Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.19

 

FS

Lugano

6 settembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 dicembre 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1952, dal 1. marzo 2007 è beneficiario di una rendita intera AI (cfr. il progetto d’assegnazione di rendita 11 giugno e le decisioni 17 settembre 2008 sub doc. AI 41/1-3, 48/3-6 e 49/3-5).

 

                               1.2.   Con decisione 17 febbraio 2010, preavvisata con progetto 11 gennaio 2010 (doc. AI 72/1-2), l’Ufficio AI ha sospeso il diritto alla rendita dal 1. ottobre al 23 dicembre 2009 essendo in quel periodo l’assicurato “(…) in detenzione (regime ordinario)” (doc. AI 77/1-3).

                                         Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato e nella stessa l’amministrazione aveva precisato che “(…) per quanto concerne la richiesta di restituzione, riceverà una decisione separata. (…)” (doc. AI 77/1).

 

                               1.3.   Con decisione 17 maggio 2010 (doc. AI 85/1-3) l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 3'538.-- (pari alle rendite dei mesi di ottobre e novembre 2009) indicando che “(…) detto importo potrebbe essere compensato mediante trattenute sulla rendita corrente. (…)” (doc. AI 85/1). Contestualmente l’amministrazione ha reso attento l’assicurato circa la possibilità di chiedere il condono precisando che “(…) se lei stima che nel Suo caso le suindicate condizioni della buona fede e dell’onere troppo grave siano entrambe realizzate e se desiderasse perciò chiedere il condono, può presentare una domanda di condono al nostro Ufficio AI, entro 30 giorni dalla notificazione della presente decisione di restituzione. Ad un eventuale domanda di condono deve essere aggiunto il - Foglio completivo 3 -, debitamente compilato e con l’autentifica-zione del Comune. (…)” (doc. AI 85/1).

                                         Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.4.   Con decisione 3 settembre 2010 l’Ufficio AI ha stabilito che:

 

"  (…)

In seguito alla nostra decisione di restituzione del 17.05.2010 passata in giudicato, constatiamo che nessuna richiesta di condono è pervenuta al nostro Ufficio.

 

Di conseguenza l’importo di CHF 3'538.00 indebitamente percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF 350.00 mensili sulla rendita corrente fino ad estinzione del debito.

 

Se questo importo dovesse essere elevato un’eventuale proposta da parte Sua per un altro modo di pagamento potrebbe essere esaminata dal nostro Ufficio.

 

In applicazione dell’art. 97 LAVS, in correlazione con l’art. 66 LAI, un ricorso interposto contro la presente decisione non avrà effetto sospensivo.

(…)" (doc. A/1)

 

                                         Il ricorso dell’8 ottobre 2010 (doc. AI 91/12-13) interposto contro la decisione del 3 settembre 2010 è stato accolto ai sensi dei considerandi da questo Tribunale che, con STCA del 14 aprile 2011 (doc. AI 98/1-9), cresciuta incontestata in giudicato, ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, effettuato il calcolo volto a sapere se la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente AI intacca o meno il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo ex art. 93 LEF, verifichi l’esigibilità della compensazione.

                               1.5.   Con decisione 20 dicembre 2011 (doc. D e E) l’Ufficio AI ha confermato la compensazione ritenuto che la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente non ha intaccato il minimo vitale riconosciuto dal diritto esecutivo.

 

                               1.6.   Contro la decisione del 20 dicembre 2011 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

 

"  (…)

    Che l’Ufficio dell’assicurazione Invalidità riconosca il diritto alle rendite per i mesi di novembre e dicembre 2009

    Venga rivista l’interpretazione nella stesura del foglio di calcolo per determinarne il diritto al condono

(…)" (I)

 

                               1.7.   Con la risposta di causa – sulla base della presa di posizione del 6 marzo 2012 della Cassa __________ di Compensazione __________ (VI/1) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

 

                               1.8.   Con scritti 22 marzo e 2 aprile 2012, dopo aver preso visione dell’incarto completo della Cassa __________ di compensazione, l’insorgente – contestati, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, di seguito, in particolare alcune voci non riconosciute come spese – si è confermato nelle proprie allegazioni.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 20 dicembre 2011 (doc. D e E) – con la quale l’Ufficio AI ha confermato la compensazione ritenuto che la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente AI non ha intaccato il minimo vitale riconosciuto dal diritto esecutivo – è conforme o meno alla legislazione federale.

                                         E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

 

                                         Di conseguenza, nella misura in cui l’insorgente postula il riesame della decisione di sospensione della rendita, contesta l’importo chiesto in restituzione e ne chiede il condono, il ricorso è irricevibile.

                                         Questo Tribunale non può infatti che ribadire quanto rilevato già nella STCA del 14 aprile 2011 (doc. AI 98/1-9), cresciuta incontestata in giudicato, e meglio:

 

"  (…)

Al riguardo il TCA rileva che sia la decisione del 17 febbraio 2010 di sospensione della rendita che quella del 17 maggio 2010 di restituzione sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. consid. 1.2 e 1.3) e che, se non fosse stato d’accordo con le stesse, l’assicurato avrebbe dovuto impugnarle puntualmente e tempestivamente.

 

D’altra parte, nella misura in cui chiede la riconsiderazione dei suenunciati provvedimenti, il TCA si limita qui a rilevare che non può imporre all’amministrazione di procedere in tal senso poiché la riconsiderazione è una facoltà dell’Ufficio AI. Infatti il giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (ZAK 1985 58 e ZAK 1986 597 citate da Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Recht-sprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 30/31 (Art. 17 ATSG), pag. 387 e da Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza indicati, pag. 261).

(…)" (doc. AI 98/4-5)

 

                                         Va qui evidenziato che il comportamento dell’insorgente nella misura in cui ripropone le medesime censure già sollevate nella procedura concernente il ricorso dell’8 ottobre 2010 sfociata nella STCA del 14 aprile 2011 lasciata crescere incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.4) è al limite del temerario.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Nella STCA di rinvio del 14 aprile 2011 questo Tribunale appurato che sulla base dei combinati articoli 50 cpv. 2 LAI e 20 cpv. 2 LAVS l’Ufficio AI può compensare il credito da restituzione vantato nei confronti del ricorrente di fr. 3'538.-- ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché verificasse l’esigi-bilità della compensazione avuto riguardo al minimo vitale LEF (cfr. consid. 1.4).

                                         Un credito in restituzione di una rendita è considerato irrecuperabile quando le prestazioni continuano ad essere versate, ma non è possibile procedere a una compensazione in quanto i redditi dell’interessato sono inferiori al minimo vitale secondo il diritto d’esecuzione (STF 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011; DTF 136V 286, 130 V 505 e 115 V 341 consid 2 tutte con riferimenti; vedi pure la nota marginale 10802 delle Direttive sulle rendite (DR valide dal 2003 stato al 1. gennaio 2012 nelle versioni tedesca e francese).

                                         Anche le note marginali 10919 e 10920 delle medesime DR stabiliscono che per principio la compensazione di una rendita è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto d’esecuzio-ne non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69) e che per la determinazione del minimo vitale ai sensi della LEF si veda l’annesso 4 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell’AVS, nell’AI e nelle IPG valide dal 1. gennaio 2008 stato al 1. gennaio 2012 nelle versioni tedesca e francese.

                                         Secondo l’annesso 4 delle DIN nell’AVS, nell’AI e nelle IPG valgono i tassi e le regole di calcolo dei rispettivi cantoni che vanno domandate al corrispondente ufficio di fallimento.

 

                                         Per il Canton Ticino fa stato la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1. settembre 2009 che tiene conto delle Direttive del 1. luglio 2009 della Conferenza svizzera degli ufficiali di esecuzione e fallimento (vedi la Circolare n. 35/2009 del 20 agosto 2009 sulle modalità di calcolo del minimo d’esistenza agli affetti del diritto esecutivo in conformità dell’art. 93 LEF emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza).

 

                               2.4.   Nella fattispecie, invece di procedere come indicato nella STCA di rinvio del 14 aprile 2011 (cfr. consid. 2.3), dagli atti risulta che l’amministrazione, per stabilire se la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente AI ha o meno intaccato il minimo vitale, si è fondata sui parametri validi per il calcolo delle prestazioni complementari (vedi l’incarto completo della Cassa __________ di compensazione e la presa di posizione 6 marzo 2012 sub VI/1 della medesima Cassa che, ad esempio, per giustificare la voce spese riferita al canone di locazione ha rinviato all’art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC e per il calcolo del valore locativo si è basata sul Foglio di calcolo della prestazione complementare alla rendita AVS/AI).

 

                                         In questo senso ci si potrebbe chiedere se la decisione impugnata non debba essere annullata già per questa ragione e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicatogli nella STCA di rinvio del 14 aprile 2011.

 

                                         In ossequio al principio della celerità (l’insorgente già si è lamentato della durata della procedura amministrativa precisando che “(…) a tutela dei miei interessi mi batterò e praticherò ogni strada necessaria per risolvere positivamente il contenzioso utilizzando ogni mezzo possibile (…)” (X) e per le ragioni che seguono questo Tribunale, non senza stigmatizzare l’operato dell’amministrazione, rinuncia tuttavia ad un ulteriore rinvio degli atti visto che sulla base degli stessi è possibile concludere che la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente AI non ha intaccato il minimo vitale riconosciuto dal diritto esecutivo.

 

                                         Parimenti, nemmeno meritano ulteriore approfondimento le censure circa il calcolo effettuato dall’amministrazione adducendo, in particolare, le differenze tra il Foglio di calcolo della prestazione complementare alla rendita AVS/AI dell’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona sub doc. F e il Foglio di calcolo allegato alla decisione del 20 dicembre 2011 sub doc. E. Infatti, lo si ribadisce, vanno applicati i criteri validi per il minimo LEF e non quelli per la prestazione complementare (cfr. consid. 2.3).

 

                               2.5.   In casu con decisione del 3 settembre 2010 l’Ufficio AI ha stabilito una trattenuta di fr. 350.-- dalla rendita corrente AI fino a concorrenza dell’importo chiestogli in restituzione pari a fr. 3'538.-- (cfr. consid. 1.3 e 1.4).

 

                                         Di conseguenza, a seconda che la prima trattenuta sia già stata fatta nel mese di settembre o in quello di ottobre 2010, nel mese di luglio o agosto 2011 l’importo chiesto in restituzione di fr. 3'583.-- è stato raggiunto e da allora nulla è più stato trattenuto.

 

                                         Anche se dagli atti dell’incarto della Cassa __________ di compensazione si evince che i dati economici forniti dall’insorgente si riferiscono all’anno 2009 e non al periodo in cui è stata effettuata la trattenuta, gli stessi possono comunque essere presi in considerazione ritenuto che non risultano esserci state delle sostanziali mutazioni in quegli anni (vedi le rispettive decisioni di rifiuto di prestazioni complementari per gli anni 2010 e 2011 sub doc. 130 dell’incarto della Cassa __________ di compensazione).

 

                                         Dal Foglio complementare 3 (doc. 121.8 dell’incarto della Cassa __________ di compensazione), quali uscite per sé e sua moglie (da considerare per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo art. 93 LEF) per l’anno 2009, l’insorgente ha indicato i seguenti importi: fr. 6'283.-- per i premi dell’assicurazione malattia, fr. 583.-- per i contributi AVS/AI/IPG degli assicurati senza attività lavorativa e fr. 22'200.-- per l’affitto. Quanto all’affitto, ritenuto che fr. 1'200.--sono per il posteggio (vedi il modulo 1 – Informazione complementare sub doc. 121/9 dell’incarto della Cassa __________ di compensazione), lo stesso può essere riconosciuto limitatamente a fr. 21'000.-- (22'200 - 1'200 = 21'000). A tale proposito va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.

                                         Neppure può essere ritenuto l’importo di fr. 23'196.-- che l’insorgente sostiene di aver versato alla sua ex moglie per l’anno 2009 (cfr. X e la dichiarazione della ex moglie sub doc. 135.2 dell’incarto della Cassa __________ di compensazione). Infatti nella sentenza di divorzio 5 giugno 2007 e nell’omologata convenzione 6/13 luglio 2006 sulle conseguenze accessorie non è stato fissato alcun importo quale contributo alimentare per il mantenimento della ex moglie a cui è stato riconosciuto il diritto di abitare nella proprietà __________ dell’insorgente fino all’eventuale trapasso di proprietà (doc. 5 dell’incarto della Cassa __________ di compensazione).

 

                                         Per il medesimo anno, quali entrate l’insorgente ha indicato: fr. 38'304.-- (fr. 31'920.-- per sé e fr. 6'384.-- per la figlia) quale rendita-pensione percepita da organismi in Svizzera e all’estero e fr. 21'228.-- quale rendita d’invalidità. In particolare dal doc. 121.2 dell’incarto della Cassa __________ di compensazione si evince che anche nel 2010 all’insorgente sono state versate dalla __________ prestazioni per complessivi fr. 38'304.-- e dai doc. 140 e 141 emerge che per il 2009 lo stesso importo é stato versato sul suo conto postale sotto forma di 4 accrediti trimestrali di fr. 9'576.-- cadauno.

 

                                         Da quanto appena esposto risulta dunque che il ricorrente nel 2009, coniugato in seconde nozze con __________ e padre di __________ (doc. 61, 62 e 97), disponeva, quali entrate, di fr. 59'532.-- (38'304 + 21'228 = 59'532).

 

                                         Quanto alle uscite, nel 2009, l’assicurato doveva far fronte a fr. 25’200.-- quale importo per sé e la sua famiglia (importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.-- più fr. 400.-- per la figlia __________ nata nel 2006 x 12, stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso. Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas; cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo).

                                         Ai fr. 25'200.-- vanno poi aggiunte le uscite sopra stabilite di fr. 27'866.-- (6'283 + 583 + 21'000 = 27'866) e si giunge ad un importo complessivo di fr. 53'066.-- (25'200 + 27'866 = 53'066).

 

                                         In concreto, per il 2009, risultano uscite per 53'066.-- e, quindi, un’eccedenza di fr. 6'466.-- (59'532 - 53'066 = 6'466) per l’intero anno e di fr. 538.83 al mese (6'466 : 12 = 538.83).

 

                                         Di conseguenza, visto l’ammontare dell’eccedenza mensile di fr. 538.83 per l’anno 2009, anche volendo ammettere un minimo rincaro per gli anni 2010 e 2011 (va qui ribadito che la situazione economica in quegli anni non ha subito sostanziali modifiche e ricordato che la trattenuta è stata effettuata da settembre e/o ottobre 2010 a luglio e/o agosto 2011), la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente AI degli anni 2010 e 2011 rispettava il minimo vitale riconosciuto dal diritto esecutivo.

 

                               2.6.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata del 20 novembre 2011 va quindi confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti