Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.154

 

BS/sc

Lugano

30 gennaio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 aprile 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1959, precedentemente attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale, nel febbraio 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia psichiatrica (eseguita dalla dr.ssa ____________________) ed un’inchiesta domiciliare per persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 26 aprile 2012 (preavvisata il 2 marzo 2012) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, presentando l’assicurata un grado d’invalidità globale del 15%. Il grado d’invalidità è stato determinato in applicazione del metodo misto, considerando l’assicurata salariata al 50% e senza attività lucrativa nella misura del restante 50%.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dal consulente RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione per lo svolgimento di ulteriori accertamenti. Fondandosi sulla presa di posizione 21 maggio 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________, contesta la perizia psichiatrica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, producendo le osservazioni della dr.ssa __________ sulla presa di posizione del dr. __________, ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la perizia psichiatrica che la decisione impugnata.

                                     

                               1.5.   Su richiesta del TCA, il 3 settembre 2012 l’assicurato ha preso posizione sulle osservazione dalla perita (X).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                              2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità e, in caso affermativo, di quale entità.

                                        

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragio-nevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

 

 

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

 

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 segg.

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, l’assicurata è stata visitata dalla dr.ssa __________ nell’ambito di una perizia eseguita per conto del CPAS. Inoltre, il dr. __________ del SMR ha proceduto all’accertamento degli aspetti somatici.

 

                                         Nel rapporto 25 agosto 2011 la specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla stesura dei dati soggettivi ed oggettivi, ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità lieve (ICD 10:F33.90). Ripercorsa l’evoluzione della problematica psichica, la perita ha concluso:

 

"  (…)

L'attuale episodio depressivo è di grado lieve ed è in fase di risoluzione. Lo stesso giustifica un'incapacità lavorativa del 20% nella professione di ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, operaia. A causa dell'episodio depressivo ancora in corso di lieve entità la perizianda lamenta infatti astenia, facile esauribilità, diminuzione del rendimento, maggiore esauribilità, minore tenuta e caricabilità.

Riferisce di riuscire a svolgere le diverse mansioni domestiche senza difficoltà di programmazione e di progettazione ma con un rendimento più ridotto. L'importante astenia è anche dovuta, secondo la perizianda, alla grave insonnia tuttora presente. Come casalinga non vi sono limitazioni.

È necessario proseguire la presa carico psichiatrica ambulatoriale integrata presso il collega psichiatra Dr. med. __________ di __________ (psicoterapia di sostegno e psicofarmaco terapia).

Per quanto riguarda la prognosi la stessa è favorevole all'episodio in corso. Bisogna comunque tener conto che nel corso degli ultimi 3 anni sono segnalati da parte della perizianda episodi depressivi di entità media senza remissione clinica interepisodica. Appare quindi improbabile un recupero della capacità lavorativa oltre al 80% visto il mancato raggiungimento delle fasi eutimiche dal 2008.

Dal 2008 ad oggi la perizianda ha presentato episodi depressivi sempre con remissione completa dei sintomi fino a tre anni fa. Da tre anni presenta una remissione clinica incompleta interepisodica.

Non ha mai presentato però episodi depressivi gravi con sintomi psicotici o con gravi alterazioni delle funzioni cognitive. Nel 2006 aveva interrotto l'attività lavorativa per scelta in seguito alla difficoltà a gestire l'attività lavorativa e la fase avanzata di malattia della madre. (…)" (doc. AI 14/10-11)

 

                                         Con rapporto 29 settembre 2011 il dr. __________, diagnosticata una sindrome lombospondilogena cronica su alterazioni statico degenerativa, cervicalgia ricorrente su alterazioni degenerative multi segmentali, osteocondrosi C5-C6, ha proceduto alla seguente valutazione;

 

"  (…)

Dal punto di vista osteoarticolare, l'A.ta riferisce sintomatologia dolorosa lombare e cervicale con degenerazioni multi segmentali già documentate dal 2005. Nessuna valutazione specialistica recente. Assume Voltaren in riserva, circa 1 cp ogni 2 mesi.

Criteri non sufficienti per diagnosi di sindrome fibromialgica con una evidenza clinica comunque riferibile ad una tendenza alla somatizzazione del dolore.

Alterata percezione del dolore, viene riferita VAS 7.

Coesiste metereopatia, disturbi del sonno.

Le IL medicalmente giustificate e descritte nel presente rapporto medico SMR includono anche le IL definite nella perizia psichiatrica.

Non risultano documentate patologie diverse da quanto sopra descritte che possano influire sulla IL.

In attività come casalinga IL 10% giustificata dalla lentezza nei lavori domestici per dolore cronico.

Nelle ultime attività svolte IL non superiore al 30%, giustificata da dolore cronico, caricabilità limitata.

Le IL possono prendere origine dal 2008 data accertata dal punto di vista psichiatrico come esordio della limitazione."

(sottolineatura del redattore; doc. AI 16/5)

                                         Con il presente ricorso, fondandosi in particolare sul rapporto 21 maggio 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________ (doc. C), l’assicurata ha contestato la valutazione della capacità lavorativa operata dalla perita dell’amministrazione.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                               2.8.   Nella fattispecie concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta la perita del CPAS a proposito di una parziale abilità lavorativa (al 80%) nella propria attività.  

 

                                         L’assicurata fa riferimento alle osservazioni 21 maggio 2012 del dr. __________. Non dichiaratosi d’accordo con le conclusioni della perizia della dr.ssa __________, lo psichiatra curante ha in particolare rilevato:

 

"  (…)

Ho preso visione della perizia effettuata dalla collega dott.ssa __________ effettuata per l'assicurazione invalidità in data 25.08.2011 che non mette in discussione la diagnosi, limitandosi a certificare alla sua osservazione un grado lieve.

Inoltre la collega sottolinea che ci sarebbe un scarso grado di adeguamento alle terapie da parte della paziente che sarebbe stata contraddittoria sui farmaci che assume all'osservazione del perito.

La collega tra altro, non ha segnalato né contestato la diagnosi da me effettuata per l'assicurazione invalidità, di disturbo di personalità dipendente, che intricano con l'aspetto affettivo di cui soffre la paziente da anni, determina una persistente incapacità di adattamento agli eventi normali e fisiologici della vita e rendendo assolutamente precarie le condizioni di mantenimento di posti di lavoro adeguati.

La paziente in realtà gli anni che è stata attiva come aiuto cuoca, lo era grazie alla presenza nello stesso posto, dell'anziana madre poi deceduta, che in qualche modo la sosteneva e la proteggeva.

Le ricordo che la paziente si è licenziata volontariamente dal posto di lavoro dopo il decesso della madre e soltanto ultimamente si è attivata per reclamare un suo eventuale diritto alle prestazioni da parte dell'invalidità sotto mia insistenza.

Per quanto riguarda le capacità come casalinga nessuno le mette in discussione anche se sappiamo e la collega conferma, come l'ambiente sociale, ambientale e famigliare viene vissuto dalla paziente in maniera disfunzionale se non chiaramente patologico.

Riconfermo quindi che le condizioni di capacità lavorativa della paziente sono a mio modo di vedere completamente compromesse a causa del disturbo depressivo ricorrente che negli ultimi anni non si è mai risolto completamente, mancando una restituito ad integrum ed al disturbo di personalità dipendente che si integra con questo, determinando una situazione di facile stancabilità con disturbi dell'umore del ritmo sonno – veglia importanti che soltanto tramite trattamento psicofarmacologico riusciamo in parte a tenere sotto controllo."

(doc. C)

 

                                         L’Ufficio AI ha sottoposto il succitato scritto all’esame della perita, la quale in data 13 luglio 2012, dopo aver riassunto la sua valutazione, ha in particolare evidenziato:

 

"  (…)

Al momento dell’esame peritale l'episodio depressivo da lei presentato nell'ambito della sindrome depressiva ricorrente era di grado lieve; l'umore era deflesso di grado lieve, non presentava idee suicidali nè disturbi psicotici nè disturbi cognitivi.

La descrizione della giornata da parte della perizianda metteva in luce sugli spunti costruttivi.

L'episodio depressivo lieve a quel momento era in fase di risoluzione.

Diagnosticavo pertanto alla perizianda una sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di lieve gravità codificato secondo l'ICD10 al codice F33.0.

Sulla base di tale diagnosi giustificavo un'incapacità lavorativa del 20% nella professione di ausiliaria di pulizia, aiuto cuoca, operaia e un'abilità al 100% come casalinga.

Ricordo che la perizianda riferiva come fattori scatenanti degli episodi depressivi nel corso degli ultimi tre anni la conflittualità con alcuni componenti della famiglia materna residenti in __________ e le difficoltà economiche incontrate.

 

(...)

 

La perizianda a quel momento presentava un episodio depressivo di grado lieve.

Il decorso a quel momento era favorevole e cioè il miglioramento verso risoluzione.

La diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è indubbia e da ma ben motivata nel mio rapporto sia per quanto riguarda l'insorgenza che il decorso negli anni che l'incidenza sulla capacità lavorativa di ausiliaria di pulizia, cuoca, operaia e casalinga. (…)" (sottolineatura del redattore; doc. VI/1, p. 1-2)

 

                                         A tale puntuale ed esaustiva esposizione va data adesione.

 

                                         In merito alla diagnosi di disturbo della personalità a cui il dr. __________ ha fatto riferimento, nella citata presa di posizione la dr.ssa __________ ha pertinentemente evidenziato:

 

"  (…)

Per quanto riguarda la diagnosi di disturbo di personalità dipendente codificato secondo l'ICD10 al codice F80.7 ricordo che il Dr. med. __________ riportava nel suo rapporto per l'Ufficio AI del 02.05.2011 tale diagnosi come patologia di cui la perizianda è secondo lui affetta tra le diagnosi senza incidenza sulla capacità lavorativa.

Secondo la mia valutazione la perizianda non presenta tale patologia.

Ricordo che il disturbo di personalità dipendente secondo quanto codificato dall'ICD10 è caratterizzato da un pervasivo ricorso agli altri nel prendere decisioni più o meno importanti relativi alla propria vita, eccessiva paura di essere abbandonati, sentimenti di incapacità e incompetenza, condiscendenza passiva ai desideri dei più anziani e degli altri e una scarsa capacità di rispondere alle richieste della vita quotidiana. La mancanza di vigore può manifestarsi nelle sfere emozionale ed intellettiva; vi è spesso tendenza a trasferire le responsabilità ad altri.

Ricordo che tale condizione e modalità di comportamento di significato clinico tende ad essere persistente; le modalità di comportamento sono durature e profondamente radicate e si manifestano come risposta costante ad una vasta gamma di situazioni personali e sociali. I disturbi di personalità rappresentano deviazioni estreme o significative dal modo in cui l'individuo medio in una data cultura percepisce, pensa, sente e in modo particolare si pone in relazione agli altri.

Tendono ad essere stabili e ad estendersi a molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico. Sono frequentemente associate con vari l livelli di sofferenza soggettiva e di compromissione del funzionamento sociale.

Come da me rilevato nella raccolta anamnestica riportata nel mio rapporto da pag. 4 a pag. 6 e come descritto nell'evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della malattia e risultati della terapia (pag. 6/7) la perizianda ha conseguito la formazione di magliaia e di pellicciaia svolgendo l'attività professione di pellicciaia per alcuni anni. Interruppe tale attività nel 1987 per fallimento della pellicceria in cui lavorava e nel 1990 per il decesso del proprietario. Lavorò poi 20 anni come aiuto cuoca poi come ausiliaria di pulizia. A sua detta non incontrò difficoltà in ambito lavorativo e fu sempre stimata nei diversi posti di lavoro. Nel corso della vita ha saputo sviluppare capacità individuali che le hanno permesso la costituzione di una famiglia propria e la messa in campo delle proprie abilità in ambito sociale e lavorativo. La storia biografica resa dalla perizianda non mette in luce modalità di comportamento disfunzionali, persistenti e patologiche, stabili, estese a molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico con compromissione del funzionamento sociale che depongono per una diagnosi di disturbo di personalità. L'adattamento agli eventi di vita è stato normale.

La diagnosi postulata dal collega non è adeguata." (sottolineatura del redattore; doc. VI/1, pag. 2)

 

                                         Nello scritto 3 settembre 2012 il patrocinatore della ricorrente sostiene che il dr. __________ non ha mai ritenuto il disturbo di personalità senza influsso sulla capacità lavorativa. Il curante avrebbe infatti inserito tale patologia nell’apposito formulario alla voce “diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa” per mancanza di spazio alla precedente rubrica “diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa”. Secondo l’insorgente questo è verosimilmente il motivo della divergenza di valutazione sorta tra il dr. __________ e la dr.ssa __________ (doc. X). A prescindere dalla succitata interpretazione, va comunque fatto riferimento alla dettagliata presa di posizione della perita in merito all’esclusione di un disturbo di personalità.

 

                                         In queste circostanze, la perizia della dr.ssa __________ adempie tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7).

                                        

                                         Tenuto conto delle patologie somatiche ed extrasomatiche, considerato come la situazione valetudinaria sia rimasta invariata, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta un’abilità del 70% nella sua precedente attività e del 90% in attività adeguate leggere.

 

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.9.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

 

                                         Per quel che concerne il reddito da valido, siccome al momento dell’insorgenza del danno alla salute l’assicurata non aveva alcun contratto di lavoro (l’ultima attività svolta risale all’ottobre 2005; cfr. doc. AI 4/3), l’Ufficio AI ha fatto riferimento ai dati statistici del 2010 relativi ad attività semplici e ripetitive (categoria 4) prendendo in considerazione un importo di fr. 52'888.-- con un grado di occupazione del 100%), ridotto in seguito a fr. 26’444.-- per un impiego al 50% come precedentemente svolto dall’interessata. Va qui rilevato che la scelta operata dall’amministrazione è favorevole all’assicurata in quanto i dati salariali relativi a personale ausiliario di pulizia (ramo no. 96 “altre attività di servizio personali”) sono inferiori.

                                         In merito al reddito da invalido, l’Ufficio AI ha preso in considerazioni gli stessi dati salariali di sopra, effettuando una riduzione del 10% per motivi medici-teorici e del 4% per attività leggera, giungendo ad un importo di fr. 22'847,60.

                                         Dal raffronto dei redditi (26'444 22'847,60 x 100 : 26’444) è risultato un grado d’invalidità del 14%.

                                     

                                         Va qui rilevato che tale modo di procedere non è corretto.

                                         Dal momento che l’assicurata risulta essere abile al 70% nella sua ultima professione essa non presenta alcun discapito economico nell'esercizio di tale attività svolta, prima del danno alla salute, nella misura del 50%, motivo per cui non era necessario che l’Ufficio AI procedesse al raffronto dei redditi. Questo errore non è tuttavia rilevante in quanto, come si vedrà, globalmente l’insorgente non raggiunge comunque il 40% d’incapacità al guadagno conferente il diritto ad una rendita.

 

                             2.10.   Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

 

                                         Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

 

                                         In particolare la cifra 3096 prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

             

         10

             

         50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

 

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

 

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua fami-glia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

 

                                         Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

 

                                         Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica -  è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

 

                                         Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

 

 

                                         Il relativo rapporto è stato allestito il 14 febbraio 2011 (doc. AI 18). Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 16%.

                                         Alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.        

 

                             2.11.   Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 50% quale salariata e del 50% quale casalinga, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha determinato un’invalidità globale del 15% secondo il seguente specchietto:

 

                                                      Attività              Quota parte    Limitazione              Grado d’inv. parziale

                                                      Salariata                  50%                14%                                                  7%

                                                      Casalinga                 50%               16%                                                  8%

                                                      Grado d’invalidità globale                                                                     15%

                                        

                                         La suesposta modalità di calcolo non può essere confermata, poiché, come esposto al consid. 2.9, dal punto di vista salariale l’assicurata non presenta alcuna invalidità, ma unicamente in attività casalinghe nella misura dell’8%. Pertanto, lo specchietto di calcolo va corretto come segue:   

 

                                         Attività              Quota parte    Limitazione              Grado d’inv. parziale

                                                      Salariata                  50%                  0%                                                  0%

                                                      Casalinga                 50%               16%                                                  8%

                                                      Grado d’invalidità globale                                                                       8%

                                      

                                         In entrambi i casi, l’insorgente non ha comunque diritto ad una rendita.

 

                                         Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto. 

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti