Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 giugno 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1952, di professione portinaio, il 19 febbraio 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1-8).
B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari ed in partico-lare una perizia ad opera del dr. med. __________, specialista FMH malattie polmonari, __________ (doc. AI 62), con decisione del 19 giugno 2012 (doc. A), preavvisata dal progetto del 28 febbraio 2012 (doc. AI 77-1), l’UAI ha parzialmente accolto la domanda di prestazioni, assegnando all’interessato una rendita AI al 50% (grado d’invalidità del 57%), con effetto dal 1° gennaio 2011.
C. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione, contestando la percentuale d’invalidità riconosciutagli (doc. I).
In seguito all’ingiunzione del vicepresidente del TCA, il ricorrente, ora rappresentato dall’avv. RA 1, il 18 luglio 2012 ha inoltrato un complemento al ricorso, tramite il quale domanda contestualmente l’assunzione di numerose prove (doc. IV).
L’insorgente, che chiede la verifica della durata totale del periodo di contribuzione e della scala di rendita applicabile, contesta sia gli accertamenti medici, sostenendo di essere completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività, sia i redditi da valido e da invalido (chiedendo in particolare una riduzione globale almeno del 20%).
L’assicurato evidenzia poi che, oltre alla patologia pneumologica, vi è pure una malattia psichica che tuttavia non è stata sufficientemente approfondita.
D. Il 27 agosto 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriore documenta-zione medica (doc. VII), trasmessa all’UAI per la risposta di causa (doc. VIII).
E. Con risposta del 12 settembre 2012 l’amministrazione ha propo-sto l’accoglimento del ricorso e il rinvio degli atti all’UAI per una valutazione peritale psichiatrica e per un nuovo calcolo del reddito da valido, che andrebbe definito non con riferimento alle attività semplici e ripetitive, bensì al ramo di attività nel quale l’assicurato ha da sempre lavorato (doc. IX).
F. Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito ed a precisare se accettava la proposta dell’UAI (doc. X), il ricorrente. dopo aver chiesto (doc. XI), ed ottenuto (doc. XII), una proroga, ha contestato il rinvio, affermando che, alla luce del nuovo calcolo proposto dall’amministrazione, potrebbe vedersi ridotta o soppressa la mezza rendita già riconosciuta (doc. XIII).
L’assicurato chiede di conseguenza al TCA, al quale domanda di vedere l’assicurato, poiché si tratta di una “situazione tragica”, di procedere con tutti gli accertamenti richiesti, compreso l’allesti-mento di una perizia pluridisciplinare, e di volerlo informare in caso di reformatio in peius.
G. Il 22 ottobre 2012 l’UAI ha ribadito la sua posizione (doc. XV), così come l’insorgente in data 12 novembre 2012 (doc. XVII).
H. Il 21 gennaio 2013 il giudice delegato ha scritto all’insorgente, ricordandogli che spetta al Tribunale, e non all’assicurato, stabilire se e in che modalità operare un rinvio (doc. XIX). Dopo avergli comunicato che il TCA ha intenzione di rinviare la causa all’UAI per nuovi accertamenti, gli ha assegnato un termine di 10 giorni per indicare se intende mantenere o ritirare il ricorso, rendendolo attento, conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 314, della possibilità di una reformatio in peius (doc. XIX).
I. Dopo aver chiesto (doc. XX), ed ottenuto (doc. XXI), una pro-roga, l’interessato ha prodotto ulteriore documentazione medica ed ha affermato di voler mantenere l’impugnativa (doc. XXII e XXIII).
L. All’UAI è stata data la possibilità di esprimersi in merito (doc. XXIV).
M. Con scritto 4 marzo 2013 il ricorrente ha prodotto un certificato del 28 febbraio 2013 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XXV + S), trasmesso all’amministrazione per conoscenza (doc. XXVI).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
3. Nel caso di specie l’UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, ha deciso di sottoporre il ricorrente ad una perizia pneumologica ad opera del dr. med. __________, specialista FMH malattie polmonari, __________ (doc. AI 62-1).
L’insorgente è stato visitato il 16 agosto 2011. Il perito ha posto la diagnosi di BPCO Gold III dal 2009 con probabile componente asmatica ed ha inoltre affermato:
" (…)
Il signor RI 1, ex fumatore 59enne, presenta a partire dal 2009 dei disturbi respiratori sfociati poi nel 2010 in un massiccio peggioramento della dispnea al minimo sforzo tale da proibirgli la continuazione dell’attività come portiere d’albergo.
E’ in quel periodo che viene per la prima volta diagnosticata un affezione bronco-ostruttiva che inizialmente vista prevalentemente come un’asma bronchiale ma poi in seguito interpretata come una probabile forma mista di asma bronchiale intrinseca e di BPCO su un tabagismo attivo fino al 2007. Malgrado siano state instaurate le regolari misure terapeutiche medicamentose e pure un buon programma di riabilitazione respiratoria sia stazionario che ambulatoriale, la situazione non è più migliorata in maniera significativa tale da permettere al signor RI 1 il ritorno alla precedente attività professionale.
Sulla base dei nostri esami possiamo confermare la presenza di una probabile BPCO GOLD III su un pregresso tabagismo. Ad essa è associata una possibile componente asmatica intrinseca. In effetti il decorso della BPCO non è tipico e comprendiamo bene i dubbi espressi dai colleghi che hanno avuto in cura il signor RI 1 (Dr. __________ e Dr. __________).
In particolare, come ben espresso dal Dr. __________ nei suoi rapporti vi è una certa discrepanza tra il deficit funzionale del paziente ed i suoi disturbi soggettivi.
Si ha l’impressione ci possa essere un quadro forse di depressione larvata che contribuisce ad un certo aggravamento della sintomatologia con tendenza marcata all’iperpnea rispettivamente all’iperventilazione come constatato nel tentativi di test del cammino dei sei minuti e nel test ergospirometrico.
In effetti l’esame ergospirometrico eseguito solo fino a 50 watt non rivela nessuna tendenza alla desaturazione “ossigeno né valori abnormi della gasometria arteriosa che invece si dovrebbe attendere di fronte ad una marcata BPCO enfisematosa, poco probabile visti i test di diffusione non marcatamente alterati e assenza di gravi alterazioni enfisematose alla TAC toracica.
Può perciò insorgere il ragionevole dubbio che ci sia una componente funzionale-soggettiva che esula l’aspetto puramente respiratorio.
Malgrado le osservazioni cui sopra, riteniamo tuttavia che sussista effettivamente una limitazione oggettiva della funzionalità respiratoria tale da rendere il signor RI 1 ad inabile al lavoro per lavori fisici pesanti e medio-pesanti al 100%.
Per lavori fisici leggeri come potrebbero essere quelli del portiere notturno o portiere d’albergo, non riteniamo sussista attualmente una limitazione completa della capacità lavorativa. A nostro modo di vedere la limitazione è del 66.6%.
Per lavori sedentari leggeri è presente una incapacità al 50%.” (doc. AI 62-4)
Il 2 marzo 2012 il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha attestato una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività (doc. AI 80-1) ed ha allegato un certificato del dr. med. __________, del __________ di __________, del 16 dicembre 2011, che ha affermato tra l’altro di non escludere la presenza di una componente ansioso depressiva latente (doc. AI 80-3).
Il 24 aprile 2012 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha evidenziato che la “contestazione del medico porta sulle discrepanze a livello del mansionario quale portiere di notte e non sulla valutazione medica in senso stretto. E’ dunque opportuno che si approfondisca quale è veramente il mansionario reale. Nel caso in cui risultasse più pensate da quanto ritenuto dal perito si potrà riconoscere lo stesso grado di IL che per attività pesanti o medio pesanti” (doc. AI 82-1).
Il 6 luglio 2012, il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Come programmato il signor RI 1 termina un ciclo di riabilitazione polmonare, che è iniziato di fatto ad aprile ed è stato proposto per bronco pneumopatia cronica ostruttiva in stadio 3 GOLD ed asma bronchiale “difficult to treat”. Nulla da segnalare per quanto riguarda il programma, frequentato e condotto in modo ottimale, con applicazione.
Pur nell’ambito di un’entità grave il grado di ostruzione è invariato rispetto all’inizio, il FEV1 è 1.28-37% e il rapporto FEV1/FVC 53%.
E’ difficile trarre un bilancio sull’efficacia del trattamento in quanto le condizioni del paziente sono assai variabili, la dispnea è sempre molto grave, tale da indurre una vera e propria dipendenza dai broncodilatatori ad azione rapida. La situazione psicoemotiva del paziente aggrava ulteriormente la difficoltà respiratoria. Il signor RI 1 soggettivamente riporta un beneficio non riuscendo a specificarlo e considera la riabilitazione un aiuto rilevante.
Pur essendo la terapia inalatoria completa e, per quanto possibile, ottimizzata, vi sono i presupposti per provare ad aggiungere il nuovo Roflumilast – Daxas, sperando in una buona tolleranza e in una riduzione dell’infiammazione.
Nell’ambito del trattamento di una BPCO sintomatica per dispnea in uno stadio moderato trova piena indicazione la riabilitazione periodica, che prevedo di ripetere all’inizio del prossimo anno, puntualizzando prima il quadro clinico e funzionale.” (doc. L)
Il 22 agosto 2012 il dr. med. __________, ha precisato:
" (…)
1) il paziente soggettivamente è limitato da grave dispnea al minimo sforzo con punteggio di Borg dopo walk test di 7/10. La dispnea è oggettivata da una evidente difficoltà respiratoria e da reperto toracico di fischi e sibili.
2) i disturbi pneumologici e in particolare la dispnea sono progressivamente peggiorati dal 2010 al 2012 nonostante siano state prese tutte le misure terapeutiche disponibili.
3) Concordo con la diagnosi respiratoria posta dal Dr. __________: si tratta di una bronco pneumopatia cronica ostruttiva in stadio 3 GOLD (aggiungendo il livello D in accordo con la nuova classificazione) con associata asma bronchiale intrinseca e lievi bronchiectasie.
4) In linea di massima sono d’accordo con la valutazione del Dr. __________ sulla inabilità lavorativa, valutazione che è basata sulla patologia respiratoria. Faccio tuttavia presente che dal 2011 al 2012 il danno funzionale si è ulteriormente aggravato, come si deduce dalla tabella che allego: il FEV1 è il più importante indice di ostruzione bronchiale e la distanza percorsa in 6 minuti indica la capacità di compiere attività fisica (valore normale per età e costituzione 580). A ciò si aggiunge una patologia di tipo depressivo che concorre nel determinare il limite ad attività e qualità di vita. I gradi di inabilità al lavoro devono quindi essere rivisti essendo aumentati, anche se in misura limitata.
Pertanto penso che il grado di inabilità per attività fisiche medie e pesanti sia sempre il 100%, che per lavori sedentari leggeri debba essere del 65% e per il lavoro fisico leggero sia almeno del 75%.” (doc. O1)
Chiamato a presentare osservazioni in merito, il medico SMR, dr. med. __________, il 6 settembre 2012, ha affermato:
" (…)
Valutazione:
in occasione della perizia il FEV1% era leggermente meglio con 40%, da notare invece che in occasione della perizia l’assicurato si sentiva troppo stanco per fare un test del cammino dei 6 minuti, test invece eseguito in occasione della valutazione del dr. __________. Da notare pure che l’assicurato non mostra una desaturazione del tasso dell’ossigeno, qui rimando ai dubbi sollevati in occasione della perizia (pagina 4):
(…)
In conclusione ritengo quindi una situazione polmonare sostanzial-mente invariata rispetto alla valutazione peritale Dr. __________. Per completezza propongo di sottoporre l’attuale rapporto del dr. __________ al dr. __________ per presa di posizione.
In considerazione del sospetto ripetutamente espresso di depressione larvata ritengo invece indicata una valutazione peritale psichiatrica.” (doc. IX)
Il 28 settembre 2012 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Dopo aver preso atto della sua comunicazione del 24 settembre 2012 ho convocato il signor RI 1 per una verifica spirometrica: la spirometria conferma la valutazione clinica precedente (mio rapporto del 22 agosto) e lo stadio di gravità della malattia (BPCO), ancora lievemente peggiorata ma sempre allo stadio 3 D della nuova classificazione GOLD.
L’assenza di riduzione rilevante del contenuto di ossigeno arterioso e di evidenti alterazioni enfisematose alla TAC non modifica sostanzialmente la diagnosi e la gravità della malattia.
Considerando le sue domande penso sia doveroso ribadire, per quanto riguarda il punto d) della sua seconda domanda, che non è proponibile una inabilità al 50% per lavori sedentari a impegno fisico leggero, ma che tale percentuale deve essere almeno del 75% o superiore. Tale giudizio concorda con quanto precedentemente scritto. Concordo infine con quanto proposto dal Dr. __________ circa l’opportunità di una valutazione peritale psichiatrica.” (doc. P1)
Il 30 gennaio 2012 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Rispetto all’estate 2012 le sue condizioni sono pressoché invariate.
E’ permanente ormai uno stato di ostruzione bronchiale grave, che genera difficoltà respiratoria anche a riposo. Le prospettive future, nel migliore dei casi, sono un lento peggioramento.
Per quanto riguarda le attività lavorative sommando la grave pneumopatia alla situazione psichica con depressione e panico respiratorio l’inabilità al 100% mi sembra indiscutibile per ogni tipo di lavoro. Ho previsto di rivedere il paziente per follow up nel mese di febbraio, in tale occasione si potranno aggiornare i dati funzionali.” (doc. Q2)
L’8 febbraio 2013 il medesimo specialista, ha affermato:
" (…)
Il peggioramento segnalatole dal signor RI 1 consiste in una riduzione significativa del volume polmonare espirato. Il significato più probabile è che i piccoli bronchi sono ulteriormente ostruiti e “intrappolano l’aria”. Mi scusi se utilizzo un linguaggio un poco tecnico, che cerco di semplificare al massimo. In prospettiva questo peggioramento potrebbe regredire secondo le fluttuazioni caratteri-stiche della malattia o consolidarsi, è troppo presto per dirlo. Allego l’esame.
Per quanto riguarda la cura psichiatrica il signor RI 1 non ha compreso bene. In futuro, diverrà operativo in progetto sui problemi psichici dei pazienti con pneumopatia cronica con la Dr.ssa __________, attiva all’__________ ma al momento non c’è nulla. Gli ho consigliato ancora di rivolgersi a un professionista specialista in psichiatria ma non saprei quale.” (doc. Q3)
4. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
5. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, come già spiegato nella lettera del 21 gennaio 2013 (doc. XIX), non può confermare l’operato dell’Ufficio AI, in quanto la problematica psichica non è stata chiarita, mentre la patologia polmonare necessita perlomeno di un ulteriore approfondimento.
Innanzitutto, circa l’aspetto pneumologico, il dr. med. __________, il 22 agosto 2012, ha rilevato un peggioramento dello stato di salute (doc O/1: “i disturbi pneumologici e in particolare la dispnea sono progressivamente peggiorati dal 2010 al 2012 nonostante siano state prese tutte le misure terapeutiche disponibili” e “da 2011 al 2012 il danno funzionale si è ulteriormente aggravato”).
Sulla base di questa documentazione specialistica il dr. med. __________, medico SMR, ha evidenziato che “in occasione della perizia il FEV1% era leggermente meglio con 40%”, mentre “in occasione della perizia l’assicurato si sentiva troppo stanco per fare un test del cammino dei 6 minuti, test invece eseguito in occasione della valutazione del dr. __________” e, pur ritenendo una situazione polmonare sostanzialmente invariata rispetto alla valutazione peritale, ha proposto di “sottoporre l’attuale rapporto del dr. __________ al dr. __________i per presa di posizione” (doc. IX).
Ciò che, tuttavia, l’UAI non ha fatto.
Già solo per il fatto che l’amministrazione non ha dato seguito alla proposta del proprio medico SMR di sottoporre la nuova documentazione al perito, la decisione impugnata non può essere confermata, senza che siano effettuati ulteriori accertamenti.
Ma vi è di più.
Sempre il medico SMR, dr. med. __________, supportato in questo dalla stessa amministrazione (doc. IX/1), ritiene necessaria, a ragione, una valutazione peritale psichiatrica.
Infatti, già nel referto del 26 agosto 2011 del dr. med. __________ figurava che “si ha l’impressione ci possa essere un quadro forse di depressione larvata che contribuisce ad un certo aggrava-mento della sintomatologia con tendenza marcata all’iperpnea rispettivamente all’iperventilazione come constatato nel tentativi di test del cammino dei sei minuti e nel test ergospirometrico” (doc. AI 62-4). La possibile presenza di una patologia psichica è stata ulteriormente confermata dal dr. med. __________ (doc. O1:”[…] A ciò si aggiunge una patologia di tipo depressivo che concorre nel determinare il limite ad attività e qualità di vita”; doc. P1: “[…] Concordo infine con quanto proposto dal Dr. __________ circa l’opportunità di una valutazione peritale psichiatrica”).
Il 6 settembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________ ha quindi ritenuto “indicata una valutazione peritale psichiatrica” (doc. IX/1).
A questo proposito, circa i medici SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretende-re da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In concreto, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario sia un approfondimento per quanto concerne la patologia pneumolo-gica, per stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute, sia l’allestimento di una perizia psichiatrica.
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführun-gen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzu-weisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nella fattispecie, in virtù delle carenze sopra evidenziate, e meglio della necessità sia di procedere con un complemento peritale in ambito pneumologico sia di allestire una perizia in ambito psichiatrico e ritenuto che l’assicurato, reso attento, conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 314, della possibilità di una reformatio in peius, ha deciso di mantenere il ricorso, s’impone un rinvio all’amministrazione, la quale dovrà in seguito nuovamente valutare la capacità lavorativa globale del ricorrente.
Va a questo proposito evidenziato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. sentenza del 4 settembre 2001, I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005, I 606/03, l’allora TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie, ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Dopo aver esaminato approfonditamente, in maniera globale, lo stato valetudinario del ricorrente e la sua incidenza sulla capacità lavorativa, l’amministrazione procederà, nuovamente (se necessario) al calcolo del grado d’invalidità, motivandolo dettagliatamente e prendendo posizione sulle censure sollevate dal ricorrente in questa sede.
Alla luce di quanto sopra esposto non è ancora necessario né esaminare se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato correttamente, né verificare il periodo di contribuzione e la scala delle rendite.
6. Visto l’esito del ricorso e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti, l’assunzione di ulteriori prove chiesta dal ricorrente (doc. I), tra cui quella di essere visto (doc. XIII), diventa superflua.
Il TCA rileva inoltre che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di essere visto [cfr. doc. XIII]), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.
7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti