Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.191

 

FS/sc

Lugano

20 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 giugno 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1954 già al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio 2002 (decisione del 13 febbraio 2003 cresciuta incontestata in giudicato sub doc. AI 24/1-2) aumentata, in via di revisione, a tre quarti dal 1. novembre 2004 (decisione del 25 ottobre 2006 confermata da questo Tribunale con sentenza del 20 agosto 2007 sub. doc. AI 53/1-2 e 62/1-15) e confermata con decisione del 21 aprile 2010 (decisione, questa, che ha respinto l’aumento postulato con la domanda dell’8 aprile 2008 e che è stata confermata da questo Tribunale con sentenza del 25 agosto 2010; cfr. doc. AI 65/1-8, 93/1-3 e 99/1-8) , nel mese di ottobre 2011 ha inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi (doc. AI 101/1-5).

 

                               1.2.   Con decisione 20 giugno 2012, preavvisata il 18 aprile 2012 (doc. AI 109/1-2) viste le risultanze mediche e dell’inchiesta a domicilio del 5 aprile 2012 (doc. AI 108/1-5) con ulteriore presa di posizione dell’assistente sociale del 12 giugno 2012 (doc. AI 115/1-2) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assegno per grandi invalidi (doc. AI 116/1-3).

 

                               1.3.   Contro la decisione del 20 giugno 2012 l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso sostenendo, in particolare, che già al mattino ha bisogno di qualcuno che l’aiuti ad alzarsi, a vestirsi e a mettere le scarpe, così come per fare la doccia, asciugarsi e pulirsi dopo essere andata al gabinetto. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa rilevato come con il ricorso sollevi le medesime censure espresse con le osservazioni 10 maggio 2012 (doc. AI 113/1-4) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (IV).

 

                               1.5.   Con lettera 20 agosto 2012 l’insorgente oltre a sostenere che avrebbe difficoltà a parlare con estranei, che non tenderebbe ad esagerare i proprio dolori e che in quanto orgogliosa non cercherebbe la compassione della gente ha addotto di avere anche delle difficoltà a spostarsi (“(…) non riesco neanche a appoggiarmi nel bastone per il male e senza forza alle mani e devo attaccarmi ai muri per muovermi per casa (…)” (VI)) e ha inoltre prodotto il certificato 21 agosto 2012 del dr. __________ (VI e allegato doc. B).

 

                               1.6.   Con osservazioni 3 settembre 2012 oltre a rinviare alla presa di posizione dell’assistente sociale del 12 giugno 2012 (doc. AI 115/1-2) e sottolineare che “(…) al pt. 3.1.6 del rapporto d’inchiesta 5 aprile 2012 (doc. 108 incarto AI) si legge che: “per gli spostamenti all’interno della casa non vengono evidenziati impedimenti”. Del resto, appare del tutto inverosimile che l’assistente sociale non abbia rimarcato un tale evidente modo di muoversi dell’assicurata. (…)” l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso rilevando, quanto al certificato 21 agosto 2012 del dr. __________, che i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, nell’annotazione 29 agosto 2012 hanno osservato che “(…) la diagnosi di distimia F 34.1 o di sindrome ansioso depressiva F 41.2 viene usata quando il quadro depressivo non è sufficientemente grave da permettere la diagnosi di una sindrome depressiva lieve. Si tratta quindi di una patologia psichiatrica minore che non giustifica dal punto di vista medico una dipendenza regolare o un accompagnamento regolare da parte di terzi. (…)” (VIII/bis).

 

                               1.7.   Con lettera 9 settembre 2012 l’assicurata oltre a produrre il certificato medico 10 settembre 2012 del dr. __________ (doc. C) ha in particolare ulteriormente specificato le difficoltà a spostarsi aggiungendo che quando l’assistente sociale le ha chiesto “(…) se ho bisogno per le relazioni sociali le ho spiegato che non ho bisogno perché io sono sempre a casa esco molto poco perché non voglio disturbare nessuno per accompagnarmi (…)” (X).

 

                               1.8.   Con osservazioni 20 settembre 2012 l’Ufficio AI si è espresso sulle censure di cui allo scritto del 9 settembre 2012 e, quanto al certificato medico 10 settembre 2012 del dr. __________, ha rilevato che nell’annotazione 19 settembre 2012 il dr. __________ ha osservato che “(…) l’attuale certificato del dr. __________ non modifica la valutazione precedente e non indica un’attuale modifica dello stato di salute. Faccio presente che l’inchiesta a domicilio è stata eseguita in piena conoscenza del danno alla salute dell’assicurata. (…)” (XII/bis).

 

                               1.9.   Con lettera 1 ottobre 2012 l’assicurata si è infine confermata nelle proprie allegazioni (XIV).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

 

                                         L’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi senza specificare di quale grado e da quando.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

 

                                         Gli atti ordinari della vita sono i seguenti:

                                         - vestirsi/svestirsi

                                         - alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         - mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale

                                         - andare al gabinetto

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti

                                         (DTF 127 V 97, 125 V 303 e 117 V 146 consid. 2).

 

                                         Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52 e 104 V 127).

 

                               2.4.   L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

                                         La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

                                         È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

 

                                         L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

 

                                         La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a)  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b)  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c)   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

 

                                         Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

                                         a)  è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

                                         b)  necessita di una sorveglianza personale permanente,

                                         c)   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

                                         d)  a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

                                         e)  è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’ar-ticolo 38 OAI (cpv. 3).

 

                                         L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

                                         a.   non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

                                         b.   non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

                                         c.   rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

 

                                         Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

                                                      È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

 

                                         Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

 

                                         Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, con rapporto 16 aprile 2012 relativo all’inchiesta a domicilio effettuata il 5 aprile 2012 (doc. AI 108/1-5), l’assistente sociale ha costatato quanto segue:

 

"  (…)

2.        Luogo di soggiorno della persona assicurata

 

2.1      La persona assicurata vive in un luogo diverso da un istituto (ad es. da sola, presso i genitori, insieme al coniuge o al compagno/alla compagna, oppure presso terzi)?

 

L'assicurata vive con il figlio nel loro appartamento di Minusio.

 

 

2.2      La persona assicurata soggiorna continuamente (o per la maggior parte del tempo) presso un istituto al fine di ricevere cure e/o assistenza (escluse le cure mediche)?

 

No.

 

 

2.3      La persona assicurata vive in una comunità di alloggio in parte finanziata dall'AI? (specificare la durata del soggiorno)

 

No.

 

 

2.4      La persona assicurata si trova in un internato per provvedimenti              d'integrazione AI? (specificare la durata del soggiorno)

 

No.

 

 

2.5      La persona assicurata è ricoverata in ospedale per cure mediche? (specificare la durata del soggiorno)

 

No, l'assicurata non è attualmente ricoverata presso un ospedale per cure mediche.

 

 

3.        Informazioni sulla grande invalidità

 

3.1.1  Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi

 

L'assicurata dichiara di riuscire a infilare e sfilare da sola, stando seduta sul letto, i differenti capi d'abbigliamento concernenti sia la parte superiore sia la parte inferiore del corpo.

Indossa pantaloni e magliette comode che non necessitano di essere allacciati con cerniere lampo o bottoni poiché essa riferisce di riscontrare difficoltà nel maneggiare "oggetti" di piccole dimensioni.

Riscontra difficoltà nell'infilare le calze e dichiara di farsi aiutare dal figlio convivente, quando quest'ultimo è presente (lavoro a turni) mentre, da sola riesce a indossare le calzature aiutandosi con un calzascarpe.

 

Esistono appositi ausili (pinza per le calze) che consentono di infilare le calze in maniera autonoma, inoltre l'aiuto fornito dal figlio non è constante e pertanto l'atto non può essere conteggiato.

 

 

3.1.2  Alzarsi, sedersi e coricarsi

 

L'assicurata è autonoma nell'alzarsi, nel sedersi e nel coricarsi. Riferisce di impiegare del tempo nel rimboccarsi il piumone ma di essere tuttavia autonoma.

 

 

3.1.3  Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in purea o per sonda, escluse le diete)

 

Non vengono evidenziate difficoltà nel compimento di quest'atto. L'assicurata riferisce di essere autonoma sia nel tagliare gli alimenti sia nel portare il cibo alla bocca.

 

 

3.1.4  Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)

 

L'assicurata dichiara di far capo all'aiuto della figlia (3 volte la settimana), che vive nei dintorni, sia per la cura dei capelli sia per lavarsi le differenti parti del corpo a causa della "mancanza di forza" nelle mani.

L'assicurata, come raccontato in colloquio, dispone sia della vasca da bagno con il pianale per sedersi (mezzo ausiliario utilizzato in passato dalla madre) sia del box doccia. Essa riscontra difficoltà di mobilizzazione sia nell'entrare sia nell'uscire dalla vasca e per questo motivo l'igiene personale viene fatta in prevalenza nel box doccia.

L'aiuto della figlia per il compimento di quest'atto è presente da febbraio 2009.

 

 

3.1.5  Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene personale/controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)

 

L'assicurata indossa sia di giorno sia di notte dei piccoli salvaslip a causa di piccole perdite d'urina.

Essa riferisce di essere autonoma nel controllo della pulizia, nel riordinare i vestiti e nell'igiene intima.

 

 

3.1.6  Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali

 

Per gli spostamenti all'interno della casa non vengono evidenziati impedimenti.

Nell'incontro l'assicurata riferisce di essere proprietaria di una piccola vettura automatica con la quale si sposta in piena autonomia per recarsi a fare la spesa (__________ e __________) o per raggiungere lo studio del medico curante (__________).

Quando nevica afferma di preferire il bus (fermata sottocasa) e di far capo di rado ai figli, solo quando si sente troppo debole anche per poter guidare.

Gli spostamenti a piedi sono limitati a poche centinaia di metri nei pressi dell'abitazione, essa riferisce infatti di riuscire a camminare al massimo 10 minuti e poi di dover fare una sosta per riposare e poi riprendere il cammino.

 

L'assicurata è in grado di spostarsi in maniera autonoma e l'aiuto dei figli non è regolare, pertanto la necessità dell'aiuto di terzi per il compimenti di quest'atto non è giustificato

 

 

3.1.7  A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es. ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i contatti sociali

 

No.

 

 

3.2      La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per evitare l'isolamento permanente

 

No.

 

 

3.3      La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di trattamenti?

 

L'assicurata prepara e si somministra i medicamenti in maniera autonoma.

 

 

3.4      La persona assicurata necessita di una sorveglianza personale?

 

Nell'incontro l'assicurata è apparsa lucida, orientata e riferisce che fino ad ora non si sono mai verificate cadute.

Non dispone attualmente del dispositivo TeleAlarm.

 

Il riconoscimento della sorveglianza personale come inteso nelle CIGI (marginale 8035) non è attualmente giustificato.

 

 

3.5      La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?

 

Pianale per la doccia e bastone.

 

 

3.6      L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità

 

Sì, mediante l'utilizzo dell'ausilio per le calze (pinza per le calze).

 

 

4.        Proposta di decisione

 

La persona assicurata dipende da terzi per compiere un atto ordinario della vita:

 

-  lavarsi                                                     febbraio 2009

 

Non necessita di sorveglianza personale.

 

L'assicurata prepara e si somministra la terapia medicamentosa in piena autonomia.

 

Non sono attualmente assolte le condizioni per il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi e la domanda va pertanto respinta.

(…)" (doc. AI 108/2-5)

 

                                         In sede di osservazioni al preavviso 18 aprile 2012 con cui le è stata comunicata l’intenzione di rifiutarle l’assegno per grandi invalidi (doc. AI 109/1-2), l’assicurata ha contestato la valutazione dell’assistente sociale adducendo di avere bisogno per vestirsi, per andare in bagno e per lavarsi. Ella ha altresì evidenziato di essere sempre a casa da sola salvo quando arrivano i figli che, oltre ad aiutarla a lavarsi e a vestirsi, l’accompagnano dal medico, le preparano le medicine e le cucinano i pasti. Inoltre, quando si alza al mattino fa molta fatica a muoversi, deve fare delle inalazioni perché fatica a respirare e sull’arco della giornata avrebbe bisogno di essere aiutata almeno per tre ore (vedi lo scritto del 10 maggio 2012 sub doc. AI 113/1-5).

 

                                         Interpellata al riguardo l’assistente sociale, nella nota del 12 giugno 2012 (doc. AI 115/1-2), ha osservato:

 

"  (…)

Prendo atto delle osservazioni al progetto dalla Signora RI 1 in data 10 maggio 2012 e rispondo come segue.

 

 

1.     Vestirsi/svestirsi

Durante il nostro incontro l'assicurata ha dichiarato difficoltà solamente nell'indossare calze e scarpe, situazione che come già riportato nel rapporto può essere risolta con l'utilizzo di ausili appositi (pinza per le calze e calzascarpe). Ciò vale, peraltro, anche [per] il reggiseno, visto che ne esistono in commercio privi di allacciature.

Confermo pertanto quanto contenuto nel rapporto.

 

2.     Andare al gabinetto

L'assicurata ha dichiarato di essere completamente autonoma nel compimento di quest'atto, diversamente rispetto alle osservazioni. Da un lato l'assicurata ha riferito di essere sola per buona parte del tempo, dall'altro la documentazione medica all'incarto non segnala impedimenti agli arti superiori tali da impedirle di compiere l'igiene intima con sufficiente autonomia; ne consegue che non si ravvedono giustificate ragioni, nelle osservazioni presentate dall'assicurata, per valutare la necessità di aiuto in questo contesto.

Confermo quanto contenuto nel rapporto.

 

3.     Igiene personale

L'aiuto fornito dalla figlia nel compimento dell'atto é stato considerato all'interno del rapporto AGI, pertanto non ho nulla da aggiungere a quanto già indicato nel rapporto di inchiesta.

 

4.     Spostamenti

Durante l'incontro l'assicurata ha riferito di possedere una vettura e di utilizzarla regolarmente per gli spostamenti fuori casa con la massima autonomia. Ha dichiarato altresì come l'aiuto dei figli non fosse regolare, nè sussistono giustificate ragioni, di natura medica o di altra natura, che rendano indispensabile un accompagnamento da parte loro.

Confermo quanto contenuto nel rapporto.

 

 

5.     Cure di base

L'assicurata ha dichiarato di essere autonoma nel preparare la terapia medicamentosa, mentre nelle osservazioni presentate indica che è il figlio a prepararla. Per quanto non si ravvedano ragioni per giustificare una simile necessità, anche qualora ciò avvenisse, non influisce in alcun modo sull'esito della presente valutazione.

Confermo quanto contenuto nel rapporto.

 

A questo riguardo vorrei ricordare come secondo la dottrina e la giurisprudenza in presenza di due diverse versioni, la preferenza debba essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche.

Le spiegazioni fornite in un secondo momento non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se essere le contraddicono. Pertanto, osservate le divergenze, dove indicato, tra quanto dichiarato nel rapporto d'inchiesta e quanto in seguito osservato, si reputa che le indicazioni fornite inizialmente abbiano una grande importanza nella valutazione presente, perché non condizionate.

 

Alla luce di queste considerazioni non ho nulla da aggiungere rispetto alle conclusioni del rapporto.

(…)" (doc. AI 115/1-2)

 

                                         Da qui la decisione del 20 giugno 2012 con la quale l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto all’assegno per grande invalido (doc. AI 116/1-3).

 

                               2.6.   Va evidenziato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinanti fattori.

                                         Innanzitutto, secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava appunto di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno.

                                         Tuttavia, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 133 V 450 consid. 11.1.1 pag. 468 con riferimento a DTF 130 V 61; 128 V 93 consid. 4).

                                         Gli stessi parametri, rispettivamente i requisiti affinché una valutazione dell’assistente sociale acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso di un’inchiesta a domicilio volti ad accertare, come in casu, i presupposti per l’eventuale assegno grandi invalidi (DTF 130 V 61 consid. 6.1 e 6.2).

 

                               2.7.   Nel caso in esame, come detto, l’inchiesta domiciliare è stata svolta per conto dell’Ufficio AI dall’assistente sociale, persona qualificata per poter compiere simili accertamenti. Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni singolo atto ordinario sulla base di quanto osservato, attingendo le informazioni necessarie direttamente dall’interessata.

 

                                         Questo Tribunale, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) e per le ragioni che seguono, non ha motivo di scostarsi dalla valutazione dell’assistente sociale corredata dalle relative osservazioni del 12 giugno 2012 (atti, questi, riprodotti al consid. 2.5 in esteso) a cui va riconosciuta piena forza probatoria.

 

                                         Innanzitutto va sottolineato che secondo la dottrina e la giurisprudenza (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, § 68 n. 39 pag. 451 con rinvii giurisprudenziali), in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono.

                                         In concreto, dal rapporto 16 aprile 2012 (doc. AI 108/1-5), a differenza di quanto sostenuto in seguito e a più riprese dalla stessa assicurata, risulta che essa “(…) dichiara di riuscire a infilare e sfilare da sola, stando seduta sul letto, i differenti capi d’abbigliamento concernenti sia la parte superiore sia la parte inferiore del corpo […] Riscontra difficoltà nell’infilare le calze e dichiara di farsi aiutare dal figlio convivente, quando quest’ultimo è presente (lavoro a turni) mentre, da sola riesce a indossare le scarpe aiutandosi con un calzascarpe . (…)” (doc. AI 108/3), che “(…) è autonoma nell’alzarsi, nel sedersi e nel coricarsi. Riferisce di impiegare del tempo nel rimboccarsi il piumone ma di essere tuttavia autonoma. (…)” (doc. AI 108/3), che “(…) riferisce di essere autonoma nel controllo della pulizia, nel riordinare i vestiti e nell’igiene intima. (…)” (doc. AI 108/3) e che “(…) per gli spostamenti all’interno della casa non vengono evidenziati impedimenti. Nell’incontro l’assicurata riferisce di essere proprietaria di una piccola vettura automatica con la quale si sposta in piena autonomia per recarsi a fare la spesa (__________ e __________) o per raggiungere lo studio del medico curante (__________). Quando nevica afferma di preferire il bus (fermata sotto casa) e di far capo di rado ai figli, solo quando si sente debole anche per poter guidare. Gli spostamenti a piedi sono limitati a poche centinaia di metri nei pressi dell’abitazione, essa riferisce infatti di riuscire a camminare al massimo 10 minuti e poi di dover fare una sosta per riposare e poi riprendere il cammino. (…)” (doc. AI 108/4).

                                         Viste le chiare indicazioni che emergono dal rapporto 16 aprile 2012 (doc. AI 108/1-5), per il solo fatto che, come da lei sostenuto, avrebbe difficoltà a parlare con estranei, che non tenderebbe ad esagerare i proprio dolori e che in quanto orgogliosa non cercherebbe la compassione della gente (cfr. consid. 1.5), non è possibile concludere differentemente e questo a maggior ragione considerate anche le osservazioni del 12 giugno 2012 dell’assistente sociale.

 

                                         D’altra parte, nell’ambito della domanda di revisione del 2004 (cfr. doc. AI 26/1-2 e consid. 1.1), i periti del SAM poste le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “(…) Fibromialgia. Sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative plurisgmentali da C4 fino a C7 con osteocondrosi e spondilosi, nonché spondilartrosi e uncartrosi con localizzazione soprattutto a livello C6-C7. Sindrome lombovertebrale con episodi a carattere spondilogeno recidivanti nell’anamne-si, nonché a carattere lombosciatalgico su una discopatia importante a livello L4-L5 con minima pseudoretrolistesi di L4 su S1 e presenza di discopatie plurisegmentali ai segmenti L1-L2, L3-L4 e L5-S1. Iniziale poliartrosi delle dita delle mani soprattutto alle articolazioni interfalangee prossimali II bilateralmente. Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva. (…)” (doc. AI 36/7) , circa la capacità d’integrazione avevano concluso che “(…) L’A. è ritenuta in grado di poter esercitare un’attività lavorativa più leggera ed ergonomicamente più adatta, con una capacità lavorativa globale valutata nella misura del 60%. Dovrebbe trattarsi di un’attività professionale in cui l’A. possa alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, non debba alzare pesi superiori ai 5 Kg, non debba lavorare in posizione statica con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti, non debba mantenere delle posizioni statiche con la colonna cervicale. Non riteniamo indicato un provvedimento di riqualifica o riformazione professionale. Nell’attività di casalinga, la capacità lavorativa globale è valutata nella misura del 70 – 80%, tenendo in considerazione il fatto che può essere aiutata dalla madre e che l’economia domestica è ridotta con in effetti una sola persona a carico (il figlio). (…)” (doc. AI 36/10).

                                         Inoltre, quanto alla documentazione medica prodotta in sede di domanda di aumento dell’aprile 2008 (cfr. doc. AI 65/1-8 e consid. 1.1; e meglio il certificato medico 19 maggio 2008 del dr. __________ sub doc. AI 70/1-3, i rapporti 2 gennaio 2009 del dr. __________ sub doc. AI 74/1-6, 19 gennaio 2009 del dr. __________ sub doc. AI 75/1-6 e 16 giugno 2009 del dr. __________ sub doc. AI 78/1-6, nonché il rapporto d’uscita 1. dicembre 2008 del reparto di medicina interna e nefrologia dell’Ospedale regionale di __________ sub doc. AI 83/1-5 e i rapporti 8 gennaio 2010 del dr. __________ sub doc. AI 86/1 e 4 dicembre 2009 del dr. __________ sub doc AI 86/2-3), i medici SMR dr. __________ e dr. __________, nelle annotazioni 23 ottobre 2009, 3 novembre 2009 e 1. aprile 2010, hanno evidenziato che “(…) per quanto concerne il lato psichiatrico ed il lato reumatologico non risulta dagli attuali rapporti dei curanti una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata, in particolare lo stato reumatologico risulta sovrapponibile (riduzione della mobilità di 1/3, dolenzia diffusa, articolazioni periferiche indenni, assenza di problematica radicolare). Dal punto di vista psichiatrico viene unicamente diagnosticata una distimia, ricordo che la diagnosi di distimia corrisponde ad una depressione cronica del tono dell’umore che non è sufficientemente grave da giustificare la diagnosi di una sindrome depressiva lieve. Quindi si tratta d’una problematica psichiatrica (inoltre non trattata a livello medicamentoso), di marginale influsso sulla CL come già stabilito in occasione della perizia SAM. (…)” (doc. AI 81/1), che “(…) si aggiunge attuale documentazione in merito al ricovero ospedaliero 2008. Dal rapporto risulta che si è trattato di una infezione delle vie respiratorie in assicurata tabagista. Dalla documentazione non risulta esservi una patologia polmonare cronica con influsso sulla CL residua. (…)” (doc. AI 84/1) e che “(…) le attuali osservazioni riportata sia con rapporto medico cardiologico che da parte del medico curante non permettono a mio avviso di giustificare un ulteriore peggioramento tale da pregiudicare ulteriormente le esigibilità residuali già note in questa fase di osservazioni al progetto di decisione del 21.12.2009. (…)” (doc. AI 92/1).

                                         Del resto, questo Tribunale, con STCA del 25 agosto 2010 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 99/1-8), ha respinto il ricorso del 30 giugno 2010 (doc. AI 96/10-13) con il quale l’insorgente aveva impugnato la decisione del 21 aprile 2010 che le negava un aumento della rendita finora erogata (doc. AI 93/1-3) evidenziando in particolare che “(…) Pur ammettendo per pura ipotesi di lavoro la ricevibilità del ricorso, va nel merito osservato che il dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR avuto riguardo ai rapporti medici del 2 gennaio 2009 del dr. __________, FMH in medicina interna (doc. AI 74/1-6), 19 gennaio 2009 del dr. __________, FMH in fisiatria e reumatologia (doc. AI 75/1-6), 16 giugno 2009 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 78/1-6), del rapporto d’uscita 1. dicembre 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 83/1-6) e dei rapporti 8 gennaio 2010 del dr. __________ (doc. AI 86/1) e 4 dicembre 2009 del dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia (doc. AI 86/23) , si sono espressi chiaramente sia per quanto riguarda le diagnosi delle patologie di cui soffre la ricorrente sia per quanto riguarda i motivi che non permettono di giustificare un ulteriore peggioramento tale da pregiudicare ulteriormente le esigibilità residuali già note (vedi le annotazioni del medico 23 ottobre 2009, 3 novembre 2009 e 1. aprile 2010, sub doc. AI 81/1, 84/1 e 92/1) e la loro valutazione non è stata contestata validamente da altri specialisti. La ricorrente non ha infatti prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare la valutazione dell’amministrazione. (…)” (doc. AI 99/7).

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in sede ricorsuale.

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 21 agosto 2012 non ha posto delle nuove diagnosi e si è limitato ad attestare, in modo del tutto generico, che “(…) come richiesta certifico di seguire ambulatoriamente la sopracitata paziente per una sindrome depressivo-ansiosa (DD: distimia) che sicuramente aggrava le sue compromesse condizioni fisiche, con difficoltà nella gestione dell’attività casalinga e della cura della propria persona. (…)” (doc. B). Al riguardo i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, nelle annotazioni 29 agosto 2012, hanno rilevato che “(…) la diagnosi di distimia F 34.1 o di sindrome ansioso-depressiva F 41.2 viene usata quando il quadro depressivo non è sufficientemente grave da permettere la diagnosi di una sindrome depressiva lieve. Si tratta quindi di una patologia psichiatrica minore che non giustifica dal punto di vista medico una dipendenza regolare o un accompagnamento regolare da parte di terzi. (…)” (VIII/bis). Giova qui rilevare che lo stesso dr. __________, nel rapporto medico 16 giugno 2009 (doc. AI 78/1-6), in merito ai provvedimenti attuali e alla prognosi, aveva indicato “(…) colloqui di sostegno (13 sedute in due anni); paziente non prende farmaci antidepressivi perché non li sopporta. Ho tentato con più farmaci e più volte di convincerla del loro beneficio e della possibilità di incidere anche sul dolore (innalzamento della soglia del dolore) ma purtroppo senza successo. Diventa polemica anche verso il sottoscritto, quando tento di elaborare strategie che non soddisfano le sue aspettative e quando cerco di convincerla per una terapia. Prognosi, incerta considerata la lunga durata della malattia e della inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/4 punto 4.7).

 

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel certificato medico 10 settembre 2012, poste le diagnosi note, si è limitato ad osservare che “(…) la presenza di dolori e limitazioni a carico dell’apparato locomotorio induce un’importante dipendenza per quanto riguarda l’igiene (lavarsi), vestirsi (tutto quanto riguarda la parte inferiore del corpo come mutande, pantaloni, calze, scarpe e anche il reggiseno), nonché negli spostamenti fuori casa come ho già descritto nel certificato del 10 ottobre 2011. Questa invalidità che giustifica un 60% di rendita risale al 2005 con peggioramento da inizio 2009. La situazione è cronica e suscettibile piuttosto di peggioramento che di miglioramento. (…)” (doc. C). Va qui ribadito che, in un momento non sospetto (leggi durante l’inchiesta del 5 aprile 2012 sub doc. AI 108/1-5), l’assicurata ha dichiarato di “(…) riuscire a infilare e sfilare da sola, stando seduta sul letto, i differenti capi d’abbigliamento concernenti sia la parte superiore sia la parte inferiore del corpo […] Riscontra difficoltà nell’infilare le calze e dichiara di farsi aiutare dal figlio convivente, quando quest’ultimo è presente (lavoro a turni) mentre, da sola riesce a indossare le scarpe aiutandosi con un calzascarpe . (…)” (doc. AI 108/3) e che è autonoma “(…) nell’alzarsi, nel sedersi e nel coricarsi. (…)” (doc. AI 108/3) e “(…) nel controllo della pulizia, nel riordinare i vestiti e nell’igiene intima. (…)” (doc. AI 108/3). Dall’inchiesta emerge inoltre che “(…) per gli spostamenti all’interno della casa non vengono evidenziati impedimenti. Nell’incontro l’assicurata riferisce di essere proprietaria di una piccola vettura automatica con la quale si sposta in piena autonomia per recarsi a fare la spesa (__________ e __________ o per raggiungere lo studio del medico curante __________). Quando nevica afferma di preferire il bus (fermata sotto casa) e di far capo di rado ai figli, solo quando si sente debole anche per poter guidare. Gli spostamenti a piedi cono limitati a poche centinaia di metri nei pressi dell’abitazione, essa riferisce infatti di riuscire a camminare al massimo 10 minuti e poi di dover fare una sosta per riposare e poi riprendere il cammino. (…)” (doc. AI 108/4).

                                         Del resto, dal menzionato certificato del 10 ottobre 2011 (si tratta dell’allegato per grandi invalidi sub doc. AI 104/1), risulta, in particolare, che alla domanda volta a sapere se le indicazioni sulla grande invalidità al N. 3 (pagina 3 e 4) corrispondono alle sue constatazioni, il dr. __________ ha risposto di sì (cfr. doc. AI 104/1 punto 3) senza tuttavia minimamente allegare e documentare in cosa sia consistito il peggioramento ad inizio 2009. Lo stesso sanitario, nel rapporto medico pervenuto all’Ufficio AI il 2 gennaio 2009 (doc. AI 74/1-6), alla domanda volta a sapere se la persona assicurata deve ricorrere all’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita,  aveva risposto di no (doc. AI 74/4 punto 5.4). Anche il dr. E__________, nelle annotazioni 19 settembre 2012, ha osservato che “(…) l’attuale certificato del dr. __________ non modifica la valutazione precedente e non indica un attuale modifica dello stato di salute. Faccio presente che l’inchiesta a domicilio è stata eseguita in piena considerazione del danno alla salute dell’assicurata. (…)” (XII/bis).

 

                                         Quanto alla censura secondo la quale il dr. __________ non ha mai visitato l’assicurata e il fatto che la perizia del SAM risale al 2005 (cfr. XIV), va rilevato che, come esposto sopra, la perizia pluridisciplinare del 24 agosto 2005 del SAM non è mai stata validamente contestata e fino alla decisione del 21 aprile 2010 (ritenuta tutta la documentazione medica allora agli atti) questo Tribunale con STCA del 25 agosto 2010 ha confermato l’assenza di un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa residua.

                                         In questo senso, ritenuto un quadro valetudinario sostanzialmente immutato, non è censurabile il fatto che i medici SMR non abbiano visitato l’insorgente per la redazione delle annotazioni posteriori al 21 aprile 2010 (illustrativa al riguardo la STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 nella quale l’Alta Corte, in merito agli SMR, ha sottolineato che “(…) il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2) (…) (STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1).

                                         Del resto, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfah-ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In merito, infine, alle contestazioni circa le attività parziali componenti l’atto di spostarsi e alle asserite difficoltà di relazionarsi, questo Tribunale deve fare proprie le osservazioni 20 settembre 2012 nelle quali l’Ufficio AI ha evidenziato che:

 

"  (…)

-    Nello scritto oggetto di disamine, l'assicurata conferma di spostarsi autonomamente con la sua vettura per andare a fare delle piccole compere. Essa aggiunge inoltre che per la spesa "grande" viene accompagnata dai figli, che l'aiutano in seguito anche a riordinarla. Tale affermazione, pur essendo compatibile con il limite funzionale di caricabilità di 5 kg stabilito (cfr. perizia SAM 25 agosto 2005, pag. 5), non è però da considerare – come rettamente annunciato dalla titolare dell'inchiesta a domicilio – quale una necessità di aiuto regolare. Difatti, secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (di seguito CIGI, RS 318.507.13), cifra marginale no. 8025, l'aiuto è considerato regolare se la persona assicurata lo necessita o potrebbe necessitarne quotidianamente. Ciò accade per esempio se essa è soggetta ad attacchi che possano manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986, pag. 510). L'aiuto dei figli nel fare la spesa deve essere piuttosto considerato come un agire rispettoso dell'obbligo di collaborazione dei famigliari, corollario dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. nota marginale no. 3089 della CIGI).

 

-    In merito alla difficoltà di relazionarsi con gli altri descritta – per la prima volta in questa sede (cfr. in specie pt. No. 3.2 del rapporto d'inchiesta 16 aprile 2012) – dall'assicurata, l'amministrazione rileva come un tale comportamento mal si concilia con la sua patologia psichiatrica (cfr. annotazione 28.08.2012 SMR Dr. med. __________ e Dr. med. __________, a mente dei quali l'assicurata non adempie nemmeno le condizioni di una sindrome depressiva lieve). Occorre del resto rilevare come la capacità di spostarsi in macchina da sola dell'assicurata, non può far altro che rafforzare la suddetta valutazione della titolare dell'inchiesta a domicilio.

(…)" (XII)

 

                               2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurata dipende da terze persone in modo regolare e rilevante per un solo atto quotidiano della vita, cioè per il lavarsi.

                                         Non essendo adempiuti i presupposti per poter beneficiare del diritto ad un assegno per grandi invalidi (cfr. consid. 2.3 e 2.4) la decisione di rifiuto impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti