Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 maggio 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in diritto
1.1. A seguito dell’autodenuncia del 4 ottobre 2010 (doc. AI 106), con decisione 25 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità erogata a RI 1 per i periodi dal 1° settembre 2006 al 30 settembre 2009 e dal 1° maggio 2010 al 30 novembre 2010 avendo l’amministrazione accertato l’esistenza di redditi da attività lucrativa mai dichiarati e che, computati ai fini del raffronto dei redditi, non giustificavano l’erogazione di prestazioni assicurative (doc. AI 164).
Con decisione 7 novembre 2011 l’Ufficio AI ha chiesto all’as-sicurato la restituzione di fr. 46'788.-- relativi alle rendite percepite a torto (doc. AI 167).
1.2. Con scritto 13 novembre 2011 all’Ufficio AI e all’UFAS, recante l’intestazione, tradotta dal tedesco, “Tentativo di reintegrazione fallito/Caso di rigore/Chiedo aiuto”, RI 1, dopo aver esposto il suo iter professionale, medico e sociale, ha chiesto di esaminare i suoi documenti e le decisioni relative alla soppressione della rendita ed all’ordine di restituzione, come pure l’ammontare dell’attuale rendita e dei contributi AVS (doc. A 14). In risposta, l’8 dicembre 2011 l’UFAS ha fra l’altro informato l’assicurato della possibilità di inoltrare una domanda di condono dell’importo chiesto in restituzione (doc. Ai 169/2).
In data 9 marzo 2012 l’Ufficio AI ha in particolare chiesto al-l’assicurato di comunicare, entro 30 giorni, se intende procedere alla summenzionata restituzione di fr. 46'788.--, avvertendolo che in caso contrario verrebbe iniziato una procedura di incasso forzato (doc. AI 179/1).
Con lettera 28 marzo 2012 indirizzato all’Ufficio AI, alla Cassa __________ e al Tribunale amministrativo federale (TAF), RI 1 ha fra l’altro evidenziato le difficoltà di restituire quanto dovuto, chiedendo aiuto (doc. AI 182/3). In data 2 aprile 2012 il TAF ha trasmesso per competenza al TCA il succitato poiché “ la persona in oggetto sembra infatti contestare la decisione di restituzione emanata il 25 ottobre/7 novembre 2011 della Cassa __________” (doc. AI 182/7). Con scritto 24 aprile 2012, redatto in tedesco, l’assicurato ha nuovamente chiesto, tra gli altri al TCA, aiuto o consulenza per risolvere la sua problematica (doc. AI 182/1).
Dopo aver convocato l’assicurato ed accertato che il suo intendimento era chiedere il condono dell’importo posto in restituzione, con sentenza 8 maggio 2012 il TCA ha dichiarato irricevibile tale richiesta, rinviando gli atti all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono (inc. 32.21012.93; doc. AI 183/4).
1.3. Con decisione 30 maggio 2012 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono difettando il requisito della buona fede:
" (…)
Per quanto attiene alla buona fede si ricorda che, come già evidenziato nella decisione datata 25 ottobre 2011, lei ha svolto un'attività lavorativa per il periodo dal 2006 al 2009 annunciando i redditi conseguiti in tale attività unicamente il 4 ottobre 2010. Sempre come risulta dalla decisione del 25 ottobre 2011, quanto conseguito non avrebbe permesso l'erogazione della rendita per i periodi dal 1° settembre 2006 al 30 giugno 2009 e dal 1° maggio 2010 al 30 novembre 2010.
La rendita relativa a questi periodi è stata riscossa a torto in quanto lei non ha informato l'Ufficio AI a tempo debito delle attività svolte, violando quindi l'obbligo di informare. I presupposti della buona fede non sono pertanto dati.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, ossia la buona fede, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà."
(doc. AI 187/1)
1.4. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as-sicurato, chiedendo in sostanza il condono dell’importo da restituire. Egli sostiene di non aver leso l’obbligo di informazione. Allegando alcune decisioni di contribuzione rese dalla Cassa di compensazione del __________, è dell’avviso di avere informato l’amministrazione della sua attività svolta presso la __________.
1.5. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ribadisce che l’assicurato doveva sapere dell’obbligo di segnalare l’attività svolta all’e-stero; non avendolo fatto, non può quindi invocare la sua buona fede.
1.6. In data 10 luglio 2012 l’insorgente ha nuovamente esposto la propria tesi (VIII). Interpellata dal TCA, con scritto 27 agosto 2012 l’amministrazione ha fatto presente di non aver particolari osservazioni da fare (IX).
1.7. Il 22 gennaio 2013 questa Corte ha svolto un accertamento presso la Cassa di compensazione del __________ (in seguito: __________), facente parte della “Sozialversicherugsanstalt” del __________ (in seguito: __________), ricevendo risposta l’8 febbraio 2013 (XIII).
Le risultanze sono state inviate alle parti per osservazioni (XIV); quelle del ricorrente datano 20 febbraio 2013 (XVII), quelle dell’Ufficio AI 25 febbraio 2013 (XVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono, stabilito con la decisione 7 novembre 2011, dell’obbligo di restituire fr. 46’788.-- corrispondenti alle rendite indebitamente percepite.
2.3. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3);
Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2.4. Nel caso in esame, occorre ricordare che con decisione 9 maggio 2002 il ricorrente è stato posto al beneficio, con effetto dal 1° maggio 2002, da parte dell’Ufficio AI del Cantone __________ (in seguito: Ufficio AI __________) di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 51%, risultante dal raffronto tra un reddito da valido di fr. 73'000.-- e un reddito da invalido pari a fr. 36'062.-- (doc. AI 60).
Nel novembre 2005 l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione, i cui accertamenti hanno portato ad accertare un peggioramento dello stato di salute, motivo per cui con decisione 15 gennaio 2007 la rendita è stata aumentata ad intera. Il reddito da valido è stato fissato in fr. 78'700.-- (doc. AI 80).
Il 17 aprile 2007 l’assicurato ha informato la __________ che dal 1° giugno 2007 avrebbe iniziato un’attività lucrativa al 50% presso la ditta __________ (in seguito: __________), da lui fondata, per un salario mensile di fr. 1'950.-- (doc. AI 83). Di conseguenza, con decisione 19 luglio 2007 dell’Ufficio AI __________ la rendita è stata ridotta a metà (doc. AI 92).
Nel giugno 2008 è stata avviata una nuova revisione d’ufficio e nel formulario compilato il 25 ottobre 2008 l’assicurato ha dichiarato di percepire dalla succitata ditta fr. 33'000.-- (doc. AI 97). Con comunicazione 27 ottobre 2008 il grado d’invalidi-tà è stato quindi confermato (doc. AI 99).
A seguito della citata autodenuncia del 4 ottobre 2010 inviata alla __________, l’Ufficio AI del Cantone Ticino (nel febbraio 2009 l’assicurato si è infatti trasferito a __________ motivo per cui l’amministrazione __________ ha trasmesso gli atti alla competenza autorità ticinese) ha potuto accertare per la prima volta che l’assicurato dall’8 maggio 2006 al 31 marzo 2009 ha lavorato a tempo pieno presso la ditta tedesca __________ con un reddito annuo di euro 67'000.-- (doc. AI 106), come pure, sempre a tempo pieno (42,5 ore settimanali), dal 1° febbraio 2010 al 31 agosto 2010 presso la ditta __________ percependo in quel periodo un reddito di fr. 23'000.--.
2.5. Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono per difetto del presupposto della buona fede, non avendo l’assicurato dichiarato le attività lucrative presso la ___________ (D) e l’___________, sostenendo inoltre che l’assicurato sapeva dell’obbligo di comunicare i relativi redditi.
Il ricorrente rileva di aver annunciato nel maggio 2006 alla __________ il suo impiego presso la citata società __________. In effetti, come risulta dall’accertamento eseguito dal TCA presso la citata amministrazione __________ (cfr. consid. 1.7), egli si è annunciato il 20 maggio 2006 quale dipendente con datore di lavoro non soggetto ad obbligo contributivo (XIII/1). Come spiegato nella lettera 8 febbraio 2013 della __________, l’annuncio non è stato trasmesso all’Ufficio AI perché tali trasmissioni non sono consuete e per il fatto che l’assicurato aveva unicamente un grado d’invalidità del 51% (“Die Kassenmitgliedschaft war, wie sie den Beilagen entnehmen können durch das Anstellungsverhältnis mit der __________ in __________ begründet (vgl. act. 2 S. 3), RI 1 hat uns mit Anmeldung vom 20. Mai 2006 diese Anstellung selber gemeldet (act. 1). Dass Herr RI 1 ab dem 1. Mai 2006 als Arbeitnehmer eines nicht beitragspflichtigen Arbeitgebers unserer Kasse Angeschlossen war, wurde von der Ausgleichskasse nicht an die IV-Stelle weitergeleitet. Eine solche Weiterleitung ist bei unserer Kasse nicht üblich, insbesondere deshalb, weil RI 1 in diesem Zeitpunkt lediglich zu 51 % invalid war (vgl. act. 3 und 4) (…)" (sottolineatura del redattore, doc. XIII).
L’insorgente ha poi sostenuto che con la costituzione della __________, la cui attività – come esposto al considerando precedente – è stata annunciata all’amministrazione, era convinto di agire quale indipendente, motivo per cui le provvigioni ricevute dalla __________ le aveva considerate quali entrate della sua società dalla quale percepiva un salario mensile di fr. 1'950.--. Solo in seguito egli è venuto a conoscenza, tramite la fiduciaria __________, che fiscalmente questo modo di procedere non era consentito poiché quanto percepito dalla società __________ doveva essere considerato quale suo personale reddito da lavoro. Per questo motivo, come si legge nella lettera 3 febbraio 2010 all’Autorità cantonale di tassazione di __________ la __________, per conto dell’assicurato, spiegando quanto sopra, ha chiesto una rettifica nel senso di tassare un salario di fr. 107'507. -- anziché di fr. 23'807.-- indicati nella tassazione 2007 („Gemäss eingereichter Steuerdeklaration 2007 verfügt Herr RI 1 über ein steuerbares Einkommen von CHF 23'805.-. Herr RI 1 ist geschäftsführender Inhaber der __________. Mit Erstellen des ersten GmbH-Abschlusses 2007/08 für die __________ stellt der vom Steuerpflichtigen engagierte Treuhänder, Herr __________ fest, dass die im GmbH-Geschäftsabschluss verbuchten Ertragsumsätze effektiv Einkünfte aus dem Anstellungsverhältnis zwischen Herr RI 1 und der in __________ ansässigen __________ darstellen. Das Einkommen des Steuerpflichtigen wurde daher fälschlicherweise als Handelsprovision-Ertrag in der GmbH ein gebucht, statt als Erwerbseinkommen deklariert. Entsprechend dieser Feststellung ersucht Herrn RI 1 nun, das Lohneinkommen 2007 gemäss Beilage mit netto CHF 107'507 in die noch offene Steuereinschätzung der Steuerperiode 2007 nachzutragen. (…)" (doc. D 2).
Sulla scorta di quanto sopra in data 4 ottobre 2010 l’assicu-rato, sempre per il tramite della __________, ha inviato l’autode-nuncia indicando i redditi effettivamente percepiti dal 2006 al 2009, rendendosi conto, a posteriori, di aver percepito indebitamente delle prestazioni, dichiarandosi disposto a sanare la situazione (“Herr RI 1 ist sich im Nachhinein, aufgrund deren geänderten Sachverhaltes, durchaus bewusst, dass durch dieses Vorgehen Leistungen bezogen hat, welche ihm nicht zustehen. Er will dies nun bereinigen”; doc. AI 106).
Orbene, tutto ben considerato si deve ritenere che il ricorrente, prima dell’autodenuncia, doveva sapere o quantomeno avrebbe dovuto sapere che le rendite d’invalidità ricevute non gli spettavano.
Sia nell’ambito della revisione sfociata nella decisione 15 gennaio 2007 (doc. AI 81/1) che durante la successiva revisione del giugno 2008 (doc. AI 94) il ricorrente non ha informato direttamente l’Ufficio AI dell’attività presso la __________. Certo che egli l’ha fatto nel maggio 2006 alla CCC ZH e che quest’ultima non ha avvisato l’Ufficio AI ZH di tale impiego estero (contrariamente a quanto dev’essere avvenuto allorquando il 17 aprile 2007 l’assicurato aveva comunicato alla CCC ZH il salario percepito presso la VTD e, successivamente a seguito di questa segnalazione, la rendita intera è stata dimezzata; cfr. consid. 2.4), ma questa circostanza non è rilevante per il caso in esame. Lo sarebbe stato, invece, se oggetto del contendere fosse stata la perenzione del credito risarcitorio ex art. 25 cpv. 2 LPGA, poiché, conformemente al diritto federale, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui uno degli organi competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (STF 9C_493/2012 del 25 settembre 2012 consid. 4 e STFA C/317/01 del 29 aprile 2003 consid. 2.1 entrambe con riferimento alla DTF 112 V 180).
Anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro (peraltro mai sostenuta dal diretto interessato), che l’assicurato confidasse di aver avvisato l’Ufficio AI, tramite la cassa di compensazione, della sua attività presso la ___________, egli avrebbe comunque dovuto rendersi conto che le rendite ricevute nel periodo in questione non erano dovute.
Infatti, l’amministrazione ha correttamente evidenziato che in occasione della menzionata decisione 15 gennaio 2007 di aumento della rendita l’insorgente sapeva che la totale inabilità lavorativa non gli consentiva di raggiungere un reddito annuo da valido di fr. 78'700.-- (cfr. le motivazioni della citata decisione: “Wie die Abklärungen unter Beizug fachärtzlicher Gutachten ergaben, sind Sie seit geräumer Zeit in Ihrer Arbeitsfähigkeit erhebliche eingeschränkt. Dies bei einer ohne Behinderung möglichen Jahresbrutto-Entlöhnung von CHF 78'700.--“; doc. AI 75/3). Tenuto conto degli euro 67'000 all’anno quale dipendente della __________ (cfr. contratto di lavoro 9 maggio 2006; doc. AI 162/3), attività svolta a tempo pieno dall’8 maggio 2006 al 31 marzo 2009, l’insorgente doveva rendersi conto di non aver diritto alla rendita intera.
Occorre poi evidenziare che sul retro delle decisioni di rendita e di revisione, quale esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare, è indicato, nelle lingue nazionali a dipendenza dell’Ufficio AI competente, il cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, indipendentemente se si tratta di attività indipendente o dipendente.
Non va poi dimenticato che l’assicurato non ha annunciato l’attività svolta presso __________ dal 1° febbraio 2010 – 31 agosto 2010.
In queste circostanze, è da escludere che l’insorgente abbia percepito in buona fede le prestazioni non dovute.
Non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione cumulativa, segnatamente quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.
In conclusione, l’amministrazione ha correttamente respinto la domanda di condono dell’assicurato.
Ne consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti