Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.216

 

BS/sc

Lugano

25 aprile 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 luglio 2012 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1951, di professione operaio non qualificato, il 13 gennaio 1999 ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici, tra cui una perizia multidisciplinare del SAM (del 15 marzo 2001), ed economici, con decisione 16 gennaio 2002 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una mezza rendita dal 1° gennaio 2008 (doc. AI 44; per le motivazioni cfr. doc. AI 42).

                                         Con sentenza 13 giugno 2002 questo TCA ha confermato la decisione amministrativa e trasmesso gli atti all’amministrazione per una revisione della rendita sulla base della documentazione prodotta in sede ricorsuale e quindi posteriore alla decisione contestata (inc. 32.2002.28; doc. AI 57).

 

                               1.2.   Dopo aver proceduto ad un’altra perizia SAM (18 luglio 2003), con decisione 5 settembre 2003 l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita in quanto dalla valutazione medica non è risultato un rilevante peggioramento (doc. AI 68).

 

                               1.3.   Avviata nell’agosto 2006 una revisione d’ufficio della rendita, richiamati gli atti dell’assicuratore infortuni che ha preso a carico l’infortunio della circolazione (con colpo di frusta) avvenuto il 22 settembre 2007, con decisione 14 agosto 2008  (preavvista il 4 giugno 2008) l’Ufficio AI ha temporaneamente aumento la rendita (da mezza ad intera) dal 1° dicembre 2006 al 1° aprile 2007 per i postumi del citato incidente (doc. AI 105; per le motivazioni cfr. doc. AI 104).

 

                               1.4.   Con decisione 5 maggio 2010 (preceduta dal progetto di decisione datato 16 marzo 2010) l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una nuova domanda di revisione (doc. AI 115).

 

                               1.5.   A seguito di un’ulteriore domanda di revisione, dopo aver analizzato la documentazione medica prodotta dall’assicurato, con decisione 19 luglio 2012, preceduta da comunicazione 20 aprile 2012, l’amministrazione, costatata una situazione medica rimasta invariata, ha confermato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 131).

 

                               1.6.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, po-stulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera; subordinatamente chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un riesame della fattispecie. Contestata la valutazione medica operata dall’amministrazione e sostiene un peggioramento delle condizioni di salute tale da giustificare il diritto ad una rendita intera. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.7.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, fatta esaminare la documentazione medica dal SMR – che non ha riscontrato elementi che permettono di ritenere un’incapacità lavorativa maggiore di quella già valutata -, ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

 

                               1.8.   Su richiesta del TCA, con scritto 3 ottobre 2012 l’insorgente ha preso posizione in merito alle conclusioni del SMR, allegando nuova documentazione (VI).

 

                                         In data 15 ottobre 2012 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni ai succitati nuovi atti medici (VIII), cui ha fatto seguito un’altra presa di posizione del ricorrente datata 24 ottobre 2012 (X).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                                                                

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Nel caso in esame, oggetto del contendere è se l’assicurato ha diritto, in via di revisione, ad una rendita intera.

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Va evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).

                                         Infine, l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, come visto, l’assicurato è stato peritato due volte dal SAM.

 

                                         Nel rapporto 15 marzo 2001 i periti psichiatrici ed ortopedici, diagnosticate le patologie con influsso (talalgie bilaterali, gonalgie diffuse bilaterali) e senza influsso (elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche [nevrosi da scompenso] ICD 10-F68; minima sindrome cervicovertebrale di tipo etendomiotico su iniziali turbe degenerative a più livelli, ipertensione arteriosa non trattata, obesità corporea e dislipidemia) sulla capacità lavorativa, hanno concluso per un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate, intesa come riduzione del rendimento nell’arco dell’intera giornata lavorativa (doc. AI 35).

 

                                         Nella successiva perizia multidisciplinare del 18 luglio 2003, poste le diagnosi di sindrome cerviconucale cronica, talalgie bilaterali e gonalgie diffuse bilaterali, oltre alle affezioni non invalidanti di ipetensione arteriosa essenziale non trattata, glicemia a digiuno al limite superiore della norma, di iperuricemia asintomatica e problemi correlati dalla disoccupazione, problemi correlati all’ambiente sociale, la precedente valutazione medico teorica è stata confermata (doc. AI 65).

 

                                         A seguito dell’infortunio occorso il 22 settembre 2007, con colpo di frusta, l’Ufficio AI, sulla base degli atti LAINF, in particolare la perizia 26 marzo 2007 del dr. __________, ha riconosciuto un peggioramento della capacità lavorativa del 100% di quattro mesi, confermando in seguito i precedenti limiti funzionali che hanno determinato una rendita del 50% (cfr. al riguardo annotazioni 25 febbraio 2008 del SMR; doc. AI 95).

 

                                         Nell’ambito dell’ultima revisione l’assicurato ha prodotto una perizia del dr. __________, specialista in traumatologia, datata 22 gennaio 2012 (doc. AI 123), nonché il rapporto 17 novembre 2011 della __________ Klinik di __________ (doc. AI 124).

 

                                         Esaminati gli atti, con annotazioni 19 aprile 2012 il dr. __________ del SMR non ha riscontrato una sostanziale modifica dello stato di salute con conseguente modifica del grado di capacità lavorativa (doc. AI 130).

 

                                         L’assicurato sostiene invece una rilevante modifica delle proprie condizioni di salute.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

 

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che dal punto di vista medico non vi è stata alcuna rilevante modifica delle condizioni di salute dell’assicurato, rispettivamente della capacità lavorativa e questo per i motivi che seguono.

 

                                         A sostegno di una rilevante modifica l’assicurato fa in particolare riferimento alla citata perizia di parte del dr. __________, il quale ha posto la diagnosi di grave colpo di frusta, sindrome cervico-cefalica e cervico-brachiale cronica e stato depressivo cronico. Lo specialista ha ritenuto giustificato per i postumi del colpo di frusta dovuti a seguito dell’incidente della circolazione (22 settembre 2009) una rendita d’invalidità tra il 25% e 33,1/3% (doc. AI 123). Il ricorrente ha prodotto anche il rapporto 17 novembre 2011 della __________ Klinik con diagnosi di sindrome cervicospondilegena e cervicoradicolare C7 a sinistra; alterazioni degeneravi da lievi a media; protrusione discale C7 senza compressione radicolare, lieve instabilità C1/2 a destra (doc. AI 124/7).

 

                                         Pendente causa, mediante annotazioni 6 settembre 2012 il dr. __________ del SMR, riesaminati i due rapporti, ha concluso come segue:

 

"  (…)

L'assicurato è stato valutato in dettaglio dopo l'infortunio sia a livello neurologico che ortopedico. Non hanno potuto essere oggettivati danni al di fuori delle note alterazioni (contenute) di tipo degenerativo.

La recente valutazione presso la clinica __________ in pratica conferma la medesima situazione già nota, anche qui non si riesce ad individuare una chiara causa dei disturbi.

 

La valutazione del dr. __________ risulta essere tendenziosa e non permette di rendere verosimile la presenza di effettivi danni postraumatici o una sostanziale modifica d'uno stato già noto.

In questa situazione non può che essere confermata una esigibilità lavorativa residua come da decisioni precedenti." (Doc. IV/bis)

 

                                         Per quel che gli esiti dell’incidente della circolazione del 22 settembre 2006, nella perizia 26 marzo 2007 il dr. __________ aveva concluso che la patologia cervicale era sovrapponibile a quella costatata nella perizia SAM del luglio 2003, riscontrando del resto una situazione clinica migliore rispetto alla prima visita eseguita il 30 gennaio 2007, senza lesioni post traumatiche effettive. Egli aveva ammesso un peggioramento transitorio di 4 mesi (doc. XII/1). Certo, la perizia del dr. __________ risale al 2007, ma questa Corte concorda con le osservazioni del SMR espresse riguardo alla valutazione del dr. __________, motivo per non è possibile individuare oggettivamente una situazione postraumatica diversa da quella già accertata.

 

                                         In merito alla protrusione discale C7 sinistra, non presente al momento delle perizie SAM e del dr. __________, dopo esame della risonanza magnetica eseguita il 16 giugno 2011 e della radiografia dell’11 novembre 2011, gli specialisti della Clinica __________ non hanno potuto riscontrare dei deficit senso-motori, proponendo, per escludere una simile evenienza, l’esecuzione di un’indagine elettrofisiologica ( “….können keine sensomotorische Defizite feststellen. Zum sicheren Auschluss würden wir aber eine elektrophysiologische Untersuchung empfehlen….”) con contestuale infiltrazione delle faccette articolari a livello C6/7, radici del nervo C7 e faccette articolari C1/2. Non risulta che l’indagine elettrofisiologica sia stata eseguita e quindi non è stata resa verosimile la presenza di un deficit senso-motorio.

 

                                         Quanto alle vertebre cervicali C1/2, lato destro, va detto che è stata accertata in via tomografia assiale una leggera instabilità, clinicamente difficilmente da definire senza ulteriore indagine (“Bezüglich der MR-tomographisch diagnostizierten leichtgradigen Instabilität C1/2 ist diese ohne weiteres bezüglich der klinischen Relevanz schwer einzuordnen”). Non sono stati prodotti atti che permettono di stabilire una maggiore incidenza della leggera instabilità a livello C1/2, onere che spettava all’insorgente. Va infatti ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Pertanto, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’assicurato non ha subito un rilevante peggioramento della situazione invalidante.

 

                                         Infine, questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente in sede giudiziaria. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Visto quanto sopra, la mezza rendita va confermata come pure quindi la decisione contestata, mentre il ricorso deve essere respinto.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti