Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.215

 

BS/sc

Lugano

15 aprile 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 giugno 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nel dicembre 2007 RI 1, classe 1967 e professionalmente attiva quale cameriera, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente stradale occorsole il 17 dicembre 2006 (doc. AI 2).

 

                                         Richiamati gli atti dall’assicuratore contro gli infortuni, tra cui una perizia multidisciplinare eseguita dalla Gutachtenstelle di __________ (“__________”) – che ha ritenuto l’assicurata completamente inabile al lavoro dalla data dell’infortunio in ogni tipo di attività – ripresa dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 4 febbraio 2009 (preavvista il 6 novembre 2008) l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2007 con l’indicazione di una revisione da svolgere entro due anni (doc. AI 33; per le motivazioni cfr. doc. AI 30).

                                     

                               1.2.   Nell’ottobre 2010 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 41).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM ed una valutazione del consulente in integrazione professionale, con decisione 26 giugno 2012 (preavvisata il 3 maggio 2012) l’amministrazione ha ridotto la rendita a metà per intervenuto miglioramento della capacità lavorativa, togliendo contestualmente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 88).

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as- sicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, chiedendo di essere posta al beneficio di una rendita intera e di una rendita completiva per suo figlio. Stigmatizzato il fatto di non aver potuto formulare i quesiti peritali ed evidenziato di aver ricevuto la perizia solo dopo diversi mesi dall’esecuzione della stessa, la ricorrente contesta il miglioramento del suo stato di salute, in particolare quello psichico. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medico-teorica alla base della decisione contestata, in merito al diritto di partecipazione dell’assicurata alla perizia ha rinviato alla corrispondenza avuta al riguardo con l’interes- sata. L’amministrazione ha poi rilevato che in sede di audizione l’insorgente ha preso conoscenza della perizia senza aver formulato in seguito alcune osservazioni. 

 

                               1.5.   Con scritto 10 ottobre 2012 la ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni alla risposta di causa (VI).

 

                                         Su richiesta del TCA, in data 26 ottobre 2012 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al succitato scritto di controparte (VIII).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la riduzione, in via di revisione, della rendita da intera a metà spettante all’assicurata.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 4 febbraio 2009 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2007 (doc. AI 33; per le motivazioni cfr. doc. AI 30).

                                         L’amministrazione si è fondata sulla perizia multidisciplinare (neurologica, reumatologica e neuropsichiatrica) eseguita dalla Gutachtenstelle di __________ per conto dell’assicuratore LAINF. Nel rapporto 22 settembre 2008 (incarto LAINF doc. 80) i periti, diagnosticata una fibromialgia su un disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4), sindrome depressiva recidivante (attuale episodio medio-grave: ICD 10 F 45.4) e disturbi di panico con agorafobia (ICD 10 F40.01), hanno ritenuto l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi attività dal mese di dicembre 2006 per motivi psichiatrici. Al riguardo i medici SMR hanno riassunto i principali contenuti della citata valutazione multidisciplinare:

 

"  Perizia pluridisciplinare (reumatologo, psichiatra-psicosomatico) eseguita a __________ (centro __________) del 22.09.2008, fatta eseguire dall'assicuratore LAINF (__________).

 

Da essa emerge che il trauma è stato di intensità blanda, non ha provocato lesioni e deficit neurologici, tant'è vero che gli specialisti di queste materie non confermano da parte loro una IL.

 

Si evidenzia una sintomatologia psichiatrica con rilevante influsso sulla CL, la IL è definita totale per la sua attività e per qualsiasi altra.

Si ritiene che questa IL non sia dovuta all'infortunio, ma allo stato psichico dell'A., che già in precedenza predisponeva a un'elaborazione del dolore anormale e alle condizioni psicosociali.

 

Indipendentemente dal legame di causalità con l'incidente, l'A. non è attualmente in grado di svolgere un'attività lavorativa, come risulta anche dai rapporti dei curanti (reumatologo medico di famiglia, psichiatra).

 

Attualmente in cura anche psicofarmacologica (prima non possibile per parto e allattamento), ciò che non esclude la possibilità di miglioramento.

Revisione a 2 anni." (Doc. AI 22/2)

 

                               2.6.   Nell’ambito della revisione d’ufficio della rendita, l’amministra-zione ha deciso di far esperire dal SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) una perizia multidisciplinare.

 

                                         Dal referto 6 dicembre 2011 (doc. AI 59), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________ e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave (ICD-10 F33.2).

 

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).

 

Disturbo di personalità misto (ICD-10 F61.0) ansioso, anancastico, depressivo.

 

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Minima sindrome del tunnel carpale a ds.

 

Decondizionamento muscolare.

 

Appiattimento della colonna dorsale. (…)" (Doc. AI 59/18)

 

                                         Alla luce dei consulti specialistici ricordati sopra, accertato che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle succitate patologie psichiatriche – mentre dal punto di vista reumatologico e neurologico non sono state riscontrate alcune limitazioni dell’abilità lavorativa – i periti del SAM hanno concluso:

 

"  (…)

9.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

 

L'A. presenta una capacità lavorativa del 30% per qualsiasi attività lavorativa (lavoro a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 70%), valida a partire da gennaio 2011 ed unicamente per la patologia psichiatrica descritta al capitolo precedente. Per il periodo precedente dal 17.12.2006 a dicembre 2010 possiamo confermare un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività lavorativa, come già stabilito in precedenza dall'Ufficio AI del Canton Ticino.

 

Sottolineiamo nuovamente la necessità che l'A. continui con un trattamento psicoterapico e psicofarmacologico regolare. L'eventuale effetto positivo sulla capacità lavorativa è da valutare nel decorso." (…)" (doc. AI 59/22-23)

 

                                         La succitata perizia è stata esaminata dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), il quale con annotazioni 14 febbraio 2012, formulando delle riserve sulla valutazione psichiatrica, ha posto al perito dr. __________, per il tramite del SAM, alcune domande.

                                         Con scritto 22 marzo 2012 il SAM ha riportato integralmente la risposte 16 marzo 2012 del citato specialista:

 

"  (…)

Ho ricevuto il tuo scritto datato 28.02.2012 (controfirmato anche dal Dr. med. __________) in cui i colleghi del SMR Dr. med. __________ e Dr. med. __________ chiedono delle precisazioni in merito alla mia valutazione peritale del 14.11.2011 che ho avuto modo di eseguire sull'assicurata.

 

 

Rispondo alle domande poste dai colleghi.

 

        1.   Quanto dell'inabilità lavorativa descritta da inizio 2011 è dovuta esclusivamente a psicopatologia maggiore (depressione) rispettivamente alla componente algica data da una sindrome somatoforme da dolore persistente? Dalla lettura degli atti si desume che la sintomatologia algica rispettivamente depressiva contribuiscano in egual misura a determinare l'inabilità lavorativa descritta.

 

Il quadro psicopatologico che ho riscontrato nella mia valutazione peritale è quello di una doppia componente depressiva e somatoforme che si instaura in una personalità disturbata.

 

Rileggendo gli atti devo ammettere che il quadro psicopatologico da me descritto e in particolare l'ideazione depressiva constatata presenta un'importante correlazione con la sintomatologia algica che presenta. La maggior parte dell'ideazione è incentrata sul dolore e sulla perdita della funzionalità dovuta al dolore. In tal senso, ritengo pertinente l'osservazione dei colleghi del SMR.

 

Inoltre rivedendo le risorse e la capacità funzionale attualmente presente nella gestione della vita quotidiana dell'assicurata, il decorso con un miglioramento avvenuto nel corso del 2011 senza un regolare trattamento psicofarmacologico mi fanno pensare che il quadro depressivo nel suo complesso non presenta caratteristiche di gravità maggiore, come da me definito nel mio rapporto, bensì di grado medio.

 

Pertanto il grado d'incapacità lavorativa complessiva derivante dal quadro depressivo si avvicina in grande misura a quella data dal dolore somatoforme e -pertanto nella sua maggior parte è da essere integrata con la sintomatologia algica.

 

Per quello che concerne la diagnosi, correggo la diagnosi da me posta nella mia visita del 14.11.2011. La diagnosi di Sindrome depressiva, attuale episodio grave (lCD-10 F33.2) va cambiata per quella di Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD-10 F33.1). Tale cambiamento di diagnosi presuppone anche che 11 grado d'incapacità lavorativa da me descritto vada corretto.

 

Ritengo che l'assicurata abbia presentato una totale incapacità lavorativa fino al mese di dicembre del 2010, e che a partire dall' 01.01.2011 la stessa presenti una incapacità lavorativa nella misura del 50% come tuttora.

 

 

        2.   Riguardo alla prognosi solo per la parte psichiatrica maggiore è ipotizzabile un ulteriore miglioramento - nel breve-periodo ed è eventualmente giustificata una revisione tra dodici mesi?

 

Da quanto è stato già evidenziato nel mio rapporto peritale, il miglioramento constatato nel corso del 2011 senza un regolare trattamento psichiatrico nè psicofarmacologico presuppone che sia lecito attendesi un ulteriore miglioramento.

 

Pertanto mi sembra pertinente chiedere una valutazione dello stato psichico fra dodici mesi.

 

        3.   Quale è la posizione del perito psichiatra riguardo all'esigibilità di cure psichiatriche al fine di limitare il danno alla salute con conseguente probabile miglioramento significativo quanto a capacità lavorativa?

 

Ritengo che sia esigibile che l'assicurata si sottoponga ad un regolare trattamento psicofarmacologico e psicoterapico. Non è ammissibile che la stessa continui a vedere la Dr.ssa __________ del __________ ogni tre mesi e non segua alcuna terapia farmacologica. (…)" (doc. AI 68/1-3)

 

                                         Le suesposte conclusioni del perito psichiatrico sono state avvallate dal SAM, il quale con il citato scritto 22 marzo 2012 ha posto la seguente valutazione conclusiva circa l’abilità lavorativa:

 

"  (…)

L'A. presenta dunque un'incapacità lavorativa del 100% dal 17.12.2006 (data dell'infortunio subito) a dicembre 2010 ed una capacità lavorativa del 50% dall'1.1.2011, come tuttora, valida per qualsiasi attività lucrativa. Come casalinga presenta “una capacità lavorativa del 60% dall'1.1.2011; per il periodo precedente, dal 17.12.2006 a dicembre 2010, valgono le condizioni stabilite in precedenza dall'Ufficio Al del Canton Ticino." (doc. AI 68/3)

 

                                         Con il presente ricorso, l’assicurata contesta la valutazione medica, in particolare il miglioramento della situazione valetudinaria che ha portato alla riduzione della prestazione assicurativa.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie SAM (Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicura-zione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                        

                                         Da ultimo, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                        

                               2.8.   Ritornando alla fattispecie concreta, rettamente l’insorgente rileva che la perizia SAM, il cui mandato è stato assegnato il 9 settembre 2011, non è stata allestita secondo i parametri di cui alla citata DTF 137 V 210, datata 28 giugno 2011, in particolare per quel che concernde i diritti di partecipazione, ad esempio quello di esprimersi sui quesiti peritali. D’altronde la stessa assicurata ha ammesso che occorre un certo lasso di tempo affinché i correttivi di cui alla citata sentenza possano essere concretamente attuati. In questo senso, nel mail di risposta alle osservazioni 24 aprile 2012 del legale della ricoprente l’amministrazione ha fatto presente che dal mese di marzo è operativo il sistema di assegnazione del mandato peritale secondo i dettami del TF (doc. AI 79).

                                         Ciononostante va fatto presente che nella citata sentenza, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011), valutazione, questa, che verrà effettuata nei prossimi considerandi.

 

                               2.9.   L’assicurata stigmatizza il fatto di aver ricevuto la perizia SAM dopo diversi mesi dalla sua stesura, sostenendo che “non solo è stato nascosto il contenuto della stessa, ma soprattutto che è stata condotta una procedura di delucidazione totalmente unilaterale, con una fortissima pressione psicologica nei confronti di un medico straniero e che dipende de facto dall'AI”.

 

                                         Per quel che concerne la trasmissione dopo mesi della perizia, implicitamente sembrerebbe che l’assicurata sostiene una violazione del diritto di essere sentito.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130).

                                         Per costante giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).

                                         Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).

                                         Ritornando alla fattispecie concreta, a seguito della richiesta 18 aprile 2012 (doc. AI 72) il legale dell’assicurata ha ricevuto la perizia del SAM solo in occasione dell’incontro avuto il 3 maggio 2012 con la consulente in integrazione professionale (doc. AI 85). Occorre comunque far presente che con la lettera 19 aprile 2012 l’Ufficio AI aveva illustrato all’avvocato della ricorrente i motivi per cui la perizia non poteva essere ancora inviata (doc. AI 73). Certo che il relativo rapporto reca quale data il mese di dicembre 2011; tuttavia va ricordato che l’assicurata, rispettivamente il suo legale, ha preso conoscenza del referto del SAM il 3 maggio 2012 ed il medesimo giorno l’Ufficio AI ha emesso il consueto progetto di decisione con assegnazione di un termine di 30 giorni per inoltrare eventuali osservazioni (doc. AI 83), facoltà che non è stata utilizzata (cfr. mail del 3 maggio 2012 in cui l’avv. RA 1, stigmatizzando il cambiamento della valutazione psichiatrica, aveva anticipato una presa di posizione; doc. AI 85). Del resto, l’assicurata ha avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Per cui, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede.

 

                                         Quanto alle asserite fortissime pressioni psicologiche – circostanza addotta dall'insorgente priva tuttavia del benché minimo sostrato probatorio – che il perito avrebbe subito da parte dell’amministrazione, va fatto presente che piuttosto è determinante esaminare, come verrà eseguito nel prossimo considerando, se il cambiamento di valutazione operato sia fondato e convincente.

 

                             2.10.   Ulteriore oggetto del contendere è il miglioramento della com- ponente psichiatrica invalidante fatta risalire al gennaio 2011.

                                         L’assicurata stigmatizza il cambiamento di diagnosi e di valutazione medito-teorica operato dal dr. __________ con il succitato complemento peritale 22 marzo 2012 (“A chi scrive non era mai capitato di vedere un perito correggere il proprio referto senza alcuna motivazione e prostrarsi in questo modo alle indicazioni dell’autorità”; ricorso nota marginale no. 59).

                                         Orbene, certamente non è consueto che un perito modifichi la propria diagnosi e valutazione; determinante è tuttavia sapere se tale modifica si fonda o meno su valide e convincenti motivazioni.

                                        

                                         Nella perizia multidisciplinare 22 settembre 2009 della __________ alla ricorrente è stata riscontrata una grave sintomatologia psichiatrica, di natura extra infortunistica, nell’ambito di un disturbo misto (secondo i dati anamnestici resi dalla peritata) con elementi di depressione da medio fino a grave e disturbi da panico, verosimilmente con agorafobia, stabile nonostante trattamento, causante una massiccia limitazione delle funzionalità (“Nach wie vor findet sich (bei allen Untersuchungen im Zusammenhang mit diesem Gutachten) eine schwere psychische Symptomatik im Sinne einer (gemäss anamnestischen Angaben der Patientin) gemischten Affektstörung mit Elementen einer mittelschweren bis schweren depressiven Störung und einer Panikstörung, anamnestisch wahrscheinlich mit Agoraphobie. Die psychische Symptomatik erklärt nach wie vor die Ausweitung der Beschwerden. Die gesundheitliche Störung scheint inzwischen (trotz Behandlungen einschliesslich psychotherapeutische und medikamentöse Behandlung inklusive Psychopharmaka) fixiert, so dass die Auswirkungen der Gesundheitsstörung, welche nicht als unfallkausal bezeichnet werden kann, gravierend sind und zu einer massiven Beeinträchtgung der Funktionsfähigkeit der Patientin führen…“; perizia p. 24; atti LAINF in doc. AI 80/24). I periti hanno valutato una totale incapacità lavorativa sia nell’abituale attività che nella maggior parte delle altre attività (“ … zurzeit eine volle Arbeitsunfähigkeit im bisherigen Tätigkeitsbereich und in einem Grossteil anderer Tätigkeiten bestehen”; perizia p. 29; atti LAINF in doc. AI 80/29).

 

                                         Nel rapporto 19 novembre 2011 il dr. __________, evidenziando  che “… una deflessione del tono dell’umore, l’angoscia, la sintomatologia algica ed il disturbo del pensiero che presente la (l’assicurata n.d.r.)  rendono lenta, incostante, poco affidabile e con una diminuita caricabilità e rendimento davanti ad ogni attività lavorativa” (doc. AI 59/42), con prognosi stazionaria, ha concluso che ”dal 2011 presenta una incapacità lavorativa nella misura del 70%. Il miglioramento pur se lieve, si è verificato in quanto senza trattamento psicofarmacologico e senza un regolare trattamento psicoterapico il quadro mostra una minore intensità e l’assicurata non è stata più bisognosa di essere ricoverata in ambito psichiatrico”; doc. AI 59/42).

 

                                         A mente del TCA, rettamente nelle annotazioni 14 febbraio 2012 il dr. __________ (psichiatra e psicoterapeuta presso il SMR), insieme al collega dr. __________ (medicina interna), hanno evidenziato che “dalla raccolta anamnestica e nella descrizione della giornata quotidiana, vi sono indizi di una buona funzionalità in generale”, motivo per cui essi hanno ipotizzato un discreto e continuo miglioramento rispetto agli anni 2009/2010, “con ragionevole certezza e obiettività riguardo alla componente ansiosa con attacchi di panico oltre che depressiva” (doc. AI 65/1). Infatti, secondo la perizia del SAM, l’assicurata:

 

"  Si alza verso le ore 07:00-07:30. Prepara i figli, che si recano a scuola con il pulmann. Beve un caffè e fuma una sigaretta. Si dedica ai lavori domestici leggeri e riceve aiuto da una signora per la pulizia pesante e per stirare. Dichiara di faticare parecchio nell'organizzarsi la giornata. Spesso le capita di iniziare un determinato lavoro domestico, per poi dimenticare di finirlo. Prepara il pranzo e mangia eventualmente in compagnia della famiglia. Riposa per un'ora e mezza-due ore. Nel pomeriggio sta con i figli; in generale esce poco da casa per mancanza di voglia. La spesa piccola viene effettuata dall'A. o dal secondogenito; la spesa grande viene fatta dal marito. Alla sera l'A. prepara la cena, dopodiché rimane in casa a guardare la TV o a piegare il bucato. Prepara i vestiti e la colazione per il giorno seguente. Non riesce più a leggere un libro per mancanza di concentrazione, nonostante che leggere le è sempre piaciuto molto. Si corica verso le ore 21:30-22:00.” (Doc. Ai 59/15).

 

                                         Va poi ricordato che il dr. __________ ha posto anche la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente. Secondo la giurisprudenza del TFA, tale affezione non è di regola atta, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

 

                                         Nel caso in esame, come visto sopra, dalla descrizione della giornata non si può desumere una totale perdita d’integrazione sociale in tutti gli ambiti. Non solo, ma va anche rilevato che l’assicurata trimestralmente è seguita dalla sua psichiatra curante dr.ssa __________ (per motivi legati al trasferimento dell’interessata al suo luogo di origine; cfr. rapporto 9 dicembre 2010 della citata psichiatra in doc. AI 42/2) e dal 2011 non segue alcuna terapia farmacologica (cfr. perizia psichiatrica p. 3), salvo una degenza dal 9 al 18 marzo 2010 per una rivalutazione della terapia antidolorifica (doc. AI 43/8). Va poi segnalato che con scritto 3 maggio 2012 l’amministrazione ha ingiunto, ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA, all’assicurata di sottoporsi regolarmente alla dovute cure psichiatriche e farmacologiche in modo da migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa, così come sostenuto in ambito peritale (doc. AI 82).

                                         In queste circostanze, dunque, l’accertamento di un miglioramento della situazione valetudinaria appare giustificato, come pure la relativa correzione peritale. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che dall’ottobre 2011 (mese di esecuzione della perizia SAM) l’insorgente presenta una capacità lavorativa del 50% in ogni professione.

 

                                         Considerato che la ricorrente mette a maggior frutto la sua capacità lavorativa residua nella precedente attività, è indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; cfr., fra le tante, STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, 9C_294/2008 del 19 marzo 2009). Pertanto, il reddito da invalido che l’insorgente potrebbe conseguire sfruttando la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, motivo per cui il rispettivo grado d’invalidità è del 50%, ciò che giustifica la contestata riduzione.

 

                                         Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi   Fabio Zocchetti