Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.145

 

BS/sc

Lugano

21 gennaio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 aprile 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1961, da ultimo attivo nel settore dell’edilizia, nel gennaio 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 1), respinta dall’Ufficio AI con decisione 8 aprile 2010, cresciuta in giudicato (doc. AI 37). 

 

                               1.2.   Sostenendo un aggravamento delle proprie condizioni di salute, il 26 ottobre 2010 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 38).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente per una totale incapacità lavorativa quale manovale, ma per un’abilità del 70% in attività adeguate), con decisione 2 aprile 2012 (preavvisata il 2 gennaio 2012) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.

 

                               1.4.   Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulando in via principale il riconoscimento del diritto ad una rendita. In sostanza, fondandosi sui certificati della psichiatra curante (dr.ssa __________), contesta la residua capacità lavorativa valutata dal SAM in particolare per quel che concerne il danno alla salute psichica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione impugnata.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                       

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 31 agosto 2011 (doc. AI 47), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________). 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD-10 F43.21):

 

           -     nel contesto di una condizione medica generale per problemi correlati a circostanze economiche (ICD-10 Z59).

 

Sindrome lombo vertebrale con/su:

 

           -     osteocondrosi L5-S1 ed iniziale discopatia L4-L5.

 

Malattia coronarica multivasale con/su:

 

           -     interessamento del tronco principale;

           -     pregresso quadruplo by-pass aortocoronarico, 15.5.2007 (arteria mammaria interna ds. su RIVA, arteria mammaria interna sin. su ramo intermedio, vena in sequenziale su interventricolare posteriore posterolaterale ds.);

           -     FRCV (dislipidemia, iperglicemia, sovrappeso, ipertensione arteriosa, famigliarità).

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Steatosi epatica.

 

Cisti paracaliceali bilateralmente.

 

Stato varicoso agli arti inferiori bilateralmente C2. (…)" (Doc. 57/18)

 

                                         Alla luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nell’attività lucrativa da ultimo svolta di manovale edile e carpentiere e capace al lavoro nella misura del 70% quale cameriere. La stessa percentuale di abilità è stata valutata in attività adeguante:

 

"  (…)

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa del 70% in qualsiasi tipo di attività. Sono possibili provvedimenti d'integrazione professionale.

 

Dal punto di vista reumatologico l'A. è totalmente abile al lavoro in attività rispettose dei limiti descritti precedentemente.

 

Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile al lavoro.

 

Dal punto di vista cardiologico l'A. è abile al lavoro al 100% in attività con sforzi fisici da leggeri a medi.

 

Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del 70% in attività rispettose dei limiti funzionali descritti precedentemente da dicembre 2009 (presa a carico psichiatrica) e continua. Se dovesse migliorare la patologia psichiatrica, potrebbe migliorare la capacità lavorativa dell'A. in attività adatte. (…)" (Doc. AI 57/24-25)

 

                                         L’insorgente contesta le succitate conclusioni del SAM, più precisamente la valutazione psichiatrica operata dal dr. __________. Con riferimento ai rapporti della sua psichiatra curante, egli sostiene di non poter più lavoratore.

                                          

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia del SAM.

 

                                         Nel rapporto 15 giugno 2011, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, esposto i dati soggettivi ed oggettivi, il dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome da disadattamento e una reazione depressiva prolungata (IDC10 F43.21) nel contesto di una condizione medica generale e per problemi correlati a circostanze economiche (ICD Z59). Lo specialista ha segnatamente rilevato:

 

"  (…)

Ripercorrendo la storia clinica del peritando si ha l'impressione che il fatto di averlo mantenuto in inabilità lavorativa completa per un periodo prolungato abbia favorito le sue tendenze regressive.

Con deficitarie capacità di mentalizzazione della situazione ha finito per rimanere coartato sulla propria condizione di malessere soggettivo sviluppando l'idea di non essere più in grado di lavorare e come tale ha finito per irrigidirsi nella convinzione di avere diritto a godere di una rendita di invalidità senza interrogarsi sulle proprie reali capacità di rientrare nel mondo del lavoro attivo ed esercitarle.

 

Tutto ciò non esclude naturalmente la presenza di un disturbo della sfera affettiva ma le sue caratteristiche non hanno un tale valore di malattia da giustificare una inabilità lavorativa significativa. Nel corso dell'attuale valutazione non sono emersi segni deponenti per una patologia psichiatrica maggiore, un disturbo di personalità o per una condizione depressiva grave. C'è una condizione ipotimica che è chiaramente reattiva alla situazione di insicurezza esistenziale e ai comprensibili timori riguardanti la propria situazione finanziaria ma le cui caratteristiche ed entità non sono tale da giustificare una inabilità lavorativa in misura superiore al 30%. (…)" (sottolineatura del redattore; doc. AI 57/30-31)

 

                                         In sede di procedura amministrativa il ricorrente ha prodotto le osservazioni 16 febbraio 2012 della dr.ssa __________ al succitato referto, la quale ha segnatamente rilevato:

 

"  (…)

In merito a quest'ultimo non concordo in particolare con il fatto che il paziente è visto come una persona con pretese di una rendita.

Il signor RI 1 è una persona semplice, con scarse capacità di mentalizzazione, ma non per questo tenderebbe ad aspirare ad una rendita piuttosto che impegnarsi in un percorso psicoterapico (per quanto limitato) che possa permettergli di migliorare il suo stato psichico.

Ad un'attenta osservazione non può sfuggire la sofferenza del paziente che appare provato dai dolori fisici.

Lo stato psichico è chiaramente caratterizzato da un'importante deflessione dell'umore nell'ambito di uno stato depressivo di media gravità in relazione alla sintomatologia algica e a tutte le conseguenze che questa comporterebbe (quindi affermare che è in relazione diretta alle difficoltà finanziarie e alle vicende assicurative non mi sembra corretto perché queste sono a mio parere da considerarsi delle conseguenze come detto della sintomatologia principale, cioè dei dolori).

Sottolineo inoltre che a livello cognitivo il paziente presenta disturbi dell'attenzione e della concentrazione, presumibilmente a causa di un'ansia concomitante, per i quali egli non sempre avrebbe la lucidità di rispondere immediatamente alle risposte che gli vengono poste; in questa condizione presenta inoltre spesso stati di tensione che lo potrebbero anche portare ad assumere atteggiamenti caratteriali, apparendo erroneamente non collaborante.

Il signor RI 1 in passato sarebbe stata una persona con delle aspettative nell'ambito lavorativo, era infatti riuscito a trovare un lavoro che lo gratificava maggiormente anche a livello finanziario, dandogli più sicurezza nel suo ruolo di capo famiglia.

È chiaro che ora egli viva come frustrante la propria condizione che ovviamente si ripercuoterebbe anche nell'ambito famigliare.

Dal punto di vista psichiatrico, a mio avviso, ribadisco che il paziente è da considerarsi, al momento attuale, inabile al lavoro al  100%.

Qualora subentrassero dei miglioramenti, comunque poco probabili a breve – medio termine, sarebbe auspicabile poter ipotizzare almeno un aiuto al collocamento (anche in forma parziale) alfine di meglio rendersi conto di quanto possano incidere concretamente nella pratica gli aspetti psichiatrici. (…)" (Doc. AI 67/2-3)

                                        

                                         Con annotazioni 14 marzo 2012 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, ha rettamente fatto presente come il succitato rapporto non aggiunga altre informazioni rispetto a quanto scritto il 12 gennaio 2011 dalla stessa psichiatra curante, quindi precedentemente alla perizia SAM (doc. AI 70). In quel rapporto la dr.ssa __________ aveva posto quale diagnosi uno stato depressivo di media gravità con sintomi biologici e con probabili somatizzazioni sopratutto a livello vegetativo ed ha valutato una totale incapacità lavorativa (doc. 40/4).

                                         Certo che tra la perizia psichiatrica e quanto attestato dalla psichiatra curante vi è divergenza sulla diagnosi, sulle motivazioni o meno di natura economica della psicopatologia, come pure sul grado d’incapacità lavorativa. Ciò non toglie che la valutazione dal dr. __________ risulta essere più dettagliata e convincente. In questo contesto l’appunto del ricorrente in merito al fatto che la perizia si sia basata su uno o pochi incontri non è rilevante visto che, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/ 2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).

                                         Questo TCA non misconosce la situazione di disagio che prova l’assicurato, tantomeno la sintomatologia legata alle problematiche somatiche, le quali tuttavia non sono state valutate dal SAM particolarmente invalidanti, essendo stato l’as- sicurato ritenuto pienamente abile in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali descritti in sede peritale.

                                         Non va poi dimenticato che, per quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’Alta Corte ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128), circostanze che non risultano essere date nel caso in esame.                   

                                        

                                         In questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che da dicembre 2009 il ricorrente è abile a 70% in attività adeguate rispettanti le limitazioni fisiche.

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.7.   Riguardo alla determinazione del grado d’invalidità, aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha rettamente quantificato il reddito da manovale (reddito da valido) in fr. 53’997.--, così come dichiarato dal datore di lavoro nel questionario firmato il 14 febbraio 2008 (doc. AI 13), che aggiornato al 2010 corrisponde a fr. 55'595.--.

 

                                         In merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un salario statistico di fr. 61'753.--. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una capacità lavorativa del 70% (fr. 43'227,10) e di una riduzione del reddito per circostanze personali del 3% determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 41'931.-- (cfr. doc. AI 59/1). Occorre qui evidenziare che nell’ambito della precedente decisione l’amministrazione aveva riconosciuto una riduzione del 15% (cfr. rapporto 16 settembre 2009; doc. AI 27). A prescindere dal fatto che non è dato di sapere il motivo di questa differenziazione, anche volendo ammettere per ipotesi di lavoro una riduzione del 15% come precedentemente riconosciuto, l’assicurato non avrebbe comunque il diritto ad una rendita così come verrà esposto di seguito.

                                        

                                         Dal raffronto tra il reddito valido di fr. 55'595.-- ed il reddito da invalido di fr. 41'931.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile del 25% (55'595- 41'931x 100 : 55'595).

                                         Pur ammettendo una riduzione globale del 15%, l’assicurato non avrebbe comunque diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 33,9% [55'595 – 36’743 (85% di 43'227,10) x 100 : 55'595].

                                        

                                         Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

 

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per        fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                               2.8.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza la fondatezza della soppressione della rendita. Né del resto l’insorgente ha apportato elementi atti a validamente contraddire o a mettere in dubbio la valutazione medica, né ha prodotto nuova documentazione.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza è respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti