Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.167

 

FS/sc

Lugano

20 febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 maggio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1961, da ultimo attiva quale ausiliaria di cucina presso l’Hotel __________ (doc. AI 5/1-7), nel mese di febbraio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-8).

 

                                         Con decisioni 18 settembre 2009 (doc. AI 65/1-2 e 66/1-2), preavvisate con progetto 19 maggio 2009 (doc. AI 57/1-4 e 58/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2009 e ad una rendita intera dal 1. agosto 2009.

                                         In esito al ricorso inoltrato contro le decisioni del 18 settembre 2009 (doc. AI 69/3-7), con STCA del 25 marzo 2010 (doc. AI 84/1-23), questo Tribunale ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché in applicazione del metodo misto (salariata al 50% e casalinga al 50%) e ritenuto che l’anno di carenza è terminato con il mese di febbraio 2007 , esperiti i necessari accertamenti, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                                         Il ricorso inoltrato contro la STCA del 25 marzo 2010 è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con STF 9C_373/2010 dell’11 ottobre 2010 (doc. AI 90/1-6).

 

                               1.2.   Con decisione 7 maggio 2012, oggetto della presente vertenza, preavvisata il 28 dicembre 2011 (doc. AI 111/1-3) sulla base della perizia psichiatrica 14 gennaio 2011 del Centro peritale delle assicurazioni sociali (CPAS) e del complemento 17 aprile 2012 (doc. AI 102/1-10 e 127/1-4), dell’inchiesta  economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 16 novembre 2011 (doc. AI 105/1-5), del rapporto finale 11 marzo 2011, delle annotazioni 7 e 15 dicembre 2011, 6 marzo 2012 e 30 aprile 2012 dei medici SMR dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________ (doc. AI 103/1-3, 107/1, 109/1, 125/1 e 128/1) e della valutazione del consulente in integrazione del 27 dicembre 2011 (doc. AI 110/1-5) l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 1. luglio 2012 e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 129/1-4).

 

                               1.3.   Con il ricorso qui in oggetto l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica e quella economica chiedendo la conferma del diritto alla rendita intera. Contestualmente ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo.

 

                               1.4.   Con osservazioni 26 giugno 2012, in merito all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, l’Ufficio AI rilevato che nonostante la STCA del 25 marzo 2010 avesse annullato le decisioni del 18 settembre 2009 l’amministrazione ha continuato a versare indebitamente le prestazioni ha evidenziato che “(…) risulta, quindi, che l’amministrazione ha emesso a torto una decisione di “soppressione della rendita d’invalidità” al posto di una decisione di rifiuto del diritto prestazioni AI. Infatti, dal momento del ritorno degli atti pronunciato dal TCA non ha proceduto alla revisione del caso dell’assicurata (alla medesima non è stata riconosciuta alcuna prestazione AI sulla base di una decisione debitamente cresciuta in giudicato), bensì ha attuato gli accertamenti del caso per determinare se l’assicurata avesse diritto alla rendita AI a seguito della presentazione della prima domanda AI. Ne consegue che già per tale motivo la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo risulta essere irricevibile, ritenuto che non vige provvedimento alcuno emesso dall’amministrazione che giustifichi l’erogazione ed il mantenimento della rendita fino ad ora versata all’assicurata. L’importo indebitamente versato sarà oggetto di un ordine di restituzione. (…)” (IV pag. 3).

 

                               1.5.   Con lettera 2 luglio 2012 l’avv. RA 1 ha trasmesso ulteriore documentazione medica che il TCA, a sua volta, ha trasmesso all’Ufficio AI ai fini della risposta di causa (VI con allegati D/1 e D/2 e VII).

 

                               1.6.   Con la risposta di causa con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito e allegando le tabelle del 26 giugno 2012 circa i dati salariali l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso confermando la decisione impugnata (VIII e allegati VIII/1-3).

 

                               1.7.   Con scritto 10 luglio 2012 l’avv. RA 1 ha mantenuto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo contestandone l’asserita irricevibilità. Contestualmente nella denegata e contestata ipotesi in cui la decisione impugnata fosse ritenuta quale rifiuto di rendita e non una soppressione ha modificato il petitum nel senso che in via principale mantiene quanto postulato con il ricorso e in via subordinata chiede che “(…) il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione dell’Ufficio del Cantone Ticino del 7 maggio 2012 è annullata. Alla signora RI 1 viene riconosciuta una rendita AI intera a fare tempo dal 1 marzo 2007 e nel futuro, sulla base di un grado d’invalidità totale (…)” (XII).

                                         Quanto al ventilato ordine di restituzione l’avv. RA 1 oltre a contestare le tesi dell’Ufficio AI e a far valere la buona fede e l’indigenza della sua assistita ha sollevato l’eccezio-ne di perenzione.

 

                               1.8.   Con decreto 20 luglio 2012 il vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (XIV).

 

                               1.9.   Con osservazioni 8 agosto 2012 viste le annotazioni 10 luglio 2012 del medico SMR dr.ssa __________ in merito al rapporto del 1. giugno 2012 concernente la degenza presso la Clinica __________ dal 9 al 29 maggio 2012 l’Ufficio AI ha confermato la risposta di causa (XV e XV/bis).

 

                             1.10.   Con scritto 30 agosto 2012 l’avv. RA 1 ribadito il contenuto dei suoi precedenti allegati e i mezzi di prova ivi indicati ha trasmesso al TCA, quali nuovi mezzi di prova, il rapporto della dr.ssa __________ del 20 agosto 2012 e la perizia del dr. __________ del 27 agosto 2012 e, quanto alla problematica casalinga/salariata, ha allegato copia della documentazione già prodotta nella precedente procedura (XIX, XIX/bis e doc. E-1-10).

 

                             1.11.   Con osservazioni 17 ottobre 2012 visti il complemento peritale 5 ottobre 2012 del CPAS, l’annotazione 15 ottobre 2012 del medico SMR dr.ssa __________ e ribadita la correttezza dell’applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.

 

                             1.12.   Con scritti 5 e 20 novembre 2012 l’avv. RA 1 ha confermato integralmente tutti i suoi allegati, ha trasmesso la presa di posizione 25 ottobre 2012 del dr. __________ e ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare (XXV con allegato doc. F e XXVII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                               2.2.   Come evidenziato nel decreto del 20 luglio 2012 (“(…) con il querelato provvedimento, anche se denominato quale “Soppressione della rendita d’invalidità”, l’Ufficio AI ha in effetti negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità. Nella decisione viene infatti evidenziato che “(…) essendo il grado d’invalidità complessivo inferiore al 40% non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una rendita d’invalidità. (…)” (doc. A). Non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che (nonostante questo Tribunale con STCA del 25 marzo 2010 abbia annullato le decisioni 18 settembre 2009 con cui l’amministrazione aveva riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2009 e ad una rendita intera dal 1. agosto 2009; doc. AI 84/1-24) l’Ufficio AI abbia continuato erroneamente a versare la rendita intera. (…)” (XIV)) oggetto della lite è la decisione 7 maggio 2012 con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita.

                                         In simili circostanze, ricordato che é la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti) e che in concreto nelle osservazioni 26 giugno 2012 l’amministrazione ha precisato che “(…) l’importo indebitamente versato sarà oggetto di un ordine di restituzione (…)” (IV, vedi anche consid. 1.4), nella misura in cui l’insorgente contesta la paventata restituzione (cfr. consid. 1.7 e XII) il ricorso è irricevibile.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

 

 

                                         Ritenuto inoltre che lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento del diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le modifiche della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure entrato in vigore il 1° gennaio 2012; RU N. 49 del 6 dicembre 2011 pag. 5659 e seguenti) non sono applicabili e si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

 

                               2.6.   Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).

 

                                         A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                               2.7.   Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:

 

"  Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

 

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg..

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334 e 133 V 504 e nella STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007.

 

                               2.8.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundes-gericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).

 

                               2.9.   Riguardo alla ripartizione dell’attività tra salariata e casalinga conformemente alla giurisprudenza federale suenunciata (cfr. consid. 2.8) e ritenuto che l’insorgente adduce, in sostanza, le medesime motivazioni producendo la stessa documentazione già presentate nell’ambito della procedura di cui all’incarto 32.2009.183 (cfr. il punto 3 del ricorso del 19 ottobre 2009 sub doc. AI 69/4-5 e il punto 2 del presente gravame; vedi anche il consid. 1.10) questo Tribunale non ha motivo di scostarsi e conferma le conclusioni a cui è pervenuto nella STCA di rinvio del 25 marzo 2010 (doc. AI 84/1-23), nella quale aveva già evidenziato:

 

"  (…)

Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza, ritenuta la ripartizione di salariata al 50% e casalinga al 50%, applicato il metodo misto per stabilire il grado d’invalidità.

 

Dagli atti risulta infatti quanto segue.

L’ex datore di lavoro nel questionario 14 marzo 2007 (doc. AI 5/1-7) ha attestato che prima dell’insorgenza del danno alla salute le ore di lavoro settimanali dell’assicurata erano pari a 21 contro le 42 ore previste dall’orario normale di lavoro dell’azienda (vedi in particolare il doc. AI 5/3 punto 2.9).

Dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 7 ottobre 2008 (doc. AI 45/1-7) risulta che l’assicurata ha confermato le indicazioni fornite dal datore di lavoro e risposto affermativamente (senza tuttavia specificare se in una percentuale diversa) alla domanda volta a sapere se senza il danno alla salute eserciterebbe un’attività lucrativa (vedi in particolare doc. AI 45/2).

 

[…]

 

Nella fattispecie occorre innanzitutto rilevare che prima del ricorso l’assicurata non ha mai sostenuto che senza il danno alla salute avrebbe esercitato un’attività lucrativa a tempo pieno. In particolare, dopo il progetto di decisione 19 maggio 2009 (doc. AI 57/1-4 e 58/1-4), nelle osservazioni 7 settembre 2009 (doc. AI 61/1), non ha contestato la ripartizione tra salariata (50%) e casalinga (50%).

Quanto all’argomentazione secondo la quale la decisione di lavorare al 50% sarebbe intervenuta per poter seguire più da vicino il figlio e in seguito all’incidente stradale del 2001 (vedi il punto 3 del ricorso) visto che nel 2003 il figlio secondogenito entrava nel sesto anno di vita e ritenuto che dagli atti medici non risulta che prima del 2006 fosse già presente un danno alla salute invalidante (con decisione 9 novembre 2001 la__________ aveva chiuso il caso ritenuta un’abilità lavorativa del 100% dal 3 settembre 2001 [doc. 1/5-6 dell’incarto Lainf] e agli atti non figurano certificati medici che attestino, per quell’epoca, un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici) dagli atti non è possibile desumere che la decisione di ridurre il grado di occupazione nell’agosto 2003 fosse riconducibile a motivi di salute e temporanea.

Del resto dalla documentazione concernente la disoccupazione (prodotta sub doc. C/1-80) si evince che l’assicurata era iscritta al collocamento alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno e che nel termine quadro dal 13 agosto 2001 al 12 agosto 2003 ha pure beneficiato, a diverse riprese, delle indennità di disoccupazione in base alle norme che regolano il guadagno intermedio. Da questa documentazione, che si riferisce ad un periodo precedente alla riduzione del grado di occupazione avvenuto nell’agosto del 2003, non è invece possibile dedurre in alcun modo la volontà di riprendere un’attività lucrativa a tempo pieno.

 

Nel caso di specie, viste le risultanze sopra esposte, è dunque da ritenere provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 130 V 396 consid. 3.3 non pubblicato, 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’assicurata, prima del danno alla salute subentrato nel 2006, aveva già deciso di lavorare al 50% e che lo avrebbe continuato a fare se la salute glielo avesse permesso.

(…)" (doc. AI 84/11-12)

 

                                         In particolare, riguardo alla censura secondo la quale “(…) il fatto che non vi sia altra documentazione dopo l’agosto del 2003 è dovuto semplicemente al fatto che l’assicurata aveva terminato il diritto alle indennità di disoccupazione!!! Ecco perché non vi sono documenti in questo senso. (…)” (I), questo Tribunale osserva che ciò nulla toglie al fatto che, indipendentemente dal diritto o meno alle indennità di disoccupazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque continuare a cercare un’occupazione e quindi (anche documentando visto che normalmente le candidature avvengono in forma scritta) provare l’asserita volontà di lavorare a tempo pieno.

                                         Inoltre, in ogni caso, l’insorgente poteva restare iscritta al collocamento e avvalersi dell’aiuto degli uffici del lavoro. Infatti, l’art. 24 cpv. 1 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC alla quale la legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) rimanda) stabilisce che gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le persone in cerca d’impiego che si notificano ed i posti vacanti annunciati. Consigliano le persone in cerca d’im-piego e i datori di lavoro nella scelta o nell’occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per procurare posti di lavoro e manodopera adeguati.

 

                             2.10.   Per chiarire l’aspetto medico conformemente alla STCA di rinvio del 25 marzo 2010 (doc. AI 84/1-23) e all’annotazione 23 novembre 2010 nella quale il dr. __________, medico SMR, ha indicato il seguente procedere: “(…) ad perizia psichiatrica centro peritale per valutazione CL dal punto di vista psichiatrico sin da 15.7.2006, data dalla quale il Dr. __________ riteneva esigibile ripresa lavorativa al 100%. Particolare attenzione sarà rivolta ai criteri di Förster. La problematica somatica da allora è senza influsso sulla CL. (…)” (doc. AI 98/1) l’Ufficio AI ha ordinato una perizia al CPAS (doc. AI 99/1-2).

 

                                         Dalla perizia psichiatrica del CPAS del 14 gennaio 2011 (doc. AI 102/1-10) risulta che la dr.ssa __________, capo clinica dell’Ospedale __________ e il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, poste le diagnosi di “(…) S. depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD 10; F33.0); S. somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F45.4) (…)” (doc. AI 102/7), hanno espresso le seguenti valutazioni:

 

"  (…)

L'esame della documentazione sanitaria e clinico dell'A mostrano un caso complesso di alternanza di periodi di più evidente malessere ad altri in cui le capacità di performance sono state efficaci.

 

Va, in primo luogo, osservato che l’A non mostra motivazione ed interesse per la ripresa di un'attività lavorativa, neppure di tipo diverso da quella svolta in precedenza, perché convinta di non riuscire a risolvere i problemi fisici, in special modo. La sua formazione, peraltro, non favorirebbe un suo reintegro attraverso un programma di riconversione professionale ed il livello culturale non appare tale da consentire una eventuale riconversione professionale. L'A appare oggi più motivata alla richiesta di "risarcimento", che determinata ad un reintegro socio-produttivo.

 

Questa condizione la spinge a cercare di utilizzare il malessere psichico, che certamente l'affligge, come giustificazione alla mancanza di motivazione personale, correlata alla patologia depressiva. Tale aspetto, di natura inconscia, è stato descritto negli elaborati peritali stilati dal Dr. __________ (febbraio 2008) e riproposto dal Dr. __________ (settembre 2006 e successive certificazioni).

 

Appare innegabile che la storia della vita dell'A contenga elementi stressogeni che possono aver ingenerato reazioni depressive recidivanti di entità diversa, anche in relazione al tipo di difficoltà che ella si trovava a dover affrontare. Le difficoltà di espressione in una lingua difforme da quella madre e l'attitudine essenzialmente pratica della "cultura di base" dell'A offrono una chiave di lettura alle manifestazioni algiche, la cui intensità è correlata alla sofferenza di tipo psicologico provata, ma non esplicitata verbalmente e, per certi versi, non riconosciuta dall'A stessa. La sua richiesta di aiuto e comprensione passa, così, attraverso il canale della richiesta risarcitoria, per ottenere la quale l’A sottolinea ed enfatizza il dolore somatico ed il vissuto di tristezza.

 

Lo stato attuale permette di confermare la diagnosi posta dal Dr. __________ nella sua perizia del febbraio 2008, in cui viene, per l'appunto, stilata la diagnosi di S depressiva ricorrente, in comorbilità con una sindrome somatoforme da dolore persistente, il che sottende l'alternarsi di periodi di minor intensità della sintomatologia depressiva ad altri di più acuta sofferenza psichica, come certificato dallo psichiatra curante.

 

Nell'attualità, rispetto a quanto osservato dal Dr. __________, la sintomatologia depressiva, nel suo complesso, appare peggiorata, assumendo le caratteristiche di una cronicizzazione, con ricorrenti scompensi timici.

 

Per contro dobbiamo anche considerare che la gravità della malattia in senso stretto non può includere la scarsa motivazione del soggetto e le richieste risarcitorie e che quello che si evidenzia nell'attuale osservazione clinica depone per uno stato depressivo lieve.

 

Per quanto riguarda il rapporto terapeutico I'A sembra riuscire con estrema fatica a capitalizzare l'aiuto proveniente dalla psicoterapia: non è in grado di riferire quali siano gli argomenti trattati nel contesto dei colloqui e, di conseguenza, non sa definire l'eventuale aiuto proveniente dalla terapia stessa, ciò anche in considerazione del fatto che l'A ha difficoltà ad esprimersi in lingua italiana, fatto salvo un livello di comprensione per le frasi semplici. Per quanto riguarda la farmacoterapia l’A non sa riferire né i nomi dei farmaci assunti, né la posologia, nonostante ella stessa affermi che la terapia farmacologica non sarebbe stata modificata nel corso degli ultimi tre anni, nonostante la sua inefficacia. Quest'ultima affermazione suggerisce che l’A cerchi, in modo inadeguato, di sottolineare l'inguaribilità della patologia che l'affligge.

 

Quella che dovrebbe essere una relazione volta alla risoluzione od attenuazione della sintomatologia diviene, così, un mero contenitore della sofferenza dell'A: ella sottolinea ed enfatizza la sintomatologia e la sua attenzione non è rivolta alla risoluzione dei problemi di salute, ma, bensì, al solo riconoscimento della sofferenza psichica, espressa in maniera distorta, attraverso il dolore fisico.

 

All'osservazione peritale non sono obiettivabili perdita di autostima (per contro l’A gestisce anche le risorse economiche del coniuge, nella fattispecie le entrate, anche se non cospicue), idee di inutilità e di colpa, né sono rintracciabili in anamnesi e nella consultazione dei documenti clinici, agiti di tipo autolesivo, o comportamenti a valenza suicidaria. Idee di morte non sono presenti all'esame clinico attuale. In mancanza di questi segni e sintomi la diagnosi di "episodio depressivo grave" non sembra trovare riscontro nell'obiettività, ma ripropone ciò che l’A percepisce di sé. Ciò non toglie che, in passato, possano essersi verificati episodi depressivi di entità maggiore, come si legge nelle certificazioni prodotte.

 

Per quanto riguarda, infine, i criteri di Foerster si riconosce quello inerente la cristallizzazione della patologia psichica, che, come desumibile dalla documentazione sanitaria, non ha mai conosciuto periodi di remissione, ma, bensì, ha conosciuto alternanza della gravità della sintomatologia depressiva, annoverando anche episodi gravi. Il disturbo somatoforme si trova in comorbilità con una malattia psichica di gravità e durata significative, il che costituisce un intralcio alle capacità di performance dell'A, anche nella condizione meno grave della deflessione timica.

 

Non sembra, per contro, diagnosticabile nell'attualità una patologia somatica di gravità e durata significative, che si sommi ai problemi di ordine psichico.

 

Per quanto riguarda la psicodinamica l’A presenta una cristallizzazione di vantaggi primari del processo di somatizzazione. La sua difficoltà a livello meta cognitivo, coniugata con quelle di ordine linguistico e l'impronta della sua cultura rendono difficili l'elaborazione dei conflitti e la loro narrazione, il che comporta un "congelamento" sui limiti fisici, percepiti come insormontabili e, nel contempo, giudicati come più facili da segnalare e descrivere. Tuttavia bisogna tener distinti i limiti del funzionamento psichico dell'A dal vantaggio secondario che ella trae, assumendo il "ruolo" di malata. Le richieste risarcitorie ed il deficit di motivazione non rientrano, pertanto, nel novero dei fattori pertinenti per l'invalidità.

 

Il processo di somatizzazione non è recente ed ha "una storia" di anni, senza fasi di remissione significativa e perciò diventa più difficilmente aggredibile da un intervento terapeutico, mentre la patologia ansioso depressiva ha tratto giovamento dalle terapie.

 

Infine va annotato che I'A non presenta una condizione di completo isolamento sociale, riuscendo ad interagire con conoscenti e familiari e mantenendo una solida rete di sostegno affettivo e materiale.

 

 

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

Sulla base di quest'analisi possiamo concludere che la patologia psichiatrica incide sul funzionamento lavorativo in misura maggiore rispetto al passato, limitando, in sincronia con la sintomatologia algica, la capacità di lavoro soprattutto in ambito extradomestico ed i criteri di Foerster ci portano a concludere che, almeno in parte, l'A possiede ancora le risorse per superare i limiti e reinvestire in un'attività a tempo parziale. Riteniamo pertanto che, nell'ambito dell'attività di aiuto cucina si giustifichi un IL del 50%, da intendersi come possibilità di stare sul posto di lavoro per l'intera giornata, ma con un rendimento dimezzato, in modo tale da consentire periodi di recupero-riposo tra un compito e l'altro.

 

Ciò in quanto il peggioramento delle condizioni di salute è essenzialmente legato alla cronicizzazione dei disturbi e si è generato lentamente e progressivamente nel tempo. Tale iter della cronicizzazione è oggettivabile, ovviamente, solo a posteriori.

 

Per quanto riguarda l'attività di casalinga, nel contesto della quale l’A può scegliere i momenti più propizi all'attività e distribuire il carico d'impegno a suo piacimento si computa la CL ridotta di una percentuale non superiore al 30%, tenendo conto delle osservazioni riportate nell'inchiesta specifica del ottobre 2008. Queste valutazioni vengono espresse a far data dalla presente perizia. Per quanto riguarda le valutazioni pregresse non si hanno elementi obiettivi di contestazione.

(…)" (doc. AI 102/7-10)

 

                                         Nell’ambito delle osservazioni del 24 gennaio 2012 (doc. AI 116/1-2) al progetto di decisione 28 dicembre 2011 (doc. AI 111/1-3) l’insorgente, già allora patrocinata dall’avv. RA 1, ha prodotto il rapporto 23 gennaio 2012 con il quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, osservato che segue la paziente dal 5 gennaio 2007 in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta signora __________ e la fisioterapista signora ____________________ ha contestato la perizia del CPAS adducendo:

 

"  (…)

La mia paziente soffre di una:

- Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità F33.1 ICD 10

- Sindrome somatiforme da dolore persistente F 45.4 ICD 10

Malgrado un ottima "compliance" alla presa a carico sia psicoterapica che farmacologica (con antidepressivo, ansiolitico, miorilassante ed ipnotico) il quadro psicopatologico è sostanzialmente immutato negli anni.

Con una presa a carico specialistico e continua si è potuto evitare dei ricoveri in ambiente stazionario.

La paziente è inabile al lavoro al 100% anche per attività leggera, considerando che anche per le attività domestiche ha una resa ed autonomia fortemente ridotta (qualche minuto poi si deve stendere per i dolori).

Siamo chiaramente confrontati ad un quadro psicopatologico cronicizzato con una prognosi negativa.

La Dr.ssa __________ si contraddice quando evidenzia il peggioramento della sintomatologia depressiva (pag. 7) diagnosticando in seguito una depressione lieve.

La collega ha colto le difficoltà della signora RI 1 nell'esporre il suo percorso psicoterapico ma questo non deve portarci a credere ad un disinvestimento della paziente nei colloqui di sostegno ma piuttosto una sua difficoltà nel descrivere, elaborare e mentalizzare la relazione tra psiche e soma.

In merito alla farmacoterapia non modificata negli ultimi mesi risponde ad un principio di arginare il disagio timico ed algico della paziente. In passato sono state provate opzioni farmacologiche che sono state mal sopportate o sono risultate inefficaci. Se la collega avesse voluto contattarmi avrei potuto esporre queste informazioni importanti per la stesura della perizia. Chiedo che la situazione della signora RI 1 possa essere rivalutata anche se è il caso, da un perito psichiatra indipendente.

(…)" (doc. AI 116/3)

 

                                         Nel medesimo ambito, con scritti 30 gennaio e 28 febbraio 2012 (doc. AI 120/1 e 121/1-3), l’avv. RA 1 ha prodotto i rapporti 10, 26 e 30 gennaio 2012 del dr. __________, FMH in chirurgia, della dr.ssa __________, psicologa specialista in psicoterapia FSP e della fisioterapista __________, specializzata in trattamenti psicocorporei (doc. AI 120/2, 121/4-6 e 121/7-8).

 

                                         Al riguardo, invitati dai medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ a prendere posizione (doc. AI 125/1 e 126/1), i periti del CPAS, con complemento 17 aprile 2012 (doc. AI 127/1-4), hanno osservato:

 

"  (…)

Va, innanzitutto, annotato che il quadro clinico riscontrato in sede di perizia è esattamente sovrapponibile a quello descritto nell'elaborato bidisciplinare dell'Agosto 2008.

Si tratta, nel caso specifico, di "S. depressiva ricorrente" e va da sé che nel corso degli anni l'A possa aver manifestato sintomatologia di differente entità.

L'unico ricovero specialistico, però, propone la diagnosi di "S ansioso depressiva" e "S. somatoforme da dolore persistente" e descrive un decorso favorevole. Gli episodi depressivi di più grave entità, che vengono citati dallo psichiatra curante, non appaiono stando agli atti ed alle ultime certificazioni del 23.01.12, di attualità ed, in ogni caso, il loro manifestarsi non ha richiesto ulteriori misure di ricovero, o modifiche della terapia in atto, il che lascia supporre che per durata ed intensità si siano giovati di interventi ambulatoriali.

La valutazione della percentuale d'invalidità deve tener conto degli aspetti cronicizzati di un'affezione: gli episodi di grave entità non rappresentano, nel caso specifico, un continuum, anche se il loro manifestarsi appare aver giustificato la valutazione espressa dal Dr __________ del 20.01.09.

Nel corso dell'esame peritale effettuato, che costituisce una condizione di stress emotivo, l'A ha fornito notizie che sono state ritenute esaustive e l'osservazione clinica non ha evidenziato segni di ansietà quali la dispnea, difficoltà di postura, difficoltà di comprensione e difficoltà particolari di espressione in lingua italiana.

Non sono stati descritti pensieri o fantasie di morte, anche in forma indiretta (pensieri di fuga, insopportabilità della propria condizione, vissuti di colpa..), né per quanto attiene l'attualità, né per il passato.

Lo stesso dicasi per l'esame del contenuto dell'ideazione.

L'A è portatrice di una patologia (la depressione), che, con modalità episodiche, alterna periodi di maggior disagio ad altri di miglioramento. Questa alternanza appare riconoscibile anche nelle precedenti valutazioni della CL.

Al momento della perizia, stando alle informazioni fornite ed alla documentazione disponibile, l'obiettività riscontrata ha deposto per una condizione non severa e pertanto favorevole all'ipotesi, citata nella relazione psicologica del 26.01.12, di un suo progressivo reinserimento in attività produttiva, ciò tenendo anche conto del fatto che la tipologia del lavoro svolto dall'A (e di suoi analoghi), non si discosta in modo evidente da quanto l'A riesce a fare nel suo ruolo di casalinga. D'altra parte, se l'impossibilità fosse marcata si suppone che sarebbe stato introdotto un aiuto domiciliare.

 

E' chiaro che un percorso di reinserimento non è agevole, non fosse altro che per il fatto che l'A, comprensibilmente, è poco motivata a rinunciare al beneficio economico in atto, ma è pur vero che, per sua stessa ammissione, riesce a svolgere attività domestiche non onerose e ad occuparsi di compiti di carattere amministrativo, riguardanti il marito, che richiedono una discreta capacità di concentrazione.

Anche l'autonomia di movimento appare parzialmente conservata: I'A guida l'auto per brevi tratti e può pertanto spostarsi da un luogo all'altro, senza limitazioni particolari, né dovute alla sua condizione psicofisica, né alla terapia farmacologica in atto (in caso diverso non avrebbe potuto conservare la licenza di condurre).

Tenuto conto di tutto ciò e dei criteri di Foerster la valutazione espressa si colloca in una "linea mediana", che considera, con la neutralità precipua del ruolo di perito, una riduzione, in cronico, delle capacità di attività produttive che comprenda l'alternanza di episodi depressivi di grado medio e lieve, il che consente di collocare la percentuale nei termini espressi nella perizia.

(…)" (doc. AI 127/2-4)

 

                                         Con annotazioni 30 aprile 2012 i medici SMR dr.ssa __________ e dr. Erba hanno condiviso le conclusioni peritali (doc. AI 128/1).

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze mediche suenunciate e considerata la valutazione dell’assistente sociale di cui all’inchiesta domestica del 16 novembre 2011 (doc. AI 105/1-5) con decisione 7 maggio 2012 ha quindi confermato il diniego a prestazioni (cfr. consid. 2.2).

 

                             2.11.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                             2.12.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         In effetti proprio perché il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 28 novembre 2008 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 47/2-3), posta la diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD 10 F 32.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) e attestata un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività, circa le risultanze della perizia bidisciplinare 11 agosto 2008 del SAM, sede __________/__________ (doc. AI 37/1-27), aveva concluso che “(…) non condivido le conclusioni della perizia del __________ del 11.08.2008 considerando la paziente afflitta in maniera più grave e limitante dalla sintomatologia depressiva ed algica. Malgrado un ricovero in ambiente stazionario ed un sostegno ambulatorio continuo, lo stato di malattia è progredito rendendo estremamente difficile già la gestione del quotidiano della paziente. (…)” (doc. AI 47/3) e ritenuto che, sulla sola base delle annotazioni 20 gennaio 2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 49/1), non era possibile considerare l’assicurata inabile al 100% dal novembre 2008 (evenienze queste che hanno determinato la STCA di rinvio del 25 marzo 2010 sub doc. AI 84/1-23 e di cui all’inc. 32.2009.183) l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS.

                                         I periti del CPAS, esaminata tutta la documentazione medica esistente, dopo aver sottoposto la richiedente ad un dettagliato esame psichico, hanno quindi allestito un referto in data 14 gennaio 2011 (cfr. doc. AI 102/1-10 e in esteso consid. 2.10).

 

                                         In particolare i periti, poste le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD 10: F33.0) e sindrome somatoforme da dolore somatorme (ICD: F45.4), circa i dati oggettivi, hanno evidenziato che “(…) accede alla visita in abbigliamento ordinato, anche se privo di qualsivoglia ricercatezza. Poco curata, nel complesso, la persona, ma conservata l’igiene. Non si apprezzano grossolane difficoltà motorie (l’A. scende le scale in autonomia), né di postura, che permane indifferente per tutta la durata dell’esame peritale. L’espressione è monocorde ed improntata a sofferenza, la mimica viene controllata e la gestualità è ridotta. Si esprime spontaneamente con un linguaggio un poco stentato, ma corretto e comprensibile, seppur elementare nella costruzione della frase e povero di vocaboli. La comprensione della lingua italiana è buona e pronta, avendo l’interlocutore l’attenzione di usare termini semplici. E’ presente una discreta quota di ansietà, ingenerata dallo sforzo che l’A compie nel cercare la comprensione dell’interlocutore. Sembra supplire alle difficoltà linguistiche con una teatralizzazione della sintomatologia. La deflessione timica, obiettivabile, viene più volte sottolineata con enfasi e l’A tende ad osservare l’interlocutore per valutare la sua adesione a quanto lei descrive. Non fantasie o propositi autolesivi, lo slancio vitale appare conservato. Il flusso idetico appare rallentato, ma prevalentemente in relazione alle difficoltà linguistiche ed il contenuto è centrato sulla sintomatologia algica. Non si apprezzano alterazioni della sfera delirante. Non dispercezioni. Conservato orientamento spazio temporale e non rilevabili grossolane lacune mnesiche: ove l’A esita nel riordinare eventi e date, ciò appare in relazione con l’esigenza di sottolineare la gravità dell’affezio-ne psichica. (…)” (doc. AI 102/6).

                                         In sede di discussione i periti hanno poi osservato, tra l’altro, che “(…) l’A appare oggi più motivata alla richiesta di “risarcimento”, che determinata ad un reintegro socio-produttivo. Questa condizione la spinge a cercare di utilizzare il malessere psichico, che certamente l’affligge, come giustificazione alla mancanza di motivazione personale, correlata alla patologia depressiva. Tale aspetto, di natura inconscia, è stato descritto negli elaborati peritali stilati dal Dr. __________ (febbraio 2008) e riproposto dal Dr. __________ (settembre 2006 e successive allegazioni). […] Lo stato attuale permette di confermare la diagnosi posta dal Dr. __________ nella sua perizia del febbraio 2008, in cui viene, per l’appunto, stilata la diagnosi di S depressiva ricorrente, in comorbilità con una sindrome somatoforme da dolore persistente, il che sottende l’alternarsi di periodi di minor intensità della sintomatologia psichica, come certificato dallo psichiatra curante. Nell’attualità, rispetto a quanto osservato dal Dr. __________, la sintomatologia depressiva, nel suo complesso, appare peggiorata, assumendo le caratteristiche di una cronicizzazione con ricorrenti scompensi timici. […] All’osservazione peritale non sono obiettivabili perdita di autostima (per contro l’A gestisce anche le risorse economiche del coniuge, nella fattispecie le entrate, anche se con cospique), idee di inutilità e di colpa, agiti di tipo autolesivo, o comportamenti a valenza suicidaria. Idee di morte non sono presenti all’esame clinico attuale. In mancanza di questi segni e sintomi la diagnosi di “episodio depressivo grave” non sembra trovare riscontro nell’obiettività, ma ripropone ciò che l’A percepisce di sé. Ciò non toglie che, in passato, possano essersi verificati episodi depressivi di entità maggiore, come si legge nelle certificazioni prodotte. (…)” (doc. AI 102/7-8).

                                         Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno quindi concluso che “(…) sulla base di questa analisi possiamo concludere che la patologia psichiatrica incide sul funzionamento lavorativo in misura maggiore rispetto al passato, limitando, in sincronia con la sintomatologia algica, la capacità di lavoro soprattutto in ambito extradomestico ed i criteri di Foerster ci portano a concludere che, almeno in parte, l’A possiede ancora le risorse per superare i limiti e reinvestire in un’attività a tempo parziale. Riteniamo pertanto che, nell’ambito dell’attività di aiuto cucina si giustifichi un IL del 50%, da intendersi come possibilità di stare sul posto di lavoro per l’intera giornata, ma con un rendimento dimezzato, in modo da consentire periodi di recupero-riposo tra un compito e l’altro. Ciò in quanto il peggioramento delle condizioni di salute è essenzialmente legato alla cronicizzazione dei disturbi e si è generato lentamente e progressivamente nel tempo. Tale iter della cronicizzazione è oggettivabile, ovviamente, solo a posteriori. Per quanto attiene l’attività di casalinga, nel contesto della quale può scegliere i momenti più propizi all’attività e distribuire il carico d’impegno a suo piacimento si computa la CL ridotta di una percentuale non superiore al 30%, tenendo conto delle osservazioni riportate nell’inchiesta specifica del ottobre 2008. (…)” (doc. AI 102/9-10).

 

                                         Il dr. __________, nel rapporto 23 gennaio 2012 indirizzato all’avv. RA 1 rilevato che segue la paziente dal gennaio 2007 in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta __________ e la fisioterapista __________, poste le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità ICD 10 F33.1 e sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F45.4, osservato che il quadro psicopatologico è sostanzialmente immutato negli anni e attestata un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività lavorativa e, nelle attività domestiche, un’autonomia fortemente ridotta , ha evidenziato che “(…) la Dr.ssa __________ si contraddice quando evidenzia il peggioramento della sintomatologia depressiva (pag. 7) diagnosticando in seguito una depressione lieve. La collega ha colto le difficoltà della signora RI 1 nell’esporre il suo percorso psicoterapico ma questo non deve portarci a credere ad un disinvestimento della paziente nei colloqui di sostegno ma piuttosto una sua difficoltà nel descrivere, elaborare e mentalizzare la relazione tra psiche e soma. In merito alla farmacoterapia non modificata negli ultimi mesi risponde ad un principio di arginare il disagio timico ed algico della paziente. In passato sono state provate opzioni farmacologiche che sono state mal sopportate o sono risultate inefficaci. Se la collega avesse voluto contattarmi avrei potuto esporre queste informazioni importanti per la stesura della perizia. Chiedo che la situazione della signora RI 1 possa essere rivalutata anche se è il caso, da un perito psichiatra indipendente. (…)” (cfr. doc. 116/3 e in esteso consid. 2.10).

 

                                         Al riguardo considerati anche i rapporti 26 e 30 gennaio 2012 della dr.ssa __________ e della fisioterapista __________ (doc. 121/4-6 e 121/7-8) , con complemento peritale del 17 aprile 2012, i periti del CPAS hanno, tra l’altro, evidenziato che “(…) va, innanzitutto, annotato che il quadro clinico riscontrato in sede di perizia è esattamente sovrapponibile a quello descritto nell’elaborato bidisciplinare dell’agosto 2008. Si tratta, nel caso specifico, di “S. depressiva ricorrente” e va da sé che nel corso degli anni l’A possa aver manifestato sintomatologia di differente entità. L’unico ricovero specialistico, però, propone la diagnosi di “S. ansioso depressiva” e “S. somatoforme da dolore persistente” e descrive un decorso favorevole. […] Al momento della perizia, stando alle informazioni fornite ed alla documentazione disponibile, l’obiettività riscontrata ha deposto per una condizione non severa e pertanto favorevole all’ipotesi, citata nella relazione psicologica del 26.01.12, di un suo progressivo reinserimento in attività produttiva, ciò tenendo anche conto del fatto che la tipologia del lavoro svolto dall’A (e di suoi analoghi), non si discosta in modo evidente da quanto l’A riesce a fare nel suo ruolo di casalinga. D’altra parte, se l’impossibilità fosse marcata si suppone che sarebbe stato introdotto un aiuto domiciliare. E’ chiaro che un percorso di reinserimento non è agevole, non fosse altro che per il fatto che l’A, comprensibilmente, è poco motivata a rinunciare al beneficio economico in atto, ma è pur vero che, per sua stessa ammissione, riesce a svolgere attività domestiche non onerose e ad occuparsi di compiti di carattere amministrativo, riguardanti il marito, che richiedono una discreta capacità di concentrazione. Anche l’autonomia di movimento appare parzialmente conservata: l’A guida l’auto per brevi tratti e può pertanto spostarsi da un luogo all’altro, senza limitazioni particolari, né dovute alla sua condizione psicofisica, né alla terapia farmacologica in atto (in caso diverso non avrebbe potuto conservare la licenza di condurre). Tenuto conto di tutto ciò e dei criteri di Foerster la valutazione espressa si colloca in una “linea mediana”, che considera, con la neutralità precipua del perito, una riduzione, in cronico, delle capacità di attività produttive che comprenda l’alternanza di episodi depressivi di grado medio e lieve, il che consente di collocare la percentuale nei termini espressi nella perizia. (…)” (doc. AI 127/2-3).

 

                                         In sede di procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica riguardo alla quale va osservato quanto segue.

 

                                         Il dr. __________, nello scritto 31 maggio 2012 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. C), non si è confrontato puntualmente con il complemento peritale del 17 aprile 2012 del CPAS limitandosi a sostenere, in modo generico, che i suoi rapporti medici divergono sostanzialmente dalla valutazione del CPAS e a ribadire che l’incapacità lavorativa della paziente è totale in qualsiasi attività. Il sanitario ha inoltre segnalato che la paziente è attualmente ricoverata presso la Clinica __________ e ha proposto l’esecuzione di una perizia psichiatrica indipendente.

 

                                         Il dr. __________ e il dr. __________, medico responsabile e medico assistente dell’unità di medicina psicosomatica della Clinica __________ nel rapporto del 1. giugno 2012, circa la degenza dal 9 al 29 maggio 2012, hanno indicato che la paziente è stata inviata dallo psichiatra curante a causa di una esacerbazione di un episodio depressivo di media gravità e da una sindrome somatoforme da dolori persistenti, non si sono espressi sulla capacità lavorativa e, posta la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F45.4 e sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici ICD 10 F33.2 con tratti di personalità passivo-aggressi-vo, hanno così descritto l’evoluzione psicosomatica: “(…) inizialmente, anche se solo lentamente, assistiamo ad un miglioramento della qualità del sonno, della timia, dell’energia ed una diminuzione graduale dei dolori soprattutto muscolari paravertebrali. Verso la fine della degenza abbiamo purtroppo constatato un peggioramento della sintomatologia algica e la chiara manifestazione di tratti di personalità passivo-aggressivo. (…)” (doc. D/2).

                                         Al riguardo, nelle annotazioni 10 luglio 2012, i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ hanno osservato che “(…) il quadro clinico descritto non appare di entità tale da giustificare una diagnosi di episodio depressivo grave: infatti non vi sono disturbi formali del pensiero, né deliri o dispercezioni, l’umore è definito come lievemente depresso, non vi è ideazione suicidale strutturata. Paragonando inoltre lo status attuale questo non si discosta in maniera significativa da quello evidenziato in corso di perizia CPAS del 2011. La sintomatologia somatica non è stata investigata, i curanti si sono indirizzati verso la presenza di un disturbo somatoforme, diagnosi posta come prioritaria e già peraltro evidenziata e valutata con i criteri di Foerster in corso di perizia CPAS. Il decorso clinico si è caratterizzato per un lento miglioramento della qualità del sonno, della timia, dell’energia e una diminuzione dei dolori; alla fine della degenza hanno invece constatato un peggioramento della sintomatologia algica e la chiara manifestazione di tratti di personalità passivo-aggressiva (tuttavia non hanno posto la diagnosi di disturbo di personalità). Il Dr. __________ nel suo certificato del 16.06.2012 non fa accenno a nessuna patologia somatica. (…)” (XV/bis).

 

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 27 agosto 2012 (doc. E/2), ha così descritto lo status della signora RI 1:

 

"  (…)

Durante i miei colloqui con la peritanda, essa praticamente riferisce di avere una serie di disturbi psicofisici, i quali in gran parte sono già descritti nei rapporti del Dr. med. __________, dalla Dr.ssa __________ e dalla terapeuta psicocorporea __________, oltre che nei vari rapporti medici che Lei ha messo a disposizione nei suoi atti.

La peritanda si è presentata puntuale ad entrambi gli appuntamenti, devo dire che ho fatto molta fatica nel riconoscerla, visto che l'avevo già avuta in cura nel 2001 per un breve periodo.

Essa è cambiata completamente, con un aumento del peso ponderale di circa 30 kg, essa riferisce che è dovuto all'assunzione dei farmaci ed una sofferenza psichica che sembra ben evidente già al primo sguardo, anche se curata nella sua persona, si lamenta spontaneamente di una serie di dolori in tutto il corpo.

Il tono dell'umore è deflesso, vengono riferiti perdita di interesse e della capacitali di provare piacere con riduzione dell'energia vitale, accompagnata da un'affaticabilità accresciuta da un'importante diminuzione dell'attività fisica a causa dei suoi disturbi e dolori che le impediscono di svolgere anche le minime attività quotidiane.

Essa, riferisce di essere stanca dopo ogni piccolo sforzo, fa fatica a concentrarsi, presenta importanti disturbi mnestici piuttosto per quel che riguarda la sua memoria recente, addirittura i dati che mi ha riferito non concordano con i dati menzionati nella documentazione.

La peritanda fa fatica a ricordarsi la data di matrimonio, l'età dei suoi fratelli e sorelle, addirittura la data del decesso de padre, ecc..

Non ha più fiducia in sé, ha una visione pessimistica del futuro, marcati da importanti disturbi del sonno, una stanchezza cronica e ripetuti risvegli precoci ed     un'enorme fatica nel riprendere sonno malgrado i farmaci che assume. Riferisce di mangiare molto male, di non avere orari ben precisi.

Vi è un conflitto con il marito che dura da diversi anni, che in gran parte è dovuto anche alla sua situazione psicofisica, il marito è arrabbiato con essa visto che non hanno più rapporti intimi già da tempo.

Essa presenta una marcata riduzione del libido, riferisce a causa dei suoi dolori persistenti ed un abbassamento dell'umore ed una mancanza di voglia di qualsiasi iniziativa.

Si nota una mancanza di reattività alle circostanze ed agli eventi.

Essa riferisce che effettivamente con il cambiamento di eventi atmosferici, i dolori vengono riesacerbati e non solo a livello muscolare ma anche a livello gastro-intestinale, causando anche una cefalea persistente con riduzione della forza e dolori in tutta la colonna vertebrale accompagnati a volte con tremori dei membri superiori ed un'importante rigidità muscolare in tutto il corpo con tremore alla faccia, una cervicalgia irradiante alle braccia.

 

In seguito al mio recente colloquio telefonico con il Dr. med. __________, egli mi conferma tutta la sintomatologia già constata che praticamente esiste da diversi anni, ragion per la quale la peritanda è sempre stata considerata inabile al lavoro nella misura completa, malgrado le varie cure ed una presa a carico regolare ed assolutamente adeguato.

Essa, riferisce inoltre di passare la maggior parte del tempo a domicilio, fa molta fatica nel tenere in ordine l'appartamento, addirittura per preparare i pasti è il marito che l'aiuta, visto che quest'ultimo lavora come muratore torna a casa la sera stanco e tutto ciò crea una situazione di per sé già precaria e difficile.

La peritanda riferisce di uscire poco dall'appartamento, spesso sta sul divano a guardare la televisione.

Fuma circa un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno, non consuma bevande alcoliche, riferisce che a causa del suo aumento del peso ponderale non si controlla più, probabilmente pesa più di 85 kg per un'altezza di 168 cm.

Attualmente assume la seguente psicofarmacoterapia:

     -     Venlafaxine ER 150 mg 1-0-0

     -     Lyrica 100 mg 1-0-2

     -     Ponstan 500 mg al bisogno

     -     Mydocalm 3 volte al giorno

     -     Dafalgan 1 g 4-5 al giorno

     -     Valverde 20 mg alla sera

     -     Voltaren 100 mg 1-2 al giorno

     -     Inergy gtt 20 alla sera

     -     Flector Tissugel 1 al giorno

     -     Tilur ret. 1-0-1-

 

Riferisce di non assumere più il Trittico visto che non lo sopportava e gli creava situazioni sgradevoli.

(…)" (doc. E/2, pag. 4-5)

 

 

                                         e posta la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di media gravità ICD 10 F33.1 e sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F45.4 alle domande circa l’evoluzione dei disturbi psichici, della capacità lavorativa e delle valutazioni del CPAS, ha così risposto:

 

"  (…)

     3.   Quale è stata l'evoluzione dei disturbi psichici dal marzo del 2006 a tutt'oggi?

 

Per quel che riguarda l'evoluzione dei suoi disturbi psichici, già importanti dal 2006, vi è un graduale peggioramento sia per quel che riguarda i disturbi puramente di tipo affettivi, sia per le sue somatizzazioni.

In confronto ai vecchi rapporti, malgrado una cura adeguata, precisa e regolare con l'assunzione dei farmaci specifici ed un ricovero ospedaliero, la sua situazione è ulteriormente peggiorata.

 

     4.   Quale è l'attuale grado d'inabilità lavorativa dell'assicurata, sia come salariata che come casalinga?

 

La sua inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichico, è almeno nella misura del 70% sia come salariata che come casalinga.

 

     5.   Quale è stata l'evoluzione del grado di inabilità lavorativa dell'assicurata, sia come salariata che come casalinga, dal marzo del 2006 ed a tutt'oggi?

 

Come già accennato sopra, vi è un peggioramento graduale della situazione psicofisica della peritanda e la sua inabilità lavorativa, anzi, a tratti è stata anche nella misura del 100%.

Vista la sua situazione negli anni e anche quella recente, ritengo che essa dal 2006 in poi sia stata sempre inabile al lavoro almeno nella misura del 70%, come viene anche confermato da parte dei suoi terapeuti e già documentata nei vari rapporti.

 

     6.   Diagnosi; è d'accordo con le diagnosi (psichiche) poste dal medico dell'AI-Dr. ssa __________? In caso contrario, perché non concorda con la stessa?

 

Non concordo con la diagnosi di "Sindrome depressiva ricorrente di lieve entità" (ICD-10 F33.0), ma sono d'accordo con la diagnosi di "Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).

La paziente, anzi, a tratti ha presentato anche una sindrome depressiva ricorrente di entità grave, la quale è documentata nei rapporti, è stata ragione del suo ricovero d'urgenza presso la Clinica __________.

 

     7.   Abilità lavorativa: è d'accordo con la valutazione del grado di inabilità lavorativa posta dal medico dell'AI-Dr.ssa __________? In caso contrario, perché non concorda con la stessa?

 

Non sono d'accordo con la percentuale di grado d'inabilità lavorativa posta dalla collega che attualmente è nella misura del 70% e tutto ciò, almeno da quanto emerge dai vari documenti, dalle mie constatazioni e dal mio colloquio telefonico con il Dr. med. __________, dal 2006 a tuttora.

 

     8.   Dica se ha ulteriori osservazioni da aggiungere?

 

No, credo di aver spiegato in modo molto semplice e messo in evidenza la sofferenza ed i disturbi della peritando che fra l'altro avevo già conosciuto in passato e ho fatto fatica nei riconoscerla.

Essa, già nel 2001-2002, malgrado le varie sofferenze e dolori riusciva a riprendere la sua abilità lavorativa, ma che purtroppo negli anni successivi la situazione è peggiorata e ha causato l'attuale depressione ricorrente che causa un'inabilità lavorativa almeno nella misura del 70% già dal 2006 a tuttora.

(…)" (doc. E/2, pag. 6-7)

 

                                         Invitati a prendere nuovamente posizione sulla documentazione medica prodotta (XXI/2), i periti del CPAS, con complemento peritale 5 ottobre 2012 (XXIII/2), hanno osservato:

 

"  (…)

Nello specifico l'osservazione del Dr. __________ descrive la presenza di una sintomatologia depressiva significativa, che, correttamente, viene diagnosticata come: "S. depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità ( ICD 10: F33.1)". È, altresì, posta in evidenza una variazione in negativo delle condizioni psicofisiche dell'A, i cui tratti di personalità di tipo istrionico si sono evidenziati già nella perizia multi disciplinare, a firma del Dr. __________ e del Dr. __________ del 11.08.08 e nella valutazione peritale svolta dal Dr. __________, che pone in diagnosi la nozione di "elaborazione di sintomi fisici per problemi psicologici ( ICD 10: F 68.0 )", correlati e conseguenti a conflitti coniugali e considerava che l'A non presentasse un quadro psicopatologico tale da giustificare una riduzione significativa della CL.

 

Nella perizia del Dr. __________ si legge: "Il quadro psicopatologico constatato nella valutazione odierna appare di lieve entità. Sebbene sia constatabile una labilità dello stato dell'umore, è stata constatata una tendenza, seppur inconsapevole, all'esagerazione dei sintomi".

In conclusione si annotava la scarsa incidenza del danno organico sulla funzionalità dell'A, mentre veniva posta attenzione sull'atteggiamento emotivo della stessa, riguardo alle difficoltà, intese in senso lato:

" ...siamo confrontati con un'A che presenta una sindrome depressiva di lieve entità, che si è sviluppata nell'ambito di un logorato rapporto con il marito, motivo per il quale è stata in trattamento psichiatrico.

L'incidente del 2001 ha accentuato questo suo vissuto depressivo e la sintomatologia algica conseguente l'infortunio è un nuovo contesto in cui manifestare la sua sofferenza psicologica. Inoltre l'iter medico che ha dovuto vivere per il problema del piccolo figlio ha aumentato la sua sofferenza psichica, cronicizzando il decorso somatoforme. È emblematico che nel momento in cui il figlio è stato meglio è peggiorato il suo stato psicofisico, come se fino ad allora il fatto di lottare per la malattia del figlio scotomizzasse i suoi problemi interiori."

 

Per quanto riguarda la mia osservazione del 14.01.11 e successivi chiarimenti, questa ha permesso di evidenziare un "episodio depressivo lieve" in "S. depressiva ricorrente" e l'A stessa aveva affermato di non assumere terapia e di recarsi dallo psichiatra curante con una frequenza rada ed irregolare.

Ella aveva pure descritto una quotidianità relativamente attiva, della quale faceva parte la funzione di "controllo amministrativo" delle entrate del marito, il che implica una discreta capacità di concentrazione.

L'A affermava, infine, che tale condizione psichica era stabile da più di un anno.

Va, perciò, considerata la ciclicità degli episodi depressivi valutati e vanno computati, a mio parere, anche i periodi, non brevi, di defervescenza della sintomatologia, che consentono all'A un'attività relativamente normale.

 

Infine considero che l'atteggiamento istrionico, già descritto nelle precedenti osservazioni cliniche (effettuate da specialisti diversi, in diversi tempi), giochi un ruolo significativo nel modo che l'A ha di porsi nei confronti dei medici e, nello specifico, del Dr. __________: non si può negare, infatti, che ella abbia subito una delusione, a seguito della valutazione da me espressa e che proprio tale "disappunto" abbia ingenerato una recrudescenza della sintomatologia, ma, nel computare la riduzione della CL in sede di perizia Al, è opportuno considerare gli elementi di cronicità che influiscono sulle capacità produttive e non i singoli episodi che temporaneamente la inficiano, anche in modo significativo.

 

Non concordo, perciò, con quanto affermato dal Dr. __________ e, cioè, che le condizioni dell'A siano state tali, senza variazione dal 2006 e considerata, per contro, la correttezza ed obiettività del Collega nel valutare l'A non contesto la valutazione espressa, riferita al momento in cui l'A è stata valutata.

(…)" (doc. XXIII/2)

 

                                         Questo Tribunale viste le argomentazioni della Dr.ssa __________ e del dr. __________ sopra riprodotte e osservato che lo stesso dr. __________ si è scostato dalla valutazione del dr. __________ concludendo per un’inabilità lavorativa di almeno il 70% e non del 100% deve fare proprie le argomentazioni in forza delle quali i periti del CPAS si sono confermati nelle loro valutazioni fino al momento delle visite del dr. __________ nell’agosto 2012.

                                         Al riguardo l’Ufficio AI dovrà trattare la produzione della perizia del dr. __________ alla stregua di una nuova domanda considerando che la dr.ssa __________, nelle annotazioni 15 ottobre 2012, ha concluso che “(…) si confermano le conclusioni basate sulla perizia del 2011; attualmente dall’agosto 2012 è possibile che vi sia stato un peggioramento clinico. È da rilevare che la perizia del Dr. __________ non descrive chiaramente i limiti che portino ad una così importante riduzione della CL. (…)” (XXIII/3).

 

                                         Quanto all’aspetto somatico va rilevato che il dr. __________, FMH in chirurgia, nel rapporto 10 gennaio 2012 indirizzato all’avv. RA 1, non si è pronunciato sulla capacità lavorativa e senza tuttavia confrontarsi con il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, che nella perizia bidisciplinare dell’11 agosto 2008 aveva concluso che “(…) dal punto di vista somatico non viene riscontrato nessun reperto strutturale o funzionale di rilevo suscettibile di comportare una potenziale valenza invalidante. (…)” (doc. AI 37/8) ha concluso in modo del tutto generico che “(…) negli ultimi 6 mesi le sue condizioni di salute sono peggiorate, lamenta sempre dolori alla colonna vertebrale con irradiazione agli arti inferiori, inoltre dolori addominali maggiormente localizzati all’ipocondrio destro. (…)” (doc. AI 120/2).

                                         Nel rapporto 16 giugno 2012 il dr. __________ comunica poi all’avv. RA 1 che la paziente è stata ricoverata alla Clinica __________ e, pur non essendo specialista in materia, attesta che “(…) dal lato psichico esiste sempre un peggioramento della depressione nervosa, e la paziente dichiara di non poter svolgere alcuna attività. (…)” (doc. D/1). Lo stesso sanitario non riferisce per contro alcuna patologia somatica.

 

                                         Viste tutte le risultanze mediche suenunciate questo Tribunale ritiene che le valutazioni del CPAS (perizia psichiatrica del 14 gennaio 2011 con i complementi 17 aprile e 5 ottobre 2012), basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.11), meritano piena conferma fino al momento della resa del giudizio impugnato.

                                         Va qui ricordato che, per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b)

                                         Del resto, va qui evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Nel caso concreto il TCA rileva inoltre che, anche se non interpellato dai periti del CPAS, il dr. __________ ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente su tutte le valutazioni espresse dai periti del CPAS e che, come risulta anche dai suoi rapporti prodotti sub doc. da E3 a E6, egli ha attestato un quadro psicopatologico sostanzialmente immutato negli anni e certificato un’incapacità lavorativa totale nel tempo ancorché, nel rapporto 22 aprile 2007 (doc. AI 10/1-6), aveva invece attestato un’incapacità lavorativa nell’ultima attività esercitata del 100% dal 30 gennaio al 28 febbraio 2007 e del 50% dal 1. marzo al 30 aprile 2007, indicando che la capacità lavorativa poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari. Al riguardo il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto 6 febbraio 2007 indirizzato alla Cassa malati aveva infatti rilevato che “(…) dopo diversi tentativi sono finalmente riuscito a contattare il dr. __________ per discutere la situazione clinica dell’assicurata e le prospettive di reinserimento. Abbiamo convenuto, in modo definitivo, che l’assicu-rata è da ritenersi abile al lavoro in misura parziale (50%) a partire dal 01.03.2007 e in misura completa a partire dal 01.04.2007. Spero che in tal modo si possa definitivamente chiudere questo caso difficile e complesso, anche se non posso escludere delle resistenze da parte dell’assicurata. (…)” (doc. 1/13 dell’incarto cassa malati).

                                         Quanto al dubbio sollevato circa l’oggettività e imparzialità dei periti del CPAS nello scritto 31 maggio 2012 il dr. __________ ha formulato “(…) la proposta che un perito medico psichiatra indipendente possa effettuare chiarezza in merito alle valutazioni contrastanti che caratterizzano lo stato di salute della signora (…)” (doc. C = E/4) dopo che in quello del 23 gennaio 2012 aveva chiesto “(…) che la situazione della signora RI 1 possa essere rivalutata anche se è il caso, da un perito psichiatra indipendente. (…)” (doc. E/3) valgono le seguenti considerazioni. Nella DTF 125 V 351 la nostra Corte federale ha stabilito che alle perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che esse si rivelino essere concludenti, compiutamente motivate, di per sé scevre di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Per mettere in dubbio l'oggettività e l'imparzialità dei periti devono esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Alle stesse condizioni, anche ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione va riconosciuto pieno valore probante, ritenuto che il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Nella DTF 135 V 465 il TF ha concluso che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle procedure concernenti l’assegnazio-ne o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell’ente assicuratore. Una perizia deve tuttavia essere ordinata qualora sussistono anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione. In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Riguardo infine alla censura secondo la quale “(…) il dr. __________, nell’ambito del doc. C, ha contestato il nuovo rapporto della dottoressa __________ e del dr. __________ del 17 aprile 2012, che era stato redatto senza che i due medici abbiano visto la paziente – che era stata da loro vista quasi un anno e mezzo prima ed una sola volta – che fra l’altro, con rapporto del 23 gennaio 2012, aveva segnalato un peggioramento della situazione clinica (…)” (I punto 3 del ricorso pag. 4 e 5), va qui rilevato che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/ 2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). Inoltre, nel richiamato rapporto del 23 gennaio 2012, il dr. __________ ha attestato che “(…) malgrado un ottima “compliance” alla presa a carico sia psicoterapica che farmacologica (con antidepressivo, ansiolitico, miorilassante ed ipnotico) il quadro psicopatologico è sostanzialmente immutato negli anni. (…)” (doc. E/3). In questo senso, ritenuto un quadro psicopatologico immutato, non è censurabile il fatto che i periti non abbiano visitato l’insorgente per la redazione del complemento peritale del 17 aprile 2012 (illustrativa al riguardo la STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 nella quale l’Alta Corte, in merito agli SMR, ha sottolineato che “(…) il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2) (…) (STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1).

 

                                         Pertanto ribadito che alle valutazioni del CPAS (perizia psichiatrica del 14 gennaio 2011 con i complementi 17 aprile e 5 ottobre 2012), conformemente alla giurisprudenza suenunciata (vedi anche consid. 2.11), va riconosciuta forza probatoria piena tanto la domanda volta ad ottenere una perizia giudiziaria quanto l’audizione del dr. __________ vanno respinte.

                                         In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfah-ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                             2.13.   Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire una seconda inchiesta domiciliare il 16 novembre 2011 (doc. AI 105/1-5).

 

                                         Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 22% (doc. AI 105/5).

                                         Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni.

                                         Considerato che le contestazioni formulate dall’insorgente al riguardo partono da una diversa valutazione della capacità lavorativa non confermata da questo Tribunale (cfr. consid. 2.12) e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

                                         Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.

                                         Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

                                         Nel caso concreto, circa l’inchiesta domiciliare del 16 novembre 2011, nelle annotazioni del 7 dicembre 2011 i medici SMR, dr. __________ e dr. __________ (quest’ultimo FMH in psichiatria e psicoterapia), hanno concluso che “(…) il risultato dell’inchie-sta concorda con la valutazione medico-teorica e va quindi confermato. (…)” (doc. AI 170/1).

 

                                         Il TCA rileva comunque che, come si vedrà ai prossimi considerandi, il risultato non cambia anche se si volesse fare propria la valutazione dei periti del CPAS che, nella perizia del 14 gennaio 2011, hanno concluso che “(…) per quanto riguarda l’attività di casalinga, nel contesto della quale l’A può scegliere i momenti più propizi all’attività e distribuire il carico d’impegno a suo piacimento si computa la CL ridotta di una percentuale non superiore al 30%, tenendo conto delle osservazioni riportate nell’inchiesta del ottobre 2008. (…)” (doc. AI 102/9).

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 20 agosto 2012 nel quale la dr.ssa __________ pur rilevando che “(…) le diagnosi non sono molto diverse da quelle da me formulate; la differenza sostanziale è che i colleghi valutano il disturbo depressivo meno grave e invalidante di quanto da noi espresso. Nel nostro lavoro, le valutazioni possono essere soggettiva ed è possibile che la sig.ra RI 1 sia apparsa a loro così come la descrivono (…)” (doc. E/1) ha confermato il suo precedente rapporto del 26 gennaio 2012 (atto questo considerato nel complemento peritale del CPAS del 17 aprile 2012; doc. AI 127/1-4), ribadendo in modo generico come “(…) la signora RI 1 sia da considerare inabile al lavoro, in ogni caso in ambito professionale, nella misura del 100%. A questo punto credo sia importante attendere l’esito della perizia del dr. __________ che non mi ha ancora contattata. (…)” (doc. E/1).

 

                                         Va qui osservato che il dr. __________, scostandosi dalla valutazione del dr. __________, ha concluso per un’inabilità lavorativa di almeno il 70% e non del 100%.

 

                                         Del resto, nel rapporto 2 dicembre 2009, il dr. __________, quanto all’attività casalinga nel periodo dal marzo 2007 al novembre 2008, ha osservato che “(…) durante questo lasso di tempo essa ha svolto con enorme fatica e coraggio il suo ruolo di casalinga e di accudimento del figlio secondogenito. Sicuramente le sue mansioni a casa sono risultate ridotte e parzialmente compromesse dal suo stato di salute. Mi è difficile quantificare tale riduzione anche perché come terapeuta ho sempre stimolato la paziente a preservare il suo ruolo attivo in seno alla famiglia. Quindi anche per il periodo successivo al 28.11.2008 come psichiatra curante non mi è possibile pronunciarmi in maniera esatta sul grado di inabilità quale casalinga. (…)” (doc. AI 75/4).

 

                             2.14.   Ritenuto che sulla base del rapporto finale SMR dell’11 marzo 2011 (doc. AI 103/1-3) rapporto che per le evenienze esposte al considerando 2.12 va qui confermato l’insorgente è stata ritenuta inabile al lavoro, in qualsiasi attività, al 100% dal 9 marzo 2006 al 28 febbraio 2007, al 50% dal 1 marzo al 30 aprile 2007, al 30% dal 1 maggio 2007 al 27 novembre 2008 e al 50% dal 28 novembre 2008, occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007 e del 2008 visto che l’anno di carenza è terminato con il mese di febbraio 2007 (cfr. consid. 1.1) e che nel 2008 vi è stato un peggioramento duraturo dello stato valetudinario.

 

                          2.14.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:

 

"  (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

 

                                         Conformemente alla succitata giurisprudenza nel 2007 il reddito da valido ammonta a fr. 21'580.-- (salario mensile di fr. 1'660.-- per un’attività al 50% [vedi il questionario per il datore di lavoro del 14 marzo 2007 e l’aumento dello stipendio mensile di fr. 30.-- nei precedenti anni sub. doc. AI 5/1-7 e 5/10, 5/11 e 5/12] per 13 mensilità).

 

                                         Nel 2008 il reddito da valido ammonta invece a fr. 22'044.76 (fr. 21'580.-- aumentati del 2,2% per il 2008; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali settore G, H commercio, riparazioni, alberghi e ristorazione in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95).

 

                          2.14.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                          2.14.3.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2007 un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido di fr. 51'082.13 (fr. 4’019.-- validi per il 2006 aggiornati al 2007 aumentandoli del 1,6% [cfr. la tabella B10.2 relativa all’evolu-zione dei salari nominali in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95] riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

 

                                         Nel 2008 il reddito annuo ipotetico da invalido ammonta invece a fr. 51’367.68 (fr. 4'116.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

 

                                         Presso il suo ultimo datore di lavoro, l’Hotel __________, nel 2007 con un grado di occupazione del 100% l’insorgente avrebbe percepito un salario di fr. 43'160.-- (cfr. consid. 2.14.1).

                                         Questo salario é di poco inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti (Tabella TA1 2006, p.to 55, livello di qualifica 4: fr. 3'513.-- aggiornati al 2007 riportati su 42.1 ore [cfr. tabelle B 10.2 e B 9.2, pubblicate in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristorazione pag. 94 e 95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 44'990.35).

                                         La differenza pari a fr. 1'830.35 (44'990.35 - 43'160.--) rappresenta un gap salariale del 4.07% che, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.14.2), non giustifica alcuna riduzione dal reddito statistico da invalido.

 

                                         Considerata un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 50% nel marzo 2007, diminuita al 30% dal 1 maggio 2007 e poi aumentata ancora al 50% dal 28 novembre 2008 e considerata la riduzione del 5% riconosciuta dalla consulente (doc. AI 110/3-4) va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) e tali non sono le argomentazioni sviluppate al punto 6 del ricorso nelle quali l’insorgente postula una riduzione del 20% senza tuttavia confrontarsi con le puntuali spiegazioni in base alle quali è stata riconosciuta una riduzione del 5% per altri fattori (doc. AI 110/3-4) il reddito ipotetico da invalido (dopo l’anno di carenza a marzo 2007 e prima del miglioramento valetudinario con capacità lavorativa del 70% dal 1. maggio 2007) ammonta a fr. 24'264.01 per il 2007 (fr. 51'082.13 x 50% e ridotti del 5%) e a fr. 24'399.64 per il 2008 (fr. 51’367.68 x 50% e ridotti del 5%).

 

                                         Ritenuti i redditi da valido di fr. 21'580.-- (2007) e di fr. 22'044.76 (2008) (cfr. consid. 2.14.1) e quelli da invalido di fr. 24'264.01 (2007) e di fr. 24'399.64 (2008), per la parte di salariata non vi è dunque alcun discapito economico.

 

                                         Al riguardo, quanto alle argomentazioni sviluppate con la risposta e alla tabella del 26 giugno 2012 prodotta sub VIII/3, questo Tribunale rileva che la diversa valutazione del grado d’invalidità indicato dall’amministrazione è riconducibile al fatto che la stessa ha erroneamente ridotto ancora una volta del 50% il reddito da valido ipotetico di fr. 26'443.97 che già si riferiva ad un’attività al 50%.

 

                                         Del resto, allo stesso risultato (nessun discapito economico per la parte di salariata) si giunge anche applicando la costante giurisprudenza federale secondo la quale un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa residua per l’esercizio di un’attività lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente messo a frutto senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una incapacità al guadagno (cfr. STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1 e il rinvio tra le tante alla 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 4.3).

 

                          2.14.4.   Posta infine la ripartizione tra attività casalinga (50%) e salariata (50%) (cfr. consid. 2.9) e ritenuta la limitazione del 22% quale casalinga (cfr. consid. 2.13) e dello 0% quale salariata (cfr. consid. 2.14.3), il grado d’invalidità globale è dell’11% (50 x 22% + 50 x 0% = 11%).

                                         Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche volendo applicare per l’attività di casalinga la riduzione del 30% indicata dai periti del CPAS nella perizia del 14 gennaio 2011 (cfr. consid. 2.13).

                                         In detta evenienza il grado d’invalidità globale sarebbe infatti del 15% (50 x 30% + 50 x 0% = 15%).

 

                                         È dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita.

 

                             2.15.   Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

 

                             2.16.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                         § Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti la perizia del dr. __________ del 27 agosto 2012 alla stregua di una nuova domanda come indicato al consid. 2.12.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti