Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 maggio 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 29 maggio 2007 (preavvisata il 18 aprile 2007) l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata da RI 1, classe 1952.
Adito dall'assicurato, con sentenza 19 agosto 2008 questo TCA ha confermato la citata decisione (inc. 32.2007.232; doc. AI 109).
1.2. In data 20 settembre 2010 l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni ricevuta dall'amministrazione il 22 settembre 2010 (doc. AI 121).
Raccolta la pertinente documentazione medica ed eseguita una perizia multidisciplinare, con decisione 25 maggio 2012 (preavvisata il 23 febbraio 2012) l’Ufficio AI ha accolto la domanda, riconoscendo un quarto di rendita dal 1° marzo 2007 ed una rendita intera dal 1° giugno 2007. Trattandosi di una domanda tardiva, la prestazione è stata versata dal 1° marzo 2011, ossia sei mesi dopo l’inoltro della richiesta (art. 29 cpv. 1 LAI).
1.3. Con il presente ricorso l’assicurato, per il tramite dell’avv. RI 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita dal 1° settembre 2009. Egli sostiene che applicabile è il vecchio art. 48 cpv. 1 LAI, abolito con la 5a revisione dell’AI (entrata in vigore il 1° gennaio 2007), che prevedeva in caso di domanda tardiva, il versamento della rendita retroattivamente per i 12 mesi precedenti la richiesta di prestazioni.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI sostiene che è applicabile il nuovo diritto avendo l’assicurato inoltrato la domanda dopo il 1° gennaio 2008.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente, come da richiesta ricorsuale, ha diritto ad una prestazione assicurativa dal 1° settembre 2009 oppure, come da decisione contestata, unicamente dal 1° marzo 2011.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (5a revisione dell’AI), il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (per completezza va ricordato che il vecchio art. 29 cpv. 1 lett. a e b LAI , disciplinante la nascita del diritto, è diventato l’attuale art. 28 cpv. 1 b e c LAI). Va qui precisato che l’art. 29 cpv. 1 LAI non si applica alla nascita del diritto alla rendita in quanto tale, ma regola l’inizio del versamento della prestazione (Valterio, Droit de l’assurance-veillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, nr. 2187, p. 591).
Determinante per la decorrenza del termine di sei mesi per l’applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI è il momento in cui l’assicurato si annuncia all’AI (art. 29 LPGA; Messaggio del Consiglio federale concernente la 5a revisione dell’AI: FF 2055 4323 citato in STF 9C_473/2011 del 14 maggio 2012 consid. 4.2).
Nella risposta di causa l’Ufficio AI fa riferimento alla lettera circolare no. 253 del 12 dicembre 2007 denominata “La 5a revisione dell’AI ed il diritto transitorio”, emessa dall’UFAS, che prevede che la regola del versamento della rendita dopo sei mesi dall’annuncio dell’assicurato (art. 29 cpv. 1 LAI) non è applicabile nei casi in cui l’anno di attesa inizia a decorrere prima del 1° gennaio 2008 e che viene a scadere nel 2008, a condizione che l’annuncio sia avvenuto al più tardi il 31 dicembre 2008. In questi casi la prestazione è versata allo scadere dell’anno di attesa.
Questa prassi è stata confermata nella successiva lettera-circolare no. 300 “Termini di perenzione e diritto transitorio” del 15 luglio 2011 ove nella seconda parte della stessa si legge:
" Per quanto concerne le rendite, nella lettera circolare AI n. 253 del 12 dicembre 2007 è stata adottata una regola speciale secondo cui, indipendentemente dal momento in cui è sorto l’evento assicurato, non vi sono conseguenze sulle prestazioni a condizione che l’assicurato abbia inoltrato la richiesta di prestazioni AI al più tardi il 31 dicembre 2008 (…). Per le richieste di prestazioni inoltrate dal 1° gennaio 2009 valgono invece i principi generali. In altre parole, per il diritto alla rendita è applicabile l’art. 29 capoverso 1 LAI anche se l’evento è insorto prima del 1° gennaio 2008 e dunque prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto."
La citata prassi è stata applicata dall’Alta Corte in STF 9C_473/2011 del 14 maggio 2012 consid. 4.3, mentre nella STF 9C_432/2012, 9C_441/2012 del 31 agosto 2012 consid. 3.3 la nostra Massima autorità giudiziaria si è posta il quesito dell’ammissibilità della succitata prassi, lasciandolo comunque aperto poiché in quel caso l’assicurato si era annunciato dopo il 31 dicembre 2008. Con sentenza del 18 ottobre 2012 (9C_562/ 2012 consid. 3.4), la cui pubblicazione è prevista, il TF ha infine stabilito l’illegalità della lettera-circolare no. 253.
2.5. Secondo l’art. 48 cpv. 2 vLAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007, anch’esso abrogato con la 5a revisione dell’AI (cfr. in merito Valterio, op. cit., nr. 2188 p. 591) – del seguente tenore:
" Se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga dell’art. 24 cpv. 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza.”
Con l’abrogazione dell’art. 48 cpv. 2 v.LAI, l’art. 24 cpv. 1 LPGA è entrato immediatamente in vigore (“Il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato [cpv.1]; Se il responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il credito si estingue [cpv.2]); (cfr. al riguardo Meyer, Rechtsprechung zum IVG, 2010, p. 452).
Secondo i principi generali del diritto transitorio, in mancanza di una disposizione specifica, le nuove regole di perenzione sono applicabili anche ai diritti nati (ed esigibili) sotto il vecchio diritto, a condizione che essi non siano già decaduti con l’entrata in vigore del nuovo diritto (DTF 131 V 425 consid. 5.2). Questo significa che se l’assicurato non fa valere le prestazioni anteriormente al 1° gennaio 2008 (entrata in vigore della 5° revisione), a partire da tale data il termine perentorio dell’art. 48 cpv. 2 LAI non è più applicabile. Ne consegue che al 31 dicembre 2007 [entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2008) meno i 12 mesi del termine ex art. 48 cpv. 2 vLAI] sono decaduti tutti i diritti nati prima del 1° gennaio 2007. Per quelli successivi al 1° gennaio 2008 è applicabile il termine di cinque anni ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LPGA (citata STF 9C_432/2012, 9C_441/2012 del 31 agosto 2012 consid. 3.1 con riferimenti; cfr. anche la prima parte della citata lettera-circolare AI no. 300).
2.6. Nel caso in esame, l’assicurato sostiene che sono applicabili le norme in vigore sino al 31 dicembre 2007, in particolare l’art. 48 cpv. 2 vLAI. Da qui la richiesta di versamento retroattivo della rendita dal mese di settembre 2009, dodici mesi precedenti la domanda (tardiva).
Occorre ricordare che in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) e nell’ambito dell’AI l’evento assicurato è la nascita del diritto alla rendita (DTF 137 V 417 consid. 2.2.1. e 2.2.4; SVR 2007 IV nr. 23). In effetti, siccome nel caso concreto il diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2008, le nuove norme entrate in vigore con la 5a revisione dell’AI non dovrebbe essere applicate.
Tuttavia, nella citata sentenza 9C_432/2012, 9C_441/2012 del 31 agosto 2012, in un’analoga fattispecie a quella in esame, riassumendo la disciplina di diritto intertemporale relativa all’art. 48 cpv. 2 vLAI riportata al consid. 2.5 di questa sentenza, il TF ha rilevato che gli assicurati che si annunciano successivamente al 1° gennaio 2008 non posso chiedere la rendita retroattivamente per i 12 mesi precedenti la domanda di prestazioni ai sensi dell’art. 48 cpv. vLAI (“Depuis l’entréé en viguer de l’art. 29 al. 1 LAI au 1er janvier 2008, un assuré qui présente sa demande de rente postérieurement à cette date ne peut donc pas réclamer une rente d'invalidité pour la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande (voire pour une période antérieure, en vertu de l'art. 48 al. 2 aLAI). Il ne peut plus en effet se fonder sur l'art. 48 aLAI pour sauvegarder ses droits au sens de cette disposition, puisque celle-ci n'est plus applicable au moment du dépôt de sa demande (dans ce sens, Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., 2010, ad art. 29 LAI p. 361“; STF citata consid. 3.3), facendo quindi stato la disciplina prevista dall’art. 29 cpv. 1 LAI.
In concreto, dal momento che la domanda di prestazioni è stata inoltrata dopo il 31 dicembre 2007, essendo stato l’art. 48 cpv. 2 vLAI oramai abrogato e quindi non più applicabile, l’assicurato non può chiedere il versamento della rendita con effetto dal 1° settembre 2009, ossia un anno prima della richiesta del 22 settembre 2010. L’Ufficio AI ha pertanto correttamente erogato la prestazione con effetto dal 1° marzo 2011 conformemente l’art. 29 cpv. 1 LAI.
In via abbondanziale va detto che nel caso concreto, a prescindere dalla citata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), la lettera-circolare no. 253 non è comunque applicabile visto che l’assicurato ha inoltrato la (nuova) domanda di prestazioni dopo il 31 dicembre 2008.
Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti