Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2012.21

 

FS

Lugano

11 ottobre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2012 di

 

 

 RI 1 

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 dicembre 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1957, con decisione 13 ottobre 1993, cresciuta incontestata in giudicato, è stato posto al beneficio di un mezza rendita d’invalidità (grado del 50%) a contare dal 1. marzo 1993 (doc. AI 15/1-2).

 

                               1.2.   Nell’ambito delle revisioni intraprese nel dicembre 1994, gennaio 1998 e maggio 2001 (doc. AI 19/1-2, 25/1-2 e 34/1-2) il diritto alla mezza rendita ad eccezione del periodo dal 1. luglio al 31 ottobre 2001 in cui è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera (decisione dell’11 dicembre 2002 sub. doc. AI 48/1-2) è sempre stato confermato (comunicazioni del 21 febbraio 1995 e del 18 giugno 1998 sub doc. AI 22/1 e 30/1, progetto d’assegnazione di rendita del 15 ottobre 2002 sub doc. AI 45/1-2 e delibera del 7 novembre 2002 sub doc. AI 46/1-2).

 

                               1.3.   Nel mese di ottobre 2005 l’amministrazione ha intrapreso una nuova revisione d’ufficio (doc. AI 52/1-2).

                                         Acquisita la necessaria documentazione, con decisione del 24 aprile 2006, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2006 (doc. AI 58/1-3).

                                         In esito all’opposizione del 23 maggio 2006 (doc. AI 59/1-2), con decisione su opposizione del 20 novembre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha confermato la decisione di soppressione del 24 aprile 2006 (doc. AI 64/1-5).

 

                               1.4.   Con decisione 14 dicembre 2011 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 117'007.-- per prestazioni percepite indebitamente dal 1. dicembre 2006 al 31 dicembre 2011.

                                         L’amministrazione ha evidenziato che contrariamente a quanto stabilito nella decisione di soppressione del 24 aprile 2006 (decisione questa confermata dalla decisione su opposizione del 20 novembre 2008) il versamento delle prestazioni ha continuato ad essere effettuato anche dopo il 31 maggio 2006 fino al 31 dicembre 2011 (doc. A/1).

 

                               1.5.   Contro la decisione del 14 dicembre 2011 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulandone l’annullamento. Delle singoli motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

 

                               1.6.   Con la risposta di causa – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione impugnata.

 

                               1.7.   Con scritto 29 febbraio 2012 l’assicurato ha preso posizione in merito alla risposta di causa postulando vista la contestuale domanda di revisione/riconsiderazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008 , in via preliminare, che “(…) la presente procedura è sospesa in attesa dell’esito della procedura di revisione/riconsiderazione, subordinatamente la revisione/riconsiderazione della decisione 20 novembre 2008 è valutata a titolo preliminare ad opera di codesto lod. Tribunale (…)” (VI).

 

                               1.8.   Con osservazioni 9 marzo 2012 l’Ufficio AI si è confermato nella risposta di causa sottolineando che a prescindere dal fatto che la decisione su opposizione del 20 novembre 2008 sarebbe assolutamente corretta e che pertanto non vi sarebbero i presupposti per una riconsiderazione della stessa ex art. 53 cpv. 2 LPGA oggetto del contendere è solo la decisione con la quale l’amministrazione ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 117'007.-- per prestazioni ricevute indebitamente dal 1. dicembre 2006 al 31 dicembre 2011 (VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Come accennato (cfr. consid 1.4 e 1.5), con la decisione del 14 dicembre 2011 (oggetto della presente vertenza) l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 117'007.-- per prestazioni percepite indebitamente dal 1. dicembre 2006 al 31 dicembre 2011.

 

                                         Inoltre, come rilevato (cfr. consid. 1.7), con scritto 29 febbraio 2012 sostenendo che “(…) la decisione su opposizione dell’UAI di data 20 novembre 2008 è palesemente errata, così come quella del 26 aprile 2006 (…)” e che “(…) date queste condizioni la revisione della rendita AI non si giustificava (cfr. DTF I 485/05 del 3 novembre 2005) in quanto manifestamente errata (…)” (VI) l’insorgente ha postulato la sospensione della presente procedura in attesa di una decisione dell’Ufficio AI in merito alla domanda di revisione/riconsiderazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008 e subordinatamente che questo Tribunale valuti a titolo preliminare la medesima domanda.

 

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva innanzitutto che – a prescindere dal fatto che non è oggetto della presente vertenza – la decisione su opposizione del 20 novembre 2008 è cresciuta incontestata in giudicato e competente per un’eventuale revisione e/o riconsiderazione della medesima è l’Ufficio AI che l’ha emanata e non il TCA (Kieser ATSG Kommentar, 2010, ad Art. 53 n. 22 pag. 675). In questo senso è irricevibile la domanda subordinata con la quale l’insorgente postula che sia questa Corte a valutare preliminarmente se sono dati i presupposti per una revisione/riconsiderazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008.

 

                                         Quanto alla domanda di sospensione fino all’evasione della domanda di revisione/riconsiderazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008 da parte dell’Ufficio AI, va rilevato quanto segue.

                                         Nel settore del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio di celerità enunciato all'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e all’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA secondo cui la procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti.

                                         La sospensione della trattazione di una vertenza va ammessa solo eccezionalmente (STF U 286/05 del 31 gennaio 2007, consid. 5.1; DTF 130 V 90 = SVR 2004 IV Nr. 24 pag. 72, consid. 5; DTF 119 II 386, consid. 1b pag. 389 con riferimenti; Hohl, procédure civile, Tome II, ch. 2004).

                                         Nell’evenienza concreta – ancorché l’esito potrebbe incidere sulla fattispecie in questione –, ritenuto che, perlomeno allo stadio attuale, non vi sono chiari elementi che possano portare a ritenere possibile una revisione e/o riconsiderazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008 (al contrario, con la lettera del 9 marzo 2012 l’amministrazione ha confermato la correttezza della stessa; cfr. consid. 1.8), va riconosciuta la priorità alla fattispecie in questione. In questo senso, ribadito che la sospensione della trattazione di una vertenza va ammessa solo eccezionalmente, non si giustifica pertanto una sospensione della causa.

                                         Del resto vista la motivazione della domanda di revisione: “(…) il motivo risiede nel fatto che l’UAI non ha mai considerato (a torto) che né l’aumento dei redditi del signor Lamprecht sono stati il frutto della normale evoluzione professionale seguita dall’assicurato nonostante il suo handicap, né che senza il danno alla salute il signor Lamprecht avrebbe conseguito redditi annuo pari ad almeno il doppio di quanto occorso. (…)” (VI punto 2) la domanda di revisione non rispetterebbe il termine relativo di 90 giorni a contare dal momento della scoperta del motivo di revisione (Kieser ATSG, op. cit., ad Art. 53 n. 23 pag. 675) ritenuto che i fatti addotti non sono nuovi né costituiscono un mezzo di prova che non poteva essere addotto in precedenza.

                                         Se trattata invece quale domanda di riconsiderazione allora va osservato che non vi è alcun diritto giustiziabile alla riconsiderazione (STF 8C_141/2012 del 18 settembre 2012 consid. 2.3) e che l’amministrazione potrebbe semplicemente non entrare nel merito della domanda anche con una semplice lettera (DTF 133 V 50, consid. 4.3 pag. 56; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, § 30, nota marginale 2249 pag. 437 e Kieser, op. cit., ad Art. 53 n. 44 pag. 681).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 25 LPGA – applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI –, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

                                         La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429_2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

                                         Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; Kieser, ATSG, pag. 355; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; vedi inoltre STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; vedi anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                               2.3.   Nella fattispecie concreta è evidente che la Cassa ha erroneamente versato le prestazioni d’invalidità dal 1. giugno 2006 al 31 dicembre 2011.

                                         Infatti, con la decisione del 24 aprile 2006, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2006 e contestualmente tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione (doc. AI 58/1-3).

                                         Questa decisione è poi stata confermata dalla decisione su opposizione del 20 novembre 2008 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.3).

 

                                         Conformemente all succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2) – avendo l’assicurato beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto – l’amministrazione può chiederne la restituzione senza che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate.

 

                                         Va qui rilevato che per il solo fatto che abbia continuato a versare le prestazioni AI anche dopo il 31 maggio 2006 non è ancora possibile concludere come preteso dal ricorrente: “(…) il pagamento della rendita nonostante fosse stato levato all’opposizione l’effetto sospensivo, equivale pertanto ad una decisione di ripristino dell’effetto sospensivo, ciò che fonda il pagamento della rendita per quel periodo (…)” (I, punto 6) che l’Ufficio AI abbia ripristinato l’effetto sospensivo tolto ad un’eventuale opposizione interposta contro la decisione del 24 aprile 2006 con la quale ha soppresso il diritto alle prestazioni dal 1. giugno 2006.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che con l’opposizione del 23 maggio 2006 l’interessato nemmeno ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo limitandosi a postulare l’annullamento della decisione impugnata (doc. AI 59/1-2).

 

 

                               2.4.   L’insorgente sostiene che il diritto alla restituzione sia perento e che “(…) la restituzione delle prestazioni – se ammissibile – deve limitarsi alle rendite percepite nel periodo che intercorre dal gennaio 2011 al dicembre 2011 (…)” (I, punto 5).

 

                                         Il termine relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 138 V 74 consid. 4.1, 133 V 579 consid. 4.1, 124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010) e comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF 9C_493/2012 del 25 settembre 2012 consid. 4, 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.1 e 3.2; DTF 133 V 579 consid. 4, 124 V 380, 119 V 433, 112 V 180 con riferimento al termine giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS al quale corrisponde in sostanza l’art. 25 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, all’art. 25 n. 38).

                                         I termini di perenzione non possono essere né sospesi né interrotti e devono essere applicati d’ufficio (STF 9C_493/2012 del 25 settembre 2012 consid. 4; DTF 111 V 135 consid. 3b; vedi inoltre Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, n. 12, pag. 280).

                                         Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; C 11/00 del 10 ottobre 2001). Qualora l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione. Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e).

                                         Il termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, se e non appena dagli atti emerge già il carattere illecito della corresponsione della prestazione (STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 pag. 11; vedi pure la STF 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1 e la STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010 consid. 2.2).

                                         Conformemente al diritto federale quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui uno degli organi competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (STF 9C_493/2012 del 25 settembre 2012 consid. 4 e STFA C/317/01 del 29 aprile 2003 consid. 2.1 entrambe con riferimento alla DTF 112 V 180).

 

                                         Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, conformemente alla succitata giurisprudenza e per le ragioni che seguono, ritiene che l’Ufficio AI al momento dell’emanazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008 poteva e/o doveva rendersi conto dell’errore commesso nel continuare a versare le prestazioni anche dopo il 31 maggio 2006.

 

                                         Innanzitutto va ribadito che con la decisione di soppressione della rendita d’invalidità del 24 aprile 2006 l’Ufficio AI ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione interposta contro questo provvedimento. Pertanto, allorquando con la decisione su opposizione del 20 novembre 2008 ha confermato la decisione del 24 aprile 2006, facendo uso della dovuta diligenza, l’amministrazione avrebbe potuto e/o dovuto accorgersi che il versamento delle prestazioni non era stato (erroneamente) interrotto con effetto al 1. giugno 2006. Parimenti, ritenuto l’errore in cui era incorso, l’Ufficio AI poteva e/o doveva adoperarsi compiutamente al fine di evitare di incappare nella medesima mancanza anche dopo l’emanazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto anche il lungo tempo intercorso, quasi 2 anni e mezzo – circostanza questa che avrebbe potuto e/o dovuto rendere l’amministrazione maggiormente attenta alla fattispecie –, tra la decisione del 26 aprile 2006 e quella su opposizione del 20 novembre 2008.

                                         Va qui inoltre evidenziato che interpellato con richiesta del 20 marzo 2006 dal funzionario __________ in merito alla possibilità per la decisione di soppressione di avere effetto retroattivo: “(…) a mio parere non vi sono dubbi sulla soppressione della rendita. La domanda è se e da quando possiamo eseguire ordine di restituzione? (…)” (doc. AI 56/1) l’avv. __________, nella nota del 6 aprile 2006 ha in particolare osservato che “(…) esaminata la documentazione agli atti ritengo che la soppressione non possa avere effetto che pro futuro. Al proposito rilevo infatti che già nel corso della precedente revisione, avviata nel maggio del 2001 e conclusasi nel dicembre 2002, si sarebbe dovuta prestare maggiore attenzione al questionario stilato dal DL. Considerato infatti che soltanto nei primi cinque mesi del 2001 l’assicurato aveva già totalizzato un reddito di quasi fr. 60'000.-- (considerata anche la gratifica), si poteva agevolemente dedurre che il reddito annuo si sarebbe situato a livelli ben superiori rispetto a quelli registrati nel corso degli anni precedenti. Prima di chiudere la procedura di revisione confermando il diritto alla mezza rendita si sarebbe quindi dovuta approfondire la questione economica, ciò che avrebbe potuto condurre già allora ad una soppressione della rendita. (…)” (doc. AI 57/1, le sottolineature sono del redattore).

                                         Giova qui rilevare che nella STF 8C_527/2010 del 1. novembre 2010 chiamata a pronunciarsi in merito ad una decisione di restituzione dopo che l’amministrazione aveva soppresso con effetto retroattivo la prestazione fino ad allora versata l’Alta Corte ha evidenziato che il termine di perenzione relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA comincia a decorrere già dalla decisione di soppressione e non dalla decisione su opposizione: “(…) Wird gegen eine Rentenaufhebung Beschwerde erhoben, beginnt die einjährige Frist für die Geltendmachung des daraus resultierenden Rückforderungsanspuchs nicht erst nach rechtskräftigem Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zu laufen. Etwas derartiges jedenfalls ergibt sich aus dem Gesetzestext in Art. 25 Abs. 2 ATSG nicht und wurde auch von der Rechtsprechung nie verlangt. (…)” (STF 8C_527/2010 del 1. novembre 2010 consid. 3.2).

                                         In concreto, visto che con la decisione del 24 aprile 2006 non è stata pronunciata una soppressione con effetto retroattivo sostanzialmente per una mancanza di diligenza da parte dell’amministrazione nella menzionata nota del 6 aprile 2006 l’avv. __________ ha concluso per una soppressione con effetto pro futuro evidenziando che se si fosse usata la dovuta diligenza la soppressione della rendita avrebbe già potuto essere pronunciata ci si potrebbe chiedere se, in analogia alla giurisprudenza succitata, il termine relativo di perenzione di un anno non sia iniziato a decorrere già dalla decisione del 24 aprile 2006. Questo quesito non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondito ritenuto che in ogni caso – viste le suesposte circostanze –, il momento in cui è stata emessa la decisione su opposizione del 20 novembre 2008 costituisce, a non averne dubbio, un secondo momento a partire dal quale, in base all’attenzione ragionevolmente esigibile, l’amministrazione avrebbe potuto e/o dovuto rendersi conto dell’errore commesso ed agire in modo tale da non incorrere nuovamente nello stesso (per dei diversi casi in cui è stato solo dopo una precisa comunicazione dell’UFAS che l’Ufficio AI è venuto a conoscenza dell’errore commesso, vedi le STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012 e 32.2011.289 del 30 luglio 2012).

                                         Anche volendo applicare il tempo ragionevolmente necessario di quattro mesi per procedere alla domanda di restituzione dopo il momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare detta pretesa (DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e), il termine di perenzione di un anno avrebbe iniziato a decorrere il 20 marzo 2009.

 

                                         Pertanto, allorquando ha emesso la decisione di restituzione del 14 dicembre 2011 il termine di perenzione relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA era già trascorso.

 

                               2.5.   Va qui ancora ricordato che conformemente alla giurisprudenza “(…) a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5).

                                         La nostra Massima Istanza, nella STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011, ha inoltre respinto il ricorso contro una decisione di restituzione e confermato la decisione con la quale – considerato che l’Ufficio AI interessato al più tardi il 18 maggio 2004 doveva aver avuto conoscenza del divorzio della ricorrente – l’autorità giudiziaria aveva riconosciuto la restituzione limitatamente all’importo versato indebitamente nei dodici mesi precedenti la decisione di restituzione impugnata ritenendola conforme al diritto federale (“(…) Le jugement entrepris, en considérant que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant les derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est ainsi conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance en restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797 fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours est mal fondé. (…)” (STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2)).

 

                                         In simili circostanze, stante tutto quanto precede e osservato che conformemente alla succitata giurisprudenza può essere chiesta la restituzione solo delle prestazioni versate negli ultimi dodoci mesi, la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che l’insorgente deve restituire fr. 22'848.-- pari alle prestazioni indebitamente percepite da gennaio a dicembre 2011 (cfr. doc. A/1).

 

                                         Al ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

                               2.6.   Quanto alla domanda “cautelare” di condono (I, punto 8), per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2 e STCA 32.2011.289 del 30 luglio 2012 consid. 2.10). La domanda di condono va inoltre formulata all’amministrazione e non al Tribunale.

 

                                         In simili circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata é annullata e riformata nel senso che l’insorgente deve restituire fr. 22'848.-- pari alle prestazioni indebitamente percepite da gennaio a dicembre 2011.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti