Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.142

 

BS/sc

Lugano

14 dicembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell'11 aprile 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1 classe 1950, precedentemente attivo quale muratore, nel marzo 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni per adulti (doc. AI 2).

                                     

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica (4 novembre 2004) eseguita dal dr. __________, con decisione 29 agosto 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita (doc. AI 32-5).

 

                                         Con decisione 13 marzo 2008 l’amministrazione ha accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurato, nel senso di riconoscere una rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 2006 in avanti, con la seguente motivazione:

 

"  (…)

Il 7 marzo 2008 i medici dell'assicurazione per l'invalidità hanno potuto concludere:

-    "Un certificato medico del curante Dr. __________, datato 20.07.2007, (…) riferisce per l'A. una IL totale causa infortunio dal 30.05.2006 per un periodo di tempo da determinare";

-    "Le valutazioni ortopediche (…) a seguire hanno poi determinato un intervento chirurgico (…). Un rapporto medico (…) risalente al novembre 2007 parla (…) proponendo la continuazione della fisioterapia, l'allontanamento delle stampelle, praticamente nessun segno di gravità o complicazioni";

-    "La successiva visita di controllo avvenuta dopo due mesi, in data 24.01.2008, riferisce che il materiale di osteosintesi resta ancora sintomatico e potrebbe rendersi necessaria l'ablazione dello stesso";

-    "Pertanto, considerato quanto sopradescritto, (…) rimane la valutazione del Dr. __________ fino al 29.05.2006 – IL 100% in ogni attività dal 30.05.2006 e continua";

-    "Rivalutazione dell'evoluzione dello stato di salute dell'A. tra 6 mesi (…) in settembre 2008". (…)" (doc. AI 57/4)

                                        

                               1.2.   Nell’ottobre 2008 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 64).

 

                                         Ai fini istruttori l’amministrazione ha ordinato sia una perizia pneumologica a cura del dr. __________ (datata 18 luglio 2011) sia una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ (del 3 ottobre 2011). Alla luce delle risultanze peritali, con decisione 11 aprile 2012 (preavvisata il 31 gennaio 2012) l’am-ministrazione ha soppresso la prestazione assicurativa non presentando (più) l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile e ha contestualmente tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 96).

                                        

                               1.3.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1chiedendone l’annullamento ed il conseguente ripristino della rendita intera. Sostanzialmente egli contesta il miglioramento della situazione valetudinaria accertata dall’Ufficio AI. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. Egli ha in un primo tempo chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, rinunciandovi tuttavia in data 5 giugno 2012 (VII).

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medico-teorica posta alla base della decisione contestata, ha proposto la reiezione del ricorso.

                                        

                               1.5.   In data 12 giugno 2012 l’assicurato ha confermato la propria posizione ricorsuale (VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                     

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente soppresso la rendita intera. 

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, con decisione su opposizione 13 marzo 2008 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera essendo stato ritenuto, come risulta dalle annotazioni 7 marzo 2008 del SMR, inabile al 100% dal 30 maggio 2006 (doc. AI 56-1).

 

                                         Per il periodo precedente, l’Ufficio AI si è fondato sulla perizia 4 novembre 2004 del dr. __________, il quale aveva valutato, con effetto dal 6 settembre 2003, l’assicurato inabile al 75% nella sua abituale professione di muratore, ma pienamente abile in attività adeguate rispettanti le limitazioni funzionali (doc. AI 21). Dal raffronto dei redditi operato con rapporto 24 agosto 2005 del consulente in integrazione professionale è risultato un grado d’invalidità del 17% (doc. AI 30), motivo per cui con decisione formale 29 agosto 2005 la domanda di rendita era stata inizialmente respinta (doc. AI 32).

 

                               2.6.   Nell’ambito della revisione della rendita, l’assicurato è stato peritato dal dr. __________. Con rapporto 3 ottobre 2011 lo specialista in reumatologia ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

Sindrome pan vertebrale con componente spondilogena cronica in

-    Alterazioni degenerative del rachide cervicale (discopatie plurisegmentali da C4 a D1 con restringimento dai forami di coniugazione formati da C5 a C6)

-    Alterazioni degenerative del rachide lombare (osteocondrosi L4/L5 con protrusione discale globale L4/L5, leggera pseudoanterolistesi di L4 su L5 con spondilosi anteriore, determinante un canale spinale stretto lombare in parte su base congenita)

-    Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto con protrazione del capo, scoliosi sinistro convessa dorsale, destroconvessa lombare)

-    Tendenza fibromialgica

-    Decondizionamento e sbilancio muscolare

 

Nota artrosi al gomito sinistro

 

Probabile artrosi al gomito destro

 

Artrosi femoropatellare anamnestica bilaterale

 

Dolori cronici alla caviglia sinistra in

-    Esiti da frattura tipo Weber B della caviglia sinistra nel 2004

-    Esiti da sinovectomia della caviglia sinistra con foraggio retrogrado di osteonecrosi

-    Esiti da posa di greffe autologa per osteonecrosi il 9.10.2007

-    Esiti da asportazione del materiale di osteosintesi il 26.6.2008 (…)"

(doc. AI 84/10)

                                         In merito alla valutazione sulla capacità lavorativa, egli ha rilevato:

 

"  (…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell'allegato.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato, al più tardi a decorrere dal 14.10.2008, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di  8 – 9 ore, con un rendimento massimo del 100%.

 

Può essere ripresa l'inabilità lavorativa totale attestata dal chirurgo ortopedico del piede il 14.10.2008 nella vecchia funzione di muratore e lavoratore in galleria." (doc. AI 84/10)

                                        

                                         Dal punto di vista pneumologico l’assicurato è stato peritato dal dr. __________, il quale nel rapporto 18 luglio 2011 non ha riscontrato alcuna incapacità lavorativa (doc. Ai 82).

 

                                         L’assicurato contesta l’esistenza di un miglioramento dello stato valetudinario giustificante la soppressione della rendita, sostenendo inoltre un peggioramento delle patologie reumatologiche.                           

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

 

                                         Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                        

                               2.8.   Chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del dr. __________.

                                         La sua valutazione è da considerare completa ed esaustiva, rispecchiando quindi i parametri giurisprudenziali ricordati al precedente considerando; non sono del resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di metterne in dubbio l’attendibilità.

 

                                         Rispetto alla situazione presente al momento della decisione su opposizione 13 marzo 2008, la valutazione peritale 3 ottobre 2011 del dr. __________ ha evidenziato un miglioramento delle condizioni di salute, la cui valutazione circa l’abilità lavorativa corrisponde sostanzialmente a quanto rilevato nella sua precedente perizia del 2004. Va in particolare rilevato come il perito abbia fatto risalire la ripresa della piena capacità lavorativa in attività adeguate al 14 ottobre 2008, data del controllo finale eseguito dal dr. __________ dei postumi al piede/caviglia destri dovuti all’infortunio del 3 giugno 2004. Nel referto 14 ottobre 2008 lo specialista in ortopedia __________ di __________ aveva del resto confermato un’incapacità lavorativa del 100% nell’originaria professione di muratore e per lavori in galleria, con piena abilità al lavoro in attività con funzione adattata, più sedentaria senza porto di pesi (doc. AI 68-9).

 

                                         L’insorgente, facendo riferimento al rapporto 24 aprile 2012 del dr. __________ ed al referto 10 settembre 2011 dell’Ospedale __________ della RM cervicale e lombosacrale, contesta un miglioramento delle condizioni di salute, sostenendo invece un peggioramento delle stesse.

                                         Nel citato scritto, il dr. __________ ha specificato:

 

"  (…)

Diagnosi:

 

     -     Sindrome lombo-vertebrale con componente irritativa lungo la gamba sinistra, in relazione eventualmente con un canale spinale stretto, in particolar modo al segmento L4/L5 con associata una protrusione discale.

     -     Sindrome cervico-vertebrale alterazioni degenerative da C/ a Th1.

 

Caro __________,

 

ho visto questo tuo sopramenzionato paziente, che ha presentato dei dolori intensi alla colonna lombare con irradiazioni lungo la gamba sinistra.

Anamnesticamente i disturbi accusati potrebbero essere in relazione con un canale spinale stretto, con prevalenza d'irritazione alla gamba sinistra. Alla RM del 10.09.2011 veniva descritta una discopatia L4/L5 con un canale spinale stretto a carattere congenito.

Reperto questo di RM, che ben si assocerebbe ai disturbi accusati attualmente.

In associazione vi è una sindrome cervico-vertebrale con irradiazione della sintomatologia e disturbi della sensibilità alle dita delle mani. Da segnalare alle estremità inferiori crampi ripetuti.

Dal punto di vista neurologico non avevo deficit sensitivo motorici né alle estremità superiori né inferiori.

Abbiamo iniziato una terapia con Dafalgan, Magnesio Diasporal, Vimovo e con fisioterapia. Ho previsto un esame doppier arterioso agli arti inferiori che è risultato negativo e che ha potuto escludere un'arteriopatia periferica quale concomitante patologia nell'ambito dei dolori accusati alle estremità inferiori a sinistra.

Ad un controllo del 19.12.2011 la situazione era leggermente migliorata.

Il paziente era abbastanza soddisfatto del risultato terapeutico e voleva attendere l'evoluzione dei disturbi.

Per il momento non abbiamo intrapreso ulteriori indagini e terapie. In particolar modo non è stata eseguita l'infiltrazione peridurale." (doc. B)

 

                                         Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso la presa di posizione 29 maggio 2012 del dr. __________ del seguente tenore, alla quale va prestata pienamente adesione:

 

"  (…)

Va detto che le patologie descritte dal reumatologo curante si sovrappongono a quelle da me riscontrate il 3.10.2011, facendo anche riferimento agli stessi accertamenti radiologici in particolare a risonanze magnetiche della colonna cervicale e lombosacrale del 10.9.2011; non vi è dunque alcun elemento oggettivo aggiuntivo. Di conseguenza, anche a riguardo della capacità funzionale e di carico residua e quindi della capacità lavorativa, posso soltanto riconfermare la mia valutazione espressa nel rapporto peritale del 3.10.2011. Il rapporto del reumatologo curante del 24.4.2012, non modifica quindi la mia valutazione del 3.10.2011." (doc. V/bis)

 

                                         Per quanto riguarda il rapporto circa il referto della summenzionata RM, con annotazioni 6 aprile 2012 il dr. __________ del SMR ha rettamente evidenziato che:

 

"  (…)

Lo stesso rapporto sulla risonanza magnetica è già stato preso in considerazione dal perito reumatologo Dr. __________ nella sua perizia del 3 ottobre 2011.

 

Non è oggettivato alcun peggioramento dello stato di salute rispetto all'epoca della perizia." (doc. AI 94/1)

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta, successivamente alla precedente decisione su opposizione 13 marzo 2008, una totale abilità lavorativa in attività adeguate.

                                        

                               2.9.   Per quel che concerne l’aspetto economico, l’Ufficio AI ha fissato il grado d’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3). Per il reddito da valido l’amministrazione ha segnatamente preso in considerazione un reddito di fr. 69'922.--; dal raffronto di tale reddito con quello da invalido di fr. 52'491.-- determinato sulla base dei dati salariali statistici, è emerso un grado d’invalidità del 25%.

 

                                         L’assicurato sostiene che senza il danno alla salute avrebbe percepito un salario maggiore di quello preso in considerazione dall’Ufficio AI, senza tuttavia indicare al proposito alcun importo. Al riguardo va rilevato che il reddito da valido è stato inizialmente determinato, sulla base del questionario del datore di lavoro (doc. AI 10/1), dal consulente in integrazione professione nel rapporto 24 agosto 2005 in fr. 64'118.-- (doc. AI 33), aggiornato a fr. 69'922.-- con rapporto 18 ottobre 2011 (doc. AI 86). Inoltre, come evidenziato nella risposta di causa, il reddito da valido preso in considerazione dall’AI è più favorevole dei fr. 59'180.-- fissati dall’assicuratore LAINF nella decisione 23 luglio 2009 (doc. AI 70).

                                        

                                         Prima di esaminare il reddito da invalido, occorre esaminare la (ritrovata) capacità integrativa dell’assicurato, considerata la sua età (classe 1950) e che dal maggio 2006 egli percepisce una rendita intera. Conformemente alla giurisprudenza, nel caso di una revisione di una rendita di invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale, nella sua più recente giurisprudenza, ha sottolineato che di regola la (completa o parziale) ritrovata capacità lavorativa attestata a livello medico – e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della riduzione o soppressione della rendita di invalidità – può venir (nuovamente) concretamente sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr. art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA). Questo è segnatamente il caso laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta dall’assicurato o che può svolgere immediatamente. In casi eccezionali invece l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità di carico, ecc) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale (STF 9C_831/2010, 9C-768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10 settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la ritrovata capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti).

 

                                         Nella fattispecie concreta, al momento dell’emissione della decisione contestata (che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) l’assicurato (nato il 25 novembre 1950) aveva 61 anni e mezzo;  l’Ufficio AI avrebbe dovuto procedere ad una valutazione reintegrativa conformemente alla succitata giurisprudenza e non aggiornare con rapporto 18 ottobre 2011 unicamente il reddito da valido. Vero che nel precedente rapporto del 24 agosto 2005 il consulente in integrazione professionale aveva escluso una proposta formativa ritenendo siccome esigibili attività nel settore (secondario) quale operaio generico, operaio specializzato, operaio addetto al controllo qualità, operaio addetto alla manutenzione, nel terziario (servizi) come custode di stabili industriali e/o privati, aiuto venditore in stazioni di servizio, venditore al banco, fattorino, nonché tutte le attività che non richiedono una forte specializzazione iniziale (doc. AI 30-2). Tuttavia tale valutazione risale a sette anni fa ed a quell’epoca all’assicurato non era stata soppressa la rendita. Ora, trattandosi di una revisione e vista la sua età, un esame approfondito circa la sfruttabilità della capacità lavorativa residua andava svolto.

 

                                         Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI perché proceda all’esame dell’au-tointegrazione ai sensi della succitata giurisprudenza. In esito alle nuove risultanze, si pronuncerà nuovamente sul diritto a prestazioni (per un caso simile cfr. STCA 32.2010. 222 del 12 ottobre 2010).

 

                                         Il ricorso va pertanto accolto ed al ricorrente, patrocinato da un legale, spettano indennità per ripetibili (art. 61 cpv.1 lett.f LPGA).

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 11 aprile 2012 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi    Fabio Zocchetti