Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.211

 

LG/DC/sc

Lugano

20 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 giugno 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 14 febbraio 1989 RI 1, nato nel 1968, è stato messo al beneficio di un quarto di rendita d’invalidità (grado 40%) a far tempo dal 1° settembre 1987 (doc. AI 2-1, 3-1).

 

                               1.2.   In sede di revisione della rendita avviata nel 1991 (doc. AI 5-1) la __________ con decisione del 16 luglio 1991 ha soppresso la rendita a decorrere dal 1° settembre 1991 (doc. AI 14-1).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA il quale con sentenza del 14 ottobre 1991 (inc. AI 114/91), cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato la decisione impugnata (doc. AI 20-1).

 

                               1.4.   In data 22 gennaio 1996 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da “ustioni di 3° grado del 60% della superficie corporea” (doc. AI 22-5).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 14 aprile 1998 ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 75%) a far tempo dal 1° dicembre 1997 (doc. AI 51-1)

 

                               1.5.   Nel mese di gennaio 2000 l’amministrazione ha avviato una nuova procedura di revisione (doc. AI 55-1) e con comunicazione del 17 aprile 2000 ha confermato il diritto dell’assicurato alla rendita intera con grado d’invalidità del 75% (doc. AI 62-1).

 

                               1.6.   La rendita intera d’invalidità è quindi stata confermata in occasione della revisione della rendita del 2002 (cfr. comunicazione del 21 gennaio 2003, doc. AI 70-1), nella revisione del 2005 (cfr. comunicazione del 9 marzo 2006, doc. AI 76-1) e del 2009 (cfr. comunicazione del 27 ottobre 2009, doc. AI 87-1).

 

                               1.7.   L’Ufficio AI ha avviato nel mese di marzo 2011 una nuova procedura di revisione (doc. AI 91-1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 103), l’UAI con la decisione del 22 giugno 2012 (doc. AI 107-1), preavvisata con progetto del 25 aprile 2012 (doc. AI 104-1), ha soppresso la rendita d’invalidità essendo il grado d’invalidità del 35%, con la seguente motivazione:

 

"  (…)

Esito degli accertamenti:

Dal 01.12.1997 lei è beneficiario di una rendita intera d'invalidità con grado AI del 75%.

 

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti nell'ambito dell'attuale revisione d’ufficio del suo diritto a prestazioni, è stato rilevato che dal profilo medico la situazione clinica non è sostanzialmente mutata.

 

Dal profilo economico-professionale osserviamo invece come lei nell'anno 1998 ha intrapreso un'attività d'indipendente, conseguendo fino all'anno 2008 dei redditi modesti. Dall'anno 2009 vi è stato invece un aumento considerevole degli introiti.

Dall'inchiesta economica esperita da parte del nostro ispettore in data 12.01.2012 e dall'esame dei dati fiscali, rileviamo che nell'anno 2009 è stato registrato un reddito aziendale lordo di Fr. 37'000.00. Per gli anni 2010 e 2011 la situazione economica-professionale è sovrapponibile; pertanto sulla base di questi dati si può considerare come stabilizzata la sua capacità di guadagno.

 

In assenza del danno alla salute lei avrebbe potuto conseguire un reddito annuo lordo di Fr. 56'447.00 nel 2009 (in base ai dati statistici rilevati dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, media tra Ie divisioni economiche 50/52 (commercio e riparazione di autoveicoli e commercio al dettaglio e riparazioni), livello 4, tabella TA1 nazionale). Aggiornando questo dato all'anno 2012 otteniamo Fr. 57'069.90.

 

Procediamo ora al calcolo del nuovo grado d'invalidità:

 

Confronto dei redditi:   

senza invalidità             CHF 57'069.90

con invalidità                 CHF 37'000.00

Perdita di guadagno      CHF 20'069.90= Grado d'invalidità 35%

 

Essendo iI grado d'invalidità inferiore al 40%, iI diritto alla rendita si estingue.

 

·           Preso atto del suo scritto del 16.05.2012, rileviamo come dal profilo economico non siano stati apportati nuovi elementi atti a modificare la valutazione espressa dall'amministrazione. In effetti come emerso dall'inchiesta economica del nostro ispettore del 12.01.2012 risulta che nell'anno 2009 è stato registrato un reddito aziendale lordo di Fr. 37'000.00, reddito che si può considerare stabilizzato anche per gli anni successivi.

·           In effetti dalla recente notifica di tassazione del 9 maggio 2012, relativa all'anno 2010, si può confermare la tendenza dell'anno precedente. L'Ufficio Tassazioni Ie ha infatti imposto un reddito netto di CHF 40’000.--annui, pari a CHF 42'835.--lordi.

 

Nello specifico si ritiene inoltre che gli atti all'incarto che hanno consentito all'Ufficio AI di poter definire I'attuale grado d'invalidità risultano completi e dunque, da questa profilo, si può desumere che la situazione sia stata adeguatamente indagata, anche tramite un colloquio in sede d'inchiesta; in modo tale che ulteriori passi istruttori non sono più reputati necessari. Di conseguenza, per quanto attiene alla richiesta di un colloquio avente lo scopo di poter discutere il caso, lo scrivente Ufficio non ravvede I'esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest'ultimi già sufficientemente esaustivi” (doc. AI 107-1).

 

                               1.8.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino della rendita intera d’invalidità a far tempo dal mese di luglio 2012 e in via subordinata il ripristino della rendita in ragione di ¾ a far tempo dal mese di luglio 2012 (doc. I).

 

                                         In buona sostanza il ricorrente ha contestato l’aumento degli introiti, con un utile aziendale lordo di fr. 37'000.--, riscontrato dall’amministrazione a partire dal 2009 e negli anni successivi per giustificare la soppressione della rendita (doc. I).

 

                                         Secondo il legale dell’assicurato gli introiti effettivi per gli anni 2010 e 2011 sono pari a fr. 22'401.40, rispettivamente fr. 19'311.90, come da conteggi e dichiarazioni d’imposta allegate.

                                         Inoltre, per quanto riguarda la notifica di tassazione 2010, sulla base della quale l’UAI ha fondato il calcolo economico, l’assicurato ha interposto reclamo, mentre quella del 2011 non era ancora stata intimata al momento del ricorso (doc. I).

 

                               1.9.   In risposta l’UAI, sulla base degli esiti dell’inchiesta per l’attività professionale indipendente, si è riconfermato nel proprio provvedimento postulando la reiazione integrale del gravame (doc. IV).

 

                             1.10.   Il 18 ottobre 2012 il ricorrente ha prodotto il referto medico del Dr. __________ volto a dimostrare la presenza sin dal 2010 di problematiche alla spalla destra che hanno ridotto la capacità lavorativa e di conseguenza il reddito dell’attività (doc. VIII).

 

                                         Il doc. VIII e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. IX).

 

                             1.11.   Con le osservazioni del 5 novembre 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. X+bis).

 

                                         I doc. IX, X+bis sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (doc. XI).

 

                             1.12.   In data 27 marzo 2013 e 4 novembre 2013 il TCA ha interpellato il legale dell’assicurato chiedendogli un aggiornamento della situazione fiscale (doc. XII, XX).

 

                             1.13.   Il rappresentante dell’assicurato ha prodotto copia delle decisioni di tassazione per gli anni 2010 e 2011 emanate dall’Ufficio di tassazione di __________ il 23 ottobre 2013 (doc. XII+1-4).

 

                                         I doc. XII, XX, XXI 1-4 sono stati inviati per osservazioni all’UAI (doc. XXII).

 

                             1.14.   L’UAI ha preso posizione il 12 novembre 2013 chiedendo il parziale accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione del 22 giugno 2012 e l’attribuzione a RI 1 di una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° agosto 2012 (doc. XXIII+bis).

 

                                         I doc. XXII, XXIII+bis sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. XXIV).

 

                             1.15.   Il rappresentante dell’assicurato – in data 15 novembre 2013 – si è così espresso:

 

"  … con la presente prendo atto con piacere che l'ente decidente ha parzialmente aderito al ricorso, dichiarandosi di conseguenza acquiescente.

 

Postulo quindi l'accoglimento del medesimo, con annullamento della decisione 22 giugno 2012, protestando tasse e spese e postulando l'assegnazione di congrue ripetibili in favore del ricorrente da me assistito." (doc. XXV)

 

                                         I doc. XXIV e XXV sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XXVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se vi sia stato oppure no un miglioramento della capacità di guadagno di RI 1 giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita d’invalidità.

                                        

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

 

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

 

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

 

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

 

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

 

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

 

                               2.4.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                     

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

 

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro  (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

 

                               2.5.   Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).

 

                                         Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

 

                                         Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

                                         In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. 

                                         Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

 

                                         Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

                                         Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

 

                                         Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

 

                               2.6.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                                         Va evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Infine, l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.

 

                               2.7.   Con la decisione del 14 aprile 1998, l'UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre 1997.

                                         Dal profilo medico l'amministrazione si è fondata su una  valutazione peritale del 20 gennaio 1998 del Dr. __________ (doc. AI 43-3).

 

                                         Nelle successive procedure di revisione la situazione medica è sempre stata ritenuta stazionaria (doc. AI 60-1, 67-1, 75-1, 86-1).

                                        

                                         Nel questionario per la revisione della rendita del 2 maggio 2011 RI 1 ha indicato che il suo stato di salute è rimasto invariato (doc. AI 91-1, pto. 1.1)

 

                                         Nel rapporto del 6 ottobre 2011 il medico del SMR, Dr. __________, ha confermato la presenza di uno stato di salute “non significamente cambiato” secondo il quale l’assicurato “riesce a guadagnare più di quanto si era ritenuto in precedenza” (doc. AI 95-2).

 

                                         Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr. doc. I e IV) è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

 

                               2.8.   Per quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico, iI TCA constata che l’amministrazione ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 12 gennaio 2012 (doc. AI 96-1,103-1).

 

 

 

                                         Nel relativo rapporto l’incaricato ha esposto le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

5. Evoluzione dei redditi dell'impresa - VEDI ALLEGATO 2

 

La parte contabile è curata da un amico, il signor __________, attivo presso la __________. L'interessato richiede fr. 35.- per pratica, (incombenze amministrative p. es per targare un veicolo) e 60.- fr. per ciascun collaudo a __________.

 

Si rimanda alla tabella riassuntiva allegata per gli anni dal 2007 al 2011.

 

Come si può rilevare, sino al 2008 i redditi conseguiti sono stati modesti. Solo a partire dal 2009 vi è stato un ulteriore aumento degli introiti. In sostanza negli ultimi tre anni la cifra d'affari dichiarata è rimasta immutata, rispettivamente anche gli utili aziendali si equivalgono. A livello fiscale I'ultima imposizione è quella del 2009 (fr. 36'000.- di aziendale ).

Sul CI è stato registrato un reddito aziendale lordo di fr 37'000.- per iI 2009.

 

Per il 2010 e 2011 la situazione economica è quindi sovrapponibile e, suIla base di questi dati si può quindi considerare come stabilizzata la capacità di guadagno dell'interessato.

 

(…)

 

7. Valutazione

 

Dal profilo professionale iI signor RI 1 ha una formazione quale impiegato d'ufficio.

 

Senza il danno alla salute oggigiorno iI signor RI 1, giusta i dati rilevati dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari - posizione 50/52 (media) - livello 4 - della tabella TA1 (suisse 2009), nell'esercizio della sua professione avrebbe potuto conseguire un reddito annuo lordo pari a fr. 56'447.-nel 2009.

 

Nel 1997, anno dell'assegnazione della rendita intera, iI reddito conseguito, come risulta dall'estratto sul CI, ammontava a fr. 1'657.--.

 

Nel caso concreto, ai fini della valutazione del grado di invalidità in sede di revisione sino al 31.12.2011, entra in considerazione I'applicazione del disposti di cui all'art. 31 LAI che cita:

 

1. Se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’art. 17 cpv 1 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1'500.- fr all’anno.

 

2. Solo i due terzi dell'importo che supera questo limite di 1'500.-franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.

 

Nel 1997, anno dell'assegnazione della rendita intera, il reddito conseguito, come risulta dall'estratto sul CI, ammontava a fr.1'657.--

 

Reddito lordo 2009       Fr. 37'000.--

- franchigia                    Fr.   1'500.--

Totale intermedio          Fr. 35'500.--

-1/3 (parte non compu  Fr. 11'281.--**

tabile)

=Totale computabile     Fr. 24'219.--

 

** Parte non computabile: Fr. 35'500.- meno fr. 1'657.-- = Fr. 33'843.-

(= aumento del reddito nel corso degli anni)

1/3 di fr. 33'843.- = fr. 11'281.--

 

Dal confronto dei redditi risulta pertanto il nuovo grado di invalidità:

 

Reddito ipotetico da sano:       Fr. 56'447.--

- reddito da invalido:                 Fr. 25'919.--

= Perdita economica:              Fr. 30'528.--

 

Grado di invalidità: 54%

 

Per gli anni 2010 e 2011 iI reddito dichiarato, come risulta dai dati economici riportati nella tabella di cui ad allegato 2, risulta praticamente invariato.

 

La valutazione del grado AI per questi anni può quindi essere ritenuta stabilizzata al 54%.

 

Con iI 1° gennaio 2012, è intervenuta una modifica della legge AI, segnatamente del citato art. 31 LAI, con soppressione del paragrafo 2, che citava:

 

Solo i due terzi dell'importo che supera questo limite di 1'500.- franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.

 

In considerazione di questa modifica legislativa, rispettivamente tenuto conto della capacità di guadagno del signor RI 1, quantificabile in fr 37'000.- lordi annui, in base ai dati economici acquisiti agli atti (vedi allegato 2, e al p.to 5), ne risulta pertanto un nuovo grado di incapacità al guadagno come segue:

 

Reddito ipotetico da sano:    Fr. 56'447.-- (fr. 57'069.90 aggiornato al                                             2012)

 

- Reddito da invalido:             Fr. 37'000.--

=Perdita economica:             Fr. 19'447.--  (fr. 20'069.90 aggiornato al                                                                          2012)

 

Grado di invalidita 34.45 %                (Grado AI: 35,16% aggiornato                                                                           al 2012)

 

8. Proposta

 

In base alla valutazione economica effettuata, con il 2012 risulta quindi un grado di invalidità insufficiente ai fini del riconoscimento di una qualsivoglia rendita AI, essendo inferiore al 40 %, minimo richiesto dai disposti di legge” (doc. AI 103-4+5+6).

                               2.9.   Nel caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito aziendale lordo conseguito dall’assicurato nel 2009, come pure negli anni successivi (reddito da invalido), con il reddito risultante da un’attività lavorativa nel ramo del commercio e della riparazione di autoveicoli, Tabella TA1, categoria 4 attività semplici e ripetitive (reddito da valido).

 

                                         Il ricorrente - da parte sua - ha contestato l’importo del reddito da invalido preso in considerazione dall’amministrazione (fr. 37'000.--). A suo dire gli introiti effettivi per gli anni 2010 e 2011 sono pari a fr. 22'401.40, rispettivamente fr. 19'311.90, come da conteggi e dichiarazioni d’imposta allegate. Egli inoltre ha interposto reclamo alla notifica di tassazione 2010 e al momento del ricorso non aveva ancora ricevuto la notifica relativa al 2011 (doc. I).

 

                             2.10.   Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2012 (la soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione).

 

                          2.10.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido applicando i dati statistici risultanti da un’attività lavorativa nel ramo del commercio e della riparazione di autoveicoli (doc. AI 103-1, 107-1).

                                     

                                         Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 45-47 “Commercio; riparazione di autoveicoli” si ottiene un importo mensile di fr. 4’648.-- mensili e di fr. 55’776.-- annui che riportato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 90), ammonta a fr. 4'845.54 mensili oppure a fr. 58'146.48 per l'intero anno (fr. 4'845.54 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Adeguando tale importo al 2012, si ottiene un reddito da valido di fr. 59'197.77 (+1,0% per il 2011, + 0,8% per il 2012, cfr. tab. cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 91).

 

                          2.10.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, dalla documentazione economica agli atti emerge che RI 1, di formazione impiegato d’ufficio, esercita dal 1998 un’attività professionale indipendente che consiste nel fornire prestazioni di servizio, per garages e privati, relative all’immatricolazione, il collaudo e lo sdoganamento di autoveicoli (doc. AI 103-3).

 

                                         La notifica di tassazione del 2009 che ha accertato un reddito aziendale di fr. 36'000.-- è cresciuta in giudicato (doc. AI 94-1, 103-4), mentre le decisioni di tassazione dopo reclamo dell’Ufficio tassazione di __________ del 23 ottobre 2013 sia per l’anno 2010 che per il 2011 – dopo accertamento di questa Corte (cfr. doc. XII) – hanno accertato un reddito aziendale di fr. 27'000.-- (doc. XXI1) che l’Ufficio AI ha aumentato del 5,721% di oneri sociali per un importo complessivo di fr. 28'545.-- (doc. XXXIIIbis).

 

                                         Importo del reddito da invalido che l’assicurato non ha contestato (doc. XXV) e può essere ammesso dal TCA – con l’aggiornamento al 2012 – per un importo di fr. 28'773.36 (+0,8%).

 

                                         Partendo dunque un salario da invalido di fr. 28'773.36 e confrontando questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 59'197.77 (consid. 2.10.1.) emerge un tasso d’invalidità del 51,3% arrotondato al 51% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) che permette l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità.

 

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, RI 1 ha diritto a una mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1° agosto 2012 (art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI).

                                     

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza (il ricorso va parzialmente accolto), in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione del 22 giugno 2012 impugnata è annullata.

                                         §§ L’assicurato ha diritto a una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 2012.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono ripartite in ragione di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti