Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.203

 

BS/sc

Lugano

6 maggio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 giugno 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1959, parzialmente attivo quale meccanico di lavastoviglie, nell’aprile 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, chiedendo in particolare la copertura dei costi relativi a mezzi ausiliari quali occhiali e lenti a contatto (doc. AI 2). Con decisioni 18 giugno 2007 (doc. AI 21) e 2 novembre 2007 (doc. AI 33), l’Ufficio AI ha negato il rilascio della garanzia sia per i provvedimenti sanitari che per gli occhiali e le lenti a contatto.

 

                                         Con decisione 22 febbraio 2008 (preavvisata il 21 settembre 2007; doc. AI 28) l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2007, ritenendolo dal maggio 2007 totalmente abile nella sua abituale professione e in altre attività adeguate (doc. AI 31 e 37).

 

                               1.2.   A seguito dell’inoltro di una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 48), esperiti i necessari accertamenti, con decisione 21 ottobre 2008 (preavvisata il 15 luglio 2008; doc. AI 64) l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni, non avendo riscontrato rilevanti modifiche rispetto alla precedente decisione del 22 febbraio 2008 (doc. AI 73). Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso (doc. AI 80-3). Con decreto 23 gennaio 2009 questa Corte ha stralciato dai ruoli la causa omologando la transazione tra le parti che disponeva il rinvio degli atti per ulteriori indagini mediche, in particolare una perizia oftalmologica per stabilire la capacità lavorativa dell’insorgente nella sua abituale attività ed in altre attività adeguate (inc. 32.2008.220; doc. AI 84).

 

                               1.3.   Fondandosi sugli esiti della perizia oftalmologica, eseguita dalla dr.ssa __________ con decisione 22 febbraio 2010 (preavvisata il 13 gennaio 2010) l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni in quanto, eccezione fatta per un breve periodo d'incapacità lavorativa (03.03.2009 - 15.04.2009), l’assicurato è stato ritenuto pienamente abile (doc. AI 102-1).

 

                                         Con sentenza 3 febbraio 2011 questa Corte ha accolto il ricorso inoltrato dall’assicurato, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di accertamenti di natura sia medica che economica (inc. 32.2010.82; doc. AI 129).

 

                               1.4.   Dando seguito a quanto stabilito con la sentenza di rinvio, con decisione 12 giugno 2012 (preavvisata il 7 maggio 2012) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.

 

                               1.5.   Contro la summenzionata decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, è nuovamente insorto a questa Corte. Sostenendo in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito, egli ha poi contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione non avendo quest’ultima considerato anche l’affezione alla mano destra. L’insorgente sostiene inoltre come l’Ufficio AI non abbia tenuto conto, nel calcolo del grado d’invalidità, del reddito attualmente conseguito quale montatore tecnico di servizio e venditore di lavastoviglie industriali, esercitato a titolo indipendente dal 1° gennaio 2009.

 

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando sia la valutazione medica che economica, ha chiesto la reiezione del ricorso.

                                        

                               1.7.   In data 5 settembre 2012 il ricorrente ha presentato delle osservazioni alla risposta di causa (VI).

 

                               1.8.   Il 12 marzo 2013 il TCA ha svolto un accertamento presso l’Ufficio AI, ricevendo risposta il 9 aprile 2013 (IX). Il 19 aprile 2013 l’assicurato ha preso posizione in merito al citato accertamento (XI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                               2.2.   Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito non avendo nella decisione contestata l’Ufficio AI minimamente preso posizione alla sua richiesta – formulata in sede di osservazioni al progetto di decisione – di considerare quale reddito da invalido quanto percepito nell’attività svolta dopo il danno alla salute, tralasciando anche la conferma della ricezione delle stesse osservazioni.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

                                         In questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).

                                         Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).

 

                                         Ritornando al caso in esame, nella decisione impugnata l’amministrazione non ha fatto riferimento alle osservazioni 11 giugno 2012, omettendo inoltre di spiegare il motivo per cui non ha preso in considerazione i redditi effettivamente conseguiti dall’assicurato dopo il danno alla salute. L’insorgente ha tuttavia avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicurato ha nuovamente ribadito le proprie censure.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, come accennato al consid. 2.3, con sentenza 3 febbraio 2011 questa Corte, annullata la decisione amministrativa del 22 febbraio 2010, aveva ordinato il seguente rinvio:

 

"  Nella fattispecie in esame, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti, annullata la decisione contestata, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché, mediante espletamento di una nuova perizia oftalmologica, previa definizione delle singole mansioni da sottoporre per valutazione al perito, stabilisca se l’assicurato può continuare a svolgere e in che misura l’attività di tecnico di lavastoviglie industriali, come pure attività adeguate. Il perito accerterà anche la problematica sollevata dal SMR in merito alla riduzione del campo visivo. In esito agli accertamenti, l’amministrazione statuirà mediante una nuova decisione sul diritto dell’assicurato alla rendita, previo esame di un’eventuale riformazione professionale come espressamente richiesto dall’insorgente. “ (inc. 32.2010.82 consid. 2.10 in doc. AI 129/12).”

 

                                         Una volta definito il mansionario dell’assicurato interpellando l’ex datore di lavoro (doc. 138  e doc. 139), l’Ufficio AI ha in seguito dato mandato alla dr.ssa __________ di eseguire un’altra perizia oftalmologica. Con rapporto 23 gennaio 2012, completato il 20 febbraio 2012, la specialista ha accertato una situazione oftalmologica invariata (visus e campo visivo) rispetto al 2009, con una riduzione della stereopsi che comunque già da bambino non era completa. In merito alla capacità lavorativa, con complemento 20 febbraio 2012 la specialista ha concluso:

 

"  (…)

1. In quale misura (in %) ritiene sia ridotto il rendimento lavorativa del sig. RI 1 nella sua abituale attività di tecnico di lavastoviglie?

A causa dei suoi problemi visivi, il sig. RI 1 è più lento nell'esecuzione del suo lavoro,.

Per questo ritengo sia ridotto del 50% il rendimento lavorativo dell'assicurato.

 

2. Qual è la capacità lavorativa in attività adatta e quali criteri deve rispettare una tale attività?

La capacità lavorativa in attività adatta è pari al 100%.

Tale attività dovrebbe rispettare i seguenti criteri:

il paziente non può guidare l'automobile in situazioni mesopiche, cioè con luce ridotta, la mattina presto o la sera tardi." (doc. 153/1)

 

                               2.6.   L’assicurato, facendo riferimento ai ricorsi del 21 novembre 2008 (cfr. consid. 1.2) e del 26 marzo 2010 (cfr. consid. 1.3), rileva che, oltre al disturbo visivo, da diversi anni presenta anche una ipodisestia delle dita I e II della mano destra che l’Ufficio AI non ha esaminato.

                                         Dall’esame degli atti di causa non risulta una patologia reumatologica invalidante. Nella risposta di causa l’amministrazione ha infatti rettamente evidenziato:

 

"  (…)

Per quanto concerne la problematica relativa alla mano destra sollevata dal ricorrente con il ricorso, si osserva che nel citato rapporto del Dr. __________ del 18.07.2007 (doc. 27 incarto AI), alla pagina 2 il medico indica "da luglio 2005 dapprima IL per patologia rachide cervicale, in seguito patologia oculare" (sottolineatura della scrivente). Nell'annotazione del 27.03.2007 (doc. 19 incarto AI) lo stesso Dr. E__________ indicava quanto segue:

 

 

" L'assicurato presenta però pure una problematica reumatologica:

 

           -     Ernia discale C5/6 e C6/7 con intervento de compressivo effettuato il 29.01.2005 residua ipodisestesia dita I e II mano destra

 

           -     Ripresa attività lavorativa al 100% dal 30.01.2006 (IL dal 29.11.2005)"

                  (sottolineatura della scrivente)

 

Anche il Dr. __________, nel suo rapporto dell'11.09.2006 (doc. 17-6 incarto AI), affermava che "Per la sindrome cervico-brachiale dx, il Signor RI 1 è stato completamente inabile al lavoro dal 18.10.2005 al 29.01.2006. Per questa patologia, è di nuovo normalmente abile al lavoro nella sua abituale professione a partire dal 30.01.06.".

 

In seguito è stata sempre e solo documentata la patologia oftalmologica, non è infatti presente agli atti nessuna documentazione medica comprovante un'inabilità lavorativa dovuta alla problematica reumatologica.

 

Infatti, nel rapporto del 16.09.2009 (doc. 96 incarto AI), il Dr. __________ del SMR ha indicato tale diagnosi come senza influsso sulla capacità lavorativa dal 30.01.2006. (…)" (doc. IV, pag. 3-4)

 

                                         Va poi ricordato che sia la transazione omologata il 23 gennaio 2009 dal TCA (cfr. consid. 1.2) che la STCA 3 febbraio 2011 (cfr. consid. 1.3 e 2.5) concernevano la patologia oftalmologica.

                                         Fatto sta che l’assicurato non ha prodotto documentazione medica atta a smentire il carattere non invalidante della problematica alla mano destra. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’assicu-rato, richiamato inoltre l'obbligo che incombe a quest’ultimo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 16 aprile 2009 il ricorrente è abile al 50% nella sua abituale professione, ma totalmente abile al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali.

                                     

                               2.7.   Per quel che concerne l’aspetto economico, in particolare per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

 

                                         Nel caso in esame, l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido, il salario conseguito senza il danno alla salute, aggiornato al 2010, di fr. 81’262.-- (doc. AI 158 e 160). Questo dato è rimasto incontestato.

 

                               2.8.   Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)

 

                            2.8.1.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente rileva come nel gennaio 2009, nonostante l’età di 50 anni ed il danno alla salute, sia riuscito ad iniziare un’attività indipendente nel suo settore (tecnico di lavastoviglie industriali) svolta nella misura del 50%, sfruttando in tal modo le sue competenze tecniche e potendo adattare autonomamente alle limitazioni funzionali i ritmi lavorativi. Egli ritiene pertanto superfluo fare riferimento ai (più elevati) dati salariali statistici per il reddito da invalido.

 

                                         Come accennato al considerando precedente, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 ss.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p. 434).

 

                                         Ritornando al caso in esame, occorre ricordare che nel rapporto 27 marzo 2012 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei rapporti medici, aveva indicato le seguenti professioni, da esercitare a tempo pieno, ritenute adeguate:

 

"  (…)

Nel caso concreto del Signor RI 1 si ritiene che egli potrebbe essere reintegrato come addetto alla logistica (magazziniere, con l'ausilio del muletto), aiuto in attività manuali/artigianali medio-leggere, operaio generico (addetto alle riparazioni, all'imballaggio, all'etichettatura senza compiti in cui è richiesta una visione binoculare o stereoscopica), fattorino, spedizioniere, autista (solo viaggi durante il giorno), addetto all'informazione, portiere/custode, addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici). (…)" (doc. AI 159/2)

 

                                         È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

 

                                         Nella fattispecie concreta, visto che le limitazioni sono legate essenzialmente alla problematica oftalmologica ed all’impos- sibilità di sollevare pesi oltre i 20 chili, ritenuto inoltre come ragionevolmente esigibile un cambiamento della professione, la valutazione del consulente può essere confermata. Nondimeno va ricordato che l’assicurato ha beneficiato dell’aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, mandato concluso il 10 agosto 2012 (cfr. doc. AI 176).

                                         Ne consegue che correttamente l’Ufficio AI ha ritenuto esigibile che l’assicurato sfrutti al meglio la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate diverse da quella effettivamente esercitata, utilizzando per la determinazione del reddito i dati statistici.

                                     

                            2.8.2.   Come si legge nella decisione contestata e nel rapporto 3 maggio 2012 del consulente (doc. AI 160/2 e 3), conformemente alla giurisprudenza citata al consid. 2.8, l’amministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un salario di fr. 61'753.--. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una capacità lavorativa ridotta del 10%, di una riduzione del reddito per circostanze personali del 6% (1% per attività leggere e 5% per altri fattori), determinando quindi un reddito da invalido di fr. 52'244.--. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 36% non conferente il diritto ad una rendita.

                                        

                                         Ora, come precisato in sede di risposta (p. 5) e confermato con scritto 12 aprile 2013 (doc. IX), l’amministrazione ha erroneamente tenuto conto di una riduzione di rendimento del 10% della capacità lavorativa, trattandosi invece di una piena abilità lavorativa in attività adeguate.

 

                                         Il ricorrente contesta la riduzione globale operata dall’amministrazione, ritenendo:

 

"  (…)

Dato che l'Ufficio AI a riguardo della determinazione del reddito da invalido ha erroneamente ritenuto una riduzione del rendimento del 10%, è lecito dubitare che la riduzione totale del 6%, operata sul salario ipotetico da invalido, sia adeguata al caso di specie.

 

Invero nel rapporto finale del consulente in integrazione, __________, si può al punto "Limitazione funzionalità" leggere che "la limitazione del rendimento determinato in sede medica, tiene già in considerazione le limitazioni funzionali". Il consulente pertanto non ha concesso nessuna riduzione per la limitazione delle funzionalità del ricorrente.

 

Giacché la riduzione del rendimento del 10% secondo le osservazioni dell'Ufficio AI non è giustificata, dato che il ricorrente è stato ritenuto totalmente abile in attività adeguate, si dovrebbe tuttavia nel caso di specie considerare tutte le limitazioni della funzionalità e quindi concedere l'adeguata riduzione del reddito ipotetico da invalido." (doc. VI, pag. 3-4)

                                         Con scritto 12 marzo 2013 questo TCA ha, fra l’altro, chiesto all’Ufficio AI di motivare il riconoscimento di una riduzione dell’1% per attività leggere, ricevendo la seguente risposta datata 9 aprile 2013:

 

"  (…)

In merito alla riduzione per attività leggere applicata dall'amministrazione pari all'1%, si rimanda alla presa di posizione del consulente IP e si precisa quanto segue.

 

Per la descrizione del metodo di applicazione delle riduzioni si rimanda alle prese di posizione dello scrivente ufficio nella causa n° 32.2012.36, per la quale il TCA ha emanato la sentenza in data 31.01.2013, che è tutt'ora pendente presso il Tribunale federale.

 

Seguendo la tabella indicata in occasione della causa precitata, l'amministrazione ha quindi applicato una riduzione dell'1% in considerazione del fatto che l'assicurato non può sollevare pesi oltre i 20 kg.

 

Tuttavia, come si evince dalla presa di posizione del consulente __________ qui allegata, una riduzione per attività leggera nel caso concreto non sarebbe nemmeno giustificata, in quanto l'assicurato può svolgere anche attività semi-pesanti. A titolo abbondanziale, anche volendo invece applicare una riduzione del 5% per tale fattore, non si arriverebbe comunque ad un grado d'invalidità pensionabile." (doc. IX)

 

                                         In effetti, come si evince dalla citata STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, concernente un altro assicurato e attualmente sub judice al TF, l’Ufficio AI aveva dettagliatamente esposto le modalità di calcolo delle riduzioni. Seguendo la tabella ivi contenuta, nel caso concreto l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’1% in quanto l’assicurato non può sollevare pesi di oltre 20 chili. Nella citata sentenza, lodando l’iniziativa dell’Ufficio AI di adottare una prassi unitaria ma auspicando una direttiva a livello federale da parte dell’UFAS, questa Corte, dopo esaustivo esame della giurisprudenza federale, aveva concluso: “ Il TCA constata peraltro che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 (5%-10%-15%-20%-25%)”. Quindi, nel caso concreto il fattore di riduzione “attività leggera” andrebbe corretto ad un multiplo di 5%, nonostante le riserve espresse dall’amministrazione nelle citate osservazioni 9 aprile 2013. Tuttavia, a ragione l’Ufficio AI rileva in via abbondanzionale che anche riconoscendo tale percentuale, come verrà esposto di seguito, l’assicurato non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile. Alla stessa conclusione si giungerebbe anche volendo seguire la richiesta di riduzione del 10% per attività leggere postulata dall’assicurato.

 

                                         Infine, rettamente nelle osservazioni 19 aprile 2013 il ricorrente rileva, con riferimento alle annotazioni 2 marzo 2012 del SMR (doc. AI 154), che oltre alla limitazione di sollevamento di pesi superiori i 20 chili egli non è più in grado di svolgere lavori di precisione, lavori richiedenti visione binoculare o stereoscopica, come pure con scarsa illuminazione e non può infine guidare durante la notte. Limitazioni che tuttavia hanno un limitato impatto nelle attività adeguate esposte al consid. 2.8.1. Non va poi dimenticato che l’amministrazione ha riconosciuto un 5% per altri fattori di riduzione.

 

                                         Del resto, anche volendo per ipotesi di lavoro riconoscere una riduzione globale del 20%, invero assai generosa, il ricorrente non raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile, così come verrà esposto di seguito.

                                        

                            2.8.3.   Dal raffronto tra il reddito valido di fr. 81’262.-- ed il reddito da invalido di fr. 49’402.-- (80% di 61'753) risulta un grado d’invalidità del 39,2% (81'262 - 49’402.-- x 100 : 81’262), arrotondato per difetto a 39% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).                                             

                                        

                                         In conclusione, visto quanto esposto nei precedenti considerandi, la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.  

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi    Fabio Zocchetti