Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.162

 

FS/sc

Lugano

28 gennaio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 maggio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1969, da ultimo attivo quale muratore presso la __________ (doc. AI 8/1-3 e 2/1-2 e 2/3 dell’incarto disoccupazione), nel mese di settembre 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti domandando di essere posto al beneficio di provvedimenti d’integrazio-ne (doc. AI 1/1-8).

 

                                         Con decisione 28 maggio 2009, preavvisata con progetto 16 aprile 2008 (doc. AI 30/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicura-to il diritto a prestazioni (doc. AI 53/1-3).

 

                                         In esito al ricorso del 30 giugno 2009 inoltrato, tramite l’avv. __________, contro la decisione del 28 maggio 2009 (doc. AI 62/3-10), questo Tribunale, con STCA del 21 ottobre 2009 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 68/1-24), l’ha respinto confermando la decisione impugnata.

 

                               1.2.   Nel febbraio 2010 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita intera (doc. AI 71/1-7).

 

                                         Con decisione 18 ottobre 2010 (doc. AI 96/1-2), preavvisata con progetto 18 agosto 2010 (doc. AI 91/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto prestazioni. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.3.   Nel mese di maggio 2011 tramite il dr. __________ che con scritto del 16 maggio 2011 ha trasmesso all’Ufficio AI ulteriore documentazione medica (doc. AI 114/1 e allegati 114/2-13) l’assicurato ha presentato una terza domanda di prestazioni.

 

                               1.4.   Con decisione 2 maggio 2012, oggetto della presente vertenza, preavvisata il 6 marzo 2012 (doc. AI 128/1-3) sulla base della perizia pluridisciplinare 28 novembre 2011 del SAM (doc. AI 120/1-55), del rapporto finale 12 gennaio 2012 e dell’annotazione 25 aprile 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 122/1-3 e 133/1) e della valutazione 1. marzo 2012 della consulente in integrazione (doc. AI 126/1-3) , l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali essendo il grado d’invalidità non pensionabile e ritenuto che la capacità lavorativa potrebbe aumentare grazie all’applicazione di adeguati provvedimenti medici (doc. AI 134/1-3).

 

                               1.5.   Con il ricorso qui in oggetto l’assicurato, per il tramite della MLaw __________ dello Studio legale RA 1, ha contestato la valutazione medica e l’assunto secondo cui con adeguate cure psichiatriche potrebbe essere riacquistata una capacità lavorativa completa in attività adeguate, chiedendo di essere posto al beneficio del diritto ad una rendita intera e subordinatamente il rinvio degli atti per resa di una nuova decisione. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.6.   Con lettera 26 giugno 2012 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (V e V/1).

 

                               1.7.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI rilevato, in particolare, che “(…) nulla muta ai fini del giudizio neanche avuto riguardo ai certificati 21.7.2011 e 14.3.2011 del dr. __________ (doc. B e E incarto TCA). Allo scritto 11.7.2011 dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. C incarto TCA) nonché alla missiva 11.1.2012 dell’Ospedale __________ (doc. F incarto TCA). In effetti il dr. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazione 11.6.2012 qui allegata – ha specificato che “dall’attuale documentazione medica non risulta una modifica dello stato di salute, non vi sono nuovi elementi clinici rispetto alla valutazione peritale in ambito SAM”. (…)” (V) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.8.   Invitato espressamente a formulare osservazioni scritte (VII), con lettera 13 luglio 2012 l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare in merito all’annota-zione 11 giugno 2012 del dr. __________ (VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula il diritto ad una rendita intera e subordinatamente il rinvio degli atti per la resa di una nuova decisione.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

 

                               2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 9C_516/2012 del 3 gennaio 2013 consid. 5.3 con riferimenti).

 

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 15 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non essendo adempiuto il presupposto dell’anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) ed essendo l’attività di muratore tutt’ora esigibile anche se con una lieve riduzione di rendimento (doc. AI 53/1-2).

 

                                         La decisione del 28 maggio 2009 fondata sulla perizia pluridisciplinare 13 maggio 2009 del SAM (doc. AI 50/1-28), sul rapporto medico 19 maggio 2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 52/1-3) e sul rapporto finale 14 aprile 2008 del consulente in integrazione (doc. AI 29/1) è stata confermata da questo Tribunale con STCA del 21 ottobre 2009 cresciuta incontestata in giudicato.

                                         Questa Corte aveva infatti concluso:

 

"  (…)

Appurata una capacità lavorativa dell’80% nell’attività da ultimo svolta quale muratore e totale in un’attività adeguata, è a giusto titolo e conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3 e 2.4), che l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rato il diritto ad una riformazione professionale.

 

Parimenti, visto l’inizio dell’incapacità lavorativa dal giugno 2006 e ritenute le capacità, dell’80% nella sua attività abituale e del 100% in un’attività adeguata, dal febbraio 2007, pure a ragione l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita (non risulta infatti assolto il criterio dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

 

A titolo abbondanziale il TCA rileva che anche se per pura ipotesi si volesse ritenere adempiuto il presupposto di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI dalla lettera 10 ottobre 2007 risulta che la __________, quale assicuratore malattia, ha confermato la totale capacità di lavoro e di guadagno con effetto dal 1. agosto 2007 (cfr. doc. 2/2-3 dell’incarto cassa malati) , in ogni caso l’assicurato non avrebbe diritto ad una rendita d’invalidità.

Infatti, constatato che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua dell’80% nella sua attività di muratore, nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonterebbe al massimo al 20% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il rifiuto del diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (cfr. consid. 2.5).

Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

(…)" (doc. AI 68/21-22)

 

                               2.7.   Come rilevato sopra (cfr. consid. 1.3) dopo che la seconda domanda di prestazioni è stata rifiutata dall’Ufficio AI con decisione 18 ottobre 2010 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.2) , nel mese di maggio 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 114/1).

 

                                         L’amministrazione viste le annotazioni 26 maggio 2011 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso: “(…) In tali condizioni non si può assolutamente descrivere la funzionalità reale per cui si propone esame pluridisciplinare per una valutazione globale attuale, chiedendo al perito, oltre all’evolu-zione dello stato di salute e al corrispondente cambio di funzionalità, di descrivere se vi sono segni di aggravamento e, se del caso, tenerne conto per la conclusione sulla CL. (…)” (doc. AI 116/1) ha ordinato una nuova perizia a cura del SAM (doc. AI 117/1-2 e 118/1-2).

 

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 28 novembre 2011 (doc. AI 120/1-55) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________ e neurologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)

 

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

 

Alterazioni degenerative del rachide cervicale (condrosi C5-C6 con spondilosi anteriore, osteocondrosi C6-C7 con spondilosi).

 

Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie D12-L1, L3-L4 e L4-L5).

 

Sindrome fibromialgica generalizzata.

 

Decondizionamento muscolare.

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Obesità (peso 98 kg/statura 172,5 cm).

(…)" (doc. AI 120/25)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo impiego di muratore viene valutata dal punto di vista medico-teorico del 70%. (…)” (doc. AI 120/31) i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

 

"  (…)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Le menomazioni constatate si situano nella sfera psicologica e reumatologica.

 

La nostra consulente psichiatra Dr.ssa med. __________ ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome mista ansioso-depressiva, patologie che riducono la capacità lavorativa del 20% a partire probabilmente dal 2010 (in aprile 2010 il Dr. med. __________ parla di un episodio depressivo). Dal 2010 quindi il quadro psicopatologico tende al peggioramento, soprattutto delle quote interpretative e di tipo idea prevalente con surplus di tensione e peggioramento del quadro misto secondo la Dr.ssa med. __________. Circa la prognosi la ritiene dubbia e passibile d'ulteriore peggioramento. La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica in quanto l'A. appare completamente centrato sui temi del dolore con scarsa capacità di deviare su altro, appare lamentoso e poco incline ad attivarsi lui in prima persona, sembra in attesa di risposte e nel frattempo langue e urla la sua insoddisfazione.

 

La valutazione reumatologica del Dr. med. __________ ribadisce una capacità lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/5 a partire del 16.1.2008. Questa diminuzione del rendimento potrebbe, secondo il consulente, venire meno dopo un ricondizionamento della muscolatura adeguato sull'arco di 3-6 mesi.

 

Dal lato neurologico il Dr. med. __________ non evidenzia patologie che riducono la capacità lavorativa dell'A.

 

Globalmente riteniamo che l'A. presenti una capacità lavorativa residua del 70%, inteso come rendimento ridotto sull'arco di una giornata lavorativa completa a partire dal 1.4.2010 allorquando il Dr. med. __________, psichiatra curante, parla di un episodio depressivo: è da quel periodo che verosimilmente si assiste ad un peggioramento della patologia psichiatrica. Antecedentemente all'1.4.2010 vale una capacità lavorativa residua dell'80%. Limitanti la capacità lavorativa sono le patologie psichiatriche e quelle nella sfera reumatologica che vanno solo parzialmente sommate, in quanto entrambe considerano una sindrome del dolore cronico che rende l'A. più lento, affaticabile, necessitante di maggiori pause durante l'attività lavorativa. Rispetto alla prima perizia SAM del 13.5.2009 lo stato di salute è peggiorato lievemente a causa della patologia psichiatrica (che giustifica un'incapacità lavorativa del 20%), resta invariato per le patologie reumatologiche.

 

 

9.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

In un mestiere leggero ed adatto l'A. presenta una capacità lavorativa medico-teorica dell'80%, dove limitante la capacità lavorativa è soprattutto la patologia psichiatrica che inficia nella misura del 20% la capacità lavorativa totale e questo a partire dall'aprile 2010. Prognosi stazionaria.

 

Sul piano terapeutico:

 

     -     la Dr.ssa med. __________ riterrebbe utile la ripresa nel rapporto di cura con l'ottimizzazione della terapia in corso con aumento del Risperdone a 4 mg al giorno, possibile utilità di un modulatore soprattutto per l'emotività scossa e labile ed il reinserimento di un AD a doppio attacco per provare a gestire i sintomi dolorosi.

 

     -     dal lato reumatologico il consulente Dr. med. __________ ritiene indicato un ricondizionamento della muscolatura adeguato sull'arco di 3-6 mesi.

 

     -     dal lato neurologico il consulente Dr. med. L. Bernasconi non ha proposte terapeutiche.

 

 

10.      OSSERVAZIONI e RISPOSTE e DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)." (doc. AI 120/31-33)

 

                                         Nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione 6 marzo 2012 (doc. AI 131/1-2) l’insorgente, allora patrocinato dall’avv. __________, ha prodotto la lettera 14 marzo 2012 nella quale il dr. __________ aveva evidenziato che “(…) leggendo il progetto di decisione si potrebbe presupporre che il paziente non segue alcuna terapia psicologica o psichiatrica. Questo aspetto non è per nulla vero. Il paziente è in cura presso il Servizio Psicosociale di __________ da almeno 3-4 anni, dove è visto 1-2 volte al mese. (…)” (doc. AI 131/3).

 

                                         Al riguardo, nell’annotazione 25 aprile 2012, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) la documentazione medica ricevuta non apporta alcun nuovo elemento clinico. Il rapporto finale SMR del 12 gennaio 2012, basato sulla perizia SAM pluridisciplinare del novembre 2011, permane dunque il medesimo. (…)” (doc. AI 133/1).

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze mediche su enunciate con decisione 2 maggio 2012 ha quindi confermato il diniego a prestazioni.

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce, dall’aprile 2010, una capacità lavorativa del 70% nell’attività abituale quale muratore e dell’80% in un’attività adeguata rispettosa del limiti funzionali posti.

 

                                         Quanto all’evoluzione nel tempo ricordato che con la STCA del 21 ottobre 2009 questo Tribunale aveva già confermato la decisione di rifiuto di prestazioni dell’Ufficio AI del 28 maggio 2009 (cfr. consid. 1.1 e 2.6) e che, pertanto, fino al mese di maggio 2009 non era ravvisabile alcuna incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico (nella prima perizia del 13 maggio 2009 [doc. AI 50/1-28] i periti del SAM avevano infatti concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute, l’A. globalmente è ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere da febbraio 2007 (come già descritto al capitolo 8). (…)”; doc. AI 50/15) nella perizia pluridisciplinare 28 novembre 2011 la dr.ssa __________ specialista in psichiatria, nel consulto 6 settembre 2011 (doc. AI 120/45-49), ha concluso che “(…) il quadro psichiatrico attualmente in corso assume una qualità tale da giustificare una percentuale di IL: pari al 20%: abile al 80%. Il limite è di tipo funzionale. (…)” e ha precisato che la riduzione prolungata della capacità lavorativa esiste “(…) da dopo la perizia del 2009: più probabilmente dal 2010 (nel 04.10 __________ parla di un episodio depressivo). Dal 2010 il quadro tende al peggioramento soprattutto delle quote interpretative e a tipo idea prevalente con surplus di tensioni e peggioramento del quadro misto. (…)”. Quanto alla prognosi a medio-lungo termine, la dr.ssa __________ ha inoltre osservato che è “(…) dubbia, passibile di ulteriore peggioramento. (…)” (doc. AI 120/48).

                                         Per quanto riguarda invece l’aspetto somatico il dr. __________, FMH in reumatologia, nel consulto 1. settembre 2011 (doc. AI 120/34-44), ha rilevato che “(…) rispetto alla valutazione precedente, sono aumentati i punti fibromialgici positivi, il 17.3.2009 a 5, ora a 15 su 18, ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed inferiore del corpo che, come tali, possono senz’altro spiegare la maggior tendenza alla generalizzazione del dolore ora dimostrata, la tipologia dello stesso, scarsamente rispondente alle misure farmacologiche-fisiatriche finora improntate. In sintesi, l’attuale valutazione reumatologica peritale si distingue da quella precedente da un aumentato numero di punti fibromialgici, rimanendo altrimenti, sul piano oggettivo strutturale, analoga a quella del 17 marzo 2009. (…)” e, circa la capacità funzionale, ha confermato la precedente valutazione osservando che “(…) sulla base delle constatazioni fatte sopra, rimane sovrapponibile la valutazione della capacità funzionale (…)” (doc. AI 120/43).

                                         Dal canto suo il dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto 14 settembre 2011 (doc. AI 120/50-53), ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente neurologico il paziente può essere considerato abile al lavoro al 100%. (…)” (doc. AI 120/52).

 

                                         Questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi da queste valutazioni, che non sono del resto state smentite da certificati medici specialistici attestanti delle patologie invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa residua.

                                         Tali non possono certo essere i documenti medici prodotti con il ricorso.

                                         In effetti il dr. __________, FMH in medicina interna, nello scritto 14 marzo 2012 non si è confrontato con le conclusioni a cui è giunto il SAM nella perizia 28 novembre 2011 e nello stringato certificato 21 luglio 2011 ha solo attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 giugno 2007 in avanti per infortunio (doc. B e E). Anche nei rapporti 11 luglio 2011 dell’Ospedale regionale di __________ e 11 gennaio 2012 dell’Ospedale __________ (doc. C e F) i rispettivi sanitari non si sono confrontati con la perizia del SAM e nemmeno si sono espressi sulla capacità lavorativa. Quanto al rapporto operatorio 15 gennaio 2008 del dr. __________, FMH in anestesiologia, del centro per la terapia del dolore dell’Ospedale regionale di __________ (doc. D) atto, questo, che a dire dell’insor-gente giustificherebbe un approfondimento dei problemi psichici (cfr. punto 6 del ricorso) , va rilevato che lo stesso era già stato considerato nella perizia 13 maggio 2009 del SAM (cfr. elenco atti in particolare doc. AI 50/4) e che l’aspetto psichiatrico era allora stato valutato dalla dr.ssa __________ che aveva concluso per una capacità lavorativa del 100% (vedi il consulto del 27 marzo 2009 sub doc. AI 50/24-27) considerando anche le precedenti perizie psichiatriche del 18 settembre 2007 a cura del dr. __________ per conto della Cassa malati (doc. AI 2/6-14 dell’incarto cassa malati) e del 26 settembre 2007 del Centro peritale delle assicurazioni sociali (doc. AI 21/1-7).

                                         Al riguardo, anche il dr. __________, nell’annotazione 11 giugno 2012, ha concluso che “(…) dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute, non vi sono nuovi elementi clinici rispetto alla valutazione peritale in ambito SAM. (…)” (VI/bis) e l’insorgente, espressamente invitato a farlo, ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare in merito (cfr. consid. 1.8).

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Rispecchiando la perizia pluridisciplinare 28 novembre 2011 del SAM (doc. AI 120/1-55) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di novembre 2011 e prima del 2 maggio 2012, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa, dal mese di aprile 2010, del 70% nell’attività abituale quale muratore e dell’80% in un’attività adeguata rispettosa del limiti funzionali posti.

 

                                         In questo senso, la domanda subordinata di rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo ulteriore approfondimento della fattispecie, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del maggio 2011, va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Ritenuta una capacità lavorativa del 70% nella sua attività abituale di muratore e dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali a ragione l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita.

                                         Infatti, potendo l’insorgente lavorare ancora nella sua attività abituale al 70% è indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b). Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

                                         Ne consegue che il grado d’invalidità non raggiunge la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3).

                                         Del resto, procedendo ad un confronto dei redditi ipotetici da valido ed invalido il cui calcolo, rimasto incontestato, non merita comunque di essere approfondito per le ragioni sopra esposte , l’amministrazione é giunta ad un grado d’invalidità non pensionabile del 29.32% (cfr. doc. AI 125/1-3).

 

                                         Per i motivi che seguono, questo Tribunale deve pure confermare il rifiuto di provvedimenti professionali.

 

                                         Dagli atti risulta che il Servizio psico sociale di __________ anche se il dr. __________ nello scritto 14 marzo 2012 ha dichiarato che “(…) il paziente è in cura presso il Servizio Psicosociale di __________ da almeno 3-4 anni, dove è visto 1-2 volte al mese. (…)” (doc. B) , nel rapporto medico 30 aprile 2010 firmato dal direttore dr. __________ e dal medico assistente dr. __________ (doc. AI 86/1-5), ha, tra l’altro, rilevato che “(…) la critica rispetto allo stato di salute e la sua collaborazione risultano parziali. Non siamo sicuri che lui segua i nostri consigli terapeutici e assuma la farmacoterapia prescritta. Il paziente, infatti, non si è presentato all’ultimo appuntamento fissato previsto per il 22.03.2010 e non ha più preso contatto con noi. Durante l’ultimo colloquio, infatti, aveva un atteggiamento rivendicativo, accusava i curanti di non essere in grado rispondere alle sue aspettative. (…)” (doc. AI 86/3, punto 1.4).

                                         D’altra parte, la dr.ssa __________, nel consulto 6 settembre 2011 (doc. AI 120/45-49), quanto al ricovero dal 13 al 18 marzo 2011 presso l’Ospedale regionale di __________ seguito dal trasferimento coatto presso la __________ (cfr. doc. AI 114/1-3), ha osservato che “(…) durante un ricovero presso l’Ospedale __________ dello scorso marzo 2011, il soggetto manifestava un comportamento poco contenibile e reiterazioni sul tema dell’intervento che producevano prima la richiesta di un consulto psichiatrico in urgenza e quindi l’invio a __________: questo sarebbe il secondo accesso alla __________ (primo circa un anno prima). Nella descrizione dell’episodio da parte dei colleghi dell’Ospedale si fa riferimento a un quadro francamente delirante. Nel parlarne con l’assicurato e la moglie si chiarisce che doveva essere presente anche e soprattutto una preoccupazione per la sua sopravvivenza manifestando egli in quel momento di esasperazione, una franca ideazione auto lesiva. Entrambi i ricoveri sarebbero durati al più 3 giorni: mancano atti in merito. (…)” (doc. AI 120/46-47) e quali possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa ha indicato “(…) utile la ripresa di un rapporto di cura e ottimizzare la terapia in corso con aumento del Risperidone a 4 mg/die, possibile utilità di un modulatore soprattutto per modulare l’emotività scossa e labile e il reinserimento di un AD a doppio attacco per provare a gestire i sintomi dolorosi. (…)” (doc. AI 120/49).

                                         Dal canto suo il dr. __________, nel consulto 1. settembre 2011 (doc. AI 129/34-44), ha, in particolare, osservato che la diminuzione del rendimento del 20% “(…) potrebbe senz’altro venire meno dopo un ricondizionamento della muscolatura adeguato sull’arco di 3-6 mesi. (…)” (doc. AI 120/44).

 

                                         Stante quanto precede questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla valutazione 1. marzo 2012 (doc. AI 126/1-3) nella quale la consulente in integrazione ha concluso che “(…) sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che non vi siano i presupposti per l’applicazione di provvedimenti professionali volti ad una riqualifica di base, in quanto, come indicato in sede medica, entro 3-6 mesi la capacità lavorativa dell’assicurato potrebbe aumentare al 100% se egli si sottoponesse alle terapie indicate sopra. Si ritiene inoltre che non sia opportuno attivare un aiuto al collocamento in considerazione del fatto che in occasione di un precedente tentativo l’assicurato aveva chiaramente esplicitato di non desiderare nessun tipo di aiuto da parte nostra. (vedi rapporto CIP della collega __________ del 21 dicembre 2010). (…)” (doc. AI 126/3).

                                         Giova qui rilevare che sempre la dr.ssa __________, nel consulto 6 settembre 2011 (doc. AI 120/45-49), circa la possibilità di effettuare provvedimenti di integrazione professionale, ha osservato che “(…) al momento non mi sembrano né necessari né utili ma non esistono elementi di pertinenza psichiatrica che li controindichino in assoluto. (…)” (doc. AI 120/49).

 

                                         Inoltre con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

 

"  (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

 

                                         Nella fattispecie, quanto alle attività esigibili senza riformazione specifica, la consulente in integrazione ha osservato che “(…) tenuto conto delle limitazioni funzionali espresse in sede medica, nonostante la capacità lavorativa ridotta e le competenze dell’A. legate esclusivamente al settore edile (manovalanza pesante), si può configurare una gamma sufficientemente ampia di attività esigibili (ed un numero di posti sufficientemente elevato). A titolo esemplificativo, si ritiene l’A. direttamente inseribile nel normale mercato lavorativo in attività come il magazziniere (chiaramente in magazzini provvisti di muletti e trattanti una merceologia di tipo medio-leggero), il commesso/venditore, il fattorino/addetto alle consegne, l’operaio in alcuni ambiti industriali (es. addetto alla lavorazione di materie prime). (…)” (doc. AI 126/2).

 

                             2.10.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

 

                             2.11.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni mediche (si trattava delle risultanze di una seconda perizia pluridisciplinare del SAM e delle ulteriori annotazioni del SMR) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 2 maggio 2012.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti