Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.182

 

cs

Lugano

21 gennaio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 maggio 2012 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1962, ha inoltrato, il 25 maggio 2011, una richiesta di prestazioni AI per adulti, precisando di aver svolto un apprendistato quale giardiniere dal 1977 al 1979 e di aver da ultimo esercitato la propria attività di “utilità pubblica” presso la Fondazione __________ a __________. Quale diagnosi ha indicato una “sieropositività con epatite B, asma e 3 dischi schiacciati” (doc. AI 2-4).

 

                                  B.   Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari ed in particolare fatta allestire una perizia pluridisciplinare (gastroenterologica [dr. med. __________], psichiatrica [dr. med. __________], pneumologica [dr. med. __________], reumatologica [dr. med. __________] e neurologica [dr. med. __________]), ad opera del SAM (doc. AI 26-1), con decisione del 30 maggio 2012 (doc. AI 32-1), preavvisata dal progetto del 20 marzo 2012 (doc. AI 30-1), l’UAI ha respinto la domanda, essendo il grado d’invalidità pensionabile del 32%.

 

                                  C.   Contro la predetta decisione RI 1 è insorto al TCA, chiedendo contestualmente di essere esonerato dal pagamento di tasse e spese (doc. I). L'insorgente contesta il calcolo del grado d'invalidità evidenziando che l'UAI è partito dal reddito da valido conseguito da un orto floricultore, allorché nel corso della sua vita ha svolto numerose attività in diversi ambiti. Egli chiede di conseguenza che venga preso in considerazione il salario statistico per un'attività semplice e ripetitiva.

                                         Il ricorrente evidenzia di essere al beneficio di prestazioni assistenziali (in precedenza di disoccupazione) e di aver potuto svolgere programmi di reinserimento professionale (presso la Fondazione __________ e la Fondazione __________ nella struttura __________) e dei programmi di occupazione temporanea (presso la Clinica __________ come manutentore del parco). L'insorgente osserva che gli sono state proposte attività nel capo dell'ortofloricultura poiché è stato ritenuto che al livello mentale fossero le più appropriate per reinserirsi nel mondo lavorativo. Ciò non significa che non avrebbe potuto svolgerne altre, ritenuto che prima del 2004 oltre al giardiniere (senza qualifica poiché non ha mai concluso l'apprendistato), si era occupato del lavaggio del camion, di montare tende, finestre, di fare il ferraiolo, l'operatore di nettezza urbana, il pulitore di canali, il montatore di ponteggi e di climatizzatori. Egli inoltre evidenzia di essere stato in carcere per 9 anni e di essere stato in terapia per due anni e mezzo circa al fine di risolvere il problema di tossicodipendenza e sostiene che, se non avesse problemi di salute, svolgerebbe qualsiasi attività non qualificata e ripetitiva e non si limiterebbe al campo dell'attività del giardinaggio.

                                         Oltre a domandare che venga preso in considerazione il reddito da valido per le attività semplici e ripetitive, l'interessato chiede che venga considerata una riduzione, sul dato statistico del reddito ipotetico da invalido, di almeno il 15% in considerazione del tempo di lavoro parziale, della lunga assenza dal mondo del lavoro non protetto e del fatto che potrebbe svolgere unicamente un lavoro leggero.

 

                                  D.   Con risposta del 24 agosto 2012 l'UAI propone la reiezione del ricorso con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. V).

 

                                  E.   Il 4 settembre 2012 l'insorgente ha informato il TCA di aver dato mandato all'assistente sociale, RA 1, di occuparsi della sua pratica, chiedendo una proroga (doc. VIII), concessa fino al 28 settembre 2012 per produrre ulteriori mezzi di prova (doc. VII).

 

                                  F.   Con scritto del 26 settembre 2012 il ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nonché l'estratto del suo conto individuale 8doc. IX).

 

                                  G.   L'11 ottobre 2012 l'UAI ha ribadito la sua richiesta di reiezione del ricorso (doc. XI).

RI 1                 in diritto

 

                                         In ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                                   2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

 

                                   3.   Nel caso di specie l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare (gastroenterologica [dr. med. __________], psichiatrica [dr. med. __________], pneumologica [dr. med. __________, reumatologi-ca [dr. med. __________] e neurologica [dr. med. __________), ad opera del SAM, nel corso del mese di novembre e dicembre 2011 (doc. AI 26-1).

 

                                         Dal referto del 14 febbraio 2012 emerge che l’interessato ha appreso la professione di giardiniere (non ha ottenuto il diploma) e successivamente ha svolto vari lavori nella Svizzera tedesca: “Eisenleger”, costruzione di impalcature, montatore di finestre, boscaiolo, giardiniere, montatore di impianti di ventilazione, ecc. Trasferitosi in Ticino 12-13 anni fa, ha lavorato dapprima nel lavaggio di autocarri per circa 6 mesi, poi dal gennaio 2000 sino al gennaio 2004 ha lavorato come giardiniere presso una ditta di __________, quando è stato licenziato. In seguito ha svolto programmi occupazionali come giardiniere presso la __________ __________ per un anno, poi dal gennaio 2007 al gennaio 2009 ha lavorato come giardiniere presso la Fondazione __________ (dove è stato ingaggiato anche per altri lavori) e dopo essere stato inabile al lavoro per tre mesi a causa di una patologia alla schiena, è stato licenziato. Infine, dopo aver beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, è stato assunto dalla Fondazione __________ dove ha svolto varie attività di giardiniere e boscaiolo; in certi periodi è stato ingaggiato nell’essicatoio per la produzione di erbe per le caramelle __________ ma ha poi avuto problemi respiratori che lo hanno fatto smettere.

 

                                         I periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di co-infezione HIV/HCV con/su infezione HCV genotipo 3, abuso etilico, importante citolisi, pregresso tentativo di trattamento con interferone peghilato e ribavirina, giugno 2011 (sospeso precocemente per effetti collaterali), astenia, stadio HIV CDC A 1 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome di dipendenza a sostanze psicoattive multiple (ICD-10 F19.2), modica sindrome femoro-patellare a sinistra, disfunzione acromio-clavicolare della spalla sinistra con/su pregressa lussazione acromio-clavicolare circa 10 anni or sono, sindrome lombo-spondilogena cronica con/su minima discopatia L5-S1 (fisiologica per l’età), dolori di origine incerta al polso destro con/su pregressa contusione alcuni mesi or sono, MRI e radiografie convenzionali nella norma, pregressa meniscectomia mediale al ginocchio sinistro con/su successive varie artroscopie, pregressa artroscopia al ginocchio destro, parecchi anni or sono, probabile asma bronchiale leggera, tabagismo attivo.

 

                                         Per quanto concerne la patologia psichiatrica i periti evidenziano che:

 

"  (…)

Sulla base dell’attuale valutazione psichiatrica, in considerazione della documentazione medica, dei dati anamnestici, dell’esame psichico non si rilevano elementi clinici per un attuale uso dannoso o per un disturbo di dipendenza a sostanze psicoattive, né tantomeno risulta evidente una patologia psichiatrica a carattere invalidante inquadrabile nell’ambito di un disturbo dell’umore, da ansia o di personalità secondo i criteri nosografici dell’ICD-10 o DSM-IV.” (doc. AI 26-16)

 

                                         Anche dal punto di vista reumatologico e neurologico i periti evidenziano che l’interessato è totalmente abile al lavoro (doc. AI 26-17).

 

                                         Circa la patologia pneumologica, l’assicurato è totalmente abile al lavoro per lavori fisici sedentari, leggeri e moderati. I periti hanno affermato che “è ipotizzabile una capacità lavorativa completa anche per lavori fisici pesanti e medio-pesanti qualora venga messa in atto un’adeguata terapia con Seretide. A medio-lungo termine è ipotizzabile anche la possibile apparizione di una forma mista  di broncopatia cronico-ostruttiva e asma bronchiale con prognosi più severa che un’asma bronchiale leggera. Si consiglia un’attività senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie” (doc. AI 26-17).

 

                                         Infine, circa la patologia gastroenterologica, i periti hanno affermato:

 

"  (…)

La co-infezione HIV/HCV ha un’influenza sulla capacità lavorativa in quanto provoca un’astenia e facile affaticabilità soprattutto per lavori pesanti. Come giardiniere valuta l’A. abile al lavoro nella misura del 50%. Il nostro consulente fa riferimento alla valutazione del Dr. med. __________ del 16.9.2010. Da allora la malattia non ha avuto un miglioramento, ma tendenzialmente rischia un peggioramento con il passare del tempo se non è trattata adeguatamente.

Il nostro consulente ribadisce che l’A. è inabile al lavoro nella misura del 50% a causa dell’epatite C e dalla possibilità di poterla sradicare. In caso di progressione dell’infezione è da prevedere in poco tempo una trasformazione verso una cirrosi con complicanze quali ipertensione portale, encefalopatia e carcinoma epatocellulare (l’unica soluzione sarebbe un trapianto epatico).

Con un trattamento antivirale si potrebbe limitare la malattia allo status quo che probabilmente è una fibrosi di media entità e quindi la prognosi sarebbe nettamente migliore.

 

(…)

 

L’A. potrebbe essere trattato con Interferone e Ribavirina che attualmente è lo standard di cura per l’epatite virale C genotipo 3 in una co-infezione HIV/HCV. Con questo trattamento combinato per sei mesi l’A. ha la possibilità di eliminare il virus dell’epatite virale C completamente attorno al 60/70%. Il problema è che l’A. ha già avuto un tentativo terapeutico che è stato interrotto precocemente per effetti collaterali psichiatrici notevoli insorti rapidamente quali irritabilità ed aggressività verso terzi.

L’A. può svolgere altre attività leggere e semplici nella misura del 50%. (…)” (doc. AI 26-18/19)

 

                                         I periti hanno quindi stabilito che l’interessato è capace al lavoro al 50% come giardiniere ed hanno inoltre affermato:

 

"  (…)

Dal punto di vista psichiatrico, reumatologico, neurologico l’A. è abile al lavoro nella misura del 100% in qualsiasi attività.

 

Dal punto di vista reumatologico l’A. è abile al lavoro nella misura del 100% come giardiniere e in attività sedentaria o con sforzi fisici leggeri e moderati. Con una terapia adeguata (Seretide) l’A. sarebbe abile al lavoro anche in attività pesanti e medio-pesanti. Si consigliano attività senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.

 

Dal punto di vista gastroenterologico l’A. presenta un’astenia dovuta alla co-infezione HIV/HCV. A causa di quest’ultima l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% come giardiniere. Dal lato prognostico in caso di progressione dell’infezione è da prevedere in poco tempo una trasformazione verso una cirrosi con complicazioni quali ipertensione portale, encefalopatia e carcinoma epatocellulare. Si consiglia vivamente un trattamento con Interferone e Ribavirina.

 

Globalmente, tenendo conto della sopraccitata co-infezione HIV/HCV l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% dall’ottobre 2011 (cessazione dell’attività lavorativa).

 

La prognosi valetudinaria e di conseguenza lavorativa dipenderà dal trattamento antivirale con Interferone e Ribavirina. Sotto questo trattamento sono possibili periodi di incapacità lavorativa dovuti agli effetti collaterali dei farmaci” (doc. AI 26-20/21)

 

                                         Circa le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno affermato:

 

"  Dal punto di vista psichiatrico, reumatologico e neurologico l’A. è totalmente abile al lavoro.

 

Dal punto di vista pneumologico l’A. è totalmente abile al lavoro in attività sedentarie e in attività con sforzi fisici leggeri e moderati. Con un trattamento farmacologico con Seritide l’A. è abile al lavoro al 100% anche in attività con sforzi fisici pesanti e medio-pesanti.

 

Come già discusso precedentemente l’A. è abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività dal punto di vista gastroenterologico (si tiene conto della co-infezione HIV/HCV).

 

Globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in qualsiasi tipo di attività non pesante.

 

(…)

 

Secondo il Dr. med. __________ dell’ambulatorio delle malattie infettive dell’__________ __________ l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (si veda il rapporto del 14.6.2011). Il Dr. med. ____________________ ha visitato l’A. fino al 16.11.2010.

Ricordiamo che nel corso del 2011 l’A. ha lavorato come giardiniere fino al mese di ottobre 2011. E’ possibile che l’A., sebbene abbia lavorato al 100%, abbia presentato un rendimento del 50% (non abbiamo atti in merito). Si potrebbe dunque ipotizzare una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) già a partire dal novembre 2010.” (doc. AI 26-20)

 

                                         A questo proposito il dr. med. __________, FMH medicina interna, consulente __________, il 14 giugno 2011 aveva affermato:

 

"  (…)

Complessivamente per quanto riguarda l’infezione HIV la prognosi è estremamente favorevole visto che il paziente è HIV pos. da quasi 30 anni senza che vi sia evidenza di deficit immunitario o patologie opportunistiche associate.

Per quanto riguarda l’infezione HIV non vi è inabilità lavorativa ad essa correlata.

Diverso il discorso per quanto riguarda l’epatite C che si manifesta con un’epatopatia importante che può senz’altro spiegare i sintomi sistemici (astenia, nausea, episodi di vomito) lamentati dal paziente e per i quali non si ha altra spiegazione.

Il fatto che una terapia specifica contro l’epatite c abbia dovuto essere interrotta precocemente per effetti collaterali neuropsicologici dovuti all’interferone depone per una prognosi poco favorevole.

 

(…)

 

1.6 Non ho personalmente mai giustificato inabilità lavorative. A mio modo di vedere il paziente risulta (soprattutto per quanto riguarda l’epatite C) inabile al lavoro nella misura del 50%.

 

1.7

Il paziente è limitato nell’attività professionale da importante sintomatologia sistemica (astenia, inappetenza) e da sintomatologia gastrointestinale quale nausea e episodi di vomito mattutino.

Dal punto di vista psichico egli appare piuttosto scoraggiato e depresso rifiutando però una consultazione psichiatrica. Questa sintomatologia si ripercuote sul lavoro con una diminuzione del rendimento quantificabile in almeno il 50%. A mio modo di vedere egli non può proseguire l’attività svolta finora se non nella misura del 50%. A mio modo di vedere il paziente è inabile al lavoro nella misura del 50%. Mi rimetto comunque ad eventuale valutazione di uno psichiatra per quanto attiene la presenza di una possibile sindrome depressiva.” (doc. 9-3/4)

 

                                         Il 21 febbraio 2012 la dr.ssa med. __________ ha confermato le valutazioni peritali (doc. 27/1-4).

 

                                         Pendente causa l’insorgente ha prodotto un rapporto del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia di __________, il quale ha affermato:

 

"  (…)

Conosco il Signor RI 1 dal 27.07.2012.

 

Certifico un’inabilità lavorativa al 100% per il paziente sopra citato da quella data.

 

Il Signor RI 1, soffre infatti di un disturbo di personalità Borderline, ed è seguito con terapia medicamentosa.

 

Si tratta di terapie medicamentose importanti per il trattamento di malattie infettive gravi, e stabilizzanti per i disturbi di personalità e dell’umore.

 

Alfine di monitorare la sua situazione clinica ed evitare variazioni dell’umore, o dell’aggressività a seguito delle terapie antiinfettive, la presa a carico psichiatrica integrata (di tipo biopsicosociale) si impone.

Una ripresa lavorativa attualmente è illusoria, come illusorie sarebbero attualmente misure riabilitative o di reinserimento.

 

Questi progetti saranno da rivalutare dopo la fine del trattamento per le malattie infettive.” (doc. A1/3)

 

                                   4.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione :

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   5.   Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del SAM del 14 febbraio 2012 (doc. AI 26-1).

                                         Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

                                        

                                         I periti, dopo aver riassunto gli atti a disposizione ed aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le costatazioni obiettive hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di co-infezione HIV/HCV con/su infezione HCV genotipo 3, abuso etilico, importante citolisi, pregresso tentativo di trattamento con interferone peghilato e ribavirina, giugno 2011 (sospeso precocemente per effetti collaterali), astenia, stadio HIV CDC A 1 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome di dipendenza a sostanze psicoattive multiple (ICD-10 F19.2), modica sindrome femoro-patellare a sinistra, disfunzione acromio-clavicolare della spalla sinistra con/su pregressa lussazione acromio-clavicolare circa 10 anni or sono, sindrome lombo-spondilogena cronica con/su minima discopatia L5-S1 (fisiologica per l’età), dolori di origine incerta al polso destro con/su pregressa contusione alcuni mesi or sono, MRI e radiografie convenzionali nella norma, pregressa meniscectomia mediale al ginocchio sinistro con/su successive varie artroscopie, pregressa artroscopia al ginocchio destro, parecchi anni or sono, probabile asma bronchiale leggera, tabagismo attivo.

 

                                         Il ricorrente non ha del resto prodotto referti medici atti a confutare le valutazioni reumatologiche, neurologiche, pneumo-logiche e gastroenterologiche.

 

                                         Circa l’aspetto psichiatrico l’insorgente ha invece trasmesso al TCA un certificato del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, datato 24 settembre 2012, il quale ha evidenziato di conoscere l’assicurato dal 27 luglio 2012 ed ha attestato, a partire dalla medesima data, un’inabilità lavorativa del 100% a causa di un “disturbo di personalità Borderline”, seguita con terapia medicamentosa.

 

                                         Questo rapporto medico non è tuttavia atto a sovvertire la perizia amministrativa.

 

                                         Innanzitutto lo stesso medico curante ha attestato l’inabilità lavorativa completa, a causa di una problematica psichiatrica, dal 27 luglio 2012, ossia da un periodo successivo all’emissione della decisione impugnata.

                                         Ora, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 30 maggio 2012, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

                                         Per cui, eventuali inabilità lavorative insorte dopo la resa della decisione impugnata non possono essere prese in considerazione. L’insorgente è tuttavia reso attento che, se ritiene che il suo stato di salute sia nel frattempo peggiorato, può inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di altro procedimento.

 

                                         Inoltre, il referto del 24 settembre 2012 non può comunque essere d’aiuto all’interessato, non figurandovi elementi oggettivi atti a sovvertire le conclusioni peritali.

 

                                         La consulente del SAM, dr.ssa med. __________, nella sua perizia, alla quale deve essere riconosciuta piena forza probatoria, ha motivato approfonditamente la sua valutazione, ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si è lamentato l’insorgente, ha redatto il referto in piena conoscenza dell’anamnesi dell’interessato ed è stata chiara nell’esposizione delle correlazioni mediche e nell’apprezzamento della situazione medica. Questa valutazione è poi stata confermata sia dai periti del SAM, che dal medico SMR dr.ssa med. __________.

 

                                         Il dr. med. __________, che non pone, contrariamente a quanto richiede la giurisprudenza, una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ICD-10 o DSM-IV), non si confronta minimamente con il contenuto della perizia e non spiega per quale motivo le conclusioni della dr.ssa med. __________ non sarebbero da tutelare. Il curante (cfr. a proposito del valore probatorio delle attestazioni dei curanti: DTF 125 V 353), neppure descrive quali medicamenti e con quale quantità sono somministrati al ricorrente.

 

                                         Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

 

                                         Non va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata, oltre che dai periti del SAM, anche dal medico SMR, dr.ssa med. __________ (cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4).

 

                                         Va qui ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         Visto quanto sopra questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni dei periti del SAM, avvallate dal medico SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa del ricorrente.

 

                                         Ne segue che l’interessato è capace al lavoro al 50% nell’attività di giardiniere e in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto).

 

                                   6.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                        

                                         Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corri-spondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagne-rebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 80/01 del 17 ottobre 2003 consid. 5.2.2, riassunta in REAS 2004 pag. 239; cfr. pure le sentenze I 201/06 del 14 luglio 2006 consid. 5.2.3, e I 774/01 del 4 settembre 2002 consid. 3b, in Plädoyer 2002/6 pag. 64).

 

                                         Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:

 

"  (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Con sentenza 9C_520/2011 del 16 febbraio 2012, il TF ha affermato:

 

"  4.1 Nella sua decisione del 29 settembre 2010, ritenuto che l'assicurato al momento dell'insorgenza del danno alla salute era iscritto alla disoccupazione alla ricerca di un'occupazione nel settore della ristorazione, l'UAI per determinare il reddito senza invalidità si è riferito ai dati salariali riportati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (Tabella TA1, categoria professionale 55 [alberghi e ristoranti], livello di qualifica 3 [conoscenze professionali specialistiche]) accertando un reddito di fr. 54'004.--. Secondo l'amministrazione, in un'attività sostitutiva adeguata l'assicurato, nonostante il danno alla salute, avrebbe potuto ancora conseguire un reddito (da invalido) di fr. 35'987.--, ottenuto anch'esso in applicazione dell'ISS (TA1, livello di qualifica 4 [attività semplici e ripetitive], valore mediano) e dopo deduzione di una quota del 40% per tenere conto del grado di inabilità lavorativa residua. Poiché questo valore era superiore a quello (di fr. 32'402.--) realizzabile nell'attività di cuoco esercitabile al 60% e gli andava pertanto preferito per l'obbligo incombente all'assicurato di ridurre il danno, l'amministrazione, nel contrapporlo al reddito senza invalidità, ha accertato un grado di incapacità al guadagno del 33%, insufficiente a conferire il diritto a una rendita ancorché parziale dell'AI.

 

4.2 Distanziandosi dalla valutazione dell'UAI e interpretando la giurisprudenza federale in materia, i giudici cantonali hanno anzitutto osservato che il solo fatto che l'assicurato fosse alla ricerca di una occupazione e fosse iscritto alla disoccupazione, non imponeva aprioristicamente di utilizzare i dati statistici per l'accertamento del reddito da valido. Considerato inoltre l'iter professionale e formativo dell'assicurato, la Corte cantonale ha ritenuto che il salario rilevante da cui partire per stabilire il reddito da valido doveva essere quello da lui percepito per l'attività svolta presso il ristorante X.________, che non poteva essere qualificato straordinario e che, aggiornato al 2010, poteva essere quantificato in fr. 66'826.90. Quanto al reddito da invalido, i giudici di prime cure hanno rilevato che il guadagno ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute nell'attività di cuoco nel 2010 (fr. 40'096.14, ossia 60% di 66'826.90) sarebbe stato superiore a quello (di fr. 37'126.03) conseguibile - sempre in applicazione dei dati statistici salariali dell'ISS - in una attività semplice e ripetitiva, sicché, potendo l'assicurato sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua nella sua professione appresa, essi hanno operato un raffronto percentuale dei redditi ottenendo un grado d'invalidità del 40% giustificante l'erogazione di un quarto di rendita.

 

4.3 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente contesta questa valutazione e rimprovera alla Corte cantonale un accertamento manifestamente inesatto dei fatti pertinenti. In particolare, viste la natura del contratto di lavoro (per personale ausiliario) e la sua durata (determinata, inizialmente limitata dal 3 aprile al 31 agosto 2006, poi rinnovata tre volte, rispettivamente, per tre, quattro e cinque mesi), l'UAI sostiene che il reddito percepito dall'opponente per l'attività svolta presso il ristorante X.________ e conclusasi il 31 agosto 2007 era straordinario e non poteva essere preso in considerazione per la definizione del reddito da valido per il 2010. A sostegno della sua tesi, l'UAI fa inoltre valere che il danno rilevante alla salute è subentrato (il 1° maggio 2009) verso la fine del termine quadro di riscossione delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, che durante questo termine l'assicurato ha svolto per brevi periodi due lavori in qualità di cuoco percependo "redditi riconosciuti sul mercato libero del lavoro" i quali però erano inferiori a quanto percepito nell'attività esercitata alle dipendenze del Cantone Ticino e infine che all'insorgere del danno alla salute rilevante l'assicurato era senza attività lucrativa.

 

5.

 

(…)

 

5.3 Alla luce di questa prassi occorre esaminare se l'autorità giudiziaria cantonale aveva valido motivo per scostarsi dall'operato dell'UAI. Come osserva giustamente l'istanza precedente, nel concretare i suddetti principi, il Tribunale federale delle assicurazioni con la sentenza citata I 774/01 ha lasciato indecisa - poiché reputata irrilevante ai fini del risultato in quella vertenza - la questione di sapere se il reddito da valido di un assicurato disoccupato per un periodo relativamente lungo (due anni) prima di cadere in incapacità lavorativa totale, andava stabilito sulla base dei salari statistici oppure del salario, debitamente adeguato, che egli aveva conseguito prima della sua iscrizione alla disoccupazione. In una successiva sentenza I 173/06 del 27 dicembre 2006, sempre per determinare il guadagno senza invalidità, la stessa Corte si è per contro fondata sul reddito realizzato da un (altro) assicurato presso l'ultimo datore di lavoro prima che egli cadesse in disoccupazione e, dopo un anno, si ammalasse gravemente. In quest'ultima occasione, poiché l'assicurato, prima di diventare (una seconda volta) disoccupato, aveva lavorato, a tempo indeterminato, per periodi più o meno lunghi - intervallati da un primo periodo di disoccupazione - per tre differenti datori di lavoro e senza subire particolari oscillazioni salariali, la Corte federale ha ritenuto che l'evoluzione salariale negli anni di attività lucrativa esprimesse in maniera attendibile il reddito medio realizzabile senza danno alla salute. Ritenendo pertanto la fase di disoccupazione come semplicemente temporanea, i giudici federali si sono basati sul salario realizzato in precedenza (sentenza citata consid. 5.3).

 

5.4 Ora, nella misura in cui - richiamandosi a questa più recente giurisprudenza oltre che al (decennale) percorso formativo e lavorativo che ha preceduto l'attività (qualitativamente comparabile) presso il ristorante X._______ - ha stabilito il reddito senza invalidità sulla base dell'ultimo reddito, debitamente adeguato, realizzato dall'opponente prima di diventare disoccupato, la Corte cantonale non ha violato una regola giurisprudenziale e nemmeno il diritto federale. Del resto neppure l'UAI lo pretende.

 

5.5 Non impone di concludere diversamente nemmeno il fatto - peraltro sollevato solo in seguito alla pronuncia impugnata - che il contratto con il Cantone Ticino fosse di durata determinata, come doveva per sua natura essere il rapporto di lavoro per il personale ausiliario (cfr. art. 20 legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 [RL/TI 2.5.4.1]). Contrariamente a quanto avuto modo di giudicare ad esempio nella sentenza I 559/04 del 16 febbraio 2005, in cui il rapporto di lavoro (a tempo determinato) era durato nemmeno cinque mesi, nel caso che ci occupa il contratto era stato rinnovato per ben tre volte per una durata complessiva non irrilevante di 16 mesi e con un salario che non ha subito variazioni di rilievo. Senza arbitrio la Corte cantonale poteva pertanto ritenere che il salario realizzato dall'opponente in quest'ultima attività - anziché straordinario come definito per la prima volta in questa sede dal ricorrente - fosse indicativo del reddito medio conseguibile senza il danno alla salute. Pacifico - e neppure invocato dal ricorrente - è per il resto che il guadagno intermedio realizzato durante la disoccupazione - fase, questa, straordinaria e passeggera ai fini dell'AI - non potesse servire da riferimento ai fini di questa valutazione (cfr. sentenza citata I 774/01 consid. 3c).

 

5.6 In esito a quanto precede, la pronuncia impugnata merita di essere confermata. In effetti, gli ulteriori accertamenti dei primi giudici in merito all'importo, rivalutato al 2010, del salario percepito nel 2007 e al reddito da invalido conseguibile nell'attività pregressa come pure in attività sostitutiva adeguata (v. sopra, consid. 4.2) non sono stati contestati né è tanto meno lampante una loro (eventuale) inesattezza (cfr. sopra consid. 1.1).”

 

                                   7.   In concreto il ricorrente contesta la decisione dell’UAI di prendere in considerazione, quale reddito da valido, il reddito ipotetico evinto dalla tabelle ISS che potrebbe conseguire come giardiniere.

L’insorgente sostiene infatti che, senza il danno alla salute, avrebbe esercitato qualsiasi attività leggera e non solo quella di giardiniere per la quale, oltretutto, non ha neppure conseguito un diploma.

 

                                         Innanzitutto va ribadito che l’incapacità lavorativa al 50% (riduzione del rendimento), è stata certificata nella perizia SAM, al più presto dal novembre 2010. Ciò anche sulla base delle affermazioni del dr. med. __________, FMH medicina interna e consulente __________, che ha avuto in cura l’interessato, e che il 14 giugno 2011 ha affermato che per l’infezione HIV, contratta nel 1982, non vi è inabilità lavorativa ad essa correlata, mentre la sintomatologia sistemica (astenia, inappetenza) e gastrointesti-nale (nausea e episodi di vomito mattutino) lo rendono incapace al 50% (riduzione del rendimento; cfr. doc. AI 9-4).

 

                                         Nella perizia del SAM, circa l’anamnesi professionale, figura che l’assicurato ha affermato di aver svolto vari lavori nella Svizzera tedesca: “Eisenleger”, costruzione di impalcature, montatore di finestre, boscaiolo, giardiniere, montatore di impianti di ventilazione, ecc. Trasferitosi in Ticino 12-13 anni fa, ha lavorato dapprima nel lavaggio di autocarri per circa 6 mesi, poi dal gennaio 2000 sino al gennaio 2004 come giardiniere presso una ditta di __________, quando è stato licenziato. In seguito ha svolto programmi occupazionali come giardiniere presso la __________ __________ per un anno, poi dal gennaio 2007 al gennaio 2009 ha lavorato come giardiniere presso la Fondazione __________dove è stato ingaggiato anche per altri lavori) e dopo essere stato inabile al lavoro per tre mesi a causa di una patologia alla schiena, è stato licenziato. Infine, dopo aver beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, è stato assunto dalla Fondazione __________ dove ha svolto varie attività di giardiniere e boscaiolo; in certi periodi è stato ingaggiato nell’essicatoio per la produzione di erbe per le caramelle __________, ma ha poi avuto problemi respiratori che lo hanno fatto smettere (doc. AI 26-5/6).

                                         Successivamente ha beneficiato di prestazioni assistenziali ed ha svolto un’attività di pubblica utilità come giardiniere presso la Fondazione __________ (doc. AI 29-2).

 

                                         Dall’estratto del conto individuale prodotto dall’insorgente risulta che nel corso degli anni, fino al 2000, ha conseguito redditi assai esigui (cfr. doc. A3: con l’eccezione del 1987 e del 1992 l’interessato non ha mai raggiunto i fr. 20'000 all’anno). Nel 2001, quando ha iniziato a svolgere l’attività di giardiniere in Ticino, ha percepito fr. 12'781 per 7 mesi, nel 2002, sempre quale giardiniere, fr. 34'198, nel 2003 e nel 2004 ha percepito indennità di disoccupazione (fr. 28'019, rispettivamente fr. 23'172), nel 2006 e nel 2007 ha lavorato per la Fondazione __________ conseguendo fr 14'756 (per 7 mesi), rispettivamente fr. 27’443, nel 2008 e nel 2009 ha nuovamente percepito prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. A2-A3).

 

                                         Alla luce di quanto sopra, rammentato che per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita: in concreto novembre 2011, ossia un anno dal novembre 2010), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali, rilevato che dal suo arrivo in Ticino nel 2001 l’insorgente ha sempre svolto attività lavorative strettamente connesse con il giardinaggio, ramo nel quale ha pure svolto un apprendistato, pur senza ottenere alcun diploma, questo Tribunale deve tutelare l’agire dell’UAI che, in assenza di un lavoro regolare, visti i continui cambiamenti di datore di lavoro, ritenuto inoltre che sovente, negli ultimi anni, ha partecipato a corsi di perfezionamento o attività di pubblica utilità, ha utilizzato i dati statistici ISS relativi alla divisione economica 1 con livello di qualifica 4 per attività semplici e ripetitive.

                                         L’interessato, da ultimo, e meglio da oltre 10 anni, ha infatti prevalentemente svolto attività collegate strettamente con il giardinaggio, pur cambiando sovente datore di lavoro.

 

                                         Del resto, il reddito ipotetico di giardiniere calcolato dall’UAI sulla base delle citate tabelle, ossia fr. 45'120, è comunque maggiore rispetto ai salari conseguiti dal ricorrente nel corso degli anni e meglio si concilia con quanto l’interessato potrebbe concretamente conseguire senza il danno alla salute rispetto al salario statistico per attività semplici e ripetitive che l’interessato vorrebbe applicare. In particolare negli ultimi 10 anni, gli unici 2 anni in cui risulta una registrazione di un reddito annuo completo, ossia nel 2002 (giardiniere presso __________ di __________) e nel 2007 (presso la Fondazione __________), il salario conseguito era di fr. 34'198 (nel 2002), rispettivamente di fr. 27'443 (nel 2007). Ora, anche volendo aggiornare il salario conseguito nel 2002 (fr. 34'198), ossia il più elevato percepito dal ricorrente, al 2011 (anno di eventuale inizio del diritto alla rendita), si otterrebbe comunque un reddito di fr. 38'525 (2003: + 1,4%; 2004: + 0.9%; 2005: + 1%; 2006: + 1,2%; 2007: + 1.6%; 2008: +2%; 2009: + 2,1%; 2010: + 0.8%; 2011: + 1%), inferiore a quello preso in considerazione dall’UAI.

 

                                         Partendo da un salario ipotetico di fr. 3'429 al mese nel 2008 (Tabella 2008 TA1: 01: ortofloricoltura), corrispondente a fr. 3'564 nel 2011 (+ 2,1% nel 2009, + 0,8% nel 2010 e + 1% nel 2011), si ottiene un salario annuo di fr. 45'869 (fr. 3'564 : 40 X 42.9 [cfr. la vie économique 12/2012, B9.2, pag. 90] X 12).

 

                                   8.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                        

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

 

"  (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

 

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Nel 2011, riportando il dato su 41,7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 90) e tenendo conto dell’aumento dell’1%, si raggiungono fr. 61'925.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                        

                                         Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione dello 0%, spiegando che si tratta di un cittadino svizzero, relativamente giovane (nato nel 1962), che la riduzione del rendimento è valutata sull’arco dell’intera giornata e che vige un’abilità al lavoro dal lato medico anche in attività pesanti e medio-pesanti se viene attuata una terapia adeguata.

 

                                         L’interessato chiede una riduzione del 15% in considerazione del tempo di lavoro parziale, della lunga assenza del mondo del lavoro non protetto e del fatto di poter svolgere unicamente un lavoro leggero.

 

                                         Questo Tribunale evidenzia innanzitutto che a giusta ragione l’UAI non ha concesso alcuna riduzione per il tempo di lavoro parziale.

 

                                         Infatti l’abilità al 50% è intesa come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa (cfr. perizia, doc. AI 26-20).

                                         A questo proposito in una sentenza dell’11 marzo 2009 (inc. 32.2008.8), questo Tribunale ha già avuto modo di affermare:

 

"  2.16. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 10% per “attività leggera e le difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata inattività lavorativa” (doc. 53-2).

 

L’assicurato ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, che avrebbe invece dovuto essere pari al 20%, conformemente alla giurisprudenza federale in materia, vista la sua incapacità lavorativa completa nella precedente attività e la ridotta capacità lavorativa in attività adeguate (I).

 

Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA volta a chiarire i motivi per i quali, contrariamente alla giurisprudenza federale in materia, l’UAI non ha ritenuto opportuno applicare una percentuale di riduzione per tenere conto del fatto che l’assicurato può esercitare un’attività lavorativa adeguata solo a tempo parziale, l’ammini-strazione, con scritto del 10 febbraio 2009, ha confermato la correttezza della riduzione percentuale del 10% stabilita nel rapporto della consulente IP del 27 settembre 2007. L’UAI ha fondato la sua risposta sul rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 redatto dalla consulente IP, del seguente tenore:

 

Su richiesta del TCA (vedi missiva del lodevole Tribunale ricevuta in data 28 gennaio 2009), il giurista Signor X – nell’ambito del suo mandato – mi chiede di giustificare ed eventualmente modificare le riduzioni per svantaggi salariali applicate nel calcolo della CGR a favore dell’A. ed esplicitate nel rapporto stilato dalla sottoscritta in data 27 settembre 2007.

 

Anzitutto bisogna specificare che l’assicurato possiede una capacità lavorativa piena con rendimento ridotto (aspetto più volte specificato nella perizia SAM ricevuta in data 10 aprile 2007 in particolare a pag. 6) e non una capacità lavorativa del 60% come erroneamente riportato sia dalla vicecancelliera del TCA Sig.ra Y (nello scritto citato sopra) che dal rappresentante legale dell’assicurato nello scritto pervenuto al TCA in data 11 gennaio 2009.

Questa distinzione è necessaria perché dà adito a fraintendimenti. La sottoscritta, prediligendo la brevità/sintesi di scrittura ad una corretta espressione della capacità lavorativa reale che ripeto essere del 100% con rendimento ridotto del 40%, ha erroneamente indicato – nella parte conclusiva del rapporto stilato in data 27 settembre 2007 – una CL del 60%.

 

Una capacità lavorativa completa con riduzione di rendimento, nel caso specifico, vuol dire che l’assicurato può essere presente sul posto di lavoro in misura completa (100%) ma il suo rendimento economico corrisponderà solamente al 60% (del 100%). Questa diminuzione di rendimento è difficilmente quantificabile a livello salariale, infatti vi saranno delle volte in cui l’assicurato starà fisicamente meglio e quindi renderà economicamente di più e a volte il suo danno alla salute influenzerà maggiormente il suo rendimento lavorativo portandolo ad un prodotto minore del 60%, risulta quindi chiaro che un DL difficilmente riuscirà a quantificare a livello salariale il rendimento dell’assicurato, a meno che l’assicurato non lavori a cottimo.

Per tale motivo durante l’elaborazione dell’incarto, in base alle indicazioni del SMR, viene applicata una media salariale corrispondente al diminuito rendimento medico-teorico, senza ulteriore riduzione salariale.

Il TFA rileva che i dipendenti a tempo parziale non guadagnano necessariamente meno, proporzionalmente parlando, dei lavoratori a tempo pieno, notoriamente negli ambiti in cui esistono delle nicchie da colmare con dei lavori a tempo parziale, molto ricercati dai datori di lavoro e remunerati di conseguenza. Questo fattore di riduzione può essere considerato se l’attività esigibile esaminata è un’occupazione essenzialmente femminile, inteso come posto di lavoro femminile occupato da un uomo. Ciò non è il caso del nostro assicurato che, nonostante il danno alla salute, possiede ancora un ampio ventaglio di possibilità di impiego direttamente accessibili e confacenti al problema di salute.

 

La riduzione richiesta dal rappresentante legale può essere giustificata solamente nel caso che, in una determinata categoria di attività a tempo parziale, quest’ultima è meno remunerata in rapporto al tempo pieno.

 

Per concludere, un’ulteriore riduzione per svantaggi salariali legati all’attività a tempo parziale non viene applicata innanzitutto perché l’assicurato possiede una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto che non può essere comparata ad un’attività a tempo parziale (es.: occupazione lavorativa pari al rendimento economico) per i motivi summenzionati e, secondariamente, il ventaglio di attività lavorative accessibili all’assicurato non presentano una perdita di guadagno rispetto ad un impiego al 100% con rendimento al 100%.

 

Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione della pratica.”

(Doc. X/bis)

 

Al riguardo, il patrocinatore dell’interessato, nello scritto del 19 febbraio 2009, ha ritenuto non condivisibile la tesi espressa dalla consulente IP (doc. XII).

 

Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 10% (per tener conto dell’attività leggera e delle difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata inattività lavorativa) stabilita dalla consulente IP nel rapporto del 27 settembre 2007 (doc. 53-2).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

Non può, in particolare, essere condivisa da questo Tribunale la richiesta del rappresentante dell’assicurato di applicare al reddito da invalido una ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale.

 

 

Va infatti sottolineato che, come giustamente rilevato dalla consulente IP nel suo rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 (cfr. doc. X/bis), il Tribunale federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

(…)

 

4.

Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17. August 2005 einen leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn mit der Begründung ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit der Annahme einer auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis mittelschweren Tätigkeiten bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt, weil der Versicherte ganztags mit eingeschränkter Leistung arbeiten könne.

Das kantonale Gericht führt im angefochtenen Entscheid aus, die Verwaltung habe die statistischen Angaben über die Entstehung eines überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung falsch interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen Tätigkeit mit reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im vorliegenden Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen Durchschnittslohn angemessen.

Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der Versicherte habe als an einer psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter einen zusätzlichen Lohnnachteil in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem zusätzlichen Abzug im Umfang von 5% vom Tabellenlohn Rechnung zu tragen.

 

5.

Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug damit, der sog. Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch höhere Kosten des Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und durch die das Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in gleicher Weise auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob dies zutrifft, ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten Abzuges).

 

5.1 Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades bei Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand Rechnung tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional weniger verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 322 f.; vgl. überdies BGE 126 V 75 E. 5a/cc S. 78 und S. 79 in fine; AHI 1998 S. 175 E. 4b). Erfasst werden sollte mit diesem Abzug nur die eigentliche Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I 292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I 2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee). Das Gericht stützte sich bei der Begründung des Abzuges denn auch auf die zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen über 90%) und prozentual abgestuften Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und weniger bis maximal 90%) differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen zu dieser Tabelle in LSE 1994 S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen Kategorien von Arbeitnehmenden mit Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin darin nicht gefolgt werden, dass der höchstrichterlich unter dem Titel Beschäftigungsgrad vorgesehene sog. Teilzeitabzug auch Vollzeittätigkeiten mit eingeschränktem Rendement umfasse.

 

5.2 Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in der Regel überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten, sind höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt, lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit. Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.

 

5.3 Zusammenfassend besteht keine rechtsgenügliche Grundlage, um bei vollzeitlich mit reduzierter Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales Gericht hiezu vernehmlassungsweise vortragen, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise.

 

5.4 Fällt demnach der von der Vorinstanz mit dieser Begründung vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher auf die zusätzlich mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die lohnbeeinflussenden Auswirkungen der psychischen Erkrankung eingegangen werden. Denn es resultiert unabhängig von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses Abzuges ein Invaliditätsgrad unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens erforderlichen 40%.”

 

Nel caso di specie, analogamente a quanto stabilito nella sentenza appena riprodotta, essendo l’assicurato, dal profilo medico, ancora abile a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 40%, in un’attività adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione del reddito da invalido per tenere conto del fatto che l’assicurato può effettuare un’attività adatta solo a tempo parziale, come preteso dal rappresentante dell’interessato.”

 

                                         L’UAI ritiene inoltre che non debba neppure essere concessa una riduzione per il fatto che l’insorgente debba esercitare solo attività leggere poiché in caso di terapia adeguata potrebbe svolgere anche attività pesanti e medio-pesanti. In realtà, al punto 8 della citata perizia, cui fa riferimento l’amministrazione, risulta che ciò vale unicamente per quanto concerne la patologia pneumologica, mentre non concerne la problematica gastroenterologica che determina la riduzione del rendimento del 50% e vale nell’ambito della precedente attività:

 

"  Dal punto di vista pneumologico l’A. è abile al lavoro nella misura del 100% come giardiniere e in attività sedentaria o con sforzi fisici leggeri e moderati. Con una terapia adeguata (Seretide) l’A. sarebbe abile al lavoro anche in attività pesanti e medio-pesanti. Si consigliano attività senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.

 

Dal punto di vista gastroenterologico l’A. presenta un’astenia dovuta alla co-infezione HIV/HCV. A causa di quest’ultima l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% come giardiniere. Dal lato prognostico in caso di progressione dell’infezione è da prevedere in poco tempo una trasformazione verso una cirrosi con complicazioni quali ipertensione portale, encefalopatia e carcinoma epatocellulare. Si consiglia vivamente un trattamento con Interferone e Ribavirina.

 

Globalmente, tenendo conto della sopraccitata co-infezione HIV/HCV l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% dall’ottobre 2011 (cessazione dell’attività lavorativa).

 

La prognosi valetudinaria e di conseguenza lavorativa dipenderà dal trattamento antivirale con Interferone e Ribavirina. Sotto questo trattamento sono possibili periodi di incapacità lavorativa dovuti agli effetti collaterali dei farmaci.” (doc. AI 26-20)

 

                                         Per quanto concerne la capacità di reintegrazione, al punto 9 della perizia gli specialisti hanno espresso valutazioni analoghe:

 

"  Dal punto di vista psichiatrico, reumatologico e neurologico l’A. è totalmente abile al lavoro.

 

Dal punto di vista pneumologico l’A. è totalmente abile al lavoro in attività sedentarie e in attività con sforzi fisici leggeri e moderati. Con un trattamento farmacologico con Seritide l’A. è abile al lavoro al 100% anche in attività con sforzi fisici pesanti e medio-pesanti.

 

Come già discusso precedentemente l’A. è abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività dal punto di vista gastroenterologico (si tiene conto della co-infezione HIV/HCV).

 

Globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in qualsiasi tipo di attività non pesante.” (doc. 26-20)

 

                                         Questo Tribunale ritiene pertanto che l’UAI avrebbe dovuto accordare una riduzione del 5% per la necessità di svolgere attività leggere.

 

                                         Per contro il TCA non ritiene che debba essere accordata un’ulteriore riduzione del 5% per il fatto che l’interessato abbia svolto da ultimo (dal 2006), ma in maniera saltuaria, attività in ambito protetto, avendo comunque esercitato per numerosi anni attività in ambito privato. Va comunque evidenziato, come si vedrà in seguito, che anche se si volesse prendere in considerazione una riduzione ulteriore del 5% e dunque, complessivamente, del 10%, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

 

                                         In concreto, raffrontando il reddito da valido di fr. 45’869 con quello da invalido di fr. 61’925, ridotto del 50% (rendimento) a fr. 30’963 e del 5% (deduzione sociale) a fr. 29’415, si ottiene un grado d’invalidità del 36% (arrotondato secondo la DTF 130 V 121), che non da diritto ad alcuna rendita.

 

                                         Volendo prendere in considerazione una riduzione del 10% il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad alcuna prestazione. Infatti raffrontando il reddito da valido di fr. 45’869 con quello da invalido di fr. 61’925, ridotto del 50% (rendimento) a fr. 30’963 e del 10% (deduzione sociale) a fr. 27’867, si ottiene un grado d’invalidità del 39,2%, arrotondato al 39% (DTF 130 V 121).

 

                                         In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

                                   9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del ricorrente.

 

                                         L’assicurato chiede tuttavia di essere esentato dal pagamento delle spese, beneficiando dell’assistenza pubblica.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa da un legale.

 

                                         In concreto il TCA ritiene adempiute le condizioni per poter ottenere l’esonero dal pagamento delle spese.

                                         Il ricorrente si trova nel bisogno e la causa non era sin dall’inizio sprovvista di esito favorevole.

 

                                         In simili condizioni il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA).

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti