Raccomandata |
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Incarto n.
FC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 giugno 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1955, attiva professionalmente come aiuto domestico, ha presentato una domanda di prestazioni AI nel febbraio 2011, dichiarando di essere affetta da periartropatia, anemia, ipotireosi e sovrappeso. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 12 giugno 2012, preavvisata il 4 aprile precedente, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta avendo stabilito che l’interessata presentava un'inabilità lavorativa del 25% nella precedente attività, mentre che in un lavoro rispettoso delle limitazioni funzionali appurate dai medici interpellati era da considerare abile in misura completa, con un conseguente grado di invalidità dell’8%, inferiore al grado minimo pensionabile del 40%.
1.2. Contro questa decisione, l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha interposto ricorso al TCA producendo ulteriore documentazione e contestando in sostanza la valutazione medica operata dall’amministrazione.
1.3. Con la risposta l’Ufficio AI ha confermato le sue conclusioni e postulato la reiezione del gravame. In corso di causa la ricorrente ha fatto pervenire ulteriore documentazione che è stata sottoposta all’amministrazione.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni all’assicurata.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., p. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui:
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI:
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 p. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., p. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, p. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 190s).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Nel caso in esame, per quanto concerne in particolare la ripartizione tra attività salariata e domestica, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata salariata nella misura del 100%. Tale circostanza è contestata dalla ricorrente, la quale fa rilevare di aver svolto un’attività lavorativa nella misura del 60% e ritiene pertanto che, relativamente alla parte (40%) destinata alle mansioni casalinghe, sia necessario esperire un accertamento domiciliare.
A torto. Infatti, come fatto rilevare dall’Ufficio AI nella risposta di causa, nell’ambito dell’esame della domanda di prestazioni l’assicurata, espressamente richiesta, il 13 marzo 2012 ha dichiarato che in assenza del danno alla salute avrebbe lavorato quale donna delle pulizie/aiuto domestico in misura completa a decorrere dal mese di marzo 2011 “per compensare il prepensionamento del marito” (doc. AI 44, 45). Tale circostanza è stata da lei nuovamente confermata, senza esitazioni né riserve, nel corso di un colloquio telefonico chiarificatore avuto con il funzionario dell’Ufficio AI il 3 aprile 2012 (cfr. annotazione per l’incarto sub doc. AI 50-1).
Contrariamente a quanto ipotizzato dall’insorgente, conformemente alla giurisprudenza richiamata al consid. 2.5, non trova pertanto applicazione il metodo misto di graduazione dell'invalidità (cfr. gli art. 8 cpv. 3 LPGA, 27 e 27bis OAI, 28a cpv. 3 LAI; DTF 125 V 146).
A titolo abbondanziale va detto che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare l’assicurata parzialmente casalinga, l’esito del presente contendere non muterebbe nella sostanza (cfr. al consid. 2.12).
2.8. Ricevuta la domanda di prestazioni dell’assicurata, l’Ufficio AI, richiamato gli atti dall’assicuratore malattia, ha interpellato il dr. __________, reumatologo curante (il quale ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% per poliatrosi diffusa e periartropatia alle anche, doc. AI 9) e la curante dr.ssa __________, generalista (la quale ha certificato un’incapacità lavorativa completa dal 21 marzo 2011, per le diagnosi di periartropatia bilaterale, alluce valgo, gonartrosi, algie cingoli omero scapolari, rizartrosi, ipotireosi, depressione reattiva, doc. AI 31). La curante ha allegato inoltre rapporti specialistici dei dr. __________ e dr. __________, neurologi, del dr. __________ e del dr. __________, endocrinologo (doc. AI 31- 8, 10, 12). Con uno scritto del 3 ottobre 2011 il dr. __________ ha confermato la situazione attestata nel precedente certificato 18 febbraio 2011 (doc. AI 35-1).
Valutata la documentazione e sentito il medico SMR, l’amministrazione ha quindi fatto esperire una perizia reumatologica da parte del dr. __________, reumatologo, il quale, nel suo rapporto del 16 gennaio 2012, ha posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “Lievi alterazioni statico-degenerative a livello lombare”, oltre a diagnosi secondarie senza influsso sulla capacità lavorativa di “artrosi artic MTP I sx con alluce valgo moderato, sindrome polialgica diffusa di natura funzionale probabilmente associata a sindrome ansioso-depressiva”, esponendo:
" (…)
A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI
L'assicurata lamenta dei dolori generalizzati con evoluzione da diversi anni ma con un particolare peggioramento dopo l'intervento di isterectomia di alcuni anni fa.
Soggettivamente ha dolori generalizzati, continui durante tutto l'arco della giornata, relativamente resistenti alle misure terapeutiche e accompagnati da una marcata impotenza funzionale soggettiva. La paz. si sente inoltre "rovinata" ed è seguita e trattata dal lato psichiatrico per una sindrome ansioso-depressiva.
Dal lato reumatologico risultano unicamente pochi elementi obiettivi, come delle ginocchia valga, un'artrosi MTP I a sx con alluce valgo ed una limitazione dolorosa di movimento a livello della colonna vertebrale, con lievi alterazioni della statica (sopraelevazione emibacino sx di 1.0 cm e legg. Deviazione a dx della colonna vertebrale).
L'esame clinico è per contro caratterizzato più che altro da una diffusa dolenza palpatoria con cellulalgie a digitopressioni molto modeste. In pratica questi dolori superano di gran lunga i classici "tender-points" della sindrome fibromialgica, che evidentemente in questo contesto sono tutti positivi. Si tratta dunque di una sindrome polialgica diffusa di natura funzionale non classificabile dal punto di vista reumatologico e che è dunque probabilmente da associare, per esclusione, alla sindrome ansiosa-depressiva (sindrome somatoforme?), ciò che è tuttavia da valutare a quantificare in altra sede. In tale contesto si situano probabilmente anche i disturbi quali la stanchezza, la diminuzione della capacità di concentrazione, la claustrofobia ed anche i sintomi evocanti una sindrome del tunnel carpale, spesso presenti in questi paz. Tipicamente inoltre questi disturbi, non essendo che in piccola parte collegati ad alterazioni strutturali di natura organica, non rispondono solitamente, se non in maniera molto limitata, alle misure terapeutiche convenzionali ad indirizzo somatico. Questa bassa soglia dei dolori spiega inoltre la marcata discrepanza tra l'impotenza funzionale soggettiva e quella che ci si potrebbe aspettare tenendo conto dei reperti obiettivi.
In conclusione la sintomatologia della paz. è dunque in massima parte caratterizzata da una sindrome funzionale del dolore o sindrome polialgica diffusa, non collegabili ad alterazioni di natura organica.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
B.1 Menomazione (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Per quanto riguarda l'aspetto reumatologico, dal lato obiettivo, la paz. presenta dunque unicamente delle moderate alterazioni degenerative a livello lombare, fenomeno di per sé largamente diffuso in questa fascia d'età. In tal senso queste alterazioni possono non di meno comportare dei limiti per delle attività lavorative con carichi pesanti o in ergonomici sulla colonna vertebrale.
In tale senso si possono ritenere i seguenti limiti funzionali.
La paz. può sollevare normalmente pesi fino a 5 kg.
Può sollevare normalmente pesi fino a 10 kg all'altezza dei fianchi e fino al petto, solo talvolta sopra il piano delle spalle.
Può sollevare solo talvolta pesi superiori a 10 kg, non sopra il piano delle spalle.
Può sollevare solo in modo molto ridotto pesi superiori a 15 kg.
L'assicurata può eseguire normalmente lavori leggeri e di precisione, ma anche manipolare o maneggiare attrezzi medi, solo talvolta attrezzi pesanti.
L'assicurata può lavorare normalmente con le braccia elevate.
In posizione eretta o seduta deve avere la possibilità di cambiare posizione per 5-10 min. ogni 2 ore circa. L'assicurata può tenere in modo ridotto la posizione eretta e piegata in avanti, normalmente quella inginocchiata.
Può camminare regolarmente su distanze medie o lunghe, così come salire o scendere più rampe di scale.
B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
L'attività lavorativa della paz. consisteva in lavori domestici in ragione di 5½ ore al giorno (60%). Dal 01.10.2010 è certificata inabilità lavorativa al 50% e dal 21.03.2011 al 100%.
Sulla base di quanto precede occorre sapere che questa capacità lavorativa è motivata da una sintomatologia algica in massima parte di natura funzionale e non collegata ad alterazioni di natura strutturale o organica.
Dal lato reumatologico, attenendosi alle costatazioni obiettive, risulta che l'assicurata può senz'altro essere considerata abile in maniera completa per la sua attività lavorativa precedente, dunque per dei lavori domestici, in ragione di 6 ore al giorno.
(…)
C.3 L'assicurata è in grado di svolgere altre attività?
Un'attività adatta alla paz., è dunque un lavoro che rispetti i limiti funzionali indicati sopra, sotto il punto in punto B.1. Dal lato prettamente reumatologico e oggettivo, in attività adatta, risulta una capacità lavorativa a tempo pieno e con rendimento completo.
Per l'attività di casalinga la paz. è limitata unicamente per attività lavorative particolarmente pesanti per cui riterrei una limitazione della capacità lavorativa del 10%." (doc. AI 40/7-9)
L’amministrazione ha ritenuto necessario far esperire una valutazione psichiatrica affidata alla dr.ssa __________, psichiatra del SMR, la quale, nel rapporto finale 1. marzo 2012, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4)”, ha concluso:
" (…)
Valutazione/conclusione:
Trattasi di un'A. di 56 anni, di professione addetta alle pulizie e casalinga che ha inoltrato domanda di prestazioni AI a seguito dell'accentuazione di una sintomatologia dolorosa generalizzata presenta ormai da anni. L'A afferma che nonostante avvertisse i disturbi ha continuato a lavorare fino a marzo scorso quando è stata dichiarata completamente inabile dal medico curante Dr.ssa __________.
L'attuale valutazione psichiatrica viene richiesta dal medico SMR, Dr. __________ poiché l'A. risultava essere in cura con un antidepressivo (Cipralex). Inoltre nella perizia reumatologica del Dr. __________ veniva riportato una sindrome ansioso depressiva e una discordanza tra la sintomatologia dolorosa esperita e la valutazione oggettiva reumatologica.
L'A non riporta antecedenti psichiatrici.
Per quanto riguarda la personalità non si evidenziano disturbi personologici; si evidenzia comunque una personalità semplice, poco differenziata, con scarsa scolarità, con scarse capacità intellettive e di insight, facilmente suscettibile allo stress, con scarsa adattabilità.
L'anamnesi raccolta, lo status psichico e l'analisi della documentazione orientano verso la diagnosi di un disturbo somatoforme; il trattamento attuato seppur adeguato sia come posologia che come classe di farmaco antidepressivo non ha prodotto variazioni di rilievo e potrebbe essere quindi utile una sia rivalutazione. L'A non possiede risorse personali che le permettano di sostenere un percorso psicoterapeutico.
Non si evidenzia una patologia di asse I associata; la sintomatologia esperita ed obiettivata non appare di intensità tale da poter confermare attualmente la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva o di depressione reattiva. Non sono evidenziabili inoltre elementi clinici significativi per una depressione maggiore, breve ricorrente o di disturbo distimico; è presente tuttavia un'organizzazione depressiva di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico attraverso l'espressione o accentuazione della sintomatologia algica.
Per quanto riguarda la patologia somatica essa viene definita di entità non grave, non si evidenziano elementi che possano sostenere un isolamento sociale o una perdita dell'integrazione socio-relazionale.
Dal lato psichiatrico non si rilevano dunque limiti funzionali di rilievo, che impediscano all'assicurata di svolgere un'attività lavorativa medicalmente adeguata dal lato somatico, superando il dolore con un sforzo di volontà.
La prognosi rimane incerta, a causa delle scarse risorse personali e del disinvestimento che l'A ha messo in atto verso il mondo del lavoro (l'A inoltre è stata licenziata)." (doc. AI 43/7)
Alla luce di questa documentazione l’Ufficio AI, mediante progetto di decisione 4 aprile 2012, ha respinto la domanda di prestazioni. L’assicurata ha quindi fatto pervenire all’Ufficio AI documentazione già all’inserto e un certificato del dr. __________ del 11 maggio 2012, il quale ha in sostanza confermato le pregresse certificazioni attestando “un aggravamento della sintomatologia algica al punto che la paziente non può più eseguire lavori pesanti come quello di donna di pulizie” (doc. AI 55-1). Esprimendosi in merito a tale certificato, il medico SMR dr. __________ ha osservato che lo stesso non modificava la precedente valutazione, basata sulle perizie reumatologica e psichiatrica (doc. AI 57-1).
Mediante decisione del 12 giugno 2012 l’Ufficio AI ha quindi respinto la domanda di prestazioni concludendo:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Esaminati agli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR), con particolare riferimento alla perizia reumatologica espletata dal Dr. __________ e alla valutazione psichiatrica eseguita dalla Dr.ssa __________, ha riconosciuto che il danno alla salute di cui è portatrice le causa un'incapacità lavorativa quantificabile nella misura del 25% a decorrere dal 16.01.2012. Per contro, in attività rispettose delle limitazioni funzionali appurate in sede specialistica, fa stato una completa capacità lavorativa.
Su tali presupposti medici abbiamo provveduto alla definizione del suo grado d'invalidità:
Dal profilo salariale, la più recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale india che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).
Nel caso concreto senza il danno alla salute, e lavorando al 100% nella sua abituale professionale, avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di CHF 47'300 Malgrado il danno alla salute e con una completa capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute, avrebbe invece potuto conseguire CHF 43'368 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, riduzione del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari).
Utilizziamo dunque questi importi per effettuare il confronto dei redditi e otteniamo il seguente grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 47'300.00
con invalidità CHF 43'368.00
Perdita di guadagno CHF 3'932.00 = Grado d'invalidità 8%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non esiste, cosi come non esiste il diritto a provvedimenti professionali per i quali viene richiesto un grado d'invalidità minimo del 20%.
Su esplicita richiesta scritta si resta a disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di aiuto al collocamento.
Osservazioni al progetto di decisione del 04.04.2012
A seguito delle osservazioni da lei presentate durante il colloquio avvenuto presso i nostri uffici il 03.05.2012, ci ha fatto pervenire ulteriore documentazione medica. La stessa ê stata sottoposta al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, dopo attenta valutazione, conferma le valutazioni mediche già emerse in fase d'istruttoria e quindi quanto indicato in precedenza in relazione alla sua capacità lavorativa residua.
Facciamo inoltre notare che la precedente valutazione SMR è stata redatta sulla scorta di una valutazione peritale reumatologia e psichiatrica.
In conclusione, dobbiamo costatare che non vengono apportati nuovi elementi concreti nè a livello medico nè sotto il profilo economico che non siano già stati valutati in base d'istruttoria e che possano indurre l'Ufficio AI a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel progetto di decisione." (doc. AI 58/1-2)
Nel suo ricorso l’assicurata contesta le conclusioni dell’ammi-nistrazione ritenendo che le sue condizioni di salute non le permettono di svolgere le attività domestiche. Produce documentazione già agli atti oltre a un rapporto 3 luglio 2012 della dr.ssa __________, la quale – attestate le varie diagnosi (quali periartropatia delle anche, lombalgia, periartropatia delle spalle, rizartrosi bilaterale, gonartrosi, alluce valgo bilaterale e cedimento dell'arco plantare, obesità BMI 38, ipotireosi sostituita, stato da isterectomia seguita da una depressione reattiva) – ha affermato che la capacità lavorativa nella professione di addetta all'economia domestica era diminuita in modo concreto e completo, non potendo la paziente “flettere le gambe, inginocchiarsi, agguantare manici (scope/padelle ecc.), elevare le braccia, ruotare il tronco, alzare pesi sopra la vita, sollevare più di 10 kg, salire scalette, ecc. (…)" (doc. A3)
Produce inoltre un certificato 3 settembre 2012 del dr. __________, il quale, confermate le diagnosi di poliartrosi diffusa, tunnel carpale, periartropatia bilaterale delle due anche, ha affermato che la paziente continua a lamentare dolori e impotenza funzionale, “ragione per cui non può più svolgere il suo lavoro abituale come collaboratrice domestica”, specificando che “da qualche mese si assiste ad un aggravamento della sintomatologia con apparizione anche di affetti depressivi che andranno opportunamente valutati” (doc. B1). Agli atti è pure stato prodotto un rapporto relativo ad una scintigrafia ossea esperita il 26 ottobre 2012 attestante un quadro sovrapponibile al precedente esame del novembre 2010 (doc. C).
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.10. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti gli specialisti incaricati dall’amministrazione, segnatamente il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella perizia del 16 gennaio 2012 e la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria, nel rapporto finale SMR del 1. marzo 2012.
Per quanto riguarda infatti l’aspetto reumatologico, tenuto conto della documentazione agli atti e della visita clinica effettuata, riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa, il perito ha proceduto alla discussione dei dati medici, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce in sostanza un’inabilità lavorativa parziale (del 25%) nelle professione precedentemente esercitata di aiuto domestico e di una capacità lavorativa completa in attività lavorative adeguate alle limitazioni funzionali.
Il dr. __________ ha esposto in particolare come a dipendenza delle diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di "Lievi alterazioni statico-degenerative a livello lombare", l'assicurata lamenta dei dolori generalizzati con evoluzione da diversi anni e accompagnati da una marcata impotenza funzionale soggettiva, ma comunque confermati da pochi elementi obiettivi. Considerato d'altra parte l'esame clinico, caratterizzato più che altro da una diffusa dolenza palpatoria con cellulalgie a digitopressioni molto modeste, superanti i classici "tender-points" della sindrome fibromialgica, ha concluso tattarsi di una sindrome polialgica diffusa di natura funzionale non classificabile dal punto di vista reumatologico e, quindi, probabilmente da associare, per esclusione, alla sindrome ansiosa-depressiva (sindrome somatoforme). Secondo il perito questa bassa soglia dei dolori spiega inoltre la marcata discrepanza tra l'impotenza funzionale soggettiva e quella che ci si potrebbe aspettare tenendo conto dei reperti obiettivi. La sintomatologia dell'assicurata è dunque in massima parte caratterizzata da una sindrome funzionale del dolore o sindrome polialgica diffusa, non collegabili ad alterazioni di natura organica. A dipendenza quindi delle moderate alterazioni degenerative a livello lombare presenti, andavano riconosciuti dei limiti funzionali per delle attività lavorative con carichi pesanti o in ergonomici sulla colonna vertebrale (sollevamento di pesi superiori a 10-15 kg, possibilità di cambiare posizione per 5-10 minuti ogni 2 ore circa).
Secondo il perito dunque l'assicurata poteva svolgere la sua attività nella misura di 6 ore al giorno (ciò che equivale ad una limitazione del 25%), mentre che in un'attività adatta, rispettosa dei limiti funzionali, dal lato prettamente reumatologico e oggettivo, andava ammessa una capacità lavorativa a tempo pieno e con rendimento completo. Come casalinga infine era da riconoscere una limitazione dell'ordine del 10% in relazione a attività lavorativa particolarmente pesanti (doc. AI 40/7-9 e consid. 2.8).
Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________ ha effettuato un esame approfondito della situazione.
Posta la diagnosi di "Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4)" ha osservato come non erano evidenzia-bili disturbi personologici, ma una personalità semplice, poco differenziata, con scarsa scolarità, con scarse capacità intellettive e di insight, facilmente suscettibile allo stress, con scarsa adattabilità. La specialista ha escluso la presenza di una patologia di asse I associata; in particolare, considerata la sintomatologia non sufficientemente intensa, di una sindrome ansioso-depressiva o di una depressione reattiva o, in difetto di elementi clinici significativi, maggiore, breve ricorrente o di disturbo distimico. Era per contro presente un'organizzazione depressiva di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico attraverso l'espressione o accentuazione della sintomatologia algica.
D'altra parte, non erano evidenziabili elementi che potessero sostenere un isolamento sociale o una perdita dell'integrazione socio-relazionale. In conclusione la specialista ha ritenuto non essere presenti dal lato psichiatrico limiti funzionali di rilievo, che impediscano all'assicurata di svolgere un'attività lavorativa medicalmente adeguata dal lato somatico, superando il dolore con uno sforzo di volontà (doc. AI 43/7).
Questo Tribunale deve attribuire alle valutazioni del perito incaricato dall’amministrazione e a quelle del medico SMR, pieno valore probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.9), giacché tali specialisti, che giungono a conclusioni logiche, hanno esaminato approfonditamente i punti litigiosi importanti, si sono fondati su esami completi, in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi) ed hanno descritto chiaramente il contesto medico e le sue conclusioni (cfr. anche STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).
A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Del resto, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, diagnosticata dalla psichiatra come solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche alla fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
Nell’evenienza concreta, osservato innanzitutto come l’ammi-nistrazione abbia proceduto correttamente facendo eseguire anche un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati. In effetti, considerato come la specialista abbia in sostanza qualificato come modesto il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in misura superiore a quanto concluso dalla perizia.
2.11. Del resto, la dettagliata ed approfondita valutazione eseguita dai periti non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove affezioni o una diversa e convincente valenza delle patologie diagnosticate.
L’insorgente rinvia in particolare a certificati dell’11 maggio e 3 settembre 2012 del dr. __________ (doc. A2, B1), del 3 luglio 2012 della dr.ssa __________ (doc. A3) e del 29 ottobre 2012 della dr.ssa __________ (doc. C) oltre che a certificati già agli atti e resi in data precedente alle perizie dei dr. __________ e __________ e, quindi, dagli stessi adeguatamente considerati.
Quanto innanzitutto al certificato della dr.ssa __________ del 3 luglio 2012 (doc. A3), a prescindere dalle considerazioni generali che, secondo la ricordata giurisprudenza, si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni del medico curante (cfr. sopra consid. 2.9), va detto che da tale referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR o per dipartirsi in qualche modo dalle conclusioni dei dr. __________ e __________, come del resto anche concluso dal dr. __________ del SMR (doc. IVbis). La curante, che peraltro è generalista e non specialista nelle materie che qui interessano, si limita in effetti a rielencare disturbi e diagnosi già noti, non apportando tuttavia nuovi elementi clinici che permettano in qualche modo di discostarsi dalle conclusioni peritali né, quindi, di sostanziare una maggiore riduzione della capacità lavorativa rispetto a quella riscontrata dai periti. In realtà i vari disturbi elencati dalla curante rientrano in buona parte nella diagnosi di sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente.
In sostanza il certificato della dr.ssa __________, che ripropone peraltro quanto da lei già attestato precedentemente (cfr. certificato 27 luglio 2011 doc. AI 31-3) configura una diversa valutazione degli impedimenti alla capacità lavorativa causati dalle stesse diagnosi, la quale, come tale, non permette di dipartirsi dalle conclusioni delle perizie. In realtà la differente valutazione della curante è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011).
Analoghe considerazioni si impongono in merito ai certificati 11 maggio e 3 settembre 2012 del dr. __________, il quale si limita a ribadire, in modo piuttosto succinto, le diagnosi già poste in precedenza e la conseguente valutazione di inabilità lavorativa per lavori “pesanti come quello di donna delle pulizie” (doc. A2, doc. AI 35-1, 55-1), sottolineando un aggravamento della sintomatologia algica “con apparizione di affetti depressivi che andranno opportunamente valutati” (doc. B1, A2). In ogni modo il curante reumatologo non si è confrontato con le conclusioni del perito dr. __________, non ha fornito una dettagliata descrizione del quadro clinico nè apportato nuovi elementi esaustivi in grado di precisare in cosa sarebbe se del caso consistito l’asserito peggioramento. Senza nemmeno indicare i trattamenti intrapresi visto il decorso, egli si è limitato a ribadire in modo del tutto generico che l’assicurata sarebbe attualmente incapace di eseguire lavori pesanti senza tuttavia descrivere nel dettaglio gli eventuali limiti funzionali correlati alla diagnosi posta e senza motivare la diversa conclusione in punto alla capacità lavorativa rispetto alla perizia fatta allestire dall’Ufficio AI.
Anche il medico SMR dr. __________ ha osservato che da tali certificati non risultava comprovata una modifica dello stato di salute rispetto alle valutazioni peritali, presentando l’assicurata prevalentemente un quadro di sindrome polialgica diffusa di natura funzionale (doc. IVbis e Xbis; cfr. anche doc. AI 57). Quanto al riferimento del dr. __________ alla presenza di disturbi depressivi, gli stessi sono già stati adeguatamente approfonditi nell’ambito della perizia effettuata dalla dr.ssa __________.
Con riferimento al certificato del 20 gennaio 2011 del dr. __________, neurologo, a prescindere dal fatto che lo stesso è di un anno precedente la perizia del dr. __________, il quale ne ha tenuto conto nell’ambito della sua valutazione (cfr. doc. AI 40-7), con pertinenza il medico SMR ha osservato che “una sostanziale problematica neurologica non è documentata” (doc. X). Il reperto relativo alla scintigrafia ossea eseguita il 26 ottobre 2012 non apporta dal canto suo nuovi elementi suscettibili di mettere in forse le conclusioni peritali confermando anzi espressamente un quadro scintigrafico sovrapponibile al precedente esame del novembre 2010 e, quindi, di epoca antecedente la perizia del dr. __________ (doc. C). Non può infine essere di rilievo il succinto certificato del dr. __________, reso all’attenzione dell’assicurazione disoccupazione, che si limita ad attestare un’inabilità lavorativa senza porre delle diagnosi (doc. B3) e quindi nemmeno merita di essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato dal punto di vista medico (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.9).
Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato, con motivazioni affidabili e complete, dai periti dr. Pancaldi e dr.ssa Uslenghi.
A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Del resto l’assicurata, che denuncia in particolare l’insorgenza della patologia depressiva, non si è premurata di produrre altra documentazione in grado di sovvertire le conclusioni della dr.ssa Uslenghi o di attestare un peggioramento delle affezioni psichiatriche (e/o reumatologiche) di cui è portatrice rispetto a quanto valutato in sede peritale.
In conclusione, ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.9), rispecchiando la perizia del dr. Pancaldi e quella della dr.ssa Uslenghi, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9; sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. anche le STFA I 938/05 del 24 agosto 2006 e I 143/07 del 14 settembre 2007), alle stesse può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572), e considerato che non è stato provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa intervenuto dopo la resa delle perizie e prima del 12 giugno 2012, è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti), che a dipendenza del quadro di sindrome polialgica diffusa di cui è affetta sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 75% nella sua attività di collaboratrice domestica e del 100% in un’attività adeguata alle limitazioni funzionali poste dal perito reumatologo.
2.12. Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, p. 201). In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Nella fattispecie, l’amministrazione, al fine di determinare il grado di invalidità, ha interpellato il consulente professionale, il quale ha effettuato gli accertamenti necessari per appurare il salario precedentemente conseguito dall’assicurata (doc. AI 49).
Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc; SVR 2007 UV nr. 17 e STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – considerato un reddito da valida nel 2010 di fr. 47’300.-- (salario annuo del 2010 quale collaboratrice domestica presso l’ultimo datore di lavoro, doc. AI 49-1) e quello da invalida per lo stesso anno in un’attività semplice e ripetitiva di fr. 43'368.10 (fr. 4'237.80 riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2010, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e ridotti del 18% per tener conto della necessità di effettuare lavori leggeri e per altri fattori di riduzione, doc. AI 51) – il grado d’invalidità nel 2010 è del 8% ([47’300 - 43'368.10] x 100 : 47’300 = 8.31% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 21 consid. 3.2). Alla stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi al 2012.
Tali accertamenti e conclusioni, che sono rimasti in sostanza incontestati dalla ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella determinazione del reddito da invalida, dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e delle indicazioni fornite dal TCA nella STCA del 25 settembre 2006 (cfr. STFA I 222/04 del 5 settembre 2006; I 424/05 del 22 agosto 2006).
Per quanto peraltro attiene alla censura ricorsuale riguardo alle attività lavorative reperibili, il TF già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 p. 293 consid. 3b p. 296; si veda anche la STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 328 consid. 4a p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 p. 481 consid. 2 p. 482; cfr. anche STF U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - applicata in concreto nella misura del 18% e, quindi, in modo generoso - si tiene conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi e quindi del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481; STF I 418/06 del 24 settembre 2007).
In questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità (Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio 2003).
L’Ufficio AI ha quindi rettamente concluso che l’assicurata non attingeva un grado di invalidità sufficiente per l’erogazio-ne di una rendita di invalidità.
A titolo abbondanziale va detto che anche volendo, per pura ipotesi, considerare l’assicurata come solo parzialmente salariata (consid. 2.7), e, quindi, fissare al 60% la quota riservata alle mansioni professionali ed al restante 40% quella dedicata alle occupazioni casalinghe, il grado di invalidità globale non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità superiore al 40%. In effetti pur volendo considerare per la mansioni casalinghe un grado di inabilità del 25% (conformemente al grado di impedimento fissato dal perito dr. __________ per lo svolgimento di attività domestiche, doc. AI 40) e appunto quello dell’8% per quella ipotetica di salariata, il grado d’invalidità globale sarebbe del 14.8 % (40 x 25% + 60 x 8%). Nemmeno volendo considerare un maggiore grado di impedimento nell’esercizio dell’attività casalinga, a titolo indicativo del 40% (anziché del 10% come concluso dal perito dr. __________), sarebbe possibile giungere ad una tasso d’invalidità complessivo conferente il diritto ad una rendita.
2.13. L’assicurata ha chiesto al TCA che venga esperita una nuova valutazione medica.
Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non è necessario procedere ad altri accertamenti medici.
All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di revisione. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti