lavoro. In linea medico-teorica potrebbe invece svolgere un lavoro adeguato, che le permetta di cambiare frequentemente di posizione almeno ogni 15 minuti e che non richieda lavori pesanti per la colonna vertebrale né tanto meno per le mani/braccia senza una particolare limitazione” (doc. AI 47-1). Del resto, nella presa di posizione del 1° dicembre 2011, il dr. med. __________ aveva accertato che “per un lavoro fisicamente medio-leggero, che le permette di cambiare frequentemente di posizione, preferibilmente da svolgersi sia in piedi che seduta, ritengo che l’assicurata sia al momento abile al lavoro nella misura di almeno l’80%” (doc. cassa malati 29-2).

                                        

                                         Per cui, lo stesso medico curante, non solo ha potuto esaminare il referto peritale del dr. med. __________, prendere posizione e contestarlo (come la ricorrente, cfr. doc. AI 54-1), ma ha in sostanza confermato che l’insorgente può svolgere un’attività leggera, senza peraltro indicare limitazioni più invalidanti rispetto a quelle evidenziate dal medico fiduciario.

 

                                         Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentita della ricorrente.

 

                                         Quanto alla differenza circa la capacità lavorativa nella precedente attività, fissata nel 66% dal dr. med. __________ e nel 60% dal dr. med. __________, oltre a non essere comunque rilevante poiché, come si vedrà in seguito, anche volendo effettuare il calcolo del grado d’invalidità secondo l’abituale raffronto dei redditi l’interessata non ha comunque diritto ad alcuna rendita, essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012; cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

 

                                         L’indicazione di una incapacità lavorativa del 66% nella precedente attività di barista contenuta nella valutazione del medico SMR del 13 gennaio 2012 (doc. AI 44-1) e seguenti, ripresa nella decisione impugnata, poi corretta in sede di risposta al ricorso, a prescindere dal fatto che non ha alcuna influenza sull’esito del ricorso, poiché anche effettuando il raffronto dei redditi l’interessata non ha comunque diritto ad una rendita, è manifestamente dovuta ad una svista, giacché il medico SMR ha in sostanza ripreso le conclusioni della perizia del 1° gennaio 2012 del dr. med. __________ (cfr. doc. AI 44-1).

 

                                         Ne segue che in concreto, anche alla luce della presa di posizione del dr. med. __________ pervenuta all’UAI il 30 gennaio 2012 e datata, per errore, 26 giugno 2011 (doc. AI 47-1) non vi sono elementi medici oggettivi atti a sovvertire la conclusione del dr. med. __________ (cfr. la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione […]”).

                                        

                                         Anche la contestazione secondo cui i medici non avrebbero tenuto conto dei medicamenti assunti dalla ricorrente o delle importanti limitazioni cui sarebbe sottoposta nell’ambito dello svolgimento dell’attività lucrativa non trova conferma nelle tavole processuali. Il dr. med. __________ ha infatti preso in considerazione la somministrazione del Methotrexat e dell’Enbrel ed ha descritto nei minimi dettagli le limitazioni nell’esercizio dell’attività lucrativa (cfr. doc. cassa malati 31-6: “(…) a beneficio di un trattamento di fondo con Metotressato parenterale dall’agosto 2010, inizialmente in combinazione con Salazopirina da dicembre 2010 e, in sostituzione di quest’ultima, in un inibitore del TNF alf (Enbrel) da febbraio 2011 e doc. cassa malati 31-7: “Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l’assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurata può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione accovacciata”).

 

                                         Ne segue che ulteriori accertamenti medici, tra cui l’accennato approfondimento pluridisciplinare (in particolare reumatologico, ortopedico e neurologico), o l’assunzione di ulteriori prove come richieste dalla ricorrente in maniera generica (testi, rich. atti, doc., ecc., cfr. doc. I) non sono necessari, giacché gli atti prodotti dalle parti permettono di stabilire la capacità lavorativa della ricorrente.

 

                                         A questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         Va infine rilevato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 27 marzo 2012, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

 

                                         Per cui un eventuale peggioramento della capacità lavorativa successiva a tale data deve semmai essere oggetto di una nuova procedura.

 

                                         Ne segue che l’interessata va considerata completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni descritte nel referto del dr. med. __________ del 1° gennaio 2012, mentre nella precedente attività è abile al 66%.

 

                                         Ciò significa che, già solo per questo motivo, l’interessata non ha diritto ad alcuna rendita.

 

                                         Infatti, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

 

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta una capacità al lavoro nella misura del 66% nella sua precedente occupazione, la ricorrente, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di barista. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 33/34% della ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli una rendita.

                                         In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

 

                                         A questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:

 

"  Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

 

                                         In concreto l’insorgente nella precedente professione di barista è incapace al lavoro nella misura del 33-34%, ossia una percentuale inferiore al 40% che darebbe diritto ad una rendita.

 

                                         La ricorrente, per i motivi che seguono, non avrebbe diritto ad alcuna prestazione neppure se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse ritenere un’incapacità lavorativa del 40% (o superiore) nella precedente attività di barista e si procedesse al calcolo del grado d’invalidità.

 

                                   6.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

                                         Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

 

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

 

Nel caso di specie l’insorgente quale barista, nel 2011 (cfr. doc. AI 12-2), avrebbe conseguito un reddito annuo, non contestato, di fr. 45'780 (3'815 X 12), che aggiornato al 2012, anno dell’eventuale inizio del diritto alla rendita, raggiungerebbe fr. 46'329 (+ 1,2%, stima trimestrale relativa al 2° trimestre 2012).

 

                                   7.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                        

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

 

"  (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 4-2012, p. 94), esso ammonta a fr. 52’728 per l'intero anno (fr. 4’225 : 40 X 41.6 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a), nel 2011 a fr. 53’255 (+ 1%) e nel 2012 a fr. 53'894 (+ 1,2%).

 

                                         L’assicurata, quale barista, avrebbe guadagnato nel 2012 fr. 46'329 (cfr. considerando precedente). Tale reddito si situa leggermente sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente, ossia fr. 47’490 (cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “servizi di alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’714 : 40 X 41.7 X 12 mesi = 46’462 nel 2010, fr. 46’927 nel 2011 [+ 1%] e fr. 47'490 nel 2012 [+ 1,2%] ).

                                         Non sono, tuttavia, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata poiché la differenza è solo del 2,45% (2,45 – 5 = risultato negativo).

                                        

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                        

                                         Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 14% (4% per attività leggere e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), che l’insorgente ha contestato. Tuttavia questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.

                                         Del resto, anche prendendo in considerazione la riduzione del 20% proposta dall’insorgente, il diritto alla rendita non sarebbe comunque dato.

 

                                         Infatti, raffrontando il reddito da valida di fr. 46’329 con quello da invalida di fr. 53’894, ridotto del 20% a fr. 43’115, si ottiene un grado d’invalidità del 7% che non dà diritto ad alcuna rendita.

 

                                         Va qui abbondanzialmente evidenziato che anche se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse prendere in considerazione la percentuale d’incapacità lavorativa in attività leggere più favorevole per la ricorrente, ossia quella del 20% attestata dal medico curante, dr. med. __________, il 1° dicembre 2011 (doc. cassa malati 29-2, cfr. consid. 3), l’interessata non avrebbe comunque diritto ad una rendita. Infatti, raffrontando il reddito da valida di fr. 46'329 con quello da invalida di fr. 53'894 ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 43'115 e di un ulteriore 20% (deduzione sociale) a fr. 34'492, si otterrebbe un grado d’invalidità del 26% che non darebbe diritto ad alcuna rendita.

 

                                         In queste circostanze il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

                                   8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico della ricorrente.

 

                                     

                                     

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti