Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 maggio 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, classe 1950 e precedentemente attiva quale gerente nella ristorazione, è stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2008 (cfr. decisione 19 novembre 2011, doc. AI 51; per le motivazioni cfr. doc. AI 49);
- avviata una procedura di revisione, esperiti gli accertamenti medici (tra cui la perizia multidisciplinare SAM del 31 ottobre 2012; doc. AI 84) ed economici del caso, con decisione 29 maggio 2012 (preavvisata il 19 aprile 2012) l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto al primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 95);
- l’assicurata ha interposto il presente ricorso contro la succitata decisione, postulandone l’annullamento ed il ripristino della rendita intera. In sostanza contesta un miglioramento della capacità lavorativa;
- con la risposta di causa, l’Ufficio AI, facendo riferimento al pieno valore probatorio della perizia SAM, ha invece chiesto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso;
- con scritto pervenuto al TCA il 31 agosto 2012 l’insorgente ha prodotto il rapporto 23 agosto 2012 del dr. __________ del __________ (doc. B);
- in data 17 settembre 2012 l’Ufficio AI ha rilevato:
"La documentazione medica prodotta dal ricorrente pendente causa è stata sotto-
posta al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI.
Il dr. __________, nella sua annotazione del 5.09.2012 si è così determinato:
“ Valutazione:
dall’attuale documentazione non risulta una modifica della situazione rispetto alla valutazione SAM, il dr. __________ conferma un quadro clinico stabile..
Non posso confermare invece un miglioramento dello stato clinico dell’assicurata rispetto al momento della precedente presa di posizione SMR del 12.6.2009 e la seguente decisione di rendita. Già allora il danno neurologico era regredito, la situazione cardiaca è rimasta da allora invariata."
Alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio propone quindi l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento della decisione impugnata ed il ripristino della rendita intera di cui beneficiava l’assicurata dal luglio 2008” (X);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta propor- zionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b);
- questo TCA non può che concordare con la succitata presa di posizione 5 settembre 2012 del SMR, visto che lo stato di salute dell’assicurata è rimasto sostanzialmente invariato. In queste circostanze, la soppressione in via di revisione della rendita non è giustificata. Ne consegue che, annullata la decisione contestata, la rendita intera è ripristinata con effetto dal 1° luglio 2012, ossia dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione stessa (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione 29 maggio 2012 è annullata.
§§ È ripristinato, a decorrere dal 1° luglio 2012, il diritto alla rendita intera d’invalidità.
2.- Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti