Raccomandata |
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Incarto n.
FC |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 giugno 2012 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 13 aprile 2004 l’Ufficio AI ha respinto una prima domanda di prestazioni AI presentata da RI 1, nato nel 1963, già attivo come aiuto cuoco, avendo accertato un grado di invalidità del 23% (doc. AI 36). Con provvedimento su opposizione 20 marzo 2007 l’Ufficio AI non è entrato nel merito di un’ulteriore domanda di prestazioni considerato come non fosse stata resa verosimile una modifica rilevante delle circostanze oggettive (doc. AI 91).
Mediante decisione 4 marzo 2009 l’Ufficio AI, effettuata una valutazione reumatologica, ha respinto la nuova domanda dell’assicurato, ritenendo che gli accertamenti intrapresi avevano mostrato che il suo stato di salute era rimasto sostanzialmente invariato. Tale decisione è stata confermata mediante pronuncia del 24 settembre 2009 del TCA, il quale, pur dando atto che, dall’insorgere dell’incapacità lavorativa nel 2001, le condizioni di salute del ricorrente avevano subito un lieve peggioramento, ha concluso che lo stesso non era comunque tale da modificare in maniera significativa il grado di incapacità lavorativa totale e, quindi, il grado di invalidità del 23% accertato con decisione 13 aprile 2004 (STCA del 24 settembre 2009, 32.2009.82).
Un’ulteriore domanda del 29 gennaio 2010 è stata nuovamente respinta dall’Ufficio AI, ritenuta la situazione clinico-valetudinaria stabilizzata, mediante provvedimento 6 maggio 2011, confermato dal TCA con pronuncia del 13 febbraio 2012 (STCA 32.2011.170).
1.2. In data 29 febbraio/9 maggio 2012 l’assicurato ha presentato, tramite il proprio medico curante, una nuova domanda di prestazioni sostenendo un peggioramento delle sue condizioni (doc. AI 179). Con decisione 25 giugno 2012, preceduta da un progetto del 18 maggio 2012, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda (doc. AI 184 e 186).
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dal Consultorio giuridico del RA 1, ha contestato il provvedimento e, sulla scorta di nuovi certificati medici, chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per entrata nel merito e, quindi, l’esperimento di ulteriori accertamenti e riesame del grado d'invalidità (I, doc. A5, A6).
1.4. Nella risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata, prodotte le Annotazioni del Servizio medico Regionale dell’AI (SMR), ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con uno scritto del 24 settembre 2012 l’assicurato, tramite il suo patrocinatore, si è ribadito nelle proprie allegazioni ricorsuali (VI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. In concreto l’Ufficio AI, con decisioni del 13 aprile 2004 e 4 marzo 2009 (quest’ultima confermata da questo TCA), accertata - a dipendenza del disturbo funzionale del braccio destro con dolori alla spalla e caricabilità ridotta oltre a una sindrome lombo vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba destra - una capacità lavorativa completa in attività compatibili con le limitazioni derivanti dai problemi alla salute di cui l’assicurato era affetto (“attività leggere che rispecchiano le indicazioni mediche - rari sollevamenti di pesi da terra unicamente con il braccio sinistro fino al massimo di 7,5 Kg. e a condizione che il braccio/la mano destri non vengano sollecitati o sforzati ma vengano usati solo saltuariamente come aiuto al braccio sinistro -”), ha respinto la richiesta di prestazioni poiché dal raffronto dei redditi emergeva un grado d’invalidità del 23% e, quindi, inferiore al 40%. Per quanto riferito alla diagnosi posta dallo psichiatra curante di “disturbo ansioso depressivo reattivo ad una situazione biologica e psico sociale”, secondo l’amministrazione la stessa non aveva valenza invalidante (STCA 32.2009.82 del 24 settembre 2009).
Una nuova domanda è stata presentata nel gennaio 2010. L’Ufficio AI, interpellati i curanti dr. __________, internista e __________, psichiatra, ha fatto effettuare una perizia psichiatrica dal CPAS, il quale, con referto del 16 dicembre 2010 ha concluso che, a dipendenza della diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome mista ansioso-depressiva di entità medio-lieve (ICD 10: F41.2), andava riconosciuta una limitazione della capacità lavorativa del 30%, non cumulabile con le limitazioni causate dalle affezioni somatiche (doc. AI 146/6-7). Di conseguenza l’amministrazione, con decisione 6 maggio 2011, ha nuovamente negato il diritto a una rendita d’invalidità, ritenendo in sostanza che dalla documentazione medica emergeva che il danno alla salute non aveva subito modifiche di rilievo, con una situazione clinico-valetudinaria da considerarsi stabilizzata, ragione per cui andava confermata la validità della precedente decisione del 4 marzo 2009 (grado d'invalidità del 23%).
Detto provvedimento è stato sostanzialmente confermato da questo Tribunale, il quale ha concluso che malgrado dall’insorgere dell’incapacità lavorativa nel 2001 le condizioni di salute del ricorrente avessero subito un peggioramento tale da compromettere la capacità lavorativa in attività adeguate e compatibili con le problematiche al braccio destro nella misura del 30%, il conseguente grado di invalidità era comunque inferiore al 40% (STCA 32.2011.170 del 13 febbraio 2012).
Il 29 febbraio e 9 maggio 2012 il medico curante dr. __________ ha inviato all’Ufficio AI rapporti del 1. e 7 febbraio 2012 della dr.ssa __________, neurologa, relativi ad un esame ENG-EMG inteso a stilare un bilancio clinico e neurofisiologico della nota plessopatia brachiale (doc. AI 181). Sottoposta la documentazione medica al SMR (il quale ha ritenuto che il rapporto in questione non modificava la situazione precedente trattandosi di una “conferma, con esami strumentali, di uno stato esistente da molti anni”, doc. AI 183-1), con decisione 25 giugno 2012, preceduta da un progetto del 18 maggio 2012 (a seguito del quale l’assicurato non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni non avendo il richiedente credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione del 6 maggio 2011 le circostanze oggettive avevano subito una modifica rilevante. In effetti, la documentazione prodotta si limitava a confermare, con esami strumentali, uno stato di salute rimasto invariato da molti anni (doc. AI 186).
2.6. In sede di ricorso, con l’intento di comprovare un peggioramento del suo stato di salute, l’insorgente ha prodotto, oltre al menzionato rapporto della dr.ssa __________ un certificato del curante dr. __________ del 27 agosto 2012, avente il seguente tenore:
" (…)
Si tratta di un paziente che presenta una paralisi totale del braccio destro nell’ambito di una importante atrofia della muscolatura della spalla destra. Il paziente continua a presentare pure uno stato ansioso depressivo per il quale necessita una costante presa a carico psichiatrica specialistica.
Come già ribadito a numerose riprese in passato, non si riesce ad immaginare quale attività lavorativa possa eseguire questo paziente. Confermo quindi da parte mia una inabilità lavorativa completa. A mio avviso il paziente dovrebbe poter beneficiare di una rendita AI intera.” (doc. A16)
Ha prodotto inoltre un certificato 7 agosto 2012 del dr. __________, psichiatra curante, attestante:
" (…)
Si certifica che il signor __________ è tuttora in cura psichiatrica con lo scrivente per il perdurare di uno stato psicopatologico ad impronta ansioso-depressiva.
Tale stato di malessere ormai da tempo tende alla stabilizzazione cronica e pertanto senza significative modificazioni nella propria entità rispetto a quanto già descritto nelle precedenti informative redatte dallo scrivente.
Ciò che di nuovo invece va a mio modo di vedere sottolineato è dato la situazione patologica di tipo neurologico recentemente diagnosticata dalla dr. __________ del servizio di neurologia dell’ __________. È su questo aspetto che bisogna insistere per far sì che le legittime richieste assicurative del paziente vengano finalmente soddisfatte” (doc. A/15).
Valutata la succitata documentazione, con nota 3 settembre 2012 il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno evidenziato:
" (…)
Dalla documentazione risultano diagnosi invariate, non è documentata una sostanziale modifica dello stato di salute e della funzionalità residua.” (doc. IVbis)
2.7. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.8. In concreto, con la nuova domanda del 29 febbraio/9 maggio 2012 (doc. AI 179) non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazio-ne atti a rendere verosimile l’asserita modifica.
In effetti il rapporto della dr.ssa __________ non attesta alcuna modifica della situazione rispetto all’epoca dell’ultima decisione di diniego di prestazioni del 6 maggio 2011, costituendo tale rapporto sostanzialmente una “conferma, con esami strumentali, di uno stato esistente da molti anni”, come attestato dal medico SMR dr. __________ nelle annotazioni 6 maggio 2011 (doc. AI 183). La situazione relativa all’atrofia muscolare a livello del cinto scapolare e del braccio destri appare in effetti relativamente stabile, la circostanza che l’ortotecnico abbia proposto un’ortesi contenitiva per la spalla allo scopo di alleviare i dolori non dimostrando un peggioramento della situazione, ma costituendo tutt’al più una novità sul piano dell’approccio terapeutico. Per il resto la dr.ssa __________ si limita a concludere per l’inesigibilità della professione di aiuto-cuoco.
Va pure ribadito che l’assicurato, ricevuto il progetto di decisione, non ha ritenuto in sostanza di presentare osservazioni di merito o richieste di prove (doc. AI 185).
Non avendo dunque l’assicurato resa verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute rispetto all’ultima decisione di diniego, a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
In applicazione della citata giurisprudenza le prove prodotte solo in sede di ricorso, ossia le due certificazioni mediche dei curanti che dovrebbero rendere verosimile l’asserito peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato rispetto all’ultima decisione di diniego delle prestazioni del 6 maggio 2011 (e che comunque, secondo il parere dei medici SMR, non sarebbero idonee a rendere verosimile una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione, doc. IVbis), non possono essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardive (sentenze 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006).
In queste condizioni, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti