Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.214

 

LG/DC/sc

Lugano

22 agosto 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 luglio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1976, da ultimo attivo in qualità di macellaio / salumiere, in data 25 febbraio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele dell’infortunio del 7 ottobre 2006 (doc. AI 1-1/8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un accertamento professionale presso il Centro __________ (doc. AI 39-1), l’UAI con decisione del 3 luglio 2012 (doc. AI 149-1), preavvisata con progetto del 13 febbraio 2012 (doc. AI 138-1), ha attribuito all’assicurato una rendita intera limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre 2007 e il 30 novembre 2008 e dal 1° aprile 2010 al 31 gennaio 2011.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata (doc. I).

 

                                         Il ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta dall’Ufficio AI che non ha preso in considerazione i pareri dei medici curanti e non ha predisposto una propria valutazione peritale. Egli ha inoltre lamentato di non aver ricevuto alcun aiuto nella reintegrazione professionale (doc. I).

 

                               1.4.   In risposta l’UAI, sulla base della valutazione medica del SMR, che a sua volta si fonda su quella svolta in ambito LAINF, ha riconfermato il proprio provvedimento. Per quanto concerne i provvedimenti professionali l’UAI ha evidenziato che RI 1 ha scelto un aiuto al collocamento rifiutando una riqualifica professionale (doc. V).

 

                               1.5.   Con scritto del 9 ottobre 2012 il ricorrente ha esposto le proprie ragioni riguardo al periodo di accertamento professionale non svolto e allegando una serie di certificati medici (doc. VII)

 

                                         I doc. VII e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VIII).

                                        

                               1.6.   Con le osservazioni del 22 ottobre 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto le critiche dell’insorgente al vaglio del Servizio integrazione professionale, si è riconfermato nel proprio provvedimento (doc. IX+1-2).

 

                                         I doc. IX e allegati sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. X).

 

                               1.7.   In data 6 novembre 2012 RI 1 si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XI).

 

                                         I doc. XI e allegato sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XII).

 

                               1.8.   L’UAI, con le osservazioni del 13 novembre 2012, ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione per quanto concerne la valutazione e l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti professionali. Per quanto concerne invece il grado d’invalidità e il diritto alla rendita l’UAI si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. XIII).

                                         I doc. XII, XIII sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).

 

                               1.9.   Con lo scritto del 26 novembre 2012 RI 1 ha postulato il riconoscimento di un grado d’invalidità del 100% fino al 30 novembre 2012 e del 28/30% dal 1° dicembre 2012, oltre che un’eventuale riqualifica o aiuto al collocamento (doc. XV).

 

                                         Il doc. XV è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XVI).

 

                             1.10.   Questa Corte - in data 25 marzo 2013 - ha interpellato l’Ufficio AI sulle ragioni che hanno indotto quest’ultimo a ritenere pienamente abile l’assicurato dal 12 ottobre 2010 (doc. XVII).

 

                             1.11.   L’UAI ha risposto il 4 aprile 2013 producendo la presa di posizione del SMR (doc. XVIII+bis).

 

                             1.12.   Con scritto del 22 aprile 2013 il TCA ha quindi interpellato il Dr. __________ sui motivi che hanno portato questo medico a ritenere RI 1 abile in attività adeguate dal 1° novembre 2011 (doc. XIX).

 

                             1.13.   Il Dr. __________ ha risposto il 27 giugno 2013 (doc. XXII).

 

                                         I doc. XIX, XXI, XXII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXIII).

 

                             1.14.   Il ricorrente è rimasto silente, mentre l’UAI nella presa di posizione del 9 luglio 2013 ha proposto l’accoglimento parziale del ricorso attribuendo la rendita d’invalidità fino al 31 ottobre 2011 invece che al 31 gennaio 2011 (doc. XXIV+1).

 

                                         Il doc. XXIV+ 1 è stato inviato a RI 1 per osservazioni (doc. XXV).

 

                                         Il ricorrente è rimasto silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

 

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

 

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

 

 

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.5.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                        

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.6.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

 

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

 

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

                                         Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

 

                               2.8.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che 

                                         una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

                               2.9.   Nella decisione del 3 luglio 2012, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2008 e dal 1° aprile 2010 al 31 gennaio 2011 sulla base della valutazione del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia, esperto in medicina infortunistica e in medicina generale, del 21 agosto 2008 e di quella del 15 settembre 2011 svolte per conto dell’assicuratore LAINF (doc. AI 20-1, doc. LAINF 19-1)

 

                                         Nel rapporto del 21 agosto 2008 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “esiti di infortunio in data 7 ottobre 2006 a seguito del quale il paziente subì: trauma contusivo diretto al polso sinistro e al processo stiloideo del radio con successiva diagnosi di tendinite di De-Quarvain. Stato dopo revisione chirurgica il 28 novembre 2006 affiancata da tenolisi del pollice sinistro con ulteriore decorso sfavorevole. Stato dopo posa di catetere per blocco continuo il 17 luglio 2007. Stato dopo revisione chirurgica il 5 settembre 2007 con tenolisi, cura di neurinomi e mini-stiloidectomia” (doc. AI 20-5).

                                        

                                         Questo specialista ha concluso per la completa inabilità lavorativa per la professione di macellaio-salumiere, mentre in mansioni confacenti l’assicurato è ritenuto completamente abile (doc. AI 20-5).

 

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, nel rapporto del 22 gennaio 2009 ha quindi ripreso la diagnosi del Dr. __________ e l’indicazione di inabilità lavorativa completa dal mese di ottobre 2006 (data infortunio), sino al mese di settembre 2008 quando è ristabilita la piena abilità in attività adeguate (doc. AI 26-1).

 

                                         Il 12 aprile 2010 RI 1 ha subìto presso l’Ospedale Universitario di __________ un nuovo intervento di tenosinoviectomia e ricostruzione del primo compartimento dorsale con innesto di tendine del palmare gracile (doc. LAINF 19-2, doc. AI 89-1, rapporto Dr. __________)

 

                                         Nel rapporto del 5 agosto 2010 il medico del SMR riferendosi all’intervento subìto dall’assicurato ha ritenuto giustificata una limitazione totale per ogni attività per almeno 4-6 mesi (doc. AI 78-2).

 

                                         Nel rapporto del 15 settembre 2011 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “esiti di infortunio in data 7 ottobre 2006 a seguito del quale il paziente ha subìto: trauma contusivo diretto al polso sinistro e processo stiloideo del radio con successiva diagnosi di tendinite di De-Quarvain. Stato dopo revisione chirurgica il 28 novembre 2006 associata a tenolisi del pollice sinistro. Stato dopo posa di catetere per blocco continuo il 17 luglio 2007. Stato dopo revisione chirurgica il 5 settembre 2007 con tenolisi, cura di neurinomi e ministiloidectomia. Stato dopo revisione chirurgica in data 1 aprile 2010 con tenosinovectomia e ricostruzione del primo compartimento dorsale con innesto di tendine del palmare gracile.” (doc. LAINF 19-5).

 

                                         Secondo il Dr. __________ permangono dei dolori specialmente neuropatici a livello dello stiloide ulnare con irradiazioni sui raggi I e soprattutto raggio mano sinistra in paziente destrimane.

                                         I dolori divengono ingravescenti nell’utilizzo ripetitivo del polso e agli sforzi (intensità di forza applicata) (doc. LAINF 19-5).

 

                                         Dal punto di vista della causalità non sono ravvisabili – sempre secondo il medico fiduciario – fattori estranei all’infortunio (doc. LAINF 19-5).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’assicurato è ritenuto pienamente abile al lavoro in un’attività adeguata dal 1° novembre 2011. Lo specialista ha sconsigliato attività con movimenti ripetitivi del polso, nonché prensione rozza e fine con la mano sinistra. Quali attività confacenti ha indicato la funzione di ispettore alimentare, occupazioni nella vendita d’auto, ausiliario di polizia, insegnamento (doc. LAINF 19-7).

 

                                         Nelle annotazioni del 17 ottobre 2011 il medico del SMR, Dr. __________, ha confermato la definitiva inabilità lavorativa dell’assicurato nell’attività di macellaio, mentre in attività adeguata egli ha fissato l’inabilità al 100% dal 7 ottobre 2006, dello 0% dal mese di settembre 2008, del 100% dal 12 aprile 2010 e la piena abilità dal 12 ottobre 2010 (doc. AI 107-1).

                                        

                                         Questa Corte ha interpellato in primis l’Ufficio AI sui motivi che hanno indotto il Dr. __________ del SMR a ritenere l’assicurato pienamente abile dal 12 ottobre 2010, distanziandosi dalle conclusioni del Dr. __________ che ha indicato il 1° novembre 2011 (doc. XVII).

 

                                         Il Dr. __________ del SMR al riguardo ha, in particolare, rilevato:

 

"  (…)

In data 12.4.2010 l’Ato è stato sottoposto a nuovo intervento dopo il quale a distanza di ulteriori 6 mesi (12.10.2010) è stato da noi ritenuto nuovamente abile in attività adeguate ergonomicamente in mancanza di documentazione obbiettiva specialistica discrepante.

Ricordo inoltre che alla visita specialistica dr.med. __________ del 29.3.2011 si parlava inoltre di situazione locale molto migliorata (deutlich verbessert) mentre nel rapporto medico per l’AI in data del 4.3.2011 il medesimo dr.med. __________ si esprimeva per esigibilità totale da subito (sofort) in attività ritenuta adeguate ergonomicamente.

 

Non era quindi chiaro con quale motivazione il medico dr.med. __________ dopo la visita fiduciaria effettuata in data 25.7.2011 (data del documento 15.9.2011) egli riteneva abile totalmente in attività adeguate ergonomicamente l’Ato solo dal 1.11.2011.

 

In definitiva in mancanza di documentazione obbiettiva clinica specialistica che attestasse una limitazione in attività ritenute adeguate ergonomicamente dopo questo periodo di 6 mesi postoperatori questo è stato ritenuto corretto da parte nostra."

(doc. XVIIIbis).

                                                                               

                                         Il TCA ha quindi interpellato il Dr. __________, il quale ha fornito le seguenti delucidazioni:

 

"  (…)

La visita peritale da me esperita su incarico dell’Assicurazione __________ di __________ è stata eseguita il 25 luglio 2011 e pertanto non era possibile eseguire valutazioni retroattive essendo il paziente in quel mentre comunque ancora inabile al lavoro in misura completa. La redazione della relazione peritale è stata eseguita il 15 settembre 2011 e la data indicata del 1.11.2011 per la ripresa lavorativa nella misura massima possibile avrebbe consentito all’assicuratore Lainf il tempo tecnico per portare il caso a definizione computando le varie postille di chiusura.

Dal profilo medico, v’è pure da sottolineare che la visita specialistica a cura del Dott. __________ è stata eseguita il 29.3.2011 e confermava la permanenza di algie di origine neurogena nonostante il miglioramento intervenuto grazie all’intervento operatorio. Per altro osservo come l’indagine di risonanza magnetica eseguita il 7.6.2011 documentasse ancora una alterazione edematosa residua peritendinea all’altezza del pregresso intervento con leggera tendinosi dell’estensore breve del pollice a suffragare il reperto clinico del Dott. __________. Da ultimo lo specialista, sempre nel suo scritto del 13.4.2011, consigliava di eseguire una valutazione medico assicurativa volta a determinare la capacità lavorativa residua del paziente e questo non si allinea con quanto stabilito dal Servizio Medico Regionale dell’AI che aveva considerato il paziente abile pienamente dal 12.10.2010.

Per le motivazioni sopra riassunte confermo quanto indicato in sede peritale a fronte della questione relativa la capacità lavorativa."

(doc. XXII). 

 

                                         Il Dr. __________ del SMR, nelle annotazioni dell’8 luglio 2013, ha ritenuto plausibili e condivisibili le osservazioni di tipo medico del Dr. __________ concludendo tuttavia per una ripresa della piena esigibilità lavorativa in attività adeguate a partire dalla data della visita medica fiduciaria del 25 luglio 2011 (doc. XXIV1).

 

                                         Nelle osservazioni del 9 luglio 2013 l’Ufficio AI ha quindi postulato l’accoglimento parziale del ricorso con l’attribuzione di una rendita intera fino al 31 ottobre 2011 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a OAI) invece che fino al 31 gennaio 2011 (doc. XXIV+1).

 

                                         Questa Corte non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni del medico del SMR.

 

                                         In effetti il Dr. __________ nella risposta del 27 giugno 2013 ha chiarito che la data del 1° novembre 2011 è stata fissata da un punto di vista tecnico per consentire all’assicuratore infortuni di “portare il caso a definizione computando le varie postille di chiusura” (doc. XXII).

 

                                         Il medico fiduciario dell’Assicurazione __________ di __________, in risposta al quesito del TCA sui motivi per i quali si distanziava dalle conclusioni del SMR che fissava al 12 ottobre 2010 la piena abilità, ha poi rilevato che dopo la visita presso il Dr. __________ del 29 marzo 2011 vi erano ancora delle algie di origine neurogena nonostante il miglioramento successivo all’intervento chirurgico dell’aprile 2010 (doc. AI 98-1). Inoltre secondo il Dr. __________ la risonanza magnetica del 7 giugno 2011 (doc. LAINF 17-1) ha evidenziato una “alterazione edematosa residua peritendinea all’altezza del pregresso intervento con leggera tendinosi dell’estensore breve del pollice a suffragare il reperto clinico del Dott. __________” (doc. XXII).

                                     

                                         Alla luce delle risposte del Dr. __________ e del Dr. __________ del SMR il miglioramento del quadro clinico è dunque piuttosto da ricondurre alla data della visita medica fiduciaria del 25 luglio 2011.

 

                                         Il ricorrente, da parte sua, ha prodotto lo scritto del 26 marzo 2012 del Dr. __________, FMH in medicina generale e medicina del lavoro, che non permette a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.

 

                                         Il Dr. __________ non pone una diagnosi che si differenzia da quanto indicato dal Dr. __________, né tantomeno si esprime sulla capacità lavorativa residua e i limiti funzionali del paziente. Il medico curante ha, da un lato, auspicato una riqualifica professionale per RI 1, dall’altro ha riferito della terapia farmacologica seguita dal paziente e del fatto che è seguito dalla Dr.ssa __________ per l’aspetto psichiatrico (doc. A1).

 

                                         Agli atti vi è il rapporto medico del 29 marzo 2012 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella quale tuttavia il medico non ha posto una diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 145-1). 

 

                                         Sui referti del Dr. __________ e della Dr.ssa __________ hanno preso posizione i medici del SMR, Dr. __________ e Dr. __________ rilevando che gli stessi non permettono una diversa valutazione del caso (doc. AI 147-1).

 

                                         In conclusione, rispecchiando le valutazioni svolte in ambito LAINF e quelle del SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alle stesse può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 100% nella sua precedente attività di macellaio dal 7 ottobre 2006 (data dell’infortunio), mentre in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali egli è considerato inabile completamente dal 7 ottobre 2006, abile al 100% dal mese di settembre 2008, inabile completamente dal 12 aprile 2010 (intervento chirurgico) e pienamente abile dal 25 luglio 2011 (data della visita medica fiduciaria).

 

                             2.10.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 (la rendita viene soppressa a far tempo dal 1° novembre 2011).

                                     

                          2.10.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 67’200.-- nel 2008 (cfr. scritto doc. AI 120-1 __________, __________).

 

                                         Secondo il precedente datore di lavoro nel 2011 il salario annuo sarebbe stato di fr. 68'160.-- (doc. AI 120-1).

 

                          2.10.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                        

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'158.50 oppure di fr. 61'902.07 per l'intero anno (fr. 5'158.50 x 12).

 

                                         L’assicurato, quale macellaio / salumiere, avrebbe guadagnato nel 2012 fr. 68'160.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.1.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 60'105.17, cfr. Tabella TA1 p.to 10 ”Industrie alimentari”, livello di qualifica 4, fr. 4’757.-- X 12 mesi = 57’084.-- riportato su 41.7. = 59'510.07 e aggiornato al 2011).

 

                                         Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

 

                          2.10.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                          2.10.4.   In concreto, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 10% per attività leggere (doc. AI 121-3).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

 

                                         L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

 

"  Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

 

                                         Nella presente fattispecie la percentuale del 10% può essere confermata dal TCA.

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'902.07 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55'711.86 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 68'160.-- (consid. 2.10.1.) emerge un tasso d’invalidità del 18,2% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità come stabilito dall’amministrazione.

 

                                         Considerando che l’assicurato è riconosciuto inabile al lavoro al 100% dal 7 ottobre 2006 egli ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2007, trascorso un anno di attesa dall’insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett.b OAI), sino al 30 novembre 2008 (tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento ai sensi dell’art. 88 OAI).

 

                                         Successivamente egli ha diritto ancora a una rendita intera dal 1° aprile 2010 (quando risorge l’invalidità) fino al 31 ottobre 2011.

                                         Le prestazioni sono pertanto soppresse a partire dal 1° novembre 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare  (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).

 

                             2.11.   Per quanto concerne il diritto ad una riformazione professionale l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha fatto riferimento al rapporto del 27 gennaio 2012 del consulente in integrazione professionale __________ (doc. AI 134-1).

 

                                         Nel rapporto citato il consulente ha illustrato la cronistoria dei tentativi di riformazione professionale intrapresi dall’amministrazione. Allo scopo di individuare le attività professionali adeguate al danno alla salute di RI 1 l’amministrazione ha disposto un accertamento professionale presso il __________ di __________ dal 23 marzo al 20 aprile 2009 e successivamente il consulente ha assegnato un ulteriore accertamento professionale presso la __________ di __________ che tuttavia non ha avuto luogo visto che l’assicurato ha dovuto sottoporsi all’intervento chirurgico del 12 aprile 2010 (doc. 134-1).

 

                                         A seguito della visita peritale del Dr. __________ del 25 luglio 2011 (rapporto 15 settembre 2011) l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato un periodo di accertamento professionale presso il __________ (doc. AI 118-1, 122-1) che tuttavia è stato annullato con la decisione del 10 gennaio 2012 “a causa dell’assenza del signor RI 1 per otite e per la mancata disponibilità dimostrata dallo stesso nel seguire il provvedimento di accertamento professionale presso la __________” (doc. AI 129-1)

 

                                         Con scritto del 30 gennaio 2012, indirizzato all’allora patrocinatore dell’assicurato, l’Ufficio AI ha invitato l’assicurato ad indicare se intendeva beneficiare di una riqualifica professionale oppure di un aiuto al collocamento (doc. AI 135-1).

 

                                         L’8 febbraio 2012 l’insorgente ha risposto di voler beneficiare esclusivamente di un aiuto al collocamento (doc. AI 136-1).

 

                                         In sede di ricorso l’assicurato si è lamentato di non aver ricevuto alcun aiuto nella reintegrazione professionale (doc. I), mentre l’UAI ha risposto che l’accertamento presso la __________ è fallito vista l’attitudine negativa del ricorrente, il quale con dichiarazione dell’8 febbraio 2012 ha poi scelto di beneficiare unicamente di un aiuto al collocamento (doc. V).

 

                                         Negli scritti successivi l’assicurato ha ribadito di aver rifiutato il periodo di accertamento presso la __________ per ragioni di salute e non per negligenza e di essersi attivato per trovare delle soluzioni lavorative alternative (allegando successivamente lo scritto del 16 gennaio 2012 del __________, azienda disposta ad assumere l’assicurato per un accertamento professionale (doc. B8 e doc. VII).

 

                                         L’UAI ha inizialmente difeso la scelta dell’accertamento presso la __________ e l’operato del consulente in integrazione professionale sottolineando che lo scritto del __________ non è mai stato inviato all’UAI e rimproverando all’assicurato di non aver mai fatto cenno di quest’occasione di impiego nel colloquio con il consulente il 26 gennaio 2012 (doc. IX+1-2).

 

                                         In data 6 novembre 2012 il ricorrente ha quindi ribadito di essersi attivato per trovare un’occupazione alternativa e di aver optato per l’aiuto al collocamento per una carente informazione da parte dell’amministrazione (doc. XI).

 

                                         Infine, nelle osservazioni del 13 novembre 2012, l’Ufficio AI riferendosi allo scritto del 16 gennaio 2012 del __________, ha proposto il rinvio degli atti per quanto concerne la valutazione e l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti professionali, in considerazione del fatto che “l’assicurato ha manifestato la sua volontà di seguire una riformazione professionale e dichiara di aver scelto l’aiuto al collocamento solo per un disguido” (doc. XIII).

 

                                         Viste le argomentazioni dell’assicurato, lo scritto del 16 gennaio 2012 del __________ e le osservazioni dell’Ufficio AI, questa Corte rinvia gli atti all’amministrazione per quanto riguarda la valutazione e l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti professionali.

 

                             2.12.  Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza (il ricorso va parzialmente accolto), in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione del 3 luglio 2012 impugnata è annullata.

                                         §§ L’assicurato ha diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2008 e dal 1° aprile 2010 al 31 ottobre 2011.

 

                                   2.   Gli atti sono rinviati all’amministrazione per quanto riguarda la valutazione e l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti professionali.

 

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti