Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.180

 

BS/sc

Lugano

21 febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 maggio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1963, da ultimo professionalmente attiva quale venditrice di panini in un chiosco, nell’ottobre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente della circolazione occorsole nel dicembre 2000 (doc. AI 1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ ed una psichiatrica eseguita dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 21 maggio 2012 (preavvisata il 21 marzo 2012), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 58).

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti medici. In sostanza, contesta la valutazione medica-teorica, in particolare quella reumatologica. L’insorgente ha inoltre chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.  

                                     

                               1.4.   In data 11 luglio 2012 l’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica rilevando come dalla stessa risulti essere stata diagnosticata una grave forma di sarcoidosi, patologia che, a sua detta, era già presente prima dell’emissione della decisione contestata (V).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. In merito alla nuova patologia, ritenuta dal SMR invalidante nella misura del 100%, l’amministrazione ritiene che la sarcoidosi, diagnosticata l’8 maggio 2012, potrà essere considerata nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni non essendo al momento della decisione contestata terminato l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

 

                               1.6.   In data 27 agosto 2012 l’assicurato ha inviato un rapporto del dr. __________ in merito all’insorgenza della sarcoidosi (doc. C).

 

                               1.7.   Inviato dal TCA a prendere una posizione sul nuovo rapporto, con osservazioni 3 settembre 2012 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame (XV).

                                     

                               1.8.   Infine, il 14 settembre 2012 il legale dell’assicurata ha inoltrato la documentazioni comprovante lo stato d’indigenza ai fini della domanda di assistenza giudiziaria (XVIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).                                     

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

                                        

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, l’assicurata è stata peritata sia dal punto di vista reumatologico che psichico.

 

                                         Con perizia 13 settembre 2010 il dr. __________, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, esaminata la documentazione radiologica e medica, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, ha diagnosticato:

 

"  (…)

A.4.1     Diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

 

              Sind. dolora cronica cervicobrachiale e cefalica sx con/su:

              -  moderata discopatia degenerativa C5/6 e C6/7, senza neurologia;

              -  esiti di trauma contusivo-distorsivo 03/2000;

              -  sind. fibromialgica.

 

              Sind dolorosa lombare ed arti inferiori, predominante a sx, su/con:

              -  spondilolistesi L5/S1 di grado I, senza neurologia;

              -  sind. fibromialgica.

 

              PSH sx in st. di artroscopia e acromioplastica 06/2004.

 

 

A.4.2     Diagnosi reumatologiche senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

 

   Sind. funzionale cronica del dolore, classificabile come sind. fibromialgica.

              Lieve flexum congenito articolazione IPP V mano dx e sx.

 

              Resezione di lesione del labbro acetabolare sx nel 2003.

              Anticoagulazione orale in st. d. trombosi venose profonde arto inf. sx. (…)" (doc. AI 41/12)

 

                                         Il succitato specialista in reumatologia, dopo una dettagliata valutazione, esposte le limitazioni funzionali e di carico, ha valutato un’inabilità del 10%, da intendersi quale riduzione di rendimento, nelle precedenti attività. Quali attività adeguate egli ha individuato un lavoro leggero (limiti di carico 10 kg) che eviti continue o prolungate flessioni o torsioni lombari oppure rotazioni, rispettivamente flessioni-estensioni cervicali.  

 

                                         Questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente valutazione effettuata del dr. __________. L’assicurata sostiene che il perito non abbia sufficientemente valutato la problematica fibromialgica.

                                        Dopo un’attenta e dettagliata valutazione, il perito ha pertinentemente concluso:

 

"  (…)

In conclusione, le alterazioni strutturali a livello della colonna possono spiegare solo una parte della sintomatologia dolorosa della paz. In maniera preponderante le algie sono da inserire in un contesto più ampio di una sindrome funzionale del dolore (anche classificabile come sind. fibromi algia), evolutiva in modo progressivo a partire dall'infortunio del 2000, che condiziona anche i disturbi alla spalla sx e all'anca sx ed il risultato delle varie terapie fin qui intraprese. Per questa sindrome polialgica non sussistono cause di natura reumatologica o, più in generale, di natura organica. Negli ultimi 4-5 anni non vi è stata alcuna evoluzione, all'infuori di un'accentuazione nell'intensità delle algie, fenomeno tuttavia da mettere in relazione alla sindrome funzionale del dolore. (…)" (doc. AI 41/15)

 

                                         Egli ha pertanto escluso una maggiore incapacità lavorativa per motivi somatici, rinviando ad una valutazione psichiatrica. 

                                          

                                         Secondo giurisprudenza, che per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72) ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 132 V 71-72).

                                         Va al riguardo rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, la fibromialgia, in analogia a quanto stabilito riguardo al disturbo somatoforme da dolore persistente (cfr. DTF 132 V 72), non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                        

                                         La succitata valutazione extrasomatica è stata in casu eseguita dalla dr.ssa __________, specialista in psichiatria, la quale, secondo i succitati criteri non ha riscontrato un danno alla salute extra somatico, motivando come segue:

 

"  (…)

L'anamnesi raccolta evidenzia la presenza di uno stato depressivo reattivo nel 2001 come diagnosticato dalla Dr.ssa __________, del quale attualmente non si riscontrano la presenza di elementi clinici. L'A era riuscita poi a riprendere la sua attività clinica e aveva comunque smesso qualsiasi trattamento antidepressivo anche somministrato con valenze di modulazione del dolore.

Attualmente non si ravvedono la presenza di criteri psicopatologici che orientino verso la presenza di una diagnosi psichiatrica di Asse I e disturbo di personalità (Asse II) secondo la classificazione del DSM IV TR.

La valutazione odierna non ha messo in luce elementi che portino ad identificare un ritiro sociale e relazionale: l'A infatti mantiene relazioni affettive valide con i membri della propria famiglia, i contatti con la propria rete sociale non appaiono modificati negli anni, la strutturazione della propria giornata è mantenuta.

A livello organico la valutazione reumatologica ha messo in luce una mobilità lombare solo leggermente ridotta, assenti segni radicolari irritativi o deficitaria agli arti inferiori, una mobilità della spalla sx normale, una mobilità dell'anca sx fisiologica. Riportava inoltre una stabilità dell'evoluzione negli ultimi 4-5 anni, all'infuori dell'accentuazione dell'intensità delle algie.

Lo stato psichico negli anni non è apparso stabilizzato in quanto se inizialmente si era potuto evidenziare uno stato depressivo, ora questo non è più apprezzabile.

Le cure e i trattamenti ambulatoriali non hanno ad una risoluzione della sintomatologia dolorosa ma il nuovo trattamento di cura con il Dr. __________ sta mostrando di avere un qualche effetto positivo come ammesso anche dalla stessa A.

A livello psichiatrico quindi la CL è da considerarsi completa in qualsiasi attività." (doc. AI 45/9-10)

 

                                         Alla succitata valutazione psichiatra va prestata adesione, tra l’altro non contestata dall’insorgente.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle surriferite affidabili e concludenti risultanze peritali che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’assicurato, ritenuto che non vi sono affezioni invalidanti di natura extra-infortunistica e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal RI 1

 

                                         La refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

                               2.6.   Subito dopo il ricorso (cfr. consid. 1.4) l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica. Dalla Tac eseguita l’8 maggio 2012 (doc. B2) e dai risultati di analisi del 21 e 23 maggio 2012 svolti presso l’Istituto cantonale di patologia (doc. B3 e 4) risulta esser stata diagnostica una grave sarcoidosi (malattia sistematica granulomatosa che può colpire qualsiasi organo, ma più di frequente interessa i polmoni, i linfonodi, il fegato, la milza, la pelle e gli occhi; cfr. www.vocabolariomedico.com), causante, come si evince dal rapporto 6 giugno 2012 della dr.ssa __________, estremi stati di stanchezza, deperimento fisico ed emotivo giustificante una totale inabilità lavorativa (doc. B1).

 

                                         Con annotazioni 17 luglio 2012 il dr. __________ del SMR ha confermato la diagnosi di sarcoidosi, diagnosticata la prima volta l’8 maggio 2012, valutando una totale inabilità lavorativa con prognosi favorevole a seguito di trattamento adeguato di 12 mesi (doc. VIIbis).

 

                                         Sebbene la citata malattia è stata diagnosticata prima della resa della decisione contestata – che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – e quindi va presa in considerazione, nel presente giudizio tale circostanza non muta l’esito della presente vertenza per i seguenti motivi.

 

                                         In primo luogo occorre ricordare che secondo l’art. 28 cpv. 1 cpv. b LAI il diritto alla rendita nasce il presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media senza notevole interruzione. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126). Vi è interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29 ter OAI). Premesso quanto sopra, come rettamente evidenziato in sede di risposta, dall’aprile 2007 l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 10% nella sua attività (da intendersi come riduzione di rendimento) e quindi al momento della decisione impugnata (21 maggio 2012) il requisito dell’anno d’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI non era ancora adempiuto, per cui anche il raffronto dei redditi risultava superfluo. Anche portando al maggio 2012 l’inizio della rilevante incapacità lavorativa dovuta alla sarcoidosi, il requisito dell’anno di carenza non sarebbe adempiuto.

 

                                         L’assicurata sostiene invece che la succitata affezione era presente almeno dal maggio 2011, facendo capo al rapporto 17 agosto 2011 del dr. __________, specialista in malattie polmonari, il quale ha rilevato:

 

"  (…)

In base ai dati anamnestici relativi al problema di salute più recente (Sarcoidosi), la paziente riferisce di avere presentato tosse irritativa a più di un anno (quindi prima del maggio 2011) con lenta insorgenza di una disfagia (= problemi a deglutire).

Nelle perizie eseguite in precedenza, non trovo elementi o sintomi ascrivibili con una certa sicurezza alla sarcoidosi.

È quindi presumibile che l'inizio della malattia possa essere fatto risalire a prima del maggio 2011; quanto prima non è possibile affermarlo. Da parte mia non posso essere più preciso in quanto le informazioni di cui dispongo sono quelle anamnestiche riferitemi dalla paziente.

 

Considerato quanto sopra, reputo alquanto improbabile che la sarcoidosi sia manifesta da anni e possa essere considerata l'origine dei sintomi reumatologici presenti da dopo il 2001." (doc. C)

 

                                         Ora, questo TCA concorda con la posizione del SMR espressa nella nota 3 settembre 2012 secondo cui la nuova patologia è documentata dal mese di maggio 2012 e che “non vi sono elementi sostanziali che permettano di datare con certezza l’insorgenza della patologia in un periodo precedente” (XVbis). La formula dubitativa utilizzata giocoforza dal succitato specialista, in mancanza di documentazione, non permette tuttavia di poter far decorre dal maggio 2011 il periodo di carenza. Si tratta infatti solo di un’ipotesi.

                                         Ciononostante, all’assicurata va fatta presente la possibilità di inoltrare, alla scadenza dell’anno di carenza decorrente dal maggio 2012, una nuova domanda di prestazioni corredata dalla necessaria documentazione medica.

 

                                         Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma e, di conseguenza, il ricorso va respinto.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- vanno a carico dell’insorgente, la quale tuttavia ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I)

 

                               2.8.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

 

                                         Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata risulta che la ricorrente, coniugata senza figli conviventi nella stessa economia domestica, non ha alcuna entrata, mentre il marito percepisce mensilmente un salario netto di fr. 2'848,30 (doc. XVIIIbis/G).

                                         Da tali entrate vanno in primo luogo dedotti fr. 1'700.-- quale importo base per coniugi secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009) e fr. 340.-- di supplemento del 15/25% (media) sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Le spese mensili indicate, computabili ai fini del calcolo del fabbisogno minimo, ammontano a fr. 1'530.-- di affitto (spese accessorie incluse), fr. 830.95 di cassa malati e fr. 46,20 d’imposte (cfr. doc. XVIIIbis). Le uscite superano dunque le entrate ed il requisito dell’indigenza risulta dato.

                                         L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che l’insorgente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’assicurata ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti