Raccomandata |
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Incarto
n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 maggio 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969, da ultimo attiva quale segretaria e casalinga, in data 20 settembre 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per problemi di natura reumatologica (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con decisione dell’8 marzo 2011 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata (doc. AI 40-1).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento di un invalidità del 100%, a partire dal 1° settembre 2010, e in via subordinata di provvedimenti integrativi (doc. AI 44-3).
1.4. In data 4 agosto 2011 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dall’insorgente al vaglio del SMR, ha proposto la retrocessione degli atti all’amministrazione al fine di espletare ulteriori accertamenti medici (doc. AI 58-2).
1.5. Con decreto del 17 agosto 2011 il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha stralciato la causa dai ruoli:
" per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente nell'annullamento della decisione impugnata dell’8 marzo 2011, nel rinvio degli atti all'Ufficio AI al fine di rivalutare il caso mediante perizia bi-disciplinare (psichiatrica e reumatologica) e all’emissione di una successiva nuova decisione, che viene omologata” (doc. AI 59-3).
1.6. L’Ufficio AI ha quindi predisposto un accertamento medico pluridisciplinare (doc. AI 66-1) e con decisione del 22 maggio 2012 (doc. AI 76-1), preavvisata con progetto del 15 febbraio 2012 (doc. AI 72-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011.
1.7. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo in via principale il riconoscimento di un invalidità del 100%, a partire dal 1° settembre 2010, e in via subordinata postulando il riconoscimento di provvedimenti integrativi (doc. I).
In buona sostanza l’insorgente ha lamentato in primis una carente motivazione da parte dell’Ufficio AI delle conclusioni mediche. In secondo luogo il legale ha contestato nel merito le valutazioni degli specialisti dell’amministrazione sulla base dei referti del Dr. __________ (doc. H) e del Dr. __________ (doc. C, D, E, I – I 16).
1.8. A complemento del ricorso, in data 21 giugno 2012, l’avv. RA 1 ha prodotto lo scritto di medesima data del Dr. __________ (doc. IV+L).
1.9. Il doc. IV e l’allegato sono stati inviati all’UAI ai fini della risposta di causa (doc. V).
1.10. Nella risposta del 14 agosto 2012 l’UAI ha ripreso le conclusioni del SMR e del SAM. In particolare, l’amministrazione ha esposto la presa di posizione del SAM, rispettivamente del Dr. __________, il quale non ha condiviso le conclusioni del medico curante circa la presenza di un disturbo di personalità anancastico. Egli ha comunque ritenuto necessario un approfondimento di questo disturbo da parte del Dr. __________ (doc. VI 3).
L’amministrazione ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. VI+ 1/4).
1.11. Il 29 agosto 2012 l’insorgente ha prodotto una nuova presa di posizione del Dr. __________, il quale ha preso posizione sulla richiesta di approfondimento del Dr. __________, ed ha ribadito le proprie conclusioni (doc. VIII+M1-2).
I doc. VIII e gli allegati sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. IX).
1.12. Con le osservazioni del 9 ottobre 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto la risposta del Dr. __________ alla valutazione del SMR e del SAM (Dr. __________ ha confermato la correttezza del provvedimento adottato (doc. XII+1/2).
I doc. XII+1/2 sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XIII).
1.13. In data 22 ottobre 2012 l’avv. Foglia ha prodotto un nuovo scritto del Dr. __________ (doc. XIV+N).
Il doc. XIV e l’allegato (doc. N) sono stati inviati per osservazioni scritte all’UAI (doc. XV).
1.14. L’UAI ha preso posizione il 2 novembre 2012 trasmettendo la valutazione del SMR e confermando la decisione impugnata (doc. XVI+bis).
I doc. XV, XVI+bis sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (doc. XVII).
1.15. Questa Corte – in data 28 febbraio 2013 – ha interpellato il SAM a proposito della valutazione peritale psichiatrica del Dr. Jaime (doc. XVIII).
1.16. Il SAM ha preso posizione il 28 marzo 2013 producendo la risposta del Dr. Jaime datata 14 marzo 2013 (doc. XX+1).
1.17. I doc. XVIII e XX+1 sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XXI).
1.18. L’UAI ha preso posizione in data 8 aprile 2013 (doc. XXII+bis), mentre l’avv. Foglia ha risposto l’11 aprile 2013 (doc. XXIII).
Il doc. XXIII è stato inviato per conoscenza all’UAI (doc. XXIV), mentre le osservazioni e l’allegato (doc. XXII+bis) all’avv. Foglia, sempre per conoscenza (doc. XXV).
1.19. Il 22 aprile 2013 l’UAI ha formulato delle ulteriori osservazioni (doc. XXVI) trasmesse per conoscenza all’insorgente (XXVII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato costantemente dichiarato dal Tribunale federale conforme alla legge e all’art. 8 CEDU (cfr. DTF 125 V 146; SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. e DTF 133 V 504).
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità (cfr. consid. 2.2. - 2.4), si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sull’insieme delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività salariata e al 20% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Tale suddivisione deve essere confermata. La stessa trova conferma nel formulario di richiesta di prestazioni del 20 settembre 2010, dove RI 1 ha indicato il grado di occupazione dell’80% (doc. AI 1-5) e nel questionario per il datore di lavoro del 12 ottobre 2010 (dove sono indicate 32 ore alla settimana su 40 di lavoro nell’azienda, cfr. doc. AI 18-1).
Questa percentuale non è stata peraltro contestata in sede ricorsuale (doc. I).
2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.8. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.9. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.10. Nella decisione del 22 maggio 2012, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2011 al 31 ottobre 2011 sulla base delle certificazioni del medico curante Dr. __________ (cfr. doc. AI 3-1, 3-4, 3-5) e della perizia SAM del 31 gennaio 2012 (doc. AI 66-1).
Nel contesto della perizia SAM i medici hanno valutato la patologia reumatologica e quella psichiatrica.
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 31 gennaio 2012 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “- Sindrome cervicovertebrale su alterazioni statiche con tendenza cifotica della colonna cervicale e alterazioni degenerative osteocondrotiche e spondilosiche nonché spondilartrosiche ed uncartosiche prevalentemente ai segmenti C5-C6 e C6-C7; - Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale e leggera alterazione statica con scoliosi destroconvessa del passaggio lombo-sacrale e iniziali alterazioni degenerative plurisegmentali a livello L3-L4 ed L4-L5; - Periartropatia spalla sin.” (doc. AI 66-13).
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli. Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata in remissione. Disturbo di personalità misto dipendente, narcisistico. Tabagismo cronico” (doc. AI 66-13).
Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura dell’80% dal 15 agosto 2011 nell’attività da ultimo esercitata di segretaria, mentre in un’attività adeguata e quale casalinga la capacità lavorativa è piena dal 15 settembre 2011 (doc. AI 66-16/17).
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la valutazione peritale effettuata dal SAM, sia dettagliata, approfondita e quindi rispecchi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Per quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nel rapporto dell’11 novembre 2011, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurata, i dati soggettivi e quelli oggettivi, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
“ - sindrome cervico-vertebrale su alterazioni statiche con tendenza cifotica della colonna cervicale e alterazioni degenerative osteocondrotiche e spondilosiche nonché spondilartrosiche ed uncartosiche prevalentemente ai segmenti C5-C6 e C6-C7; - sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena bilaterale e leggera alterazione statica con scoliosi destro-convessa del passaggio lombo-sacrale e iniziali alterazioni degenerative plurisegmentali a livello L3-L4 ed L4-L5; - periartropatia spalla sinistra” (doc. AI 66-24).
Secondo lo specialista l’assicurata è da considerare inabile al lavoro nella sua ultima attività nella misura del 20% per un’attività da svolgere a tempo pieno, a partire dal licenziamento (30 agosto 2010), mentre nell’attività di casalinga e in mansioni adeguate la capacità al lavoro è piena (doc. AI 66-25/26).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito che non sono del resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.
Tale non può essere lo scritto del 30 aprile 2012 del Dr. __________, medico generalista FMH e dunque non specialista in reumatologia, il quale non ha posto una diagnosi divergente rispetto a quella del Dr. __________ e non si è espresso sulla capacità lavorativa residua della paziente (doc. H).
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata esaminata dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel rapporto del 25 novembre 2011 ha diagnosticato una “Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata in remissione (ICD 10 F 43.21). Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0) dipendente, narcisistico” (doc. AI 66-30).
Dal punto di vista temporale il perito ha ripreso i periodi d’incapacità lavorativa indicati dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________ ovvero del 100% dal 9 novembre 2010 al 14 luglio 2011 (tre mesi dopo la valutazione della Dr.ssa __________, doc. LaMal 6-1). In seguito, secondo il Dr. __________, si è assistito ad un miglioramento: dal 15 luglio 2011 l’incapacità è del 50% e dal 15 agosto 2011 del 20%, mentre dal 15 settembre 2011 – sempre secondo il perito – non vi è alcuna incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche (doc. AI 66-32).
Con scritto del 28 febbraio 2013 il TCA ha interpellato il SAM sui motivi che hanno portato il perito Dr. Jaime a ritenere migliorato il quadro psichiatrico dell’assicurata:
" (…)
Dal profilo psichiatrico il Dr. Jaime, nel rapporto del 25 novembre 2011, ha diagnosticato una “Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata in remissione (ICD 10 F 43.21). Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0) dipendente, narcisistico” (doc. AI 66-30).
Dal punto di vista temporale il perito ha ripreso i periodi d’incapacità lavorativa indicati dal Dr. Teodori e dalla Dr.ssa Genini, ovvero del 100% dal 9 novembre 2010 al 14 luglio 2011 (tre mesi dopo la valutazione della Dr.ssa Genini, doc. LaMal 6-1).
In seguito, secondo il Dr. Jaime, “in teoria si è assistito” ad un miglioramento: dal 15 luglio 2011 l’incapacità è del 50% e dal 15 agosto 2011 del 20%, mentre dal 15 settembre 2011 – sempre secondo il perito – non vi è alcuna incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche (doc. AI 66-32).
Con la presente la invitiamo ad interpellare il Dr. Jaime per illustrarci nel dettaglio i motivi che conducono il perito a ritenere migliorato il quadro psichiatrico dell’assicurata.
In particolare, sulla base di quali considerazioni mediche viene fissata un’inabilità del 50% a partire dal 15 luglio 2011, del 20% dal 15 agosto 2011 e dello 0% dal 15 settembre 2011.” (doc. XVIII).
Nello scritto del 14 marzo 2013, cui il SAM ha prestato adesione (doc. XX), il Dr. Jaime ha fornito le seguenti spiegazioni:
" (…)
Mi viene richiesto sulla base di quali considerazioni mediche ho fissato un’inabilità lavorativa del 50% dal 15.07.2011, del 20% dal 15.08.2011 e dello 0% dal 15.09.2011.
Da un lato ho tenuto conto della documentazione medica messami a disposizione. Nel suo rapporto peritale eseguito in data 15.04.2011 la Dr.ssa med. Genini, prospettava un recupero della capacità lavorativa dell’assicurata nel corso dei tre-sei mesi successivi alla sua valutazione. La collega aveva valutato un tempo teorico di recupero dello stato psichico dell’assicurata alla luce delle sue constatazioni mediche registrate durante la sua valutazione.
Il mio punto di vista, alla luce delle osservazioni cliniche osservate, era più consone alla valutazione della collega Genini rispetto a quella sostenuta dal collega Teodori, medico psichiatra curante dell’assicurata. Ho concordato con la diagnosi posta dalla collega nonché con la descrizione del quadro da lei oggettivato. Per questo motivo il tempo di recupero già da lei teorizzato e proposto mi sembrava un elemento da tenere in considerazione nella mia valutazione finale.
L’altro elemento medico che ho preso in considerazione è quello clinico, ossia lo stato psichico dell’assicurata da me riscontrato nella mia esplorazione psichiatrica realizzata in data 21.11.2011. Durante tale valutazione ho constatato uno stato di totale remissione clinica del quadro che era stato riconosciuto, ossia di una Sindrome da disadattamento.
Inoltre ho considerato che il quadro psicopatologico che aveva presentato l’assicurata era di lieve entità, senza alcun indizio di grave compromissione del funzionamento psichico e con una problematica prevalentemente reattiva al contesto lavorativo. Non erano presenti altri fattori endogeni o di rischio gravi che potessero condizionare un decorso infausto o cronico.
Questo aspetto clinico ha una considerevole rilevanza in quanto definisce il rapido e progressivo recupero delle capacità lavorativa da me ipotizzato e definito in seguito. Il corto periodo di tempo di ricupero totale delle sua capacità lavorativa è la conseguenza di tali considerazioni cliniche.
Per questo motivo, e come è stato da me chiarito nel mio rapporto peritale, si trattava di una definizione teorica dei tempi di recupero della capacità lavorativa. In definitiva, quindi, ho ritenuto evidente prendere come riferimento il periodo di ricupero stipulato dalla Dr.ssa Genini e in seguito in considerazione delle mie osservazioni oggettive, ho riconosciuto il tempo di recupero progressivo e veloce fino alla sua totale capacità lavorativa a partire dal 15.09.2011” (doc. XX+1).
Alla luce anche delle risposte del perito, condivise anche dal SMR (doc. XXII bis), il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.6.).
Il Dr. Jaime ha indicato infatti sulla base di quali elementi si è realizzato un miglioramento del quadro psichiatrico, in particolare tramite la documentazione medica a disposizione del perito (diagnosi e quadro clinico oggettivato dalla Dr.ssa Genini nella perizia del 15 aprile 2011, doc. LaMal 6-1) e l’osservazione clinica della paziente svolta in data 21 novembre 2011 (doc. XX+1).
ll TCA ritiene dunque che il miglioramento del quadro clinico è stato documentato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (per una diversa soluzione cfr. la STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, nella quale l’Alta Corte ha ritenuto carente la motivazione in merito al miglioramento del disturbo depressivo attestato dal perito).
Le certificazioni mediche del Dr. __________ prodotte dall’insorgente non permettono una diversa valutazione della fattispecie.
Nello scritto del 21 giugno 2012 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione sulla perizia del Dr. __________ rilevando che sostanzialmente il perito riconosce le medesime diagnosi sia della Dr.ssa __________ che dello stesso Dr. __________ “eccezion fatta per il disturbo somatoforme da dolore persistente” (doc. L). Secondo il medico curante la paziente soffre di un disturbo depressivo persistente su una personalità disturbata che nel corso dell’osservazione si è verificato come un disturbo di personalità anancastico (ICD 10-F 60.5).
A mente del Dr. __________ la riduzione della capacità lavorativa è dovuta principalmente al disturbo di personalità anancastico.
Nonostante ciò, la paziente potrebbe essere aiutata a recuperare una parziale capacità lavorativa valutabile al 50% (doc. L).
Su questo referto ha preso posizione il Dr. __________ il quale ha escluso la presenza di elementi clinici concludenti per una diagnosi in cui sia preponderante la componente anacastica di personalità. Egli ha tuttavia invitato il collega Dr. __________ ad approfondire la descrizione del quadro anancastico e su come questo possa influire sulla capacità lavorativa (doc. VI 3).
Nello scritto del 29 agosto 2012 il Dr. __________ ha precisato che il disturbo depressivo persistente, diagnosticato sia dal Dr. __________ che dalla Dr.ssa __________, oltre che dallo stesso Dr. __________, è stato senz’altro scatenato ed aggravato dal disturbo di personalità sottostante e preesistente (doc. M1-2).
Il Dr. __________ è stato quindi invitato a prendere nuovamente posizione sulle conclusioni del Dr. __________. Il perito ha rilevato che il medico curante si è espresso in modo generico sui concetti dell’ICD 10 “senza entrare in materia sugli aspetti specifici che l’assicurata presenta a livello fenomenologico” e non aveva mai precedentemente posto la diagnosi di disturbo anancastico (cfr. doc. AI 44-15, 44-19).
Lo specialista interpellato dall’amministrazione ha quindi ribadito di aver riscontrato marcati aspetti narcisistici e dipendenti nella personalità dell’assicurata senza tuttavia un’influenza marcata sul suo comportamento o sulla sua affettività “tale per giustificare un significativo influsso sulla capacità funzionale dell’assicurata” (doc. XII1)
In data 18 ottobre 2012 il Dr. __________ si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie conclusioni diagnostiche rilevando che il disturbo anancastico era già stato rilevato dalla Dr.ssa Genini (doc. N).
Il medico del SMR, Dr.ssa Uslenghi, sul referto del 18 ottobre 2012 del Dr. Teodori ha – da parte sua – concluso che non apporta nuovi elementi medici alle conclusioni del Dr. Jaime.
In particolare, il medico ha indicato che la diagnosi posta dalla Dr.ssa Genini il 15 aprile 2011 “non era di un disturbo di personalità anancastico ma di disturbo misto di personalità dipendente e narcisisticamente fragile con tendenze passive-autosvalutative”. Diagnosi posta anche dal Dr. Jaime.
Per contro, il disturbo di personalità anancastico non è stato mai riportato nei rapporti medici del curante “ed è una diagnosi con caratteristiche diverse da quelle di un disturbo di personalità anancastico” (doc. XVIbis).
Questa Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________ e che le certificazioni del Dr. __________ non consentono una diversa valutazione della fattispecie.
Da un lato le conclusioni del perito sono confermate anche dalla Dr.ssa __________ che nella valutazione del 15 aprile 2011, svolta per conto dell’assicuratore perdita di guadagno, ha posto la medesima diagnosi del Dr. __________ e indicato che in sede di prognosi l’assicurata, con adeguati provvedimenti terapeutici e psicosociali, “dovrebbe recuperare la capacità lavorativa completa entro tre a sei mesi al più tardi dalla visita odierna” (era il 14 aprile 2011) (doc. LaMal 6-6).
D’altro canto il Dr. __________i ha anch’egli posto unicamente la diagnosi di “Reazione depressiva prolungata” nel rapporto all’indirizzo dell’AI in data 17 marzo 2011 e sul formulario __________ del 9 dicembre 2010 (doc. AI 44-19) e solo successivamente, a partire dallo scritto del 21 giugno 2012 (doc. L), quella di disturbo anancastico. Disturbo che il Dr. Jaime ha ritenuto esposto in maniera generica, poco chiara e senza entrare nel merito del caso specifico (doc. XII1).
Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è inabile al lavoro al 20% nell’ultima attività lavorativa dal 15 agosto 2011, mentre è pienamente abile in attività adeguate e quale casalinga dal 15 settembre 2011.
2.11. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti nel caso concreto i dati del 2011 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la soppressione della rendita).
2.11.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha determinato il reddito da valido sulla base dei dati statistici ritenendo che in assenza del danno alla salute l’assicurata sarebbe stata verosimilmente licenziata dall’abituale datore di lavoro (doc. 76-1).
L’insorgente non ha contestato questo calcolo che può essere ammesso dal TCA.
In applicazione dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 del 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 61 “Telecomunicazioni” si ottiene un importo mensile di fr. 5'737.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 5'966.48 al mese, pari a fr. 71’597.76 all’anno che aggiornati al 2011 sono fr. 72'313.74 (+1,0% per il 2011).
Il reddito da valido va poi proporzionato all’80% essendo l’assicurata salariata in questa percentuale, mentre per il restante 20% risulta casalinga. Si ottiene così un importo di fr. 57'850.99.
2.11.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto applicando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 91), un reddito di fr. 53'235.88.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.11.3 In concreto, nel rapporto del 15 febbraio 2012, la consulente in integrazione professionale ha applicato una riduzione del 5% per attività leggere e del 5% per altri fattori di riduzione (doc. AI 70-3).
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella presente fattispecie la percentuale globale del 10% può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 53'235.88 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 47'912.29 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 57'850.99 (consid. 2.11.1.) emerge un tasso d’invalidità del 17,1% arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Nel proprio calcolo l’Ufficio AI ha quantificato erroneamente in fr. 38'079.-- il reddito da invalido dell’assicurata, dopo le riduzioni per attività leggere (5%) e altri fattori sociali (5%) (doc. 76-1).
L’importo corretto - secondo i dati dell’amministrazione - è invece di fr. 47'599.2 (dopo la riduzione del 10% su fr. 52'888.--) che confrontato con un reddito da valido di fr. 55'489.-- conduce ad un grado del 14,2% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
2.11.4. Per quanto riguarda l’attività abituale, in considerazione del fatto che l’assicurata presenta una capacità lavorativa residua dell’80% l’amministrazione ha correttamente ritenuto che non vi è alcuna perdita di guadagno (doc. AI 76-2).
Al riguardo va tuttavia sottolineato che in una recente sentenza 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 l’Alta Corte ha rammentato che nel caso in cui l’assicurato continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento).
In concreto, la capacità lavorativa residua di RI 1 (dell’80%) è uguale al tasso di attività che eserciterebbe se fosse rimasta in buona salute (80%). Ne discende che nella precedente attività lavorativa l’insorgente non ha alcuna perdita di guadagno.
La ricorrente presenta dunque un minor discapito economico in questa attività.
2.12. Viste le quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è dello 0% (80 X 0% + 20 X 0%).
Considerando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa nell’attività abituale:
- 100% dal 28 giugno 2010
- 50% dal 26 luglio 2010
- 100% dal 30 agosto 2010
- 50% dal 15 luglio 2011
- 20% dal 15 agosto 2011
e in attività adeguate:
- 100% dal 28 giugno 2010
- 50% dal 26 luglio 2010
- 100% dal 30 agosto 2010
- 50% dal 15 luglio 2011
- 20 dal 15 agosto 2011
- 0% dal 15 settembre 2011,
l’Ufficio AI ha correttamente attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011 e soppresso le prestazioni a partire dal 1° novembre 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).
2.13. L’insorgente in sede di osservazioni (doc. XXIII) ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti, in particolare una nuova perizia medica indipendente.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.14. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti