Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.176

 

FS

Lugano

24 ottobre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 maggio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisioni 8 luglio 2012, preavvisate con progetto 7 aprile 2010 (doc. AI 21/1-3), l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica raccolta, ha posto RI 1, nata nel 1964, al beneficio di una rendita intera dal 1. gennaio 2010 nonché alle rispettive rendite completive per i figli (doc. AI 26/1-4 e 27/1-4);

 

                                     -   nell’ambito della revisione prevista e intrapresa nel mese di settembre 2010 (doc. AI 28/1 e 30/1-3) viste le risultanze mediche ed economiche, in particolare la perizia pluridisciplinare 17 novembre 2011 e il complemento 4 maggio 2012 del SAM (doc. AI 38/1-41 e 59/1-2), le tabelle 24 novembre 2011 e la valutazione della consulente in integrazione professionale del 13 febbraio 2012 (doc. AI 41/1-4 e 51/1-3) nonché il rapporto finale 22 novembre 2011 e l’annotazione 10 maggio 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 39/1-3 e 60/1) , con decisione 22 maggio 2012, preavvisata il 25 novembre 2011 (doc. AI 40/1-3), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto al 1. luglio 2012 e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 61/1-3);

 

                                     -   con il presente ricorso, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1 oltre al ripristino dell’effetto sospensivo ha chiesto l’annullamento della decisione del 22 maggio 2012 e postulato il gratuito patrocinio;

 

                                     -   con lettera 26 giugno 2012 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il cerificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione nonché ulteriore documentazione medica relativa ad un intervento al ginocchio sinistro (VI, G e H/1-3);

 

                                     -   con osservazioni 5 luglio 2012 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (VIII) e con la risposta di causa viste le annotazioni 10 luglio 2012 con le quali i medici SMR, dr.ssa __________ e dr. __________, hanno rilevato: “(…) dal lato somatico l’assicurata è stata sottoposta a artroscopia al ginocchio sinistro il 4.5.2012 con decorso favorevole. Dalla documentazione non risulta un persistente o prolungato impedimento funzionale. Conclusione: indicata rivalutazione peritale psichiatrica per chiarire l’aspetto psichiatrico in presenza di 2 valutazioni nettamente contrastanti anche se effettuate in momenti diversi (…)” (XI/bis) ha chiesto il rinvio degli atti onde procedere agli accertamenti medici indicati e all’emanazione di un nuovo provvedimento (XI);

 

                                     -   con scritto 18 luglio 2012 l’insorgente ha preso posizione in merito alle osservazioni 5 luglio 2012 dell’Ufficio AI (X). Quanto alla proposta di rinvio degli atti all’amministrazione, con lettera 13 agosto 2012, l’avv. __________ ha comunicato al TCA che “(…) l’assicurata intende rimettersi al Suo prudente giudizio sul seguito da dare alla procedura. […] Ci si chiede però se il rinvio degli atti all’AI costituisca la migliore delle soluzioni; ciò equivarrebbe infatti a riconsegnare nuovamente all’ammini-strazione le redini dell’istruttoria. Sorge pertanto legittima la questione a sapere se non siano date tutte le premesse perché codesto lodevole Tribunale ordini una valutazione peritale esterna tale da assicurare ogni miglior di indipendenza ed oggettività. Come detto in ingresso l’assicurata non si formalizza comunque oltre misura rimettendosi al completo giudizio del Tribunale sicuramente in grado di adottare la decisione più equilibrata e rispettosa dei suoi diritti (…)” (XIII);

 

                                     -   con osservazioni 27 agosto 2012 l’Ufficio AI ha ribadito come la proposta “(…) di procedere ad accertamento specialistico per l’aspetto psichiatrico […] sia atta a chiarire lo stato di salute dell’assicurata in tale ambito (…)” sottolineando che “(…) la valutazione psichiatrica dovrà essere inglobata nella valutazione globale delle patologie ritenuto che dalla perizia pluridisciplinare del Servizio accertamento medico (SAM) del 17.11.2011, confermata dal rapporto SMR del 22 novembre 2011, risultano varie problematiche alla salute di natura somatica patite dall’assicurata con influsso sulla capacità lavorativa. Tale questione può, quindi, essere definita al meglio con il rinvio degli atti all’amministrazione (…)” (XV);

 

                                     -   con decreto 18 settembre 2012 il vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (XVII);

 

                                     -   con scritto 19 ottobre 2012 osservato come l’Ufficio AI abbia sospeso l’erogazione della rendita con effetto dal mese di settembre e che lo sportello LAPS non è disposto a convocare l’interessata fino a quando la sua situazione non è chiarita l’avv.  ha rilevato che “(…) dal momento che i servizi della AI non hanno sin qui predisposto alcun nuovo accertamento – nonostante l’avvenuto riconoscimento di insanabile conflittualità esistente tra le valutazioni del Dr. __________ e quelle espresse dal Dr. __________ – non resta altra possibilità se non quella di sollecitare la definizione della procedura ricorsuale. (…)” (XVIII);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. luglio 2012. L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);

 

                                     -   per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                     -   secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

 

                                     -   quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376. Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294);

 

                                     -   nella fattispecie, la decisione impugnata è sostanzialmente basata sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare 17 novembre 2011 e il complemento 4 maggio 2012 del SAM (doc. AI 38/1-41 e 59/1-2) confermati dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale 22 novembre 2011 e nell’annotazione 10 maggio 2012 (doc. AI 39/1-3 e 60/1). I periti del SAM – viste le risultanze del consulto 27 luglio 2011 del dr. __________ (doc. AI 38/25-30), FMH in psichiatria e psicoterapia – non hanno posto alcuna diagnosi psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa. Con il ricorso è stato prodotto un rapporto medico del 10 giugno 2012, nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia posta la diagnosi di “(…) Dipendenza da opiacei da oltre 30 anni, in terapia agonista da 20 anni (DSM IV: F11.22) Disturbo depressivo maggiore ricorrente (DSM IV: F33.2) Disturbo Borderline della personalità (DSM IV: F60.31) ormai cronicizzato (…)” (doc. E) e sulla base della valutazione funzionale della capacità lavorativa (Mini ICF-Rating) ha concluso, in particolare, per una “(…) incapacità lavorativa e di guadagno dell’80% (= capacità residia 20%) in professioni ausiliarie, nel circuito economico normale, in ogni caso dal 2009, cioè dall’inizio della cura con interferone (…)”, che la prognosi a medio-lungo termine vista la cronicità “(…) è da valutare senz’altro come negativa (…)”, che secondo “(…) il Test “Mini ICF-APP” la paziente presenta uno score deficitario da medio a medio-grave a 11 su 13 items considerati. Le limitazioni sono quindi molto larghe e diffuse, ed appaiono incompatibili con lo svolgimento di un lavoro redditizio, nel circuito economico normale, al momento attuale (…)”, che “(…) considerata l’età, la mancanza di formazione professionale, l’assenza quasi assoluta di esperienza professionale nel circuito economico normale, l’obesità, lo stato generale ridotto, le patologie somatiche associate, la cura metadonica in corso da più di 20 anni, e le limitazioni di ordine psichico, suggerisco di soprassedere a provvedimenti professionali reintegrativi che a mio avviso avrebbero ben poche possibilità di riuscita (…)” e che nemmeno è data la possibilità di svolgere altre attività ritenuto che la paziente “(…) riesce a malapena ad occuparsi della sua economia domestica, anche come casalinga la sua efficacia mi sembra essere alquanto ridotta (…)”. Dagli atti risulta inoltre che la dr.ssa __________, Vice-Primario di medicina interna dell’Ospedale regionale di __________, nel rapporto di decorso 11 ottobre 2010 (doc. AI 32/1-10), ha attestato delle risorse psichiche di capacità di concentrazione, di adeguamento e di caricabilità limitate osservando che “(…) vi è stata la guarigione dell’epatite C, la ripresa di un’attività lavorativa resta comunque molto problematica considerate le co-patologie, in particolare la situazione di depressione cronica, le importanti lombalgie in paziente con una importante obesità e la BPCO (…)” (doc. AI 32/10, la sottolineatura è del redattore). Anche la consulente in integrazione professionale, nella valutazione del 13 febbraio 2012 (doc. AI 51/1-3), ha, tra l’altro, osservato che “(…) ritengo però necessario sottoporre l’assicurata allo psichiatra dell’SMR per una visita in questo senso in quanto ritengo non sia stata valutata abbastanza approfonditamente (…)” (doc. AI 51/3);

 

                                     -   ritenuta la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale concorda con l’Ufficio AI che viste le annotazioni del 10 luglio 2012 con le quali i medici SMR, dr.ssa __________ e dr. __________, hanno rilevato: “(…) dal lato somatico l’assicurata è stata sottoposta ad artroscopia al ginocchio sinistro il 4.5.2012 con decorso favorevole. Dalla documentazione non risulta un persistente o prolungato impedimento funzionale. Conclusione: indicata rivalutazione peritale psichiatrica per chiarire l’aspetto psichiatrico in presenza di 2 valutazioni nettamente contrastanti anche se effettuate in momenti diversi (…)” (XI/bis) é necessario svolgere ulteriori accertamenti per potersi pronunciare circa la revisione intrapresa nel settembre 2010. In particolare l’amministrazione dovrà appurare, mediante complemento peritale psichiatrico, l’effettiva capacità lavorativa dell’assicurata e, nel caso in cui fosse riscontrata un’incapacità sotto questo aspetto, inglobarla nella valutazione pluridisciplinare del SAM. Parimenti, l’Ufficio AI dovrà inoltre chiarire come mai la dr.ssa __________ e il dr. __________, che hanno firmato la perizia pluridisciplinare 17 novembre 2011 del SAM, hanno ritenuto l’“Obesità (BMI ca. 37,3 kg/m2)” (doc. AI 38/14) quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa allorquando il dr. __________, medico perito certificato SIM e FMH in reumatologia, nel consulto 17 agosto 2011 (doc. AI 38/35-41), quale diagnosi reumatologica con influsso sulla capacità lavorativa ha posto anche quelle di “(…) Obesità (peso 104 kg / statura 166,5 cm) […] Gonalgie anteriori meccaniche bilaterali in - Obesità (peso 104 kg / statura 166,5 cm) (…)” (doc. AI 38/38). Visto poi che il dr. __________, FMH in malattie polmonari e Capo-Servizio del servizio di pneumologia dell’Ospedale Regionale di __________, nel consulto 28 luglio 2011 (doc. AI 38/22-24), ha attestato che “(…) non si può escludere l’eventuale insorgenza di una BCPO significativa. Tuttavia l’esame funzionale completamente normale rende questa ipotesi non elevata (…)” (doc. AI 38/24), l’amministrazione dovrà valutare se aggiornare questo aspetto. La proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria, condivisa dall’assicurata, appare dunque giustificata;

 

                                     -   quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI ai sensi della giurisprudenza citata;

 

                                     -   per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente;

 

                                     -   di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici, in particolare psichiatrici, sopra enunciati e aggiornati quelli economici, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel settembre 2010;

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre alla ricorrente, patrocinata da un legale, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5);

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti